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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 143/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesielllo Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 143/2022 R.G., pendente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Zaccheo, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dagli avv. Gavino
IG e NA NO, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Oggetto: cessione dei crediti. Appello avverso la sentenza resa dal
Tribunale di BAri, G.U. Dott. Rosanna Angarano, in data 21 dicembre
2021, nel giudizio avente R.G. n. 13177/2015
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 4 luglio 2024, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2015 la citava in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la
[...]
, e spiegava opposizione al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 2739/2015 con cui, su istanza della
[...]
le era stato intimato il pagamento Controparte_1
della somma € 45.400,87, portata dalla fattura n. 540 del 17 febbraio 2014, emessa dall e pretesa in virtù della cessione di Parte_3
credito notificata in data 25 febbraio 2014.
A fondamento dell'opposizione deduceva che aveva eseguito il pagamento del debito di cui alla fattura in favore della cedente in data 26 marzo 2015; che la cessione del credito intercorsa tra la – Parte_3
creditrice cedente – e la Banca cessionaria non le era mai stata notificata e che non era a conoscenza della cessione;
che la documentazione esibita dalla ricorrente era in copia fotostatica priva di data certa e, pertanto, non autentica e non opponibile;
che il contratto di compravendita del pag. 2/16 06.02.2014, per cui era stata emessa la fattura n. 540, prevedeva quale modalità di comunicazione tra le due società esclusivamente il telefax o la posta elettronica;
che l'opponente aveva avuto notizia della cessione solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
che la cedente aveva agito in danno della massa dei creditori, celando volutamente la cessione;
che la documentazione nulla provava in merito alla intervenuta cessione, mancando di elementi essenziali quali il contratto di cessione, forma, causa e sue modalità. Aggiungeva che la raccomandata del 17.02.2014, con cui la
Banca opposta aveva adempiuto il suo onere di notificazione, non conteneva nemmeno de relato notizie sulla cessione e le sue tempistiche, prevedeva una data di scadenza del pagamento diversa rispetto a quella indicata in fattura e si limitava ad indicare il numero, la data e l'importo della fattura della società cedente.
Quindi, chiedeva di autorizzare la chiamata in giudizio dell
[...]
, di accertare l'inadempimento degli Controparte_3
obblighi rivenienti dal contratto del 6 febbraio 2014, oltre che l'indebito arricchimento della società e la responsabilità risarcitoria per la violazione delle previsioni contrattuali, di accertare l'obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito del bonifico del 26 marzo 2014, di condannare i terzi chiamati in causa al risarcimento del danno, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare l'inefficacia delle comunicazioni intervenute e quindi di dichiarare il valore liberatorio del pagamento effettuato dalla opposta all e di rigettare Parte_3
le avverse pretese, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la banca opposta che chiedeva il rigetto della opposizione, asserendo di avere correttamente notificato al debitore pag. 3/16 l'avvenuta cessione (con raccomandata del 19 febbraio 2014, dopo l'apposizione del timbro di data certa sull'atto di cessione, ricevuta dalla società opponente il 25 febbraio 2014 e sottoscritta da una incaricata della stessa società); ribadiva che la notificazione della cessione, prevista dall'art. 1264 c.c., si sostanzia in un atto a forma libera e contestava la presunta genericità e incompletezza della comunicazione, affermando di avere chiaramente indicato in essa tutti gli estremi della cessione, evidenziando, peraltro, che la società opponente non aveva dato alcuna prova in ordine all'avvenuto pagamento ed alla buona fede.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Bari statuiva nei termini seguenti: “- Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2739/2015 e lo dichiara esecutivo;
- Condanna la al pagamento in favore Parte_2
dell'opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7254,00 per compensi, oltre 15% spese generali cap ed iva come per legge”.
Nello specifico il Tribunale ha rilevato che:
-non vi è stata contestazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria, mentre è stata contestata la validità ed opponibilità della cessione, prodotta solo in fotocopia, priva di data certa, non validamente notificata, oltre al fatto che la comunicazione prodotta dalla controparte non recava menzione della cessione ed aveva contenuto inidoneo a costituire il diritto del cessionario;
- il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia era stato effettuato in modo generico ed onnicomprensivo;
pag. 4/16 - premessa la prova del rapporto di cessione e che è necessaria la prova della notifica o della accettazione della cessione da parte del ceduto (al quale residua il potere di contestare la validità estrinseca e formale della cessione), nel caso di specie ricorre sia l'espressa indicazione del credito ceduto (con indicazione dell'importo, della fattura e della sua scadenza, oltre del debitore), sia la data certa (con il timbro postale del 19 febbraio
2014), non essendovi invece prova della natura fraudolenta della cessione;
- nel rapporto tra cessionario e ceduto è avvenuta la comunicazione, con raccomandata a.r. ricevuta in data 25 febbraio 2014; evidenziato che la notificazione è un atto a forma libera, nel caso di specie l'utilizzo della raccomandata è stato ritenuto idoneo a garantire la conoscibilità dell'atto, oltre al fatto che la comunicazione non è stata ritenuta generica, perché la raccomandata riportava una serie di elementi idonei a rendere conoscibile la cessione da parte del ceduto;
non ha ritenuto opponibili al cessionario le modalità della cessione concordate tra cedente e ceduto;
- ha ritenuto provata la ricezione della comunicazione, stante l'esistenza dell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, non contestato con querela di falso.
Avverso la sentenza ha proposto opposizione la società Parte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1. revocare, annullare e porre nel nulla il d.i. n. 2739/2015, emesso dal Tribunale di Bari, depositato in Cancelleria il 23/6/2015, in accoglimento del ricorso ex art.
633 c.p.c., nel giudizio rubricato sub n. 8009/15 R.G., in quanto infondato
e nullo, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione notificato;
2. nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia delle comunicazioni intervenute
e accertare e dichiarare il valore liberatorio del pagamento effettuato
pag. 5/16 dall'opposta in favore dell' (hodie fallita), con Parte_3
ogni e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni spiegate dalla opponente;
3. per l'effetto, in ogni caso, rigettare la avversa domanda di pagamento, perché comunque ed in ogni caso, palesemente infondata, sia in punto di fatto, che di diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo
e del presente grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
(già che
[...] Controparte_2
ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza e ribadito di non accettare il contraddittorio rispetto a difese e/o argomentazioni e/o eccezioni e/o domande nuove e/o diverse ex adverso formulate previa integrazione del contraddittorio ex artt. 350, II comma e 331 c.p.c. a cura della parte più diligente e/o che vi abbia interesse nei confronti di Controparte_1
e/o di chi per essa, mai estromessa dal giudizio di I grado e, dunque,
[...]
litisconsorte processuale necessaria, con fissazione del termine per la notificazione rigettare l'appello come proposto dalla società Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato per le ragioni tutte di cui alla sopraestesa comparsa di costituzione e risposta, così come tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bari n. 4594/2021 pubblicata in data 22.12.2021 (R.G. n. 13177/2015). In ogni caso si ripropongono le conclusioni rassegnate in I grado nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.11.2021 per l'udienza dell'1.12.2021,
pag. 6/16 così come richiamate nelle note scritte di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. depositate in data 16.12.2021 che per comodità vengono qui ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bari, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza: nel merito in via principale rigettare, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione svolta dalla società nei confronti della allora Parte_2 [...]
(ora Controparte_1 [...]
, siccome infondata in fatto e in diritto e, Controparte_2
comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, Ing. n. 2739/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Bari in data
22.6.2015, depositato il 23.6.2015, condannando la società in Parte_2
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, signora [nata a [...], il [...] ed ivi residente CP_4
in Via Crocifisso n. 95 (cod. fisc.: )], con sede in CodiceFiscale_1
Bitonto (BA), Strada Privata Via Crocifisso n. 11 (cod. fisc.:
), al pagamento in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(ora
[...] Controparte_2
, in persona del suo Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, della somma di € 45.400,87, oltre ad interessi di mora dal 19.5.2014 al saldo sulla somma capitale, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.591,00, di cui € 286,00 esborsi ed
€ 1.305,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alle successive occorrende. ancora nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, la validità e
pag. 7/16 l'efficacia della cessione del credito del 18/19.2.2014, tra la
[...]
(ora Controparte_1 [...]
e la società Controparte_2 [...]
e, quindi, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni Parte_3
esposte e per i titoli di cui in narrativa, il credito effettivo per capitale ed interessi della (ora Controparte_1
nei Controparte_2
confronti della condannare, in ogni caso, la società Parte_4
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_2
pro tempore, signora [nata a [...], il [...] ed CP_4
ivi residente in [...] (cod. fisc.: )] CodiceFiscale_1
con sede in Bitonto (BA), Strada Privata Via Crocifisso n. 11 (cod. fisc..
), al pagamento in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(ora
[...] Controparte_2
, in persona del suo Presidente legale rappresentante
[...]
pro tempore, della somma di € 45.400,87, oltre ad interessi di mora dal
19.5.2014 al saldo sulla somma capitale, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.591,00, di cui € 286,00 esborsi ed € 1.305,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alle successive occorrende, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che fosse accertata come dovuta e/o provata e/o ritenuta di giustizia”.
Con ordinanza del 23 maggio 2022 questa Corte di appello ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nell'interesse dalla
[...]
(in realtà mai eseguita). Controparte_1
pag. 8/16 Successivamente, disposti alcuni rinvii, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza del 4 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni, come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate), il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
Ciò posto, va affrontata in via preliminare, in quanto assorbente tutti i motivi di impugnazione, la questione relativa alla stessa procedibilità dell'appello, come ventilata dall'appellato.
In sostanza, la banca appellata si duole del fatto che sia rimasto inevaso l'ordine di integrazione del contraddittorio entro il 20 giugno 2022, disposto da questa Corte di appello, con ordinanza del 23 maggio 2022, nei confronti della soggetto Controparte_1
presente nel giudizio di primo grado e mai estromesso dallo stesso.
Ed infatti, nel corso del giudizio di prime cure, avviato nei confronti della con comparsa ex Controparte_1
art. 111 c.p.c. (10/13 novembre 2017) interveniva nel giudizio la
[...]
quale successore a titolo Controparte_2
particolare della prima (in particolare: “quale cessionaria del ramo di azienda bancaria costituito dal complesso dei beni organizzati per
l'esercizio dell'attività bancaria e rappresentato da tutti i rapporti di credito, di debito, di ogni attività, passività e di ogni altro rapporto in genere facenti capo – alla data di efficacia (19.11.2016) e salve le esclusioni specificamente indicate - alle sei filiali site in San Stino di
Livenza, Caorle, Pramaggiore, , e San Donà Controparte_5 CP_6
pag. 9/16 di della con Pt_3 Controparte_1
sede in Campolongo Maggiore (VE), frazione Bojon, via Villa, n. 147, giusta atto di cessione stipulato in data 18.11.2016 rep. n. 49502 e racc. n.
36620 notaio di Pordenone”). Il tutto, senza mai Persona_1
estromettere dal giudizio la cedente.
Proprio in forza della mancata estromissione della
[...]
quindi, questa Corte di appello, con Controparte_1
l'ordinanza del 23 maggio 2022 ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta, da attuarsi entro il 20 giugno 2022.
Senonché, alcuna integrazione del contraddittorio interveniva entro la data prefissata dalla Corte di appello, essendosi limitata la società appellante, con la nota del 1° luglio 2022, a chiedere quanto segue: “- si chiede di revocare la disposta integrazione del contraddittorio;
in subordine, ferma la contestazione della richiesta integrazione per difetto di presupposti, si chiede di disporlo, ove ancora ritenuto, nei confronti del soggetto incorporante , Controparte_7
giusta progetto del 9/11/2016 e atto di fusione del successivo 11/12/2016, pur se quest'ultimo, a seguito della costituzione ex art. 111 c.p.c., non potrà che dichiarare la insussistenza della legittimazione passiva;
- nella ipotesi in cui il Collegio ritenga di confermare la ordinanza, non ritenendo che la costituzione ex art. 111 c.p.c. nel primo grado del giudizio, successiva alla estinzione della Controparte_1
, quale atto di costituzione che ha evitato la interruzione del
[...]
giudizio e la prosecuzione nei confronti dell'unico soggetto legittimato, chiede di voler disporre la integrazione del contradditorio nei confronti del soggetto incorporante, e del Controparte_7
pag. 10/16 , previa concessione della rimessione in termini e di un nuovo CP_7
termine per la notifica (del caso, previo differimento della data di udienza ai fini della salvaguardia dei termini a comparire), ovvero nel termine originariamente concesso, prorogato di pari periodo (anche in applicazione dei princìpi di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
14266/2019)”, il tutto sul presupposto della intervenuta incorporazione per fusione della nella Controparte_1 [...]
e del e, quindi, della estinzione Controparte_7 CP_7
della prima.
Dunque, l'appello è indubbiamente inammissibile.
Rileva preliminarmente il Collegio che nessuna delle parti costituite - né
l'appellante, né gli appellati– hanno dato esecuzione all'ordinanza integrativa del contraddittorio, provvedendo a citare anche in questo grado di giudizio la o meglio, Controparte_1
il suo successore, pur ritenuto litisconsorte necessario nello stesso.
Non può, quindi, farsi a meno di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del sunnominato soggetto, quale litisconsorte necessario in questo giudizio.
Invero, con la richiamata ordinanza del 23 maggio 2022, la Corte, sul presupposto che la era Controparte_1
intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, riteneva la sua posizione di litisconsorte necessario nel giudizio, versandosi in ipotesi di causa inscindibile ex art.331 c.p.c. fra tutti i contendenti, quindi ordinandone la chiamata in causa.
In questa sede, deve ribadirsi che il concetto di causa inscindibile, di cui all'art.331 c.p.c., sia da riferire non solo alle ipotesi di litisconsorzio pag. 11/16 necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.
Va, in particolare, evidenziato come – alla stregua dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – ove uno o più soggetti vengano chiamati in giudizio da altri soggetti o “iussu judicis” e vi partecipino attivamente, costituendosi, o lo subiscano, rimanendo contumaci, si determini, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur non integrando gli estremi del litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto, che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi di giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi, ove non esplicitamente estromessi.
Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altri parti, all'omissione deve porre rimedio, ex art.331 c.p.c., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non è consentito di eludere “in limine” tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per contro, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare al precedente grado o fase del giudizio non sia stata citata in quello d'impugnazione (cfr., Cass.
n.5131/08; n.8854/07; n.12829/02; n.2756/01; n.14753/99; n.4156/99;
n.6251/98; n.2628/96).
pag. 12/16 Correttamente, quindi, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331, c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, assegnando il termine per provvedere alla citazione di quest'ultima.
In proposito, occorre ricordare che il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ai sensi dell'art.331 c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua violazione - a prescindere dalle ragioni che l'abbiano causata – determina, per ragioni di ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.
Il termine in questione può, peraltro, essere prorogato o riassegnato, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma processuale, solo in presenza di una situazione di forza maggiore, certa ed obiettiva, che ne abbia impedito l'osservanza.
A tali fini, tuttavia, deve tenersi conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio viene concesso non soltanto per il conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, ma anche per lo svolgimento di tutte le attività ad esso prodromiche (indagini di stato civile ed anagrafiche, o camerali, che siano necessarie per individuare i soggetti destinatari della notifica ed il luogo ove questa deve essere eseguita;
esperimento di rimedi processuali indispensabili per ovviare alla mancanza della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza di determinati soggetti), ed è normalmente stabilito dal giudice in misura di tale ampiezza da permettere pag. 13/16 alla parte anche di rimediare eventuali errori nei quali sia incorsa nella notificazione dell'atto (cfr., Cass. n.10863/10; n.28223/08; n.25860/08;
n.14428/06; n.6652/03).
In altri termini, la possibilità di prorogare il termine per la notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio o di assegnare un nuovo termine è subordinata alla condizione che la parte interessata dimostri la propria impossibilità all'osservanza del termine originariamente concesso per fatto a lei non imputabile né per dolo né per colpa.
Ora, siffatta condizione non ricorre nel caso di specie, essendo l'appellante rimasto negligentemente inerte, nonostante la concessione di un congruo termine per provvedere alla notifica dell'atto di appello al litisconsorte necessario pretermesso.
Non risulta, infatti, acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio, né allegata al fascicolo di parte dell'appellante, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica a ciascuna delle suddette parti necessarie del processo dell'atto integrativo del contraddittorio o, quanto meno, il tentativo di notifica dell'atto medesimo.
In ogni caso, va rimarcato che l'appellante ha richiesto una modifica della ordinanza del 23 maggio 2022 (nel senso di intendere l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale incorporante della CP_7
litisconsorte pretermessa) con una istanza del 1° luglio 2022, quindi, innanzi tutto successiva alla scadenza del termine per procedere alla notifica (indicato nel 20 giugno 2022) e senza indicare ragioni di forza maggiore che le avevano impedito di rivolgere precedentemente la richiesta alla Corte (o di procedere direttamente alla notifica al soggetto incorporante) nei termini originariamente assegnati. E tutto ciò nonostante pag. 14/16 l'incorporazione per fusione fosse alquanto risalente nel tempo e facilmente conoscibile perché soggetta alle forme di pubblicità.
Dovendosi, pertanto, ritenere che tanto l'omessa notifica dell'atto di appello alla suddetta parte necessaria quanto il mancato compimento delle ulteriori attività, che avrebbero consentito la notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio, siano senz'altro ingiustificati e, comunque, non riconducibili affatto ad una situazione di forza maggiore, ne consegue la inammissibilità dell'appello medesimo, ai sensi dell'art.331, comma 2,
c.p.c.
Le conclusioni a cui si è pervenuti, per cui l'appello proposto è inammissibile, rendono ultroneo l'esame delle altre questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, oltre che del valore della controversia), seguono la soccombenza.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione, nei confronti dell'appellante, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pag. 15/16 Decidendo sul giudizio di appello, n. 143/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Cosi deciso in Bari, in data 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 143/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesielllo Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 143/2022 R.G., pendente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Zaccheo, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dagli avv. Gavino
IG e NA NO, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Oggetto: cessione dei crediti. Appello avverso la sentenza resa dal
Tribunale di BAri, G.U. Dott. Rosanna Angarano, in data 21 dicembre
2021, nel giudizio avente R.G. n. 13177/2015
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 4 luglio 2024, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2015 la citava in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la
[...]
, e spiegava opposizione al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 2739/2015 con cui, su istanza della
[...]
le era stato intimato il pagamento Controparte_1
della somma € 45.400,87, portata dalla fattura n. 540 del 17 febbraio 2014, emessa dall e pretesa in virtù della cessione di Parte_3
credito notificata in data 25 febbraio 2014.
A fondamento dell'opposizione deduceva che aveva eseguito il pagamento del debito di cui alla fattura in favore della cedente in data 26 marzo 2015; che la cessione del credito intercorsa tra la – Parte_3
creditrice cedente – e la Banca cessionaria non le era mai stata notificata e che non era a conoscenza della cessione;
che la documentazione esibita dalla ricorrente era in copia fotostatica priva di data certa e, pertanto, non autentica e non opponibile;
che il contratto di compravendita del pag. 2/16 06.02.2014, per cui era stata emessa la fattura n. 540, prevedeva quale modalità di comunicazione tra le due società esclusivamente il telefax o la posta elettronica;
che l'opponente aveva avuto notizia della cessione solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
che la cedente aveva agito in danno della massa dei creditori, celando volutamente la cessione;
che la documentazione nulla provava in merito alla intervenuta cessione, mancando di elementi essenziali quali il contratto di cessione, forma, causa e sue modalità. Aggiungeva che la raccomandata del 17.02.2014, con cui la
Banca opposta aveva adempiuto il suo onere di notificazione, non conteneva nemmeno de relato notizie sulla cessione e le sue tempistiche, prevedeva una data di scadenza del pagamento diversa rispetto a quella indicata in fattura e si limitava ad indicare il numero, la data e l'importo della fattura della società cedente.
Quindi, chiedeva di autorizzare la chiamata in giudizio dell
[...]
, di accertare l'inadempimento degli Controparte_3
obblighi rivenienti dal contratto del 6 febbraio 2014, oltre che l'indebito arricchimento della società e la responsabilità risarcitoria per la violazione delle previsioni contrattuali, di accertare l'obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito del bonifico del 26 marzo 2014, di condannare i terzi chiamati in causa al risarcimento del danno, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare l'inefficacia delle comunicazioni intervenute e quindi di dichiarare il valore liberatorio del pagamento effettuato dalla opposta all e di rigettare Parte_3
le avverse pretese, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la banca opposta che chiedeva il rigetto della opposizione, asserendo di avere correttamente notificato al debitore pag. 3/16 l'avvenuta cessione (con raccomandata del 19 febbraio 2014, dopo l'apposizione del timbro di data certa sull'atto di cessione, ricevuta dalla società opponente il 25 febbraio 2014 e sottoscritta da una incaricata della stessa società); ribadiva che la notificazione della cessione, prevista dall'art. 1264 c.c., si sostanzia in un atto a forma libera e contestava la presunta genericità e incompletezza della comunicazione, affermando di avere chiaramente indicato in essa tutti gli estremi della cessione, evidenziando, peraltro, che la società opponente non aveva dato alcuna prova in ordine all'avvenuto pagamento ed alla buona fede.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Bari statuiva nei termini seguenti: “- Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2739/2015 e lo dichiara esecutivo;
- Condanna la al pagamento in favore Parte_2
dell'opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7254,00 per compensi, oltre 15% spese generali cap ed iva come per legge”.
Nello specifico il Tribunale ha rilevato che:
-non vi è stata contestazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria, mentre è stata contestata la validità ed opponibilità della cessione, prodotta solo in fotocopia, priva di data certa, non validamente notificata, oltre al fatto che la comunicazione prodotta dalla controparte non recava menzione della cessione ed aveva contenuto inidoneo a costituire il diritto del cessionario;
- il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia era stato effettuato in modo generico ed onnicomprensivo;
pag. 4/16 - premessa la prova del rapporto di cessione e che è necessaria la prova della notifica o della accettazione della cessione da parte del ceduto (al quale residua il potere di contestare la validità estrinseca e formale della cessione), nel caso di specie ricorre sia l'espressa indicazione del credito ceduto (con indicazione dell'importo, della fattura e della sua scadenza, oltre del debitore), sia la data certa (con il timbro postale del 19 febbraio
2014), non essendovi invece prova della natura fraudolenta della cessione;
- nel rapporto tra cessionario e ceduto è avvenuta la comunicazione, con raccomandata a.r. ricevuta in data 25 febbraio 2014; evidenziato che la notificazione è un atto a forma libera, nel caso di specie l'utilizzo della raccomandata è stato ritenuto idoneo a garantire la conoscibilità dell'atto, oltre al fatto che la comunicazione non è stata ritenuta generica, perché la raccomandata riportava una serie di elementi idonei a rendere conoscibile la cessione da parte del ceduto;
non ha ritenuto opponibili al cessionario le modalità della cessione concordate tra cedente e ceduto;
- ha ritenuto provata la ricezione della comunicazione, stante l'esistenza dell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, non contestato con querela di falso.
Avverso la sentenza ha proposto opposizione la società Parte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1. revocare, annullare e porre nel nulla il d.i. n. 2739/2015, emesso dal Tribunale di Bari, depositato in Cancelleria il 23/6/2015, in accoglimento del ricorso ex art.
633 c.p.c., nel giudizio rubricato sub n. 8009/15 R.G., in quanto infondato
e nullo, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione notificato;
2. nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia delle comunicazioni intervenute
e accertare e dichiarare il valore liberatorio del pagamento effettuato
pag. 5/16 dall'opposta in favore dell' (hodie fallita), con Parte_3
ogni e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni spiegate dalla opponente;
3. per l'effetto, in ogni caso, rigettare la avversa domanda di pagamento, perché comunque ed in ogni caso, palesemente infondata, sia in punto di fatto, che di diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo
e del presente grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
(già che
[...] Controparte_2
ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza e ribadito di non accettare il contraddittorio rispetto a difese e/o argomentazioni e/o eccezioni e/o domande nuove e/o diverse ex adverso formulate previa integrazione del contraddittorio ex artt. 350, II comma e 331 c.p.c. a cura della parte più diligente e/o che vi abbia interesse nei confronti di Controparte_1
e/o di chi per essa, mai estromessa dal giudizio di I grado e, dunque,
[...]
litisconsorte processuale necessaria, con fissazione del termine per la notificazione rigettare l'appello come proposto dalla società Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato per le ragioni tutte di cui alla sopraestesa comparsa di costituzione e risposta, così come tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bari n. 4594/2021 pubblicata in data 22.12.2021 (R.G. n. 13177/2015). In ogni caso si ripropongono le conclusioni rassegnate in I grado nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 24.11.2021 per l'udienza dell'1.12.2021,
pag. 6/16 così come richiamate nelle note scritte di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. depositate in data 16.12.2021 che per comodità vengono qui ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bari, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza: nel merito in via principale rigettare, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione svolta dalla società nei confronti della allora Parte_2 [...]
(ora Controparte_1 [...]
, siccome infondata in fatto e in diritto e, Controparte_2
comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, Ing. n. 2739/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Bari in data
22.6.2015, depositato il 23.6.2015, condannando la società in Parte_2
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, signora [nata a [...], il [...] ed ivi residente CP_4
in Via Crocifisso n. 95 (cod. fisc.: )], con sede in CodiceFiscale_1
Bitonto (BA), Strada Privata Via Crocifisso n. 11 (cod. fisc.:
), al pagamento in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(ora
[...] Controparte_2
, in persona del suo Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, della somma di € 45.400,87, oltre ad interessi di mora dal 19.5.2014 al saldo sulla somma capitale, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.591,00, di cui € 286,00 esborsi ed
€ 1.305,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alle successive occorrende. ancora nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, la validità e
pag. 7/16 l'efficacia della cessione del credito del 18/19.2.2014, tra la
[...]
(ora Controparte_1 [...]
e la società Controparte_2 [...]
e, quindi, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni Parte_3
esposte e per i titoli di cui in narrativa, il credito effettivo per capitale ed interessi della (ora Controparte_1
nei Controparte_2
confronti della condannare, in ogni caso, la società Parte_4
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_2
pro tempore, signora [nata a [...], il [...] ed CP_4
ivi residente in [...] (cod. fisc.: )] CodiceFiscale_1
con sede in Bitonto (BA), Strada Privata Via Crocifisso n. 11 (cod. fisc..
), al pagamento in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(ora
[...] Controparte_2
, in persona del suo Presidente legale rappresentante
[...]
pro tempore, della somma di € 45.400,87, oltre ad interessi di mora dal
19.5.2014 al saldo sulla somma capitale, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.591,00, di cui € 286,00 esborsi ed € 1.305,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alle successive occorrende, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che fosse accertata come dovuta e/o provata e/o ritenuta di giustizia”.
Con ordinanza del 23 maggio 2022 questa Corte di appello ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nell'interesse dalla
[...]
(in realtà mai eseguita). Controparte_1
pag. 8/16 Successivamente, disposti alcuni rinvii, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza del 4 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni, come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate), il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
Ciò posto, va affrontata in via preliminare, in quanto assorbente tutti i motivi di impugnazione, la questione relativa alla stessa procedibilità dell'appello, come ventilata dall'appellato.
In sostanza, la banca appellata si duole del fatto che sia rimasto inevaso l'ordine di integrazione del contraddittorio entro il 20 giugno 2022, disposto da questa Corte di appello, con ordinanza del 23 maggio 2022, nei confronti della soggetto Controparte_1
presente nel giudizio di primo grado e mai estromesso dallo stesso.
Ed infatti, nel corso del giudizio di prime cure, avviato nei confronti della con comparsa ex Controparte_1
art. 111 c.p.c. (10/13 novembre 2017) interveniva nel giudizio la
[...]
quale successore a titolo Controparte_2
particolare della prima (in particolare: “quale cessionaria del ramo di azienda bancaria costituito dal complesso dei beni organizzati per
l'esercizio dell'attività bancaria e rappresentato da tutti i rapporti di credito, di debito, di ogni attività, passività e di ogni altro rapporto in genere facenti capo – alla data di efficacia (19.11.2016) e salve le esclusioni specificamente indicate - alle sei filiali site in San Stino di
Livenza, Caorle, Pramaggiore, , e San Donà Controparte_5 CP_6
pag. 9/16 di della con Pt_3 Controparte_1
sede in Campolongo Maggiore (VE), frazione Bojon, via Villa, n. 147, giusta atto di cessione stipulato in data 18.11.2016 rep. n. 49502 e racc. n.
36620 notaio di Pordenone”). Il tutto, senza mai Persona_1
estromettere dal giudizio la cedente.
Proprio in forza della mancata estromissione della
[...]
quindi, questa Corte di appello, con Controparte_1
l'ordinanza del 23 maggio 2022 ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta, da attuarsi entro il 20 giugno 2022.
Senonché, alcuna integrazione del contraddittorio interveniva entro la data prefissata dalla Corte di appello, essendosi limitata la società appellante, con la nota del 1° luglio 2022, a chiedere quanto segue: “- si chiede di revocare la disposta integrazione del contraddittorio;
in subordine, ferma la contestazione della richiesta integrazione per difetto di presupposti, si chiede di disporlo, ove ancora ritenuto, nei confronti del soggetto incorporante , Controparte_7
giusta progetto del 9/11/2016 e atto di fusione del successivo 11/12/2016, pur se quest'ultimo, a seguito della costituzione ex art. 111 c.p.c., non potrà che dichiarare la insussistenza della legittimazione passiva;
- nella ipotesi in cui il Collegio ritenga di confermare la ordinanza, non ritenendo che la costituzione ex art. 111 c.p.c. nel primo grado del giudizio, successiva alla estinzione della Controparte_1
, quale atto di costituzione che ha evitato la interruzione del
[...]
giudizio e la prosecuzione nei confronti dell'unico soggetto legittimato, chiede di voler disporre la integrazione del contradditorio nei confronti del soggetto incorporante, e del Controparte_7
pag. 10/16 , previa concessione della rimessione in termini e di un nuovo CP_7
termine per la notifica (del caso, previo differimento della data di udienza ai fini della salvaguardia dei termini a comparire), ovvero nel termine originariamente concesso, prorogato di pari periodo (anche in applicazione dei princìpi di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
14266/2019)”, il tutto sul presupposto della intervenuta incorporazione per fusione della nella Controparte_1 [...]
e del e, quindi, della estinzione Controparte_7 CP_7
della prima.
Dunque, l'appello è indubbiamente inammissibile.
Rileva preliminarmente il Collegio che nessuna delle parti costituite - né
l'appellante, né gli appellati– hanno dato esecuzione all'ordinanza integrativa del contraddittorio, provvedendo a citare anche in questo grado di giudizio la o meglio, Controparte_1
il suo successore, pur ritenuto litisconsorte necessario nello stesso.
Non può, quindi, farsi a meno di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del sunnominato soggetto, quale litisconsorte necessario in questo giudizio.
Invero, con la richiamata ordinanza del 23 maggio 2022, la Corte, sul presupposto che la era Controparte_1
intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, riteneva la sua posizione di litisconsorte necessario nel giudizio, versandosi in ipotesi di causa inscindibile ex art.331 c.p.c. fra tutti i contendenti, quindi ordinandone la chiamata in causa.
In questa sede, deve ribadirsi che il concetto di causa inscindibile, di cui all'art.331 c.p.c., sia da riferire non solo alle ipotesi di litisconsorzio pag. 11/16 necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.
Va, in particolare, evidenziato come – alla stregua dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – ove uno o più soggetti vengano chiamati in giudizio da altri soggetti o “iussu judicis” e vi partecipino attivamente, costituendosi, o lo subiscano, rimanendo contumaci, si determini, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur non integrando gli estremi del litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto, che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi di giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi, ove non esplicitamente estromessi.
Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altri parti, all'omissione deve porre rimedio, ex art.331 c.p.c., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non è consentito di eludere “in limine” tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per contro, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare al precedente grado o fase del giudizio non sia stata citata in quello d'impugnazione (cfr., Cass.
n.5131/08; n.8854/07; n.12829/02; n.2756/01; n.14753/99; n.4156/99;
n.6251/98; n.2628/96).
pag. 12/16 Correttamente, quindi, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331, c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, assegnando il termine per provvedere alla citazione di quest'ultima.
In proposito, occorre ricordare che il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ai sensi dell'art.331 c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua violazione - a prescindere dalle ragioni che l'abbiano causata – determina, per ragioni di ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.
Il termine in questione può, peraltro, essere prorogato o riassegnato, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma processuale, solo in presenza di una situazione di forza maggiore, certa ed obiettiva, che ne abbia impedito l'osservanza.
A tali fini, tuttavia, deve tenersi conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio viene concesso non soltanto per il conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, ma anche per lo svolgimento di tutte le attività ad esso prodromiche (indagini di stato civile ed anagrafiche, o camerali, che siano necessarie per individuare i soggetti destinatari della notifica ed il luogo ove questa deve essere eseguita;
esperimento di rimedi processuali indispensabili per ovviare alla mancanza della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza di determinati soggetti), ed è normalmente stabilito dal giudice in misura di tale ampiezza da permettere pag. 13/16 alla parte anche di rimediare eventuali errori nei quali sia incorsa nella notificazione dell'atto (cfr., Cass. n.10863/10; n.28223/08; n.25860/08;
n.14428/06; n.6652/03).
In altri termini, la possibilità di prorogare il termine per la notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio o di assegnare un nuovo termine è subordinata alla condizione che la parte interessata dimostri la propria impossibilità all'osservanza del termine originariamente concesso per fatto a lei non imputabile né per dolo né per colpa.
Ora, siffatta condizione non ricorre nel caso di specie, essendo l'appellante rimasto negligentemente inerte, nonostante la concessione di un congruo termine per provvedere alla notifica dell'atto di appello al litisconsorte necessario pretermesso.
Non risulta, infatti, acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio, né allegata al fascicolo di parte dell'appellante, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica a ciascuna delle suddette parti necessarie del processo dell'atto integrativo del contraddittorio o, quanto meno, il tentativo di notifica dell'atto medesimo.
In ogni caso, va rimarcato che l'appellante ha richiesto una modifica della ordinanza del 23 maggio 2022 (nel senso di intendere l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale incorporante della CP_7
litisconsorte pretermessa) con una istanza del 1° luglio 2022, quindi, innanzi tutto successiva alla scadenza del termine per procedere alla notifica (indicato nel 20 giugno 2022) e senza indicare ragioni di forza maggiore che le avevano impedito di rivolgere precedentemente la richiesta alla Corte (o di procedere direttamente alla notifica al soggetto incorporante) nei termini originariamente assegnati. E tutto ciò nonostante pag. 14/16 l'incorporazione per fusione fosse alquanto risalente nel tempo e facilmente conoscibile perché soggetta alle forme di pubblicità.
Dovendosi, pertanto, ritenere che tanto l'omessa notifica dell'atto di appello alla suddetta parte necessaria quanto il mancato compimento delle ulteriori attività, che avrebbero consentito la notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio, siano senz'altro ingiustificati e, comunque, non riconducibili affatto ad una situazione di forza maggiore, ne consegue la inammissibilità dell'appello medesimo, ai sensi dell'art.331, comma 2,
c.p.c.
Le conclusioni a cui si è pervenuti, per cui l'appello proposto è inammissibile, rendono ultroneo l'esame delle altre questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, oltre che del valore della controversia), seguono la soccombenza.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione, nei confronti dell'appellante, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
pag. 15/16 Decidendo sul giudizio di appello, n. 143/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Cosi deciso in Bari, in data 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 16/16