Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.21707/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 ex art.127-ter c.p.c.
TRA
Parte_1
- opponente
E
Controparte_1
- opposta
Il Giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., in sostituzione della discussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le note conclusionali e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, con le quali si sono riportate alle difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chieden- do l'accoglimento delle conclusioni formulate;
decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella parte che segue
21707/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del
G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n.21707/2023 R.Gen.Aff.Cont., pendente
TRA
, in persona del titolare , nato a [...] il Parte_1 Parte_1
17.04.1991 cod. fisc. , P. IVA , rappresentato e CodiceFiscale_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura su foglio separato da ritenere in calce all'atto di citazione in op-
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miciliato presso il suo studio in Salerno alla via Matteo Incagliati, 2;
-opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1 CP_2
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiun-
[...] P.IVA_2 tamente, dall'avv. Ritassunta Catalano, cod.fisc. , e dall'avv. C.F._3
Diego Sabatino, cod.fisc. , in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._4
separato da ritenere in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-opposta
Conclusioni : come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies e in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente ri- chiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Con ricorso monitorio la società esponeva di aver concluso con la Controparte_1
ditta un contratto di somministrazione di caffè con comoda- Parte_1
to di macchinari da bar regolarmente consegnati e che la ditta debitrice si rendeva mo- rosa per il mancato pagamento delle fatture collegate al contratto, per cui chiedeva di ingiungere alla ditta debitrice il pagamento per la somma complessiva di €
21.179,29,oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In data 28.8.2023, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 5096/2023, così come richiesto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ditta propo- Parte_1
neva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la vessatorietà dell'ultimo periodo dell'art. 6), del contratto, dove stabilisce che in caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi causa, la somministrata si obbliga, ora per allora, ad acquistare dalla somministrante i beni concessi in comodato con pagamento del costo
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sopraindicato dei beni;
contestava l'inadempimento e il contenuto della lettera di diffida ad adempiere il Contratto di comodato del 22.10.21; eccepiva l'inapplicabilità della clausola penale per eccesiva onerosità. La ditta opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi e comunque, di prende- re atto che avrebbe proceduto al pagamento della somma di € 5.150,29 per le sommini- strazioni di miscela di caffè già acquistato.
Si costituiva ritualmente la che chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1
con vittoria di spese e compensi.
Il giudice con ordinanza del 5.2.24, ritenuto applicabile il nuovo rito ordinario di cogni- zione introdotto dal d.lgs. Cartabia, con conseguente obbligo del giudice designato di procedere alle verifiche imposte dall'art. 171 bis c.p.c.; ritenuta l'opportunità di differire la data della prima udienza ex art. 171 bis, 3^ comma cpc;
differiva la data della prima udienza, ex art. 171 bis, 3^ comma cpc, al 8.4.24. Con successiva ordinanza del
5.7.2024 il giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto preliminarmente di dover sottoporre alle parti la questione, rilevata d'ufficio, dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, per costituzione tardiva dell'opponente, in quanto quest'ultimo ex art. 165 c.p.c. avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di opposizione (avvenuta in data 2.10.23), e dunque entro giovedì 12.10.23, mentre si è costituito in data 18.10.23; assegnava alle parti il termine del 10.10.24 per il deposito di memorie sulla questione preliminare rilevata d'ufficio. Alla udienza così fis- sata il giudice, preso atto della richiesta congiunta di differimento per bonario compo- nimento e riservando all'esito ogni altra decisione, rinviava all'udienza del 27.1.2025.
Non avendo le parti raggiunto l'accordo transattivo, il giudice fissava l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. con trattazione cartolare.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione il 2.10.202 e avrebbe dovu- to costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notifica e, dunque, entro giovedì
12.10.23, mentre si è costituito in data 18.10.23.
Il termine per la costituzione in giudizio dell'attore, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, a norma dell'art. 165 c.p.c, è da considerarsi perentorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione comporta la conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione. L'art. 3
647 c.p.c., rubricato “Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure se l'opponente non si è costituito. “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costitu- zione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improcedibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”. Cfr. ex plurimis Cass. 849/2000; Cass. 6304/1999.
L'eccezione è rilevabile d'ufficio in quanto la tardiva costituzione, equiparata alla man- cata costituzione, porta la conseguenza della dichiarazione di improcedibilità, come l'inosservanza del termine per l'opposizione ex art.641 c.p.c.: con la sentenza n. 13594 pubblicata in data 21 maggio 2019 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che «il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641
c.p.c.,..”. Nel caso in esame l'eccezione è stata ritualmente proposta in prima udienza al contraddittorio delle parti, ex art.101 comma 2, c.p.c., e assegnato termine per il depo- sito di memorie sulla questione preliminare rilevata d'ufficio.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività per le fasi di studio, introduttiva e decisiona- le, con diminuzione del 50% per la pronuncia in rito, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 21707/2023 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
[...]
1)dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo;
2)conferma il decreto ingiuntivo n. 5096/2023, R.G. n. 13378/23, emesso dal Tribunale di Napoli, e lo dichiara esecutivo.
3) Condanna l'opponente alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.698,50 per compensi, CP_1
oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025.
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
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