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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11536/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 28.11.1969 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Renata Cisilino e Manuela Sanfilippo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato Milano il 2.11.1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Renata Cisilino e Manuela Sanfilippo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a SA d'DA (MI) in data 14.9.2018
(anno 2018, atto n.2, reg. Parte I, serie )
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa di abitazione coniugale e relative pertinenze, sita in SA d'DA (MI) Via Galileo
Galilei n.1, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, alla Sig.ra per le esigenze abitative proprie, dei figli e quest'ultima Pt_1 Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Si dà atto che il Sig. ha già lasciato Pt_2 la casa coniugale asportando i propri effetti personali;
2) il mutuo ipotecario cointestato gravante sulla ex casa coniugale continuerà ad essere corrisposto dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, mediante versamento della provvista necessaria a coprire la rata almeno sette giorni prima della scadenza sul conto corrente ove lo stesso è appoggiato;
3) la Sig.ra in qualità di assegnataria della casa coniugale, si impegna a sostenere gli oneri Pt_1
condominiali ordinari nonché le utenze dell'abitazione famigliare di cui la stessa si impegna a chiedere la voltura, nonché a sostenere il costo delle imposte gravanti sull'immobile, quali Tari e Per_
mentre restano a carico di entrambi al 50% le spese condominiali straordinarie, le spese di manutenzione straordinaria ed eventuali tasse di proprietà in ragione del titolo;
4) Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere ogni reciproca precedente pretesa, ed in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, il Sig. si Pt_2
impegna ad acquistare dalla moglie, e la Sig.ra si impegna a cedere al marito, al valore Pt_1
nominale, la propria quota di pertinenza pari al 40% della partecipazione alla società Parte_3
(P.IVA: ) con sede in Bollate (MI) Via S. Pellico n.28, titolare dell'azienda
[...] P.IVA_1 corrente in Milano Via Copernico n.63, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale cessione avverrà avanti a professionista di comune scelta dei coniugi, con spese integrali a carico del Sig. e dovrà essere trascritta nel Registro delle Imprese. Il Sig. , Pt_2 Pt_2
conseguentemente, si impegna ad adempiere alle residue obbligazioni assunte dalla Sig.ra Pt_1 all'epoca della costituzione della società e conseguente acquisizione da parte Parte_3 della stessa dell'azienda denominata “Stella Bar Ristorante Pizzeria di Kumar Naresh” avvenuta per
Atti Notaio Dott.ssa in data 30.9.2021, Rep. 34419, Racc. 16335, fino alla loro Persona_4
pagina 2 di 5 completa estinzione. Il Sig. si impegna altresì a tenere indenne e manlevare la Sig.ra Pt_2 Pt_1
da ogni e qualsivoglia posta negativa o di addebito dovesse pervenirle, anche con riferimento al pregresso relative alla titolarità, acquisizione e cessione della predetta quota. Inoltre il Sig. Pt_2
si impegna a sostenere, in nome e per conto della Sig.ra il pagamento di ogni onere, Pt_1
comprese imposte e tasse, inerenti il possesso delle quote da parte della stessa fino al giorno della loro cessione, anche se maturate e/o liquidate e/o pervenute successivamente.Tutte le spese e le tasse inerenti la presente cessione, nonchè tutto quanto altro sia inerente e dipendente alla eventuale volturazione delle licenze e autorizzazioni sono a carico del cessionario Sig. . In caso di Pt_2
inadempimento a qualsivoglia obbligazione sopra menzionata, ovvero, collegata, discendente o derivante dalla predetta cessione di quota, la Sig.ra potrà esercitare la risoluzione di diritto Pt_1 del contratto di cessione quote ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. ;
5) a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, invalida nella misura dell'80%, i coniugi concordano che l'assegno unico, oggi pari a Euro 319,00, verrà integralmente percepito dalla madre, dandosi atto che la figlia percepisce direttamente un'indennità pensionistica derivante dall'invalidità civile. Il Sig. si impegna a Pt_2 sostenere gli oneri di assicurazione e bollo dell'autovettura a sè intestata ma in uso alla moglie anche per le esigenze e gli spostamenti della figlia;
6) i coniugi, inoltre, suddivideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti la figlia Per_2
secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte:
Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti o università private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso sede pagina 3 di 5 universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative, pittura, teatro, boy scout) baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero un'eventuale alternativa meno onerosa (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la richiesta a mezzo scritto all'altro genitore allegando la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Con riferimento alle spese fiscalmente deducibili, il genitore che anticiperà la spesa si impegna a far emettere i documenti fiscali indicanti il nominativo e il codice fiscale della figlia, per consentire ad entrambi di poter utilizzare la documentazione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi;
7) L'autovettura Ford Focus tg.ER 909SP, intestata al Sig. , resta in uso eslcusivo alla Parte_2
Sig.ra la quale provvederà al pagamento delle relative spese di manutenzione, mentre il Sig. Pt_1
si impegna al pagamento dell' assicurazione e dell'eventuale bollo. In caso di vendita le Pt_2 parti concordano che il ricavato sarà trattenuto dalla Sig.ra e finalizzato all'acquisto di un Pt_1
nuovo veicolo per il quale del pari il Sig. si impegna a sostenere i costi di assicurazione e Pt_2 dell'eventuale bollo;
8) Per quanto concerne il finanziamento personale acceso con Unicredit in data 9/21 con rata mensile di Euro 319,16, della durata di 120 mesi, viene accollato integralmente al Sig. , il quale Pt_2
provvederà in proprio al pagamento integrale di tutte le residue rate mediante versamento della provvista necessaria sul conto corrente ove detto finanziamento è appoggiato;
9) Con riferimento alle polizze assicurative individuali indicate in premessa, le stesse rimarranno di pertinenza dell'intestatario, che continuerà a sostenere i relativi premi e che beneficerà del riscatto;
10) i coniugi godono ciascuno di reddito proprio e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contribuzione al mantenimento
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 4 di 5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a SA d'DA (MI) in data 14.9.2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSANO D'ADDA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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