TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3116/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Parte_1 C.F._1
Iellamo
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Ruggiero
Trasmessi gli atti al PM sede, che non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 30.12.2024, parte ricorrente chiedeva ai sensi dell'articolo 473-bis 12 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di separazione personale nei confronti di premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno Controparte_1 il 07.09.2019 e che dalla loro unione nasceva in Livorno l' 8.06.2020 il figlio . Per_1
Fissata davanti a sé l'udienza del 27.03.2025, si costituiva aderendo alle Controparte_1 conclusioni di parte ricorrente. Le parti, depositando l'accordo di separazione da entrambe sottoscritto, chiedevano la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 04.03.2025 il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza prevista con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 27.03.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, l'accordo raggiunto durante il contenzioso è sottoscritto (anche) dalle parti e nel ricorso e negli atti in causa sono contenute le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, DICHIARA La separazione personale intervenuta tra e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 07.09.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 83 parte 2 Serie A anno 2019 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio , di anni 4, rimarrà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale sita in Via Kossuth 32 che viene assegnata alla signora per le esigenze del minore. Detta unità immobiliare è censita Pt_1 al N.C.E.U di Livorno al foglio 41, particella 1373, sub 672 categoria C/2 vani 5,5 Rendita catastale € 982,1.
3) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola alla domenica sera;
due pomeriggi entrambi con pernotto quando il fine settimana viene trascorso con la madre collocataria;
due pomeriggi di cui uno con pernotto quando il fine settimana non viene trascorso con la madre collocataria. I giorni della settimana in cui il padre terrà il figlio dovranno essere indicati preventivamente, entro la fine di ogni mese per il mese successivo, in base ai turni lavorativi del padre;
il padre provvederà dopo ciascun pernottamento ad accompagnare il figlio a scuola o dalla madre o dai nonni materni (qualora non vi sia scuola). Le festività di Natale e Santo Stefano;
31 dicembre – 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio, e ogni altra festività, saranno trascorse alternativamente presso ciascun genitore iniziando questo Natale con il 25 dicembre presso la madre.
5) Durante le festività natalizie il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza anche di cinque giorni consecutivi, rispettando il criterio di alternanza sopra programmato per Natale e Capodanno. Durante le festività pasquali il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza anche di due giorni consecutivi, rispettando il criterio di alternanza sopra programmato per Pasqua e Pasquetta alternando anche le ulteriori festività del calendario (ad esempio 25 aprile, santo Patrono, Ferragosto).
6) Durante le ferie scolastiche estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanze di quindici giorni di cui solo 7 giorni consecutivi, con obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione della vacanza ed un recapito valido dove l'altro genitore ed il figlio siano sempre raggiungibili durante tali periodi. Tali periodi dovranno essere concordati anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
7) In caso di impedimento di un genitore ad occuparsi del figlio nel proprio periodo di competenza (ad esempio, contrattempo che impegni il genitore per il tempo intercorrente tra l'uscita di scuola e l'ora di cena), si dovrà informare l'altro genitore che sarà preferito rispetto ad altri soggetti nella gestione del bambino.
8) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dello stesso. 9) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento del figlio CP Pt_1
, entro il giorno 23 di ogni mese sul c/c intestato alla signora la somma di Per_1 Pt_1
€ 300,00 (trecento/00 euro) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nessun mantenimento per la Sig.ra Pt_1
10) Il signor concorrerà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del CP figlio con obbligo del rimborso pro quota nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Per le spese per le quali vi è necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite email/sms/whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio-assenso. Il carattere di straordinarietà deve essere riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa: a. per quanto riguarda le spese mediche (comprese le spese terapeutiche, farmaceutiche, chirurgiche con eventuali costi di degenza, le spese per le cure odontoiatriche, oculistiche e fisioterapiche), si fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e per le quali non è necessario il preventivo consenso da parte del genitore obbligato al rimborso;
b. per quanto riguarda le spese di istruzione sono ricomprese nelle spese straordinarie quelle di iscrizione, per le tasse scolastiche, per la mensa, per le eventuali e future tasse universitarie, per i libri di testo, l'abbonamento dell'autobus o scuolabus, le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Per tali spese non è necessario il preventivo consenso da parte dei genitori. Le spese si intendono al netto di eventuali contributi statali o comunali (ad esempio pacchetto scuola), che percepirà in modo esclusivo la sig.ra Pt_1
Rientrano nelle spese straordinarie anche quelle relative alle gite di istruzione, didattiche, i viaggi all'estero ed i corsi di lingua per le quali è necessario il preventivo consenso in forma scritta (anche tramite e-mail/sms/whatsapp) di entrambi i genitori;
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, per la musica e per le attività ludico-ricreative in genere (compreso abbigliamento e attrezzatura necessaria ed eventuali trasferte), per lo svago (quali compleanni, feste, cinema e teatro etc..) nonché per le vacanze che lo stesso vorrà effettuare in modo autonomo, si tratta di spesa che deve essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta;
d. per quanto riguarda altre spese quali quelle relative al telefono cellulare e ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (motorino, moto, auto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, nonché le spese per il conseguimento delle patenti/abilitazioni alla guida, si tratta di spesa che deve essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta. e. il padre dovrà provvedere a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per l'abbigliamento del figlio a cambio stagione, due volte l'anno (autunno/primavera) fissando una spese massima di € 400,00 a cambio di stagione. f. per ogni altra spesa diversa da quelle sopra già disciplinate, si dovrà far riferimento a quanto prescritto dal protocollo del CNF.
11) L'assegno unico universale Inps sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
12) Il veicolo Nissan HA tg ET739YJ intestato a è e rimane di Controparte_1 proprietà esclusiva di mentre il veicolo Toyota YG tg DT115WB Controparte_1 intestato a ma comprato dai coniugi in comunione legale è stato venduto Controparte_1 al prezzo di € 200,00 da suddividere giusta metà tra le parti.
13) Il signor dovrà versare ogni anno alla signora il 50% dei rimborsi che CP Pt_1 saranno dallo stesso ottenuti in busta paga relativamente alle spese di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà e acquisto di mobilia effettuati durante il matrimonio.
14) La rata di mutuo pari ad euro 312,00 che grava sull'abitazione familiare sarà sostenuta al 50% dalle parti così come la rata del finanziamento del Bimby, per dette spese entrambe le parti verseranno la relativa quota di spettanza sul cc comune Banca Mediolanum n [...] che rimarrà aperto per detta esigenza e finalità. Tutti gli altri conti o libretti cointestati se e ove ancora esistenti saranno chiusi. Le utenze della casa saranno a carico della Sig.ra Le spese di condominio saranno ripartite come per Pt_1 legge.
15) I ricorrenti sono titolari di conti correnti separati in cui potranno versare i loro risparmi e rinunciano a pretese reciproche in ordine a tali somme.
16) Con pronuncia di scioglimento della comunione legale ex art. 191 cc, 158 cc.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 31 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3116/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Parte_1 C.F._1
Iellamo
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Ruggiero
Trasmessi gli atti al PM sede, che non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 30.12.2024, parte ricorrente chiedeva ai sensi dell'articolo 473-bis 12 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di separazione personale nei confronti di premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno Controparte_1 il 07.09.2019 e che dalla loro unione nasceva in Livorno l' 8.06.2020 il figlio . Per_1
Fissata davanti a sé l'udienza del 27.03.2025, si costituiva aderendo alle Controparte_1 conclusioni di parte ricorrente. Le parti, depositando l'accordo di separazione da entrambe sottoscritto, chiedevano la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 04.03.2025 il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza prevista con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 27.03.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, l'accordo raggiunto durante il contenzioso è sottoscritto (anche) dalle parti e nel ricorso e negli atti in causa sono contenute le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, DICHIARA La separazione personale intervenuta tra e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 07.09.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 83 parte 2 Serie A anno 2019 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio , di anni 4, rimarrà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale sita in Via Kossuth 32 che viene assegnata alla signora per le esigenze del minore. Detta unità immobiliare è censita Pt_1 al N.C.E.U di Livorno al foglio 41, particella 1373, sub 672 categoria C/2 vani 5,5 Rendita catastale € 982,1.
3) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola alla domenica sera;
due pomeriggi entrambi con pernotto quando il fine settimana viene trascorso con la madre collocataria;
due pomeriggi di cui uno con pernotto quando il fine settimana non viene trascorso con la madre collocataria. I giorni della settimana in cui il padre terrà il figlio dovranno essere indicati preventivamente, entro la fine di ogni mese per il mese successivo, in base ai turni lavorativi del padre;
il padre provvederà dopo ciascun pernottamento ad accompagnare il figlio a scuola o dalla madre o dai nonni materni (qualora non vi sia scuola). Le festività di Natale e Santo Stefano;
31 dicembre – 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio, e ogni altra festività, saranno trascorse alternativamente presso ciascun genitore iniziando questo Natale con il 25 dicembre presso la madre.
5) Durante le festività natalizie il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza anche di cinque giorni consecutivi, rispettando il criterio di alternanza sopra programmato per Natale e Capodanno. Durante le festività pasquali il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza anche di due giorni consecutivi, rispettando il criterio di alternanza sopra programmato per Pasqua e Pasquetta alternando anche le ulteriori festività del calendario (ad esempio 25 aprile, santo Patrono, Ferragosto).
