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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 10 giugno 2025
Causa iscritta al n. 144/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Mauro Candini, anche in sostituzione dell'avv. Debora Chironi, per gli opponenti, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così formulate nell'atto introduttivo del giudizio: “si chiede che il Tribunale voglia dichiarare l'annullamento dell'Ordinanza- Ingiunzione prot. n. 68167 del 12.12.2023, relativa al verbale di contestazione n.16/2020 del
1.07.2020 elevato dai Carabinieri Forestale di Cosenza a carico della ricorrente quale obbligata in solido per violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 sanzionato dall'art.255 dello stesso decreto avente ad oggetto: “deposito ed abbandono di rifiuti non pericolosi al suolo” con conseguente inefficacia delle sanzioni principali ed accessorie irrogate;
in subordine ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
in ogni caso, condannare la parte resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatario ex art. 93 c.p.c.”; l'avv. Marco Marfi, in sostituzione dell'avv. Raffaele Prisco, per la Provincia opposta, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate in comparsa di costituzione e risposta: “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare ogni avversa richiesta ed eccezione, tutte infondate in fatto e diritto, confermando, in ogni sua parte, l'ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese e competenze”;
il giudice
dato atto, invita le parti alla discussione dell'opposizione, e, all'esito, dà lettura del dispositivo della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 144 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Debora Chironi e Mauro Parte_1 Parte_2
Candini, presso il cui studio, in Cosenza, via L. De Franco n. 25/A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponenti
1 contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Prisco dell'Avvocatura Provinciale, presso la quale, in Cosenza, piazza XV Marzo n. 5, è altresì elettivamente domiciliata presso, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 68167 del 12.12.2023 –
Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
conclusioni delle parti: come sopra.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza,
[...]
– obbligata in solido – e – trasgressore - impugnavano l'ordinanza Pt_1 Parte_2 ingiunzione in oggetto, notificata il 27.12.2023, emessa in seguito al verbale n. 16/2020 del
Comando Stazione Carabinieri Forestali Cosenza, notificato il 01.07.2020, di contestazione dell'abbandono irregolare di rifiuti presso la PEZ di via Repaci – Rende, accertato mediante riprese videofotografiche, in data 29.05.2020, in violazione degli artt. 192, comma 1, e 255, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, deducendo, per un verso, la lesione del diritto di difesa siccome omesso, nel verbale, l'avvertimento sulla possibilità di richiedere l'audizione personale, nonché, nel merito, di non aver materialmente potuto conferire i rifiuti nella Postazione Ecologica, in ragione delle condizioni della medesima, ossia per l'ingombro di altri rifiuti irregolarmente abbandonati, e la conseguente presenza di ratti ed agenti patogeni, evenienze integranti la scriminante della forza maggiore o dello stato di necessità; invocava preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio, rassegnando le conclusioni ritrascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la riportava, nel suo tenore letterale, la relazione del CP_1
Settore competente, anche di riscontro della memoria difensiva dei trasgressori obbligati in solido, sulla sussistenza dell'infrazione, attestata nel verbale dagli agenti accertatori con fidefacenza fino a querela di falso, invocando il rigetto dell'opposizione, giusta conclusioni riportate in epigrafe. Respinta l'istanza di sospensione, ed espletata l'audizione degli agenti accertatori, alla odierna udienza la causa è stata discussa e, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza, depositata telematicamente in uno con il verbale di udienza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. vieta in via generale l'abbandono ed il CP_2 deposito incontrollato di rifiuti, e la relativa condotta è sanzionata dall'art. 255 del medesimo d.lgs.
Nel caso di specie, il conferimento irregolare dei rifiuti – ossia al suolo, ed all'esterno, e non anche negli appositi contenitori all'interno della Postazione Ecologica – è stato ammesso dalla stessa opponente, obbligata in solido, che, a scusante, ha dedotto – dapprima in sede di scritti difensivi, e poi nella odierna sede giudiziaria – l'impossibilità del rispetto della disposizione di legge, in ragione della presenza di altri rifiuti, abbandonati irregolarmente, che
2 impedivano l'accesso alla Postazione, ammorbando l'aria con agenti patogeni, e richiamando torme di ratti.
