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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 200/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3.4.2024, promossa da:
(P.IVA ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
incorporante di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gargani
Benedetto e Maccarone Guido;
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Emilio Graziuso;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
1
Controparte_4
(P.IVA ); P.IVA_2
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio Controparte_3 Controparte_2
(successivamente incorporata per fusione in Controparte_1
e e, premesso che in tre diverse occasioni (il Controparte_4
24.2.2012, il 18.10.2012 e il 22.11.2013), su consiglio di un dipendente della filiale di LL TA (BR) della CP_2
, aveva acquistato complessivamente 2041 azioni della
[...] CP_4 corrispondendo la somma di € 81.878,25, deduceva:
[...]
- di avere una propensione al rischio molto bassa e che l'acquisto di detti titoli gli era stata prospettata come estremamente sicura con possibilità di disinvestirli in qualsiasi momento e senza alcun rischio di perdere il capitale investito;
- di essere priva di qualsiasi esperienza finanziaria oltre che di disponibilità economiche tali da permettersi di effettuare investimenti
a rischio;
- che di recente aveva appreso che i titoli acquistati avevano registrato perdite notevoli e che si trattava di azioni non quotate in borsa (dette illiquide).
Lamentava quindi la violazione da parte della dei doveri di CP_2
buona fede, correttezza, trasparenza e diligenza, oltre che degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. Eccepiva inoltre: l'annullamento del contratto per conflitto di interessi (essendo
2 state le azioni emesse dalla e la faceva CP_4 CP_2
parte del nonché per errore essenziale Parte_1
(avendo la Banca ingenerato una falsa rappresentazione della realtà)
e per dolo;
la nullità degli ordini di acquisto delle azioni in quanto aventi ad oggetto titoli non contemplati nel contratto di negoziazione, per violazione della normativa di settore nonché ex art. 1418 c.c.
Tanto dedotto, l'attrice chiedeva di essere risarcita dei danni nella misura di € 81.878,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata domandava: di dichiarare la nullità del contratto quadro di collocamento e negoziazione dei titoli e dei contratti di acquisto delle azioni con conseguente condanna delle convenute a restituire la somma di € 81.878,25; di dichiarare invalido, nullo, annullabile il contratto di acquisto dei titoli, in ogni caso con condanna delle convenute alla restituzione di detta somma;
di dichiarare risolto il contratto di acquisto dei titoli e di essere risarcita del danno subito, nella misura sempre di € 81.878,25. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La e la si costituivano ritualmente CP_4 Controparte_2
in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo del rapporto controverso di el merito deducevano, tra l'altro, che era stata fornita CP_4
alla cliente adeguata informativa sulle modalità di valutazione del rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari;
che dai dati raccolti in sede di compilazione dell'apposito questionario era emerso che la sig.ra aveva un'esperienza medio-alta in CP_3
strumenti finanziari, una conoscenza di numerosi strumenti finanziari, tra cui azioni, un obiettivo di investimento alto. Sostenevano
l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della stessa, chiedevano di condannare l'attrice alla restituzione delle azioni
Il tutto con vittoria di spese del giudizio. CP_4
Con ordinanza del 10.8.2017, in ragione dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa delle , il giudizio veniva interrotto CP_4
3 per poi essere riassunto dall'attrice esclusivamente nei confronti della con ricorso ex art. 303 c.p.c. La Controparte_2 CP_2
si costituiva nel giudizio riassunto eccependo la propria carenza
[...]
di legittimazione passiva e domandando nel merito il rigetto della domanda e, in subordine, la restituzione delle azioni e i CP_4
rendimenti incassati. Con comparsa depositata telematicamente il
10.2.2019 la Controparte_4
interveniva nel giudizio riassunto e, ricalcando le
[...]
difese di , eccepiva il difetto di legittimazione passiva di CP_2 quest'ultima sostenendo che, – in base alle condizioni della cessione di azienda di cui al d.l. n. 99/2017, oltre che del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 concluso tra , CP_4 Controparte_5
e Banca Popolare di Vicenza, e altresì dell'Atto ripetitivo del
[...]
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno
2017 relativo a e Parte_2 [...]
, – il contenzioso giudiziale avente ad oggetto Parte_3
azioni ovvero obbligazioni, pendente alla data del 26.6.2017, come quello di specie, era escluso dalla cessione all' e Controparte_1
restava di competenza di essa interventrice. Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 83, co. 3 del TUB e dell'art. 2 del d.l. n. 99/2017 le domande attoree. In via subordinata, nel merito, sosteneva l'infondatezza delle stesse e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali. La causa, istruita con acquisizioni documentali e prova testimoniale, all'udienza del
23.6.2021 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza pubblicata in data 9.2.2022, il Tribunale di Brindisi rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda sollevate dalla convenuta e dalla terza interveniente;
dichiarava risolti i contratti stipulati dall'attrice e dalla convenuta con atti del 24.2.2012, 18.10.2012 e 22.11.2013; ordinava a la restituzione a dei titoli Controparte_3 Controparte_2
acquistati; condannava al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 81.878,25, oltre interessi legali Controparte_3
4 dalla domanda fino al soddisfo;
condannava e CP_2 [...]
, in solido, alla Controparte_4
refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_5
(in qualità di incorporante di , chiedendone
[...] Controparte_2
l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha proposto altresì appello incidentale Controparte_3
condizionato.
è rimasta contumace. CP_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
L'appellante affida l'appello a cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante deduce la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
quale società incorporante per fusione Controparte_6
censura la sentenza per avere la stessa rigettato Controparte_2
l'eccezione preliminare della Banca con la quale era stata eccepita, nel corso del giudizio di primo grado, la carenza di legittimazione passiva della allora Controparte_2
A dire dall'appellante, unica legittimata passiva sarebbe CP_4
[.
virtù del disposto del decreto legge 25 giugno 2017 n. 186 (che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della il quale escluderebbe dal Controparte_4
perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della CP_4
per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la (vecchia Capogruppo) e CP_4 Controparte_5
(nuova Capogruppo) ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente
5 vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla vecchia alla nuova Capogruppo, quale è appunto CP_2
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva che il problema della perimetrazione delle passività e dei rapporti già facenti capo a (così Controparte_4 come all'altra banca veneta -Banca Popolare di Vicenza- posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n. 99) esclusi dalla cessione a
[...]
(questo essendo l'ambito di ricaduta delle disposizioni Controparte_1
di legge e di contratto richiamate dalla appellante) non viene in rilievo con riferimento ai rapporti facenti capo alle società controllate dalle
Banche Venete di cui si è detto, essendo, queste ultime ( nel caso di specie: ) soggetti diversi ed autonomi rispetto alle Controparte_2
rispettive controllanti poste in liquidazione. Ed in quanto soggetti distinti, per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura, sono legittimati passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione della disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria a loro riferibile.
Peraltro, non può dubitarsi del fatto che - come, del resto, correttamente messo in luce dal primo giudice- (oggi CP_2
incorporata in con atto di fusione per Controparte_5
incorporazione del 14.05.2019, in atti) sia direttamente responsabile delle violazioni commesse in sede di commercializzazione dei titoli per cui è causa, vertendosi nella cd. fase di mercato secondario, in cui l'intermediario finanziario negozia titoli ormai in proprio possesso e, per tale ragione, risponde in proprio in caso di violazioni.
Non appare superfluo richiamare l'invito recentemente rivolto dalla
Suprema Corte (con pronuncia n. 29032/2023 del 19.10.2023, resa in una fattispecie analoga) “a tenere conto della costante affermazione
6 dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario.”
Sicché deve concludersi, tenuto conto della lettera e della ratio delle disposizioni richiamate, che i rapporti giuridici oggetto di trasferimento in forza del contratto di cessione di azienda del
26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari posti in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata poiché in caso contrario verrebbe Controparte_2
di fatto estesa la LCA ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost.
Con il secondo e quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica,
l'appellante censura la declaratoria di risoluzione dei contratti in conseguenza della ritenuta mancata segnalazione della illiquidità dei titoli e del conflitto di interessi.
Secondo la banca sarebbero state fornite alla informazioni CP_3
idonee ad orientarla adeguatamente negli investimenti effettuati.
Le censure non meritano accoglimento.
A tale proposito, va rilevato che la disciplina dettata dal TUF (e dal successivo regolamento attuativo Consob n. 11522/1998) pone a carico dell'intermediario finanziario (in veste di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, ex artt. 21, lett. a), TUF, 26, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998 e 1176
c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio sotteso al potenziale investimento ((cfr. art. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost).
Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio.
Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e
7 conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo ai costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, comma 6, TUF dispone che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., Sez. I, n. 810/2016).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il Giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell' inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è carico dell'intermediario fornire ( art. 23 d.lgs. n.
58/1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (Cass., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039; Cass.
n. 15709/2019).
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato all'equilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore
8 dell'investitore, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. civ., sez. I, n. 7905/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui furono posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento n. CP_7
16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della inadeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only).
La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza).
Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto.
La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104/2009, la ha CP_7
emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e
9 trasparenza nella distribuzione dei titoli illiquidi, in generale, e le azioni non quotate (o illiquide) e le obbligazioni convertibili subordinate, poi convertite in azioni: per la citata comunicazione sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole (non essendo quotati in un mercato regolamentato), a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita. Si tratta, quindi, di strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimento mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficace liquidabilità dell'investimento.
Ebbene, nel caso in esame, le azioni vendute all'odierna appellata erano azioni della Istituto di credito, al momento CP_4 dell'acquisto dei titoli, non quotato in borsa.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio possono, dunque, ritenersi caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_7
Va detto che sugli intermediari grava un generale obbligo anche di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce il presupposto logico per l'attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.
Nel caso di specie, tale valutazione non può che suscitare forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli, ma anche a quello di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito.
Dunque, sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova di aver agito con la diligenza richiesta e di aver fornito al cliente una precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell'investimento
10 (obbligo di informazione che appare ancora più stringente, ove si consideri il conflitto di interessi in cui la banca operava: vista la coincidenza perfetta tra banca emittente e banca intermediaria) non potendosi ritenere che un tale adempimento possa essere rimesso alla discrezionalità dell'intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo soggettivo dell'investitore o dall'assortimento del patrimonio di questi.
Tale prova non è stata fornita, anzi è emersa una condotta della banca ab initio negligente.
Come si evince dalla documentazione in atti, infatti, la non ha CP_2
comunicato alla le precise caratteristiche dei titoli venduti e CP_3 in particolare l'illiquidità degli stessi.
L'appellante si è limitata a fornire una serie di informazioni di carattere generale in ordine alle tipologie dei prodotti offerti, al diverso livello di rischio ad essi collegati, senza però puntualizzare tali informazioni con preciso riferimento al prodotto finanziario acquistato dall'attrice.
Negli ordini versati in atti, come evidenziato dal Tribunale, si rinvengono le diciture “azioni ordinarie”, “conflitto di interesse: strumento finanziario emesso da società appartenenti al gruppo CP_4
negoziato con .
[...] CP_4
In merito si ritiene che la avrebbe dovuto in ogni caso CP_2
comunicare esplicitamente alla cliente la illiquidità dei titoli offerti e la difficoltà di monetizzazione e di recupero della somma investita posto che il loro riacquisto avrebbe potuto essere effettuato solo dalle banche del gruppo emittente, non tenute in ogni caso a comprarle. Una consapevole operazione di investimento avrebbe infatti richiesto un'adeguata informazione in merito alle modalità di smobilizzo del prodotto finanziario acquistato, in modo tale da consentire alla cliente di operare una scelta consapevole con le conoscenze necessarie per valutarne la natura, l'attitudine e il grado di rischiosità. Sotto altro profilo va ritenuto che neanche la semplice indicazione della sussistenza di un conflitto di interessi sia stata sufficiente a rendere la cliente consapevole circa il grado di rischio dell'operazione.
11 Anche in questo caso, come per la illiquidità dei titoli, la banca avrebbe dovuto specificare la possibile incidenza negativa sugli interessi della cliente, indicando le concrete conseguenze sull'esito dell'operazione.
Pure la prova testimoniale assunta ha sostanzialmente confermato la genericità delle informazioni fornite dalla banca.
Invero, la teste dipendente della in Testimone_1 CP_2
riferimento a due delle operazioni di investimento, ha dichiarato di aver illustrato alla cliente le caratteristiche del titolo e i rischi “in particolare che si trattava di titolo azionario interno alla non CP_2
quotato in borsa e che non risentiva degli influssi giornalieri di mercato ma che dipendeva dalla chiusura di bilancio della banca”.
Invero siffatta informazione non è certamente esaustiva in quanto non contenente alcuna informazione in merito alle modalità di smobilizzo del prodotto.
L'intermediario, dunque, nel caso di specie non ha provato di aver fornito informazioni puntuali e di aver comunicato alla cliente le caratteristiche e in particolare l'illiquidità dei prodotti venduti, insuscettibile di essere scambiato in un mercato regolamentato con conseguente difficoltosa monetizzazione e recupero della somma investita.
L'omissione di dette informazioni è da considerarsi senz'altro come inadempimento grave, in considerazione dell'assoluta asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali e in ragione del fatto che l'investitore non professionale ripone affidamento sulle informazioni fornite dagli intermediari. Dunque, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dalla non scarsa importanza dell'inadempimento consegue il diritto alla risoluzione dei contratti di investimento, come richiesto nel caso di specie.
Con il terzo motivo la banca censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che la asserita responsabilità precontrattuale giustifichi sia la risoluzione degli ordini, sia la liquidazione del danno nella misura pari al capitale investito, oltre interessi.
12 Peraltro, secondo l'appellante, nella fattispecie non sarebbero ravvisabili le negligenze informative, in capo all'intermediario finanziario, riscontrate dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, come statuito dalla Suprema Corte, la risoluzione dei singoli ordini di acquisto può derivare anche da una accertata violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale.
Invero, “l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa
«cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.” (Cass. n. 24648/2023;
Cass. n. 8997/2021).
Nel caso di specie, d'altra parte, la violazione dei doveri di informazione ha riguardato, come si è visto, anche le singole operazioni di investimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”, dando luogo quindi pure a responsabilità contrattuale.
Correttamente, pertanto, la liquidazione del danno non è stata limitata, come avrebbe dovuto essere secondo l'appellante, all'interesse negativo, ma estesa anche all'interesse positivo (Cass. n. 28022/2021).
Non possono poi escludersi le negligenze informative tenendo conto della profilatura resa alla banca dall'appellata, che ha dichiarato:
a) di avere un profilo di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di livello medio-alto;
b) di avere propensioni al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità di livello alto, pari ad una elevata rivalutabilità degli investimenti;
c) di conoscere i titoli azionari.
13 In ogni caso la banca avrebbe dovuto fornire informazioni precise, chiare, come si è detto, sulla illiquidità dei titoli proposti e sul conflitto di interessi, in modo da mettere la cliente nelle condizioni di effettuare una scelta consapevole.
Con il quinto motivo si deduce la mancata prova della titolarità delle azioni.
Sostiene l'appellante che la , nonostante la tempestiva CP_3
eccezione sollevata sul punto, non avrebbe provato la titolarità, alla data di introduzione del giudizio, delle azioni in discussione.
Anche questo motivo è infondato.
Invero, dalla corrispondenza intercorsa fra la banca e l'attrice, acquisita agli atti, proprio in prossimità dell'introduzione del giudizio, non risulta alcuna contestazione della titolarità delle azioni.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Il rigetto dell'appello risulta assorbente dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in euro Controparte_3
7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Emilio Graziuso;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 200/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3.4.2024, promossa da:
(P.IVA ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
incorporante di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gargani
Benedetto e Maccarone Guido;
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Emilio Graziuso;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
1
Controparte_4
(P.IVA ); P.IVA_2
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio Controparte_3 Controparte_2
(successivamente incorporata per fusione in Controparte_1
e e, premesso che in tre diverse occasioni (il Controparte_4
24.2.2012, il 18.10.2012 e il 22.11.2013), su consiglio di un dipendente della filiale di LL TA (BR) della CP_2
, aveva acquistato complessivamente 2041 azioni della
[...] CP_4 corrispondendo la somma di € 81.878,25, deduceva:
[...]
- di avere una propensione al rischio molto bassa e che l'acquisto di detti titoli gli era stata prospettata come estremamente sicura con possibilità di disinvestirli in qualsiasi momento e senza alcun rischio di perdere il capitale investito;
- di essere priva di qualsiasi esperienza finanziaria oltre che di disponibilità economiche tali da permettersi di effettuare investimenti
a rischio;
- che di recente aveva appreso che i titoli acquistati avevano registrato perdite notevoli e che si trattava di azioni non quotate in borsa (dette illiquide).
Lamentava quindi la violazione da parte della dei doveri di CP_2
buona fede, correttezza, trasparenza e diligenza, oltre che degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. Eccepiva inoltre: l'annullamento del contratto per conflitto di interessi (essendo
2 state le azioni emesse dalla e la faceva CP_4 CP_2
parte del nonché per errore essenziale Parte_1
(avendo la Banca ingenerato una falsa rappresentazione della realtà)
e per dolo;
la nullità degli ordini di acquisto delle azioni in quanto aventi ad oggetto titoli non contemplati nel contratto di negoziazione, per violazione della normativa di settore nonché ex art. 1418 c.c.
Tanto dedotto, l'attrice chiedeva di essere risarcita dei danni nella misura di € 81.878,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata domandava: di dichiarare la nullità del contratto quadro di collocamento e negoziazione dei titoli e dei contratti di acquisto delle azioni con conseguente condanna delle convenute a restituire la somma di € 81.878,25; di dichiarare invalido, nullo, annullabile il contratto di acquisto dei titoli, in ogni caso con condanna delle convenute alla restituzione di detta somma;
di dichiarare risolto il contratto di acquisto dei titoli e di essere risarcita del danno subito, nella misura sempre di € 81.878,25. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La e la si costituivano ritualmente CP_4 Controparte_2
in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo del rapporto controverso di el merito deducevano, tra l'altro, che era stata fornita CP_4
alla cliente adeguata informativa sulle modalità di valutazione del rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari;
che dai dati raccolti in sede di compilazione dell'apposito questionario era emerso che la sig.ra aveva un'esperienza medio-alta in CP_3
strumenti finanziari, una conoscenza di numerosi strumenti finanziari, tra cui azioni, un obiettivo di investimento alto. Sostenevano
l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della stessa, chiedevano di condannare l'attrice alla restituzione delle azioni
Il tutto con vittoria di spese del giudizio. CP_4
Con ordinanza del 10.8.2017, in ragione dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa delle , il giudizio veniva interrotto CP_4
3 per poi essere riassunto dall'attrice esclusivamente nei confronti della con ricorso ex art. 303 c.p.c. La Controparte_2 CP_2
si costituiva nel giudizio riassunto eccependo la propria carenza
[...]
di legittimazione passiva e domandando nel merito il rigetto della domanda e, in subordine, la restituzione delle azioni e i CP_4
rendimenti incassati. Con comparsa depositata telematicamente il
10.2.2019 la Controparte_4
interveniva nel giudizio riassunto e, ricalcando le
[...]
difese di , eccepiva il difetto di legittimazione passiva di CP_2 quest'ultima sostenendo che, – in base alle condizioni della cessione di azienda di cui al d.l. n. 99/2017, oltre che del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 concluso tra , CP_4 Controparte_5
e Banca Popolare di Vicenza, e altresì dell'Atto ripetitivo del
[...]
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno
2017 relativo a e Parte_2 [...]
, – il contenzioso giudiziale avente ad oggetto Parte_3
azioni ovvero obbligazioni, pendente alla data del 26.6.2017, come quello di specie, era escluso dalla cessione all' e Controparte_1
restava di competenza di essa interventrice. Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 83, co. 3 del TUB e dell'art. 2 del d.l. n. 99/2017 le domande attoree. In via subordinata, nel merito, sosteneva l'infondatezza delle stesse e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali. La causa, istruita con acquisizioni documentali e prova testimoniale, all'udienza del
23.6.2021 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza pubblicata in data 9.2.2022, il Tribunale di Brindisi rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda sollevate dalla convenuta e dalla terza interveniente;
dichiarava risolti i contratti stipulati dall'attrice e dalla convenuta con atti del 24.2.2012, 18.10.2012 e 22.11.2013; ordinava a la restituzione a dei titoli Controparte_3 Controparte_2
acquistati; condannava al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 81.878,25, oltre interessi legali Controparte_3
4 dalla domanda fino al soddisfo;
condannava e CP_2 [...]
, in solido, alla Controparte_4
refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_5
(in qualità di incorporante di , chiedendone
[...] Controparte_2
l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha proposto altresì appello incidentale Controparte_3
condizionato.
è rimasta contumace. CP_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
L'appellante affida l'appello a cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante deduce la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
quale società incorporante per fusione Controparte_6
censura la sentenza per avere la stessa rigettato Controparte_2
l'eccezione preliminare della Banca con la quale era stata eccepita, nel corso del giudizio di primo grado, la carenza di legittimazione passiva della allora Controparte_2
A dire dall'appellante, unica legittimata passiva sarebbe CP_4
[.
virtù del disposto del decreto legge 25 giugno 2017 n. 186 (che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della il quale escluderebbe dal Controparte_4
perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della CP_4
per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la (vecchia Capogruppo) e CP_4 Controparte_5
(nuova Capogruppo) ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente
5 vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla vecchia alla nuova Capogruppo, quale è appunto CP_2
Il motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002), si rileva che il problema della perimetrazione delle passività e dei rapporti già facenti capo a (così Controparte_4 come all'altra banca veneta -Banca Popolare di Vicenza- posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n. 99) esclusi dalla cessione a
[...]
(questo essendo l'ambito di ricaduta delle disposizioni Controparte_1
di legge e di contratto richiamate dalla appellante) non viene in rilievo con riferimento ai rapporti facenti capo alle società controllate dalle
Banche Venete di cui si è detto, essendo, queste ultime ( nel caso di specie: ) soggetti diversi ed autonomi rispetto alle Controparte_2
rispettive controllanti poste in liquidazione. Ed in quanto soggetti distinti, per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura, sono legittimati passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione della disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria a loro riferibile.
Peraltro, non può dubitarsi del fatto che - come, del resto, correttamente messo in luce dal primo giudice- (oggi CP_2
incorporata in con atto di fusione per Controparte_5
incorporazione del 14.05.2019, in atti) sia direttamente responsabile delle violazioni commesse in sede di commercializzazione dei titoli per cui è causa, vertendosi nella cd. fase di mercato secondario, in cui l'intermediario finanziario negozia titoli ormai in proprio possesso e, per tale ragione, risponde in proprio in caso di violazioni.
Non appare superfluo richiamare l'invito recentemente rivolto dalla
Suprema Corte (con pronuncia n. 29032/2023 del 19.10.2023, resa in una fattispecie analoga) “a tenere conto della costante affermazione
6 dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario.”
Sicché deve concludersi, tenuto conto della lettera e della ratio delle disposizioni richiamate, che i rapporti giuridici oggetto di trasferimento in forza del contratto di cessione di azienda del
26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari posti in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata poiché in caso contrario verrebbe Controparte_2
di fatto estesa la LCA ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost.
Con il secondo e quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica,
l'appellante censura la declaratoria di risoluzione dei contratti in conseguenza della ritenuta mancata segnalazione della illiquidità dei titoli e del conflitto di interessi.
Secondo la banca sarebbero state fornite alla informazioni CP_3
idonee ad orientarla adeguatamente negli investimenti effettuati.
Le censure non meritano accoglimento.
A tale proposito, va rilevato che la disciplina dettata dal TUF (e dal successivo regolamento attuativo Consob n. 11522/1998) pone a carico dell'intermediario finanziario (in veste di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, ex artt. 21, lett. a), TUF, 26, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998 e 1176
c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio sotteso al potenziale investimento ((cfr. art. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost).
Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio.
Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e
7 conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo ai costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, comma 6, TUF dispone che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., Sez. I, n. 810/2016).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il Giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell' inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è carico dell'intermediario fornire ( art. 23 d.lgs. n.
58/1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (Cass., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039; Cass.
n. 15709/2019).
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato all'equilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore
8 dell'investitore, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. civ., sez. I, n. 7905/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui furono posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento n. CP_7
16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della inadeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only).
La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza).
Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto.
La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104/2009, la ha CP_7
emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e
9 trasparenza nella distribuzione dei titoli illiquidi, in generale, e le azioni non quotate (o illiquide) e le obbligazioni convertibili subordinate, poi convertite in azioni: per la citata comunicazione sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole (non essendo quotati in un mercato regolamentato), a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita. Si tratta, quindi, di strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimento mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficace liquidabilità dell'investimento.
Ebbene, nel caso in esame, le azioni vendute all'odierna appellata erano azioni della Istituto di credito, al momento CP_4 dell'acquisto dei titoli, non quotato in borsa.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio possono, dunque, ritenersi caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_7
Va detto che sugli intermediari grava un generale obbligo anche di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce il presupposto logico per l'attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.
Nel caso di specie, tale valutazione non può che suscitare forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli, ma anche a quello di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito.
Dunque, sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova di aver agito con la diligenza richiesta e di aver fornito al cliente una precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell'investimento
10 (obbligo di informazione che appare ancora più stringente, ove si consideri il conflitto di interessi in cui la banca operava: vista la coincidenza perfetta tra banca emittente e banca intermediaria) non potendosi ritenere che un tale adempimento possa essere rimesso alla discrezionalità dell'intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo soggettivo dell'investitore o dall'assortimento del patrimonio di questi.
Tale prova non è stata fornita, anzi è emersa una condotta della banca ab initio negligente.
Come si evince dalla documentazione in atti, infatti, la non ha CP_2
comunicato alla le precise caratteristiche dei titoli venduti e CP_3 in particolare l'illiquidità degli stessi.
L'appellante si è limitata a fornire una serie di informazioni di carattere generale in ordine alle tipologie dei prodotti offerti, al diverso livello di rischio ad essi collegati, senza però puntualizzare tali informazioni con preciso riferimento al prodotto finanziario acquistato dall'attrice.
Negli ordini versati in atti, come evidenziato dal Tribunale, si rinvengono le diciture “azioni ordinarie”, “conflitto di interesse: strumento finanziario emesso da società appartenenti al gruppo CP_4
negoziato con .
[...] CP_4
In merito si ritiene che la avrebbe dovuto in ogni caso CP_2
comunicare esplicitamente alla cliente la illiquidità dei titoli offerti e la difficoltà di monetizzazione e di recupero della somma investita posto che il loro riacquisto avrebbe potuto essere effettuato solo dalle banche del gruppo emittente, non tenute in ogni caso a comprarle. Una consapevole operazione di investimento avrebbe infatti richiesto un'adeguata informazione in merito alle modalità di smobilizzo del prodotto finanziario acquistato, in modo tale da consentire alla cliente di operare una scelta consapevole con le conoscenze necessarie per valutarne la natura, l'attitudine e il grado di rischiosità. Sotto altro profilo va ritenuto che neanche la semplice indicazione della sussistenza di un conflitto di interessi sia stata sufficiente a rendere la cliente consapevole circa il grado di rischio dell'operazione.
11 Anche in questo caso, come per la illiquidità dei titoli, la banca avrebbe dovuto specificare la possibile incidenza negativa sugli interessi della cliente, indicando le concrete conseguenze sull'esito dell'operazione.
Pure la prova testimoniale assunta ha sostanzialmente confermato la genericità delle informazioni fornite dalla banca.
Invero, la teste dipendente della in Testimone_1 CP_2
riferimento a due delle operazioni di investimento, ha dichiarato di aver illustrato alla cliente le caratteristiche del titolo e i rischi “in particolare che si trattava di titolo azionario interno alla non CP_2
quotato in borsa e che non risentiva degli influssi giornalieri di mercato ma che dipendeva dalla chiusura di bilancio della banca”.
Invero siffatta informazione non è certamente esaustiva in quanto non contenente alcuna informazione in merito alle modalità di smobilizzo del prodotto.
L'intermediario, dunque, nel caso di specie non ha provato di aver fornito informazioni puntuali e di aver comunicato alla cliente le caratteristiche e in particolare l'illiquidità dei prodotti venduti, insuscettibile di essere scambiato in un mercato regolamentato con conseguente difficoltosa monetizzazione e recupero della somma investita.
L'omissione di dette informazioni è da considerarsi senz'altro come inadempimento grave, in considerazione dell'assoluta asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali e in ragione del fatto che l'investitore non professionale ripone affidamento sulle informazioni fornite dagli intermediari. Dunque, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dalla non scarsa importanza dell'inadempimento consegue il diritto alla risoluzione dei contratti di investimento, come richiesto nel caso di specie.
Con il terzo motivo la banca censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che la asserita responsabilità precontrattuale giustifichi sia la risoluzione degli ordini, sia la liquidazione del danno nella misura pari al capitale investito, oltre interessi.
12 Peraltro, secondo l'appellante, nella fattispecie non sarebbero ravvisabili le negligenze informative, in capo all'intermediario finanziario, riscontrate dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, come statuito dalla Suprema Corte, la risoluzione dei singoli ordini di acquisto può derivare anche da una accertata violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale.
Invero, “l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa
«cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.” (Cass. n. 24648/2023;
Cass. n. 8997/2021).
Nel caso di specie, d'altra parte, la violazione dei doveri di informazione ha riguardato, come si è visto, anche le singole operazioni di investimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”, dando luogo quindi pure a responsabilità contrattuale.
Correttamente, pertanto, la liquidazione del danno non è stata limitata, come avrebbe dovuto essere secondo l'appellante, all'interesse negativo, ma estesa anche all'interesse positivo (Cass. n. 28022/2021).
Non possono poi escludersi le negligenze informative tenendo conto della profilatura resa alla banca dall'appellata, che ha dichiarato:
a) di avere un profilo di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di livello medio-alto;
b) di avere propensioni al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità di livello alto, pari ad una elevata rivalutabilità degli investimenti;
c) di conoscere i titoli azionari.
13 In ogni caso la banca avrebbe dovuto fornire informazioni precise, chiare, come si è detto, sulla illiquidità dei titoli proposti e sul conflitto di interessi, in modo da mettere la cliente nelle condizioni di effettuare una scelta consapevole.
Con il quinto motivo si deduce la mancata prova della titolarità delle azioni.
Sostiene l'appellante che la , nonostante la tempestiva CP_3
eccezione sollevata sul punto, non avrebbe provato la titolarità, alla data di introduzione del giudizio, delle azioni in discussione.
Anche questo motivo è infondato.
Invero, dalla corrispondenza intercorsa fra la banca e l'attrice, acquisita agli atti, proprio in prossimità dell'introduzione del giudizio, non risulta alcuna contestazione della titolarità delle azioni.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Il rigetto dell'appello risulta assorbente dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in euro Controparte_3
7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Emilio Graziuso;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
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