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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17669/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. MEZZANOGLIO MARCO, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino via Gramsci 15, presso e nello studio dell'avv.
REPICE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO –
- con la chiamata in causa di-
c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 71, presso e P.IVA_2 nello studio dell'avv. MASSIMO FOSSATI che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 29 Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, istanza e conclusione;
previa ammissione degli incombenti di istruttoria necessari;
previa consulenza tecnica medico-legale atta a stabilire il periodo di malattia traumatica ed il danno biologico subiti dal concludente a causa del sinistro di cui si tratta;
dichiarate tenuto e condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1 tempore, a risarcire al concludente tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa, nella misura di € 17.608,40 ovvero in quell'altra somma che sarà accertata dall'Ill.mo
Tribunale; oltre interessi e rivalutazione.
Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a rifondere al concludente le spese e competenze di giudizio, oltre le spese generali nella misura del 15%, come previsto dall'art. 2 DM. 10-03-2014 nr. 551; oltre a CPA ed IVA sulle competenze imponibili.”
Per parte convenuta:
“In via Pregiudiziale: estromettere e manlevare il da ogni responsabilità, condannando Controparte_1 direttamente l'AM Spa, in persona del suo legale pro tempore, con sede in Torino, via
Germagnano n. 50 all'eventuale risarcimento dei danni che trattasi;
nel merito: accertare e per l'effetto dichiarare che la domanda avanzata dal sig. Pt_1
, è infondata in fatto e in diritto, in quanto alcuna responsabilità è ascrivibile al
[...]
, bensì la causazione del sinistro è, in via esclusiva, riconducibile ad Controparte_1 fatto di terzi ed in concomitanza al caso fortuito (per mancanza di ordinaria diligenza dell'istante ex art. 1227 II comma c.c.).
Inoltre, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte dell'Amministrazione comunale convenuta, in quanto alcun nesso di causalità è stato dimostrato.
In subordine nel merito: nel caso in cui fosse dimostrato il nesso di causalità e/o la responsabilità del accertare e dichiarare non congrua la Controparte_1 quantificazione dei danni per come indicati da parte attrice poiché fondati pagina 2 di 29 esclusivamente su perizia medico-legale di parte e perché la CTU intervenuta evidenziava un danno biologico differente e minore””
Per parte terza chiamata:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AM S.p.A. per le ragioni esposte in atti da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritte e, per l'effetto, assolvere la medesima da ogni domanda.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE Respingere, per i motivi esposti in atti, ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata AM S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto la conchiudente da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e CP_3 compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. IN SUBORDINE
Dichiarare il concorso di responsabilità del IG. , ex art. 1227 cod. civ. e Parte_1 del nella determinazione dell'evento; Rapportare l'eventuale onere Controparte_1 risarcitorio di AM S.p.A., al relativo grado di responsabilità residua ad essa ascrivibile, entro i limiti del giusto e del provato. Con le spese in tutto o quanto meno in parte compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca dell'ordinanza 18/11/2023
- Ammettere i capitoli di prova per interpello e testi dedotti in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed infra ritrascritti, ove non ritenuti documentalmente provati e/o attinenti a circostanze non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, pacifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.;
- Ordinare, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa, presso il competente Ufficio I.N.A.I.L. di Torino, relativamente a tutte le prestazioni erogate e/o erogande a favore del IG , in relazione all'infortunio del 9/12/2021; Parte_1
- Ordinare, ai sensi dell'art.210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa presso il competente Ufficio I.N.P.S. di Torino, finalizzata a conoscere la sussistenza di somme pagina 3 di 29 erogate e/o da erogare a qualsivoglia titolo nei confronti del IG. in Parte_1 riferimento all'occorso del 9/12/2021;
- Ordinare ex artt. 210 – 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'ARPA di Torino, sita in Torino,
Via Pio VII n. 9, dei dati meteorologici relativi agli agenti atmosferici avvenuti nel
Comune di Torino il 9/12/2021.
CAPITOLI DI PROVA PER INTERPELLO E TESTI specifica contestazione e, pertanto, pacifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.;
- Ordinare, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa, presso il competente Ufficio I.N.A.I.L. di Torino, relativamente a tutte le prestazioni erogate e/o erogande a favore del IG , in relazione all'infortunio del 9/12/2021; Parte_1
- Ordinare, ai sensi dell'art.210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa presso il competente Ufficio I.N.P.S. di Torino, finalizzata a conoscere la sussistenza di somme erogate e/o da erogare a qualsivoglia titolo nei confronti del IG. in Parte_1 riferimento all'occorso del 9/12/2021;
- Ordinare ex artt. 210 – 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'ARPA di Torino, sita in Torino,
Via Pio VII n. 9, dei dati meteorologici relativi agli agenti atmosferici avvenuti nel
Comune di Torino il 9/12/2021”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, ha allegato: Parte_1
- che in data 09.12.2021, alle ore 9.00 circa in Torino, piazza XVIII Dicembre, all'altezza della fermata dell'autobus n. 46, mentre transitava a piedi per recarsi a lavoro, scivolava sul marciapiede ricoperto dalla neve ghiacciata e urtava al suolo il gomito sinistro;
- che all'incidente assisteva l'equipaggio di un'autombulanza già in loco per un precedente sinistro, gli operatori allertavano un altro automezzo che, prestati i primi soccorsi, lo trasportava al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria da cui veniva dimesso, in giornata, con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria coronoide + lesione LCM e LCL gomito sinistro”;
- che il giorno stesso intervenivano gli agenti della Polizia Municipale che, informati da alcuni colleghi presenti sul posto, davano atto dell'avvenuta caduta di un pedone a pagina 4 di 29 causa della pavimentazione ghiacciata e, con mezzi di fortuna reperiti sul luogo, realizzavano un passaggio pedonale rompendo il ghiaccio e sollecitavano l'intervento dell'AT per lo spargimento del sale;
- di essere stato ricoverato il 17.12.2021 presso l'ospedale Mauriziano Umberto I di
Torino, ove si sottoponeva ad intervento di “riduzione e osteosintesi con placca da coronoide sin. ALPS + viti libere e fili K+ ritensionamento e sutura LCM e LCL con ancorette gomito sinistro”, veniva dimesso il 18.12.2021 previa apposizione di doccia gessata;
successivamente seguiva un percorso di rieducazione motoria;
- di aver beneficiato di assistenza INAIL fino al 21.03.2022;
- di aver inviato al invito a stipulare la convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita che rimaneva privo di alcun riscontro.
Parte attrice ha quindi invocato l'art. 2051 c.c. nei confronti del CP_1
; richiamate le risultanze della visita medico legale a cui si era sottoposto, ha
[...] ritenuto sussistere un danno biologico residuale del 9-10%, una malattia traumatica di complessivi 100 giorni, di cui 2 in invalidità totale, 38 gg. in parziale al 75%, 40 gg. in parziale al 50% e 20 gg. in parziale al 25%, pertanto, ha quantificato il danno patito, comprensivo di danno morale, in € 21.546,62; ha dato atto di aver sostenuto spese mediche, per perizia medico legale, per fisioterapia, trasferte in taxi e ambulanza, accessori ortopedici, spese di rieducazione motoria, spese per rilascio copia della cartella clinica per un importo complessivo pari a € 1.347,73.
Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del al risarcimento Controparte_1 del danno nella misura di € 22.894,35, oltre rivalutazioni ed interessi con rifusione delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione in data 22.12.2022 il : Controparte_1
- ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, riferendo la sussistenza di un contratto di servizi con AT s.p.a. in virtù del quale quest'ultima è tenuta ad eseguire la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi, nonché lo sgombero della neve, manlevando e tenendo indenne l'ente comunale dai danni derivati a cose o persone per le attività affidate alla concessionaria;
pagina 5 di 29 - ha contestato, nel merito, la propria responsabilità, ritenendo sussistere il caso fortuito, inteso quale fatto del terzo - in quanto il danno sarebbe stato causato dalla mancata ottemperanza agli oneri manutentivi in capo alla AT s.p.a. – e dello stesso danneggiato, ex art. 1227 c.c., ritenendo che la caduta sarebbe occorsa in quanto l'attore non si sarebbe avveduto del pericolo, evitabile con l'adozione della diligenza richiesta dalle circostanze del momento;
- ha, infine, contestato la quantificazione dei danni proposta dall'attore.
Il ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa di AT s.p.a. per essere da quest'ultima manlevato da ogni responsabilità; ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, non essendo in alcun modo responsabile del sinistro in questione e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa in data 30.3.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata
(AT s.p.a.) la quale: Controparte_2
- ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva azionata dal , avendo l'attore dichiarato di Controparte_1 essere caduto non già in prossimità della fermata del bus, bensì in corrispondenza della stessa e l'onere di sgombro neve sulle banchine di fermata G.T.T. spetta a quest'ultima in virtù di specifica convenzione stipulata con il;
Controparte_1
- si è opposta alla richiesta di estromissione del in quanto la Controparte_1 fattispecie in questione non rientra tra i casi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c. e comunque, a prescindere dalle competenze in ordine al servizio sgombero neve, ricadeva in capo all'ente comunale l'onere di vigilanza in caso di evento meteorologico avverso;
- ha contesto, nel merito, la ricostruzione attorea, osservando come la parte istante si sia limitata a fornire una sommaria e generica ricostruzione dell'evento lesivo, allegando una documentazione inidonea a provare l'effettiva verificazione della caduta e le condizioni in cui versava il marciapiede;
- ha, di contro, dedotto che la rimozione della neve ivi presente incombeva in capo a trattandosi di fermata d'autobus; CP_4
pagina 6 di 29 - ha ritenuto che l'evento occorso sarebbe riconducibile, in via esclusiva o concorrente, alla condotta dell'attore che non ha adottato le minime regole di prudenza e cautela, con conseguente interruzione del nesso di causa tra le lesioni patite e la cosa in custodia, invocando dunque l'art. 1227 c.c., riferendo che il sig. percorreva Pt_1 quel tratto di strada quotidianamente per recarsi a lavoro;
- ha contestato la quantificazione attorea del danno con riguardo al danno biologico, al danno morale, al danno differenziale, alle spese di consulenza medico legale, alle spese mediche, alle spese di trasporto;
ha contestato, altresì, la richiesta dii rivalutazione monetaria e di interessi legale.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., non è stata accolta l'istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. formulata dalla terza chiamata;
sono stati ammessi alcuni dei capitoli dedotti da parte attrice e sono stati escussi i testi intimati.
Dopo la rimessione della causa sul ruolo disposta con ordinanza in data
16.10.2024, è stata licenziata CTU medico legale sulla persona dell'attore, quindi, le parti, con note scritte sostitutive della trattazione orale, hanno precisato le rispettive conclusioni e con ordinanza in data 27.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini per memorie conclusionali e di replica.
**********************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente fattispecie trae origine dalla domanda di risarcimento promossa da
, per i danni occorsi in conseguenza di una caduta asseritamente Parte_1 verificatasi allorché egli, nel transitare su di un marciapiede in prossimità di una fermata d'autobus, si sarebbe trovato a scivolare a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di neve ghiacciata, rovinando a terra e provocandosi lesioni, da cui originava il danno alla salute – sotto il profilo dei postumi permanenti, dell'invalidità temporanea e della sofferenza interiore – di cui in questa sede domanda il ristoro.
pagina 7 di 29 Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie, parte attrice ha invocato la responsabilità per i danni derivanti dalla cosa in custodia riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.; sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la norma in questione va applicata anche in tema di danni cagionati da beni pubblici, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento diverso alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode e ciò anche in considerazione degli strumenti di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentire un effettivo potere di custodia (Cfr. Cass. n. 21508/2011).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” ( Cass. n. 7805/17,
Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19 e Cass. 6826/21).
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, “postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale pagina 8 di 29 autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass.
n. 15761/16).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (cfr. tra le altre Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. n. 7937/12).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., poi, si ritiene che il nesso di causalità sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
Inoltre, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. n.18865/15 e
Cass. n. 27724/18, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 conf. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 e cfr. Cass. 1064/2018 pronunciata in un caso di caduta dovuta alla presenza di ghiaccio sul marciapiede antistante un Palazzo comunale, ove è stato affermato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è
pagina 9 di 29 onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.”).
Il custode, di contro, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale.
Recentemente sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n.
2376 del 24/01/2024, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sent.
30 giugno 2022, n. 20943, conf. Cass. n. 11152/23) ha ribadito che “la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa (in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”.
Infine, si osserva che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è norma speciale rispetto a quella dell'art. 2043 c.c. che è norma generale in tema di responsabilità da fatto illecito (Cass.
6.7.2004 n. 12329) e pertanto l'applicazione della prima esclude l'applicabilità della seconda (Cass. n. 21684/2005).
Vi è da aggiungere che “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. n.
22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
pagina 10 di 29 2. Sull'istruttoria svolta
Venendo quindi ad esaminare il caso di specie, l'attore ha allegato di essere caduto mentre percorreva un tratto di marciapiede verso la piazza XVIII Dicembre, in prossimità di una fermata di autobus, allorché è scivolato a causa della presenza al suolo di neve ghiacciata, rimasta dalla nevicata del giorno precedente e non rimossa.
A sostegno della propria domanda l'attore ha prodotto alcune copie di fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, scattate nel giorno in cui si è verificato il fatto, dai Vigili
Urbani intervenuti (come indicato nella relazione dell'Agente - doc. 3) (doc. 1 fasc. Tes_1 attoreo), modulo di rilievo incidente stradale, redatto dai vigili urbani intervenuti a seguito di segnalazione sui luoghi nella tarda mattinata dello stesso giorno (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), nonché documentazione sanitaria (rapportino d'intervento del 118, doc. 2
e cartella clinica, doc. 4).
In particolare, nella predetta relazione, gli agenti della Polizia Municipale hanno riportato: “alle ore 12,20 del giorno 9 dicembre 2021 venivamo inviati dalla C.O. in
Corso Bolzano ang. Piazza XVIII Dicembre nell'area adiacente la fermata della Linea GTT
46, ove giungevamo alle 12,45. Sul posto venivamo contattati da Sierra 5 presente sul posto che informava che alle ore 9,00 si era verificata una caduta di pedone a causa della pavimentazione ricoperta di ghiaccio. Sierra 5 produceva copia di referto prodotto dall'equipaggio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 intervenuta nel frangente dal quale si evincevano i dati dell'infortunato riportati in oggetto il quale veniva inizialmente trasportato con codice V01S all'Ospedale Maria Vittoria di Torino. Sierra 5 informava di aver appreso dall'equipaggio dell'autolettiga che si era già verificato precedentemente un trasporto per la medesima problematica. Gli operatori, con mezzi di fortuna reperiti sul posto, procedevano a realizzare un sentiero pedonale cercando di frantumare il ghiaccio in modo tale da poter limitare ulteriori danni, richiedendo nel contempo un sollecito intervento dell'AM per lo spargimento di abbondante sale su tutta l'area che veniva programmato per il pomeriggio dello stesso giorno.”
Non può esservi dubbio che il soggetto cui gli agenti verbalizzanti hanno fatto riferimento nella loro relazione sia proprio l'odierno attore, essendo alla stessa allegati la lettera di dimissioni ospedaliere, l'attestazione INAIL e la segnalazione, documentazione pagina 11 di 29 tutta riferibile al sig. ; nell'oggetto della relazione sono poi espressamente Pt_1 indicati le sue generalità e i dati anagrafici (cfr. doc. 3 fasc. attoreo).
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso, riconosciuta anche al verbale redatto dagli Agenti intervenuti (cfr. Cass. n. 3522/99, Cass. n. 9037/19 e Cass. n. 29320/22), “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-
01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01)”, ed inoltre
“L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti” (cfr. Cass. n. 11012/13).
Orbene, da quanto attestato dagli agenti della polizia municipale intervenuti poche ore dopo il verificarsi dell'occorso, deve ritenersi provata la presenza di un manto di neve ghiacciata sul marciapiede ove il sig. ha riferito esser scivolato;
la Pt_1 presenza di uno strato di neve non rimossa è confermata, si diceva, anche dalla visione delle fotografie tratte dagli stessi agenti e prodotte in copia in atti (cfr. doc. 1 fasc. attoreo); inoltre la presenza di ghiaccio era tale da indurre gli agenti sia ad intervenire nell'immediatezza per cercare di rendere lo stato dei luoghi e la loro percorrenza meno pericolosi (“Gli operatori, con mezzi di fortuna reperiti sul posto, procedevano a realizzare un sentiero pedonale cercando di frantumare il ghiaccio in modo tale da poter limitare ulteriori danni”) e sia a richiedere l'intervento di AT per lo spargimento di sale (“richiedendo nel contempo un sollecito intervento dell'AM per lo spargimento di abbondante sale su tutta l'area che veniva programmato per il pomeriggio dello stesso giorno”).
I testi escussi – e , entrambi in servizio su di Testimone_2 Testimone_3 un'ambulanza del 118 che al momento del sinistro si trovava in Piazza XVIII Dicembre – hanno confermato la presenza di neve sui luoghi del sinistro (teste “ricordo Tes_2
pagina 12 di 29 che quel giorno tutte le strade nell'intorno erano piene di neve … ricordo qualcosa del genere come rammostrato in foto e che il suolo era effettivamente scivoloso” e teste
“Ricordo che c'era parecchio ghiaccio. Ricordo che fosse adiacente a Piazza Tes_3
XVIII Dicembre”).
Entrambi poi, pur riferendo non ricordare di aver assistito alla caduta dell'attore, hanno dichiarato di trovarsi sui luoghi in quanto chiamati a soccorrere un'altra persona caduta (“se eravamo lì per un altro intervento era perché c'erano stati diversi incidenti”
e teste “potrebbe essere che noi eravamo lì per un altro intervento”) e che Tes_3 nella stessa giornata si erano verificate altre cadute (teste “quel giorno ci sono Tes_2 stati più episodi… c'erano stati diversi incidenti” e teste “ricordo che mentre Tes_3 eravamo lì a soccorrere il ragazzo è passato un altro ragazzo/signore ed è scivolato anche lui”).
Infine, i testi hanno affermato ricordare di aver soccorso un passante che si era fatto male al gomito, ma di non essersi occupati loro direttamente del trasporto in ospedale
(teste “si ricordo di qualcuno che si era fatto male ad un gomito ... se Tes_2 qualcuno era caduto, è possibile che fosse l'attore … ricordo che qualcuno quel giorno è caduto e si è fatto male ad un gomito” e teste “io ho un vago ricordo di Tes_3 essermi fermato a prestare soccorso ad un ragazzo che era scivolato per strada. Mi ricordo di essermi fermato … l'unica cosa che ricorso che mentre eravamo lì a soccorrere il ragazzo è passato un altro ragazzo/signore ed è scivolato anche lui … non Presumo che quel giorno stessi facendo servizi in altra sede e che qualcuno mi abbia fermato, facendo cenno, per fermarmi a soccorrere quel ragazzo che era caduto …ho detto che sicuramente non l'ho caricato io, perché non c'è il foglio di intervento. Potrebbe essere che noi eravamo lì per un altro intervento ed il ragazzo che ho visto scivolare nel frattempo fosse l'odierno attore. Questo spiegherebbe perché non c'è il nostro foglio di intervento”).
Seppur i testi abbiano riferito non ricordare di aver assistito alla caduta dell'attore e nonostante le dichiarazioni testimoniali siano apparse un po' confuse o generiche, deve ritenersi che ciò sia ragionevolmente frutto dell'offuscamento della memoria legato al tempo trascorso ed al numero di analoghi sinistri cui evidentemente possono aver pagina 13 di 29 assistito i due dichiaranti, in ragione del lavoro svolto in forze presso il servizio di emergenza territoriale del 118.
Ciò nondimeno, le loro deposizioni, considerate nel complesso, si mostrano intrinsecamente coerenti – rispetto alle condizioni dei luoghi, come si presentavano quella mattina, con il terreno reso particolarmente scivoloso dalla presenza di neve/ghiaccio – ed estrinsecamente riscontrate – quanto alla circostanza che una delle persone che sono cadute quella mattina doveva essere proprio l'attore, sia in quanto gli stessi sono intervenuti direttamente a prestare i primi soccorsi per poi chiamare una seconda ambulanza e sia in quanto una delle persone soccorse si fosse fatta male al gomito – tenuto conto della scheda d'intervento dell'altra ambulanza (T0430) che ha soccorso il sig. , la quale reca l'indicazione dell'orario in cui è pervenuta la Pt_1 segnalazione (9.03), coerente rispetto alla descrizione fattane dall'attore, riferisce la presenza dell'altra ambulanza (T0360), su cui erano in servizio i due testimoni e riporta, infine, la descrizione sommaria dell'accaduto e la lesione al braccio sinistro (“paziente vco si reca a lavoro scivola sul marciapiede per colpa del ghiaccio all'altezza della fermata del 46; rif. dolore al braccio sx”).
Orbene, nonostante l'assenza di testimoni oculari che abbiano assistito direttamente al sinistro, ritiene questo giudice che le produzioni documentali offerte e gli elementi emersi in sede di deposto testimoniale, unitariamente considerati, inducano a ritenere sostanzialmente raggiunta la prova della storicità del fatto: l'attore è caduto mentre percorreva un tratto di marciapiede ingombro di neve ghiacciata, procurandosi un
“valido traumatismo dell'arto superiore sinistro” (cfr. CTU medico legale).
È del resto noto l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”,
pagina 14 di 29 e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. n. 12166/21 e Cass. n. 11096/20).
Occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa del danneggiato, tale da integrare – nella prospettazione della parte convenuta e delle terze chiamate – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale: il e Controparte_1
AT SPA hanno invero sostenuto che l'attore non si sarebbe avveduto del pericolo, evitabile con l'adozione della diligenza richiesta dalle circostanze del momento, tenuto conto in particolare che il sig. percorreva quotidianamente quel tratto di strada Pt_1 per recarsi a lavoro.
Ora, oltreché sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità (quale ricorrenza del caso fortuito), la condotta del danneggiato deve comunque essere esaminata anche in relazione alla previsione dell'art. 1227, 1° comma c.c.
Dall'analisi dei fatti di causa, come sopra descritti e desunti dall'istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti, può rilevarsi come non sia emersa una condotta dell'attore che, in applicazione dei principi sopra richiamati in tema di concorso causale del danneggiato, abbia eliso il nesso causale tra la res (ovvero la presenza di un manto di neve ghiacciata sul marciapiede) e la caduta.
Seppur i testi escussi non abbiano assistito direttamente alla caduta, gli stessi hanno confermato la presenza del ghiaccio che rendeva il terreno a terra scivoloso, nonché l'aver soccorso altre persone cadute a terra, analogamente rispetto a quanto occorso all'attore, potendosi dunque ritenere che per le particolari condizioni insidiose in cui si presentava in quel frangente il sedime del marciapiede, l'utilizzo che può averne fatto il sig. non era certamente da ritenersi abnorme od avulso dalla normale Pt_1 destinazione d'uso della cosa.
Occorre, poi, precisare che il sinistro si è verificato in una zona esclusivamente pedonale (marciapiede); può dunque ragionevolmente ritenersi che il sig. Pt_1 facesse affidamento sulla condizione di non pericolosità dello stato dei luoghi in cui si trovava a transitare.
Le considerazioni tutte che precedono non consentono di ritenere integrato il caso fortuito e di escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
pagina 15 di 29 Quanto all'applicabilità dell'art. 1227 co 1 c.c., sembra tuttavia possibile muovere al danneggiato un rilievo in merito alla circostanza che la caduta sia avvenuta in orario diurno (ore 9.00 del mattino), in una zona nota allo stesso in quanto abitualmente frequentata ed inoltre, le condizioni di tempo (caratterizzate da basse temperature) e la circostanza che neve non fosse stata rimossa, erano tali da indurre a ritenere altamente probabile la formazione di zone ghiacciate e dunque che il sedime poteva presentarsi particolarmente umido o scivoloso;
elementi tutti che unitariamente intesi avrebbero dovuto indurre il sig. a prestare maggior cautela nell'incedere, onde avvedersi Pt_1 della presenza del ghiaccio e che rendono dunque ragionevole prevedere un concorso colposo del danneggiato nella causazione della caduta e nelle lesioni riportate, da individuarsi nella misura del 40%.
3. Sulla quantificazione dei danni
Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attore, il quale ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate (come da perizia medico legale prodotta) – danno permanente e danno temporaneo –, del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute.
Viene dunque in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitato il periziando, nel contraddittorio con i CTP, ha così risposto ai quesiti formulati:
. nell'evento per cui è causa il signor ha riportato “un valido traumatismo Pt_1 dell'arto superiore sinistro con conseguenti documentate frattura pluriframmentaria del
1/3 prossimale dell'ulna con distacco della coroide, frattura composta capitello radiale e lesione LCM e LCL del gomito sinistro;
le lesioni sono state trattate mediante riduzione e osteosintesi chirurgica con placca per coronoide, viti e sutura con ancorette per i legamenti”;
. il periodo di invalidità temporanea è stato così individuato: “ITT 2 giorni
(corrispondenti al ricovero ospedaliero); -invalidità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
-invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni;
-invalidità temporanea parziale al 25% di 20 giorni”;
pagina 16 di 29 . sono derivati postumi di invalidità permanente quantificabili nella misura del 7%, precisando che “Il quadro menomativo reliquato non incide negativamente sulle funzioni vitali dell'infortunato” ed escludendo trattarsi di sindrome esclusivamente o prevalentemente soggettiva;
. la durata dell'invalidità temporanea e i postumi permanenti “non sono ascrivibili, in misura integrale o parziale, a precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche
(diagnostiche o terapeutiche) effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale” e “I postumi reliquati non hanno né ridotto, né fatto venire meno la capacità del periziando di attendere all'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro
(dirigente Regione Piemonte), né hanno reso la medesima più usurante”;
. Risultano congrue e rimborsabili le spese mediche indicate ai punti n 1; 4; 5; 6;7 nel capitolo “spese mediche agli atti” relative ad acquisto di reggibraccio, protezione doccia, cerotti, garze, cure-tape e tre accessi in ospedale mediante trasporto dei Volontari del
Soccorso per un ammontare complessivo di € 425,95. Le spese indicate ai punti n 2 e 3 Part relative a trattamenti potrebbero essere congrue, ma non viene esibita prescrizione medica specialistica. La fattura indicata al punto 9 è relativa alla relazione medico-legale del dott. e si riferisce a prestazione medica priva di finalità diagnostico- Per_1 terapeutica, ma utile ai fini della stima del danno;
non sono prevedibili spese mediche future.
La bozza di CTU è stata trasmessa alle parti, dandosi atto che i CT delle parti non hanno formulato osservazioni da muovere all'elaborato.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed pagina 17 di 29 autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di IL (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella pagina 18 di 29 materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato da parte attrice ai fini del riconoscimento del danno morale;
la CTU inoltre ha espressamente escluso che i postumi permanenti residuati incidano sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, vi è un “principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/23 e Cass. n. 5547/24).
Il danno permanente viene pertanto liquidato nella sola componente dinamico relazionale: come noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di IL, nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e
“danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti, trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti dalla circolazione di veicoli (cfr. Cass. n. 12408/11 e
Cass. n. 13982/15) e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (66 anni) – nei termini che seguono:
IP 7% € 10.167,00
ITT 2 gg (€ 115 die) € 230,00
pagina 19 di 29 ITP 20 gg. (€ 115,00 die) al 75% € 1.725,00
ITP 60 gg. (€ 115,00 die) al 50% € 3.450,00
ITP 20 gg al (€ 115,00 die) 25% € 575,00
e così complessivamente € = 16.147,00
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 40% sull'importo complessivo di €
16.147,00, essendosi ritenuto un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, il danno deve essere complessivamente liquidato in € 9.688,20.
Sulla somma così determinata non viene applicata la rivalutazione monetaria trattandosi di importo liquidato all'attualità, in applicazione delle ultime tabelle di IL disponibili e più aggiornate.
Non possono essere inoltre riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Non si ritiene in ogni caso di riconoscere alcun incremento neppure a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i pagina 20 di 29 casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo in considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
Vengono infine in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 1.347,73, comprensive anche di spese per trasporto in taxi e ambulanza (doc. 14, 15, 16 fasc. attoreo), resesi necessarie a causa dell'infortunio, nonché per la perizia medico legale di parte ante causam (€ 488,00, doc. 12 fasc. attoreo), in quanto spesa necessaria ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria, oltre che congrua;
detto importo va quindi decurtato della percentuale di concorso del danneggiato come sopra riconosciuta (40%), così ottenendosi l'importo finale di €
808,638.
pagina 21 di 29 Trattandosi di debito di valore, viene calcolata la sola rivalutazione monetaria a far data dal sinistro, per praticità: con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 927,51.
In definitiva, il danno patito da ammonta a complessivi € Parte_1
10.616,00 (arr.), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Non può infine essere operata alcuna decurtazione dell'importo qui riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, avuto riguardo a quanto erogato dall'INAIL al datore di lavoro del sig. , a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione per il periodo Pt_1 di inabilità.
Trattandosi di indennità sostitutiva della retribuzione, essa mira a ristorare il danneggiato del periodo in cui è rimasto assente dal lavoro a causa del sinistro e dunque della retribuzione perduta o mancato guadagno, conseguente alla impossibilità di prestare per un determinato periodo la propria attività lavorativa (in particolare, dal
13.12.2021 al 21.3.2022, cfr. doc. 5 fasc. attoreo, comunicazione INAIL ove l'ente previdenziale comunica al sig. che “ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di Pt_1 cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che l'importo indicato nel prospetto di liquidazione è corrisposto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. L'importo liquidato a saldo dell'indennità sarà corrisposto direttamente al suo datore di lavoro che lo ha già anticipato”).
Invero ai sensi degli artt. 68 e ss del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente ad infortunio in itinere, l'INAIL eroga una indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Ai sensi degli artt. 70 e 71, il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
pagina 22 di 29 Si richiama sul punto il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “In tema di risarcimento del danno il principio della "compensatio lucri cum damno" opera solo a condizione che le poste da porre in compensazione derivino dal medesimo titolo (illecito da cui deriva la morte) e conseguenzialmente, risultino omogenee” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9704 del 06/10/1997) e più nello specifico, “In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019, e così negli stessi termini si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022, conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6031 del 06/03/2025 “Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno”).
Deve dunque concludersi nel senso che l'indennità corrisposta dall'INAIL al datore di lavoro che ha anticipato al lavoratore quantomeno una parte della sua retribuzione nel periodo in cui è rimasto assente per infortunio, non possa scomputarsi dall'ammontare del risarcimento in questa sede determinato a titolo di invalidità temporanea (assoluta e parziale), in quanto la prima è destinata ad indennizzare il danneggiato dal pregiudizio legato alla perdita della retribuzione e dunque del mancato guadagno nel periodo di inabilità e integra un danno patrimoniale, mentre il secondo ristora la lesione dell'integrità psico fisica temporanea del soggetto (danno alla salute) ed integra un danno non patrimoniale.
Per completezza si osserva infine come l'INAIL abbia comunicato al sig. Pt_1 il rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'indennizzo e/o della costituzione della rendita pagina 23 di 29 riconosciuta a titolo di inabilità permanente, in quanto “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo … perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile” , essendo stata accertato un grado di invalidità permanente pari al 4% (cfr. doc. 21 fasc. attoreo).
Dunque, l'INAIL nulla ha corrisposto al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale.
4. Sulla legittimazione passiva e sulla domanda di manleva de Controparte_1
Il ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 chiedendo essere manlevato da ogni responsabilità da AT SPA, all'uopo evocata in giudizio.
L'odierno convenuto, a fondamento dell'eccezione ha prodotto il Contratto di servizio concluso con la terza chiamata in data 4.12.2013, in forza del quale, all'art. 36, è stata affidata a quest'ultima la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo, ivi compresa l'esecuzione delle attività di “insalamento preventivo” e di “insalamento di abbattimento”, oltre allo sgombero e asporto neve, “secondo quanto descritto e definito nel Piano di lavoro annuale” (doc. 1 fasc. convenuto).
Inoltre, in forza delle ulteriori previsioni contrattuali ed in particolare dell'art. 38,
AT SPA “garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel Piano di lavoro annuale” e “mantiene sollevata ed indenne la da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento Controparte_5 del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori”.
AT S.P.A., costituitasi in giudizio, ha a sua volta eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, osservando come dalla narrazione attorea, il luogo dell'assunto occorso vada individuato nel marciapiede, in corrispondenza della fermata CP_4
e rilevando che il abbia stipulato con l'allora Controparte_1 CP_6 [...]
ora una “Costituzione diritto d'uso degli impianti Controparte_7 CP_4 fissi ferrofilotranviari e di fermata dal al ”, Controparte_1 Controparte_7 mediante la quale, tra gli oneri a carico di contemplati al punto 4, CP_4
pagina 24 di 29 Cont compare sub 4.1. che nella sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art.
2.1. sub
2.1.1, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione, compresi i rinnovi e le migliorie, il tutto nei termini che seguono. Cont Sarà cura di evitare altresì che detti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la da qualsivoglia responsabilità in punto” (cfr. Controparte_5 doc. 1 fasc. terza chiamata).
Nell'anno 2001, il e hanno, poi, sottoscritto ulteriore Controparte_1 CP_6 scrittura, mediante la quale si impegnava, verso AM S.p.A., a fornire il CP_6
“servizio di sgombero neve e spandimento salaccio sulle banchine di fermata con le modalità previste dal Capitolato d'appalto del giugno 1998 (…), avvalendosi della propria
Ditta Appaltatrice Cosapi Lavoro Soc. Coop. Arl”. (cfr. doc. 2 fasc. terza chiamata).
A mente della ricostruzione della terza chiamata, l'onere di sgombero neve sulle banchine di fermata è rimasto in capo a quest'ultima fino ad oggi, come CP_4 emerge dal documento prodotto sub n. 3. (cfr. doc. 3 fasc. terza chiamata).
Si tratta dunque di chiarire il luogo in cui si è verificata la caduta dell'attore a causa della neve ivi presente e non rimossa, onde individuare il soggetto che in forza delle convenzioni sopra citate, aveva l'obbligo di intervenire per rimuove la neve e provvedere all'insalamento, tenuto conto che AT interviene sulla pulizia e lo sgombero della neve nelle strade di Torino mentre l'azienda dei trasporti CP_4 CP_7 sgombera dalla neve solo le fermate dei mezzi pubblici.
Ora, l'attore ha individuato il luogo della caduta “in prossimità della fermata dell'autobus n. 46”, chiarendo essere scivolato sul marciapiede;
egli ha poi precisato come “al momento del sinistro, il tratto di marciapiede si presentava nelle condizioni rappresentate nelle riproduzioni fotografiche che si producono” (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Dette (copie) fotografiche, pur sgranate e non a colori, consentono di apprezzare la presenza di neve ghiacciata sul manto stradale e sul marciapiede, non solo ove è visibile la colonnina della fermata d'autobus n. 46 bensì anche oltre, data la presenza di un marciapiede molto più ampio della sola pensilina riferibile alla fermata d'autobus, il quale si presenta ingombro di neve.
pagina 25 di 29 AT ha poi richiamato la relazione medico legale di parte attrice, ove il dott. ha riportato che il paziente “riferisce che in data 9 dicembre 2021, dopo essere Per_1 disceso dall'autobus, a causa della pavimentazione ghiacciata, scivolò e cadde a terra”
(cfr. 6 fasc. attoreo); secondo la terza chiamata quanto riferito dall'attore al perito e dallo stesso riportato, consente di ritenere che il sig. sia caduto proprio in Pt_1 corrispondenza della fermata dell'autobus, il cui onere di pulizia e sgombero da neve incombeva su altro soggetto ( . CP_4
Detta ricostruzione, tuttavia, non convince nella misura in cui, seppur l'attore non abbia contestato il fatto di essere disceso poco prima da un altro autobus (dunque non dal n. 46), egli ha comunque riferito di aver percorso un tratto di marciapiede e poi di esser caduto “in prossimità” della fermata, non in esatta corrispondenza di essa (vale a dire dove si trova la pensilina e discendono i passeggeri dai mezzi).
Peraltro, AT, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, avendo avanzato eccezione di merito in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, avrebbe dovuto dimostrate che l'occorso si fosse effettivamente verificato su di una zona di pertinenza di altro soggetto e dunque sul marciapiede della fermata G.T.T.
In base alle sole risultanze emergenti dai dati documentali e dall'istruttoria orale svolta, tale circostanza non risulta confermata, dovendosi peraltro osservare come sia decisamente più limitato il tratto di strada (rectius marciapiede) la cui pulizia incombe sulla società di trasporti torinese, rispetto a quello, ben più esteso, che ricade invece sotto la gestione dell'odierna terza chiamata e che, dunque, avrebbe dovuto più precisamente individuare il punto in cui si è effettivamente verificata la caduta, onde escludere la propria responsabilità.
Ora, in forza del contratto di servizio tra il e AT SPA ed in Controparte_1 particolare degli artt. 36 e 38 sopra citati, deve certamente trovare accoglimento la domanda di manleva dispiegata dalla convenuta nei confronti della citata terza chiamata, quest'ultima convenzionalmente tenuta alla gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino, attraverso il compimento delle attività di sgombero neve e di insalmento preventivo, posto che non risulta provato, da parte di AT, il pagina 26 di 29 compimento di dette attività, con riferimento ai luoghi in cui si è verificata la caduta del sig. . Pt_1
Sul punto deve confermarsi l'ordinanza del 18.11.2023 la quale ha sancito l'inammissibilità dei capitoli di prova orale indicati da parte terza chiamata per essere gli stessi documentali (1, 2 e 3), generici (4), in particolare, quanto all'ora dell'intervento in relazione all'ora dell'incidente ed irrilevanti, avendo l'attore allegato di essere caduto non alla fermata dell'autobus, ma in prossimità della fermata.
In ogni caso la presenza di uno strato di neve ghiacciata, nel punto in cui sarebbe occorsa la caduta del sig. , si evince dai fotogrammi prodotti (doc. 1 fasc. Pt_1 attoreo), risulta confermata dal deposito testimoniale (cfr. teste “tutte le Testimone_2 strade nell'intorno erano piene di neve” e teste “ricordo che c'era Testimone_3 parecchio ghiaccio, ricordo che fosse adiacente a Piazza XVIII Dicembre, non ricordo se fosse proprio sulla piazza o verso Corso Bolzano”), nonché infine dalla relazione di intervento dei vigili urbani (doc. 3 fasc. attoreo), i quali, recatisi sui luoghi alle ore 12.20 dello stesso giorno in località Corso Bolzano angolo Piazza XVIII Dicembre, “con mezzi di fortuna reperiti sul posto, procedevano a realizzare un sentiero pedonale cercando di frantumare il ghiaccio in modo tale da poter limitare ulteriori danni, richiedendo nel contempo un sollecito intervento dell'AM per lo spargimento di abbondante sale su tutta l'area che veniva programmato per il pomeriggio dello stesso giorno”.
A ciò si aggiunga che in forza delle previsioni contrattuali sopra citate, AT ha assunto direttamente la responsabilità per i danni che possano derivare a terzi dallo svolgimento del servizio, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite altri soggetti, obbligandosi a tenere indenne il . Controparte_1
AT viene quindi condannata a manlevare e tenere indenne il CP_1
di quanto questa è tenuta a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento
[...] dei danni per il sinistro per cui è causa.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come segue:
. nei rapporti tra l'attore e la convenuta esse vengono poste Controparte_1 interamente a carico di quest'ultima in ragione dell'accoglimento della domanda attorea;
pagina 27 di 29 . nei rapporti tra la convenuta e AT SPA esse vengono poste interamente a carico di quest'ultima in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva.
Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (per ciò che riguarda l'attore € 264 quali CU e marca ed € 20,40 per spese di intimazione testi e, per ciò che riguarda la parte convenuta € Controparte_1
237 per chiamata di terzo, mentre non risultano documentati esborsi per CTP) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta: così applicandosi i valori medi, proporzionalmente ridotti per tutte le fasi.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 14.3.2025, sono poste in via definitiva a carico di parte terza chiamata AT.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1
la somma di € 10.616,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo.
▪ Condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in complessivi € 284,40 per esborsi ed € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
▪ Dichiara tenuta e condanna Controparte_8
a manlevare e tenere indenne il di quanto
[...] Controparte_1 da questo dovuto al sig. , in forza della presente sentenza per Parte_1 capitale, interessi e spese legali;
▪ Condanna Controparte_8
a rifondere al le spese di lite che liquida in complessivi € 237,00 Controparte_1 per esborsi ed € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge pagina 28 di 29 ▪ Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del
14.3.2025, a carico di parte terza chiamata
[...]
Controparte_8
Così deciso in Torino, il 26/09/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17669/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. MEZZANOGLIO MARCO, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino via Gramsci 15, presso e nello studio dell'avv.
REPICE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO –
- con la chiamata in causa di-
c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 71, presso e P.IVA_2 nello studio dell'avv. MASSIMO FOSSATI che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 29 Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, istanza e conclusione;
previa ammissione degli incombenti di istruttoria necessari;
previa consulenza tecnica medico-legale atta a stabilire il periodo di malattia traumatica ed il danno biologico subiti dal concludente a causa del sinistro di cui si tratta;
dichiarate tenuto e condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1 tempore, a risarcire al concludente tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa, nella misura di € 17.608,40 ovvero in quell'altra somma che sarà accertata dall'Ill.mo
Tribunale; oltre interessi e rivalutazione.
Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a rifondere al concludente le spese e competenze di giudizio, oltre le spese generali nella misura del 15%, come previsto dall'art. 2 DM. 10-03-2014 nr. 551; oltre a CPA ed IVA sulle competenze imponibili.”
Per parte convenuta:
“In via Pregiudiziale: estromettere e manlevare il da ogni responsabilità, condannando Controparte_1 direttamente l'AM Spa, in persona del suo legale pro tempore, con sede in Torino, via
Germagnano n. 50 all'eventuale risarcimento dei danni che trattasi;
nel merito: accertare e per l'effetto dichiarare che la domanda avanzata dal sig. Pt_1
, è infondata in fatto e in diritto, in quanto alcuna responsabilità è ascrivibile al
[...]
, bensì la causazione del sinistro è, in via esclusiva, riconducibile ad Controparte_1 fatto di terzi ed in concomitanza al caso fortuito (per mancanza di ordinaria diligenza dell'istante ex art. 1227 II comma c.c.).
Inoltre, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte dell'Amministrazione comunale convenuta, in quanto alcun nesso di causalità è stato dimostrato.
In subordine nel merito: nel caso in cui fosse dimostrato il nesso di causalità e/o la responsabilità del accertare e dichiarare non congrua la Controparte_1 quantificazione dei danni per come indicati da parte attrice poiché fondati pagina 2 di 29 esclusivamente su perizia medico-legale di parte e perché la CTU intervenuta evidenziava un danno biologico differente e minore””
Per parte terza chiamata:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AM S.p.A. per le ragioni esposte in atti da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritte e, per l'effetto, assolvere la medesima da ogni domanda.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE Respingere, per i motivi esposti in atti, ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata AM S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto la conchiudente da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e CP_3 compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. IN SUBORDINE
Dichiarare il concorso di responsabilità del IG. , ex art. 1227 cod. civ. e Parte_1 del nella determinazione dell'evento; Rapportare l'eventuale onere Controparte_1 risarcitorio di AM S.p.A., al relativo grado di responsabilità residua ad essa ascrivibile, entro i limiti del giusto e del provato. Con le spese in tutto o quanto meno in parte compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca dell'ordinanza 18/11/2023
- Ammettere i capitoli di prova per interpello e testi dedotti in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed infra ritrascritti, ove non ritenuti documentalmente provati e/o attinenti a circostanze non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, pacifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.;
- Ordinare, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa, presso il competente Ufficio I.N.A.I.L. di Torino, relativamente a tutte le prestazioni erogate e/o erogande a favore del IG , in relazione all'infortunio del 9/12/2021; Parte_1
- Ordinare, ai sensi dell'art.210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa presso il competente Ufficio I.N.P.S. di Torino, finalizzata a conoscere la sussistenza di somme pagina 3 di 29 erogate e/o da erogare a qualsivoglia titolo nei confronti del IG. in Parte_1 riferimento all'occorso del 9/12/2021;
- Ordinare ex artt. 210 – 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'ARPA di Torino, sita in Torino,
Via Pio VII n. 9, dei dati meteorologici relativi agli agenti atmosferici avvenuti nel
Comune di Torino il 9/12/2021.
CAPITOLI DI PROVA PER INTERPELLO E TESTI specifica contestazione e, pertanto, pacifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.;
- Ordinare, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa, presso il competente Ufficio I.N.A.I.L. di Torino, relativamente a tutte le prestazioni erogate e/o erogande a favore del IG , in relazione all'infortunio del 9/12/2021; Parte_1
- Ordinare, ai sensi dell'art.210-213 c.p.c., l'acquisizione di informativa presso il competente Ufficio I.N.P.S. di Torino, finalizzata a conoscere la sussistenza di somme erogate e/o da erogare a qualsivoglia titolo nei confronti del IG. in Parte_1 riferimento all'occorso del 9/12/2021;
- Ordinare ex artt. 210 – 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'ARPA di Torino, sita in Torino,
Via Pio VII n. 9, dei dati meteorologici relativi agli agenti atmosferici avvenuti nel
Comune di Torino il 9/12/2021”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, ha allegato: Parte_1
- che in data 09.12.2021, alle ore 9.00 circa in Torino, piazza XVIII Dicembre, all'altezza della fermata dell'autobus n. 46, mentre transitava a piedi per recarsi a lavoro, scivolava sul marciapiede ricoperto dalla neve ghiacciata e urtava al suolo il gomito sinistro;
- che all'incidente assisteva l'equipaggio di un'autombulanza già in loco per un precedente sinistro, gli operatori allertavano un altro automezzo che, prestati i primi soccorsi, lo trasportava al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria da cui veniva dimesso, in giornata, con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria coronoide + lesione LCM e LCL gomito sinistro”;
- che il giorno stesso intervenivano gli agenti della Polizia Municipale che, informati da alcuni colleghi presenti sul posto, davano atto dell'avvenuta caduta di un pedone a pagina 4 di 29 causa della pavimentazione ghiacciata e, con mezzi di fortuna reperiti sul luogo, realizzavano un passaggio pedonale rompendo il ghiaccio e sollecitavano l'intervento dell'AT per lo spargimento del sale;
- di essere stato ricoverato il 17.12.2021 presso l'ospedale Mauriziano Umberto I di
Torino, ove si sottoponeva ad intervento di “riduzione e osteosintesi con placca da coronoide sin. ALPS + viti libere e fili K+ ritensionamento e sutura LCM e LCL con ancorette gomito sinistro”, veniva dimesso il 18.12.2021 previa apposizione di doccia gessata;
successivamente seguiva un percorso di rieducazione motoria;
- di aver beneficiato di assistenza INAIL fino al 21.03.2022;
- di aver inviato al invito a stipulare la convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita che rimaneva privo di alcun riscontro.
Parte attrice ha quindi invocato l'art. 2051 c.c. nei confronti del CP_1
; richiamate le risultanze della visita medico legale a cui si era sottoposto, ha
[...] ritenuto sussistere un danno biologico residuale del 9-10%, una malattia traumatica di complessivi 100 giorni, di cui 2 in invalidità totale, 38 gg. in parziale al 75%, 40 gg. in parziale al 50% e 20 gg. in parziale al 25%, pertanto, ha quantificato il danno patito, comprensivo di danno morale, in € 21.546,62; ha dato atto di aver sostenuto spese mediche, per perizia medico legale, per fisioterapia, trasferte in taxi e ambulanza, accessori ortopedici, spese di rieducazione motoria, spese per rilascio copia della cartella clinica per un importo complessivo pari a € 1.347,73.
Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del al risarcimento Controparte_1 del danno nella misura di € 22.894,35, oltre rivalutazioni ed interessi con rifusione delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione in data 22.12.2022 il : Controparte_1
- ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, riferendo la sussistenza di un contratto di servizi con AT s.p.a. in virtù del quale quest'ultima è tenuta ad eseguire la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi, nonché lo sgombero della neve, manlevando e tenendo indenne l'ente comunale dai danni derivati a cose o persone per le attività affidate alla concessionaria;
pagina 5 di 29 - ha contestato, nel merito, la propria responsabilità, ritenendo sussistere il caso fortuito, inteso quale fatto del terzo - in quanto il danno sarebbe stato causato dalla mancata ottemperanza agli oneri manutentivi in capo alla AT s.p.a. – e dello stesso danneggiato, ex art. 1227 c.c., ritenendo che la caduta sarebbe occorsa in quanto l'attore non si sarebbe avveduto del pericolo, evitabile con l'adozione della diligenza richiesta dalle circostanze del momento;
- ha, infine, contestato la quantificazione dei danni proposta dall'attore.
Il ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa di AT s.p.a. per essere da quest'ultima manlevato da ogni responsabilità; ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, non essendo in alcun modo responsabile del sinistro in questione e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa in data 30.3.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata
(AT s.p.a.) la quale: Controparte_2
- ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva azionata dal , avendo l'attore dichiarato di Controparte_1 essere caduto non già in prossimità della fermata del bus, bensì in corrispondenza della stessa e l'onere di sgombro neve sulle banchine di fermata G.T.T. spetta a quest'ultima in virtù di specifica convenzione stipulata con il;
Controparte_1
- si è opposta alla richiesta di estromissione del in quanto la Controparte_1 fattispecie in questione non rientra tra i casi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c. e comunque, a prescindere dalle competenze in ordine al servizio sgombero neve, ricadeva in capo all'ente comunale l'onere di vigilanza in caso di evento meteorologico avverso;
- ha contesto, nel merito, la ricostruzione attorea, osservando come la parte istante si sia limitata a fornire una sommaria e generica ricostruzione dell'evento lesivo, allegando una documentazione inidonea a provare l'effettiva verificazione della caduta e le condizioni in cui versava il marciapiede;
- ha, di contro, dedotto che la rimozione della neve ivi presente incombeva in capo a trattandosi di fermata d'autobus; CP_4
pagina 6 di 29 - ha ritenuto che l'evento occorso sarebbe riconducibile, in via esclusiva o concorrente, alla condotta dell'attore che non ha adottato le minime regole di prudenza e cautela, con conseguente interruzione del nesso di causa tra le lesioni patite e la cosa in custodia, invocando dunque l'art. 1227 c.c., riferendo che il sig. percorreva Pt_1 quel tratto di strada quotidianamente per recarsi a lavoro;
- ha contestato la quantificazione attorea del danno con riguardo al danno biologico, al danno morale, al danno differenziale, alle spese di consulenza medico legale, alle spese mediche, alle spese di trasporto;
ha contestato, altresì, la richiesta dii rivalutazione monetaria e di interessi legale.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., non è stata accolta l'istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. formulata dalla terza chiamata;
sono stati ammessi alcuni dei capitoli dedotti da parte attrice e sono stati escussi i testi intimati.
Dopo la rimessione della causa sul ruolo disposta con ordinanza in data
16.10.2024, è stata licenziata CTU medico legale sulla persona dell'attore, quindi, le parti, con note scritte sostitutive della trattazione orale, hanno precisato le rispettive conclusioni e con ordinanza in data 27.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini per memorie conclusionali e di replica.
**********************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente fattispecie trae origine dalla domanda di risarcimento promossa da
, per i danni occorsi in conseguenza di una caduta asseritamente Parte_1 verificatasi allorché egli, nel transitare su di un marciapiede in prossimità di una fermata d'autobus, si sarebbe trovato a scivolare a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di neve ghiacciata, rovinando a terra e provocandosi lesioni, da cui originava il danno alla salute – sotto il profilo dei postumi permanenti, dell'invalidità temporanea e della sofferenza interiore – di cui in questa sede domanda il ristoro.
pagina 7 di 29 Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie, parte attrice ha invocato la responsabilità per i danni derivanti dalla cosa in custodia riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.; sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la norma in questione va applicata anche in tema di danni cagionati da beni pubblici, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento diverso alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode e ciò anche in considerazione degli strumenti di controllo e monitoraggio che l'ente locale può esercitare quotidianamente sulla rete urbana, tali da consentire un effettivo potere di custodia (Cfr. Cass. n. 21508/2011).
Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” ( Cass. n. 7805/17,
Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19 e Cass. 6826/21).
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, “postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale pagina 8 di 29 autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass.
n. 15761/16).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (cfr. tra le altre Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. n. 7937/12).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., poi, si ritiene che il nesso di causalità sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
Inoltre, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. n.18865/15 e
Cass. n. 27724/18, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 conf. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 e cfr. Cass. 1064/2018 pronunciata in un caso di caduta dovuta alla presenza di ghiaccio sul marciapiede antistante un Palazzo comunale, ove è stato affermato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è
pagina 9 di 29 onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.”).
Il custode, di contro, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale.
Recentemente sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n.
2376 del 24/01/2024, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sent.
30 giugno 2022, n. 20943, conf. Cass. n. 11152/23) ha ribadito che “la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa (in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”.
Infine, si osserva che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è norma speciale rispetto a quella dell'art. 2043 c.c. che è norma generale in tema di responsabilità da fatto illecito (Cass.
6.7.2004 n. 12329) e pertanto l'applicazione della prima esclude l'applicabilità della seconda (Cass. n. 21684/2005).
Vi è da aggiungere che “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. n.
22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
pagina 10 di 29 2. Sull'istruttoria svolta
Venendo quindi ad esaminare il caso di specie, l'attore ha allegato di essere caduto mentre percorreva un tratto di marciapiede verso la piazza XVIII Dicembre, in prossimità di una fermata di autobus, allorché è scivolato a causa della presenza al suolo di neve ghiacciata, rimasta dalla nevicata del giorno precedente e non rimossa.
A sostegno della propria domanda l'attore ha prodotto alcune copie di fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, scattate nel giorno in cui si è verificato il fatto, dai Vigili
Urbani intervenuti (come indicato nella relazione dell'Agente - doc. 3) (doc. 1 fasc. Tes_1 attoreo), modulo di rilievo incidente stradale, redatto dai vigili urbani intervenuti a seguito di segnalazione sui luoghi nella tarda mattinata dello stesso giorno (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), nonché documentazione sanitaria (rapportino d'intervento del 118, doc. 2
e cartella clinica, doc. 4).
In particolare, nella predetta relazione, gli agenti della Polizia Municipale hanno riportato: “alle ore 12,20 del giorno 9 dicembre 2021 venivamo inviati dalla C.O. in
Corso Bolzano ang. Piazza XVIII Dicembre nell'area adiacente la fermata della Linea GTT
46, ove giungevamo alle 12,45. Sul posto venivamo contattati da Sierra 5 presente sul posto che informava che alle ore 9,00 si era verificata una caduta di pedone a causa della pavimentazione ricoperta di ghiaccio. Sierra 5 produceva copia di referto prodotto dall'equipaggio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 intervenuta nel frangente dal quale si evincevano i dati dell'infortunato riportati in oggetto il quale veniva inizialmente trasportato con codice V01S all'Ospedale Maria Vittoria di Torino. Sierra 5 informava di aver appreso dall'equipaggio dell'autolettiga che si era già verificato precedentemente un trasporto per la medesima problematica. Gli operatori, con mezzi di fortuna reperiti sul posto, procedevano a realizzare un sentiero pedonale cercando di frantumare il ghiaccio in modo tale da poter limitare ulteriori danni, richiedendo nel contempo un sollecito intervento dell'AM per lo spargimento di abbondante sale su tutta l'area che veniva programmato per il pomeriggio dello stesso giorno.”
Non può esservi dubbio che il soggetto cui gli agenti verbalizzanti hanno fatto riferimento nella loro relazione sia proprio l'odierno attore, essendo alla stessa allegati la lettera di dimissioni ospedaliere, l'attestazione INAIL e la segnalazione, documentazione pagina 11 di 29 tutta riferibile al sig. ; nell'oggetto della relazione sono poi espressamente Pt_1 indicati le sue generalità e i dati anagrafici (cfr. doc. 3 fasc. attoreo).
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso, riconosciuta anche al verbale redatto dagli Agenti intervenuti (cfr. Cass. n. 3522/99, Cass. n. 9037/19 e Cass. n. 29320/22), “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-
01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01)”, ed inoltre
“L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti” (cfr. Cass. n. 11012/13).
Orbene, da quanto attestato dagli agenti della polizia municipale intervenuti poche ore dopo il verificarsi dell'occorso, deve ritenersi provata la presenza di un manto di neve ghiacciata sul marciapiede ove il sig. ha riferito esser scivolato;
la Pt_1 presenza di uno strato di neve non rimossa è confermata, si diceva, anche dalla visione delle fotografie tratte dagli stessi agenti e prodotte in copia in atti (cfr. doc. 1 fasc. attoreo); inoltre la presenza di ghiaccio era tale da indurre gli agenti sia ad intervenire nell'immediatezza per cercare di rendere lo stato dei luoghi e la loro percorrenza meno pericolosi (“Gli operatori, con mezzi di fortuna reperiti sul posto, procedevano a realizzare un sentiero pedonale cercando di frantumare il ghiaccio in modo tale da poter limitare ulteriori danni”) e sia a richiedere l'intervento di AT per lo spargimento di sale (“richiedendo nel contempo un sollecito intervento dell'AM per lo spargimento di abbondante sale su tutta l'area che veniva programmato per il pomeriggio dello stesso giorno”).
I testi escussi – e , entrambi in servizio su di Testimone_2 Testimone_3 un'ambulanza del 118 che al momento del sinistro si trovava in Piazza XVIII Dicembre – hanno confermato la presenza di neve sui luoghi del sinistro (teste “ricordo Tes_2
pagina 12 di 29 che quel giorno tutte le strade nell'intorno erano piene di neve … ricordo qualcosa del genere come rammostrato in foto e che il suolo era effettivamente scivoloso” e teste
“Ricordo che c'era parecchio ghiaccio. Ricordo che fosse adiacente a Piazza Tes_3
XVIII Dicembre”).
Entrambi poi, pur riferendo non ricordare di aver assistito alla caduta dell'attore, hanno dichiarato di trovarsi sui luoghi in quanto chiamati a soccorrere un'altra persona caduta (“se eravamo lì per un altro intervento era perché c'erano stati diversi incidenti”
e teste “potrebbe essere che noi eravamo lì per un altro intervento”) e che Tes_3 nella stessa giornata si erano verificate altre cadute (teste “quel giorno ci sono Tes_2 stati più episodi… c'erano stati diversi incidenti” e teste “ricordo che mentre Tes_3 eravamo lì a soccorrere il ragazzo è passato un altro ragazzo/signore ed è scivolato anche lui”).
Infine, i testi hanno affermato ricordare di aver soccorso un passante che si era fatto male al gomito, ma di non essersi occupati loro direttamente del trasporto in ospedale
(teste “si ricordo di qualcuno che si era fatto male ad un gomito ... se Tes_2 qualcuno era caduto, è possibile che fosse l'attore … ricordo che qualcuno quel giorno è caduto e si è fatto male ad un gomito” e teste “io ho un vago ricordo di Tes_3 essermi fermato a prestare soccorso ad un ragazzo che era scivolato per strada. Mi ricordo di essermi fermato … l'unica cosa che ricorso che mentre eravamo lì a soccorrere il ragazzo è passato un altro ragazzo/signore ed è scivolato anche lui … non Presumo che quel giorno stessi facendo servizi in altra sede e che qualcuno mi abbia fermato, facendo cenno, per fermarmi a soccorrere quel ragazzo che era caduto …ho detto che sicuramente non l'ho caricato io, perché non c'è il foglio di intervento. Potrebbe essere che noi eravamo lì per un altro intervento ed il ragazzo che ho visto scivolare nel frattempo fosse l'odierno attore. Questo spiegherebbe perché non c'è il nostro foglio di intervento”).
Seppur i testi abbiano riferito non ricordare di aver assistito alla caduta dell'attore e nonostante le dichiarazioni testimoniali siano apparse un po' confuse o generiche, deve ritenersi che ciò sia ragionevolmente frutto dell'offuscamento della memoria legato al tempo trascorso ed al numero di analoghi sinistri cui evidentemente possono aver pagina 13 di 29 assistito i due dichiaranti, in ragione del lavoro svolto in forze presso il servizio di emergenza territoriale del 118.
Ciò nondimeno, le loro deposizioni, considerate nel complesso, si mostrano intrinsecamente coerenti – rispetto alle condizioni dei luoghi, come si presentavano quella mattina, con il terreno reso particolarmente scivoloso dalla presenza di neve/ghiaccio – ed estrinsecamente riscontrate – quanto alla circostanza che una delle persone che sono cadute quella mattina doveva essere proprio l'attore, sia in quanto gli stessi sono intervenuti direttamente a prestare i primi soccorsi per poi chiamare una seconda ambulanza e sia in quanto una delle persone soccorse si fosse fatta male al gomito – tenuto conto della scheda d'intervento dell'altra ambulanza (T0430) che ha soccorso il sig. , la quale reca l'indicazione dell'orario in cui è pervenuta la Pt_1 segnalazione (9.03), coerente rispetto alla descrizione fattane dall'attore, riferisce la presenza dell'altra ambulanza (T0360), su cui erano in servizio i due testimoni e riporta, infine, la descrizione sommaria dell'accaduto e la lesione al braccio sinistro (“paziente vco si reca a lavoro scivola sul marciapiede per colpa del ghiaccio all'altezza della fermata del 46; rif. dolore al braccio sx”).
Orbene, nonostante l'assenza di testimoni oculari che abbiano assistito direttamente al sinistro, ritiene questo giudice che le produzioni documentali offerte e gli elementi emersi in sede di deposto testimoniale, unitariamente considerati, inducano a ritenere sostanzialmente raggiunta la prova della storicità del fatto: l'attore è caduto mentre percorreva un tratto di marciapiede ingombro di neve ghiacciata, procurandosi un
“valido traumatismo dell'arto superiore sinistro” (cfr. CTU medico legale).
È del resto noto l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile della Pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”,
pagina 14 di 29 e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. n. 12166/21 e Cass. n. 11096/20).
Occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa del danneggiato, tale da integrare – nella prospettazione della parte convenuta e delle terze chiamate – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale: il e Controparte_1
AT SPA hanno invero sostenuto che l'attore non si sarebbe avveduto del pericolo, evitabile con l'adozione della diligenza richiesta dalle circostanze del momento, tenuto conto in particolare che il sig. percorreva quotidianamente quel tratto di strada Pt_1 per recarsi a lavoro.
Ora, oltreché sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità (quale ricorrenza del caso fortuito), la condotta del danneggiato deve comunque essere esaminata anche in relazione alla previsione dell'art. 1227, 1° comma c.c.
Dall'analisi dei fatti di causa, come sopra descritti e desunti dall'istruttoria svolta e dalla documentazione agli atti, può rilevarsi come non sia emersa una condotta dell'attore che, in applicazione dei principi sopra richiamati in tema di concorso causale del danneggiato, abbia eliso il nesso causale tra la res (ovvero la presenza di un manto di neve ghiacciata sul marciapiede) e la caduta.
Seppur i testi escussi non abbiano assistito direttamente alla caduta, gli stessi hanno confermato la presenza del ghiaccio che rendeva il terreno a terra scivoloso, nonché l'aver soccorso altre persone cadute a terra, analogamente rispetto a quanto occorso all'attore, potendosi dunque ritenere che per le particolari condizioni insidiose in cui si presentava in quel frangente il sedime del marciapiede, l'utilizzo che può averne fatto il sig. non era certamente da ritenersi abnorme od avulso dalla normale Pt_1 destinazione d'uso della cosa.
Occorre, poi, precisare che il sinistro si è verificato in una zona esclusivamente pedonale (marciapiede); può dunque ragionevolmente ritenersi che il sig. Pt_1 facesse affidamento sulla condizione di non pericolosità dello stato dei luoghi in cui si trovava a transitare.
Le considerazioni tutte che precedono non consentono di ritenere integrato il caso fortuito e di escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
pagina 15 di 29 Quanto all'applicabilità dell'art. 1227 co 1 c.c., sembra tuttavia possibile muovere al danneggiato un rilievo in merito alla circostanza che la caduta sia avvenuta in orario diurno (ore 9.00 del mattino), in una zona nota allo stesso in quanto abitualmente frequentata ed inoltre, le condizioni di tempo (caratterizzate da basse temperature) e la circostanza che neve non fosse stata rimossa, erano tali da indurre a ritenere altamente probabile la formazione di zone ghiacciate e dunque che il sedime poteva presentarsi particolarmente umido o scivoloso;
elementi tutti che unitariamente intesi avrebbero dovuto indurre il sig. a prestare maggior cautela nell'incedere, onde avvedersi Pt_1 della presenza del ghiaccio e che rendono dunque ragionevole prevedere un concorso colposo del danneggiato nella causazione della caduta e nelle lesioni riportate, da individuarsi nella misura del 40%.
3. Sulla quantificazione dei danni
Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attore, il quale ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate (come da perizia medico legale prodotta) – danno permanente e danno temporaneo –, del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute.
Viene dunque in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitato il periziando, nel contraddittorio con i CTP, ha così risposto ai quesiti formulati:
. nell'evento per cui è causa il signor ha riportato “un valido traumatismo Pt_1 dell'arto superiore sinistro con conseguenti documentate frattura pluriframmentaria del
1/3 prossimale dell'ulna con distacco della coroide, frattura composta capitello radiale e lesione LCM e LCL del gomito sinistro;
le lesioni sono state trattate mediante riduzione e osteosintesi chirurgica con placca per coronoide, viti e sutura con ancorette per i legamenti”;
. il periodo di invalidità temporanea è stato così individuato: “ITT 2 giorni
(corrispondenti al ricovero ospedaliero); -invalidità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
-invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni;
-invalidità temporanea parziale al 25% di 20 giorni”;
pagina 16 di 29 . sono derivati postumi di invalidità permanente quantificabili nella misura del 7%, precisando che “Il quadro menomativo reliquato non incide negativamente sulle funzioni vitali dell'infortunato” ed escludendo trattarsi di sindrome esclusivamente o prevalentemente soggettiva;
. la durata dell'invalidità temporanea e i postumi permanenti “non sono ascrivibili, in misura integrale o parziale, a precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche
(diagnostiche o terapeutiche) effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale” e “I postumi reliquati non hanno né ridotto, né fatto venire meno la capacità del periziando di attendere all'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro
(dirigente Regione Piemonte), né hanno reso la medesima più usurante”;
. Risultano congrue e rimborsabili le spese mediche indicate ai punti n 1; 4; 5; 6;7 nel capitolo “spese mediche agli atti” relative ad acquisto di reggibraccio, protezione doccia, cerotti, garze, cure-tape e tre accessi in ospedale mediante trasporto dei Volontari del
Soccorso per un ammontare complessivo di € 425,95. Le spese indicate ai punti n 2 e 3 Part relative a trattamenti potrebbero essere congrue, ma non viene esibita prescrizione medica specialistica. La fattura indicata al punto 9 è relativa alla relazione medico-legale del dott. e si riferisce a prestazione medica priva di finalità diagnostico- Per_1 terapeutica, ma utile ai fini della stima del danno;
non sono prevedibili spese mediche future.
La bozza di CTU è stata trasmessa alle parti, dandosi atto che i CT delle parti non hanno formulato osservazioni da muovere all'elaborato.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed pagina 17 di 29 autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di IL (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella pagina 18 di 29 materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato da parte attrice ai fini del riconoscimento del danno morale;
la CTU inoltre ha espressamente escluso che i postumi permanenti residuati incidano sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, vi è un “principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/23 e Cass. n. 5547/24).
Il danno permanente viene pertanto liquidato nella sola componente dinamico relazionale: come noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di IL, nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e
“danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti, trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti dalla circolazione di veicoli (cfr. Cass. n. 12408/11 e
Cass. n. 13982/15) e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (66 anni) – nei termini che seguono:
IP 7% € 10.167,00
ITT 2 gg (€ 115 die) € 230,00
pagina 19 di 29 ITP 20 gg. (€ 115,00 die) al 75% € 1.725,00
ITP 60 gg. (€ 115,00 die) al 50% € 3.450,00
ITP 20 gg al (€ 115,00 die) 25% € 575,00
e così complessivamente € = 16.147,00
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 40% sull'importo complessivo di €
16.147,00, essendosi ritenuto un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, il danno deve essere complessivamente liquidato in € 9.688,20.
Sulla somma così determinata non viene applicata la rivalutazione monetaria trattandosi di importo liquidato all'attualità, in applicazione delle ultime tabelle di IL disponibili e più aggiornate.
Non possono essere inoltre riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Non si ritiene in ogni caso di riconoscere alcun incremento neppure a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i pagina 20 di 29 casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo in considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
Vengono infine in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 1.347,73, comprensive anche di spese per trasporto in taxi e ambulanza (doc. 14, 15, 16 fasc. attoreo), resesi necessarie a causa dell'infortunio, nonché per la perizia medico legale di parte ante causam (€ 488,00, doc. 12 fasc. attoreo), in quanto spesa necessaria ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria, oltre che congrua;
detto importo va quindi decurtato della percentuale di concorso del danneggiato come sopra riconosciuta (40%), così ottenendosi l'importo finale di €
808,638.
pagina 21 di 29 Trattandosi di debito di valore, viene calcolata la sola rivalutazione monetaria a far data dal sinistro, per praticità: con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 927,51.
In definitiva, il danno patito da ammonta a complessivi € Parte_1
10.616,00 (arr.), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Non può infine essere operata alcuna decurtazione dell'importo qui riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, avuto riguardo a quanto erogato dall'INAIL al datore di lavoro del sig. , a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione per il periodo Pt_1 di inabilità.
Trattandosi di indennità sostitutiva della retribuzione, essa mira a ristorare il danneggiato del periodo in cui è rimasto assente dal lavoro a causa del sinistro e dunque della retribuzione perduta o mancato guadagno, conseguente alla impossibilità di prestare per un determinato periodo la propria attività lavorativa (in particolare, dal
13.12.2021 al 21.3.2022, cfr. doc. 5 fasc. attoreo, comunicazione INAIL ove l'ente previdenziale comunica al sig. che “ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di Pt_1 cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, si comunica che l'importo indicato nel prospetto di liquidazione è corrisposto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. L'importo liquidato a saldo dell'indennità sarà corrisposto direttamente al suo datore di lavoro che lo ha già anticipato”).
Invero ai sensi degli artt. 68 e ss del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro conseguente ad infortunio in itinere, l'INAIL eroga una indennità sostitutiva della retribuzione a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica, nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Ai sensi degli artt. 70 e 71, il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
pagina 22 di 29 Si richiama sul punto il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “In tema di risarcimento del danno il principio della "compensatio lucri cum damno" opera solo a condizione che le poste da porre in compensazione derivino dal medesimo titolo (illecito da cui deriva la morte) e conseguenzialmente, risultino omogenee” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9704 del 06/10/1997) e più nello specifico, “In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019, e così negli stessi termini si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022, conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6031 del 06/03/2025 “Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno”).
