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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/08/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso e P. IVA di gruppo n. che a sua volta agisce per il tramite della P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Controparte_1 in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Formaro ed elettivamente domiciliata presso e nello
Studio del suddetto procuratore sito in Bologna, Via Galliera n. 8,
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], località Controparte_2
Villanova, Via XXIV Maggio n. 10, codice fiscale , e dall'Avv. Fabrice C.F._1
Villanova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spoleto, Via Minervio n. 13,
CONVENUTO
OGGETTO: Introduzione del merito ex art. 616 c.p.c. a seguito di opposizione ex art 615 c.p.c.
pagina 1 di 8 Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la società attrice:
“In via preliminare e anche in via cautelare e d'urgenza: - revocare e ritenere senza effetto la sospensione della procedura esecutiva RGE 289/2015 disposta con Ordinanza del 21/05/2024, e rigettare integralmente ogni motivo di opposizione in origine formulato ex adverso, per i motivi sopra esposti e in forza dei documenti prodotti;
Nel merito, in via principale - accertare e dichiarare la piena titolarità del credito dapprima in capo a e successivamente in capo a per i CP_3 Parte_1 titoli di cui sopra, nonché la legittimazione di (subentrata ex art. 111 c.p.c. a Parte_1 CP_3
) ad agire in via esecutiva nei confronti del sig. - per l'effetto, accertare la
[...] Controparte_2 legittimità e la validità del titolo esecutivo azionato originariamente da per il credito oggi di CP_3 titolarità di per tutti i motivi specificati in narrativa e, conseguentemente, accertare e Parte_1 dichiarare la piena validità dell'esecuzione RGE 289/2015 intrapresa originariamente da e la CP_3 legittimazione di ad agire e proseguire in via esecutiva nella medesima esecuzione Parte_1
RGE 289/2015, con rigetto integrale dei motivi di opposizione avversari;
- accertare e confermare la legittimità del titolo esecutivo e dell'esecuzione avviata nei confronti dell'odierno convenuto, e revocare per l'effetto la sospensione della procedura esecutiva RGE 289/2015; In ogni caso: - con ogni più ampia riserva, anche istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende."
Per il convenuto:
“all'Ill.mo Tribunale Civile di Spoleto,respinta ogni avversa domanda e difesa preliminare e di merito, per le ragioni dedotte nel ricorso in opposizione e nella narrativa del presente atto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di (e per essa Parte_1 di nei confronti dell'esecutato signor e, di conseguenza, Controparte_1 Controparte_2
l'invalidità dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. di tale società e, per l'effetto, quest'ultima venga estromessa dal procedimento di espropriazione immobiliare;
con vittoria delle competenze professionali e delle spese di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2024, la in qualità di mandataria e Controparte_1
pagina 2 di 8 sub-servicer di a sua volta procuratrice e servicer di avviava la Controparte_4 Parte_1 fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione sollevata ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. dal OR , rilevando quanto segue: Controparte_2
- Il OR con ricorso ex art. 615 c.p.c., proponeva opposizione alla esecuzione RGE CP_2
N. 289/2015 originariamente promossa da per crediti attualmente di titolarità di CP_3
quale mandataria di rilevando la carenza di titolarità della Controparte_1 Parte_1 posizione soggettiva vantata da (e per essa da con l'atto di Parte_1 Controparte_1 intervento, nonché la carenza di legittimazione ad agire nei confronti dell'esecutato;
- il Giudice dell'esecuzione, accogliendo la domanda dell'opponente, disponeva, inaudita altera parte, la sospensione della procedura esecutiva, fissando l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le richieste avversarie. All'esito Controparte_1 dell'udienza, con ordinanza del 21/05/2024, il Tribunale di Spoleto, ritenendo sussistente il fumus e il periculum della cautela richiesta, accoglieva l'opposizione, confermando la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 289/2015, già disposta, e concedendo giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
- L'impugnazione del debitore è infondata in quanto muove le mosse da un unico motivo di opposizione, ovvero si basa sull'assunzione che non sarebbe titolare del credito Parte_1
Contr azionato, poiché questo sarebbe stato ceduto da alla società LA OB S.r.l. nel 2012, impedendo così qualsiasi successiva cessione in favore di nel 2021 e determinando, Parte_1 di conseguenza, una carenza di titolarità del credito in capo a quest'ultima;
- In puntuale confutazione delle eccezioni sollevate dal sig. in ordine alla Controparte_2 presunta carenza di titolarità del credito in capo a è stato ricostruito lo storico Parte_1 del credito oggetto di causa, documentando i seguenti passaggi:
a. in data 29.06.2009, ha concesso al sig. congiuntamente CP_3 Controparte_2 alla sig.ra intervenuta in qualità di fideiubente, un contratto di mutuo n. Controparte_5
460519 per l'importo di € 125.000,00;
b. Successivamente, in data 09.07.2012, ha ceduto pro-soluto, in blocco, un CP_3 portafoglio di crediti alla società LA OB S.r.l., comprensivo del credito vantato nei confronti del Sig. CP_2
pagina 3 di 8 c. Con successivo atto di cessione del 18.06.2021, ha proceduto al riacquisto, in CP_3 parte, del portafoglio di crediti ipotecari in precedenza ceduti a LA OB S.r.l., tra cui risulta incluso anche il credito relativo al Sig. Tale riacquisto trova conferma CP_2 nell'estratto del contratto di cessione, nell'elenco dei crediti ritrasferiti, nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nonché nelle dichiarazioni di cessione rese da in data CP_3
02.11.2021 e 31.05.2024, da cui emerge in maniera inequivocabile la titolarità nuovamente Contr acquisita da sul credito in questione;
d. In virtù dell'avvenuto ritrasferimento del credito, con atto del 02.08.2021, ha CP_3 ceduto pro soluto a i diritti di credito, comprensivi di capitale, interessi Parte_1 anche moratori, spese, danni, indennizzi e ogni altra componente accessoria, come specificamente individuati nell'atto di cessione. Dell'intervenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data pubblica notizia mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e le relative dichiarazioni di del 02.11.2021 e del 31.05.2024 CP_3 sono state prodotte in atti, comprovando la piena titolarità del credito in capo a Parte_1
[...]
- Da ultimo la evidenziava che con ordinanza del 21 maggio 2024, il Giudice Parte_1 dell'opposizione riteneva provata la cessione del credito da a CP_3 Parte_1
Contr dubitando esclusivamente della precedente retrocessione da LA OB S.r.l. a a causa della incompletezza della produzione in atti. Tale rilievo è oggi del tutto superato dalla documentazione depositata, che comprova inequivocabilmente la titolarità del credito in capo a
Parte_1
- Risultando infondate le eccezioni sollevate dal debitore e di conseguenza priva di presupposti la sospensione dell'esecuzione, concludeva in via preliminare e cautelare per la revoca della sospensione della esecuzione e per il rigetto integrale di ogni motivo di opposizione con relativa conferma della legittimità del titolo esecutivo e dell'esecuzione avviata nei confronti del convenuto.
Si costituiva il OR il quale resistendo alla domanda deduceva: Controparte_2
- l'inammissibilità e l'irritualità delle richieste formulate in via preliminare da parte attrice, non rientrando nei poteri del Giudice di merito la revoca della sospensione già disposta dal G.E.,
l'ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata con reclamo al Collegio. In ogni caso, la richiesta pagina 4 di 8 risulterebbe priva di fondamento, non essendo state allegate né dimostrate le condizioni di urgenza richieste per l'adozione di misure cautelari;
- La fonda la propria legittimazione all'azione esecutiva sull'asserita Parte_1
Contr Contr retrocessione del credito da LA OB a in forza della quale avrebbe poi ceduto il credito a . Tuttavia, dagli atti della procedura esecutiva risulta che il credito era stato Parte_1
Contr già ceduto pro-soluto a LA OB con atti del 2012, e che agiva unicamente quale mandataria per l'incasso. La documentazione prodotta da non è idonea a provare la Parte_1 pretesa retrocessione, essendo costituita da estratti parziali e documenti privi di valore probatorio, privi di data certa, contenenti ampi omissis e privi di sottoscrizioni idonee. Né le dichiarazioni unilaterali successivamente formate per la causa, né gli estratti della Gazzetta
Ufficiale, hanno efficacia costitutiva o probatoria del trasferimento del credito. In assenza di Contr prova della retrocessione, la cessione da a deve ritenersi inefficace, con Parte_1 conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima;
- Da ultimo, il OR contesta, la rilevanza della giurisprudenza richiamata nell'atto CP_2 introduttivo, atteso che, secondo consolidato orientamento, l'estratto della Gazzetta Ufficiale ha mero valore informativo e non costitutivo. Ne consegue che , non risultando titolare Parte_1 del credito azionato, difetta di legittimazione sostanziale e processuale ad intervenire nel presente giudizio;
- Concludeva per il rigetto della domanda avversa, con relativo accertamento e dichiarazione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di con conseguente Parte_1 estromissione della stessa dal procedimento di espropriazione immobiliare.
2. L'istruttoria si svolgeva per via solo documentale e rigettata la richiesta “cautelare” di revoca della ordinanza emessa del G.E. in sede di opposizione, ritenendola inammissibile, all'udienza del
16.07.2025, il giudice si riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, attuale formulazione.
3. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte per i motivi che seguono.
Ripercorrendo i medesimi principi già indicati dallo scrivente quale GE in sede cautelare, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., secondo cui la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur sostituendo la notifica ex art. 1264
pagina 5 di 8 c.c. ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, non costituisce di per sé prova dell'inclusione del singolo credito nella cessione. In caso di contestazione, la cessionaria deve dimostrare la titolarità del credito mediante produzione del contratto di cessione o di idonea documentazione (es. dichiarazione dell'ente cedente). La prova può essere anche presuntiva, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, potendo l'avviso in G.U. assumere solo valore indiziario e non probatorio esclusivo (Cass. civ. n. 17944/2023; n. 10200/2021; n. 24798/2020; n. 22151/2019; Cass. civ., Sez. III,
n. 3405/2024).
In materia di legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di contestazione, spetta a quest'ultimo dimostrare che il credito dedotto in giudizio rientri tra quelli oggetto della cessione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993.
In un primo momento si era ritenuto sufficiente, a tal fine, la produzione dell'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, purché tali categorie consentissero di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa. La giurisprudenza più recente e ormai prevalente ha tuttavia adottato un approccio più rigoroso, precisando che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur sostituendo la notifica al debitore ceduto prevista dall'art. 1264 cod. civ. ai soli fini dell'opponibilità della cessione, non è di per sé idonea a provare l'effettiva titolarità del credito. Tale prova, infatti, deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione o di altra documentazione idonea a dimostrare che il credito in contestazione sia compreso tra quelli ceduti, come ad esempio una dichiarazione proveniente dall'ente cedente. È stato altresì precisato che, in mancanza della produzione del contratto, la titolarità del credito può essere provata anche per presunzioni, attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, attribuendo all'avviso di pubblicazione un valore meramente indiziario e non esclusivo, specialmente quando sia stato pubblicato su iniziativa del cedente. A tale più rigoroso orientamento aderisce in modo costante anche la giurisprudenza di questo Tribunale.
Nella specie deve osservarsi che, come già rilevato nella ordinanza del 21 maggio 2024 emessa dal Cont G.E. in sede di esecuzione, il pignoramento oggetto di causa è stato eseguito nel 2015 da nella Contr qualità di mandataria di in considerazione del fatto che la titolare del credito, LA OB, aveva Contr conferito all'originaria cedente procura speciale per l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti. Ne consegue che, al momento dell'esecuzione del pignoramento, la titolarità del credito era in Contr capo a LA OB. Tale circostanza, vale a dire l'avvenuta cessione del credito da a LA OB
pagina 6 di 8 intervenuta nel 2012, non è mai stata oggetto di contestazione, risultando anzi espressamente allegata sia dalla creditrice che dal debitore, e può dunque ritenersi provata. Per quanto riguarda invece, le due successive cessioni intervenute nel 2021, contestate dal debitore, è possibile rilevare che la Contr retrocessione da LA OB a è stata adesso provata dall'attrice con la produzione documentale allegata all'atto introduttivo il presente giudizio, nello specifico con il deposito agli atti dell'estratto di contratto di cessione del 18 giugno 2012 e della dichiarazione di cessione del 31 maggio 2024.
Così come è stato provato, a seguito del suddetto ritrasferimento, che la società ha Parte_1 acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 1999, proprio da i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro CP_3 accessorio, specificamente individuati nell'atto di cessione. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti trasferiti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 7 agosto 2021, Parte Seconda, ai sensi dell'art.
7.1.6 della citata legge. La prova di tale operazione risulta altresì dalle dichiarazioni rese da
[...] in data 2 novembre 2021 e 31 maggio 2024, nelle quali si certifica che il rapporto identificato CP_3 dal codice CF , e riferibile al Sig. , non solo era stato riacquistato da P.IVA_4 Controparte_2
Contr in data 18 giugno 2021, ma è poi rientrato nella cessione pro-soluto perfezionata il 2 agosto 2021 in favore di Parte_1
I documenti prodotti per la prima volta solo in sede di merito (e che non erano stati prodotti in sede cautelare), sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, sono tali da far apparire comprovata la sussistenza del rapporto e appaiono sufficienti a ritenere dimostrata la sussistenza del rapporto sostanziale di cessione.
Non possono, sul punto, essere accolte le contestazioni mosse dalla parte convenuta.
Dall'interpretazione complessiva degli elementi probatori prodotti dal creditore cessionario – tenuto conto che, come già evidenziato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur non essendo di per sé sola sufficiente a comprovare il rapporto sostanziale, assume comunque rilevante valore indiziario da valutarsi unitamente agli altri elementi documentali – emerge che tali elementi risultano idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo alla parte opposta. Gli stessi documenti, inoltre, consentono di ricondurre senza incertezze la posizione della società debitrice, oggetto della presente esecuzione immobiliare, all'interno dell'operazione di cessione in blocco dichiarata.
4. Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo pagina 7 di 8 ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese:
ACCOGLIE la domanda formulata da parte opposta, attrice nella fase di merito e dunque
RIGETTA l'opposizione e al contempo
DICHIARA la piena titolarità del credito dapprima in capo a e successivamente in capo a CP_3 per i titoli di cui alla esecuzione RGE n. 289/2015 incardinata presso il Tribunale Parte_1 di Spoleto, nonché la legittimazione di (subentrata ex art. 111 c.p.c. a ad Parte_1 CP_3 agire in via esecutiva nei confronti del sig. Controparte_2
AN , al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite della Controparte_2 presente fase di giudizio che si liquidano, per compensi, in € 4.217,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 18 agosto 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso e P. IVA di gruppo n. che a sua volta agisce per il tramite della P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Controparte_1 in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Formaro ed elettivamente domiciliata presso e nello
Studio del suddetto procuratore sito in Bologna, Via Galliera n. 8,
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], località Controparte_2
Villanova, Via XXIV Maggio n. 10, codice fiscale , e dall'Avv. Fabrice C.F._1
Villanova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spoleto, Via Minervio n. 13,
CONVENUTO
OGGETTO: Introduzione del merito ex art. 616 c.p.c. a seguito di opposizione ex art 615 c.p.c.
pagina 1 di 8 Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la società attrice:
“In via preliminare e anche in via cautelare e d'urgenza: - revocare e ritenere senza effetto la sospensione della procedura esecutiva RGE 289/2015 disposta con Ordinanza del 21/05/2024, e rigettare integralmente ogni motivo di opposizione in origine formulato ex adverso, per i motivi sopra esposti e in forza dei documenti prodotti;
Nel merito, in via principale - accertare e dichiarare la piena titolarità del credito dapprima in capo a e successivamente in capo a per i CP_3 Parte_1 titoli di cui sopra, nonché la legittimazione di (subentrata ex art. 111 c.p.c. a Parte_1 CP_3
) ad agire in via esecutiva nei confronti del sig. - per l'effetto, accertare la
[...] Controparte_2 legittimità e la validità del titolo esecutivo azionato originariamente da per il credito oggi di CP_3 titolarità di per tutti i motivi specificati in narrativa e, conseguentemente, accertare e Parte_1 dichiarare la piena validità dell'esecuzione RGE 289/2015 intrapresa originariamente da e la CP_3 legittimazione di ad agire e proseguire in via esecutiva nella medesima esecuzione Parte_1
RGE 289/2015, con rigetto integrale dei motivi di opposizione avversari;
- accertare e confermare la legittimità del titolo esecutivo e dell'esecuzione avviata nei confronti dell'odierno convenuto, e revocare per l'effetto la sospensione della procedura esecutiva RGE 289/2015; In ogni caso: - con ogni più ampia riserva, anche istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende."
Per il convenuto:
“all'Ill.mo Tribunale Civile di Spoleto,respinta ogni avversa domanda e difesa preliminare e di merito, per le ragioni dedotte nel ricorso in opposizione e nella narrativa del presente atto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di (e per essa Parte_1 di nei confronti dell'esecutato signor e, di conseguenza, Controparte_1 Controparte_2
l'invalidità dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. di tale società e, per l'effetto, quest'ultima venga estromessa dal procedimento di espropriazione immobiliare;
con vittoria delle competenze professionali e delle spese di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2024, la in qualità di mandataria e Controparte_1
pagina 2 di 8 sub-servicer di a sua volta procuratrice e servicer di avviava la Controparte_4 Parte_1 fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione sollevata ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. dal OR , rilevando quanto segue: Controparte_2
- Il OR con ricorso ex art. 615 c.p.c., proponeva opposizione alla esecuzione RGE CP_2
N. 289/2015 originariamente promossa da per crediti attualmente di titolarità di CP_3
quale mandataria di rilevando la carenza di titolarità della Controparte_1 Parte_1 posizione soggettiva vantata da (e per essa da con l'atto di Parte_1 Controparte_1 intervento, nonché la carenza di legittimazione ad agire nei confronti dell'esecutato;
- il Giudice dell'esecuzione, accogliendo la domanda dell'opponente, disponeva, inaudita altera parte, la sospensione della procedura esecutiva, fissando l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le richieste avversarie. All'esito Controparte_1 dell'udienza, con ordinanza del 21/05/2024, il Tribunale di Spoleto, ritenendo sussistente il fumus e il periculum della cautela richiesta, accoglieva l'opposizione, confermando la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 289/2015, già disposta, e concedendo giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
- L'impugnazione del debitore è infondata in quanto muove le mosse da un unico motivo di opposizione, ovvero si basa sull'assunzione che non sarebbe titolare del credito Parte_1
Contr azionato, poiché questo sarebbe stato ceduto da alla società LA OB S.r.l. nel 2012, impedendo così qualsiasi successiva cessione in favore di nel 2021 e determinando, Parte_1 di conseguenza, una carenza di titolarità del credito in capo a quest'ultima;
- In puntuale confutazione delle eccezioni sollevate dal sig. in ordine alla Controparte_2 presunta carenza di titolarità del credito in capo a è stato ricostruito lo storico Parte_1 del credito oggetto di causa, documentando i seguenti passaggi:
a. in data 29.06.2009, ha concesso al sig. congiuntamente CP_3 Controparte_2 alla sig.ra intervenuta in qualità di fideiubente, un contratto di mutuo n. Controparte_5
460519 per l'importo di € 125.000,00;
b. Successivamente, in data 09.07.2012, ha ceduto pro-soluto, in blocco, un CP_3 portafoglio di crediti alla società LA OB S.r.l., comprensivo del credito vantato nei confronti del Sig. CP_2
pagina 3 di 8 c. Con successivo atto di cessione del 18.06.2021, ha proceduto al riacquisto, in CP_3 parte, del portafoglio di crediti ipotecari in precedenza ceduti a LA OB S.r.l., tra cui risulta incluso anche il credito relativo al Sig. Tale riacquisto trova conferma CP_2 nell'estratto del contratto di cessione, nell'elenco dei crediti ritrasferiti, nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nonché nelle dichiarazioni di cessione rese da in data CP_3
02.11.2021 e 31.05.2024, da cui emerge in maniera inequivocabile la titolarità nuovamente Contr acquisita da sul credito in questione;
d. In virtù dell'avvenuto ritrasferimento del credito, con atto del 02.08.2021, ha CP_3 ceduto pro soluto a i diritti di credito, comprensivi di capitale, interessi Parte_1 anche moratori, spese, danni, indennizzi e ogni altra componente accessoria, come specificamente individuati nell'atto di cessione. Dell'intervenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data pubblica notizia mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e le relative dichiarazioni di del 02.11.2021 e del 31.05.2024 CP_3 sono state prodotte in atti, comprovando la piena titolarità del credito in capo a Parte_1
[...]
- Da ultimo la evidenziava che con ordinanza del 21 maggio 2024, il Giudice Parte_1 dell'opposizione riteneva provata la cessione del credito da a CP_3 Parte_1
Contr dubitando esclusivamente della precedente retrocessione da LA OB S.r.l. a a causa della incompletezza della produzione in atti. Tale rilievo è oggi del tutto superato dalla documentazione depositata, che comprova inequivocabilmente la titolarità del credito in capo a
Parte_1
- Risultando infondate le eccezioni sollevate dal debitore e di conseguenza priva di presupposti la sospensione dell'esecuzione, concludeva in via preliminare e cautelare per la revoca della sospensione della esecuzione e per il rigetto integrale di ogni motivo di opposizione con relativa conferma della legittimità del titolo esecutivo e dell'esecuzione avviata nei confronti del convenuto.
Si costituiva il OR il quale resistendo alla domanda deduceva: Controparte_2
- l'inammissibilità e l'irritualità delle richieste formulate in via preliminare da parte attrice, non rientrando nei poteri del Giudice di merito la revoca della sospensione già disposta dal G.E.,
l'ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata con reclamo al Collegio. In ogni caso, la richiesta pagina 4 di 8 risulterebbe priva di fondamento, non essendo state allegate né dimostrate le condizioni di urgenza richieste per l'adozione di misure cautelari;
- La fonda la propria legittimazione all'azione esecutiva sull'asserita Parte_1
Contr Contr retrocessione del credito da LA OB a in forza della quale avrebbe poi ceduto il credito a . Tuttavia, dagli atti della procedura esecutiva risulta che il credito era stato Parte_1
Contr già ceduto pro-soluto a LA OB con atti del 2012, e che agiva unicamente quale mandataria per l'incasso. La documentazione prodotta da non è idonea a provare la Parte_1 pretesa retrocessione, essendo costituita da estratti parziali e documenti privi di valore probatorio, privi di data certa, contenenti ampi omissis e privi di sottoscrizioni idonee. Né le dichiarazioni unilaterali successivamente formate per la causa, né gli estratti della Gazzetta
Ufficiale, hanno efficacia costitutiva o probatoria del trasferimento del credito. In assenza di Contr prova della retrocessione, la cessione da a deve ritenersi inefficace, con Parte_1 conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima;
- Da ultimo, il OR contesta, la rilevanza della giurisprudenza richiamata nell'atto CP_2 introduttivo, atteso che, secondo consolidato orientamento, l'estratto della Gazzetta Ufficiale ha mero valore informativo e non costitutivo. Ne consegue che , non risultando titolare Parte_1 del credito azionato, difetta di legittimazione sostanziale e processuale ad intervenire nel presente giudizio;
- Concludeva per il rigetto della domanda avversa, con relativo accertamento e dichiarazione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di con conseguente Parte_1 estromissione della stessa dal procedimento di espropriazione immobiliare.
2. L'istruttoria si svolgeva per via solo documentale e rigettata la richiesta “cautelare” di revoca della ordinanza emessa del G.E. in sede di opposizione, ritenendola inammissibile, all'udienza del
16.07.2025, il giudice si riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, attuale formulazione.
3. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte per i motivi che seguono.
Ripercorrendo i medesimi principi già indicati dallo scrivente quale GE in sede cautelare, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., secondo cui la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur sostituendo la notifica ex art. 1264
pagina 5 di 8 c.c. ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, non costituisce di per sé prova dell'inclusione del singolo credito nella cessione. In caso di contestazione, la cessionaria deve dimostrare la titolarità del credito mediante produzione del contratto di cessione o di idonea documentazione (es. dichiarazione dell'ente cedente). La prova può essere anche presuntiva, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, potendo l'avviso in G.U. assumere solo valore indiziario e non probatorio esclusivo (Cass. civ. n. 17944/2023; n. 10200/2021; n. 24798/2020; n. 22151/2019; Cass. civ., Sez. III,
n. 3405/2024).
In materia di legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di contestazione, spetta a quest'ultimo dimostrare che il credito dedotto in giudizio rientri tra quelli oggetto della cessione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993.
In un primo momento si era ritenuto sufficiente, a tal fine, la produzione dell'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, purché tali categorie consentissero di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa. La giurisprudenza più recente e ormai prevalente ha tuttavia adottato un approccio più rigoroso, precisando che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur sostituendo la notifica al debitore ceduto prevista dall'art. 1264 cod. civ. ai soli fini dell'opponibilità della cessione, non è di per sé idonea a provare l'effettiva titolarità del credito. Tale prova, infatti, deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione o di altra documentazione idonea a dimostrare che il credito in contestazione sia compreso tra quelli ceduti, come ad esempio una dichiarazione proveniente dall'ente cedente. È stato altresì precisato che, in mancanza della produzione del contratto, la titolarità del credito può essere provata anche per presunzioni, attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, attribuendo all'avviso di pubblicazione un valore meramente indiziario e non esclusivo, specialmente quando sia stato pubblicato su iniziativa del cedente. A tale più rigoroso orientamento aderisce in modo costante anche la giurisprudenza di questo Tribunale.
Nella specie deve osservarsi che, come già rilevato nella ordinanza del 21 maggio 2024 emessa dal Cont G.E. in sede di esecuzione, il pignoramento oggetto di causa è stato eseguito nel 2015 da nella Contr qualità di mandataria di in considerazione del fatto che la titolare del credito, LA OB, aveva Contr conferito all'originaria cedente procura speciale per l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti. Ne consegue che, al momento dell'esecuzione del pignoramento, la titolarità del credito era in Contr capo a LA OB. Tale circostanza, vale a dire l'avvenuta cessione del credito da a LA OB
pagina 6 di 8 intervenuta nel 2012, non è mai stata oggetto di contestazione, risultando anzi espressamente allegata sia dalla creditrice che dal debitore, e può dunque ritenersi provata. Per quanto riguarda invece, le due successive cessioni intervenute nel 2021, contestate dal debitore, è possibile rilevare che la Contr retrocessione da LA OB a è stata adesso provata dall'attrice con la produzione documentale allegata all'atto introduttivo il presente giudizio, nello specifico con il deposito agli atti dell'estratto di contratto di cessione del 18 giugno 2012 e della dichiarazione di cessione del 31 maggio 2024.
Così come è stato provato, a seguito del suddetto ritrasferimento, che la società ha Parte_1 acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 1999, proprio da i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro CP_3 accessorio, specificamente individuati nell'atto di cessione. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti trasferiti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 7 agosto 2021, Parte Seconda, ai sensi dell'art.
7.1.6 della citata legge. La prova di tale operazione risulta altresì dalle dichiarazioni rese da
[...] in data 2 novembre 2021 e 31 maggio 2024, nelle quali si certifica che il rapporto identificato CP_3 dal codice CF , e riferibile al Sig. , non solo era stato riacquistato da P.IVA_4 Controparte_2
Contr in data 18 giugno 2021, ma è poi rientrato nella cessione pro-soluto perfezionata il 2 agosto 2021 in favore di Parte_1
I documenti prodotti per la prima volta solo in sede di merito (e che non erano stati prodotti in sede cautelare), sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, sono tali da far apparire comprovata la sussistenza del rapporto e appaiono sufficienti a ritenere dimostrata la sussistenza del rapporto sostanziale di cessione.
Non possono, sul punto, essere accolte le contestazioni mosse dalla parte convenuta.
Dall'interpretazione complessiva degli elementi probatori prodotti dal creditore cessionario – tenuto conto che, come già evidenziato, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur non essendo di per sé sola sufficiente a comprovare il rapporto sostanziale, assume comunque rilevante valore indiziario da valutarsi unitamente agli altri elementi documentali – emerge che tali elementi risultano idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo alla parte opposta. Gli stessi documenti, inoltre, consentono di ricondurre senza incertezze la posizione della società debitrice, oggetto della presente esecuzione immobiliare, all'interno dell'operazione di cessione in blocco dichiarata.
4. Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo pagina 7 di 8 ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese:
ACCOGLIE la domanda formulata da parte opposta, attrice nella fase di merito e dunque
RIGETTA l'opposizione e al contempo
DICHIARA la piena titolarità del credito dapprima in capo a e successivamente in capo a CP_3 per i titoli di cui alla esecuzione RGE n. 289/2015 incardinata presso il Tribunale Parte_1 di Spoleto, nonché la legittimazione di (subentrata ex art. 111 c.p.c. a ad Parte_1 CP_3 agire in via esecutiva nei confronti del sig. Controparte_2
AN , al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite della Controparte_2 presente fase di giudizio che si liquidano, per compensi, in € 4.217,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 18 agosto 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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