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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 906/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF.DIFENSORE 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “1) di dichiarare il silenzio diniego dell'Amministrazione finanziaria illegittimo, nullo o infondato, disponendo altresì conseguentemente l'integrale rimborso del credito IRPEF spettante di euro
17.000,00, come risultante dal Modello Unico PF 2019; 2) di condannare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n.546/92, nella misura che si riterrà di giustizia”; per la resistente: “la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25 luglio 2025 e depositato il 4 agosto successivo, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto del rimborso del credito IRPEF di € 17.000,00 chiesto con la dichiarazione Modello Unico
PF 2019, relativa al periodo di imposta 2018, presentata in data 24 novembre 2019 (Prot.
T191124115203538740000001) ed acquisita dal sistema in data 18 gennaio 2022. Il ricorrente, premesso che neppure dopo due sue istanze di sollecito l'Ufficio aveva evaso la sua richiesta di rimborso, sulla quale s'era formato il silenzio rifiuto, sussistendo le condizioni per la proposta impugnazione, ha argomentato della sussistenza del suo diritto, neppure contestato dall'Ufficio, pari, per € 13.705,00, all'eccedenza delle ritenute d'acconto addebitategli nel 2018 in quanto partecipe dell'Associazione Professionale OZ & Associati,
Studio Legale e Tributario, della quale aveva posseduto quote pari al 26,3%, e, per la parte restante, maturato proprio nel 2018.
Costituendosi con controdeduzioni del 22 ottobre 2025, la Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate ha dedotto di avere lavorato l'istanza del contribuente e di avere disposto il rimborso col provvedimento n. 2385/2025.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta evasione dell'istanza di rimborso, pure disposto ed erogato, facendo venir meno l'interesse del ricorrente alle richieste pronunce giudiziali, giustifica la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, atteso il comportamento collaborativo dell'Ufficio e la riferibilità del ritardo nell'erogazione del rimborso a interlocuzioni con altra direzione territoriale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 906/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF.DIFENSORE 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “1) di dichiarare il silenzio diniego dell'Amministrazione finanziaria illegittimo, nullo o infondato, disponendo altresì conseguentemente l'integrale rimborso del credito IRPEF spettante di euro
17.000,00, come risultante dal Modello Unico PF 2019; 2) di condannare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n.546/92, nella misura che si riterrà di giustizia”; per la resistente: “la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25 luglio 2025 e depositato il 4 agosto successivo, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto del rimborso del credito IRPEF di € 17.000,00 chiesto con la dichiarazione Modello Unico
PF 2019, relativa al periodo di imposta 2018, presentata in data 24 novembre 2019 (Prot.
T191124115203538740000001) ed acquisita dal sistema in data 18 gennaio 2022. Il ricorrente, premesso che neppure dopo due sue istanze di sollecito l'Ufficio aveva evaso la sua richiesta di rimborso, sulla quale s'era formato il silenzio rifiuto, sussistendo le condizioni per la proposta impugnazione, ha argomentato della sussistenza del suo diritto, neppure contestato dall'Ufficio, pari, per € 13.705,00, all'eccedenza delle ritenute d'acconto addebitategli nel 2018 in quanto partecipe dell'Associazione Professionale OZ & Associati,
Studio Legale e Tributario, della quale aveva posseduto quote pari al 26,3%, e, per la parte restante, maturato proprio nel 2018.
Costituendosi con controdeduzioni del 22 ottobre 2025, la Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate ha dedotto di avere lavorato l'istanza del contribuente e di avere disposto il rimborso col provvedimento n. 2385/2025.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta evasione dell'istanza di rimborso, pure disposto ed erogato, facendo venir meno l'interesse del ricorrente alle richieste pronunce giudiziali, giustifica la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, atteso il comportamento collaborativo dell'Ufficio e la riferibilità del ritardo nell'erogazione del rimborso a interlocuzioni con altra direzione territoriale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti.