TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
R.G. 577/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. RG. 577 del 2019, avente ad oggetto: decreto ingiuntivo n.26/19 (R.G. 4565/2018) emesso in data 05/01/2019 dal Tribunale di Cassino, Dott.ssa
Maria Rosaria Ciuffi, su ricorso della con il quale si ingiungeva Parte_1 ad di pagare la somma di € 8.843,60 oltre gli interessi moratori ex artt. 4 e Parte_2
5 del D.Lgs. T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
San Martino n.39/A, titolare della ditta Controparte_1
corrente in CO (Fr), Via San Martino n.39/A, codice fiscale:
e partita iva: rappresentato e difeso dall'Avv. Katie C.F._1 P.IVA_1
Vincitore, codice fiscale: presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliato in SO (Fr), Via Santa Rosalia n.11 in forza di mandato allegato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. (attore opponente)
CONTRO
(partita iva e codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. , con sede legale ad Isola del Liri in via Garibaldi 13; Controparte_2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce, ex art. 83 comma 3 cpc, dall'avv.
Antonello Quadrini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Isola del Liri, via
Capitino n. 160.
1 -Opposto nonchè
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente in [...]; (codice fiscale: Parte_3
), nato a [...] l'[...] e residente a[...]
16/A; (p. iva e c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. , con sede legale in SO via Controparte_2
Madonna della Quercia 18/A ; tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in calce, ex art. 83 comma 3 cpc, dall'avv. Antonello Quadrini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Isola del Liri, via Capitino n. 160.
Interventori volontari
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza odierna e come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione,
è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione notificato in cancelleria presso il Tribunale di Cassino in data
18/02/2019 ed a mezzo pec in data 14/02/2019, il Sig. titolare della ditta Parte_2
di proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_2
n.26/19 (R.G. 4565/2018) emesso in data 05/01/2019 dal Tribunale di Cassino, Dott.ssa
Maria Rosaria Ciuffi, su ricorso della con il quale si ingiungeva Parte_1 ad di pagare la somma di € 8.843,60 oltre gli interessi moratori ex artt. 4 e Parte_2
5 del D.Lgs. n.231/2002 decorrenti dalla data di scadenza della fattura n.136/2018 del 03/10/2018 sino al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria meglio specificate nel decreto ingiuntivo opposto. Il Sig. preliminarmente eccepiva il difetto Parte_2 di legittimazione attiva della nel merito, contestava Parte_1 l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta opposta. In particolare formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la somma ingiunta non dovuta per tutte le motivazioni innanzi articolate;
2) condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario spese generali
15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta come per legge, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta del 24/04/2019 si costituiva la società
[...] contestando l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per la concessione Parte_1
2 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La società
[...] spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione: 1. – in via preliminare, disporre l'acquisizione del fascicolo monitorio in quello del presente giudizio e ai sensi dell'art.648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.26/2019 emesso in data 7.1.2019 dal Tribunale Civile di Cassino (R.G. 4565/2018), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2. – nel merito, rigettare l'opposizione proposta con la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. – sempre nel merito, condannare l'opponente Parte_2 titolare della ditta Edilizia Artigiana al pagamento in favore di Parte_1 della somma ingiunta di € 8.843,60 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., della fase monitoria e del presente giudizio”.
Si costituivano altresì con comparsa per intervento volontario del 24/04/2019 il Rag.
, il Dott. e la Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 contestando anch'essi l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per la
[...] concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. I detti intervenienti spiegavano le seguenti conclusioni: “1. – in via preliminare, disporre l'acquisizione del fascicolo monitorio in quello del presente giudizio e ai sensi dell'art.648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.26/2019 emesso in data 7.1.2019 dal Tribunale Civile di Cassino (R.G. 4565/2018), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2. – nel merito, rigettare l'opposizione proposta con la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. – sempre nel merito, condannare l'opponente titolare della ditta Edilizia Artigiana al pagamento in favore di Parte_2 [...] della somma ingiunta di € 8.843,60 ovvero della maggiore o minore somma Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia ed alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., della fase monitoria e del presente giudizio”; 4. – sempre nel merito ed in via subordinata, qualora il sig. Giudice reputasse non fondato l'opposto decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva di
[...]
condannare titolare della Ditta Edilizia Artigiana di Urbano Parte_1 Parte_2 Daniele, al pagamento della somma ingiunta di € 8.843,60 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore degli intervenienti congiuntamente e/o disgiuntamente Rag. , Dott. Controparte_2 Parte_4
in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro-tempore; 5. – per l'effetto e sempre nel merito in ogni caso condannare l'opponente titolare della Ditta Edilizia Artigiana di Urbano Daniele alla Parte_2 rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., della fase monitoria e del presente giudizio”. (cfr comparsa conclusionale opponente)
Con comparse di costituzione di nuovo difensore datate 18/12/2020 si costituiva, a seguito dell'atto di rinuncia al mandato dell'Avv. Francesco Giambelluca, l'Avv. Antonello Quadrini sia per la società opposta, che per gli intervenienti, Rag. Parte_1
Dott. Controparte_2 Parte_4 Controparte_3
[...]
3 Istruita la causa dal precedente istruttore solo con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. L'opposizione è fondata e va accolta e per i motivi che di seguito si diranno. Mentre va rigettata la domanda di pagamento di cui al punto 4 della comparsa ad intervento di
Dott. Controparte_2 Parte_5
[...] In primis va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva Parte_1 E' circostanza incontestata che il credito vantato con la fattura n.136/2018 del 03/10/2018 si richiede il pagamento per l'attività svolta dalla opposta in favore di nel Parte_2 periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2013. E' circostanza altresì incontestata che
[...] non ha mai svolto alcuna prestazione in favore dell'opponente tantomeno nel Parte_1 periodo specificato nella fattura n.136/2018 in quanto la medesima società in detto periodo non esisteva. La stessa infatti, è stata costituita il 09/06/2015 e iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Frosinone il successivo 25/06/2015 (doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Perciò che attiene invece la opponibilità della cessione del credito che gli interventori e l'opposta hanno prodotto solo dopo la proposizione della presente opposizione la medesima manca dei requisiti di cui all'art.lo dell'art.1264 c.c. ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore ceduto odierno opponente. Manca in atti la prova che tale cessione era conosciuta dal debitore ceduto. Sebbene infatti l'opposto parli di comunicazione a mezzo raccomandata della cessione in atti si è rinvenuto solo l'atto di cessione e nessuna prova il creditore opposto ha fornito di tale comunicazione, me discende che la cessione del credito non può essere opposta al debitore oggi opponente ed il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
Passando invece alla domanda degli interventori.
La domanda ad un primo esame appare inammissibile atteso che i medesimi hanno chiesto cumulativamente la somma ingiunta senza specificare quale attività e per quale periodo ciascuno avevano svolto nei confronti di e della sua ditta .Ai sensi Parte_2 dell'art.lo 164 cpc la domanda deve essere precisa i tre soggetti che sono intervenuti hanno ognuno una capacità giuridica differente e non può chiedersi una condanna cumulativa per una attività che ognuno degli attori intervenienti riferisce di aver svolto in tempi diversi nei confronti del medesimo convenuto. Sul punto si richiama e si fa propria la sentenza della
Suprema Cassazione civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1681 “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale,
4 cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).”
Nel caso di specie gli attori interveniente hanno genericamente azionato il credito senza specificare anno per anno chi aveva svolto l'attività di assistenza contabile per il debitore. Va poi aggiunto che l'opponente ha anche provato che le fatture per l'attività di Pt_2 assistenza contabile svolta in suo favore per gli anni dal 2007 al 2013 sono state annullate con note di credito che gli stessi intervenienti hanno annotato nella contabilità dell'opponente Parte_2
Ciò posto si rigettano tutte le domande per i motivi su esposti. Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P . Q . M .
Definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede:
Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo n.26/19 (R.G. 4565/2018) emesso in data
05/01/2019 dal Tribunale di Cassino, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, su ricorso della
[...] con il quale si ingiungeva ad di pagare la somma di Parte_1 Parte_2
€ 8.843,60 oltre gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. Rigetta tutte le altre domande proposte dagli interventori.
Condanna la ; , la Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...] in solido di pagare le spese di lite sostenute Controparte_3
quantificate in €. 160,00 per spese ed €. 3000,00 per compensi Parte_2 professionali.
Così deciso in Cassino data del deposito telematico.
- Si comunichi.
IL G. O. P.
(dott. Orsola NAPOLANO )
5