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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel. dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai nn. 343/2022 e 942/2022 R.G., promosse da
(cod.fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Riccardo Vagliasindi e Alessandra Vetri;
Appellante
contro
(cod. fisc. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Salvatore Savoca;
Appellato nei confronti di
(p.iva ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania del 3 settembre 2020, iscritto al n.6070/2020
R.G., impugnava il provvedimento con cui l' , a seguito di Controparte_1 Pt_1 accertamento ispettivo presso l'azienda agricola , aveva disposto la CP_2
cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018. Il ricorrente chiedeva al giudice adito di accertare che aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata, a tempo pieno, alle dipendenze dell'azienda agricola per il periodo dal Controparte_2
19/09/2017 al 31/12/2017 e per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2018; che in conseguenza venisse annullato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi lavoratori agricoli subordinati per gli anni 2017 e 2018 e che venisse ordinato all' di reinserire il suo nominativo negli elenchi dei lavoratori agricoli per Pt_1
101 giornate di lavoro svolte nell'anno 2017 e per 102 giornate di lavoro svolte nell'anno 2018.
Con sentenza n. 1180 del 29 marzo 2022, il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso sopra indicato.
Con altro ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania, iscritto al n. 44/2022
R.G., proponeva opposizione avverso l'atto di accertamento n. Controparte_1
2018771314206, notificato in data 11.12.2020, con il quale l' aveva richiesto Pt_1
la restituzione della complessiva somma di €.5.490,95 ricevuta dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e avverso l'atto di accertamento n. 2019809309704 notificato in data 11.12.2020 con il quale l' aveva richiesto la restituzione della complessiva somma di Pt_1
€.5.702,63 ricevuta dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
Con sentenza n.3476 del 14.10.2022, il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso annullando gli atti opposti.
Avverso entrambe le sentenze l' proponeva tempestivo appello, Pt_1
segnatamente avverso la sentenza n.1180/2022 con ricorso del 20 aprile 2022 che veniva iscritto al n. 343/2022 R.G. e avverso la sentenza n. 3476/2022 con ricorso depositato il 20 ottobre 2022 che veniva iscritto al n.942/2022 R.G.
In entrambi i giudizi si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1 Restava invece contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, quale titolare della omonima azienda agricola. Controparte_2
Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di impugnazione da intendersi integralmente richiamati, con il primo motivo, l'ente appellante reitera l'eccezione di decadenza ex art. 22
D.L. n. 7/1970.
2. Con altra doglianza, in sintesi, premesso che la fattispecie riguarda il venir meno di prestazioni previdenziali già concesse a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che è onere del lavoratore dimostrare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione (non solo provando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma anche degli altri requisiti richiesti dalla legge), lamenta che il primo giudice in modo errato non ha attribuito valore probatorio al verbale unico di accertamento elevato nei confronti della azienda agricola , da cui risultava che la suddetta azienda aveva Controparte_2
denunciato, per gli anni in questione, un numero complessivo di giornate lavorative (e quindi di rapporti lavorativi) superiore al presunto fabbisogno di manodopera e alla consistenza dell'azienda, con la conseguenza che i rapporti lavorativi di cui all'elenco allegato al verbale (tra cui quello intercorso con l'odierno appellato) erano stati legittimamente ritenuti fittizi dagli ispettori e quindi disconosciuti con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli per le giornate e gli anni dichiarati.
Lamenta poi che la sentenza n. 3476/2022 si è limitata a recepire le statuizioni rese nella precedente sentenza n. 1180/2022 utilizzando una motivazione per relationem e che il tribunale avrebbe dovuto, utilizzando i poteri di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., disporre l'audizione degli ispettori verbalizzanti e del titolare dell'azienda. Impugna infine la disposta compensazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere poste a carico del lavoratore.
3. L'appello è infondato.
4. Non può accogliersi il primo motivo, con cui l'ente previdenziale reitera l'eccezione di decadenza, dovendosi confermare quanto al riguardo statuito dal primo giudice, che ha evidenziato che il provvedimento di cancellazione del nominativo del dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e CP_1
2018 è avvenuto a mezzo pubblicazione telematica negli elenchi nominativi del
29.12.2019, avverso cui il ha proposto ricorso amministrativo in data CP_1
10.1.2020 nel termine di trenta giorni ex art.11 del d.lgs. n.375/1993.
Il primo giudice ha correttamente evidenziato che, sebbene avverso il CP_1
provvedimento di rigetto del 3.2.2020 abbia proposto ricorso amministrativo di secondo grado solo in data 5.3.2020 - oltre il termine massimo scaduto il 4.3.2020
-il ricorso giudiziario è stato comunque proposto tempestivamente, in data
3.9.2020, nel rispetto del termine di decadenza di 120 giorni.
Detto termine, infatti, scadeva in data 6.10.2020, considerando la data di perfezionamento del rigetto amministrativo, avvenuta il 5.3.2020, e tenuto conto della sospensione dei termini prevista dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83,
DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020) per il compimento “di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Da tanto consegue che nessuna decadenza è maturata in relazione alla disposta cancellazione del nominativo del dagli elenchi dei lavoratori agricoli. CP_1
Va altresì esclusa la decadenza anche in relazione ai provvedimenti con cui l' ha chiesto la restituzione delle somme percepite dall'appellato a titolo di Pt_1
disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018, sul presupposto dell'avvenuta cancellazione, che, come detto, è stata tempestivamente impugnata.
5. Gli altri motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato Pt_1
orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, e che è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022 (ma si vedano anche Cass.
19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile 2000 n.4232,
Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016), secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un Pt_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art.9 del D.lgs. n.375 del 1993).
In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. La Corte di Cassazione ha altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che: “...presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008,
n. 16585 del 2004) ...”.
6. Nella specie, ritiene il collegio di condividere quanto rilevato dal primo giudice circa l'assoluta genericità degli elementi ricavabili nel verbale ispettivo, che si limita a denunziare l'antieconomicità dell'attività svolta dall'azienda in relazione alle perdite economiche della stessa, disconoscendo tutti i rapporti di lavoro dalla stessa intrattenuti.
Nel presente giudizio, tuttavia, ha fornito la prova, di avere lavorato per CP_1
l'azienda negli anni 2017 e 2018, sia a mezzo la documentazione CP_2
prodotta in primo grado (buste paga e comunicazioni Unilav), sia a mezzo dei testimoni indicati escussi nel presente grado.
Invero, i testi escussi hanno confermato che l'appellato ha lavorato presso l'azienda nel 2017 e nel 2018 nel periodo da agosto -settembre sino a CP_2
dicembre, osservando un orario che andava dalle 7,30 sino alle 16,00 all'incirca, con un'ora di pausa per il pranzo.
L'attività svolta dal consisteva nello spostamento di pietre al fine di CP_1
evitare danni agli attrezzi agricoli, nella eliminazione di erbe infestanti, nella riparazione di recinzioni ed avveniva dietro esecuzione delle direttive del titolare dell'azienda.
Sussiste dunque la prova del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo;
in conseguenza correttamente le sentenze impugnate hanno disposto la reiscrizione del negli elenchi dei lavoratori agricoli e hanno annullato gli CP_1
atti con cui l' ha chiesto allo stesso la restituzione delle somme Pt_1 CP_1
erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2017 e 2018.
7. Gli appelli proposti dall' vanno rigettati. Pt_1
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia in favore dell'appellato con distrazione in favore del difensore che ha reso la Controparte_1
dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Nulla sulle spese nei confronti dell'azienda rimasta Controparte_2
contumace.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti dall' nei confronti di ed avverso Pt_1 Controparte_1
le sentenze n.1180/2022 e n. 3476/2022 del Tribunale di Catania;
condanna l' al pagamento, in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1
processuali del grado che liquida in €. 6.500,00, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore
Savoca.
Nulla sulle spese del grado nei confronti del contumace.
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1- bis dell'art. 13 DPR n.115/2002,
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi