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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riuniti iscritte ai nn.1405/2022, 323/2023, 325/2023, promosse in grado di appello,
d a in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Luigi Cardone, Luigi Cimino e Vito Berretta.
-APPELLANTE – Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Termine. Controparte_1
-APPELLATO- E nei confronti di
[...]
Controparte_2
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso proposto in data 18/02/2020 adiva il G.L. del Controparte_1
Tribunale di Agrigento e premesso di esser dipendente della Società Autolinee Licata srl
(S.A.L.) e di avere aderito al fondo di previdenza complementare in forza del quale CP_2 il datore di lavoro era obbligato a versare periodicamente la contribuzione integrativa e il TFR accantonato mensilmente , lamentava che la società datoriale non aveva provveduto a versare nel Fondo il TFR le quote contributive trattenute sulla busta paga, nel CP_2 periodo compreso tra il mese di dicembre 2016 e il mese di novembre 2019, onde chiedeva condannarsi la CP_3 all'immediato versamento al Fondo dei contributi trattenuti al ricorrente e non versati al
CP_2 fondo e delle quote del TFR maturato e da destinarsi al fondo per la somma complessiva di € 9.949,11 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo in
CP_2 misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente la somma complessiva di€ 9.949,11 maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo in misura pari al tasso di interesse della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione
CP_2 di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo;
affinché possa provvedere n.2808/direttamente al versamento al fondo ed alla regolarizzazione della propria posizione
CP_2 contributiva;
in ogni caso, sempre previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al Fondo e previo accertamento della potenzialità lesiva
CP_2 dell'omissione contributiva sulla posizione previdenziale del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso (…) Sulle difese della società convenuta, la quale non contestava l'inadempimento della obbligazione delegata ma lo addebitava alla carenza di liquidità finanziaria causata dalla ritardata riscossione di crediti con la P.A., e nella contumacia del , con
CP_2 CP_2 sentenza n.928/2022 del 29/11/2022 il Tribunale adito, previa c.t.u. contabile, sul presupposto della natura retributiva del TFR e della funzione previdenziale cui nel sistema della previdenza complementare esso risultava preordinato, condannava la S.A.L. s.r.l. a conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con
CP_2 la somma complessiva di euro 9.410,65, cui va aggiunto l'indennizzo calcolato a norma dell'art.8, comma 10, dello Statuto del Fondo in misura pari al tasso di interesse della BCE maggiorato
CP_2 del 2% in ragione di anno su tali somme, pari ad euro 208,66 sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In accoglimento di analoghi ricorsi (R.G. n.3597/2021 per omesso versamento al Fondo Priamo delle quote del TFR maturate dal mese di novembre 2020 e fino al mese di agosto
2021; R.G. 2808/2020 per omesso versamento al delle quote del TFR maturate CP_2 dal mese di novembre 2019 al mese di ottobre 2020), proposti da Controparte_1
, il Tribunale di Agrigento G.L. condannava la S.A.L. srl “al versamento presso
[...]
Fondo Pensione Priamo sulla posizione del ricorrente della somma maturata per €1.696,44 per TFR non conferito, €886,76 a titolo di contributo del 2%, €381,00 per contribuzione integrativa prevista dall'art.38 CCNL 28/11/2015 dal 2017 sino al mese di agosto 2021, €17,14 a titolo di indennizzo ex art.8 comma 10 dello Statuto del fino alla data di deposito del ricorso (27.12.2021), CP_2 CP_2 oltre interessi” [sentenza n.757/2023, pubblicata il 26.09.2017] e al conferimento “al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con la somma CP_2 complessiva di 2730,41 euro (di cui 1666,93 euro a titolo di TFR maturato relativamente al periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il mese di ottobre 2020, 531,74 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e 531,74 euro a titolo di contributo dovuto dal datore di lavoro in egual misura) nonché a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno per la perdita di reddittività del fondo medesimo conseguenti ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 29.96 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” [sentenza n.802/2022, pubblicata il 19.10.2022]. Le predette sentenze sono state impugnate dalla società, con separati ricorsi dal contenuto speculare, la quale stigmatizza l'abusivo frazionamento della domanda posto in essere dallo
- autore di tre distinte azioni per porzioni contributive di analoga natura – e ne CP_1 chiede affermarsi la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.. Nel merito contesta l'operato del G.L. per avere questi sorvolato sulla eccezione di inammissibilità della domanda articolata sotto due distinti profili:
- il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere condanna a favore di un terzo.
-l'inesigibilità della prestazione complementare durante il corso del rapporto di lavoro. Quanto al primo rilievo deduce l'incompletezza del sistema ordinamentale che non contemplerebbe la facoltà del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare di domandare, nella veste di sostituto processuale, la condanna al versamento del TFR. Circa il secondo aspetto, oppone che – rilevata la non risolta incertezza circa la natura del rapporto trilatero sottostante tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo complementare (se trattasi di delegazione di pagamento o cessione di credito) e riscontrata la natura contributiva e non retributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in proprio e anche per conto dei lavoratori - il G.L. non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di condanna ostandovi la inesigibilità del credito in costanza di rapporto dettata dall'art.11 del D. Lgs n.252/2005 per il quale “il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza”.
Di tal che, stante la circostanza pacifica che il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento dell'instaurazione del giudizio, il recupero dell'omesso versamento del TFR al fondo di previdenza avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente all'atto della sua cessazione. Con altro separato motivo la S.AL. si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione della pronuncia rispetto alla decretata condanna al risarcimento del danno nella misura di € 208,66 , quale perdita di redditività conseguente ai mancati versamenti stante che la domanda formulata dal lavoratore era unicamente di risarcimento in forma generica. Nella contumacia del , resiste in questo grado, in tutti e tre i giudizi, il CP_2 lavoratore che chiede il rigetto dell'impugnazione. All'udienza del 18.12.2024, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, al giudizio 1405/2022 R.G., sono stati riuniti i giudizi 323/2024 R.G. e 325/2023 R.G.. All'esito di reiterati e vani tentativi di conciliazione, all'odierna udienza, le cause riunite sono state decise come da dispositivo, in atti.
****** L'appello è infondato. In ordine al contestato abuso del processo, insito nell'adozione di una strategia processuale volta all'artificioso smembramento dell'unitaria azione giudiziale, astrattamente sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art.88 c.p.c., ritiene il collegio che il motivo, oltre che assente nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, non offra elementi adeguati, al di là della deduzione della identità delle parti e della materia, per ritenere accertata la strumentalizzazione dell'istituto processuale. Ciò premesso, giova osservare che la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n. 243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) definisce un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art.38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti. Essa propugna l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.). Il legislatore delegato, tuttavia, ha rinunciato a esercitare la delega diretta a conferire ai fondi la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni avendo preferito devolvere allo Statuto e al Regolamento del fondo le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14). Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore e il datore di lavoro origina la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro (da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando) e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare (di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa).
Ora una prima questione posta dall'appellante inerisce alla natura del rapporto negoziale sottostante l'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro di conferire nel Fondo le quote contributive e il TFR, se conseguente ad una mera delegazione di pagamento ex art.1268 c.c. ovvero ad una cessione di credito effettuata dal lavoratore al Fondo. Alternativa interpretativa alla quale si salda l'obiezione che nega al lavoratore la legittimazione ad agire quale sostituto processuale del Fondo in carenza di una previsione normativa che la contempli. Atteso che, mentre nel primo caso il mancato versamento al
Fondo complementare da parte del datore di lavoro configura un inadempimento idoneo a determinare lo scioglimento del mandato, con il corollario che il lavoratore sarebbe legittimato ad agire in proprio per recuperare la contribuzione omessa che conserva natura retributiva, nel secondo caso il credito del lavoratore, trasferito al Fondo complementare, acquista natura previdenziale con la conseguenza che sarà il Fondo autorizzato ad agire per la sua tutela. Trasfusi i principi che precedono nella vicenda in esame non appare revocabile in dubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo Pensione ripeta il modello tipico della delegazione di pagamento e del mandato a riscuotere come d'altra parte riconosciuto dalla stessa appellante (pag. 15 dell'atto di appello nel giudizio più risalente) sulla scorta della dichiarazione di adesione al Fondo con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR i contributi previsti . Ciò posto, la disamina della fattispecie non può evitare di confrontarsi con l'esegesi autorevole formulata in materia dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2406 del 27/01/2022) la quale ha avuto modo di fissare alcuni caposaldi interpretativi. Ha osservato la S.C. che anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro. In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (…) Quello che invece (il lavoratore) non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti (Cass. cit.). La previsione di una siffatta garanzia risulta nondimeno coerente con la parallela disciplina dettata in materia di Fondo di Garanzia (art.5 Legge n.80/1992), il quale può essere chiamato ad attivarsi dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro allo scopo di reintegrare il Fondo complementare della contribuzione mancante. E non collide in nessun modo con il vincolo di inesigibilità della prestazione previdenziale dettato dall'art.11 del D. Lgs. n.252/2005 atteso che non si ha riguardo in questo caso ad una domanda diretta a riscuotere la prestazione previdenziale ma ad assicurare la continuità della implementazione del fondo in funzione dell'integrità della provvista finanziaria destinata ad alimentarlo.
Ora spostando l'attenzione alla disamina dello Statuto cui la legislazione primaria demanda la regolamentazione specifica del rapporto previdenziale, esso stabilisce che “in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti da interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione di anno (art. 8 comma 10)
e che l'azione di recupero di tali misure risarcitorie è esercitata disgiuntamente da parte del lavoratore il quale risulta pertanto legittimato ad agire, in quanto titolare del credito, per richiedere che tali misure vengono attribuite ed acquisite alla posizione individuale dell'iscritto (v. Regolamento). Tale previsione oltre a sciogliere ogni residuo dubbio riguardo la titolarità dell'azione in capo al lavoratore chiarisce anche il perimetro delle statuizioni di condanna oggi impugnate le quali si sono correttamente conformate ai limiti delle domande separatamente formulate dal ricorrente liquidando le poste contributive e l'indennità risarcitoria nella misura specificamente richiesta nei rispettivi ricorsi. Non sussiste pertanto la supposta violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c. a fronte del fatto che, ferma restando la pertinenza dell'indennizzo liquidato in misura di € 208,66 quale recupero della perdita di redditività del fondo – impropriamente destinata a risarcire il patrimonio del lavoratore ma sul punto non risulta proposto specifico motivo di gravame
- nessun'altra posta risarcitoria risulta riconosciuta in violazione del divieto di ultrapetizione. Né, infine, appare configurabile alcun conflitto tra la soluzione interpretativa sopra adottata e il complanare principio formulato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 11198 del 26/4/2024) laddove si è detto che in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, si ripristina la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, atteso che una siffatta eventualità postula, nella lettura della Corte, il venir meno del vincolo di destinazione della contribuzione omessa alla previdenza complementare conseguente alla risoluzione per inadempimento del mandato conferito dal lavoratore, circostanza quest'ultima assente nel caso in esame in cui la volontà manifestata del lavoratore è stata piuttosto quella di obbligare il datore di lavoro ad adempiere coattivamente al mandato ricevuto .
Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado merita integrale conferma. Le spese di lite del presente grado, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla deve disporsi in ordine alla posizione del , rimasto contumace. CP_2 CP_2
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia del , conferma le sentenze n.928/2022, 802/2022, 757/2023, tutte emesse dal CP_2
Tribunale di Agrigento G.L., rispettivamente, il 29 novembre 2022, il 19 ottobre 2022, il 26 settembre 2023. Condanna la Società Autolinee Licata srl al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in euro 2.850,00
[...] per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla sulla spese del presente grado nei confronti dell'appellato contumace. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo