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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dr.ssa Maria Stefania Picece (Presidente)
Dr. Daniela Oliva (Giudice)
Dr.ssa Giuseppina Valiante (Giudice rel.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in I° grado iscritto a ruolo con R.G.N R. 4299/2021, avente ad oggetto: falsità di testamento;
azione di simulazione
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Demetrio Moscato n. 42, CF rappresentata e difesa, C.F._1 giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Massimo Pagliara, con il quale elegge domicilio in Cava de' Tirreni, via Diego Ferraioli, n. 10;
ATTRICE
E
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Cervi n. 2 C.F. C.F._2
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Emanuele Nuzzo n. 41, c.f. ; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, e , nato a [...] il 24 C.F._4 Controparte_4
settembre 1939, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._5 Mercato San Severino, alla Via Ferrovia 23 presso lo studio dell'Avv. Alfonso
Lenza, C.F. , che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._6
e disgiuntamente all'Avv. Raffaele Guariniello, in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cui all'art.176 c.p.c., al numero di fax 0899920450 ed all'indirizzo di posta elettronica Email_1
CONVENUTI
All'udienza del 25.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio gli odierni convenuti, ovvero il proprio padre ed i germani, per sentire accolte nei loro confronti le seguenti domande:
A- in via principale, dichiarare la falsità della scrittura e della sottoscrizione del testamento attribuito alla OR , nata _1
l'11.5.1943 a Salerno e ivi deceduta il 19.6.2012, pubblicato con atto del
Notaio da Salerno del 27.9.2013 - Rep. n. 23956-; B- Persona_2 conseguentemente dichiarare che la delazione dell'eredità della OR
è avvenuta secondo le norme della successione _1
legittima; C- accertare che il signor ha predisposto il Controparte_4
testamento falso e ne ha fatto scientemente uso e, conseguentemente, escludere il sunnominato dalla successione alla OR _1
poiché indegno ai sensi dell'articolo 463 del Codice Civile;
D-
[...] dichiarare che l'eredità della OR si è devoluta in _1
via esclusiva ai figli , , e Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2
E- condannare il signor alla restituzione di tutti i diritti Controparte_4 immobiliari di cui fu titolare in vita la OR e dell'equivalente Per_1
pecuniario del cespite da lui venduto in data 15.11.2017, oltre ai frutti da lui percepiti dal momento dell'apertura della successione;
F- accertare la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del 10.6.2004 per
Notar di Salerno -Repertorio n.9030- in quanto Persona_2
dissimulante la donazione del bene immobile ivi descritto da parte dei coniugi e in favore del figlio _1 Controparte_4 e conseguentemente dichiarare la nullità della simulata CP_3
compravendita; G- dichiarare che il bene immobile oggetto della donazione dissimulata, per la quota che fu di proprietà della OR
, fa parte dell'asse relitto da quest'ultima e, conseguentemente, Per_1
deve formare oggetto di collazione mediante restituzione alla massa ereditaria oppure imputazione alla quota del coerede in base al CP_3 valore che il bene aveva al momento dell'apertura della successione;
H- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al capo C, dichiarare che la donazione dissimulata è inefficace nei confronti dell'attrice in quanto lesiva della quota a lei spettante per legge sull'asse ereditario relitto dalla madre OR e, per l'effetto, ridurre detta Per_1
donazione fino alla ricostituzione della predetta quota;
I- disporre la divisione dei beni relitti dalla OR , previa nomina di un Per_1
esperto per la esatta individuazione dei cespiti immobiliari e la formazione delle singole quote, assegnando ai condividenti i lotti ad essi spettanti e ponendo a carico degli stessi gli eventuali correlativi conguagli al contempo determinando il valore del godimento della quota dell'appartamento ubicato in Salerno alla via Medaglie d'Oro, n.10, fruita dal convenuto in via esclusiva sin dall'apertura della CP_3
successione (19.6.2012) e in esubero rispetto a quella a lui spettante;
L- ordinare al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del territorio di Salerno di trascrivere la emananda sentenza con suo esonero da ogni responsabilità; M- condannare i convenuti alla rifusione di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Allegava l'attrice che 1)- in data 19.6.2012 decedeva in Salerno la OR _1
, lasciando a sé superstiti il marito ed i figli -odierna
[...] Controparte_4 Pt_1
attrice- , e 2)- a distanza di oltre un anno CP_1 CP_3 Controparte_2 dall'apertura della successione il signor comunicava ai figli di aver Controparte_4
reperito il testamento olografo della OR e li convocava innanzi al Notaio Per_1
da Salerno per l'espletamento delle incombenze afferenti alla Persona_2 pubblicazione dell'atto di ultima volontà che fu eseguita dal menzionato professionista con atto del 27.9.2013 -Rep. n. 23956- 3). Detto testamento recava una sola disposizione che qui di seguito si trascrive: “Io sottoscritta nata a [...] il 11 _1 maggio 1943 dichiaro che è mia volontà lasciare tutti i miei beni immobili alla mia morte
a mio marito ”. Controparte_4
Precisava l'attrice che il genitore, in forza di detto testamento, conseguiva la intestazione della piena proprietà della quota di ½, di cui fu titolare la moglie, sui seguenti immobili
(dei quali era già proprietario per l'altra metà): a) appartamento in Salerno alla via
Medaglie d'Oro n.10, piano secondo, interno 6, scala A, riportato in Catasto fabbricati al foglio 35, p.lla 749, sub 38, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 4^, vani 8 R.C. € 867,65; b) magazzino in
Salerno alla via Rocco Cocchia n. 81, piano T, riportato in Catasto fabbricati al Foglio 35,
p.lla 902, sub 66, z.c. 2, Cat. C/2 cl. 6^, mq 99, R.C. € 552,20; c) abitazione in Praiano alla via Gavitella s.n.c., piano T, riportata in Catasto Fabbricati al Foglio 1, p.lla 237, sub
1, Cat. A/7, cl. 1^, vani 1,5, R.C. € 364,10.
Riferiva, quindi, l'attrice che, nel dicembre dell'anno antecedente la citazione, in un moto di resipiscenza, le aveva rivelato che il testamento di cui al capo che Controparte_4
precede è falso, essendo apocrifo sia nella sottoscrizione che nel testo.
In forza di tanto e confortata dagli esiti di una perizia di parte versata in atti, l'attrice assumeva che il genitore dovesse essere escluso dalla delazione per indegnità a succedere, con conseguente restituzione ai figli di tutti i diritti immobiliari di cui fu titolare la OR oltre ai frutti percepiti dal momento dell'apertura della Per_1
successione, ad eccezione del magazzino ubicato in Salerno alla via Rocco Cocchia che il sunnominato erede apparente ha venduto a terzi in data 15.11.2017 mediante atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio , Repertorio n. 29418 Persona_2
(sorgendone restituzione dell'equivalente monetario della quota del cinquanta per cento della piena proprietà rientrante nell'asse ereditario della OR , oltre i frutti Per_1 percepiti dall'apertura della successione.
L'attrice, inoltre, dichiarava di avere interesse, una volta disposta l'esclusione del genitore dalla delazione, a conseguire la divisione della comunione ereditaria incidentale tra fratelli sui beni relitti dalla madre.
L'attrice, ancora, deduceva che e il marito con _1 Controparte_4
atto pubblico di compravendita del 10.6.2004 per Notar di Salerno - Persona_2
Repertorio n.9030- (DOC 5), trasferirono al figlio “la piena proprietà CP_3 pari all'intero del seguente cespite facente parte del fabbricato per civili abitazioni sito nel comune di Salerno alla via Medaglie d'Oro, n.10, e precisamente: -appartamento int.
n. 5 (cinque) ubicato al secondo piano della scala "A" e composto da tre vani ed accessori;
confinante con beni o aventi causa, con vano scala, con proprietà del CP_5 signor o aventi causa ed altri beni dello stesso alienante, signor _6
, salvi altri. Distinto nel N.C.E.U del al Fgl. 35, p.lla Controparte_4 Controparte_7
749, sub. 37 -via Medaglie d'Oro, n.10; piano: 2°; interno: 5; scala: A -z.c.
2- Cat. A/2 di 3^ -5 vani- R.C. 464,81.”
Secondo la tesi dell'attrice, però, l'atto doveva ritenersi simulato relativamente e dissimulante una donazione in ragione della esiguità del prezzo concordato e del rapporto di parentela tra le parti.
L'attrice articolava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, non si costituivano in giudizio due dei convenuti, e CP_1
laddove si costituivano in giudizio i convenuti ed Controparte_2 CP_3 P_
con comparsa di costituzione e risposta, con cui, in via preliminare, eccepivano
[...]
la incompetenza funzionale del tribunale adito, per essere competente funzionalmente il
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art.30 bis c.p.c. in rapporto all'art.11 c.p.p., atteso che l'attrice riveste la carica di magistrato onorario penale in carica presso il Tribunale di
Salerno.
