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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6787 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. ES ES ZZ UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4598/21 R.G., avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo", riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 9.7.2025 tra:
- (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Stefano Vanorio (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato ES Picazio (C.F.: P.IVA_2
C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_2
[...
[...] proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo
[...]
per euro 9.487,40 ottenuto dalla società convenuta per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2013 (dal II semestre), 2014, 2015.
A sostegno della sua opposizione l eccepiva il difetto di giurisdizione del Parte_2
giudice adito;
la non debenza dell'importo vantato, trovando applicazione lo sconto ex L. n°
296/2006; l'applicazione della regressione tariffaria delle prestazioni erogate nel periodo aprile – dicembre dell'anno 2013.
Contr Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata.
Con sentenza n° 1186/2021, pubblicata in data 15.04.2021, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava la spiegata opposizione, così statuendo:
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1223/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria
C.V. e lo dichiara esecutivo;
2. condanna l , in persona del direttore pro Parte_2
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
GIA' Controparte_3 [...]
che liquida in € 1.618,00 per Controparte_4
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Picazio>>.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , chiedendo, in riforma della Parte_2
sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
9.7.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai propri atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
2 Con il primo motivo l appellante si duole che erroneamente il primo giudice avrebbe Pt_2
ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, principio pacifico che, in tema di prestazioni sanitarie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dapprima dalla sentenza della Corte costituzionale n° 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio, atteso che tale disciplina viene determinata, nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità tra la e la Pt_2
struttura privata concessionaria;
e la giurisdizione del giudice ordinario resta ferma anche qualora la opponga alla domanda di pagamento l'esistenza di una propria Pt_2
deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa;
solo se la creditrice dovesse dedurre l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla allora in tal caso il Pt_2
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo e pertanto il giudice ordinario, non potendo procedere ad un mero sindacato in via incidentale della legittimità dell'atto, deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Sezioni
Unite, n° 28053 del 02/11/2018).
Orbene, poiché nel caso di specie non si fa questione di illegittimità di provvedimenti amministrativi la controversia rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.
…
Con il secondo motivo l' ppellante si duole dell'erroneità della statuizione con la quale Pt_2
il primo giudice ha escluso che le pattuizioni contrattuali abbiano previsto l'applicazione in via consensuale, per gli anni in contestazione, dello sconto tariffario in origine disciplinato dalla legge n° 296/2006.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, come correttamente osservato dal primo giudice, è oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo sconto tariffario 3 previsto dalla legge n° 296/2006 era limitato al triennio 2007-2009 (cfr. Cass., sez. 3, n°
10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-
2009”).
Sostiene però l'appellante che tale sconto tariffario sia stato esteso anche agli anni successivi in via consensuale, e cioè in virtù degli articoli 4 e 5 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati. Pt_2
Tale tesi è da rigettarsi, come correttamente già ritenuto dal primo giudice.
Invero, come ripetutamente statuito da questa Corte di Appello (con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema Corte), l'art. 4 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati richiama sì espressamente Pt_2
l'applicazione dello sconto di cui alla legge n° 296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono invece definiti dal successivo art. 5, che fa esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore: non si palesa, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato (il citato art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n° 296/2006 solo al capoverso successivo, ma di nuovo esclusivamente con riferimento all'importo fissato quale limite di spesa).
…
Con l'ultimo motivo di appello l sostiene la non debenza delle somme di cui Parte_2
al decreto monitorio per superamento dei tetti di spesa e la conseguente applicazione della regressione tariffaria.
In particolare, l appellante sostiene di avere adempiuto all'onere della prova su di Pt_2
essa gravante, avendo prodotto, in sede di memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
l'estratto delle scritture relative alla posizione dell'appellata, il mandato di pagamento n.
11164 dell'11.07.2014, la nota di debito n° 125 del 4.07.2014, dell'importo di € 10.815,17 4 per tagli relativi all'anno 2013, nonché l'ulteriore nota di debito n° 126 del 4.07.2014 dell'importo di € 1.970,88 per RTU anno 2013, nonché la distinta “per ricevuta nota consuntivo anno 2013”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che, in base alla disciplina convenzionale, affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate non è sufficiente che tali prestazioni siano state erogate a limite di spesa esaurito, ma è necessario anche che la prevedibile data del probabile esaurimento del limite di spesa sia stata preventivamente comunicata alle strutture.
Dopodiché, se l'esaurimento del limite di spesa si è invece poi avuto in una data antecedente rispetto a quella comunicata e la struttura ha erogato le sue prestazioni dopo l'esaurimento del limite di spesa ma prima di quella che era stata la data comunicatale (per cui non aveva consapevolezza di rendere prestazioni nonostante l'esaurimento del limite di spesa) o, a fortiori, se la comunicazione preventiva della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa non vi è proprio stata oppure se essa è stata tardiva, l'erogazione delle prestazioni ad avvenuto esaurimento del limite di spesa avrà pur sempre rilievo, ma non nel senso di elidere qualsivoglia diritto al compenso da parte della struttura per le prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del limite di spesa, ma al più limitato fine dell'applicazione della regressione tariffaria, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dalla stessa solo per le prestazioni rese oltre quella che era stata la data comunicata Pt_2
nulla spetterà alla struttura per le prestazioni erogate (in quanto rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa).
Nel caso di specie l appellante si è in effetti limitata ad invocare la regressione Pt_2
tariffaria.
Tuttavia, come già ben evidenziato dal giudice di prime cure, l a comprova Pt_2
dell'avvenuta regressione, ha riversato in giudizio esclusivamente della documentazione interna, per la maggior parte di carattere contabile.
Sennonché la regressione tariffaria necessita di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro. 5 E' pur vero che (a differenza degli obblighi contrattuali di comunicazione della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa) tale provvedimento autoritativo non deve necessariamente essere comunicato alle parti per poter esplicare i suoi effetti (cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023; vedi anche, sempre in motivazione,
Cass., sez. 1, n° 25184 del 19/09/2024).
Ma ciò non toglie che la debba dare la prova che esso sia stato effettivamente Pt_2
deliberato, producendolo in giudizio: il che nel caso di specie non è avvenuto.
...
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario (in realtà il difensore si è limitato a chiedere la distrazione, senza precisare di essere antistatario, ma sul punto è stato affermato che: “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese”: cfr. Cass., sez. 3, n° 8085 del 06/04/2006), della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).
Il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge. 6 Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 1186/2021, pubblicata Parte_2
in data 15.04.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata Parte_2 [...]
, e con distrazione al difensore Controparte_1
dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES ZZ UL FU OM
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. FU OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. ES ES ZZ UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4598/21 R.G., avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo", riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 9.7.2025 tra:
- (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Stefano Vanorio (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato ES Picazio (C.F.: P.IVA_2
C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_2
[...
[...] proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo
[...]
per euro 9.487,40 ottenuto dalla società convenuta per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2013 (dal II semestre), 2014, 2015.
A sostegno della sua opposizione l eccepiva il difetto di giurisdizione del Parte_2
giudice adito;
la non debenza dell'importo vantato, trovando applicazione lo sconto ex L. n°
296/2006; l'applicazione della regressione tariffaria delle prestazioni erogate nel periodo aprile – dicembre dell'anno 2013.
Contr Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata.
Con sentenza n° 1186/2021, pubblicata in data 15.04.2021, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava la spiegata opposizione, così statuendo:
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1223/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria
C.V. e lo dichiara esecutivo;
2. condanna l , in persona del direttore pro Parte_2
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
GIA' Controparte_3 [...]
che liquida in € 1.618,00 per Controparte_4
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Picazio>>.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la , chiedendo, in riforma della Parte_2
sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
9.7.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai propri atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
2 Con il primo motivo l appellante si duole che erroneamente il primo giudice avrebbe Pt_2
ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, principio pacifico che, in tema di prestazioni sanitarie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dapprima dalla sentenza della Corte costituzionale n° 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio, atteso che tale disciplina viene determinata, nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità tra la e la Pt_2
struttura privata concessionaria;
e la giurisdizione del giudice ordinario resta ferma anche qualora la opponga alla domanda di pagamento l'esistenza di una propria Pt_2
deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa;
solo se la creditrice dovesse dedurre l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla allora in tal caso il Pt_2
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo e pertanto il giudice ordinario, non potendo procedere ad un mero sindacato in via incidentale della legittimità dell'atto, deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Sezioni
Unite, n° 28053 del 02/11/2018).
Orbene, poiché nel caso di specie non si fa questione di illegittimità di provvedimenti amministrativi la controversia rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.
…
Con il secondo motivo l' ppellante si duole dell'erroneità della statuizione con la quale Pt_2
il primo giudice ha escluso che le pattuizioni contrattuali abbiano previsto l'applicazione in via consensuale, per gli anni in contestazione, dello sconto tariffario in origine disciplinato dalla legge n° 296/2006.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, come correttamente osservato dal primo giudice, è oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo sconto tariffario 3 previsto dalla legge n° 296/2006 era limitato al triennio 2007-2009 (cfr. Cass., sez. 3, n°
10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-
2009”).
Sostiene però l'appellante che tale sconto tariffario sia stato esteso anche agli anni successivi in via consensuale, e cioè in virtù degli articoli 4 e 5 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati. Pt_2
Tale tesi è da rigettarsi, come correttamente già ritenuto dal primo giudice.
Invero, come ripetutamente statuito da questa Corte di Appello (con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema Corte), l'art. 4 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati richiama sì espressamente Pt_2
l'applicazione dello sconto di cui alla legge n° 296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono invece definiti dal successivo art. 5, che fa esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore: non si palesa, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato (il citato art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n° 296/2006 solo al capoverso successivo, ma di nuovo esclusivamente con riferimento all'importo fissato quale limite di spesa).
…
Con l'ultimo motivo di appello l sostiene la non debenza delle somme di cui Parte_2
al decreto monitorio per superamento dei tetti di spesa e la conseguente applicazione della regressione tariffaria.
In particolare, l appellante sostiene di avere adempiuto all'onere della prova su di Pt_2
essa gravante, avendo prodotto, in sede di memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
l'estratto delle scritture relative alla posizione dell'appellata, il mandato di pagamento n.
11164 dell'11.07.2014, la nota di debito n° 125 del 4.07.2014, dell'importo di € 10.815,17 4 per tagli relativi all'anno 2013, nonché l'ulteriore nota di debito n° 126 del 4.07.2014 dell'importo di € 1.970,88 per RTU anno 2013, nonché la distinta “per ricevuta nota consuntivo anno 2013”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che, in base alla disciplina convenzionale, affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate non è sufficiente che tali prestazioni siano state erogate a limite di spesa esaurito, ma è necessario anche che la prevedibile data del probabile esaurimento del limite di spesa sia stata preventivamente comunicata alle strutture.
Dopodiché, se l'esaurimento del limite di spesa si è invece poi avuto in una data antecedente rispetto a quella comunicata e la struttura ha erogato le sue prestazioni dopo l'esaurimento del limite di spesa ma prima di quella che era stata la data comunicatale (per cui non aveva consapevolezza di rendere prestazioni nonostante l'esaurimento del limite di spesa) o, a fortiori, se la comunicazione preventiva della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa non vi è proprio stata oppure se essa è stata tardiva, l'erogazione delle prestazioni ad avvenuto esaurimento del limite di spesa avrà pur sempre rilievo, ma non nel senso di elidere qualsivoglia diritto al compenso da parte della struttura per le prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del limite di spesa, ma al più limitato fine dell'applicazione della regressione tariffaria, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dalla stessa solo per le prestazioni rese oltre quella che era stata la data comunicata Pt_2
nulla spetterà alla struttura per le prestazioni erogate (in quanto rese con la consapevolezza del probabile esaurimento del limite di spesa).
Nel caso di specie l appellante si è in effetti limitata ad invocare la regressione Pt_2
tariffaria.
Tuttavia, come già ben evidenziato dal giudice di prime cure, l a comprova Pt_2
dell'avvenuta regressione, ha riversato in giudizio esclusivamente della documentazione interna, per la maggior parte di carattere contabile.
Sennonché la regressione tariffaria necessita di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro. 5 E' pur vero che (a differenza degli obblighi contrattuali di comunicazione della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa) tale provvedimento autoritativo non deve necessariamente essere comunicato alle parti per poter esplicare i suoi effetti (cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023; vedi anche, sempre in motivazione,
Cass., sez. 1, n° 25184 del 19/09/2024).
Ma ciò non toglie che la debba dare la prova che esso sia stato effettivamente Pt_2
deliberato, producendolo in giudizio: il che nel caso di specie non è avvenuto.
...
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario (in realtà il difensore si è limitato a chiedere la distrazione, senza precisare di essere antistatario, ma sul punto è stato affermato che: “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese”: cfr. Cass., sez. 3, n° 8085 del 06/04/2006), della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).
Il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge. 6 Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 1186/2021, pubblicata Parte_2
in data 15.04.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata Parte_2 [...]
, e con distrazione al difensore Controparte_1
dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 3.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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