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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 359/2024 R.G. vertente tra nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20.03.1951, C.F. , , nata C.F._2 Parte_3
a Massa e Cozzile (PT) il 09.12.1944, C.F.
, , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
03.08.1971, C.F. , nata C.F._4 Parte_5
1 a TI (ME) il 16.02.1970, C.F. , e C.F._5
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_6
, nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. _1
Rosario Ventimiglia, presso il cui studio in San Salvatore di
Fitalia, Via dei Mille n. 3, sono elettivamente domiciliati;
attori in revocazione
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, (C.F.
[...]
), e P.IVA_1 Controparte_2
in persona del Soprintendente pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in Via dei CP_2
Mille is.221, sono ope legis domiciliati;
convenuti in revocazione
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 aprile 2024, i predetti attori impugnavano per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 C.p.C.
la sentenza n. 140\24 del 13\02\2024 con cui la Corte d'Appello
di Messina, nel giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione loro spettante in relazione all'ablazione di determinati terreni, meglio indicati in atti, così statuiva:
-determina in € 512.912,22, al lordo di quanto eventualmente già
corrisposto, l'importo complessivo dell'indennizzo dovuto dall'Assessorato per i Beni Culturali ed Ambientali per la
Regione Siciliana e della Controparte_2
in favore di
[...] Parte_7 Parte_1
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, questi ultimi quattro quali eredi di a Parte_6 Persona_1
titolo di indennità di espropriazione dei terreni per cui è causa;
-ordina, conseguentemente, all'Assessorato per i Beni Culturali
ed Ambientali per la Regione Siciliana e della
[...]
, in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, il deposito della
3 predetta somma ( al netto di quanto già corrisposto) presso l'ufficio della Cassa Depositi e Prestiti territorialmente competente a favore degli stessi attori.
Nel corso di quel giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, assegnando al consulente l'incarico di determinare, appunto, l'indennità mediante l'individuazione del valore agricolo alla data del decreto di espropriazione, sulla base di ogni dato valutativo inerente a specifici requisiti del bene ed anche del valore di terreni similari e limitrofi, da desumere da indagini di mercato e da atti pubblici, quanto più possibile coevi.
Il c.t.u. depositava la relazione ove specificava che: “tramite una media pesata dei valori ottenuti, si è pervenuti al valore agricolo di 4,66€/mq (a fronte della correzione intervenuta per effetto dell'allegato ZZ al valore di 4,71€/mq riportato nella pre-
relazione di CTU inviata alle parti), che conduce ad un valore di
4,66€/mq x 110.067 mq = 512.912,22 €.”
Posto che, sulla scorta della pre-relazione, erano state presentate dagli odierni attori delle osservazioni con cui si chiedeva una diversa pesatura degli atti utilizzati per giungere alla media da cui trarre il valore venale, la richiamata sentenza
4 viene impugnata per revocazione perché del tutto erronea ed illegittima e se ne chiede la riforma con riferimento ai capi ed alle parti che determinano in € 512.912,22 il valore venale dei beni espropriati.
Si sostiene, in particolare, che, nella citata sentenza, la Corte
di Appello, pur espungendo i valori di riferimento dei beni tratti dagli allegati N ed O della consulenza, perché non “omogenei specie sotto il profilo della condizione giuridica e urbanistica” a quelli espropriati, ha confermato la media ponderale a cui era giunto il c.t.u. -che aveva, invece, considerato anche quei valori-,
incorrendo in un chiaro errore di fatto emergente dalla documentazione allegata alla consulenza, determinante ai fini della decisione della causa.
Si rileva, in sostanza, che il Giudice di Appello, in motivazione, con evidente contraddizione, dapprima ha affermato che vanno esclusi dalla comparazione (anche conformemente alle deduzioni delle amministrazioni convenute)
i beni di cui all'allegato N e quelli di cui all'allegato O -questi ultimi poiché non soggetti ad alcuna condizione vincolistica- ma poi ha confermato la media ponderale (€ 4,66 al mq.) a cui era
5 giunto il consulente che, nella propria relazione, aveva fatto riferimento sia all'allegato N che all'allegato O.
Si deduce, quindi, che, con un semplice calcolo matematico,
escludendo dalla media ponderale i valori indicati negli allegati
N ed O, la media non risulta più essere quella di € 4,66 al mq.
bensì quella di € 12,69 al mq., con conseguente diversa determinazione dell'indennità di esproprio da € 512.912,22 ad €
1.396.750,23, come da allegato prospetto.
Ne consegue, secondo gli attori, l'errata valutazione di fatto su una circostanza determinante ai fini della decisione che configura il caso di revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1.
n. 4 c.p.c., essendo la sentenza impugnata affetta da errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., e dovendosi, pertanto,
rettificare l'indennità di esproprio da € 512.912,22 ad €
1.396.750,23.
Si sono costituiti i convenuti che hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione per la mancanza dei requisiti richiesti dalla citata norma perché, innanzitutto, nella specie,
l'errore dedotto da controparte concerne un fatto che è stato
6 oggetto di una questione controversa su cui il giudice si è
pronunciato.
Si precisa, poi, che, per errore su un punto controverso, deve intendersi quello formatosi, come nel caso in esame, su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione ed alla loro interpretazione da parte del Giudice. Ma
l'invocato errore revocatorio non può riguardare l'attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti acquisiti al processo e non ricorre quindi nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali e di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta, come nel caso in esame, sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, che danno luogo semmai a un ipotetico errore di giudizio non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio non previsto dall'ordinamento.
7 Ad opinare diversamente, secondo parte convenuta, il presunto errore di fatto prospettato da controparte, lungi dall'eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto,
porterebbe invece a rimettere in discussione il decisum del giudice coinvolgendo l'attività valutativa all'uopo espletata della
Corte di appello, ancorché ritenuta contraddittoria.
Sospeso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la citata sentenza n. 140\24 della Corte
d'Appello ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il
Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è inammissibile perché non sussistono i rigorosi presupposti -d'ammissibilità- contemplati dall'art. 395, n. 4,
c.p.c.
Invero, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'errore rilevante, ai sensi della predetta norma, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa
8 ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale –come nel caso di specie- su cui la pronuncia asseritamente viziata abbia statuito.
L'errore percettivo, pertanto: a) non può riguardare l'attività
interpretativa e valutativa;
b) deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
c) deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa.
Più in particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4,
c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché
non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata
9 valutazione delle risultanze processuali (Cass. 20238/2022 e
2236/2022).
In altri termini, l'errore di fatto deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il
Giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile alla stregua degli atti e documenti di causa.
Alla stregua di tali consolidati principi, risulta evidente, ad avviso di questa Corte, che, nel caso in esame, non è possibile configurare l'errore di fatto revocatorio dedotto dagli attori.
Invero, posto che nella sentenza impugnata la Corte ha,
comunque, compiuto una attività interpretativa e valutativa del materiale istruttorio (compresa la c.t.u.) che era stata oggetto di opposte contestazioni ad opera delle parti, deve rilevarsi, così
come evidenziato nelle puntuali repliche della parte convenuta,
che la questione della determinazione della indennità di espropriazione sulla base delle risultanze della consulenza d'ufficio è sempre stata (e continua ad essere, in realtà) un punto controverso e discusso tra le parti, sul quale quella Corte, nella
10 sentenza impugnata, si è pronunziata, alla luce dell'interpretazione -asseritamente errata- delle risultanze processuali.
Ebbene, in tale ipotesi non può operare la revocazione,
perché era necessario che quella questione controversa non fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti e che il presunto errore non si fosse verificato a seguito dell'attività interpretativa e/o valutativa del giudice. Tale presunto errore, peraltro, è stato emendato -in tesi- mediante una ulteriore attività ricostruttiva e di calcolo operata dalla stessa parte attrice (Cass. 1994/2025).
Ne deriva che, in relazione a tutti i punti indicati quali errori di fatto revocatori, il Giudice nella sentenza impugnata ha in realtà espresso un giudizio (eventualmente inficiato da una motivazione contraddittoria) che, al più, può configurare una erronea valutazione dei fatti e delle produzioni documentali,
suscettibile di ricorso per cassazione, ma giammai di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
In definitiva, nel caso in esame, per un verso, la verità dei fatti -riguardanti il calcolo della indennità- che gli attori hanno
11 supposto come esistenti non risulta incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa -nel caso di specie, anche la consulenza tecnica d'ufficio-, per l'altro, il fatto oggetto dell'asserito errore ha costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata ha statuito
(Cass. 7970/2023).
Inoltre, deve ribadirsi che l'asserito errore percettivo ha riguardato, comunque, l'attività interpretativa e valutativa della
Corte di Appello ed il presunto errore di valutazione della prova
-che non può essere assimilabile ad una mera svista, essendo stato accompagnato pure da un processo deduttivo riguardante le conclusioni del c.t.u.- ha dato luogo ad un giudizio (in ipotesi)
errato, che deve essere denunciato al giudice dell'impugnazione e non fatto valere con l'azione revocatoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater del DPR n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte attrice.
P. Q. M.
12 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 359/2024 R.G., dichiara inammissibile l'azione di revocazione ex art. 395, n. 4, C.p.C. esperita da Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , nella qualità di eredi di Pt_5 Parte_6 [...]
nei confronti dell _1 [...]
e della Controparte_1
, in Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
Condanna i predetti attori, in solido, a pagare alla parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli attori, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis della citata norma.
Messina, 4 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
13