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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/12/2025, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 09.07.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Catia NI (C.F. ) e Cinzia C.F._2
NI (C.F. ) per procura in atti C.F._3
– APPELLANTE –
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3 C.F._6 rappresentate e difese dall'Avv. Stefania Ionata (C.F. ) per procura in atti C.F._7
– APPELLATE –
OGGETTO: contratto di rendita vitalizia.
FATTO E DI DIRITTO
La controversia ha per oggetto il contratto, del 3.06.1997, con cui i germani , , Pt_2 Pt_3 Pt_1
e hanno costituito una rendita vitalizia, in favore della madre, Parte_4 Persona_1 impegnandosi a corrisponderle, per tutta la durata della vita, la somma mensile di 300.000 delle vecchie lire, cadauno, a partire dal luglio 1997, somma da rivalutare annualmente. ha rappresentato che, poco dopo la stipula del contratto, sono morti, in successione, Parte_1 il LO , senza discendenti, il LO , lasciando come eredi la moglie, Pt_3 Pt_2 Controparte_4 ed i figli, e , ed il LO , a cui sono succeduti la moglie CP_5 CP_6 Pt_4 Controparte_7
e le due figlie e;
che, alla morte di , avvenuta il 31.3.1997, i suoi eredi non CP_2 CP_3 Pt_2 hanno più versato la quota dovuta a titolo di rendita vitalizia;
la ha chiesto ed ottenuto un Per_1 decreto ingiuntivo, opposto dalla controparte, ed il relativo giudizio si è concluso con un accordo transattivo, per il pagamento della quota di spettanza, debitamente onorato fino all'anno 2005; che, alla morte di , avvenuta l'1.11.1998, le sue eredi, sono rimaste del tutto inadempienti Pt_4 all'obbligo, assunto dal rispettivo marito e padre, fino alla morte della beneficiaria, in data 22.3.15; di aver, dunque, provveduto al pagamento dell'intero importo, fino alla morte della madre;
di aver agito nei confronti della moglie del LO , per l'adempimento degli obblighi assunti, anche in Pt_2 ragione della detta transazione, e, dunque, di essersi determinato ad agire, in qualità di unico erede della madre e coobligato in solido, al pagamento della rendita vitalizia, anche nei confronti delle eredi del LO , per il recupero della quota dovuta dalla morte del loro comune dante causa: ha Pt_4 così suddiviso il credito in due periodi, chiedendo, in qualità di erede della madre, la quota dovuta e non versata, da novembre 1998 a gennaio 2002, e, quale coobbligato in solido - per aver provveduto al pagamento dell'intero - la quota dovuta dagli stessi per il periodo successivo, con la condanna al pagamento di un importo totale di € 32.333,20, oltre agli accessori di legge.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4270/2021, ha rigettato la domanda: dopo aver manifestato serie perplessità riguardo al titolo di erede, posto a fondamento di parte della pretesa di credito, ha applicato il principio della ragione più liquida e dichiarato il presunto credito, parzialmente prescritto, precisamente, dal novembre 1998 al dicembre 2005, per il decorso del termine decennale, interrotto, per la prima volta, solo con la richiesta di pagamento del 4.12.2015; per il periodo successivo, ha ritenuto non dimostrata la corresponsione dell'intero, documentata attraverso una serie di fotocopie di quietanze di pagamento apparentemente sottoscritte dalla ed ampiamente disconosciute Per_1 dalla controparte e delle quali ha omesso il deposito degli originali.
L'appellante impugna la decisione, articolando tre censure.
La prima riguarda la dichiarazione di prescrizione del credito per il periodo novembre 1998 – dicembre 2005, contestandosi l'omesso esame di un atto interruttivo, che, ai sensi dell'art. 1310 cc, si estende nei confronti del coobbligato solidale: il giudizio instaurato dalla stessa beneficiaria,
[...]
nell'anno 1999, nei confronti di erede di conclusosi con Per_1 Controparte_4 Persona_2 la transazione dell'8.06.2000, a seguito del quale l'interruzione della prescrizione doveva farsi risalire al momento della instaurazione del giudizio o almeno alla data di stipula dell'accordo transattivo.
La censura è infondata.
E' pacifico tra le parti che la ha agito nei confronti della moglie del figlio , nei primi Per_1 Pt_2 mesi dell'anno 1999, notificando il decreto ingiuntivo per la quota di spettanza. In atti, vi è solo la transazione, da cui si ricava, il dato temporale dell'emissione del decreto ingiuntivo. In ogni caso, la creditrice ha agito limitatamente alla quota di spettanza del condebitore solidale, e non per l'intero, con la conseguente inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 1310 c.c.
La norma prevede l'estensione degli atti interruttivi della prescrizione, notificati ad uno solo dei coobbligati in solido, a tutti gli altri soggetti passivi. Appare chiaro, sul piano logico-giuridico, che l'atto interruttivo deve riguardare l'intero debito solidale, perché la norma assolve all'esigenza di facilitare il recupero della somma dovuta. Il creditore, operando una scissione della quota, di fatto rinuncia alla solidarietà passiva, e l'atto interruttivo, non corrispondendo alla ratio sottesa alla norma richiamata, non può produrre effetti nei confronti degli altri condebitori.
La seconda censura riguarda la prova del credito, per il periodo successivo a quello prescritto.
L'appellante assume di aver versato l'intero importo, dovuto per la rendita vitalizia, essendo rimasti inadempienti i coobbligati in solido, e, a riprova del pagamento, ha depositato numerose ricevute, in copia.
Il Tribunale ha ritenuto non provato il pagamento, in presenza di una serie di quietanze, apparentemente sottoscritte dalla beneficiaria, ed ampiamente disconosciute dalla Persona_3 controparte, per le quali non sono stati depositati gli originali, e, provenendo da terzi, non dimostrata l'autenticità e la genuità, in assenza di ulteriori riscontri.