Deve dunque concludersi nel senso che l'indennità corrisposta dall'INAIL al datore di lavoro che ha anticipato al lavoratore quantomeno una parte della sua retribuzione nel periodo in cui è rimasto assente per infortunio, non possa scomputarsi dall'ammontare del risarcimento in questa sede determinato a titolo di invalidità temporanea (assoluta e parziale), in quanto la prima è destinata ad indennizzare il danneggiato dal pregiudizio legato alla perdita della retribuzione e dunque del mancato guadagno nel periodo di inabilità e integra un danno patrimoniale, mentre il secondo ristora la lesione dell'integrità psico fisica temporanea del soggetto (danno alla salute) ed integra un danno non patrimoniale.
Per completezza si osserva infine come l'INAIL abbia comunicato al sig. Pt_1 il rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'indennizzo e/o della costituzione della rendita pagina 23 di 29 riconosciuta a titolo di inabilità permanente, in quanto “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo … perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile” , essendo stata accertato un grado di invalidità permanente pari al 4% (cfr. doc. 21 fasc. attoreo).
Dunque, l'INAIL nulla ha corrisposto al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale.
4. Sulla legittimazione passiva e sulla domanda di manleva de Controparte_1
Il ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 chiedendo essere manlevato da ogni responsabilità da AT SPA, all'uopo evocata in giudizio.
L'odierno convenuto, a fondamento dell'eccezione ha prodotto il Contratto di servizio concluso con la terza chiamata in data 4.12.2013, in forza del quale, all'art. 36, è stata affidata a quest'ultima la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo, ivi compresa l'esecuzione delle attività di “insalamento preventivo” e di “insalamento di abbattimento”, oltre allo sgombero e asporto neve, “secondo quanto descritto e definito nel Piano di lavoro annuale” (doc. 1 fasc. convenuto).
Inoltre, in forza delle ulteriori previsioni contrattuali ed in particolare dell'art. 38,
AT SPA “garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel Piano di lavoro annuale” e “mantiene sollevata ed indenne la da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento Controparte_5 del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori”.
AT S.P.A., costituitasi in giudizio, ha a sua volta eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, osservando come dalla narrazione attorea, il luogo dell'assunto occorso vada individuato nel marciapiede, in corrispondenza della fermata CP_4
e rilevando che il abbia stipulato con l'allora Controparte_1 CP_6 [...]
ora una “Costituzione diritto d'uso degli impianti Controparte_7 CP_4 fissi ferrofilotranviari e di fermata dal al ”, Controparte_1 Controparte_7 mediante la quale, tra gli oneri a carico di contemplati al punto 4, CP_4
pagina 24 di 29 Cont compare sub 4.1. che nella sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art.
2.1. sub
2.1.1, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione, compresi i rinnovi e le migliorie, il tutto nei termini che seguono. Cont Sarà cura di evitare altresì che detti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la da qualsivoglia responsabilità in punto” (cfr. Controparte_5 doc. 1 fasc. terza chiamata).
Nell'anno 2001, il e hanno, poi, sottoscritto ulteriore Controparte_1 CP_6 scrittura, mediante la quale si impegnava, verso AM S.p.A., a fornire il CP_6
“servizio di sgombero neve e spandimento salaccio sulle banchine di fermata con le modalità previste dal Capitolato d'appalto del giugno 1998 (…), avvalendosi della propria
Ditta Appaltatrice Cosapi Lavoro Soc. Coop. Arl”. (cfr. doc. 2 fasc. terza chiamata).
A mente della ricostruzione della terza chiamata, l'onere di sgombero neve sulle banchine di fermata è rimasto in capo a quest'ultima fino ad oggi, come CP_4 emerge dal documento prodotto sub n. 3. (cfr. doc. 3 fasc. terza chiamata).
Si tratta dunque di chiarire il luogo in cui si è verificata la caduta dell'attore a causa della neve ivi presente e non rimossa, onde individuare il soggetto che in forza delle convenzioni sopra citate, aveva l'obbligo di intervenire per rimuove la neve e provvedere all'insalamento, tenuto conto che AT interviene sulla pulizia e lo sgombero della neve nelle strade di Torino mentre l'azienda dei trasporti CP_4 CP_7 sgombera dalla neve solo le fermate dei mezzi pubblici.
Ora, l'attore ha individuato il luogo della caduta “in prossimità della fermata dell'autobus n. 46”, chiarendo essere scivolato sul marciapiede;
egli ha poi precisato come “al momento del sinistro, il tratto di marciapiede si presentava nelle condizioni rappresentate nelle riproduzioni fotografiche che si producono” (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Dette (copie) fotografiche, pur sgranate e non a colori, consentono di apprezzare la presenza di neve ghiacciata sul manto stradale e sul marciapiede, non solo ove è visibile la colonnina della fermata d'autobus n. 46 bensì anche oltre, data la presenza di un marciapiede molto più ampio della sola pensilina riferibile alla fermata d'autobus, il quale si presenta ingombro di neve.
pagina 25 di 29 AT ha poi richiamato la relazione medico legale di parte attrice, ove il dott. ha riportato che il paziente “riferisce che in data 9 dicembre 2021, dopo essere Per_1 disceso dall'autobus, a causa della pavimentazione ghiacciata, scivolò e cadde a terra”
(cfr. 6 fasc. attoreo); secondo la terza chiamata quanto riferito dall'attore al perito e dallo stesso riportato, consente di ritenere che il sig. sia caduto proprio in Pt_1 corrispondenza della fermata dell'autobus, il cui onere di pulizia e sgombero da neve incombeva su altro soggetto ( . CP_4
Detta ricostruzione, tuttavia, non convince nella misura in cui, seppur l'attore non abbia contestato il fatto di essere disceso poco prima da un altro autobus (dunque non dal n. 46), egli ha comunque riferito di aver percorso un tratto di marciapiede e poi di esser caduto “in prossimità” della fermata, non in esatta corrispondenza di essa (vale a dire dove si trova la pensilina e discendono i passeggeri dai mezzi).
Peraltro, AT, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, avendo avanzato eccezione di merito in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, avrebbe dovuto dimostrate che l'occorso si fosse effettivamente verificato su di una zona di pertinenza di altro soggetto e dunque sul marciapiede della fermata G.T.T.
In base alle sole risultanze emergenti dai dati documentali e dall'istruttoria orale svolta, tale circostanza non risulta confermata, dovendosi peraltro osservare come sia decisamente più limitato il tratto di strada (rectius marciapiede) la cui pulizia incombe sulla società di trasporti torinese, rispetto a quello, ben più esteso, che ricade invece sotto la gestione dell'odierna terza chiamata e che, dunque, avrebbe dovuto più precisamente individuare il punto in cui si è effettivamente verificata la caduta, onde escludere la propria responsabilità.
Ora, in forza del contratto di servizio tra il e AT SPA ed in Controparte_1 particolare degli artt. 36 e 38 sopra citati, deve certamente trovare accoglimento la domanda di manleva dispiegata dalla convenuta nei confronti della citata terza chiamata, quest'ultima convenzionalmente tenuta alla gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino, attraverso il compimento delle attività di sgombero neve e di insalmento preventivo, posto che non risulta provato, da parte di AT, il pagina 26 di 29 compimento di dette attività, con riferimento ai luoghi in cui si è verificata la caduta del sig. . Pt_1
Sul punto deve confermarsi l'ordinanza del 18.11.2023 la quale ha sancito l'inammissibilità dei capitoli di prova orale indicati da parte terza chiamata per essere gli stessi documentali (1, 2 e 3), generici (4), in particolare, quanto all'ora dell'intervento in relazione all'ora dell'incidente ed irrilevanti, avendo l'attore allegato di essere caduto non alla fermata dell'autobus, ma in prossimità della fermata.
In ogni caso la presenza di uno strato di neve ghiacciata, nel punto in cui sarebbe occorsa la caduta del sig. , si evince dai fotogrammi prodotti (doc. 1 fasc. Pt_1 attoreo), risulta confermata dal deposito testimoniale (cfr. teste “tutte le Testimone_2 strade nell'intorno erano piene di neve” e teste “ricordo che c'era Testimone_3 parecchio ghiaccio, ricordo che fosse adiacente a Piazza XVIII Dicembre, non ricordo se fosse proprio sulla piazza o verso Corso Bolzano”), nonché infine dalla relazione di intervento dei vigili urbani (doc. 3 fasc. attoreo), i quali, recatisi sui luoghi alle ore 12.20 dello stesso giorno in località Corso Bolzano angolo Piazza XVIII Dicembre, “con mezzi di fortuna reperiti sul posto, procedevano a realizzare un sentiero pedonale cercando di frantumare il ghiaccio in modo tale da poter limitare ulteriori danni, richiedendo nel contempo un sollecito intervento dell'AM per lo spargimento di abbondante sale su tutta l'area che veniva programmato per il pomeriggio dello stesso giorno”.
A ciò si aggiunga che in forza delle previsioni contrattuali sopra citate, AT ha assunto direttamente la responsabilità per i danni che possano derivare a terzi dallo svolgimento del servizio, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite altri soggetti, obbligandosi a tenere indenne il . Controparte_1
AT viene quindi condannata a manlevare e tenere indenne il CP_1
di quanto questa è tenuta a pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento
[...] dei danni per il sinistro per cui è causa.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come segue:
. nei rapporti tra l'attore e la convenuta esse vengono poste Controparte_1 interamente a carico di quest'ultima in ragione dell'accoglimento della domanda attorea;
pagina 27 di 29 . nei rapporti tra la convenuta e AT SPA esse vengono poste interamente a carico di quest'ultima in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva.
Esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (per ciò che riguarda l'attore € 264 quali CU e marca ed € 20,40 per spese di intimazione testi e, per ciò che riguarda la parte convenuta € Controparte_1
237 per chiamata di terzo, mentre non risultano documentati esborsi per CTP) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta: così applicandosi i valori medi, proporzionalmente ridotti per tutte le fasi.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 14.3.2025, sono poste in via definitiva a carico di parte terza chiamata AT.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1
la somma di € 10.616,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo.
▪ Condanna il a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in complessivi € 284,40 per esborsi ed € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
▪ Dichiara tenuta e condanna Controparte_8
a manlevare e tenere indenne il di quanto
[...] Controparte_1 da questo dovuto al sig. , in forza della presente sentenza per Parte_1 capitale, interessi e spese legali;
▪ Condanna Controparte_8
a rifondere al le spese di lite che liquida in complessivi € 237,00 Controparte_1 per esborsi ed € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge pagina 28 di 29 ▪ Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del
14.3.2025, a carico di parte terza chiamata
[...]
Controparte_8
Così deciso in Torino, il 26/09/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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