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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2024, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2058/2023
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 3/10/2024
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trat-
tazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ritenuto che la causa è matura per la decisione;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro-
nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro-
nuncia della seguente
SENTENZA
che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2058/2023 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione a decreto di diniego di pagamento del compenso all'avvocato difensore d'ufficio nel giudizio penale” e promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
ATTORE
CONTRO
, in persona del p.t., dom.to ex lege presso Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
E
AGENZIA DELLE ENTRATE di AVELLINO C.F. , P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.23, l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione, ai sensi degli artt. 116, 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in combinato dispo-
sto con gli artt. 15 del d. lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., avverso il decreto del giudice penale di questo tribunale del 29.5.23, comunicato in pari data, che ha dichiarato “allo stato
2 inammissibile” l'istanza di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.c., di imputato nel procedimento n. Controparte_3
6530/2018 R.G.N.R. – N. 2666/2019 R.G. Dib., per non aver “fornito la prova di aver attiva-
to tutte le procedure di recupero del proprio credito nei confronti dell'imputato, non avendo
depositato verbale di pignoramento immobiliare negativo”.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto che il giudice penale aveva erroneamente ritenuto insufficiente la produzione da parte sua “di un verbale di mancato pignoramento, in
cui l'ufficiale giudiziario dava atto di non aver potuto procedere in danno del debitore, aven-
do trovato chiuso il domicilio dello stesso”. Lo stesso opponente ha sottolineato in proposito che l'art. 116 dPR 115/2002 richiede, come presupposto per ottenere dall'Erario il pagamento del compenso professionale da parte del difensore d'ufficio, che questi abbia esperito “inutil-
mente” e non “infruttuosamente” un tentativo di pignoramento. In altri termini, l'opponente ha sostenuto, richiamando cass. civ. 3673/2019, che il meccanismo di cui all'art. 116 dPR n.
115/2002, che consente all'avvocato difensore d'ufficio nel processo penale di ottenere dall'erario il soddisfacimento del proprio credito, non postula l'impossidenza dell'imputato né
presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una mera an-
ticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, per cui è sufficiente un mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali.
I convenuti, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, onde si dichiarano con-
tumaci.
Ai sensi dell'art. 15, co. 5, d. lgs. 150/2011, sono stati acquisiti gli atti necessari ai fini della decisione.
Occorre premettere che è il e non già l'Agenzia delle Entrate ad es- Controparte_1
sere legittimato passivamente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il
3 giudice liquida o non liquida gli onorari per l'opera professionale prestata dal difensore d'ufficio dell'imputato in un processo penale.
Come precedente conforme, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si richiama Cassazio-
ne civile sez. un., 29/05/2012, n. 8516: <Posto che il procedimento di opposizione ex art.
170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività esple-
tate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto
controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di di-
ritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi
ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza,
che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili
di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia,
è parte necessaria>>.
L'Agenzia delle Entrate non è invece controparte nel presente giudizio. Per le Sezioni Unite è
quest'ultima la tesi da seguire, perché è la più adeguata sotto il profilo ermeneutico. Ed invero
è proprio il ad essere legittimato passivamene nel giudizio di oppo- Controparte_1
sizione a liquidazione regolato dall'art. 170, d.p.r. n. 115/2002 giacché, come emerge dal suc-
cessivo art. 185, comma 1, è solo su di esso che viene a gravare l'onere dei correlati esborsi
(come dimostra la dirimente presenza di un capitolato - il n. 1360 - a ciò espressamente desti-
nato), di fatto gestito attraverso le aperture di credito a favore dei funzionari all'uopo delegati
(cfr. cass. 12322/2019).
Dalle superiori argomentazioni, le Sezioni Unite sono così giunte alla conclusione di rilevare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.
Passando al merito, l'opposizione è fondata
Secondo il costante orientamento della Cassazione, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei
4 compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (tra le varie, v. 30484/2017;
15394/2012; 24104/2011; 27854/2011).
Infatti, il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula l'impossidenza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consi-
ste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito per cui è
sufficiente che il difensore d'ufficio si sia “inutilmente” attivato per recuperare il proprio cre-
dito nei confronti dell'imputato assistito (v. Cass. civ. n. 3673/2019 e Cass. pen. n.
6741/2007), com'è avvenuto nel caso di specie, in cui l'opponente ha proceduto a pignora-
mento mobiliare, tuttavia risultato negativo per avere l'ufficiale giudiziario trovato chiuso il domicilio del debitore (v. nella produzione dell'opponente il verbale di pignoramento mobi-
liare negativo dell'8.3.2023, preceduto dal precetto notificato al debitore il 13.2.2023, sulla base del d.i. n. 528/22 del G. di P. di Avellino).
Con riferimento al quantum debeatur, va considerato che l'opponente ha difeso l'imputato in un processo penale svoltosi davanti al tribunale monocratico di Avelli- Controparte_3
no. In base agli atti acquisiti, natura, valore, complessità della controversia, numero e com-
plessità delle questioni trattate, pregio dell'opera prestata, risultato ottenuto dalla parte am-
messa al gratuito patrocinio, che è stata condannata alla pena di mesi 9 di reclusione, consi-
gliano di liquidare il compenso professionale nella misura minima di cui al D.M. 55/2014, per le sole fasi di studio della controversia (€ 225,000), introduttiva del giudizio (€ 270,00) e istruttoria (€ 540,00), per un totale di € 1.035,00, ma non anche la fase decisionale, perché
nell'intestazione della sentenza penale n. 2242/2021 del Tribunale di Avellino, depositata il
10.12.2021, l'imputato risulta difeso dal diverso avvocato Alfonso Sturchio del foro di Avel-
lino. Va applicata la riduzione di 1/3 (€ 345,00) per il gratuito patrocinio ex art. 106 bis DPR
5 115/2002, giungendosi ad € 690,00, cui va aggiunto il rimborso delle spese generali del 15%
(€ 103,50), per un compenso finale di € 793,50, oltre cpa e iva, se dovute, come per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi-
vo (I scaglione di valore, assenza di fase istruttoria, giudizio contumaciale, assenza di com-
parse conclusionali e memorie di repliche, valori minimi).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu-
zione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di
AVELLINO;
2) liquida all'opponente AVV. , per la difesa d'ufficio Parte_1
di imputato nel procedimento n. 6530/2018 R.G.N.R. – N. Controparte_3
2666/2019 R.G. Dib. svoltosi davanti al Tribunale monocratico penale di Avellino, la somma di € 793,50, oltre cpa e iva, se dovute, come per legge, e condanna il
[...]
, in persona del Ministro p.t., al relativo pagamento in Controparte_4
favore dell'opponente avv. ; Parte_1
3) condanna il , in persona del Ministro p.t., a pagare Controparte_1
all'opponente avv. le spese di lite, liquidate in € Parte_1
232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, cpa ed iva, se dovute, come per legge.
Avellino, 03/10/2024 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
281 sexies c.p.c.
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2058/2023
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 3/10/2024
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trat-
tazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ritenuto che la causa è matura per la decisione;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro-
nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro-
nuncia della seguente
SENTENZA
che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2058/2023 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione a decreto di diniego di pagamento del compenso all'avvocato difensore d'ufficio nel giudizio penale” e promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
ATTORE
CONTRO
, in persona del p.t., dom.to ex lege presso Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
E
AGENZIA DELLE ENTRATE di AVELLINO C.F. , P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.23, l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione, ai sensi degli artt. 116, 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in combinato dispo-
sto con gli artt. 15 del d. lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., avverso il decreto del giudice penale di questo tribunale del 29.5.23, comunicato in pari data, che ha dichiarato “allo stato
2 inammissibile” l'istanza di liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.c., di imputato nel procedimento n. Controparte_3
6530/2018 R.G.N.R. – N. 2666/2019 R.G. Dib., per non aver “fornito la prova di aver attiva-
to tutte le procedure di recupero del proprio credito nei confronti dell'imputato, non avendo
depositato verbale di pignoramento immobiliare negativo”.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto che il giudice penale aveva erroneamente ritenuto insufficiente la produzione da parte sua “di un verbale di mancato pignoramento, in
cui l'ufficiale giudiziario dava atto di non aver potuto procedere in danno del debitore, aven-
do trovato chiuso il domicilio dello stesso”. Lo stesso opponente ha sottolineato in proposito che l'art. 116 dPR 115/2002 richiede, come presupposto per ottenere dall'Erario il pagamento del compenso professionale da parte del difensore d'ufficio, che questi abbia esperito “inutil-
mente” e non “infruttuosamente” un tentativo di pignoramento. In altri termini, l'opponente ha sostenuto, richiamando cass. civ. 3673/2019, che il meccanismo di cui all'art. 116 dPR n.
115/2002, che consente all'avvocato difensore d'ufficio nel processo penale di ottenere dall'erario il soddisfacimento del proprio credito, non postula l'impossidenza dell'imputato né
presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una mera an-
ticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, per cui è sufficiente un mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali.
I convenuti, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, onde si dichiarano con-
tumaci.
Ai sensi dell'art. 15, co. 5, d. lgs. 150/2011, sono stati acquisiti gli atti necessari ai fini della decisione.
Occorre premettere che è il e non già l'Agenzia delle Entrate ad es- Controparte_1
sere legittimato passivamente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il
3 giudice liquida o non liquida gli onorari per l'opera professionale prestata dal difensore d'ufficio dell'imputato in un processo penale.
Come precedente conforme, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si richiama Cassazio-
ne civile sez. un., 29/05/2012, n. 8516: <Posto che il procedimento di opposizione ex art.
170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività esple-
tate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto
controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di di-
ritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi
ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza,
che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili
di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia,
è parte necessaria>>.
L'Agenzia delle Entrate non è invece controparte nel presente giudizio. Per le Sezioni Unite è
quest'ultima la tesi da seguire, perché è la più adeguata sotto il profilo ermeneutico. Ed invero
è proprio il ad essere legittimato passivamene nel giudizio di oppo- Controparte_1
sizione a liquidazione regolato dall'art. 170, d.p.r. n. 115/2002 giacché, come emerge dal suc-
cessivo art. 185, comma 1, è solo su di esso che viene a gravare l'onere dei correlati esborsi
(come dimostra la dirimente presenza di un capitolato - il n. 1360 - a ciò espressamente desti-
nato), di fatto gestito attraverso le aperture di credito a favore dei funzionari all'uopo delegati
(cfr. cass. 12322/2019).
Dalle superiori argomentazioni, le Sezioni Unite sono così giunte alla conclusione di rilevare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.
Passando al merito, l'opposizione è fondata
Secondo il costante orientamento della Cassazione, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei
4 compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (tra le varie, v. 30484/2017;
15394/2012; 24104/2011; 27854/2011).
Infatti, il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula l'impossidenza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consi-
ste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito per cui è
sufficiente che il difensore d'ufficio si sia “inutilmente” attivato per recuperare il proprio cre-
dito nei confronti dell'imputato assistito (v. Cass. civ. n. 3673/2019 e Cass. pen. n.
6741/2007), com'è avvenuto nel caso di specie, in cui l'opponente ha proceduto a pignora-
mento mobiliare, tuttavia risultato negativo per avere l'ufficiale giudiziario trovato chiuso il domicilio del debitore (v. nella produzione dell'opponente il verbale di pignoramento mobi-
liare negativo dell'8.3.2023, preceduto dal precetto notificato al debitore il 13.2.2023, sulla base del d.i. n. 528/22 del G. di P. di Avellino).
Con riferimento al quantum debeatur, va considerato che l'opponente ha difeso l'imputato in un processo penale svoltosi davanti al tribunale monocratico di Avelli- Controparte_3
no. In base agli atti acquisiti, natura, valore, complessità della controversia, numero e com-
plessità delle questioni trattate, pregio dell'opera prestata, risultato ottenuto dalla parte am-
messa al gratuito patrocinio, che è stata condannata alla pena di mesi 9 di reclusione, consi-
gliano di liquidare il compenso professionale nella misura minima di cui al D.M. 55/2014, per le sole fasi di studio della controversia (€ 225,000), introduttiva del giudizio (€ 270,00) e istruttoria (€ 540,00), per un totale di € 1.035,00, ma non anche la fase decisionale, perché
nell'intestazione della sentenza penale n. 2242/2021 del Tribunale di Avellino, depositata il
10.12.2021, l'imputato risulta difeso dal diverso avvocato Alfonso Sturchio del foro di Avel-
lino. Va applicata la riduzione di 1/3 (€ 345,00) per il gratuito patrocinio ex art. 106 bis DPR
5 115/2002, giungendosi ad € 690,00, cui va aggiunto il rimborso delle spese generali del 15%
(€ 103,50), per un compenso finale di € 793,50, oltre cpa e iva, se dovute, come per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi-
vo (I scaglione di valore, assenza di fase istruttoria, giudizio contumaciale, assenza di com-
parse conclusionali e memorie di repliche, valori minimi).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu-
zione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di
AVELLINO;
2) liquida all'opponente AVV. , per la difesa d'ufficio Parte_1
di imputato nel procedimento n. 6530/2018 R.G.N.R. – N. Controparte_3
2666/2019 R.G. Dib. svoltosi davanti al Tribunale monocratico penale di Avellino, la somma di € 793,50, oltre cpa e iva, se dovute, come per legge, e condanna il
[...]
, in persona del Ministro p.t., al relativo pagamento in Controparte_4
favore dell'opponente avv. ; Parte_1
3) condanna il , in persona del Ministro p.t., a pagare Controparte_1
all'opponente avv. le spese di lite, liquidate in € Parte_1
232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, cpa ed iva, se dovute, come per legge.
Avellino, 03/10/2024 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
281 sexies c.p.c.