Va precisato che, in motivazione, non vi è alcuna contraddizione riguardo al disconoscimento delle ricevute in atti. Si è precisato che le scritture, provenienti da soggetti terzi, estranei alla lite, non possono essere assoggettate a un giudizio di verificazione, ma costituiscono meri indizi che il giudice può valutare liberamente, alla luce del complessivo quadro probatorio. In questo contesto, si è dato rilievo alle contestazioni della controparte e valutato le prove offerte ai fini della verifica della genuinità ed autenticità delle ricevute prodotte.
Le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato “l'autenticità delle ricevute e delle sottoscrizioni”, riservando di chiedere una consulenza tecnica d'ufficio, anche perché Pt_1 non disponeva di un reddito che gli consentisse di far fronte ai versamenti per l'intero.
[...]
Hanno poi sottolineato, con le note istruttorie, che le ricevute apparivano precostituite in moduli ciclostilati, di identico contenuto, ed hanno chiesto un ordine di esibizione ex art. 210 cpc delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conti bancari, riferiti al periodo in contestazione, oltre gli originali delle ricevute ed, in subordine, disporre ctu volta alla verifica dell'autenticità delle dette ricevute e delle sottoscrizioni apposte in calce.
L'attore, ora appellante, non ha prodotto nulla a conferma delle quietanze in atti, se non gli atti pubblici, quali la rinuncia all'eredità del marito e la costituzione di rendita vitalizia, a firma di
[...]
da utilizzare come scritture di comparazione. Il tribunale, diversamente da quanto sostenuto Per_3 nell'impugnativa, ha motivato le ragioni per cui le ricevute non apparivano autentiche: una serie di copie fotostatiche dattiloscritte, tutte riportanti la stessa dicitura di ricevuto pagamento, apparentemente sottoscritte dalla la mancata produzione degli originali e di valide scritture Per_3 di comparazione, se non l'atto di costituzione della rendita vitalizia, risalente ad oltre venti anni prima, e, dunque, non attendibile, considerata la possibile modifica della scrittura nel tempo, anche in relazione all'età del soggetto;
la mancata produzione della dichiarazione dei redditi, a dimostrazione della disponibilità economica, contestata dalla controparte, oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione al periodo temporale di riferimento.
La motivazione, diversamente da quanto sostenuto con l'impugnativa, è articolata, logica e coerente nell'esposizione del ragionamento logico giuridico, posto a base della decisione.
L'appellante oppone l'esistenza di un'altra scrittura di comparazione, la rinuncia all'eredità del marito, e giustifica la mancata produzione degli originali delle ricevute, con l'assenza di un ordine ex art. 210 cpc. Ora, è onere della parte contrastare la linea difensiva di controparte, dando prova del proprio assunto. In ogni caso, pur prescindendo dalla produzione degli originali delle ricevute, l'atto di rinuncia all'eredità risale addirittura all'anno 1977, ancora più risalente nel tempo, e la sottoscrizione sulle singole ricevute appare sempre uguale come fosse stampata/ricalcata. Ancora, la prospettazione è confusa: l'appellante sostiene di aver versato l'intera rendita vitalizia dall'anno 2002, pur avendo ammesso che gli eredi del LO hanno corrisposto la propria quota fino all'anno Pt_2
2005, e, nel contempo, dalle ricevute in atti, non emergono sempre importi uguali, nello stesso anno di riferimento, e nemmeno in progressivo aumento, in ragione della rivalutazione, anzi, spesso, addirittura in ribasso. Per il resto, non vi è alcuna prova della disponibilità economica dell'appellante, tale da consentire il versamento mensile dell'intera rendita vitalizia, né dei versamenti effettuati, che, per gli importi più elevati, sarebbero dovuti avvenire a mezzo bonifico bancario. L'appellante giustifica la mancata produzione con i tempi richiesti dall' e con la situazione Controparte_8 di emergenza sanitaria nazionale, dell'epoca, ma la richiesta di rimessione in termini è stata avanzata solo con le note conclusionali innanzi al tribunale. Non specifica nemmeno qule fosse la propria fonte di reddito e, nell'introdurre il giudizio, solo dopo pochi anni, ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, facendo leva su uno stato di impossidenza. Va, poi, aggiunto che manca qualsiasi contestazione riguardo la prova della titolarità del diritto di credito, azionato dall'appellante in veste di unico erede di Persona_1
In atti, vi è solo una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (cfr. doc. 6 del fascicolo primo grado) senza alcuna prova di una rinuncia all'eredità da parte di potenziali eredi in rappresentazione (moglie e figli dei discendenti diretti della ad essa premorti). Per_1
Il rigetto dell'appello travolge l'ultima censura in punto di condanna alle spese, che vengono poste a carico di ai sensi dell'art. 91 cpc, anche per il grado di appello. Parte_1
Come si provvederà con separato decreto, la palese infondatezza dell'impugnativa non consente l'ammissione al gratuito patrocinio a spese delo Stato, unitamente agli altri motivi esposti dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che ha dichiarato inammissibile l'istanza,. Di conseguenza, va sancito l'obbligo dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di versare un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del d.m. 55/2014, come aggiornato, con esclusione della fase istruttoria del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma,
n. 4270/2021, con la condanna al pagamento delle spese del grado per l'importo di € 3.397,00, in favore di , e oltre spese generali nella misura forfettaria Controparte_1 CP_3 Controparte_9 del 15% e accessori di legge.
Dichiara tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, al Parte_5 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, da esso dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 17.12.2025
Il Presidente relatore