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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia civile iscritta al n. R.G. 34978/2023 promossa da
( , con il patrocinio dell'avv. Marco Ferrari Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
), con il patrocinio dell'avv. Mauro Di Controparte_1 P.IVA_2
Piano OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“l'adito Tribunale Voglia:
1. Preliminarmente, revocare l'Ordinanza del 09.05.2024, ammettendo l'interrogatorio formale e la prova testimoniale articolati nelle note integrative depositate il 21.03.2024; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare la continenza fra i giudizi pendenti e fissare un termine perentorio entro il quale riassumere la casa davanti al Tribunale di Nola, a sensi dell'art. 39, 2° comma c.p.c., quale Giudice “…competente anche per la causa proposta successivamente…”;
3. In subordine, nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, condannando la società opposta alla ripetizione, in favore dell'opponente, della somma di € 13.922,39 corrisposta in data 10.11.2023; 4. Condannare la alla refusione di spese e compensi Controparte_1 professionali per il presente giudizio (aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
pagina 1 di 5 Per l'opposta:
“Nel merito rigettare la domanda proposta dalla in persona del Parte_2 legale rappresentante protempore, in quanto n le e del tutto infondata e temeraria per i motivi innanzi esposti e dedotti, e stante il pagamento della sorte capitale eseguito in data 10.11.2023, condannare la parte attrice al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231-2002 dal 15.07.2023 al 10.11.2023 nella misura di euro 540,11 e delle spese legali relative al procedimento monitorio;
2) Condannare, infine, la Parte_2 al pagamento delle spese di causa con attribuzione al sottoscritto difensore
[...]
o” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha depositato, avanti al Tribunale di Milano, un ricorso per Controparte_1 dendo e ottenendo che fosse ingiunto a il Parte_2 pagamento immediato di euro 13.922,39, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dal 15.7.23 al saldo, in pagamento delle fatture 207 e 2011 del 30.4.2023, emesse per servizi di logistica resi in favore di presso l'Interporto Lotto D1 sito in Nola, in esecuzione Parte_2 del contratto s rti il 1.3.23. Ha fondato la richiesta ex art 642 c.p.c. allegando l'assegno emesso il 15.7.2023 dall'ingiunta, non incassato per immagine non coerente con i dati. L'ingiunta ha proposto opposizione al predetto decreto, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo e, quindi, la sua revoca;
ha lamentato sovrafatturazioni, ostruzionismo di che, in violazione degli Controparte_1 obblighi di buona fede e correttez ovimentare le merci per presunte difformità dei bancali, di aver consegnato a due Controparte_1 assegni bancari - di cui il primo azionato in sede monito e la restituzione della merce su cui illecitamente esercitava un Controparte_1 diritto di ritenzione;
ha allegato di aver promoss ola una causa nei confronti di per ottenere la restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente pa ovrafatturazione, il risarcimento danni per aver dovuto ricollocare la merce presso altra società di logistica dopo che
[...]
l'ha rilasciata, per la merce andata perduta o danneggiat Controparte_1 convenuta opposta, per l'annullamento degli ordini da parte dei clienti di essa opponente, il tutto per complessivi € 80.883,05; in quella causa Controparte_1 in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento della stessa somma poi oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto. Allegando litispendenza o continenza tra le cause, ha chiesto la cancellazione dal ruolo della presente causa o, in subordine, la fissazione di un termine perentorio per la riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Nola in base al criterio della prevenzione;
nel merito ha eccepito in pagina 2 di 5 compensazione al credito oggetto di ingiunzione il suo credito di carattere restitutorio e risarcitorio. si è costituita e ha chiesto: dichiararsi cessata la materia del Controparte_1 contendere in forza della transazione sottoscritta il 2.11.23 tra le parti e l'avvenuto pagamento della somma in linea capitale in data 10.11.23; il rigetto della domanda di cancellazione della causa dal ruolo e della fissazione di un termine perentorio per la riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non ricorrendo i presupposti di cui all'art 39.1,2 c.p.c.; il rigetto della domanda riconvenzionale, di cui ha contestato l'an e il quantum; il rigetto dell'istanza ex art 649 c.p.c in assenza dei suoi presupposti. Ha concluso per la conferma del titolo e la condanna dell'ingiunta al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/02 dal 15.7.23 al 10.11.23, quantificati in € 540,11. Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art 171ter nn. 1,2,3 c.p.c. in occasione delle quali: l'opponente ha allegato di aver siglato la transazione del 2.11.23 esclusivamente per evitare l'assegnazione delle somme oggetto di pignoramento presso terzi. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti con ordinanza resa il 9.5.2024 - qui richiamata e ribadita:
- è stata disattesa la richiesta dell'opposta di dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la transazione siglata il 2.11.2023 (doc 2 opposta = 15 opponente) non ha comportato l'abbandono di questa causa e che il pagamento della somma ingiunta è stato eseguito allo scopo di evitare la prosecuzione dell'esecuzione forzata;
- è stata altresì rigettata la richiesta dell'opponente formulata ai sensi dell'art 39.1,2 c.p.c.
considerato che
le cause che si assumono essere in rapporto di litispendenza o continenza sono la presente opposizione al decreto ingiuntivo e il giudizio ordinario di cognizione introdotto con citazione avanti al Tribunale di Nola notificata il 25.9.2023, per cui non vi è identità tra le due cause e, ove anche vi fosse continenza, a mente dell'art 39 ultimo comma c.p.c. deve concludersi per l'anteriorità del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo rispetto alla notificazione della citazione avanti al Tribunale di Nola, se si considera che il ricorso è datato 23.9.24 e il titolo è stato emesso il 25.9.23;
- sul piano istruttorio, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dall'opponente nella memoria ex art 171ter n. 2 c.p.c. perché i capitoli ivi articolati attengono a circostanze in parte non contestate, in parte a formulazione generica o negativa, in parte irrilevanti ed è stata rigettata la richiesta di CTU avanzata da
[...] avente finalità esplorativa. Parte_2 osì entrata nella fase decisoria, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189.1 nn 1),2),3) c.p.c. e termine per note scritte ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione della causa. Ad esito della causa si può concludere come segue. pagina 3 di 5 Va in primo luogo considerato il valore promissorio e ricognitivo e dell'assegno bancario tratto da il 15.7.23 in favore di di importo (€ Parte_2 Controparte_1
13.922,39 alla somma delle f del 15,7,2023 monitoriamente azionate (€ 13.922,39); invero, l'assegno costituisce promessa di pagamento nei rapporti tra il traente e il prenditore, vale a dire il beneficiario dell'assegno, con l'effetto di invertire l'onere della prova a norma dell'art. 1988 c.c., con la conseguenza che spetta all'emittente provare che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/09/2013; cfr anche Cass, Sez. III, ord. n. 18831 del 10 luglio 2024; Sez. 3 ord. n. 28141 del 06/10/2023). Ne consegue che l'odierna opposta può avvalersi del vantaggio probatorio di cui all'art 1988 c.c., comportante la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale e a carico del debitore l'onere probatorio di dimostrarne l'inesistenza/invalidità o l'estinzione ovvero l'esistenza di una condizione o di un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. sez. III 4804/2006; sez. III 15575/00), evenienze, queste, non verificatesi. Infatti, l'opponente si è limitata:
- ad allegare di aver emesso l'assegno bancario a scopo transattivo per ottenere la restituzione della merce, su cui, a suo dire, stava illecitamente Controparte_1 esercitando un diritto di ritenzione;
il documento n. 6 prodotto da però Parte_2 non costituisce scrittura transattiva (difettando dei contenuti di c.) e non vi è traccia di una dazione dei titoli effettuata al solo scopo di ottenere in restituzione la merce indebitamente trattenuta dall'appaltatrice;
- ad eccepire in compensazione un controcredito di carattere restitutorio e risarcitorio rimasto, però, indimostrato, perché fondato su conteggi unilateralmente predisposti e fatture di terzi;
né, come si è detto, in occasione della memoria integrativa ex art 171ter n 2 c.p.c. si è validamente offerta di provare i suoi assunti in punto an e Parte_2 quantum. L'opposizione va, pertanto, rigettata e la somma di € 13.922,39 pagata da Parte_2 in data 10.11.2023 a seguito della notificazione del pignoramento presso terzi, resta
[...] isita in capo ad il decreto ingiuntivo, per effetto del Controparte_1 sopravvenuto pagamento del capitale, deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.) e va condannata a pagare a Parte_2 Controparte_1
€ 540,11 a titolo di interessi ex d.lgs 231/02 dall'emissione dell'assegno bancario
[...]
2023) alla corresponsione del capitale, avvenuta il 10.11.23. pagina 4 di 5 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, applicando la riduzione del valore medio per la fase istruttoria e decisionale in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata e con clausola ex art 93 c.p.c., avendone fatto richiesta il difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo n. 14855/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di
Controparte_1 dato atto che, in data 10.11.2023, ha pagato a € Parte_2 Controparte_1
13.922,39 a seguito della notific mento pres o ingiuntivo n. 14885/2023 del Tribunale di Milano e dichiara che la somma pagata resta acquisita in capo a Controparte_1 condanna a pagare a € 540,11, a titolo di Parte_2 Controparte_1 interessi e rigetta la domanda restitutoria avanzata dall'opponente; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 30.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia civile iscritta al n. R.G. 34978/2023 promossa da
( , con il patrocinio dell'avv. Marco Ferrari Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
), con il patrocinio dell'avv. Mauro Di Controparte_1 P.IVA_2
Piano OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“l'adito Tribunale Voglia:
1. Preliminarmente, revocare l'Ordinanza del 09.05.2024, ammettendo l'interrogatorio formale e la prova testimoniale articolati nelle note integrative depositate il 21.03.2024; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare la continenza fra i giudizi pendenti e fissare un termine perentorio entro il quale riassumere la casa davanti al Tribunale di Nola, a sensi dell'art. 39, 2° comma c.p.c., quale Giudice “…competente anche per la causa proposta successivamente…”;
3. In subordine, nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, condannando la società opposta alla ripetizione, in favore dell'opponente, della somma di € 13.922,39 corrisposta in data 10.11.2023; 4. Condannare la alla refusione di spese e compensi Controparte_1 professionali per il presente giudizio (aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
pagina 1 di 5 Per l'opposta:
“Nel merito rigettare la domanda proposta dalla in persona del Parte_2 legale rappresentante protempore, in quanto n le e del tutto infondata e temeraria per i motivi innanzi esposti e dedotti, e stante il pagamento della sorte capitale eseguito in data 10.11.2023, condannare la parte attrice al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231-2002 dal 15.07.2023 al 10.11.2023 nella misura di euro 540,11 e delle spese legali relative al procedimento monitorio;
2) Condannare, infine, la Parte_2 al pagamento delle spese di causa con attribuzione al sottoscritto difensore
[...]
o” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha depositato, avanti al Tribunale di Milano, un ricorso per Controparte_1 dendo e ottenendo che fosse ingiunto a il Parte_2 pagamento immediato di euro 13.922,39, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dal 15.7.23 al saldo, in pagamento delle fatture 207 e 2011 del 30.4.2023, emesse per servizi di logistica resi in favore di presso l'Interporto Lotto D1 sito in Nola, in esecuzione Parte_2 del contratto s rti il 1.3.23. Ha fondato la richiesta ex art 642 c.p.c. allegando l'assegno emesso il 15.7.2023 dall'ingiunta, non incassato per immagine non coerente con i dati. L'ingiunta ha proposto opposizione al predetto decreto, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo e, quindi, la sua revoca;
ha lamentato sovrafatturazioni, ostruzionismo di che, in violazione degli Controparte_1 obblighi di buona fede e correttez ovimentare le merci per presunte difformità dei bancali, di aver consegnato a due Controparte_1 assegni bancari - di cui il primo azionato in sede monito e la restituzione della merce su cui illecitamente esercitava un Controparte_1 diritto di ritenzione;
ha allegato di aver promoss ola una causa nei confronti di per ottenere la restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente pa ovrafatturazione, il risarcimento danni per aver dovuto ricollocare la merce presso altra società di logistica dopo che
[...]
l'ha rilasciata, per la merce andata perduta o danneggiat Controparte_1 convenuta opposta, per l'annullamento degli ordini da parte dei clienti di essa opponente, il tutto per complessivi € 80.883,05; in quella causa Controparte_1 in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento della stessa somma poi oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto. Allegando litispendenza o continenza tra le cause, ha chiesto la cancellazione dal ruolo della presente causa o, in subordine, la fissazione di un termine perentorio per la riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Nola in base al criterio della prevenzione;
nel merito ha eccepito in pagina 2 di 5 compensazione al credito oggetto di ingiunzione il suo credito di carattere restitutorio e risarcitorio. si è costituita e ha chiesto: dichiararsi cessata la materia del Controparte_1 contendere in forza della transazione sottoscritta il 2.11.23 tra le parti e l'avvenuto pagamento della somma in linea capitale in data 10.11.23; il rigetto della domanda di cancellazione della causa dal ruolo e della fissazione di un termine perentorio per la riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non ricorrendo i presupposti di cui all'art 39.1,2 c.p.c.; il rigetto della domanda riconvenzionale, di cui ha contestato l'an e il quantum; il rigetto dell'istanza ex art 649 c.p.c in assenza dei suoi presupposti. Ha concluso per la conferma del titolo e la condanna dell'ingiunta al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/02 dal 15.7.23 al 10.11.23, quantificati in € 540,11. Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art 171ter nn. 1,2,3 c.p.c. in occasione delle quali: l'opponente ha allegato di aver siglato la transazione del 2.11.23 esclusivamente per evitare l'assegnazione delle somme oggetto di pignoramento presso terzi. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti con ordinanza resa il 9.5.2024 - qui richiamata e ribadita:
- è stata disattesa la richiesta dell'opposta di dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la transazione siglata il 2.11.2023 (doc 2 opposta = 15 opponente) non ha comportato l'abbandono di questa causa e che il pagamento della somma ingiunta è stato eseguito allo scopo di evitare la prosecuzione dell'esecuzione forzata;
- è stata altresì rigettata la richiesta dell'opponente formulata ai sensi dell'art 39.1,2 c.p.c.
considerato che
le cause che si assumono essere in rapporto di litispendenza o continenza sono la presente opposizione al decreto ingiuntivo e il giudizio ordinario di cognizione introdotto con citazione avanti al Tribunale di Nola notificata il 25.9.2023, per cui non vi è identità tra le due cause e, ove anche vi fosse continenza, a mente dell'art 39 ultimo comma c.p.c. deve concludersi per l'anteriorità del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo rispetto alla notificazione della citazione avanti al Tribunale di Nola, se si considera che il ricorso è datato 23.9.24 e il titolo è stato emesso il 25.9.23;
- sul piano istruttorio, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dall'opponente nella memoria ex art 171ter n. 2 c.p.c. perché i capitoli ivi articolati attengono a circostanze in parte non contestate, in parte a formulazione generica o negativa, in parte irrilevanti ed è stata rigettata la richiesta di CTU avanzata da
[...] avente finalità esplorativa. Parte_2 osì entrata nella fase decisoria, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189.1 nn 1),2),3) c.p.c. e termine per note scritte ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione della causa. Ad esito della causa si può concludere come segue. pagina 3 di 5 Va in primo luogo considerato il valore promissorio e ricognitivo e dell'assegno bancario tratto da il 15.7.23 in favore di di importo (€ Parte_2 Controparte_1
13.922,39 alla somma delle f del 15,7,2023 monitoriamente azionate (€ 13.922,39); invero, l'assegno costituisce promessa di pagamento nei rapporti tra il traente e il prenditore, vale a dire il beneficiario dell'assegno, con l'effetto di invertire l'onere della prova a norma dell'art. 1988 c.c., con la conseguenza che spetta all'emittente provare che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/09/2013; cfr anche Cass, Sez. III, ord. n. 18831 del 10 luglio 2024; Sez. 3 ord. n. 28141 del 06/10/2023). Ne consegue che l'odierna opposta può avvalersi del vantaggio probatorio di cui all'art 1988 c.c., comportante la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale e a carico del debitore l'onere probatorio di dimostrarne l'inesistenza/invalidità o l'estinzione ovvero l'esistenza di una condizione o di un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. sez. III 4804/2006; sez. III 15575/00), evenienze, queste, non verificatesi. Infatti, l'opponente si è limitata:
- ad allegare di aver emesso l'assegno bancario a scopo transattivo per ottenere la restituzione della merce, su cui, a suo dire, stava illecitamente Controparte_1 esercitando un diritto di ritenzione;
il documento n. 6 prodotto da però Parte_2 non costituisce scrittura transattiva (difettando dei contenuti di c.) e non vi è traccia di una dazione dei titoli effettuata al solo scopo di ottenere in restituzione la merce indebitamente trattenuta dall'appaltatrice;
- ad eccepire in compensazione un controcredito di carattere restitutorio e risarcitorio rimasto, però, indimostrato, perché fondato su conteggi unilateralmente predisposti e fatture di terzi;
né, come si è detto, in occasione della memoria integrativa ex art 171ter n 2 c.p.c. si è validamente offerta di provare i suoi assunti in punto an e Parte_2 quantum. L'opposizione va, pertanto, rigettata e la somma di € 13.922,39 pagata da Parte_2 in data 10.11.2023 a seguito della notificazione del pignoramento presso terzi, resta
[...] isita in capo ad il decreto ingiuntivo, per effetto del Controparte_1 sopravvenuto pagamento del capitale, deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.) e va condannata a pagare a Parte_2 Controparte_1
€ 540,11 a titolo di interessi ex d.lgs 231/02 dall'emissione dell'assegno bancario
[...]
2023) alla corresponsione del capitale, avvenuta il 10.11.23. pagina 4 di 5 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, applicando la riduzione del valore medio per la fase istruttoria e decisionale in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata e con clausola ex art 93 c.p.c., avendone fatto richiesta il difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo n. 14855/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di
Controparte_1 dato atto che, in data 10.11.2023, ha pagato a € Parte_2 Controparte_1
13.922,39 a seguito della notific mento pres o ingiuntivo n. 14885/2023 del Tribunale di Milano e dichiara che la somma pagata resta acquisita in capo a Controparte_1 condanna a pagare a € 540,11, a titolo di Parte_2 Controparte_1 interessi e rigetta la domanda restitutoria avanzata dall'opponente; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 30.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 5 di 5