Versione
1 gennaio 1994
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25 giugno 1997
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Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita':
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277 , nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393 , e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992; b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonche' alla risoluzione B3- 268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono 2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le universita'. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277 , nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393 , e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992; b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonche' alla risoluzione B3- 268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono 2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le universita'. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Giurisprudenza • 1
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- art. 52 d.lg. 446/1997·
- giudicato esterno·
- art. 107 d.lg. 267/2000·
- spese di ingiunzione·
- art. 1 comma 87 l. 549/1993·
- avvisi di accertamento definitivi·
- riscossione diretta·
- procura ad litem