Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3374/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3374/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. VALENTINI PAOLA e dell'avv. RIGHETTI ANASTASIA, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Verona (VR) in Via Ugo Sesini n. 12
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio dell'avv. MUNARI TITO, dell'avv. QUARNETI GIACOMO, dell'avv. ZAMPIERI
CRISTINA, con domicilio eletto in CANNAREGIO, 23 30121 VENEZIA, presso l'Avvocatura
Regionale del Veneto
Già ESTROMESSA dal procedimento come da verbale di udienza del 19.1.2023 )
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
Con il patrocinio dell'avv. PASETTO EMANUELA, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
DANIELE MANIN 5 37100 VERONA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI pagina 1 di 7
ATTORE:
“Accertata la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc nel sinistro per cui è causa condannarla a risarcire alla società la somma di € 9.750,00 o in quella Parte_1 che risulterà all'esito dell'istruttoria con rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
Vittoria di spese oltre rimb. Forf. 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: … omissis…”
TERZA CHIAMATA:
“1) In via principale di merito: rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate da si chiede che, accertata la prevalente responsabilità del conducente del Parte_1 mezzo attoreo ai sensi dell'art. 1227, 1 comma c.c. nella produzione del sinistro, venga conseguentemente limitata in proporzione la condanna di al risarcimento del danno Controparte_2
che dovesse risultare effettivamente provato in giudizio.
3) Con vittoria di spese e compenso di lite, rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa 4%, Iva 22
%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice agisce per conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione del sinistro stradale in cui è stato coinvolto il signor LA la società attrice che, Parte_1
divelta la segnaletica in un precedente sinistro, il conducente andava a sbattere contro la rotatoria ed il mezzo subiva i danni descritti in atti.
Originariamente la richiesta risarcitoria è stata presentata contro la , indicata quale CP_1
proprietaria della strada. Nella sua costituzione in giudizio la ha chiesto di chiamare in CP_1
causa , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha confermato la propria legittimazione passiva ed ha Controparte_2
negato nel merito il fondamento della domanda di parte attrice, ascrivendo il sinistro al caso fortuito, in particolare unicamente alla condotta disattenta ed imprudente del conducente il mezzo, al violento temporale ed al precedente sinistro – non segnalato – in cui era stata divelta la segnaletica. In via subordinata eccepisce il concorso di colpa del conducente il veicolo.
pagina 2 di 7 All'udienza del 19 gennaio 2023, stante il consenso di tutte le parti, è stata dichiarata l'estromissione dal giudizio della . CP_1
Le parti rimaste in causa hanno ulteriormente dedotto ed argomentato a mezzo delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo assunzione di prove orali e a mezzo ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.
OSSERVA
Dalla relazione dei Carabinieri della Stazione di Zevio, intervenuti in loco, risulta che le condizioni atmosferiche in occasione del sinistro fossero di pioggia (la stessa attrice dà atto di un improvviso e violento temporale), la visibilità “buona” (e questo nonostante si dia atto dello spegnimento delle luci), la segnaletica assente (divelta), il traffico scarso e la strada “asfaltata”.
I Carabinieri, giunti in loco a oltre 40 minuti dal fatto, riferivano di essere stati chiamati dallo stesso conducente del mezzo, il quale riferiva loro che l'auto era ancora nella posizione di quiete assunta dopo l'urto contro la rotatoria e che, dopo il sinistro, anche un altro veicolo (una Alfa Romeo) era andato ad impattare contro la rotatoria. Il conducente di questo mezzo avrebbe riferito al conducente della BMW che l'impatto era da ascriversi ai pezzi della sua auto. Si anticipa sin d'ora che su questo ulteriore impatto di un veicolo con rotatoria non vi sono stati ulteriori approfondimenti, sì che il fatto è unicamente allegato da Parte_1
Nella stessa relazione dei Carabinieri si scrive che l'illuminazione di cui al palo centrale della rotatoria era spento, come anche dell'assenza di segnaletica in ragione di un precedente sinistro, nel corso del quale era stata divelta.
I militari danno atto di non avere rinvenuto segni di frenata e di non avere effettuato controlli sul conducente. E' stata però elevata a contravvenzione per due violazioni al codice della Parte_1
strada, ai sensi dell'art. 141 co. 2 e 3 del Codice della Strada.
Di fatto l'attore lamenta il mancato tempestivo ripristino della segnaletica (anche se non è specificamente allegato di quale segnaletica si tratti) e dell'illuminazione stradale relativa alla rotatoria, posto che rispetto al precedente incidente, di cui non specifica meglio l'orario di accadimento, non era ancora stata ripristinata la situazione.
Parte chiamata eccepisce l'impossibilità – malgrado i controlli frequenti e regolari della strada – di ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi rispetto al precedente sinistro o, comunque, di porre in pagina 3 di 7 essere i presidi di sicurezza del caso, posto che nessuna segnalazione è pervenuta a Controparte_2
Richiama al riguardo la giurisprudenza che esclude la responsabilità in capo al custode, allorché neppure con la più diligente attività di manutenzione sia stato possibile evitare l'evento in quanto la potenzialità offensiva si è realizzata prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (da ultimo Cass. 09.11.2022 n. 32964; Cass. 01.12.2022 n. 35429; Cass. 11.03.2021,
n. 6826).
Evidenzia, inoltre, come al conducente del veicolo siano state elevate le contravvenzioni di cui si è detto, ossia, in sintesi, di non avere tenuto una condotta di guida prudente, anche quanto a velocità, in relazione alle condizioni atmosferiche di pioggia, del manto stradale scivoloso, e dello stesso orario notturno.
In data 11.07.2023 parte attrice, adempiendo all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha depositato copia delle sanzioni amministrative elevate al conducente del mezzo. La condotta ascrittagli è descritta in termini di omesso controllo del mezzo in considerazione del campo di visibilità, e di omesso rispetto di una velocità che tenesse conto della limitata visibilità, dell'assenza di illuminazione e delle condizioni atmosferiche di pioggia.
Il teste , dipendente di ed addetto ai controlli ed alla manutenzione Testimone_1 Parte_2 stradale, ha confermato che all'epoca del sinistro “la strada era stata controllata a giorni alterni”. Ha altresì evidenziato di essere passato lui stesso in quella zona e, quanto alla segnaletica in precedenza presente, previa visione delle foto di cui al doc. 6 della terza chiamata, ha risposto:
“Confermo che il 17 settembre 2021, nei luoghi di cui mi viene chiesto era presente sul lato destro:
- il segnale di “preavviso” della rotatoria, come da foto 1 che mi viene mostrata.
- il divieto di sorpasso, il limite di velocità 70 km/h, e la linea centrale di mezzeria continua (foto. 2 e
3);
- il limite di 50 km/h.
- il segnale di dare la precedenza, del pericolo per l'avvicinamento alla rotatoria e pannello distanza
100 m, come da foto 5.
- il segnale di senso vietato, passaggio obbligatorio a destra e cartello di dare la precedenza e di circolazione rotatoria (il cartello è raddoppiato sul lato destro e anche sul lato sinistro, come si vede nella foto n. 6, in modo tale che se uno dei cartelli venisse incidentato vi sia comunque l'altro. In questo caso il segnale di destra è anche protetto dalla barriera), come da foto 6. Preciso che questi
pagina 4 di 7 segnali sono grandi: i circolari hanno un diametro di 90 cm e sono grandi;
i triangolari sono da 120 cm x 120 cm, anch'essi grandi e sono usati anche in autostrada.
Rispondendo alle domande 3 e 4), il teste ha dichiarato: “3) Confermo che all'epoca la segnaletica verticale era dotata di pellicola rifrangente di classe due. A.D.R. “di classe due” significa che la rifrangenza è alta: da nessuna classe, che è normale, alla 1, che è di rifrangenza media e di classe 2, che è la rifrangenza più alta nella scala. A.D.R. Nel giro di controllo si verifica se la rifrangenza è sbiadita o lo stato del colore della pellicola o se è incidentata e in tal caso si provvede alla sostituzione. In questo caso la pellicola era integra.
4) Confermo quanto mi viene chiesto, ossia che la segnaletica orizzontale era stata ripassata con vernice rifrangente nell'ottobre 2020. Lo so perché sono io che avevo informato i miei superiori che all'epoca la segnaletica era sbiadita e non aveva più la rifrangenza. Io stesso ho verificato che le ditte che ottengono il subappalto avessero effettuato i lavori.”
Il 17 settembre 2021, due giorni prima dell'incidente avvenuto il 19 settembre in orario notturno (ore
4,40), la segnaletica era posizionata ed era integra, come evincibile dal doc. 6 di parte chiamata e come testimoniato. Si tratta sia della segnaletica più prossima alla rotatoria, o sita in essa, sia di quella di avvicinamento alla rotatoria lungo la medesima strada percorsa dal veicolo della società attrice in avvicinamento all'intersezione stradale. È di peculiare interesse il documento 5 di parte chiamata, ossia il rapporto di intervento dei Carabinieri in occasione del precedente sinistro (uscita autonoma) che aveva visto coinvolto sempre il 19.09.2021 un altro mezzo, una Ford C-Max, tanto che i militari danno atto di essere intervenuti sui luoghi alle ore 3,40. La dinamica è ricostruita nel senso che la C-MAX fosse andata autonomamente a salire sullo spartitraffico abbattendo la segnaletica verticale stradale. Gli stessi operanti avevano poi fatto intervenire il soccorso stradale per la rimozione del mezzo, rimasto all'interno della carreggiata.
È quindi dimostrato che a distanza di circa un'ora dal sinistro di cui è causa vi era stato l'abbattimento della segnaletica verticale in occasione di un precedente sinistro.
Il teste ha confermato che la squadra intervenuta dopo l'incidente ha potuto verificare che era scattato il contatore elettrico al centro della rotatoria e che era danneggiato il quadro elettrico, oltre che avere verificato che erano divelti i segnali stradali in prossimità della rotatoria. In occasione dell'intervento erano quindi stati ripristinati i segnali ed attivati gli elettricisti.
Significativamente il teste riferisce che nessuna chiamata era stata effettuata in relazione al primo incidente, quello delle ore 3,40, malgrado la reperibilità notturna, e di averne avuto conoscenza soltanto pagina 5 di 7 a seguito della domanda risarcitoria.
Il teste , cantoniere dipendente di ha precisato di non essere passato Testimone_2 CP_2
in zona nei giorni precedenti al sinistro, in quanto facente parte di una squadra che si occupa di un'altra tratta stradale.
Ha però confermato la reperibilità h/24 delle squadre di controllo e la frequenza dei passaggi di controllo, che diventa quotidiana in caso di maltempo. Ha inoltre ricordato come in occasione del sinistro vi fosse un forte temporale in atto. La sua audizione è di interesse in quanto il teste ha riferito che nella settimana in cui è avvenuto il sinistro di cui si tratta egli faceva parte della squadra di
“reperibilità” h/24, ed ha riferito testualmente (cap. 6): “… ma quella notte (tra il 18 e il 19) non siamo stati chiamati. Io non ho partecipato all'intervento successivo del 19 settembre 2021, ma me ne hanno parlato i colleghi che sono intervenuti.” Come anche ribadito in risposta ai capitoli 9 e 10.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'ente competente avesse svolto periodicamente e secondo una tempistica adeguata i passaggi di controllo lungo il tratto stradale teatro del sinistro. L'istruttoria testimoniale ha confermato che sino all'ultimo passaggio della squadra di controllo, avvenuto il giorno
17 settembre 2021, tutta la segnaletica stradale di avvicinamento ed in prossimità della rotatoria era integra e presente. Per altro aspetto la terza chiamata aveva predisposto un adeguato sistema di reperibilità anche notturna (h/24), sì da assicurare un pronto intervento della sua squadra in caso di segnalazioni. Nessuna segnalazione è intervenuta in ordine al sinistro, avvenuto circa un'ora prima di quello lamentato dalla società attrice (alle ore 3,40), sì che, sotto questo profilo, non può addebitarsi alla chiamata di non essere prontamente intervenuta a riposizionare o sostituire la segnaletica e far aggiustare l'illuminazione.
Di contro appare dimostrato – e ciò a prescindere dal mancato istantaneo intervento di ripristino della segnaletica in relazione al precedente sinistro – che il conducente del mezzo non abbia tenuto una condotta di guida adeguata sotto due profili: il mancato controllo del mezzo, malgrado la visibilità scarsa, l'assenza di illuminazione e le condizioni atmosferiche;
il mancato adeguamento della velocità a tali condizioni. Del resto, anche a fronte del guasto dell'illuminazione stradale, il conducente avrebbe dovuto regolare di conseguenza la velocità, proprio per la scarsa visibilità pregressa, di cui danno atto anche i militari intervenuti.
Ebbene, valutato il fatto nella sua peculiarità, ossia nella compresenza sia di un chiaro concorso di colpa in capo al conducente del mezzo (per inciso si rileva che non consta che egli abbia impugnato le sanzioni elevategli), sia dello scarso range di tempo tra il primo sinistro (quello delle ore 3,40) e quello di cui qui si tratta, soprattutto alla luce del fatto che non risulta segnalato il precedente incidente a pagina 6 di 7 si ritiene integrato il caso fortuito che elide la responsabilità di cui all'art. 2051 Parte_3
c.c., in capo agli enti custodi di un bene (Cass. 33128/2024; 29632/2024).
Appare particolarmente pertinente rispetto al caso di cui si tratta Cass. 11096/2020, laddove chiarisce che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.”
Per quanto complessivamente esposto si ritiene che la terza chiamata abbia dimostrato il caso fortuito e fornito la cosiddetta “prova liberatoria”. La domanda attorea va pertanto respinta.
La regolamentazione delle spese di lite attiene unicamente al rapporto processuale tra attrice e terza chiamata, posta la già avvenuta estromissione – su consenso di tutte le parti – della convenuta CP_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile in capo alla società attrice, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il valore della domanda nei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna la società attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, Controparte_2
che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Verona, 17 maggio 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 7 di 7