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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/11/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Lissone (MB), Via Lombardia n. 54, rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Recalcati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Giussano, Piazza della Repubblica n. 1, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
B) ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) autorizzare i coniugi signora ed a vivere separati: Parte_1 Parte_2
D) omologare gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati:
-i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. Per_
- La potestà genitoriale sui figli e verrà esercitata da entrambi i coniugi mediante l'affido Per_2 condiviso dei minori, con collocazione prevalente di questi ultimi presso la madre;
i ricorrenti si impegnano, pertanto, ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, avendo a riferimento essenziale ed esclusivo l'interesse dei medesimi.
pagina 1 di 5 - La casa coniugale (attualmente in comproprietà al 50% tra i ricorrenti) sita in Lissone, Via Lombardia
n. 54 (così meglio descritta al N.C.E.U.: foglio 1, particella 173, sub. 701, cat. A/4, classe 3, consistenza
4 vani) con l'annessa area esterna (così meglio descritta al N.C.E.U.: foglio 1, mappale 163, ett. 00.00.35, con diritto alla corte distinta col mappale 164 del foglio 1), nonchè gli arredi, gli elettrodomestici ed i complementi che la compongono, viene assegnata alla Sig.ra affinché seguiti ad abitarla con Parte_1
i figli, sino all'intervenuta indipendenza economica degli stessi.
Entro la data del 15.12.2024, il Sig. provvederà a rilasciare la casa coniugale, Parte_2 riconsegnando le relative chiavi alla moglie ed avendo cura di asportare tutti i propri beni personali;
egli si impegna, inoltre, a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'immobile in cui andrà a vivere.
- Dall'intervenuto trasferimento del Sig. le spese ordinarie della casa coniugale Parte_2 graveranno sulla Sig.ra mentre le spese straordinarie seguiteranno a gravare al 50% sui Parte_1 coniugi. Le parti convengono che venga richiesta la voltura delle utenze alla Sig.ra entro 30 giorni Pt_1 dal trasferimento del marito.
- I figli minori staranno presso il papà secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, da sabato (orario pranzo) sino alla domenica sera (dopocena) quando il padre avrà cura di riportarli presso la madre;
- il giovedì (dalle ore 19:00 circa sino alla sera dopocena), quanto il padre avrà cura di riportarli presso la madre, il tutto salvo differenti accordi tra i genitori e con la previsione che il padre possa stare con i figli anche in ulteriori momenti da concordare con congruo preavviso con la madre.
- Durante le vacanze estive (da intendersi il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni scolastiche sino alla ripresa), entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere i minori presso di se', con possibilità di condurli in villeggiatura, per nn. 2 settimane (anche non consecutive), da concordare entro la fine di maggio di ciascun anno.
- Vacanze natalizie e pasquali: i genitori avranno cura di assumere, di anno in anno, almeno un mese prima rispetto alla festività in riferimento, opportuni accordi su come ripartire la presenza dei figli presso i primi.
- I ricorrenti concordano che, sino all'intervenuta indipendenza economica dei figli, il Sig. Parte_2 Per_ contribuisca mensilmente al mantenimento ordinario dei due minori e (tenuto conto che la Per_2 figlia maggiorenne è economicamente indipendente), mediante la corresponsione dell'importo di Per_3
Euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese (per 12 mensilità l'anno), somma da rivalutarsi Parte_1 automaticamente in funzione dell'indice Istat (prima rivalutazione: novembre 2025). Il Sig. Pt_2 concorrerà, inoltre, al pagamento del 50% delle eventuali spese straordinarie occorrenti per i figli,
[...] come meglio individuate dalle “Linee Guida concernenti le spese dei figli” del Tribunale di Monza del
7 maggio 2018, prot. n. 2067, e con le modalità ivi previste, che qui di seguito si trascrivono:
“SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche. se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
pagina 2 di 5 - Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DIRICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici — salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; pagina 3 di 5 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ Dl ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza (…).
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.”.
L'assegno unico per i figli spetterà al 50% ad entrambi i genitori. L'autovettura Peugeot 208 targata FK914SL (doc. 7), intestata alla Sig.ra resterà Parte_1 definitivamente assegnata alla stessa.
L'autovettura Peugeot 308 targata FZ980NP (doc. 8), intestata al Sig. resterà Parte_2 definitivamente assegnata allo stesso.
Ciascun coniuge si impegna a fare fronte al pagamento delle rate del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura al medesimo intestata, manlevando l'altro coniuge.
Il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Popolare di Bergamo resterà aperto, in quanto vi si accredita lo stipendio del Sig. e la Sig.ra si impegna a non impiegare la Parte_2 Parte_1 liquidità ivi presente.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo complessivo di Euro Parte_2 Parte_1
3.500,00, mediante versamenti mensili di Euro 300,00 ciascuno (l'ultimo versamento sarà pari ad Euro
200,00), a titolo di rimborso spese sostenute per la casa coniugale, a decorrere dal suo trasferimento.
I ricorrenti dichiarano di essere lavoratori subordinati e di essere, a fronte degli stipendi rispettivamente percepiti, economicamente autosufficienti;
le parti, pertanto, rinunciano ad ogni diritto e/o pretesa economica reciproca, ivi compreso il diritto all'assegno di mantenimento, così come dichiarano di avere con il presente atto definito ogni eventuale vicendevole pendenza ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto con riferimento alla restituzione dell'importo di Euro 3.500,00 da parte del Sig. Pt_2 alla moglie.
I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori per finalità di vacanza e/o studio.
pagina 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 18/05/2002 a Lissone Parte_1 Parte_2
(MB); Per_
- Dall'unione sono nati (oggi maggiorenne ed economicamente indipendente), (il 27/08/2007) Per_3
e (il 28/02/2011); Per_2
- l'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice delegato è stata sostituita dal deposito di note ex art.127-ter c.p.c., depositate entro il termine stabilito del 21 gennaio 2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/11/2024 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 10, parte I anno 2002);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/11/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Lissone (MB), Via Lombardia n. 54, rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Recalcati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Giussano, Piazza della Repubblica n. 1, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
B) ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) autorizzare i coniugi signora ed a vivere separati: Parte_1 Parte_2
D) omologare gli accordi di separazione consensuale come di seguito enunciati:
-i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. Per_
- La potestà genitoriale sui figli e verrà esercitata da entrambi i coniugi mediante l'affido Per_2 condiviso dei minori, con collocazione prevalente di questi ultimi presso la madre;
i ricorrenti si impegnano, pertanto, ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, avendo a riferimento essenziale ed esclusivo l'interesse dei medesimi.
pagina 1 di 5 - La casa coniugale (attualmente in comproprietà al 50% tra i ricorrenti) sita in Lissone, Via Lombardia
n. 54 (così meglio descritta al N.C.E.U.: foglio 1, particella 173, sub. 701, cat. A/4, classe 3, consistenza
4 vani) con l'annessa area esterna (così meglio descritta al N.C.E.U.: foglio 1, mappale 163, ett. 00.00.35, con diritto alla corte distinta col mappale 164 del foglio 1), nonchè gli arredi, gli elettrodomestici ed i complementi che la compongono, viene assegnata alla Sig.ra affinché seguiti ad abitarla con Parte_1
i figli, sino all'intervenuta indipendenza economica degli stessi.
Entro la data del 15.12.2024, il Sig. provvederà a rilasciare la casa coniugale, Parte_2 riconsegnando le relative chiavi alla moglie ed avendo cura di asportare tutti i propri beni personali;
egli si impegna, inoltre, a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'immobile in cui andrà a vivere.
- Dall'intervenuto trasferimento del Sig. le spese ordinarie della casa coniugale Parte_2 graveranno sulla Sig.ra mentre le spese straordinarie seguiteranno a gravare al 50% sui Parte_1 coniugi. Le parti convengono che venga richiesta la voltura delle utenze alla Sig.ra entro 30 giorni Pt_1 dal trasferimento del marito.
- I figli minori staranno presso il papà secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, da sabato (orario pranzo) sino alla domenica sera (dopocena) quando il padre avrà cura di riportarli presso la madre;
- il giovedì (dalle ore 19:00 circa sino alla sera dopocena), quanto il padre avrà cura di riportarli presso la madre, il tutto salvo differenti accordi tra i genitori e con la previsione che il padre possa stare con i figli anche in ulteriori momenti da concordare con congruo preavviso con la madre.
- Durante le vacanze estive (da intendersi il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni scolastiche sino alla ripresa), entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere i minori presso di se', con possibilità di condurli in villeggiatura, per nn. 2 settimane (anche non consecutive), da concordare entro la fine di maggio di ciascun anno.
- Vacanze natalizie e pasquali: i genitori avranno cura di assumere, di anno in anno, almeno un mese prima rispetto alla festività in riferimento, opportuni accordi su come ripartire la presenza dei figli presso i primi.
- I ricorrenti concordano che, sino all'intervenuta indipendenza economica dei figli, il Sig. Parte_2 Per_ contribuisca mensilmente al mantenimento ordinario dei due minori e (tenuto conto che la Per_2 figlia maggiorenne è economicamente indipendente), mediante la corresponsione dell'importo di Per_3
Euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese (per 12 mensilità l'anno), somma da rivalutarsi Parte_1 automaticamente in funzione dell'indice Istat (prima rivalutazione: novembre 2025). Il Sig. Pt_2 concorrerà, inoltre, al pagamento del 50% delle eventuali spese straordinarie occorrenti per i figli,
[...] come meglio individuate dalle “Linee Guida concernenti le spese dei figli” del Tribunale di Monza del
7 maggio 2018, prot. n. 2067, e con le modalità ivi previste, che qui di seguito si trascrivono:
“SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche. se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
pagina 2 di 5 - Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DIRICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici — salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; pagina 3 di 5 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ Dl ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza (…).
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.”.
L'assegno unico per i figli spetterà al 50% ad entrambi i genitori. L'autovettura Peugeot 208 targata FK914SL (doc. 7), intestata alla Sig.ra resterà Parte_1 definitivamente assegnata alla stessa.
L'autovettura Peugeot 308 targata FZ980NP (doc. 8), intestata al Sig. resterà Parte_2 definitivamente assegnata allo stesso.
Ciascun coniuge si impegna a fare fronte al pagamento delle rate del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura al medesimo intestata, manlevando l'altro coniuge.
Il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Popolare di Bergamo resterà aperto, in quanto vi si accredita lo stipendio del Sig. e la Sig.ra si impegna a non impiegare la Parte_2 Parte_1 liquidità ivi presente.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo complessivo di Euro Parte_2 Parte_1
3.500,00, mediante versamenti mensili di Euro 300,00 ciascuno (l'ultimo versamento sarà pari ad Euro
200,00), a titolo di rimborso spese sostenute per la casa coniugale, a decorrere dal suo trasferimento.
I ricorrenti dichiarano di essere lavoratori subordinati e di essere, a fronte degli stipendi rispettivamente percepiti, economicamente autosufficienti;
le parti, pertanto, rinunciano ad ogni diritto e/o pretesa economica reciproca, ivi compreso il diritto all'assegno di mantenimento, così come dichiarano di avere con il presente atto definito ogni eventuale vicendevole pendenza ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto con riferimento alla restituzione dell'importo di Euro 3.500,00 da parte del Sig. Pt_2 alla moglie.
I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori per finalità di vacanza e/o studio.
pagina 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 18/05/2002 a Lissone Parte_1 Parte_2
(MB); Per_
- Dall'unione sono nati (oggi maggiorenne ed economicamente indipendente), (il 27/08/2007) Per_3
e (il 28/02/2011); Per_2
- l'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice delegato è stata sostituita dal deposito di note ex art.127-ter c.p.c., depositate entro il termine stabilito del 21 gennaio 2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/11/2024 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 10, parte I anno 2002);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
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