Ora, a parte il rilievo (pur assorbente) che, per come appurato in sede di audizione degli agenti accertatori, al momento del conferimento irregolare la Postazione non versava nelle condizioni descritte dalla difesa dell'opponente, come si evince invero chiaramente dalla documentazione fotografica dell'infrazione, estrapolata dal sistema di videosorveglianza montato in loco, in ogni caso entrambe le circostanze, lungi dal costituire scriminante della condotta contravvenzionale, implicano invece asseverazione della stessa, anche sotto il profilo soggettivo. Ed infatti, l'impossibilità – sub specie di vis maior cui resisti non potest - sottende una situazione non altrimenti vincibile dal trasgressore, mentre invece la (o, meglio, chi per Pt_1 lei), nel caso di specie, pur constatando lo stato della Postazione Ecologica, avrebbe potuto eludere la commissione della contravvenzione semplicemente evitando il conferimento irregolare;
non averlo fatto, implica rappresentazione e volizione della condotta illecita, come tale connotata dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che, pur avendo constatato che non era possibile conferire regolarmente i rifiuti, il trasgressore ha per questo medesimo motivo – quindi consapevolmente – proceduto comunque all'abbandono. Il rispetto delle norme imponeva invece semplicemente di omettere il conferimento, siccome non possibile negli appositi cassonetti, senza compierlo scientemente in modo irregolare, potendo la comodamente liberarsi dei rifiuti in altro modo. Pt_1
Siffatta considerazione oblitera, a fortiori, la rappresentazione dello stato dei luoghi in termini di stato di necessità, atteso che il conferimento irregolare non era in alcun modo cogente rispetto al presunto (ed invero indimostrato) pericolo per la salute e l'incolumità del trasgressore, che ben poteva essere preservato semplicemente astenendosi dal conferimento, senza neppure scendere dal veicolo. In relazione all'ulteriore motivo di opposizione, ossia l'asserita compressione del diritto di difesa determinata dalla omessa indicazione, nel verbale di contestazione dell'infrazione, della possibilità di audizione, rileva invece l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “poiché il giudizio di opposizione riguarda sempre il rapporto, e non anche l'atto in sé stesso, l'audizione dell'interessato, anche allorquando ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, non comporta mai la nullità del provvedimento, in quanto gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa (e che, nel caso di specie, l'opponente aveva già rappresentato negli scritti difensivi presentati, ndr) ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. SSUU n. 1786/2010, Cass. n. 21146/2019). Se la mancata audizione non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio, a fortiori non può farlo l'omesso avvertimento della possibilità di essere auditi dall'autorità procedente.
Da ultimo, non sono stati prospettati, né sussistono, elementi utili alla invocata riduzione della sanzione, peraltro già prossima al minimo edittale.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e , confermando Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ingiunzione impugnata, prot. n. 68167 del 12.12.2023 – Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
3 - condanna i ridetti opponenti in solido alla refusione, in favore della , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 662,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 10 giugno 2025
Provvedimento il cui dispositivo letto in udienza, e successivamente depositato telematicamente in uno con il relativo verbale.
Il giudice
Gino Bloise
4
Causa iscritta al n. 144/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Mauro Candini, anche in sostituzione dell'avv. Debora Chironi, per gli opponenti, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così formulate nell'atto introduttivo del giudizio: “si chiede che il Tribunale voglia dichiarare l'annullamento dell'Ordinanza- Ingiunzione prot. n. 68167 del 12.12.2023, relativa al verbale di contestazione n.16/2020 del
1.07.2020 elevato dai Carabinieri Forestale di Cosenza a carico della ricorrente quale obbligata in solido per violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 sanzionato dall'art.255 dello stesso decreto avente ad oggetto: “deposito ed abbandono di rifiuti non pericolosi al suolo” con conseguente inefficacia delle sanzioni principali ed accessorie irrogate;
in subordine ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
in ogni caso, condannare la parte resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatario ex art. 93 c.p.c.”; l'avv. Marco Marfi, in sostituzione dell'avv. Raffaele Prisco, per la Provincia opposta, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate in comparsa di costituzione e risposta: “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare ogni avversa richiesta ed eccezione, tutte infondate in fatto e diritto, confermando, in ogni sua parte, l'ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese e competenze”;
il giudice
dato atto, invita le parti alla discussione dell'opposizione, e, all'esito, dà lettura del dispositivo della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 144 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Debora Chironi e Mauro Parte_1 Parte_2
Candini, presso il cui studio, in Cosenza, via L. De Franco n. 25/A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponenti
1 contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Prisco dell'Avvocatura Provinciale, presso la quale, in Cosenza, piazza XV Marzo n. 5, è altresì elettivamente domiciliata presso, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 68167 del 12.12.2023 –
Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
conclusioni delle parti: come sopra.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza,
[...]
– obbligata in solido – e – trasgressore - impugnavano l'ordinanza Pt_1 Parte_2 ingiunzione in oggetto, notificata il 27.12.2023, emessa in seguito al verbale n. 16/2020 del
Comando Stazione Carabinieri Forestali Cosenza, notificato il 01.07.2020, di contestazione dell'abbandono irregolare di rifiuti presso la PEZ di via Repaci – Rende, accertato mediante riprese videofotografiche, in data 29.05.2020, in violazione degli artt. 192, comma 1, e 255, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, deducendo, per un verso, la lesione del diritto di difesa siccome omesso, nel verbale, l'avvertimento sulla possibilità di richiedere l'audizione personale, nonché, nel merito, di non aver materialmente potuto conferire i rifiuti nella Postazione Ecologica, in ragione delle condizioni della medesima, ossia per l'ingombro di altri rifiuti irregolarmente abbandonati, e la conseguente presenza di ratti ed agenti patogeni, evenienze integranti la scriminante della forza maggiore o dello stato di necessità; invocava preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio, rassegnando le conclusioni ritrascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la riportava, nel suo tenore letterale, la relazione del CP_1
Settore competente, anche di riscontro della memoria difensiva dei trasgressori obbligati in solido, sulla sussistenza dell'infrazione, attestata nel verbale dagli agenti accertatori con fidefacenza fino a querela di falso, invocando il rigetto dell'opposizione, giusta conclusioni riportate in epigrafe. Respinta l'istanza di sospensione, ed espletata l'audizione degli agenti accertatori, alla odierna udienza la causa è stata discussa e, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza, depositata telematicamente in uno con il verbale di udienza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. vieta in via generale l'abbandono ed il CP_2 deposito incontrollato di rifiuti, e la relativa condotta è sanzionata dall'art. 255 del medesimo d.lgs.
Nel caso di specie, il conferimento irregolare dei rifiuti – ossia al suolo, ed all'esterno, e non anche negli appositi contenitori all'interno della Postazione Ecologica – è stato ammesso dalla stessa opponente, obbligata in solido, che, a scusante, ha dedotto – dapprima in sede di scritti difensivi, e poi nella odierna sede giudiziaria – l'impossibilità del rispetto della disposizione di legge, in ragione della presenza di altri rifiuti, abbandonati irregolarmente, che
2 impedivano l'accesso alla Postazione, ammorbando l'aria con agenti patogeni, e richiamando torme di ratti.
Ora, a parte il rilievo (pur assorbente) che, per come appurato in sede di audizione degli agenti accertatori, al momento del conferimento irregolare la Postazione non versava nelle condizioni descritte dalla difesa dell'opponente, come si evince invero chiaramente dalla documentazione fotografica dell'infrazione, estrapolata dal sistema di videosorveglianza montato in loco, in ogni caso entrambe le circostanze, lungi dal costituire scriminante della condotta contravvenzionale, implicano invece asseverazione della stessa, anche sotto il profilo soggettivo. Ed infatti, l'impossibilità – sub specie di vis maior cui resisti non potest - sottende una situazione non altrimenti vincibile dal trasgressore, mentre invece la (o, meglio, chi per Pt_1 lei), nel caso di specie, pur constatando lo stato della Postazione Ecologica, avrebbe potuto eludere la commissione della contravvenzione semplicemente evitando il conferimento irregolare;
non averlo fatto, implica rappresentazione e volizione della condotta illecita, come tale connotata dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che, pur avendo constatato che non era possibile conferire regolarmente i rifiuti, il trasgressore ha per questo medesimo motivo – quindi consapevolmente – proceduto comunque all'abbandono. Il rispetto delle norme imponeva invece semplicemente di omettere il conferimento, siccome non possibile negli appositi cassonetti, senza compierlo scientemente in modo irregolare, potendo la comodamente liberarsi dei rifiuti in altro modo. Pt_1
Siffatta considerazione oblitera, a fortiori, la rappresentazione dello stato dei luoghi in termini di stato di necessità, atteso che il conferimento irregolare non era in alcun modo cogente rispetto al presunto (ed invero indimostrato) pericolo per la salute e l'incolumità del trasgressore, che ben poteva essere preservato semplicemente astenendosi dal conferimento, senza neppure scendere dal veicolo. In relazione all'ulteriore motivo di opposizione, ossia l'asserita compressione del diritto di difesa determinata dalla omessa indicazione, nel verbale di contestazione dell'infrazione, della possibilità di audizione, rileva invece l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “poiché il giudizio di opposizione riguarda sempre il rapporto, e non anche l'atto in sé stesso, l'audizione dell'interessato, anche allorquando ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, non comporta mai la nullità del provvedimento, in quanto gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa (e che, nel caso di specie, l'opponente aveva già rappresentato negli scritti difensivi presentati, ndr) ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. SSUU n. 1786/2010, Cass. n. 21146/2019). Se la mancata audizione non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio, a fortiori non può farlo l'omesso avvertimento della possibilità di essere auditi dall'autorità procedente.
Da ultimo, non sono stati prospettati, né sussistono, elementi utili alla invocata riduzione della sanzione, peraltro già prossima al minimo edittale.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e , confermando Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ingiunzione impugnata, prot. n. 68167 del 12.12.2023 – Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
3 - condanna i ridetti opponenti in solido alla refusione, in favore della , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 662,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 10 giugno 2025
Provvedimento il cui dispositivo letto in udienza, e successivamente depositato telematicamente in uno con il relativo verbale.
Il giudice
Gino Bloise
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