I convenuti costituiti, poi, eccepivano la infondatezza dell'eccepita falsità del testamento, ribadendo che lo stesso era stato realmente redatto dalla de cuius e dalla stessa firmato,
In ordine alla azione di simulazione, i convenuti ne eccepivano la prescrizione e, comunque, la infondatezza, nonché – per il caso di accertamento di simulazione, della mancanza in capo ai genitori alienanti dell'animus donandi.
I convenuti articolavano le seguenti conclusioni: “1) in via principale e preliminare, pronunciare ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio del Tribunale di
Salerno, a favore di quello di Napoli, per le ragioni di cui innanzi;
2) in via principale e nel merito, dichiarare infondata la domanda di declaratoria della falsità del testamento, così come proposta;
3) in via subordinata e nel merito, dichiarare prescritta la domanda di simulazione relativa della compravendita così come proposta;
4) In via subordinata e nel merito, dichiarare infondata la domanda di simulazione, stante le ragioni che precedono;
5) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata consulenza grafologica, la causa perveniva, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, alla udienza del 25.06.2024 allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. L'eccezione di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Salerno è infondata.
L'art. 30 bis c.p.c., invero, è stata introdotto dall'articolo 9 della L. n. 420 del
1998 ed è stato attinto da dichiarazione di incostituzionalità parziale con sentenza n. 147 del 25.05.2004 con cui il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del c.p.p.tantum, ai sensi dell', il compimento ad opera ovvero in danno di un magistrato di un fatto avente rilevanza penale. art. 34 del c.p.c.
Nel caso di specie la tutela delle ragioni successorie dell'attrice non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 30 bis, con conseguente infondatezza della eccezione.
Invero, in forza di quest'ultima pronuncia della Corte Costituzionale, l'ambito di applicabilità dell'art. 30 bis c.p.c. ha finito con l'essere limitato esclusivamente alle cause in cui sia richiesto al giudice civile di accertare incidenter tantum, ai sensi dell'art. 34 del c.p.c., il compimento ad opera ovvero in danno di un magistrato di un fatto avente rilevanza penale.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015 (cui si è uniformata, tra le altre Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n. 24835) hanno stabilito il seguente principio: "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo".
La questione del difetto di autografia è stata sollevata dagli attori in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento e la causa di nullità è stata identificata, in primo luogo, nel difetto di autografia del testamento (cfr. pag. 6 della citazione).
D'altro canto, la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cassazione civile , sez. II , 17/08/2022 , n.
24835).
Giova osservare, in punto di diritto, che, in virtù dell' art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Di conseguenza ai fini della validità del testamento è indispensabile che sussistano tutti i tre presupposti menzionati, ossia la redazione del testo per mano del de cuius , la sottoscrizione autografa e l'indicazione della data e la mancanza di uno solo dei tre elementi rende nullo il testamento (cfr. Tribunale , Biella , sez. I ,
28/09/2023 , n. 312).
In particolare, in base all' art. 602 c.c. i requisiti formali del testamento olografo sono: la sua totale autografia, l'opposizione della data - per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto - e la sottoscrizione del testatore in calce alla scheda testamentaria - che può anche non essere fatta per esteso, a condizione che essa valga a designare con certezza la persona -. Ciò detto, non risulta tra i requisiti del testamento olografo la regolarità e leggibilità della scrittura, ferma restando la necessità che il testo sia comunque decifrabile affinché possa essere accertata la volontà del testatore (cfr. Corte appello , Milano , sez. II , 24/10/2022 , n. 3338).
La validità del testamento olografo, dunque, esige, ai sensi dell'art. 602 c.c.,
l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola lasciare, in sostituzione della parola cancellata donare), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio utile per inutile non vitiatur (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
10/09/2013 , n. 20703).
Il perito grafologo nominato dal Tribunale, dr.ssa così Persona_3 concludeva: “Il movimento del “testo” in verifica (testamento), il suo andamento, non si estrinseca in maniera spontanea ma controllata, gesti stentati alternati a piccoli gesti più sciolti, mostrando disomogeneità all'interno del testo. Si noti come all'interno dello stesso documento in verifica siano presenti gesti incerti, vedasi ad esempio la “M” di “ ” alla Per_1
prima riga che presenta evidenza di tremori nel tratto (Fig.
6 - sinistra), alternato ad un gesto più fluido e netto nella “M” vergata alla nona riga di
(Fig.
6 - destra). Per_1
All'interno del testamento in verifica il “tremore” non è continuo. Si riporta a questo proposito un estratto di un articolo sui tremori simulati: “… la grafopatologia in campo giudiziario distingue i tremori soprariportati1, da quelli contraffatti o simulati. Questi ultimi si individuano con l'esame a forte ingrandimento, attraverso cui si mettono in rilievo i segni dello sforzo, le disuguaglianze del movimento, della pressione pesante dei tratti ascendenti e discendenti.
Il falsario trema di più all'inizio che alla fine delle parole, all'inverso dei tremori di natura patologica, che aumentano con l'avanzare dello scritto.
Inoltre il tremore simulato non è continuo e le oscillazioni che non sono mai orizzontali, sono eseguite solo nei tratti difficili (tratti ascendenti o trasversi,
o nei collegamenti), mentre tratti discendenti, per la maggior parte sono indenni, e la loro linea si presenta netta ed energica.” (Rivista di Grafologia
Medica n.1 – 2 gennaio-giugno 1997 edizioni . CP_8
In questo caso il tremore è più presente all'inizio che alla fine delle parole, contrariamente ai tremori di natura patologica che aumentano con l'avanzare del gesto scrittorio. Si osservi la mancanza di riprese nelle comparative, caratteristica presente invece, in tutto il “testamento”.
L'approccio grafologico, in particolare, è in grado di individuare in ogni scrittura: • le caratteristiche grafiche fortemente personalizzanti e incontrollate, che presentino anche una rarità percentuale, con valore probatorio di certa identificazione (come i piccoli segni); per questo nella fase conclusiva del confronto peritale, la sottoscritta ha valutato non solo il numero delle concordanze, ma la qualità delle stesse e quindi il loro valore probatorio.
La sottoscritta Ctu, al fine di realizzare una corretta consulenza tecnica, ha reputato opportuno informarsi attraverso mezzi telematici sulla patologia che affliggeva la OR per comprenderne l'influenza _1 sull'evoluzione grafica, per avere contezza e comprendere almeno o solo in parte di quale tipo di conseguenza potesse apportare la presenza di un tumore osseo. L'anamnesi personale del testatore, prevede la raccolta di eventuali certificazioni mediche che possano suffragare eventuali fenomeni di disgrafia originata da patologie di varia natura come ad esempio quelle di parkinson, di ecc. o per valutare la presenza di grafopatologie dovute alla Per_4
convalescenza dopo operazioni chirurgiche o alla presenza di malattie che compromettano un uso corretto degli occhi (elemento visuo-spaziale di orientamento delle lettere sul foglio), degli arti anche in relazione alla motricità e alla autonomia di sapersi gestire nel momento dell'atto, compiendolo cioè durante la stesura delle sue ultime volontà. E' bene raccogliere informazioni circa la documentazione clinica, in modo da svolgere un'analisi più corretta possibile
Le comparative mostrano infatti un deterioramento del tratto (C7, C8,
C9,C10,C11,C12), giustificato anche dalla patologia (tumore osseo).
Il testo e la firma del testamento in verifica non si mostrano spontanei, producendo uno sforzo alternato a movimenti e piccoli gesti fluidi, non rispondendo ai requisiti di naturalezza e spontaneità.
Da notare infine la firma comparativa del 2011 (fig. C12) apposta su ultima pagina della cartella clinica, vergata pochi mesi prima del testamento in verifica;
essa si mostra completamente stentata e tremolante mostrando una forte sofferenza nel disegnarla, gestualità compatibile con la patologia della de cuius.
Questi elementi confermano l'impossibilità di stilare un testamento olografo usando una gestualità morbida, con tratti curvi.
Il movimento è il “Motore” del gesto grafico, gli dà slancio e vita, nasce da un impulso del tutto inconsapevole, istintivo e spontaneo, è l'elemento più espressivo, condizione non presente nel testo analizzato.
Il movimento non può mai essere disgiunto dalla forma o dallo spazio altrimenti sarebbe un puro esercizio nell'aria. La qualità del movimento consiste nella capacità di padroneggiare i gesti spontanei al fine di stabilire un dialogo vitale tra impulso e controllo.
Il testo e la firma del testamento in verifica si mostrano controllati, producendo uno sforzo che conferma un tentativo di chiarezza, tipico di chi stila un testamento ma non corrispondente ai requisiti di naturalezza e spontaneità, mostrando nella sua esecuzione controllo e fissità, esibendo un movimento “immobile” con numerosi punti di sosta, interruzioni e riprese.
A questo punto è necessario evidenziare qualche caratteristica di un sistema imitativo in atto che costringe a eseguire con molta lentezza i gesti grafici, e l'imitatore, per non sbagliare, deve arrestarsi con frequenza per potere osservare l'originale da riprodurre, elemento presente nel testo e nella firma in verifica.
Nel nostro caso, oltre all'emozione che può pervadere uno scritto testamentario, bisogna considerare assolutamente le condizioni fisiche di chi scrive, ribadendo nuovamente che con la patologia della de cuius risulta altamente improbabile esprimere una gestualità curvilinea come quella del testamento in esame.
Degna di attenzione è la firma C12 (comparativa a seguire) una tra le più coeve apposta dalla de cuius prima di stilare il testamento, che evidenzia una forma stentata e sofferta, non compatibile con la firma del testo in verifica, apposta successivamente, che risulta essere lenta si, ma non disgrafica, senza mostrare sforzo nella sua vergatura.
C12 2011
Firma nona riga testamento 2012
Dopo un'attenta valutazione globale, per poi arrivare all'analisi di elementi particolari, il Ctu può affermare, con tranquillità, che dai confronti effettuati emerge divergenza dinamica, e del ritmo scrittorio del testo, e della firma in verifica con le scritture di comparazione esaminate”.
Il C.T.U., dunque, conclude nel senso che : “il testamento in verifica è apocrifo: non è stato scritto, datato e sottoscritto dalla OR _1
”.
[...]
Gli esiti della c.t.u. erano solo genericamente contestati dalla difesa di convenuti costituiti, infatti, alla prima udienza successiva al deposito della consulenza, celebrata telematicamente, la difesa dei convenuti dichiarava nelle proprie note scritte: “ Impugna per quanto di ragione la CTU depositata e chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati in atti ed in particolare la prova testimoniale come richiesta in memoria”. La prova, però, si riferiva solo ai pagamenti afferenti la compravendita pretesamente simulata e non concerneva, invece, la questione della apocrifia della scheda di ultime volontà della de cuius.
Orbene, ritiene il Collegio che le conclusioni raggiunte dalla consulente
[...]
siano da condividere, in quanto raggiunte con ragionamento scevro da Per_3
vizi di carattere metodologico intrinseco ed estrinseco.
Invero, la consulente ha eseguito la propria analisi giovandosi dell'attento riscontro delle firma di comparazione, utilizzando ben dodici comparative, nella specie:
C1, C2, C3 Atto notarile
10-06- Per_2
2004 pag. 2, 6, 8
C4, C5, C6 Atto notarile
21-07- Per_2
2010 pag. 2, 6, 10
C7 Cartella Clinica: formula di acquisizione del consenso
C8, C9 Cartella Clinica: dichiarazione di consenso
28/9/2011
C10 Cartella Clinica: consenso informato oncologia 29/9/11
C11 Cartella Clinica: consenso informato oncologia
4/10/2011
C12 Cartella Clinica: ultima pagina cartella clinica
2011
La consulente osserva che la firma apposta alla fine del testo in verifica si mostra strutturata. L'iniziale del nome “M” utilizza il maiuscolo, assottigliando il filo grafico della lettera nella parte alta, che trova corrispondenza con la firma vergata nel testamento, la lettera “a” presenta una caratteristica grafica che tende a chiudere la lettera riempendola verso il basso. La forma della scrittura si presenta morbida, a tratti tagliente, trovando correlazione con la firma, vergando le “n” e le “m” presenti nel testamento ad arco, a volte stretto.
Le “S” maiuscole, presenti nel testamento si affermano sul foglio, con una forma rimpicciolita all'inizio del gesto grafico per poi vergare un disegno ingrandito nella sua conclusione
Si riscontrano movimenti poco agevoli alternati a gesti mozzi nelle aste, poco fluidi con presenza di qualche tremore;
anche la forma dei numeri si mostra poco fluente.
Sempre nle testo in verifica la c.t.u. rileva che il tratto del corsivo all'interno del testamento in verifica mostra una tessitura incerta, tratti porosi (freccia blu) con alternanza di pochi tratti appoggiati (freccia rossa) a tratti sottili. La firma presenta le stesse caratteristiche del testo.
Le parole all'interno del testo presentano un numero elevato di stacchi tra le lettere
(freccia rossa), accostamenti (freccia verde) con qualche ripresa (freccia blu) e molti punti di sosta che si evidenziano riproducendo dei piccoli angoli (freccia arancione) come se la mano si appoggiasse sul foglio senza interrompere il gesto, per poi proseguire. La firma è omogenea al testo per la continuità, con stacchi nel cognome e nel nome e tra nome e cognome. Laddove notiamo un tentativo di legare le lettere, questo presenta gesti angolosi, sostituendo una gestualità che prevede morbidezza ad un gesto spigoloso come a riprendere un gesto troncato. Il filo grafico, visto all'ingrandimento, si interrompe frequentemente nel testo.
In tutto lo scritto, come nella firma sono presenti costantemente continui stacchi (freccia blu) e riprese (freccia verde), oltre ai puntini sulle “i” (freccia turchese) che mostrano una caratterizzazione tipica del testo, che si affermano sul foglio in maniera poco appoggiata. Nelle firme in comparazione il c.t.u. riscontra caratteristiche del tratto e della forma differenti, osservando che le firme in comparazione si mostrano naturali, tendenzialmente strutturate tranne nella C1,C2,C3.
Le firme mantengono peculiarità nella formazione delle lettere: “S” (iniziale del cognome) che nel suo doppio gancio procede come se trascinasse il filo grafico, producendo un disegno caratterizzante e angoloso nella sua forma quando la firma mostra stentatezza (freccia rossa), la lettera si afferma sul foglio con ampiezza nella parte alta per poi procedere nell'atto conclusivo schiacciandosi e rimpicciolendosi. La “M” (iniziale del nome) presenta un inizio nella lettera che riproduce un riccio (freccia blu) in altre la scrivente lo omette (freccia verde). Le “v” (freccia viola) apposte nel cognome mostrano una forma svettante che si eleva verso destra, disegnando “un'ala di gabbiano” riprodotta in maniera essenziale e peculiare.
Gli ovali presenti nelle firme mostrano un filo grafico che nella conclusione del gesto della “a” quasi esclusivamente termina la vergatura lasciando la lettera aperta verso l'alto
(freccia azzurra). Quasi tutte le firme mantengono le caratteristiche scrittorie evidenziate.
Il tratto delle firme certamente autografe si mostra energico, mostrandosi incerto e lento nelle ultime vergature C8, C9, C10, C12. Un tratto spesso, con scatti improvvisi, senza presenza di tremori. Il mancato controllo e la difficoltà che la scrivente ha nel condurre il filo grafico, motivato anche dalla sua ultima patologia, (tumore osseo) fa si che si riproducano gesti ammaccati e a scatti, determinando un tratto sofferto nella c8, c10, c12.
La consulente, quindi, evidenzia con particolare enfasi che le firme in comparazione mostrano nella vergatura della “S” del cognome un gesto personalizzato, che produce una lettera a serpentina trascinando il gancio, nella parte bassa della lettera. Si noti come la scrivente non ometta mai di vergare il “puntino” sulle “i”, puntino che si afferma sul foglio come un piccolo “accento” vigoroso, alternandolo ad un gesto ricombinato e continuo. Gli ovali delle lettere, nel loro gesto finale, presentano sempre una chiusura in alto, quasi sempre sulla sinistra, mostrando una caratterizzazione nel vergare il gesto grafico. Tipica la riproduzione della “v” minuscola del cognome che si palesa in maniera svettante all'interno del cognome, evidenziandosi rispetto al resto della rappresentazione grafica.
La scrivente verga le asole della “M” di riproducendole in maniera aperta e doppia. Per_1 Da notare come la scrivente verghi le certamente dodici autografe cominciando sempre dal cognome, peculiarità non presente nel nome e cognome del testo in verifica.
La c.t.u. giunge a concludere, all'esito dell'esame comparativo, che le firme in verifica e le firme in comparazione non convergono nei seguenti aspetti: - nel ritmo scrittorio , nella personalizzazione del gesto, nel ritmo di forma, nella struttura dei piccoli segni, nel ritmo di continuità, nel tratto, nella pressione, nell'inclinazione, nella velocità, nell'impostazione, nella dimensione, nella direzione .
I confronti hanno messo in evidenza la divergenza di quei parametri fortemente automatizzati come ductus, livello dinamico scrittorio, il ritmo scrittorio, e tutti gli altri elementi sopra descritti, che personalizzano il gesto grafico.
In particolar modo c'è divergenza nell'andamento del tracciato (ductus), nell'evoluzione del livello grafomotorio (formniveau), nella modalità di inclinazione degli assi delle lettere, nell'espressione dell'appoggio pressorio, nella conduzione del tratto, nel ritmo di forma, nel ritmo di continuità, nel ritmo di velocità, nei piccoli segni.
Gli esiti condivisi della c.t.u. consentono di giungere alla conclusione della apocrifia della scheda testamentaria impugnata, in quanto integralmente apocrifa.
Va, dunque, accolta, la domanda di cui al capo A) della citazione (“in via principale, dichiarare la falsità della scrittura e della sottoscrizione del testamento attribuito alla OR , nata l'[...] a [...] e ivi deceduta il 19.6.2012, _1
pubblicato con atto del Notaio da Salerno del 27.9.2013 - Rep. n. 23956”). Persona_2
Quanto, poi, alla domanda di cui al capo B (B- conseguentemente dichiarare che la delazione dell'eredità della OR è avvenuta secondo le norme _1 della successione legittima) essa deve trovare senz'altro accoglimento, costituendo la naturale conseguenza della rimozione della scheda testamentaria dal mondo giuridico.
In ordine, poi, alla domanda di cui al capo C delle conclusioni “C- accertare che il signor ha predisposto il testamento falso e ne ha fatto scientemente uso e, Controparte_4
conseguentemente, escludere il sunnominato dalla successione alla OR _1
poiché indegno ai sensi dell'articolo 463 del Codice Civile”, deve osservarsi
[...]
quanto segue.
Secondo l'insegnamento della S.C., (cfr. Cassazione civile , sez. II , 10/09/2013 , n.
20703), ai fini della causa di indegnità, prevista dall'art. 463, n. 6, c.c. (formazione di un testamento falso o uso consapevole di un testamento alterato), è necessaria la prova che l'alterazione del documento sia opera del chiamato e, nel caso la scheda testamentaria sia nella disponibilità e custodia del de cuius, che la manomissione sia stata effettuata dopo la morte del testatore e, quindi, senza il consenso di quest'ultimo.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale , OR NN , sez. I ,
09/03/2025 , n. 601), l' art. 463 n. 6 c.c. considera indegno a succedere colui che, pur non avendo partecipato alla falsificazione del documento, ne faccia comunque uso.
L'avverbio scientemente utilizzato dalla predetta disposizione non va inteso quale assoluta certezza della falsità dell'atto, posto che il mero utilizzatore del documento, estraneo alla contraffazione, difficilmente può essere a perfetta conoscenza dei fatti.
Pertanto la norma va interpretata nel senso che sono indegni a succedere anche coloro che hanno profittato della scheda testamentaria falsa quando, in base alle circostanze del caso, una persona di normale diligenza avrebbe avuto un serio dubbio circa la genuinità del documento.
Ora, se da un canto non vi è prova certa che l'autore della contraffazione sia P_
, marito della de cuius, è certo che fu anche lui, insieme ai figli, a richiederne la
[...]
pubblicazione, al fine, dunque, di fare uso della scheda testamentaria, come emerge dal documento 3 allegato alla citazione.
E', altresì, ricavabile dalla lettura del testamento che era l'unico erede Controparte_4
designato, tal ché è indubitabile che la scheda, per come confezionata, avrebbe privilegiato le sue ragioni successorie, salvo l'esercizio da parte dei figli di future azioni di riduzione.
E' questo il momento di evidenziare che, nella propria citazione, Parte_1
allegava un fatto specifico, vale a dire che fosse intervenuto un accordo tra i figli ed il padre – su richiesta di questo – con il quale gli stessi si impegnavano a non agire in riduzione, rispettando le volontà della madre.
Tale circostanza, nella comparsa di costituzione e risposta, non risulta espressamente contestata né vale a farla ritenere contestata la circostanza che abbia Controparte_4
sporto denuncia querela nei confronti della figlia perché tale querela Parte_1
si riferisce solo al fatto che avrebbe ingiustamente accusato il padre di Parte_1
avere confezionato un testamento falso e non fa alcun riferimento al patto di non impugnazione del testamento e non promozione di azioni di riduzione.
Ora, considerando che: a) il testamento è risultato apocrifo;
b) il testamento è stato pubblicato su iniziativa anche di;
c) il testamento vedeva il solo Controparte_4
designato quale erede;
d) non ha contestato di avere Controparte_4 Controparte_4
chiesto ai figli di rinunciare alla promozione di future azioni di riduzione;
e) dal verbale di pubblicazione del testamento risulta raccolta dal notaio la rinuncia dei figli alla promozione di azioni di riduzione e la piena adesione alle volontà materne;
deve ritenersi che l'unico soggetto interessato al confezionamento di un siffatto testamento fosse
. Controparte_4
D'altro canto, neppure sono addotte ragioni peculiari che potessero giustificare la scelta della de cuius di escludere dalle proprie ultime volontà i propri quattro figli.
La domanda di esclusione dell'indegno dalla successione va, dunque, accolta, con conseguente restituzione ai successori legittimi (i quattro figli) dei beni che erano nell'asse ereditario relitto dalla de cuius.
Va, poi, rimessa la causa sul ruolo per la delibazione, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza definitiva parziale, della domanda di accertamento di nullità per simulazione della vendita di uno dei beni ad un figlio e l'accertamento della esistenza di un atto dissimulato di donazione e la domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra i quattro germani nonché per la quantificazione dell'equivalente del 50% del valore del cespite venduto da a terzi in data 15.11.2017, oltre ai frutti da lui Controparte_4 percepiti dal momento dell'apertura della successione.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, potranno essere delibate le ulteriori domande relative alla restituzione dei beni relitti da infatti, occorre Parte_1 stabilire l'esatta individuazione dei beni relitti, se essi comprendano o meno il bene asseritamente donato ad un figlio.
Le spese di lite vanno liquidate limitatamente alle domande delibate, avendo la odierna sentenza natura di decisione parziale e definitiva;
esse sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm., tenendo conto dei valori medi per tuttew le voci fuorché per la voce istruttoria, da liquidarsi ai minimi in considerazione della esiguità dell'attività effettivamente svolta.
Le spese sono poste a carico del soccombente nei confronti del quale Controparte_4
le domande sin qui delibate erano dirette, tal ché tra le altre parti esse vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei giudici di cui all'epigrafe, parzialmente e definitivamente decidendo in ordine alle domande di cui ai capi A, B, C,
D, E, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara la falsità della scrittura e della sottoscrizione del testamento attribuito alla OR , nata l'[...] a [...] e ivi deceduta il 19.6.2012, _1
pubblicato con atto del Notaio da Salerno del 27.9.2013 - Rep. n. 23956-; Persona_2 2) Dispone l'annotazione della declaratoria di falsità a margine della trascrizione della scheda testamentaria, a cura del Conservatore dei RRII, con esonero da responsabilità, ex art. 2655 c.c.:
3) per l'effetto dichiara che la delazione dell'eredità della OR è _1
avvenuta secondo le norme della successione legittima;
4) accerta che ha predisposto il testamento falso e ne ha fatto Controparte_4
scientemente uso e, conseguentemente, lo esclude dalla successione apertasi in morte di per indegnità ai sensi dell'articolo 463 n. 6 del Codice Civile;
_1
5) dichiara che l'eredità di si è devoluta in via esclusiva ai figli _1
, , e Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2
6)condanna alla restituzione di tutti i diritti immobiliari di cui fu Controparte_4 titolare in vita la OR : a) appartamento in Salerno alla via Medaglie d'Oro Per_1
n.10, piano secondo, interno 6, scala A, riportato in Catasto fabbricati al foglio 35, p.lla
749, sub 38, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 4^, vani 8 R.C. € 867,65; b) abitazione in Praiano alla via
Gavitella s.n.c., piano T, riportata in Catasto Fabbricati al Foglio 1, p.lla 237, sub 1, Cat.
A/7, cl. 1^, vani 1,5, R.C. € 364,10.
7) Pone le spese di ctu a definitivo carico di;
Controparte_4
8) Rimette le causa sul ruolo per la delibazione delle ulteriori domande, con separata ordinanza;
9) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 di lite, che liquida in 534,00.per esborsi, Ed € 8.991,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
, con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Pagliara, dichiaratosi anticipatario;
10) Compensa le spese tra l'attrice ed il convenuto CP_3
11) Spese irripetibili nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti contumaci.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Stefania Picece dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dr.ssa Maria Stefania Picece (Presidente)
Dr. Daniela Oliva (Giudice)
Dr.ssa Giuseppina Valiante (Giudice rel.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in I° grado iscritto a ruolo con R.G.N R. 4299/2021, avente ad oggetto: falsità di testamento;
azione di simulazione
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Demetrio Moscato n. 42, CF rappresentata e difesa, C.F._1 giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Massimo Pagliara, con il quale elegge domicilio in Cava de' Tirreni, via Diego Ferraioli, n. 10;
ATTRICE
E
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Cervi n. 2 C.F. C.F._2
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Emanuele Nuzzo n. 41, c.f. ; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, e , nato a [...] il 24 C.F._4 Controparte_4
settembre 1939, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._5 Mercato San Severino, alla Via Ferrovia 23 presso lo studio dell'Avv. Alfonso
Lenza, C.F. , che lo rappresenta e difende, unitamente C.F._6
e disgiuntamente all'Avv. Raffaele Guariniello, in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cui all'art.176 c.p.c., al numero di fax 0899920450 ed all'indirizzo di posta elettronica Email_1
CONVENUTI
All'udienza del 25.06.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio gli odierni convenuti, ovvero il proprio padre ed i germani, per sentire accolte nei loro confronti le seguenti domande:
A- in via principale, dichiarare la falsità della scrittura e della sottoscrizione del testamento attribuito alla OR , nata _1
l'11.5.1943 a Salerno e ivi deceduta il 19.6.2012, pubblicato con atto del
Notaio da Salerno del 27.9.2013 - Rep. n. 23956-; B- Persona_2 conseguentemente dichiarare che la delazione dell'eredità della OR
è avvenuta secondo le norme della successione _1
legittima; C- accertare che il signor ha predisposto il Controparte_4
testamento falso e ne ha fatto scientemente uso e, conseguentemente, escludere il sunnominato dalla successione alla OR _1
poiché indegno ai sensi dell'articolo 463 del Codice Civile;
D-
[...] dichiarare che l'eredità della OR si è devoluta in _1
via esclusiva ai figli , , e Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2
E- condannare il signor alla restituzione di tutti i diritti Controparte_4 immobiliari di cui fu titolare in vita la OR e dell'equivalente Per_1
pecuniario del cespite da lui venduto in data 15.11.2017, oltre ai frutti da lui percepiti dal momento dell'apertura della successione;
F- accertare la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del 10.6.2004 per
Notar di Salerno -Repertorio n.9030- in quanto Persona_2
dissimulante la donazione del bene immobile ivi descritto da parte dei coniugi e in favore del figlio _1 Controparte_4 e conseguentemente dichiarare la nullità della simulata CP_3
compravendita; G- dichiarare che il bene immobile oggetto della donazione dissimulata, per la quota che fu di proprietà della OR
, fa parte dell'asse relitto da quest'ultima e, conseguentemente, Per_1
deve formare oggetto di collazione mediante restituzione alla massa ereditaria oppure imputazione alla quota del coerede in base al CP_3 valore che il bene aveva al momento dell'apertura della successione;
H- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al capo C, dichiarare che la donazione dissimulata è inefficace nei confronti dell'attrice in quanto lesiva della quota a lei spettante per legge sull'asse ereditario relitto dalla madre OR e, per l'effetto, ridurre detta Per_1
donazione fino alla ricostituzione della predetta quota;
I- disporre la divisione dei beni relitti dalla OR , previa nomina di un Per_1
esperto per la esatta individuazione dei cespiti immobiliari e la formazione delle singole quote, assegnando ai condividenti i lotti ad essi spettanti e ponendo a carico degli stessi gli eventuali correlativi conguagli al contempo determinando il valore del godimento della quota dell'appartamento ubicato in Salerno alla via Medaglie d'Oro, n.10, fruita dal convenuto in via esclusiva sin dall'apertura della CP_3
successione (19.6.2012) e in esubero rispetto a quella a lui spettante;
L- ordinare al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del territorio di Salerno di trascrivere la emananda sentenza con suo esonero da ogni responsabilità; M- condannare i convenuti alla rifusione di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Allegava l'attrice che 1)- in data 19.6.2012 decedeva in Salerno la OR _1
, lasciando a sé superstiti il marito ed i figli -odierna
[...] Controparte_4 Pt_1
attrice- , e 2)- a distanza di oltre un anno CP_1 CP_3 Controparte_2 dall'apertura della successione il signor comunicava ai figli di aver Controparte_4
reperito il testamento olografo della OR e li convocava innanzi al Notaio Per_1
da Salerno per l'espletamento delle incombenze afferenti alla Persona_2 pubblicazione dell'atto di ultima volontà che fu eseguita dal menzionato professionista con atto del 27.9.2013 -Rep. n. 23956- 3). Detto testamento recava una sola disposizione che qui di seguito si trascrive: “Io sottoscritta nata a [...] il 11 _1 maggio 1943 dichiaro che è mia volontà lasciare tutti i miei beni immobili alla mia morte
a mio marito ”. Controparte_4
Precisava l'attrice che il genitore, in forza di detto testamento, conseguiva la intestazione della piena proprietà della quota di ½, di cui fu titolare la moglie, sui seguenti immobili
(dei quali era già proprietario per l'altra metà): a) appartamento in Salerno alla via
Medaglie d'Oro n.10, piano secondo, interno 6, scala A, riportato in Catasto fabbricati al foglio 35, p.lla 749, sub 38, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 4^, vani 8 R.C. € 867,65; b) magazzino in
Salerno alla via Rocco Cocchia n. 81, piano T, riportato in Catasto fabbricati al Foglio 35,
p.lla 902, sub 66, z.c. 2, Cat. C/2 cl. 6^, mq 99, R.C. € 552,20; c) abitazione in Praiano alla via Gavitella s.n.c., piano T, riportata in Catasto Fabbricati al Foglio 1, p.lla 237, sub
1, Cat. A/7, cl. 1^, vani 1,5, R.C. € 364,10.
Riferiva, quindi, l'attrice che, nel dicembre dell'anno antecedente la citazione, in un moto di resipiscenza, le aveva rivelato che il testamento di cui al capo che Controparte_4
precede è falso, essendo apocrifo sia nella sottoscrizione che nel testo.
In forza di tanto e confortata dagli esiti di una perizia di parte versata in atti, l'attrice assumeva che il genitore dovesse essere escluso dalla delazione per indegnità a succedere, con conseguente restituzione ai figli di tutti i diritti immobiliari di cui fu titolare la OR oltre ai frutti percepiti dal momento dell'apertura della Per_1
successione, ad eccezione del magazzino ubicato in Salerno alla via Rocco Cocchia che il sunnominato erede apparente ha venduto a terzi in data 15.11.2017 mediante atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio , Repertorio n. 29418 Persona_2
(sorgendone restituzione dell'equivalente monetario della quota del cinquanta per cento della piena proprietà rientrante nell'asse ereditario della OR , oltre i frutti Per_1 percepiti dall'apertura della successione.
L'attrice, inoltre, dichiarava di avere interesse, una volta disposta l'esclusione del genitore dalla delazione, a conseguire la divisione della comunione ereditaria incidentale tra fratelli sui beni relitti dalla madre.
L'attrice, ancora, deduceva che e il marito con _1 Controparte_4
atto pubblico di compravendita del 10.6.2004 per Notar di Salerno - Persona_2
Repertorio n.9030- (DOC 5), trasferirono al figlio “la piena proprietà CP_3 pari all'intero del seguente cespite facente parte del fabbricato per civili abitazioni sito nel comune di Salerno alla via Medaglie d'Oro, n.10, e precisamente: -appartamento int.
n. 5 (cinque) ubicato al secondo piano della scala "A" e composto da tre vani ed accessori;
confinante con beni o aventi causa, con vano scala, con proprietà del CP_5 signor o aventi causa ed altri beni dello stesso alienante, signor _6
, salvi altri. Distinto nel N.C.E.U del al Fgl. 35, p.lla Controparte_4 Controparte_7
749, sub. 37 -via Medaglie d'Oro, n.10; piano: 2°; interno: 5; scala: A -z.c.
2- Cat. A/2 di 3^ -5 vani- R.C. 464,81.”
Secondo la tesi dell'attrice, però, l'atto doveva ritenersi simulato relativamente e dissimulante una donazione in ragione della esiguità del prezzo concordato e del rapporto di parentela tra le parti.
L'attrice articolava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, non si costituivano in giudizio due dei convenuti, e CP_1
laddove si costituivano in giudizio i convenuti ed Controparte_2 CP_3 P_
con comparsa di costituzione e risposta, con cui, in via preliminare, eccepivano
[...]
la incompetenza funzionale del tribunale adito, per essere competente funzionalmente il
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art.30 bis c.p.c. in rapporto all'art.11 c.p.p., atteso che l'attrice riveste la carica di magistrato onorario penale in carica presso il Tribunale di
Salerno.
I convenuti costituiti, poi, eccepivano la infondatezza dell'eccepita falsità del testamento, ribadendo che lo stesso era stato realmente redatto dalla de cuius e dalla stessa firmato,
In ordine alla azione di simulazione, i convenuti ne eccepivano la prescrizione e, comunque, la infondatezza, nonché – per il caso di accertamento di simulazione, della mancanza in capo ai genitori alienanti dell'animus donandi.
I convenuti articolavano le seguenti conclusioni: “1) in via principale e preliminare, pronunciare ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio del Tribunale di
Salerno, a favore di quello di Napoli, per le ragioni di cui innanzi;
2) in via principale e nel merito, dichiarare infondata la domanda di declaratoria della falsità del testamento, così come proposta;
3) in via subordinata e nel merito, dichiarare prescritta la domanda di simulazione relativa della compravendita così come proposta;
4) In via subordinata e nel merito, dichiarare infondata la domanda di simulazione, stante le ragioni che precedono;
5) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata consulenza grafologica, la causa perveniva, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, alla udienza del 25.06.2024 allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. L'eccezione di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Salerno è infondata.
L'art. 30 bis c.p.c., invero, è stata introdotto dall'articolo 9 della L. n. 420 del
1998 ed è stato attinto da dichiarazione di incostituzionalità parziale con sentenza n. 147 del 25.05.2004 con cui il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del c.p.p.tantum, ai sensi dell', il compimento ad opera ovvero in danno di un magistrato di un fatto avente rilevanza penale. art. 34 del c.p.c.
Nel caso di specie la tutela delle ragioni successorie dell'attrice non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 30 bis, con conseguente infondatezza della eccezione.
Invero, in forza di quest'ultima pronuncia della Corte Costituzionale, l'ambito di applicabilità dell'art. 30 bis c.p.c. ha finito con l'essere limitato esclusivamente alle cause in cui sia richiesto al giudice civile di accertare incidenter tantum, ai sensi dell'art. 34 del c.p.c., il compimento ad opera ovvero in danno di un magistrato di un fatto avente rilevanza penale.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015 (cui si è uniformata, tra le altre Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n. 24835) hanno stabilito il seguente principio: "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo".
La questione del difetto di autografia è stata sollevata dagli attori in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento e la causa di nullità è stata identificata, in primo luogo, nel difetto di autografia del testamento (cfr. pag. 6 della citazione).
D'altro canto, la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cassazione civile , sez. II , 17/08/2022 , n.
24835).
Giova osservare, in punto di diritto, che, in virtù dell' art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Di conseguenza ai fini della validità del testamento è indispensabile che sussistano tutti i tre presupposti menzionati, ossia la redazione del testo per mano del de cuius , la sottoscrizione autografa e l'indicazione della data e la mancanza di uno solo dei tre elementi rende nullo il testamento (cfr. Tribunale , Biella , sez. I ,
28/09/2023 , n. 312).
In particolare, in base all' art. 602 c.c. i requisiti formali del testamento olografo sono: la sua totale autografia, l'opposizione della data - per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto - e la sottoscrizione del testatore in calce alla scheda testamentaria - che può anche non essere fatta per esteso, a condizione che essa valga a designare con certezza la persona -. Ciò detto, non risulta tra i requisiti del testamento olografo la regolarità e leggibilità della scrittura, ferma restando la necessità che il testo sia comunque decifrabile affinché possa essere accertata la volontà del testatore (cfr. Corte appello , Milano , sez. II , 24/10/2022 , n. 3338).
La validità del testamento olografo, dunque, esige, ai sensi dell'art. 602 c.c.,
l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola lasciare, in sostituzione della parola cancellata donare), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio utile per inutile non vitiatur (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
10/09/2013 , n. 20703).
Il perito grafologo nominato dal Tribunale, dr.ssa così Persona_3 concludeva: “Il movimento del “testo” in verifica (testamento), il suo andamento, non si estrinseca in maniera spontanea ma controllata, gesti stentati alternati a piccoli gesti più sciolti, mostrando disomogeneità all'interno del testo. Si noti come all'interno dello stesso documento in verifica siano presenti gesti incerti, vedasi ad esempio la “M” di “ ” alla Per_1
prima riga che presenta evidenza di tremori nel tratto (Fig.
6 - sinistra), alternato ad un gesto più fluido e netto nella “M” vergata alla nona riga di
(Fig.
6 - destra). Per_1
All'interno del testamento in verifica il “tremore” non è continuo. Si riporta a questo proposito un estratto di un articolo sui tremori simulati: “… la grafopatologia in campo giudiziario distingue i tremori soprariportati1, da quelli contraffatti o simulati. Questi ultimi si individuano con l'esame a forte ingrandimento, attraverso cui si mettono in rilievo i segni dello sforzo, le disuguaglianze del movimento, della pressione pesante dei tratti ascendenti e discendenti.
Il falsario trema di più all'inizio che alla fine delle parole, all'inverso dei tremori di natura patologica, che aumentano con l'avanzare dello scritto.
Inoltre il tremore simulato non è continuo e le oscillazioni che non sono mai orizzontali, sono eseguite solo nei tratti difficili (tratti ascendenti o trasversi,
o nei collegamenti), mentre tratti discendenti, per la maggior parte sono indenni, e la loro linea si presenta netta ed energica.” (Rivista di Grafologia
Medica n.1 – 2 gennaio-giugno 1997 edizioni . CP_8
In questo caso il tremore è più presente all'inizio che alla fine delle parole, contrariamente ai tremori di natura patologica che aumentano con l'avanzare del gesto scrittorio. Si osservi la mancanza di riprese nelle comparative, caratteristica presente invece, in tutto il “testamento”.
L'approccio grafologico, in particolare, è in grado di individuare in ogni scrittura: • le caratteristiche grafiche fortemente personalizzanti e incontrollate, che presentino anche una rarità percentuale, con valore probatorio di certa identificazione (come i piccoli segni); per questo nella fase conclusiva del confronto peritale, la sottoscritta ha valutato non solo il numero delle concordanze, ma la qualità delle stesse e quindi il loro valore probatorio.
La sottoscritta Ctu, al fine di realizzare una corretta consulenza tecnica, ha reputato opportuno informarsi attraverso mezzi telematici sulla patologia che affliggeva la OR per comprenderne l'influenza _1 sull'evoluzione grafica, per avere contezza e comprendere almeno o solo in parte di quale tipo di conseguenza potesse apportare la presenza di un tumore osseo. L'anamnesi personale del testatore, prevede la raccolta di eventuali certificazioni mediche che possano suffragare eventuali fenomeni di disgrafia originata da patologie di varia natura come ad esempio quelle di parkinson, di ecc. o per valutare la presenza di grafopatologie dovute alla Per_4
convalescenza dopo operazioni chirurgiche o alla presenza di malattie che compromettano un uso corretto degli occhi (elemento visuo-spaziale di orientamento delle lettere sul foglio), degli arti anche in relazione alla motricità e alla autonomia di sapersi gestire nel momento dell'atto, compiendolo cioè durante la stesura delle sue ultime volontà. E' bene raccogliere informazioni circa la documentazione clinica, in modo da svolgere un'analisi più corretta possibile
Le comparative mostrano infatti un deterioramento del tratto (C7, C8,
C9,C10,C11,C12), giustificato anche dalla patologia (tumore osseo).
Il testo e la firma del testamento in verifica non si mostrano spontanei, producendo uno sforzo alternato a movimenti e piccoli gesti fluidi, non rispondendo ai requisiti di naturalezza e spontaneità.
Da notare infine la firma comparativa del 2011 (fig. C12) apposta su ultima pagina della cartella clinica, vergata pochi mesi prima del testamento in verifica;
essa si mostra completamente stentata e tremolante mostrando una forte sofferenza nel disegnarla, gestualità compatibile con la patologia della de cuius.
Questi elementi confermano l'impossibilità di stilare un testamento olografo usando una gestualità morbida, con tratti curvi.
Il movimento è il “Motore” del gesto grafico, gli dà slancio e vita, nasce da un impulso del tutto inconsapevole, istintivo e spontaneo, è l'elemento più espressivo, condizione non presente nel testo analizzato.
Il movimento non può mai essere disgiunto dalla forma o dallo spazio altrimenti sarebbe un puro esercizio nell'aria. La qualità del movimento consiste nella capacità di padroneggiare i gesti spontanei al fine di stabilire un dialogo vitale tra impulso e controllo.
Il testo e la firma del testamento in verifica si mostrano controllati, producendo uno sforzo che conferma un tentativo di chiarezza, tipico di chi stila un testamento ma non corrispondente ai requisiti di naturalezza e spontaneità, mostrando nella sua esecuzione controllo e fissità, esibendo un movimento “immobile” con numerosi punti di sosta, interruzioni e riprese.
A questo punto è necessario evidenziare qualche caratteristica di un sistema imitativo in atto che costringe a eseguire con molta lentezza i gesti grafici, e l'imitatore, per non sbagliare, deve arrestarsi con frequenza per potere osservare l'originale da riprodurre, elemento presente nel testo e nella firma in verifica.
Nel nostro caso, oltre all'emozione che può pervadere uno scritto testamentario, bisogna considerare assolutamente le condizioni fisiche di chi scrive, ribadendo nuovamente che con la patologia della de cuius risulta altamente improbabile esprimere una gestualità curvilinea come quella del testamento in esame.
Degna di attenzione è la firma C12 (comparativa a seguire) una tra le più coeve apposta dalla de cuius prima di stilare il testamento, che evidenzia una forma stentata e sofferta, non compatibile con la firma del testo in verifica, apposta successivamente, che risulta essere lenta si, ma non disgrafica, senza mostrare sforzo nella sua vergatura.
C12 2011
Firma nona riga testamento 2012
Dopo un'attenta valutazione globale, per poi arrivare all'analisi di elementi particolari, il Ctu può affermare, con tranquillità, che dai confronti effettuati emerge divergenza dinamica, e del ritmo scrittorio del testo, e della firma in verifica con le scritture di comparazione esaminate”.
Il C.T.U., dunque, conclude nel senso che : “il testamento in verifica è apocrifo: non è stato scritto, datato e sottoscritto dalla OR _1
”.
[...]
Gli esiti della c.t.u. erano solo genericamente contestati dalla difesa di convenuti costituiti, infatti, alla prima udienza successiva al deposito della consulenza, celebrata telematicamente, la difesa dei convenuti dichiarava nelle proprie note scritte: “ Impugna per quanto di ragione la CTU depositata e chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati in atti ed in particolare la prova testimoniale come richiesta in memoria”. La prova, però, si riferiva solo ai pagamenti afferenti la compravendita pretesamente simulata e non concerneva, invece, la questione della apocrifia della scheda di ultime volontà della de cuius.
Orbene, ritiene il Collegio che le conclusioni raggiunte dalla consulente
[...]
siano da condividere, in quanto raggiunte con ragionamento scevro da Per_3
vizi di carattere metodologico intrinseco ed estrinseco.
Invero, la consulente ha eseguito la propria analisi giovandosi dell'attento riscontro delle firma di comparazione, utilizzando ben dodici comparative, nella specie:
C1, C2, C3 Atto notarile
10-06- Per_2
2004 pag. 2, 6, 8
C4, C5, C6 Atto notarile
21-07- Per_2
2010 pag. 2, 6, 10
C7 Cartella Clinica: formula di acquisizione del consenso
C8, C9 Cartella Clinica: dichiarazione di consenso
28/9/2011
C10 Cartella Clinica: consenso informato oncologia 29/9/11
C11 Cartella Clinica: consenso informato oncologia
4/10/2011
C12 Cartella Clinica: ultima pagina cartella clinica
2011
La consulente osserva che la firma apposta alla fine del testo in verifica si mostra strutturata. L'iniziale del nome “M” utilizza il maiuscolo, assottigliando il filo grafico della lettera nella parte alta, che trova corrispondenza con la firma vergata nel testamento, la lettera “a” presenta una caratteristica grafica che tende a chiudere la lettera riempendola verso il basso. La forma della scrittura si presenta morbida, a tratti tagliente, trovando correlazione con la firma, vergando le “n” e le “m” presenti nel testamento ad arco, a volte stretto.
Le “S” maiuscole, presenti nel testamento si affermano sul foglio, con una forma rimpicciolita all'inizio del gesto grafico per poi vergare un disegno ingrandito nella sua conclusione
Si riscontrano movimenti poco agevoli alternati a gesti mozzi nelle aste, poco fluidi con presenza di qualche tremore;
anche la forma dei numeri si mostra poco fluente.
Sempre nle testo in verifica la c.t.u. rileva che il tratto del corsivo all'interno del testamento in verifica mostra una tessitura incerta, tratti porosi (freccia blu) con alternanza di pochi tratti appoggiati (freccia rossa) a tratti sottili. La firma presenta le stesse caratteristiche del testo.
Le parole all'interno del testo presentano un numero elevato di stacchi tra le lettere
(freccia rossa), accostamenti (freccia verde) con qualche ripresa (freccia blu) e molti punti di sosta che si evidenziano riproducendo dei piccoli angoli (freccia arancione) come se la mano si appoggiasse sul foglio senza interrompere il gesto, per poi proseguire. La firma è omogenea al testo per la continuità, con stacchi nel cognome e nel nome e tra nome e cognome. Laddove notiamo un tentativo di legare le lettere, questo presenta gesti angolosi, sostituendo una gestualità che prevede morbidezza ad un gesto spigoloso come a riprendere un gesto troncato. Il filo grafico, visto all'ingrandimento, si interrompe frequentemente nel testo.
In tutto lo scritto, come nella firma sono presenti costantemente continui stacchi (freccia blu) e riprese (freccia verde), oltre ai puntini sulle “i” (freccia turchese) che mostrano una caratterizzazione tipica del testo, che si affermano sul foglio in maniera poco appoggiata. Nelle firme in comparazione il c.t.u. riscontra caratteristiche del tratto e della forma differenti, osservando che le firme in comparazione si mostrano naturali, tendenzialmente strutturate tranne nella C1,C2,C3.
Le firme mantengono peculiarità nella formazione delle lettere: “S” (iniziale del cognome) che nel suo doppio gancio procede come se trascinasse il filo grafico, producendo un disegno caratterizzante e angoloso nella sua forma quando la firma mostra stentatezza (freccia rossa), la lettera si afferma sul foglio con ampiezza nella parte alta per poi procedere nell'atto conclusivo schiacciandosi e rimpicciolendosi. La “M” (iniziale del nome) presenta un inizio nella lettera che riproduce un riccio (freccia blu) in altre la scrivente lo omette (freccia verde). Le “v” (freccia viola) apposte nel cognome mostrano una forma svettante che si eleva verso destra, disegnando “un'ala di gabbiano” riprodotta in maniera essenziale e peculiare.
Gli ovali presenti nelle firme mostrano un filo grafico che nella conclusione del gesto della “a” quasi esclusivamente termina la vergatura lasciando la lettera aperta verso l'alto
(freccia azzurra). Quasi tutte le firme mantengono le caratteristiche scrittorie evidenziate.
Il tratto delle firme certamente autografe si mostra energico, mostrandosi incerto e lento nelle ultime vergature C8, C9, C10, C12. Un tratto spesso, con scatti improvvisi, senza presenza di tremori. Il mancato controllo e la difficoltà che la scrivente ha nel condurre il filo grafico, motivato anche dalla sua ultima patologia, (tumore osseo) fa si che si riproducano gesti ammaccati e a scatti, determinando un tratto sofferto nella c8, c10, c12.
La consulente, quindi, evidenzia con particolare enfasi che le firme in comparazione mostrano nella vergatura della “S” del cognome un gesto personalizzato, che produce una lettera a serpentina trascinando il gancio, nella parte bassa della lettera. Si noti come la scrivente non ometta mai di vergare il “puntino” sulle “i”, puntino che si afferma sul foglio come un piccolo “accento” vigoroso, alternandolo ad un gesto ricombinato e continuo. Gli ovali delle lettere, nel loro gesto finale, presentano sempre una chiusura in alto, quasi sempre sulla sinistra, mostrando una caratterizzazione nel vergare il gesto grafico. Tipica la riproduzione della “v” minuscola del cognome che si palesa in maniera svettante all'interno del cognome, evidenziandosi rispetto al resto della rappresentazione grafica.
La scrivente verga le asole della “M” di riproducendole in maniera aperta e doppia. Per_1 Da notare come la scrivente verghi le certamente dodici autografe cominciando sempre dal cognome, peculiarità non presente nel nome e cognome del testo in verifica.
La c.t.u. giunge a concludere, all'esito dell'esame comparativo, che le firme in verifica e le firme in comparazione non convergono nei seguenti aspetti: - nel ritmo scrittorio , nella personalizzazione del gesto, nel ritmo di forma, nella struttura dei piccoli segni, nel ritmo di continuità, nel tratto, nella pressione, nell'inclinazione, nella velocità, nell'impostazione, nella dimensione, nella direzione .
I confronti hanno messo in evidenza la divergenza di quei parametri fortemente automatizzati come ductus, livello dinamico scrittorio, il ritmo scrittorio, e tutti gli altri elementi sopra descritti, che personalizzano il gesto grafico.
In particolar modo c'è divergenza nell'andamento del tracciato (ductus), nell'evoluzione del livello grafomotorio (formniveau), nella modalità di inclinazione degli assi delle lettere, nell'espressione dell'appoggio pressorio, nella conduzione del tratto, nel ritmo di forma, nel ritmo di continuità, nel ritmo di velocità, nei piccoli segni.
Gli esiti condivisi della c.t.u. consentono di giungere alla conclusione della apocrifia della scheda testamentaria impugnata, in quanto integralmente apocrifa.
Va, dunque, accolta, la domanda di cui al capo A) della citazione (“in via principale, dichiarare la falsità della scrittura e della sottoscrizione del testamento attribuito alla OR , nata l'[...] a [...] e ivi deceduta il 19.6.2012, _1
pubblicato con atto del Notaio da Salerno del 27.9.2013 - Rep. n. 23956”). Persona_2
Quanto, poi, alla domanda di cui al capo B (B- conseguentemente dichiarare che la delazione dell'eredità della OR è avvenuta secondo le norme _1 della successione legittima) essa deve trovare senz'altro accoglimento, costituendo la naturale conseguenza della rimozione della scheda testamentaria dal mondo giuridico.
In ordine, poi, alla domanda di cui al capo C delle conclusioni “C- accertare che il signor ha predisposto il testamento falso e ne ha fatto scientemente uso e, Controparte_4
conseguentemente, escludere il sunnominato dalla successione alla OR _1
poiché indegno ai sensi dell'articolo 463 del Codice Civile”, deve osservarsi
[...]
quanto segue.
Secondo l'insegnamento della S.C., (cfr. Cassazione civile , sez. II , 10/09/2013 , n.
20703), ai fini della causa di indegnità, prevista dall'art. 463, n. 6, c.c. (formazione di un testamento falso o uso consapevole di un testamento alterato), è necessaria la prova che l'alterazione del documento sia opera del chiamato e, nel caso la scheda testamentaria sia nella disponibilità e custodia del de cuius, che la manomissione sia stata effettuata dopo la morte del testatore e, quindi, senza il consenso di quest'ultimo.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale , OR NN , sez. I ,
09/03/2025 , n. 601), l' art. 463 n. 6 c.c. considera indegno a succedere colui che, pur non avendo partecipato alla falsificazione del documento, ne faccia comunque uso.
L'avverbio scientemente utilizzato dalla predetta disposizione non va inteso quale assoluta certezza della falsità dell'atto, posto che il mero utilizzatore del documento, estraneo alla contraffazione, difficilmente può essere a perfetta conoscenza dei fatti.
Pertanto la norma va interpretata nel senso che sono indegni a succedere anche coloro che hanno profittato della scheda testamentaria falsa quando, in base alle circostanze del caso, una persona di normale diligenza avrebbe avuto un serio dubbio circa la genuinità del documento.
Ora, se da un canto non vi è prova certa che l'autore della contraffazione sia P_
, marito della de cuius, è certo che fu anche lui, insieme ai figli, a richiederne la
[...]
pubblicazione, al fine, dunque, di fare uso della scheda testamentaria, come emerge dal documento 3 allegato alla citazione.
E', altresì, ricavabile dalla lettura del testamento che era l'unico erede Controparte_4
designato, tal ché è indubitabile che la scheda, per come confezionata, avrebbe privilegiato le sue ragioni successorie, salvo l'esercizio da parte dei figli di future azioni di riduzione.
E' questo il momento di evidenziare che, nella propria citazione, Parte_1
allegava un fatto specifico, vale a dire che fosse intervenuto un accordo tra i figli ed il padre – su richiesta di questo – con il quale gli stessi si impegnavano a non agire in riduzione, rispettando le volontà della madre.
Tale circostanza, nella comparsa di costituzione e risposta, non risulta espressamente contestata né vale a farla ritenere contestata la circostanza che abbia Controparte_4
sporto denuncia querela nei confronti della figlia perché tale querela Parte_1
si riferisce solo al fatto che avrebbe ingiustamente accusato il padre di Parte_1
avere confezionato un testamento falso e non fa alcun riferimento al patto di non impugnazione del testamento e non promozione di azioni di riduzione.
Ora, considerando che: a) il testamento è risultato apocrifo;
b) il testamento è stato pubblicato su iniziativa anche di;
c) il testamento vedeva il solo Controparte_4
designato quale erede;
d) non ha contestato di avere Controparte_4 Controparte_4
chiesto ai figli di rinunciare alla promozione di future azioni di riduzione;
e) dal verbale di pubblicazione del testamento risulta raccolta dal notaio la rinuncia dei figli alla promozione di azioni di riduzione e la piena adesione alle volontà materne;
deve ritenersi che l'unico soggetto interessato al confezionamento di un siffatto testamento fosse
. Controparte_4
D'altro canto, neppure sono addotte ragioni peculiari che potessero giustificare la scelta della de cuius di escludere dalle proprie ultime volontà i propri quattro figli.
La domanda di esclusione dell'indegno dalla successione va, dunque, accolta, con conseguente restituzione ai successori legittimi (i quattro figli) dei beni che erano nell'asse ereditario relitto dalla de cuius.
Va, poi, rimessa la causa sul ruolo per la delibazione, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza definitiva parziale, della domanda di accertamento di nullità per simulazione della vendita di uno dei beni ad un figlio e l'accertamento della esistenza di un atto dissimulato di donazione e la domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra i quattro germani nonché per la quantificazione dell'equivalente del 50% del valore del cespite venduto da a terzi in data 15.11.2017, oltre ai frutti da lui Controparte_4 percepiti dal momento dell'apertura della successione.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, potranno essere delibate le ulteriori domande relative alla restituzione dei beni relitti da infatti, occorre Parte_1 stabilire l'esatta individuazione dei beni relitti, se essi comprendano o meno il bene asseritamente donato ad un figlio.
Le spese di lite vanno liquidate limitatamente alle domande delibate, avendo la odierna sentenza natura di decisione parziale e definitiva;
esse sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm., tenendo conto dei valori medi per tuttew le voci fuorché per la voce istruttoria, da liquidarsi ai minimi in considerazione della esiguità dell'attività effettivamente svolta.
Le spese sono poste a carico del soccombente nei confronti del quale Controparte_4
le domande sin qui delibate erano dirette, tal ché tra le altre parti esse vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei giudici di cui all'epigrafe, parzialmente e definitivamente decidendo in ordine alle domande di cui ai capi A, B, C,
D, E, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara la falsità della scrittura e della sottoscrizione del testamento attribuito alla OR , nata l'[...] a [...] e ivi deceduta il 19.6.2012, _1
pubblicato con atto del Notaio da Salerno del 27.9.2013 - Rep. n. 23956-; Persona_2 2) Dispone l'annotazione della declaratoria di falsità a margine della trascrizione della scheda testamentaria, a cura del Conservatore dei RRII, con esonero da responsabilità, ex art. 2655 c.c.:
3) per l'effetto dichiara che la delazione dell'eredità della OR è _1
avvenuta secondo le norme della successione legittima;
4) accerta che ha predisposto il testamento falso e ne ha fatto Controparte_4
scientemente uso e, conseguentemente, lo esclude dalla successione apertasi in morte di per indegnità ai sensi dell'articolo 463 n. 6 del Codice Civile;
_1
5) dichiara che l'eredità di si è devoluta in via esclusiva ai figli _1
, , e Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2
6)condanna alla restituzione di tutti i diritti immobiliari di cui fu Controparte_4 titolare in vita la OR : a) appartamento in Salerno alla via Medaglie d'Oro Per_1
n.10, piano secondo, interno 6, scala A, riportato in Catasto fabbricati al foglio 35, p.lla
749, sub 38, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 4^, vani 8 R.C. € 867,65; b) abitazione in Praiano alla via
Gavitella s.n.c., piano T, riportata in Catasto Fabbricati al Foglio 1, p.lla 237, sub 1, Cat.
A/7, cl. 1^, vani 1,5, R.C. € 364,10.
7) Pone le spese di ctu a definitivo carico di;
Controparte_4
8) Rimette le causa sul ruolo per la delibazione delle ulteriori domande, con separata ordinanza;
9) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 di lite, che liquida in 534,00.per esborsi, Ed € 8.991,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
, con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Pagliara, dichiaratosi anticipatario;
10) Compensa le spese tra l'attrice ed il convenuto CP_3
11) Spese irripetibili nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti contumaci.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Stefania Picece dott.ssa Giuseppina Valiante