Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7437 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza tenutasi il 12/09/2024, previa assegnazione alle parti, di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
nato a Napoli il 08/08/1983 ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Pagano
( ), con studio in Napoli, via Andrea D'Isernia n. 8 C.F._2
- ATTORE -
E
con sede in Modena, via San Carlo 8/20 ( , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Vice Direttore Dott. , in forza di procura speciale in Controparte_2
autentica del Notaio Dott. del 05/04/2023, Rep. n. 50173/15094, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Tuccillo
( ), con studio in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 105 C.F._3
- CONVENUTA -
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 Controparte_3
( ), rappresentata, in virtù di procura a rogito del Notaio Dott. P.IVA_2
n. 32650 Rep. n. 21820 Racc. del 3 agosto 2021, dalla Persona_2 [...]
(già , con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 CP_4 CP_5
( ), in persona del procuratore Dott. in virtù di P.IVA_3 Controparte_6
procura conferita dall'Amministratore Delegato e Legale rappresentante con atto a rogito del Notaio Dott. dell'08/03/2022 n. 8698 Rep. n. 5041 Racc., Persona_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Bulgarelli ( ) e Luca C.F._4
Bulgarelli ( , con studio in Verona, piazza Bra n. 26/D C.F._5
- TERZA INTERVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/09/2024, parte attrice ha così concluso: “si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi. Reitera tutte le richieste istruttorie formulate e non accolte dal
Giudice ed insiste per la loro concessione. In subordine conclude per l'accoglimento della domanda attorea, come da atti. Chiede la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc.”.
Parte convenuta ha così concluso: “nel riportarsi in via preliminare ai pregressi scritti difensivi e verbali di causa, insiste per il rigetto della domanda di nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di garanzia in atti, poiché infondata e non provata la sussistenza della dedotta intesa interbancaria anticoncorrenziale;
in linea subordinata, chiede sia accertata e dichiarata l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1957 c.c. al contratto di garanzia in atti, previa qualifica dello stesso come contratto autonomo di garanzia;
in linea gradatamente subordinata chiede che venga accertato che la raccomandata di costituzione in mora del 4.2.20 indirizzata alla società debitrice ed al garante , odierno attore, CP_7 Parte_1
rappresenti istanza idonea e tempestiva ai sensi dell'art. 1957 cc;
per l'effetto, che venga accertato che sia tutt'ora garante della società Parte_1 CP_7
in virtu del contratto di garanzia del 12.07.2017. Con condanna di parte attrice
[...]
al pagamento delle spese e competenze di lite. Chiede, infine, che la causa venga assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.”.
Parte intervenuta ha così concluso: “nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle memorie istruttorie depositate, insiste per il rigetto delle domande attore con ogni conseguenza di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/02/2023, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale - Sezione specializzata in materia d'impresa la al fine di accertare e dichiarare la nullità della Controparte_1
clausola n. 7 (cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.) della fideiussione omnibus stipulata in data 12/07/2017 con (successivamente Controparte_8 [...]
e poi per effetto di cessione di ramo d'azienda) Controparte_9 Controparte_1
nell'interesse della fino alla concorrenza di euro 90.000,00, perché CP_7
contraria alla normativa antitrust, e conseguentemente essere liberato per intervenuta decadenza della NC dall'azione ex art. 1957 c.c..
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale CP_1 predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della NC di LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
2. Si costituiva in giudizio in data 31/05/2023 la la quale Controparte_1
eccepiva: - la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato ceduto il credito con annessa garanzia alla con efficacia dal 23/07/2021; - la Controparte_3
carenza di prova dell'intesa anticoncorrenziale, attesa l'insufficienza della documentazione ex adverso prodotta;
- la corretta qualificazione della garanzia per cui è causa, da considerarsi contratto autonomo di garanzia, non potendosi dunque applicare l'art. 1957 c.c.; - la tempestività dell'istanza recuperatoria avanzata da
[...]
in data 04/02/2020, tale da evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.. CP_8
3. Interveniva volontariamente in giudizio in data 21/06/2023 anche la
[...]
cessionaria del credito della rappresentata dalla CP_3 Controparte_1 [...]
la quale facendo proprie tutte le difese svolte da con la CP_4 Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, chiedeva di confermare la propria legittimazione e, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande proposte dall'attore per carenza di prova dell'intesa anticoncorrenziale.
4. All'esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c. e, successivamente al deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 12/09/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
6. In via preliminare, in ordine alle domande avanzate nei confronti di CP_1
è pacifico che la cessione del credito vantato dalla stessa con la relativa
[...]
garanzia è avvenuta in favore di in data 25/06/2021, con efficacia Controparte_3
al 23/07/2021 (cfr. avviso in G.U. del 01/07/2021 e comunicazione della CP_4
alla del 27/10/2021, versate in atti), ben prima dell'instaurazione
[...] CP_7
del presente giudizio. Pertanto, posto che l'attore invoca solo la nullità parziale della fideiussione e non anche un diritto risarcitorio per effetto della stipula della fideiussione, non si ravvisa la sussistenza di un interesse a far valere detta nullità nei confronti di chi non è più titolare del relativo rapporto. Le domande vanno quindi dichiarate inammissibili nei confronti di Controparte_1
7. Quanto alle domande avanzate nei confronti di esse sono Controparte_3
infondate e vanno pertanto rigettate. In primo luogo, occorre sottolineare che le
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.
41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità parziale della clausola n. 7 (cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.) della fideiussione omnibus prestata il 12/07/2017, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del
02/05/2005 della NC d'LI quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la Controparte_8
sin dall'epoca della sottoscrizione della fideiussione di cui è causa e ciò sul presupposto che detta fideiussione reca quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990”.
Tuttavia, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto
– coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
La fideiussione risulta stipulata dall'attore il 12/07/2017, in un periodo di tempo di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla
NC d'LI col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005 (ottobre
2002 – maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito anche la tra un Controparte_8
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla NC d'LI e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attore, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il
2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Questo Collegio non ritiene inoltre sufficiente ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI
2003, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello di cui all'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale. Invero, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016
n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018
n. 5039; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.
9354).
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell' istanza ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente dall'attore fino alla comparsa conclusionale, relativa all'ordine di esibizione nei riguardi di sei banche ritenute più rappresentative sul territorio nazionale dei modelli di fideiussioni omnibus utilizzati dalle stesse dal 2005 fino al periodo di sottoscrizione della garanzia impugnata (2017), dai quali non potrebbe, comunque, ipso facto ritenersi provato l'indefettibile presupposto del carattere illecito della standardizzazione contrattuale “a valle”, costituito dall'esistenza nell'anno 2017 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” e con riguardo alle fideiussioni omnibus.
Va, infatti, considerato che a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa in questione e se necessario l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. L'istanza avanzata dall'attore è diretta ad ordinare alle sei banche ritenute più rappresentative sul territorio nazionale, ossia Controparte_9 CP_11
e
[...] Controparte_12 Controparte_1 Controparte_13
dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da Controparte_14
ciascun istituto e dalle Banche fuse per incorporazione nelle stesse, per verificare la perduranza dell'intesa concorrenziale fino all' anno 2017. Com'è palese, l'oggetto di tale richiesta è assolutamente generico sia in ordine al destinatario dell'ordine di esibizione sia con riferimento alla documentazione da esibire. A tale esigenza che i documenti di cui si chiede l'esibizione siano specificamente indicati ai fini della prova dei fatti controversi (su cui, cfr. sentt. Cass. nn. 10043/2004 e 12023/2022) si ricollega il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'istanza ex art. 210
c.p.c. non può comunque supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice in senso sostanziale (cfr. sentt. Cass. nn. 20104/2009;
17149/2008; 17948/2006). Del resto, in ogni caso, l'ordine di esibizione - la cui opportunità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito - presuppone intrinsecamente quale requisito di ammissibilità la certezza dell'esistenza dei documenti da esibire (cfr. sentt. Cass. nn. 2772/2003 e
11709/2002).
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della garanzia in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
8. Il rigetto della domanda di nullità determina il rigetto della consequenziale declaratoria di decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c..
9. Le spese di lite sia della parte convenuta che di quella intervenuta (cfr. Cass. sez. III, 06/11/2024, n.28597, Cass. sez. II, 14/05/2018, n.11670) vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità al minimo tabellare).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
2) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_3 3) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, che Controparte_1
liquida in complessivi euro che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA
4) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
rappresentante di in persona del Controparte_4 Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi euro che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04/12/2024
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).