Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 496
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla rideterminazione della pena

    La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, ribadendo la riduzione di pena nella misura della metà e non nella massima estensione, in ragione della concessa attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, esprimendo sul punto adeguata motivazione. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche. La pena inflitta è stata correttamente rideterminata, tenendo conto della continuazione tra il reato in esame e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011. L'indicazione nella parte motiva di una pena diversa da quella finale costituisce un mero refuso che non ha inciso sulla decisione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla riduzione operata in conseguenza dell'avvenuta concessione della diminuente di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, ribadendo la riduzione di pena nella misura della metà e non nella massima estensione, in ragione della concessa attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, esprimendo sul punto adeguata motivazione. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla valutazione degli elementi probatori relativi alla commisurazione della pena ed all'aumento per la continuazione

    La Corte di appello ha ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento ed il reato già giudicato, evidenziando che i fatti erano avvenuti nello stesso contesto territoriale e temporale ed erano espressione del medesimo disegno criminoso, rideterminando correttamente la pena. La doglianza che l'aumento di pena per la continuazione sarebbe eccessivo è generica e priva di concretezza. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La doglianza relativa alla correzione del dispositivo effettuata dalla Corte di appello 'de plano' è inammissibile poiché generica e priva dell'indicazione di un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/1990

    La Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, ribadendo l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e i riscontri obiettivi al narrato accusatorio. Ha approfondito il tema dei motivi di astio, osservando che questi non minavano l'attendibilità dei collaboranti e che la SC aveva svolto un ruolo occasionale. Ha ritenuto il carattere neutro delle dichiarazioni di un altro collaboratore, poiché non poteva essere a conoscenza del ruolo svolto dalla SC, il quale si conciliava perfettamente con le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 496
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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