6) Durante le ferie scolastiche estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanze di quindici giorni di cui solo 7 giorni consecutivi, con obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione della vacanza ed un recapito valido dove l'altro genitore ed il figlio siano sempre raggiungibili durante tali periodi. Tali periodi dovranno essere concordati anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
7) In caso di impedimento di un genitore ad occuparsi del figlio nel proprio periodo di competenza (ad esempio, contrattempo che impegni il genitore per il tempo intercorrente tra l'uscita di scuola e l'ora di cena), si dovrà informare l'altro genitore che sarà preferito rispetto ad altri soggetti nella gestione del bambino.
8) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dello stesso. 9) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento del figlio CP Pt_1
, entro il giorno 23 di ogni mese sul c/c intestato alla signora la somma di Per_1 Pt_1
€ 300,00 (trecento/00 euro) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nessun mantenimento per la Sig.ra Pt_1
10) Il signor concorrerà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del CP figlio con obbligo del rimborso pro quota nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Per le spese per le quali vi è necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite email/sms/whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio-assenso. Il carattere di straordinarietà deve essere riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa: a. per quanto riguarda le spese mediche (comprese le spese terapeutiche, farmaceutiche, chirurgiche con eventuali costi di degenza, le spese per le cure odontoiatriche, oculistiche e fisioterapiche), si fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e per le quali non è necessario il preventivo consenso da parte del genitore obbligato al rimborso;
b. per quanto riguarda le spese di istruzione sono ricomprese nelle spese straordinarie quelle di iscrizione, per le tasse scolastiche, per la mensa, per le eventuali e future tasse universitarie, per i libri di testo, l'abbonamento dell'autobus o scuolabus, le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Per tali spese non è necessario il preventivo consenso da parte dei genitori. Le spese si intendono al netto di eventuali contributi statali o comunali (ad esempio pacchetto scuola), che percepirà in modo esclusivo la sig.ra Pt_1
Rientrano nelle spese straordinarie anche quelle relative alle gite di istruzione, didattiche, i viaggi all'estero ed i corsi di lingua per le quali è necessario il preventivo consenso in forma scritta (anche tramite e-mail/sms/whatsapp) di entrambi i genitori;
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, per la musica e per le attività ludico-ricreative in genere (compreso abbigliamento e attrezzatura necessaria ed eventuali trasferte), per lo svago (quali compleanni, feste, cinema e teatro etc..) nonché per le vacanze che lo stesso vorrà effettuare in modo autonomo, si tratta di spesa che deve essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta;
d. per quanto riguarda altre spese quali quelle relative al telefono cellulare e ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (motorino, moto, auto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, nonché le spese per il conseguimento delle patenti/abilitazioni alla guida, si tratta di spesa che deve essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta. e. il padre dovrà provvedere a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per l'abbigliamento del figlio a cambio stagione, due volte l'anno (autunno/primavera) fissando una spese massima di € 400,00 a cambio di stagione. f. per ogni altra spesa diversa da quelle sopra già disciplinate, si dovrà far riferimento a quanto prescritto dal protocollo del CNF.
11) L'assegno unico universale Inps sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
12) Il veicolo Nissan HA tg ET739YJ intestato a è e rimane di Controparte_1 proprietà esclusiva di mentre il veicolo Toyota YG tg DT115WB Controparte_1 intestato a ma comprato dai coniugi in comunione legale è stato venduto Controparte_1 al prezzo di € 200,00 da suddividere giusta metà tra le parti.
13) Il signor dovrà versare ogni anno alla signora il 50% dei rimborsi che CP Pt_1 saranno dallo stesso ottenuti in busta paga relativamente alle spese di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà e acquisto di mobilia effettuati durante il matrimonio.
14) La rata di mutuo pari ad euro 312,00 che grava sull'abitazione familiare sarà sostenuta al 50% dalle parti così come la rata del finanziamento del Bimby, per dette spese entrambe le parti verseranno la relativa quota di spettanza sul cc comune Banca Mediolanum n [...] che rimarrà aperto per detta esigenza e finalità. Tutti gli altri conti o libretti cointestati se e ove ancora esistenti saranno chiusi. Le utenze della casa saranno a carico della Sig.ra Le spese di condominio saranno ripartite come per Pt_1 legge.
15) I ricorrenti sono titolari di conti correnti separati in cui potranno versare i loro risparmi e rinunciano a pretese reciproche in ordine a tali somme.
16) Con pronuncia di scioglimento della comunione legale ex art. 191 cc, 158 cc.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 31 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai