CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 620/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2022 da
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Francesco Capaccio, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio gitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Manuela Rigoni e Silvia Vassanelli, come da mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3 - appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 190/22 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: opposizione a precetto – lavoro supplementare – differenze retributive.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2025.
Conclusioni congiunte delle parti con nota del 19 marzo 2025: “Le parti, come rappresentate e difese in atti, chiedono congiuntamente, mediante sottoscrizione del presente atto, la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2022 la società
[...]
ha impugnato la sentenza n. 190/22 del giudice del lavoro Parte_3
del Tribunale di Verona di rigetto dell'opposizione promossa dalla società spiegata avverso il precetto notificatole dalla ex dipendente CP_1
in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla diffida accertativa dell'ITL
n. VR000001/2019-100, con cui era stato intimato il pagamento in favore della somma complessiva di € 11.896,18, di cui € 11.552,88 per le differenze retributive di lavoro supplementare ad essa spettanti nel periodo febbraio – ottobre 2018 con i riflessi sulle competenze di fine rapporto.
Con nota congiunta datata 19 marzo 2025 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta conciliazione in sede stragiudiziale della odierna pag. 2/3 controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'udienza fissata per 30 novembre 2023 veniva rinviata d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo al 6 febbraio 2025, all'esito della quale il Collegio disponeva un rinvio della discussione al 20 marzo 2025, per consentire alle parti di valutare soluzione conciliativa prevedente una parziale restituzione di quanto versato con l'impugnata sentenza, oltre ad un concorso spese.
La causa, sostituita con modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., veniva quindi decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Come premesso la controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale prevedente un accordo che contempla anche la definizione degli oneri relativi alle spese di lite.
Ciò comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del doppio grado.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2022 da
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Francesco Capaccio, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio gitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Manuela Rigoni e Silvia Vassanelli, come da mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3 - appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 190/22 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: opposizione a precetto – lavoro supplementare – differenze retributive.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2025.
Conclusioni congiunte delle parti con nota del 19 marzo 2025: “Le parti, come rappresentate e difese in atti, chiedono congiuntamente, mediante sottoscrizione del presente atto, la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2022 la società
[...]
ha impugnato la sentenza n. 190/22 del giudice del lavoro Parte_3
del Tribunale di Verona di rigetto dell'opposizione promossa dalla società spiegata avverso il precetto notificatole dalla ex dipendente CP_1
in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla diffida accertativa dell'ITL
n. VR000001/2019-100, con cui era stato intimato il pagamento in favore della somma complessiva di € 11.896,18, di cui € 11.552,88 per le differenze retributive di lavoro supplementare ad essa spettanti nel periodo febbraio – ottobre 2018 con i riflessi sulle competenze di fine rapporto.
Con nota congiunta datata 19 marzo 2025 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta conciliazione in sede stragiudiziale della odierna pag. 2/3 controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'udienza fissata per 30 novembre 2023 veniva rinviata d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo al 6 febbraio 2025, all'esito della quale il Collegio disponeva un rinvio della discussione al 20 marzo 2025, per consentire alle parti di valutare soluzione conciliativa prevedente una parziale restituzione di quanto versato con l'impugnata sentenza, oltre ad un concorso spese.
La causa, sostituita con modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., veniva quindi decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Come premesso la controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale prevedente un accordo che contempla anche la definizione degli oneri relativi alle spese di lite.
Ciò comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del doppio grado.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 3/3