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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa NA AR DU ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 28039\2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(NAPOLI (NA) 15/6/2005- CF , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Pannone presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I
n.293.
Ricorrente
E C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti
( ), giusta procura generale alle liti per notar di Roma del C.F._2 Persona_1
22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De
Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU dott. che non aveva riconosciuto l'assegno di invalidità attribuendo al AN la Per_2 percentuale di invalidità del 66%.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, inoltrata in data 3 ottobre 2023, oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall . CP_1
Nel merito della domanda, risultano provati i requisiti socioeconomici . di incollocabilità al lavoro e reddituali (v. art. 12 della lg. 30.12.1991 n. 412 ), La domanda merita accoglimento.
Il Consulente tecnico di ufficio ha, infatti, accertato che il ricorrente è un ragazzo di 19 anni
(mancano 2 settimane al compimento dei 20 anni) affetto da: - Nanismo acondroplasico. Questa forma di nanismo presenta caratteristiche distintive tra cui bassa statura disarmonica, curvatura della colonna vertebrale e ingrossamento della testa (macrocefalia). Queste caratteristiche possono determinare problemi di salute tra cui respirazione ridotta per brevi periodi di tempo
(apnea), ostruzione delle vie aeree superiori, obesità, perdita dell'udito e problemi dentali. Inoltre, gli adulti possono sviluppare gambe arcuate e problemi alla schiena che possono causare difficoltà nella deambulazione. Al nostro controllo abbiamo rilevato che il Periziato è già stato sottoposto ad intervento di (allungamento delle cosce e delle gambe) al femore Dx, alla tibia e perone Pt_2
Dx nell'anno 2023; nel maggio 2025 ad ulteriore intervento alla tibia e perone Dx, è attualmente in situ l'apparato o fissatore di che è un particolare fissatore esterno, per la distrazione Pt_2 osteogenetica che può essere utilizzato per allungare o modificare la forma delle ossa degli arti superiori e inferiori. Prende il nome dal suo inventore, il sovietico . Persona_3
Questo strumento consiste in anelli d'acciaio esterni all'arto che vengono fissati all'osso tramite aghi di grande diametro (detti "fili"). A loro volta gli anelli sono tenuti in posizione da barrette, in modo da costituire un'impalcatura rigida come un esoscheletro. In particolare, le barrette che distanziano i due anelli mediani sono filettate: agendo sui rispettivi dadi si può regolare, in aumento o in diminuzione, la distanza tra gli anelli. La procedura consiste in un'operazione durante la quale l'osso viene fratturato chirurgicamente e l'apparato viene applicato. Con il recupero del paziente l'osso fratturato inizia a crescere per unirsi all'altezza della frattura. Durante il processo di crescita dell'osso i due anelli mediani (tra i quali è compresa la sede della frattura) possono venire progressivamente distanziati anche di 1 mm al giorno agendo sui dadi delle barrette filettate. Con questo procedimento è possibile ottenere contemporaneamente l'allungamento e la ricalcificazione dell'osso interessato.
- Tibia vara bilateralmente e piede piatto bilaterale. Queste alterazioni dello sviluppo scheletrico concorrono alla globale alterazione della statica motivo per il quale viene ad essere ancor più inficiata, la già ridotta fisiologia dello sviluppo, la armonia della deambulazione in uno con la statica.
- Sindrome depressiva è, ovviamente, legata a questo stato è di discreta entità e viene trattata
(come riferito) dai sanitari della AUO Federico II.
Per tali infermità il ricorrente è da considerare:
Invalido in misura dello 80% (ottanta). .
Persona handicappata ai sensi del Comma 1 art. 3 della L.104/92.
Tali conclusioni basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, devono essere pienamente condivise, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti.
In ordine alla decorrenza della prestazione va rilevato che, con pronuncia a Sezioni Unite n. 12270 del 05/07/2004, pres. rel. Roselli F., la Suprema Corte ha precisato che “In Parte_3 materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale”.
Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con la decorrenza di cui al dispositivo con interessi legali sui ratei scaduti dalle singole scadenze al soddisfo (non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito integralmente soggetto alla disciplina dell'art. 16 comma 6 l. 412.91).
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Si pongono altresì a carico dell spese di consulenza tecnica separatamente liquidate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA AR
DU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, nel giudizio di merito in seguito ad ATP, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa oltre il diritto al riconoscimento dell'art. 3 comma 1 legge 104/90.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati oltre accessori con la decorrenza di cui CP_1 sopra oltre accessori dalla maturazione al saldo;
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.300,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NA AR DU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa NA AR DU ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 28039\2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(NAPOLI (NA) 15/6/2005- CF , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Pannone presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I
n.293.
Ricorrente
E C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti
( ), giusta procura generale alle liti per notar di Roma del C.F._2 Persona_1
22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De
Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU dott. che non aveva riconosciuto l'assegno di invalidità attribuendo al AN la Per_2 percentuale di invalidità del 66%.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, inoltrata in data 3 ottobre 2023, oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall . CP_1
Nel merito della domanda, risultano provati i requisiti socioeconomici . di incollocabilità al lavoro e reddituali (v. art. 12 della lg. 30.12.1991 n. 412 ), La domanda merita accoglimento.
Il Consulente tecnico di ufficio ha, infatti, accertato che il ricorrente è un ragazzo di 19 anni
(mancano 2 settimane al compimento dei 20 anni) affetto da: - Nanismo acondroplasico. Questa forma di nanismo presenta caratteristiche distintive tra cui bassa statura disarmonica, curvatura della colonna vertebrale e ingrossamento della testa (macrocefalia). Queste caratteristiche possono determinare problemi di salute tra cui respirazione ridotta per brevi periodi di tempo
(apnea), ostruzione delle vie aeree superiori, obesità, perdita dell'udito e problemi dentali. Inoltre, gli adulti possono sviluppare gambe arcuate e problemi alla schiena che possono causare difficoltà nella deambulazione. Al nostro controllo abbiamo rilevato che il Periziato è già stato sottoposto ad intervento di (allungamento delle cosce e delle gambe) al femore Dx, alla tibia e perone Pt_2
Dx nell'anno 2023; nel maggio 2025 ad ulteriore intervento alla tibia e perone Dx, è attualmente in situ l'apparato o fissatore di che è un particolare fissatore esterno, per la distrazione Pt_2 osteogenetica che può essere utilizzato per allungare o modificare la forma delle ossa degli arti superiori e inferiori. Prende il nome dal suo inventore, il sovietico . Persona_3
Questo strumento consiste in anelli d'acciaio esterni all'arto che vengono fissati all'osso tramite aghi di grande diametro (detti "fili"). A loro volta gli anelli sono tenuti in posizione da barrette, in modo da costituire un'impalcatura rigida come un esoscheletro. In particolare, le barrette che distanziano i due anelli mediani sono filettate: agendo sui rispettivi dadi si può regolare, in aumento o in diminuzione, la distanza tra gli anelli. La procedura consiste in un'operazione durante la quale l'osso viene fratturato chirurgicamente e l'apparato viene applicato. Con il recupero del paziente l'osso fratturato inizia a crescere per unirsi all'altezza della frattura. Durante il processo di crescita dell'osso i due anelli mediani (tra i quali è compresa la sede della frattura) possono venire progressivamente distanziati anche di 1 mm al giorno agendo sui dadi delle barrette filettate. Con questo procedimento è possibile ottenere contemporaneamente l'allungamento e la ricalcificazione dell'osso interessato.
- Tibia vara bilateralmente e piede piatto bilaterale. Queste alterazioni dello sviluppo scheletrico concorrono alla globale alterazione della statica motivo per il quale viene ad essere ancor più inficiata, la già ridotta fisiologia dello sviluppo, la armonia della deambulazione in uno con la statica.
- Sindrome depressiva è, ovviamente, legata a questo stato è di discreta entità e viene trattata
(come riferito) dai sanitari della AUO Federico II.
Per tali infermità il ricorrente è da considerare:
Invalido in misura dello 80% (ottanta). .
Persona handicappata ai sensi del Comma 1 art. 3 della L.104/92.
Tali conclusioni basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, devono essere pienamente condivise, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti.
In ordine alla decorrenza della prestazione va rilevato che, con pronuncia a Sezioni Unite n. 12270 del 05/07/2004, pres. rel. Roselli F., la Suprema Corte ha precisato che “In Parte_3 materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale”.
Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con la decorrenza di cui al dispositivo con interessi legali sui ratei scaduti dalle singole scadenze al soddisfo (non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito integralmente soggetto alla disciplina dell'art. 16 comma 6 l. 412.91).
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Si pongono altresì a carico dell spese di consulenza tecnica separatamente liquidate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA AR
DU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, nel giudizio di merito in seguito ad ATP, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa oltre il diritto al riconoscimento dell'art. 3 comma 1 legge 104/90.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati oltre accessori con la decorrenza di cui CP_1 sopra oltre accessori dalla maturazione al saldo;
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.300,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NA AR DU