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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1444/2025 proposta in via congiunta da nato a [...] lo [...], residente a [...]
11 professione operaio;
codice fiscale , cittadino Italiano, difeso e C.F._1 rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Tania Cangiano (C.F.
– del Foro di Latina ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roccagorga (LT) Via C. Colombo 114, E
nata a [...] il [...], residente a [...]
Signora n.1 codice fiscale , cittadina Italiana, difesa e rappresentata, C.F._3 in virtù di delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mario e Lia Corleto ( – PEC CodiceFiscale_4
; C.F. - PEC Email_2 C.F._5
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso Email_3 lo studio di questi ultimi, in Roma, Viale Europa n. 100,
Con l'intervento del Pubblico Ministero Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data a Roma il 26.04.2015 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ladispoli (RM) al n14 P 2SB anno 2015, ; alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: a)affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, la quale avrà l'onere di preavvisare il padre in caso di eventuale cambio di residenza;
b) il padre terrà comunque le minori a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.30 della domenica nonché due giorni infrasettimanale, e segnatamente il martedì e il venerdì, dall'uscita della scuola alle 20.30; c) Durante le festività i coniugi terranno le minori ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza altresì di tutte le ulteriori festività; ognuno terrà con sé le minori il giorno del proprio compleanno a prescindere dal calendario visite pattuito, mentre il compleanno delle minori verrà trascorso un anno con un genitore il successivo con l'altro genitore, seguendo sempre il principio dell'alternanza; Durante il periodo estivo il padre terrà con se le minori per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e agosto, a seconda del piano ferie da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno per consentire una pianificazione delle vacanze anche alla sig.ra nella restante quindicina;
i genitori si obblighino a darsi reciproca e tempestiva CP_1 informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione delle figlie nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti delle minori in altre località; gli spostamenti all'estero che coinvolgono anche le figlie dovranno essere previamente comunicati e autorizzati dall'altro genitore;
d) Il padre verserà a titolo di contributo mensile per il mantenimento delle minori, la somma pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente ai fini degli indici Istat, oltre 100% assegno unico (almeno sin quando la moglie troverà un impiego economicamente stabile) e 50% spese straordinarie secondo protocollo 2014 del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di aver letto e di condividere;
e) I coniugi dichiarano che non esiste alcuna pendenza economica pregressa, e che sono economicamente autosufficienti. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1444/2025 proposta in via congiunta da nato a [...] lo [...], residente a [...]
11 professione operaio;
codice fiscale , cittadino Italiano, difeso e C.F._1 rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Tania Cangiano (C.F.
– del Foro di Latina ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roccagorga (LT) Via C. Colombo 114, E
nata a [...] il [...], residente a [...]
Signora n.1 codice fiscale , cittadina Italiana, difesa e rappresentata, C.F._3 in virtù di delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mario e Lia Corleto ( – PEC CodiceFiscale_4
; C.F. - PEC Email_2 C.F._5
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso Email_3 lo studio di questi ultimi, in Roma, Viale Europa n. 100,
Con l'intervento del Pubblico Ministero Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data a Roma il 26.04.2015 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ladispoli (RM) al n14 P 2SB anno 2015, ; alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare: a)affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, la quale avrà l'onere di preavvisare il padre in caso di eventuale cambio di residenza;
b) il padre terrà comunque le minori a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.30 della domenica nonché due giorni infrasettimanale, e segnatamente il martedì e il venerdì, dall'uscita della scuola alle 20.30; c) Durante le festività i coniugi terranno le minori ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza altresì di tutte le ulteriori festività; ognuno terrà con sé le minori il giorno del proprio compleanno a prescindere dal calendario visite pattuito, mentre il compleanno delle minori verrà trascorso un anno con un genitore il successivo con l'altro genitore, seguendo sempre il principio dell'alternanza; Durante il periodo estivo il padre terrà con se le minori per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e agosto, a seconda del piano ferie da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno per consentire una pianificazione delle vacanze anche alla sig.ra nella restante quindicina;
i genitori si obblighino a darsi reciproca e tempestiva CP_1 informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione delle figlie nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti delle minori in altre località; gli spostamenti all'estero che coinvolgono anche le figlie dovranno essere previamente comunicati e autorizzati dall'altro genitore;
d) Il padre verserà a titolo di contributo mensile per il mantenimento delle minori, la somma pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente ai fini degli indici Istat, oltre 100% assegno unico (almeno sin quando la moglie troverà un impiego economicamente stabile) e 50% spese straordinarie secondo protocollo 2014 del Tribunale di Roma che le parti dichiarano di aver letto e di condividere;
e) I coniugi dichiarano che non esiste alcuna pendenza economica pregressa, e che sono economicamente autosufficienti. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 8.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone