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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6254/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambe Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Genco del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonella D'Iorio in Castellammare di Stabia, V. Roma 108,
-ATTRICI-
E
, nato a [...] il giorno 05.10.1968 (CF: Controparte_1
), e della sig.ra , nata a [...] il giorno C.F._3 Parte_3
18.04.1962, (CF: ), rapp.ti e difesi, per procura in calce ed in allegato al C.F._4
presente atto, dagli Avv.ti Ferdinando Astaria e Maria Scognamiglio presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Vico NS (NA) alla Via Nicotera n. 29/b.
-CONVENUTI-
CONCLUSIONI: All' udienza del 09.10.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. i difensori dei convenuti , e , si riportano a tutte le Controparte_1 Parte_3 istanze ed atti di causa, insistono ancora una volta per la richiesta di chiarimenti al CTU e concludono, quindi, per il rigetto di ogni istanza avversa e/o per la dichiarazione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda attrice, con l'integrale accoglimento di ogni istanza formulata, anche in via riconvenzionale ed in via istruttoria nell'interesse di parte convenuta, con salvezza di
1 spese, diritti ed onorari di lite e con espressa richiesta di concessione dei termini ordinari di legge
(60 gg + 20 gg.) ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e nella qualità di Parte_1 Parte_2
moglie e GL del sig. titolari rispettivamente della quota di legittima di 1/4 e di Controparte_2
1/6, hanno convenuto in giudizio e ed hanno chiesto di: Controparte_1 Parte_3
I. accertare, previo espletamento di idonea c.t.u., il valore della massa ereditaria (ovverosia dell'unico bene caduto in successione, il compendio immobiliare sito in Meta (NA), Via Casa Lauro
2, 4 e 6 e Via Tommaso Astarita 19 e 29) ed il valore delle quote spettanti ex lege alla moglie del de cuius, sig.ra e alla GL del de cuius, sig.ra in applicazione Parte_1 Parte_2 dell'art. 542 c.c.; per l'effetto II. disporre la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie ai -sensi degli artt. 554 e 558 c.c. fino alla reintegra delle quote di legittima spettanti alle attrici;
per l'effetto III. condannare gli eredi testamentari che risulteranno avere percepito più di quanto il de cujus poteva disporre a pagare alle attrici la somma, maggiorata di interessi legali, che risulterà dovuta per reintegrare la quota loro riservata quali eredi necessarie. Il tutto oltre le spese di lite.
A sostegno della domanda le attrici deducevano che in data 23 giugno 2015 decedeva nel Comune di Meta (NA) il sig. marito della sig.ra e padre delle altre parti Controparte_2 Parte_1 in causa, così disponendo con testamento pubblicato in data 23.07.2015 dell'unico bene relitto, il compendio immobiliare sito in Meta, Via Casa Lauro e Via Tommaso Astarita, composto di cinque cespiti meglio descritti in citazione alle pagg. 3-4 (doc. 1): “a) A mio figlio (c)esco Persona_1
quale quota di legittima e di disponibile Appartamento al secondo piano e appartamento al CP
terzo piano, tutto riferito a Via Casa Lauro, terrazzo di copertura, scala di collegamento dal terrazzo al primo piano, cortile antistante la casa di Via Tommaso Astarita e ingresso da Via
Tommaso Astarita;
b) a mia GL , quale quota di legittima Appartamento al primo Parte_3
piano riferito alla Via Casa Lauro, gravato da diritto di usufrutto vita natural durante a favore di mia moglie e ingresso solo da Via Casa Lauro;
c) a mia GL quale quota Pt_1 Parte_2
di legittima Il piano terra compreso i due ripostigli adiacenti e sottoscala con ingresso da portone di Via Casa Lauro”; che i beni immobili descritti nel testamento erano gli unici caduti in successione;
di essere titolari rispettivamente della quota di legittima di 1/4 e di 1/6, e che con il predetto testamento erano loro stati attribuiti beni di valore vistosamente inferiore alla predetta quota, tenuto conto delle caratteristiche loro proprie, e delle condizioni di conservazione;
che vanamente avevano tentato una composizione bonaria della lite con gli altri eredi testamentari.
2 Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 gennaio 2018 si sono tempestivamente costituiti in giudizio e eccependo la nullità e improcedibilità della Controparte_1 Parte_3 domanda e contestando in fatto l'assunto delle attrici.
I convenuti, in particolare, deducevano che le quote determinate dal de cuius erano già state concordate ed accettate, con alcune successive varianti, da tutte le parti in causa e ciò a far data dal
1995 allorquando le medesime parti con la scrittura privata datata 08 Maggio 1995 concordemente convenivano che fossero consegnati nella disponibilità esclusiva di Controparte_1
l'appartamento ancora oggi nel suo possesso esclusivo;
che si trattava di bene immobile (all'epoca in cattivo stato manutentivo e non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti ecc.) sul quale il medesimo interveniva, già nell'anno 1995, a proprio esclusivo carico, attraverso un intervento edilizio di ristrutturazione costato ben £.17.000.000 ( € 8779,76), somma quest'ultima che all'attualità generava un capitale con interessi e rivalutazione pari ad € 20.012,22; che a seguito della dichiarazione di successione e dell'assegnazione Controparte_1 dell'immobile di cui al punto c) pag. 3 dell'atto di citazione di seguito riportato: “Appartamento sito in Meta (Na) V. Tommaso Astarita 19, Piano Terzo, censito al catasto al foglio 8, Particella 17, sub
3, Categoria Catastale A/4, Classe 6, consistenza 4,5 vani” in data 27/11/2015, aveva provveduto anche alla ristrutturazione edilizia del 2° e descritto appartamento allo stesso assegnato ( cfr. allegata CILA Comune di Meta).
I convenuti instavano, pertanto per il rigetto della domanda attorea, evidenziando che era stata chiara intenzione del testatore quella di devolvere la disponibile in favore del figlio CP
, e che detratte dal relictum le somme donate alle attrici e le spese sostenute per le migliorie
[...] dell'immobile, non era ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima spettante loro per legge.
In via riconvenzionale i convenuti chiedevano di: 1) disporre a carico della massa ed a favore del medesimo sig. il pagamento dell'importo dallo stesso speso per Controparte_1
l'intervento edilizio di ristrutturazione e miglioria costato, nell'anno 1995, ben £.17.000.000
(€8779,76), somma quest'ultima che riportata all'attualità genera un capitale con interessi e rivalutazione pari ad €20.012,22= e/o nella diversa somma, anche maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal Giudicante e/o individuata anche a mezzo di C.T.U; 2) disporre a carico della massa ed a favore del sig. il pagamento dell'ulteriore importo dallo stesso speso Controparte_1 per l'intervento edilizio di ristrutturazione afferente l'immobile individuato con la lettera c) nella descrizione di cui alla pag. 3 dell'atto di citazione ed assegnato per testamento al medesimo, miglioria costata, € 30.000,00=, somma quest'ultima rivalutata ed aggiunta di interessi e/o nella diversa somma, anche maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal Giudicante e/o individuata anche a mezzo di C.T.U; 3) la restituzione di tutte le somme spese per la corretta manutenzione
3 delle aree comuni e ricadendi, in quota parte, sugli eredi, interventi e somme queste ultime che ci riserva di meglio specificare e/o delle quali si chiede l'accertamento in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU.
Alla prima udienza su richiesta delle parti veniva assegnato alle stesse termine per espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, poi concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, mutato il giudice istruttore, veniva istruita tramite ctu.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva disposta la comparizione delle parti per tentare una soluzione concordata della controversia, e, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 09.10.2024 veniva assegnata in decisione al Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito delle sole comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2.Ciò premesso in punto di fatto, in primo luogo, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., riguarda unicamente le ipotesi di omissione o assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Nel particolare caso di nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda vi deve essere una totale omissione o la assoluta incertezza del petitum (sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento). Non ricorre detta ipotesi qualora l'individuazione del petitum così inteso sia possibile con l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto anche della parte espositiva (e non solo della parte di esso destinata a contenere le conclusioni) (cfr. Cass. Civ.
n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006).
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, avente ad oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuis per assunta lesione di legittima, ed in relazione alla quale, difatti, i convenuti Controparte_2
hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Va, altresì dichiarata la procedibilità della domanda avendo parte attrice assolto all'onere di proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr verbale negativo di mediazione del
4 26.06.2027 allegato 8 all'atto di citazione e verbale negativo di mediazione del depositato in data
20.06.2018).
Infine, sempre in via preliminare la domanda di riduzione spiegata dalle attrici va dichiarata ammissibile.
Rivedendo il precedente orientamento, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che il legittimario che agisca in giudizio per ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, ancorchè abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva (Cass. 18199/2020;39368/2021)
; in coerenza con tale impostazione, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui
“L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni, effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione . Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del “relictum” e del “donatum”, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e prova . Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova” (Cass. 36990/2022) .
In adesione a tali principi, ritiene il Collegio che la domanda sia ammissibile, in quanto l'atto di citazione indica la composizione della massa ereditaria e le quote di legittima delle parti, e considerato che lo scrutinio dell'azione di riduzione richiede, quale necessaria operazione preliminare, la riunione fittizia del “relictum” e del “donatum”, si rileva che l'atto in esame non
5 induce ad alcuna incertezza in ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario del testatore, coincidente con i beni di cui ha disposto per testamento e richiamati in citazione.
Sempre, in via preliminare, appare opportuno ricordare come l'azione di riduzione abbia natura personale nel senso che va esercitata solo nei confronti di coloro nei cui confronti si assume perpetrata l'attribuzione in lesione della legittima.
Infatti , con un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause (Cass. 27770/11; così, ancora, Trib. Bari n. 2358/06 per cui 'Stante l'autonomia del diritto del legittimario ad esercitare l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non è configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma è richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell'atto di liberalità o della disposizione testamentaria lesiva della legittima'; ancora Cass. n. 27414/05 per cui
'L'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale, e, pertanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva').
2.1. Tanto premesso, si rileva che emerge per tabulas ed è pacifico tra le parti che gli eredi legittimari di nato a [...] il [...] e deceduto a Meta in data 23 Controparte_2
giugno 2015, sono il coniuge ed i tre figli (nata il [...]), Parte_1 Parte_3
(nato il [...]), e (nata il [...]); viene Controparte_1 Parte_2 dunque in rilievo l'art. 542, co. 2 c.c. per cui al coniuge è riservato un quarto del Parte_1
patrimonio del defunto, mentre ai figli è riservata, complessivamente, la quota di metà dello stesso, da dividere in parti uguali tra loro.
Al fine, poi, di quantificare la lesione della quota di legittima fatta valere da e Parte_1
le uniche ad aver agito in riduzione in qualità di eredi di - occorre Parte_2 Controparte_2 procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario del de cuius, da valutare al momento dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla
6 riunione fittizia a tale massa dei beni di cui esso ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione).
Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Dagli atti di causa risulta che con verbale del 23 luglio 2015 per notar di Caserta, rep. n. Per_2
76931 racc. 24390, è stato pubblicato il “testamento olografo” del de cuius che recita testualmente:
“Io sottoscritto … [ ] …, col presente testamento revoco ed annullo ogni mio Controparte_2 precedente testamento … e dono i miei beni come segue 1) a) A mio figlio Controparte_1
quale quota di legittima e di disponibile Appartamento al secondo piano e appartamento al
[...]
terzo piano, tutto riferito a via Casa Lauro, terrazzo di copertura, scala di collegamento dal terrazzo al primo piano, cortile antistante la casa in Via Tommaso Astarita e ingresso da via Tommaso
Astarita 2) b) A mia GL quale quota di legittima, Appartamento al primo piano, Parte_3
riferito alla via Casa Lauro, gravato da diritto di usufrutto vita natural durante a favore di mia moglie e ingresso solo da Via Casa Lauro 3) c) A mia GL quale quota di Pt_1 Parte_2
legittima il piano terra compreso i due ripostigli adiacenti e sotto scala con ingresso dal portone di
Via Casa Lauro.… Meta 11/06/2014 Michele Maresca”.
E' dato pacifico tra le parti in lite oltre che risultante per tabulas che il predetto testamento ha ad oggetto tutti gli immobili di proprietà del de cuius caduti in successione e precisamente:
a) appartamento sito in Meta, V. Casa Lauro n. 2 e n. 4, Piano Terra, censito al Catasto al foglio 8
p.lla 17, sub 1;
a) appartamento sito in Meta, V. Casa Lauro n. 6, Piano 1-T, censito al Catasto al foglio 8 p.lla 17,
sub 5;
a) appartamento sito in Meta, V. Tommaso Astarita, 19, Piano Terzo, censito al Catasto al foglio 8
p.lla 17, sub 3;
a) appartamento sito in Meta, V. Tommaso Astarita, 29, Piano T-1, censito al Catasto al foglio 8
p.lla 17, sub 6;
b) deposito sito in Meta, v. Tommaso Astarita, 29, Piano 2, censito al Catasto al foglio 8, p.lla 17, sub 7.
Dunque, dall'esame della documentazione prodotta e dalla espletata ctu si evince che il relictum è costituito dal solo compendio immobiliare indicato nel testamento, costituito da un edificio che insiste nel lotto acclive di forma trapezia delimitato a valle dall'antico e stretto tracciato di via Casa
Lauro, su cui prospetta per quattro livelli ed a monte dalla s.s. 163 per la TI FI (nel tratto via T. Astarita) ove presenta due piani fuori terra;
a partire dalla quota più bassa i primi due piani sono seminterrati ed hanno affaccio libero ed accesso solo da via Casa Lauro (v. scheda
7 testamentaria), poiché inseriti nel terrapieno il cui colmo superiore corrisponde alla quota del cortiletto su via Astarita dove è ubicato il secondo portone dingresso dello stabile.
Non sussistono debiti ereditari, nè vi è prova di donazioni effettuate in vita del de cuius.
Invero prima di procedere all'esame delle risultanze della ctu occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta alla luce della quale dall'accordo sottoscritto dalle parti nel 1995 sarebbe inferibile la sussistenza di donazioni da parte del de cuius in favore delle attrici.
Dal richiamato accordo, sottoscritto da tutte le parti in lite oltre che dallo stesso de cuius CP_2
risulta che nel maggio del 1995, premesso che la signora ed i tre figli
[...] Pt_1 Pt_2
e erano tutti eredi del marito e padre proprietario di una Controparte_1 Pt_3 Controparte_2
piccola palazzina in Meta alla via Tommaso Astarita 29 (già 19) e con accesso anche da via Casa
Lauro 6, si dava atto dell'esistenza di un accordo bonario in ordine alla divisione dei beni ereditari, in virtù del quale alla sig.ra ed alla GL sarebbe spettata la comproprietà Pt_1 Pt_2 dell'appartamento sito al piano terra di via Casa Lauro n. 6, piano primo;
alla GL Pt_3
l'appartamento sito in Meta alla via Tommaso Astarita 29, piano rialzato;
a Controparte_1
l'appartamento sito in Meta, alla via Tommaso Astarita 29 piano primo e l'appartamento sito alla via Casa Lauro piano terra n. 2 e 4; che, in vista delle prossime nozze di era intenzione CP
del padre di consentirgli di abitare negli appartamenti di sua proprietà, ad esso destinati in virtù dell'accordo verbale di divisione, facendosi tuttavia carico dei costi di ristrutturazione, quantificati in allora preventivamente in lire 17.000.000 (cfr scrittura priva del 08.05.1995 allegata alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Il detto ultimo cespite, nello specifico, come pacifico tra le parti, è quello individuato nell'atto di citazione alla lettera d) della pag. 3 laddove, ovvero “l'appartamento sito in Meta (Na) V. Tommaso
Astarita 29, Piano T-1, censito al catasto al foglio 8, Particella 17, sub 6, Categoria Catastale A/3,
Classe 1, consistenza 4,5 vani”.
Ebbene con la richiamata scrittura privata, le parti non sottoscrivono un contratto di divisione e scioglimento della comunione ereditaria, ma richiamano l'accordo verbale tra le stesse intervenuto in ordine alla futura divisione dei beni;
dalla richiamata scrittura non è inferibile come eccepito dai convenuti, che le attrici avrebbero ricevuto in vita “donazioni” da portare in detrazione rispetto alla quota da reintegrare;
emerge, piuttosto, che in vita concedeva in comodato al Controparte_2 figlio, l'immobile che intendeva attribuirgli quale quota ereditaria, onerando quest'ultimo delle spese di ristrutturazione quantificate in lite 17.000,00.
Sostanzialmente le altre parti accettavano che il figlio e fratello occupasse a titolo gratuito l'alloggio indicato, accollandosi tuttavia i costi di ristrutturazione, dando altresì atto che vi era un accordo verbale di divisione in tale senso.
8 Tuttavia tale accordo non è poi stato formalizzato in forma scritta, (la divisione, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam), e ha poi inteso disporre Controparte_2
dei suoi beni come dal richiamato testamento.
Nè tantomeno dalla scrittura in esame può inferirsi una tacita rinuncia delle attrici all'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima.
In merito si osserva che "in materia di successione necessaria, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione …" (Cassazione civile, sez. II, 20/01/2009,
n. 1373, Giust. civ. Mass. 2009, 1, 83; Guida al diritto 2009, 6, 62; Vita not. 2009, 1,
347; Cassazione civile 07 marzo 2016 n. 4445 sez. II;
Cassazione civile 03 settembre 2013 n. 20143 sez. II;
in senso conforme alla prima parte della massima c.f.r. Cass. 28 marzo 1997 n. 2773).
Dunque alcuna rinuncia è ravvisabile prima dell'apertura della successione, ed è nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione (cfr
Cassazione civile sez. II, 05/01/2024, n.366).
Viceversa, come chiarito dalla Suprema Corte “deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa (cfr Cassazione civile sez. II, 21/02/2022, n.5555, nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l'accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all'assegnazione di beni destinati a far parte del
"relictum", in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).
Tanto chiarito vanno esaminate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale si
è posto il seguente quesito: “ 1) Valuti il ctu, previo rilievo metrico e fotografico dei beni e verifica dei documenti in atti, il valore complessivo del compendio immobiliare per cui è causa, sito in Meta alla via Casa Lauro e via Tommaso Astarita, intestato al sig. alla data di decesso Controparte_2
(23 giugno 2015), specificando altresì il valore dei singoli cespiti di cui il de cuius ha disposto per
9 testamento ed autorizzando all'uopo il consulente a verificare dati ed informazioni presso i pubblici uffici.2) Con riferimento alla scrittura del 08.05.1995 versata in atti, attestante il preesistente stato
d'uso degli immobili descritti alle lettere e) e d) dell'atto di citazione, valuti lo stato d'uso ed il valore del compendio così come preesistente e le migliorie apportate da Controparte_1
agli appartamenti allo stesso assegnati, specificando la diversa valutazione degli immobili
[...]
a seguito degli interventi effettuati e sottraendo limporto di dette migliorie dal compendio ereditario su cui poi calcolare le quote di appartenenza dei singoli contraddittori”.
Il c.t.u., arch. , ha ricostruito il valore del relictum al momento di apertura della Persona_3
successione di (ovvero alla sua morte) con motivazione corretta sul piano logico e Controparte_2
tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico.
Orbene, all'esito delle valutazioni analiticamente e correttamente eseguite secondo il metodo di stima sintetico-comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate e delle agenzie immobiliari operanti in zona, che il Collegio ritiene di condividere interamente, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa, può ritenersi quanto segue.
Il ctu ha così stimato il valore dei beni alla data di apertura della successione:
A – UNITÀ SUB 1 PIANO TERRA - (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 1)
APPARTAMENTO –€ 50.850; GARAGE/DEPOSITO –€ 40.900
VALORE TOTALE SUB 1 € 91.750
B - APPARTAMENTO SUB 5 PIANO PRIMO (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 5) VALORE
TOTALE SUB 5 € 226.300;
C - APPARTAMENTO SUB 3 PIANO SECONDO – P.T. SU VIA T. ASTARITA (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 3) € 263.800;
D - APPARTAMENTO SUB 6 PIANO TERZO – P. I° SU VIA T. ASTARITA (in C.E.U. al fgl. 8,
p.lla 17, sub 6) VALORE TOTALE SUB 6 € 251.450;
E - 7 (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 7) VALORE TOTALE € Controparte_3
13.850.
Alla data di apertura della successione il coniuge del de cuius aveva 68 anni Parte_1 compiuti. Per effetto della disposizione testamentaria essa ha beneficiato dell 'usufrutto vitalizio sull'appartamento sub 5 lasciato in nuda proprietà alla GL Parte_3
Come chiarito dal ctu il D.M. 22.12.2014 (pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 300 del 29.12.2014) fissa i criteri per la determinazione del valore dell'usufrutto al 2015, pari al valore in piena proprietà
10 dell'immobile moltiplicato per il tasso d'interesse legale (0,5%) e per il coefficiente corrispondente all'età dell'usufruttuario (nel caso pari a 90 - v. tabella sinottica allegata al provvedimento), da cui:
5.1.1 - Usufrutto Esposito Angiola: Valore sub 5 € 226.300 x 0,5/100 x 90 coeff. = € 101.835
5.1.2 - Nuda Propr. Valore sub 5 € 226.300 – Usufr. € 101.835 = € 124.465 Parte_3
PIENA PROPRIETÀ SUB 5 € 226.300 I due importi corrispondono rispettivamente al 45 e al 55% del valore in piena proprietà del cespite.
I convenuti hanno criticato la stima dei cespiti operata dal consulente tecnico d'ufficio, ritenuta penalizzante in quanto inferiore ai valori di mercato per quanto concerne i beni attribuiti alle attrici, avendo il consulente sottostimato alcuni beni e sovrastimato altri ed hanno eccepito che i criteri adottati, seppure non condivisi, non appaiono conformemente applicati dal CTU a tutti i beni oggetto di esame.
In particolare rilevano che se il CTU avesse effettivamente utilizzato (sullo specifico punto) come parametro valutativo quello preannunciato (valutazione secondo i valori di mercato esistenti per fattispecie analoghe e conseguente confronto) si sarebbe reso conto che il valore di mercato di un box compravenduto in zona, della grandezza di mq 16, è pari a circa € 40.000=, con un valore di mercato al mq pari ad € 2500,00=. Nello specifico si osserva che i due beni oggetto di valutazione
(UNITA' SUB 1 Piano Terra ) hanno una grandezza di mq.30 il primo ( l'appartamento attualmente destinato ad uso residenziale e valutato solo € 50.850,00=) e mq 31 il secondo ( attualmente destinato a garage/deposito valutato solo € 40.900,00) e sono stati valutati in misura di gran lunga inferiore rispetto al loro valore di mercato, con un con un evidente abbattimento del presunto valore iniziale che va ben oltre le riduzioni ( 15%) anticipate dal CTU per giungere poi ad una valutazione inserita in atti più che dimezzata.
In merito al rilievo critico in esame si osserva che il ctu ha descritto i limiti oggettivi dei cespiti in esame: “APPARTAMENTO – E' seminterrato, ha accesso diretto dalla strada priva di marciapiede
e ridotta altezza interna sia del vano principale che del cucinino (m 2,43). I servizi sono ciechi. Il bagno in sottoscala, ancorché di ridottissime dimensioni, ha altezza che varia da un massimo di m
2,25 ad un minimo di m 1,20 (All. 6.1). L'unica finestra esistente non garantisce un sufficiente apporto di luce naturale (la norma prescrive che il rapporto tra superficie finestrata e area netta del locale sia di 1/8; nel caso detta valore è superiore ad 1/18). La superficie comm.le, calcolata come da richiamate UNI 10750 e Istruzioni OMI (par. 3.1.1), è di 30 mq. La q.u. base di stima è individuata nell'All. S. Sono altresì da applicare i coefficienti correttivi riportati nel par. 3.2.1, ivi compreso quello legato ai vizi del cespite (v. Precisazioni alle pag. 5 e 6). Il più probabile valore della porzione in esame risulta, in c.t., di: €/mq 3.667 x sup. comm.le mq 30 x 0,80 (piano) x 0,80
(affaccio e lumin.) x 0,85 (caratt. acc.) x 0,85 (legittimità) ≈ € 50.850 – Ha Parte_4
11 altezza interna di poco superiore ai due metri, finiture ed impianti approssimativi e fruibilità ridotta a causa della modesta sezione trasversale di via Casa Lauro che limita l'accesso carrabile alle auto di piccole dimensioni. Il coefficiente di ragguaglio è di 0,40, intermedio tra le autorimesse
(0,50) ed i depositi (0,30). Il valore della quota-parte di bene risulta in c.t.: €/mq 3.667 x sup. comm.le mq 31 x 0,40 (coeff. ragg.) X 0,90 (fruib. e caratt. acc.) ≈ € 40.900 VALORE TOTALE
SUB 1 € 91.750”; inoltre nel rispondere ai rilievi critici del consulente di parte in ordine alla possibile trasformazione dell'appartamento in un locale garage, ha evidenziato che la stima è stata effettuata “in base allo stato e alle destinazioni rilevate nel corso degli accessi e sulla scorta della documentazione versata in atti” e che “L'eventuale “valore di trasformazione” del sub 1 necessita, per definizione, dell'apprezzamento dell'immobile considerato nella nuova convenienza economica
(a garage) al netto dei costi necessari per la trasformazione (opere edili, autorizzazioni, aggiornamento catastale, etc.)”.
Quanto al rilievo relativo all'erroneo riferimento alla categoria catastale degli immobili, si osserva che il ctu nella stima ha fatto riferimento ai valori di mercato di riferimento per immobili siti in quella zona.
In relazione agli ulteriori rilievi critici pure svolti dalle parti ed afferenti ai valori di stima determinati, appare sufficiente il rinvio alle risultanze della ctu, alle risposte fornite da quest'ultimo ed al condivisibile utilizzo da parte del ctu, del criterio di stima sintetico/comparativo.
Il collegio non ritiene dunque di discostarsi dalle valutazioni operate dal ctu in ordine alla stima dei beni.
Orbene il ctu ha accertato la lesione della quota di legittima delle attrici, avanzando all'uopo due diverse ricostruzioni:
a) tenendo conto delle migliorie apportate dal all'alloggio sito al Controparte_1 secondo piano a seguito della morte del de cujus (quantificate in € 9.000,00: paragrafo 5.3. dell'elaborato peritale) e dei lavori afferenti l'alloggio posto al piano terzo risalenti al 2015
(quantificati in € 19.900,00 all'apertura della successione: paragrafo 5.2. dell'elaborato peritale): valore dei beni costituenti la massa euro 818.250,00; lesione della quota di legittima di Parte_1
euro 102.727,50 di euro 44.625,00;
[...] Parte_2
b) tenendo conto delle migliorie apportate dal sig. all'alloggio sito al Controparte_1 secondo piano a seguito della morte del de cujus (quantificate in € 24.000,00 secondo la diversa progettazione del c.t.p. di parte convenuta: paragrafo 5.5. dell'elaborato peritale) e dei lavori afferenti l'alloggio posto al piano terzo risalenti al 2015 (quantificati in € 19.900,00 all'apertura della successione: paragrafo 5.2. dell'elaborato peritale): valore dei beni costituenti la massa euro
12 803.250,00, lesione della quota di legittima di 98.977,50 lesione della quota di euro Parte_2
42.125,00.
All'uopo il ctu ha evidenziato che l'importo dei lavori a carico del convenuto sul Controparte_1
bene attribuitogli in uso con la scrittura privata del 1995 convertito in euro, comprensivo di rivalutazione e interessi, ricondotto alla data di apertura della successione risulta di € 19.897,45 che si approssima per comodità di calcolo ad € 19.900,00; che l'esiguità della documentazione prodotta in atti nonché di quella disponibile presso l'archivio Tecnico Comunale (sostanzialmente limitata alla comunicazione di avvio dei lavori), impedisce ogni oggettivo confronto tra lo stato pregresso ed attuale dell'immobile; che, pertanto, può solo ipotizzarsi che le migliorie al cespite corrispondano, in termini di valore economico, all'importo quantificato in euro 19.900,00; che, per quanto riguarda i lavori all'appartamento sub 3 (bene alla voce C dell'elenco) avviati dal predetto convenuto il 27 novembre 2015 e, quindi, immediatamente successivi alla data di decesso del de cuius (23 giugno
2015), la segnalata carenza documentale non consente di stabilire quale fosse lo stato precedente dell'immobile, le cui condizioni attuali sono almeno in parte conseguenza di tali interventi e pertanto significative anche ai fini della stima riferita alla data di apertura della successione, non essendo in alcun modo valutabile l'aspetto ed i connotati preesistenti (come annotato nel par. 1.4, la
C.I.L.A. con cui sono stati assentiti i lavori non è reperibile nell'archivio municipale e, pertanto, non è stato nemmeno possibile visionare la documentazione fotografica allegata alla pratica); che l'ispezione dell'immobile ed i pochi elementi disponibili consentono di individuare quali interventi certi la sostituzione degli infissi ed il parziale rinnovo del bagno (v. par.
1.4 e descrizione del cespite par. 2 pagg. 8 e 9); che la somma dei totali parziali computati alle voci precedenti fornisce l'ammontare di un totale di € 8.998,40 che per comodità di calcolo si approssima ad € 9.000,00.
Il consulente ha redatto una diversa ipotesi di calcolo prendendo in considerazione la documentazione fornitagli dal consulente di parte dei convenuti, (immagini sullo stato dell'immobile prima dei lavori (All. E: confronto fotografico alle pagg. da 5 a 10 delle
Osservazioni) con la fattura della Ditta INF.AL. s.r.l. di fornitura dei serramenti esterni), rappresentando tuttavia la tardiva produzione della predetta documentazione e rimettendosi al
Tribunale in ordine alla possibilità di tenerne o meno conto.
Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibile la prima ipotesi di calcolo formulata dal ctu, evidenziando all'uopo che non vengono in rilievo debiti ereditari ma piuttosto una corretta stima dello stato degli immobili alla data dell'apertura della successione, fondata su elementi presuntivi logici e coerenti.
Per quanto attiene all'importo preventivato per i lavori di ristrutturazione eseguiti dal
[...] sull'immobile concessogli in comodato dal padre nel 1995, si osserva, che se è Controparte_1
13 vero che non vi è prova dell'esborso di tali somme, è altrettanto vero che è pacifico tra le parti che l'immobile non versasse in un buono stato manutentivo, sicchè data l'eseguità degli elementi a disposizione del ctu per valutarne lo stato all'epoca dell'apertura della successione (anno 2015), appare congrua la detrazione dal valore stimato all'epoca delle operazioni peritali (anno 2023) dei costi che le parti avevano preventivato come necessari per la ristrutturazione del bene.
Quanto all'alloggio di cui al subalterno 3), posto che lo stesso ctu fa riferimento a lavori conseguenti a una CILA del 2015, e riconosce induttivamente l'avvenuta esecuzione di sostituzione infissi e di parziale ristrutturazione del bagno e quantifica il relativo importo in € 9.000,00 ben può tenersi conto di tale importo, come del resto ritenuto dalle stesse attrici, non come credito risarcitorio o restitutorio a carico della massa ( in effetti si tratta di spese sostenute dopo la morte del de cujus, dunque non opponibili agli eredi), ma come misura del minor valore del cespite all'apertura della successione.
Non può invece considerarsi l'importo di euro 24.000,00 prospettato dal ctu nel progetto alternativo, in quanto privo di supporto probatorio introdotto nei termini di rito.
Era onere del convenuto allegare con chiarezza quali fossero Controparte_1
i miglioramenti, le riparazioni e le addizioni eseguite sul bene di proprietà del genitore, depositando idonea documentazione di supporto.
Non sussistendo poi debiti ereditari, il valore del patrimonio ereditario, è, dunque, pari ad euro
818.250,00 così calcolato: A - UNITÀ SUB 1 PIANO TERRA: € 91.750,00 B –
APPARTAMENTO SUB 5 PIANO I°: € 226.300,00 C – APP.TO SUB 3 PIANO II° AL NETTO
DELLE MIGLIORIE (par. 5.3): € 254.800,00 D – APP.TO SUB 6 PIANO III° AL NETTO DEI
LAVORI (par. 5.2): € 231.550,00 E – LASTRICO DI COPERTURA SUB 7: € 13.850,00
Su tale somma va calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile.
Come detto ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c., la quota riservata a favore del coniuge è pari a 1/4 ovvero pari ad euro € 204.562,50, mentre la quota riservata in favore dei figli è pari alla metà del patrimonio da dividere in parti uguali tra loro ovvero valore di 1/2 patrimonio € 409.125 / 3 figli) €
136.375,00; la quota disponibile è pari ad euro 204.562,50.
Noto l'importo delle quote riservate per legge ai coeredi risulta la seguente lesione di legittima:
a) : - Usufrutto sub 5 € 101.835,00 Quota riservata - € 204.562,50 Lesione Parte_1
legittima - € 102.727,50;
b) : - Nuda proprietà sub 5 € 124.465,00 Quota legittima - € 136.375,00; Parte_3
Carenza lascito - € 11.910,00;
c) C - App.to sub 3 piano II° (par. 6.1) € 254.800,00 D - Controparte_1
App.to sub 6 piano III° (par. 6.1) € 231.550,00 E – Lastrico sub 7 (par. 6.1) € 13.850,00
14 TOTALE DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA € 500.200,00 Quota disponibile - € 204.562,50
Quota legittima (par. 6.2) - € 136.375,00 Eccedenza lascito € 159.262,5
d) : A - Unità sub 1 piano t. € 91.750,00 Quota legittima - € 136.375,00; Parte_2
Lesione legittima - € 44.625,00
Dunque il valore della disposizione testamentaria in favore del convenuto Controparte_1
supera il valore della quota legittima ( € 136.375,00) e della quota disponibile (pari ad euro
[...]
204.562,50), pari complessivamente ad euro 340.937,50.
È evidente, quindi, che si è configurata, in astratto, una lesione della quota di legittima spettante a ciascuna delle attrici € 102.727,50 e € 44.625,00 nonché alla Parte_1 Parte_2 convenuta che, tuttavia non ha ritenuto di esperire l'azione di riduzione. Parte_3
2.3. Ciò chiarito, la lesione subita da e pari ad euro € 102.727,50 rappresenta il Parte_1
12,55 % e sull'intero valore dell'asse ereditario come risultante dalla riunione fittizia, e quella subita dalla GL pari ad euro € 44.625,00 rappresenta il 5,45 % e sull'intero valore Parte_2 dell'asse ereditario come risultante dalla riunione fittizia (pari ad euro 818.250,00).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di riduzione - formulata dalle attrici - delle disposizioni testamentarie devolute in favore del convenuto stante il positivo Controparte_1
accertamento della lesione della quota di legittima ad essi riservata, deve essere accolta e, per l'effetto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 554 c.c., va disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie sopra richiamate nei limiti atti a reintegrare le medesime quote.
Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, va evidenziato che esse non sono nulle né annullabili, ma, ove l'azione di riduzione sia esperita vittoriosamente, vengono rese inefficaci dalla sentenza di riduzione nella misura occorrente per consentire al legittimario leso l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi della norma di cui all'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima (cfr. ex multis Cass. 11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92).
In altri termini, l'accoglimento dell'azione di riduzione consente di reintegrare l'asse ereditario mediante la restituzione del bene oggetto delle disposizioni lesive in misura tale da permettere al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima. In particolare, la norma di cui all'art. 558, comma 1 c.c., stabilendo che “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari”, impone che la stessa debba essere effettuata in modo da conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione di valore voluta dal testatore.
15 Nel caso in esame, occorre tener conto della circostanza che soltanto il convenuto
[...]
ha ottenuto beni per un valore superiore a quanto ad esso spettante, pertanto la Controparte_1
riduzione atta a reintegrare la quota spettante alle attrici andrà operata, in misura proporzionale, solo sulle attribuzioni operate in favore del predetto convenuto.
Nel caso di specie risultano, infine, soddisfatte le condizioni di cui all'art.560 c.c., norma generalmente ritenuta applicabile anche per il caso di beni mobili e di istituzioni di erede, aldilà del mero dato letterale che richiama i soli beni immobili nonché le sole disposizioni donative ed a titolo di legato.
Stabilisce l'art. 560 c.c. che quando oggetto della pronuncia di riduzione è un immobile «la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente». La norma si spiega col fatto che la sentenza di riduzione determina, normalmente, una situazione di comunione tra il legittimario leso ed il beneficiario della disposizione lesiva, almeno quando la lesione della legittima è parziale e non totale.
L'art. 560 c.c. evita l'insorgere della comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva ed il legittimario.
Si tratta, quindi, di una modalità particolare dell'azione di riduzione, in caso, come quello di specie, di immobile non comodamente divisibile.
Ai sensi dell'art. 560 c.c. se la separazione non può farsi comodamente, per stabilire se l'immobile debba restare nell'asse ereditario o possa essere ritenuto interamente dal legatario o dal donatario è stabilito il criterio dell'eccedenza maggiore o inferiore al quarto della porzione disponibile: nel primo caso (eccedenza maggiore del quarto) l'immobile resta nell'asse ereditario per soddisfare i legittimari, salvo il diritto del donatario o legatario di conseguire il valore della porzione disponibile;
nel secondo caso (eccedenza inferiore al quarto) il legatario o donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i legittimari.
Questa disciplina presuppone che il legatario o il donatario non abbiano anche la qualifica di legittimari.
Nel caso, invece, in cui il legatario, il donatario ovvero l'erede abbiano anche la qualifica di legittimari, gli stessi potranno ritenere tutto l'immobile, purché il valore dello stesso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che spetta loro come legittimari. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 560 c.c., il beneficiario della disposizione deve compensare in denaro, in deroga all'art. 718 c.c., gli altri legittimari.
Orbene nel caso di specie il valore degli immobili attribuiti a quali Controparte_1 risultanti dalla disposta ctu, singolarmente considerati, non eccede l'importo della porzione
16 disponibile (€ 204.562,50) e della quota spettante ad esso spettante come legittimario (pari ad euro
136.375,00 per ciascuno dei germani)
Le attrici hanno chiaramente domandato di essere reintegrate tramite la dazione di una somma di denaro, e dalla lettura della comparsa di costituzione dei convenuti si evince, inoltre, univocamente la volontà degli stessi di avvalersi di tale facoltà (cfr. pagina 08 ove si chiede che le somme riconoscibili in ragione delle formulate domande riconvenzionali siano considerate nel calcolare i diritti dei legittimari).
Conclusivamente:
o va, pertanto, condannato, a titolo di conguaglio ex art.560 ultimo Controparte_1
comma c.c., al pagamento in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
102.727,50;
o va, pertanto, condannato al pagamento, a titolo di conguaglio ex Controparte_1
art.560 ultimo comma c.c., in favore di del complessivo importo di euro 44.625,00. Parte_2
Va, inoltre, fatta applicazione del principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario
- mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti ( nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda” (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005, Rv. 582480 - 01).
In applicazione di detti criteri (calcolo gli interessi legali sul capitale rivalutato in base agli indici
Istat; l'interesse è calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come sancito da Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712),:
la somma al cui pagamento va condannato il convenuto in favore di Controparte_1
è pari a complessivi euro 137.118,45; Parte_1
la somma al cui pagamento va condannato il convenuto in favore di Controparte_1
è pari a complessivi euro 59.564,50;. Parte_2
17 Dal deposito della presente sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale sino alla data del soddisfo.
3. Va disattesa in quanto rimasta sfornita di supporto probatorio la domanda riconvenzionale spiegata da e di cui al capo 4) della comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 ed avente ad oggetto “la restituzione di tutte le somme spese per la corretta manutenzione delle aree comuni e ricadendi, in quota parte, sugli eredi, interventi e somme queste ultime che ci riserva di meglio specificare e/o delle quali si chiede l'accertamento in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU”.
4.Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra le attrici e la convenuta che non riveste la veste di litisconsorte necessario, Parte_3
nonché in quelli tra le attrici ed il convenuto e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 modificati dal DM 147/2022 ai valori medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi processuali (ai fini del valore della causa cfr. Cass sent n. 195/2020 secondo cui trova applicazione l'art. 5 D.M. n. 55 del
2014, in relazione al valore della quota o ai supplementi di quota o all' entità dei conguagli in contestazione, e pertanto come secondo i parametri dello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00)
Le spese ctu, nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, in quanti disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti, si pongono in via definitiva a carico di tutte le parti nella misura di un quarto ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) rigetta la domanda nei confronti della convenuta Parte_3
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di cui al capo 4) Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta;
3) accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dalle attrici nei confronti del convenuto e volte ad ottenere la riduzione delle disposizioni Controparte_1
contenute nel testamento olografo di pubblicato con verbale del 23 luglio Controparte_2
2015 per notar di Caserta, rep. n. 76931 racc. 24390, ed in ragione di ciò: a) condanna, Per_2 ai sensi dell'art.560 ultimo comma c.c., al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 137.118,45, oltre ulteriori interessi al tasso Parte_1
legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna, ai sensi
18 dell'art.560 ultimo comma c.c., al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
complessivo importo di euro 59.564,50, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data
[...]
di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
4) condanna e al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari avv. Ferdinando Astarita e Maria Scognamiglio;
5) condanna al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico delle parti nella misura di un quarto ciascuno;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione Civile – così composto:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
3) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6254/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambe Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Genco del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonella D'Iorio in Castellammare di Stabia, V. Roma 108,
-ATTRICI-
E
, nato a [...] il giorno 05.10.1968 (CF: Controparte_1
), e della sig.ra , nata a [...] il giorno C.F._3 Parte_3
18.04.1962, (CF: ), rapp.ti e difesi, per procura in calce ed in allegato al C.F._4
presente atto, dagli Avv.ti Ferdinando Astaria e Maria Scognamiglio presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Vico NS (NA) alla Via Nicotera n. 29/b.
-CONVENUTI-
CONCLUSIONI: All' udienza del 09.10.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. i difensori dei convenuti , e , si riportano a tutte le Controparte_1 Parte_3 istanze ed atti di causa, insistono ancora una volta per la richiesta di chiarimenti al CTU e concludono, quindi, per il rigetto di ogni istanza avversa e/o per la dichiarazione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda attrice, con l'integrale accoglimento di ogni istanza formulata, anche in via riconvenzionale ed in via istruttoria nell'interesse di parte convenuta, con salvezza di
1 spese, diritti ed onorari di lite e con espressa richiesta di concessione dei termini ordinari di legge
(60 gg + 20 gg.) ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e nella qualità di Parte_1 Parte_2
moglie e GL del sig. titolari rispettivamente della quota di legittima di 1/4 e di Controparte_2
1/6, hanno convenuto in giudizio e ed hanno chiesto di: Controparte_1 Parte_3
I. accertare, previo espletamento di idonea c.t.u., il valore della massa ereditaria (ovverosia dell'unico bene caduto in successione, il compendio immobiliare sito in Meta (NA), Via Casa Lauro
2, 4 e 6 e Via Tommaso Astarita 19 e 29) ed il valore delle quote spettanti ex lege alla moglie del de cuius, sig.ra e alla GL del de cuius, sig.ra in applicazione Parte_1 Parte_2 dell'art. 542 c.c.; per l'effetto II. disporre la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie ai -sensi degli artt. 554 e 558 c.c. fino alla reintegra delle quote di legittima spettanti alle attrici;
per l'effetto III. condannare gli eredi testamentari che risulteranno avere percepito più di quanto il de cujus poteva disporre a pagare alle attrici la somma, maggiorata di interessi legali, che risulterà dovuta per reintegrare la quota loro riservata quali eredi necessarie. Il tutto oltre le spese di lite.
A sostegno della domanda le attrici deducevano che in data 23 giugno 2015 decedeva nel Comune di Meta (NA) il sig. marito della sig.ra e padre delle altre parti Controparte_2 Parte_1 in causa, così disponendo con testamento pubblicato in data 23.07.2015 dell'unico bene relitto, il compendio immobiliare sito in Meta, Via Casa Lauro e Via Tommaso Astarita, composto di cinque cespiti meglio descritti in citazione alle pagg. 3-4 (doc. 1): “a) A mio figlio (c)esco Persona_1
quale quota di legittima e di disponibile Appartamento al secondo piano e appartamento al CP
terzo piano, tutto riferito a Via Casa Lauro, terrazzo di copertura, scala di collegamento dal terrazzo al primo piano, cortile antistante la casa di Via Tommaso Astarita e ingresso da Via
Tommaso Astarita;
b) a mia GL , quale quota di legittima Appartamento al primo Parte_3
piano riferito alla Via Casa Lauro, gravato da diritto di usufrutto vita natural durante a favore di mia moglie e ingresso solo da Via Casa Lauro;
c) a mia GL quale quota Pt_1 Parte_2
di legittima Il piano terra compreso i due ripostigli adiacenti e sottoscala con ingresso da portone di Via Casa Lauro”; che i beni immobili descritti nel testamento erano gli unici caduti in successione;
di essere titolari rispettivamente della quota di legittima di 1/4 e di 1/6, e che con il predetto testamento erano loro stati attribuiti beni di valore vistosamente inferiore alla predetta quota, tenuto conto delle caratteristiche loro proprie, e delle condizioni di conservazione;
che vanamente avevano tentato una composizione bonaria della lite con gli altri eredi testamentari.
2 Con comparsa di costituzione e risposta dell'8 gennaio 2018 si sono tempestivamente costituiti in giudizio e eccependo la nullità e improcedibilità della Controparte_1 Parte_3 domanda e contestando in fatto l'assunto delle attrici.
I convenuti, in particolare, deducevano che le quote determinate dal de cuius erano già state concordate ed accettate, con alcune successive varianti, da tutte le parti in causa e ciò a far data dal
1995 allorquando le medesime parti con la scrittura privata datata 08 Maggio 1995 concordemente convenivano che fossero consegnati nella disponibilità esclusiva di Controparte_1
l'appartamento ancora oggi nel suo possesso esclusivo;
che si trattava di bene immobile (all'epoca in cattivo stato manutentivo e non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti ecc.) sul quale il medesimo interveniva, già nell'anno 1995, a proprio esclusivo carico, attraverso un intervento edilizio di ristrutturazione costato ben £.17.000.000 ( € 8779,76), somma quest'ultima che all'attualità generava un capitale con interessi e rivalutazione pari ad € 20.012,22; che a seguito della dichiarazione di successione e dell'assegnazione Controparte_1 dell'immobile di cui al punto c) pag. 3 dell'atto di citazione di seguito riportato: “Appartamento sito in Meta (Na) V. Tommaso Astarita 19, Piano Terzo, censito al catasto al foglio 8, Particella 17, sub
3, Categoria Catastale A/4, Classe 6, consistenza 4,5 vani” in data 27/11/2015, aveva provveduto anche alla ristrutturazione edilizia del 2° e descritto appartamento allo stesso assegnato ( cfr. allegata CILA Comune di Meta).
I convenuti instavano, pertanto per il rigetto della domanda attorea, evidenziando che era stata chiara intenzione del testatore quella di devolvere la disponibile in favore del figlio CP
, e che detratte dal relictum le somme donate alle attrici e le spese sostenute per le migliorie
[...] dell'immobile, non era ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima spettante loro per legge.
In via riconvenzionale i convenuti chiedevano di: 1) disporre a carico della massa ed a favore del medesimo sig. il pagamento dell'importo dallo stesso speso per Controparte_1
l'intervento edilizio di ristrutturazione e miglioria costato, nell'anno 1995, ben £.17.000.000
(€8779,76), somma quest'ultima che riportata all'attualità genera un capitale con interessi e rivalutazione pari ad €20.012,22= e/o nella diversa somma, anche maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal Giudicante e/o individuata anche a mezzo di C.T.U; 2) disporre a carico della massa ed a favore del sig. il pagamento dell'ulteriore importo dallo stesso speso Controparte_1 per l'intervento edilizio di ristrutturazione afferente l'immobile individuato con la lettera c) nella descrizione di cui alla pag. 3 dell'atto di citazione ed assegnato per testamento al medesimo, miglioria costata, € 30.000,00=, somma quest'ultima rivalutata ed aggiunta di interessi e/o nella diversa somma, anche maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dal Giudicante e/o individuata anche a mezzo di C.T.U; 3) la restituzione di tutte le somme spese per la corretta manutenzione
3 delle aree comuni e ricadendi, in quota parte, sugli eredi, interventi e somme queste ultime che ci riserva di meglio specificare e/o delle quali si chiede l'accertamento in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU.
Alla prima udienza su richiesta delle parti veniva assegnato alle stesse termine per espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, poi concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, mutato il giudice istruttore, veniva istruita tramite ctu.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, veniva disposta la comparizione delle parti per tentare una soluzione concordata della controversia, e, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 09.10.2024 veniva assegnata in decisione al Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito delle sole comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2.Ciò premesso in punto di fatto, in primo luogo, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., riguarda unicamente le ipotesi di omissione o assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Nel particolare caso di nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda vi deve essere una totale omissione o la assoluta incertezza del petitum (sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento). Non ricorre detta ipotesi qualora l'individuazione del petitum così inteso sia possibile con l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto anche della parte espositiva (e non solo della parte di esso destinata a contenere le conclusioni) (cfr. Cass. Civ.
n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006).
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, avente ad oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuis per assunta lesione di legittima, ed in relazione alla quale, difatti, i convenuti Controparte_2
hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Va, altresì dichiarata la procedibilità della domanda avendo parte attrice assolto all'onere di proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr verbale negativo di mediazione del
4 26.06.2027 allegato 8 all'atto di citazione e verbale negativo di mediazione del depositato in data
20.06.2018).
Infine, sempre in via preliminare la domanda di riduzione spiegata dalle attrici va dichiarata ammissibile.
Rivedendo il precedente orientamento, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che il legittimario che agisca in giudizio per ottenere la riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni, ancorchè abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva (Cass. 18199/2020;39368/2021)
; in coerenza con tale impostazione, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui
“L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni, effettuate in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione . Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del “relictum” e del “donatum”, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e prova . Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova” (Cass. 36990/2022) .
In adesione a tali principi, ritiene il Collegio che la domanda sia ammissibile, in quanto l'atto di citazione indica la composizione della massa ereditaria e le quote di legittima delle parti, e considerato che lo scrutinio dell'azione di riduzione richiede, quale necessaria operazione preliminare, la riunione fittizia del “relictum” e del “donatum”, si rileva che l'atto in esame non
5 induce ad alcuna incertezza in ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario del testatore, coincidente con i beni di cui ha disposto per testamento e richiamati in citazione.
Sempre, in via preliminare, appare opportuno ricordare come l'azione di riduzione abbia natura personale nel senso che va esercitata solo nei confronti di coloro nei cui confronti si assume perpetrata l'attribuzione in lesione della legittima.
Infatti , con un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause (Cass. 27770/11; così, ancora, Trib. Bari n. 2358/06 per cui 'Stante l'autonomia del diritto del legittimario ad esercitare l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non è configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma è richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell'atto di liberalità o della disposizione testamentaria lesiva della legittima'; ancora Cass. n. 27414/05 per cui
'L'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale, e, pertanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva').
2.1. Tanto premesso, si rileva che emerge per tabulas ed è pacifico tra le parti che gli eredi legittimari di nato a [...] il [...] e deceduto a Meta in data 23 Controparte_2
giugno 2015, sono il coniuge ed i tre figli (nata il [...]), Parte_1 Parte_3
(nato il [...]), e (nata il [...]); viene Controparte_1 Parte_2 dunque in rilievo l'art. 542, co. 2 c.c. per cui al coniuge è riservato un quarto del Parte_1
patrimonio del defunto, mentre ai figli è riservata, complessivamente, la quota di metà dello stesso, da dividere in parti uguali tra loro.
Al fine, poi, di quantificare la lesione della quota di legittima fatta valere da e Parte_1
le uniche ad aver agito in riduzione in qualità di eredi di - occorre Parte_2 Controparte_2 procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario del de cuius, da valutare al momento dell'apertura della successione.
Occorre procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla determinazione del relictum, costituito dai beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla
6 riunione fittizia a tale massa dei beni di cui esso ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione).
Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Dagli atti di causa risulta che con verbale del 23 luglio 2015 per notar di Caserta, rep. n. Per_2
76931 racc. 24390, è stato pubblicato il “testamento olografo” del de cuius che recita testualmente:
“Io sottoscritto … [ ] …, col presente testamento revoco ed annullo ogni mio Controparte_2 precedente testamento … e dono i miei beni come segue 1) a) A mio figlio Controparte_1
quale quota di legittima e di disponibile Appartamento al secondo piano e appartamento al
[...]
terzo piano, tutto riferito a via Casa Lauro, terrazzo di copertura, scala di collegamento dal terrazzo al primo piano, cortile antistante la casa in Via Tommaso Astarita e ingresso da via Tommaso
Astarita 2) b) A mia GL quale quota di legittima, Appartamento al primo piano, Parte_3
riferito alla via Casa Lauro, gravato da diritto di usufrutto vita natural durante a favore di mia moglie e ingresso solo da Via Casa Lauro 3) c) A mia GL quale quota di Pt_1 Parte_2
legittima il piano terra compreso i due ripostigli adiacenti e sotto scala con ingresso dal portone di
Via Casa Lauro.… Meta 11/06/2014 Michele Maresca”.
E' dato pacifico tra le parti in lite oltre che risultante per tabulas che il predetto testamento ha ad oggetto tutti gli immobili di proprietà del de cuius caduti in successione e precisamente:
a) appartamento sito in Meta, V. Casa Lauro n. 2 e n. 4, Piano Terra, censito al Catasto al foglio 8
p.lla 17, sub 1;
a) appartamento sito in Meta, V. Casa Lauro n. 6, Piano 1-T, censito al Catasto al foglio 8 p.lla 17,
sub 5;
a) appartamento sito in Meta, V. Tommaso Astarita, 19, Piano Terzo, censito al Catasto al foglio 8
p.lla 17, sub 3;
a) appartamento sito in Meta, V. Tommaso Astarita, 29, Piano T-1, censito al Catasto al foglio 8
p.lla 17, sub 6;
b) deposito sito in Meta, v. Tommaso Astarita, 29, Piano 2, censito al Catasto al foglio 8, p.lla 17, sub 7.
Dunque, dall'esame della documentazione prodotta e dalla espletata ctu si evince che il relictum è costituito dal solo compendio immobiliare indicato nel testamento, costituito da un edificio che insiste nel lotto acclive di forma trapezia delimitato a valle dall'antico e stretto tracciato di via Casa
Lauro, su cui prospetta per quattro livelli ed a monte dalla s.s. 163 per la TI FI (nel tratto via T. Astarita) ove presenta due piani fuori terra;
a partire dalla quota più bassa i primi due piani sono seminterrati ed hanno affaccio libero ed accesso solo da via Casa Lauro (v. scheda
7 testamentaria), poiché inseriti nel terrapieno il cui colmo superiore corrisponde alla quota del cortiletto su via Astarita dove è ubicato il secondo portone dingresso dello stabile.
Non sussistono debiti ereditari, nè vi è prova di donazioni effettuate in vita del de cuius.
Invero prima di procedere all'esame delle risultanze della ctu occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta alla luce della quale dall'accordo sottoscritto dalle parti nel 1995 sarebbe inferibile la sussistenza di donazioni da parte del de cuius in favore delle attrici.
Dal richiamato accordo, sottoscritto da tutte le parti in lite oltre che dallo stesso de cuius CP_2
risulta che nel maggio del 1995, premesso che la signora ed i tre figli
[...] Pt_1 Pt_2
e erano tutti eredi del marito e padre proprietario di una Controparte_1 Pt_3 Controparte_2
piccola palazzina in Meta alla via Tommaso Astarita 29 (già 19) e con accesso anche da via Casa
Lauro 6, si dava atto dell'esistenza di un accordo bonario in ordine alla divisione dei beni ereditari, in virtù del quale alla sig.ra ed alla GL sarebbe spettata la comproprietà Pt_1 Pt_2 dell'appartamento sito al piano terra di via Casa Lauro n. 6, piano primo;
alla GL Pt_3
l'appartamento sito in Meta alla via Tommaso Astarita 29, piano rialzato;
a Controparte_1
l'appartamento sito in Meta, alla via Tommaso Astarita 29 piano primo e l'appartamento sito alla via Casa Lauro piano terra n. 2 e 4; che, in vista delle prossime nozze di era intenzione CP
del padre di consentirgli di abitare negli appartamenti di sua proprietà, ad esso destinati in virtù dell'accordo verbale di divisione, facendosi tuttavia carico dei costi di ristrutturazione, quantificati in allora preventivamente in lire 17.000.000 (cfr scrittura priva del 08.05.1995 allegata alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti).
Il detto ultimo cespite, nello specifico, come pacifico tra le parti, è quello individuato nell'atto di citazione alla lettera d) della pag. 3 laddove, ovvero “l'appartamento sito in Meta (Na) V. Tommaso
Astarita 29, Piano T-1, censito al catasto al foglio 8, Particella 17, sub 6, Categoria Catastale A/3,
Classe 1, consistenza 4,5 vani”.
Ebbene con la richiamata scrittura privata, le parti non sottoscrivono un contratto di divisione e scioglimento della comunione ereditaria, ma richiamano l'accordo verbale tra le stesse intervenuto in ordine alla futura divisione dei beni;
dalla richiamata scrittura non è inferibile come eccepito dai convenuti, che le attrici avrebbero ricevuto in vita “donazioni” da portare in detrazione rispetto alla quota da reintegrare;
emerge, piuttosto, che in vita concedeva in comodato al Controparte_2 figlio, l'immobile che intendeva attribuirgli quale quota ereditaria, onerando quest'ultimo delle spese di ristrutturazione quantificate in lite 17.000,00.
Sostanzialmente le altre parti accettavano che il figlio e fratello occupasse a titolo gratuito l'alloggio indicato, accollandosi tuttavia i costi di ristrutturazione, dando altresì atto che vi era un accordo verbale di divisione in tale senso.
8 Tuttavia tale accordo non è poi stato formalizzato in forma scritta, (la divisione, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam), e ha poi inteso disporre Controparte_2
dei suoi beni come dal richiamato testamento.
Nè tantomeno dalla scrittura in esame può inferirsi una tacita rinuncia delle attrici all'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima.
In merito si osserva che "in materia di successione necessaria, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione …" (Cassazione civile, sez. II, 20/01/2009,
n. 1373, Giust. civ. Mass. 2009, 1, 83; Guida al diritto 2009, 6, 62; Vita not. 2009, 1,
347; Cassazione civile 07 marzo 2016 n. 4445 sez. II;
Cassazione civile 03 settembre 2013 n. 20143 sez. II;
in senso conforme alla prima parte della massima c.f.r. Cass. 28 marzo 1997 n. 2773).
Dunque alcuna rinuncia è ravvisabile prima dell'apertura della successione, ed è nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione (cfr
Cassazione civile sez. II, 05/01/2024, n.366).
Viceversa, come chiarito dalla Suprema Corte “deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa (cfr Cassazione civile sez. II, 21/02/2022, n.5555, nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l'accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all'assegnazione di beni destinati a far parte del
"relictum", in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).
Tanto chiarito vanno esaminate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale si
è posto il seguente quesito: “ 1) Valuti il ctu, previo rilievo metrico e fotografico dei beni e verifica dei documenti in atti, il valore complessivo del compendio immobiliare per cui è causa, sito in Meta alla via Casa Lauro e via Tommaso Astarita, intestato al sig. alla data di decesso Controparte_2
(23 giugno 2015), specificando altresì il valore dei singoli cespiti di cui il de cuius ha disposto per
9 testamento ed autorizzando all'uopo il consulente a verificare dati ed informazioni presso i pubblici uffici.2) Con riferimento alla scrittura del 08.05.1995 versata in atti, attestante il preesistente stato
d'uso degli immobili descritti alle lettere e) e d) dell'atto di citazione, valuti lo stato d'uso ed il valore del compendio così come preesistente e le migliorie apportate da Controparte_1
agli appartamenti allo stesso assegnati, specificando la diversa valutazione degli immobili
[...]
a seguito degli interventi effettuati e sottraendo limporto di dette migliorie dal compendio ereditario su cui poi calcolare le quote di appartenenza dei singoli contraddittori”.
Il c.t.u., arch. , ha ricostruito il valore del relictum al momento di apertura della Persona_3
successione di (ovvero alla sua morte) con motivazione corretta sul piano logico e Controparte_2
tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico.
Orbene, all'esito delle valutazioni analiticamente e correttamente eseguite secondo il metodo di stima sintetico-comparativo, previa consultazione delle quotazioni dell'epoca risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate e delle agenzie immobiliari operanti in zona, che il Collegio ritiene di condividere interamente, non avendo peraltro le parti fornito concreti elementi per addivenire ad una stima diversa, può ritenersi quanto segue.
Il ctu ha così stimato il valore dei beni alla data di apertura della successione:
A – UNITÀ SUB 1 PIANO TERRA - (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 1)
APPARTAMENTO –€ 50.850; GARAGE/DEPOSITO –€ 40.900
VALORE TOTALE SUB 1 € 91.750
B - APPARTAMENTO SUB 5 PIANO PRIMO (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 5) VALORE
TOTALE SUB 5 € 226.300;
C - APPARTAMENTO SUB 3 PIANO SECONDO – P.T. SU VIA T. ASTARITA (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 3) € 263.800;
D - APPARTAMENTO SUB 6 PIANO TERZO – P. I° SU VIA T. ASTARITA (in C.E.U. al fgl. 8,
p.lla 17, sub 6) VALORE TOTALE SUB 6 € 251.450;
E - 7 (in C.E.U. al fgl. 8, p.lla 17, sub 7) VALORE TOTALE € Controparte_3
13.850.
Alla data di apertura della successione il coniuge del de cuius aveva 68 anni Parte_1 compiuti. Per effetto della disposizione testamentaria essa ha beneficiato dell 'usufrutto vitalizio sull'appartamento sub 5 lasciato in nuda proprietà alla GL Parte_3
Come chiarito dal ctu il D.M. 22.12.2014 (pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 300 del 29.12.2014) fissa i criteri per la determinazione del valore dell'usufrutto al 2015, pari al valore in piena proprietà
10 dell'immobile moltiplicato per il tasso d'interesse legale (0,5%) e per il coefficiente corrispondente all'età dell'usufruttuario (nel caso pari a 90 - v. tabella sinottica allegata al provvedimento), da cui:
5.1.1 - Usufrutto Esposito Angiola: Valore sub 5 € 226.300 x 0,5/100 x 90 coeff. = € 101.835
5.1.2 - Nuda Propr. Valore sub 5 € 226.300 – Usufr. € 101.835 = € 124.465 Parte_3
PIENA PROPRIETÀ SUB 5 € 226.300 I due importi corrispondono rispettivamente al 45 e al 55% del valore in piena proprietà del cespite.
I convenuti hanno criticato la stima dei cespiti operata dal consulente tecnico d'ufficio, ritenuta penalizzante in quanto inferiore ai valori di mercato per quanto concerne i beni attribuiti alle attrici, avendo il consulente sottostimato alcuni beni e sovrastimato altri ed hanno eccepito che i criteri adottati, seppure non condivisi, non appaiono conformemente applicati dal CTU a tutti i beni oggetto di esame.
In particolare rilevano che se il CTU avesse effettivamente utilizzato (sullo specifico punto) come parametro valutativo quello preannunciato (valutazione secondo i valori di mercato esistenti per fattispecie analoghe e conseguente confronto) si sarebbe reso conto che il valore di mercato di un box compravenduto in zona, della grandezza di mq 16, è pari a circa € 40.000=, con un valore di mercato al mq pari ad € 2500,00=. Nello specifico si osserva che i due beni oggetto di valutazione
(UNITA' SUB 1 Piano Terra ) hanno una grandezza di mq.30 il primo ( l'appartamento attualmente destinato ad uso residenziale e valutato solo € 50.850,00=) e mq 31 il secondo ( attualmente destinato a garage/deposito valutato solo € 40.900,00) e sono stati valutati in misura di gran lunga inferiore rispetto al loro valore di mercato, con un con un evidente abbattimento del presunto valore iniziale che va ben oltre le riduzioni ( 15%) anticipate dal CTU per giungere poi ad una valutazione inserita in atti più che dimezzata.
In merito al rilievo critico in esame si osserva che il ctu ha descritto i limiti oggettivi dei cespiti in esame: “APPARTAMENTO – E' seminterrato, ha accesso diretto dalla strada priva di marciapiede
e ridotta altezza interna sia del vano principale che del cucinino (m 2,43). I servizi sono ciechi. Il bagno in sottoscala, ancorché di ridottissime dimensioni, ha altezza che varia da un massimo di m
2,25 ad un minimo di m 1,20 (All. 6.1). L'unica finestra esistente non garantisce un sufficiente apporto di luce naturale (la norma prescrive che il rapporto tra superficie finestrata e area netta del locale sia di 1/8; nel caso detta valore è superiore ad 1/18). La superficie comm.le, calcolata come da richiamate UNI 10750 e Istruzioni OMI (par. 3.1.1), è di 30 mq. La q.u. base di stima è individuata nell'All. S. Sono altresì da applicare i coefficienti correttivi riportati nel par. 3.2.1, ivi compreso quello legato ai vizi del cespite (v. Precisazioni alle pag. 5 e 6). Il più probabile valore della porzione in esame risulta, in c.t., di: €/mq 3.667 x sup. comm.le mq 30 x 0,80 (piano) x 0,80
(affaccio e lumin.) x 0,85 (caratt. acc.) x 0,85 (legittimità) ≈ € 50.850 – Ha Parte_4
11 altezza interna di poco superiore ai due metri, finiture ed impianti approssimativi e fruibilità ridotta a causa della modesta sezione trasversale di via Casa Lauro che limita l'accesso carrabile alle auto di piccole dimensioni. Il coefficiente di ragguaglio è di 0,40, intermedio tra le autorimesse
(0,50) ed i depositi (0,30). Il valore della quota-parte di bene risulta in c.t.: €/mq 3.667 x sup. comm.le mq 31 x 0,40 (coeff. ragg.) X 0,90 (fruib. e caratt. acc.) ≈ € 40.900 VALORE TOTALE
SUB 1 € 91.750”; inoltre nel rispondere ai rilievi critici del consulente di parte in ordine alla possibile trasformazione dell'appartamento in un locale garage, ha evidenziato che la stima è stata effettuata “in base allo stato e alle destinazioni rilevate nel corso degli accessi e sulla scorta della documentazione versata in atti” e che “L'eventuale “valore di trasformazione” del sub 1 necessita, per definizione, dell'apprezzamento dell'immobile considerato nella nuova convenienza economica
(a garage) al netto dei costi necessari per la trasformazione (opere edili, autorizzazioni, aggiornamento catastale, etc.)”.
Quanto al rilievo relativo all'erroneo riferimento alla categoria catastale degli immobili, si osserva che il ctu nella stima ha fatto riferimento ai valori di mercato di riferimento per immobili siti in quella zona.
In relazione agli ulteriori rilievi critici pure svolti dalle parti ed afferenti ai valori di stima determinati, appare sufficiente il rinvio alle risultanze della ctu, alle risposte fornite da quest'ultimo ed al condivisibile utilizzo da parte del ctu, del criterio di stima sintetico/comparativo.
Il collegio non ritiene dunque di discostarsi dalle valutazioni operate dal ctu in ordine alla stima dei beni.
Orbene il ctu ha accertato la lesione della quota di legittima delle attrici, avanzando all'uopo due diverse ricostruzioni:
a) tenendo conto delle migliorie apportate dal all'alloggio sito al Controparte_1 secondo piano a seguito della morte del de cujus (quantificate in € 9.000,00: paragrafo 5.3. dell'elaborato peritale) e dei lavori afferenti l'alloggio posto al piano terzo risalenti al 2015
(quantificati in € 19.900,00 all'apertura della successione: paragrafo 5.2. dell'elaborato peritale): valore dei beni costituenti la massa euro 818.250,00; lesione della quota di legittima di Parte_1
euro 102.727,50 di euro 44.625,00;
[...] Parte_2
b) tenendo conto delle migliorie apportate dal sig. all'alloggio sito al Controparte_1 secondo piano a seguito della morte del de cujus (quantificate in € 24.000,00 secondo la diversa progettazione del c.t.p. di parte convenuta: paragrafo 5.5. dell'elaborato peritale) e dei lavori afferenti l'alloggio posto al piano terzo risalenti al 2015 (quantificati in € 19.900,00 all'apertura della successione: paragrafo 5.2. dell'elaborato peritale): valore dei beni costituenti la massa euro
12 803.250,00, lesione della quota di legittima di 98.977,50 lesione della quota di euro Parte_2
42.125,00.
All'uopo il ctu ha evidenziato che l'importo dei lavori a carico del convenuto sul Controparte_1
bene attribuitogli in uso con la scrittura privata del 1995 convertito in euro, comprensivo di rivalutazione e interessi, ricondotto alla data di apertura della successione risulta di € 19.897,45 che si approssima per comodità di calcolo ad € 19.900,00; che l'esiguità della documentazione prodotta in atti nonché di quella disponibile presso l'archivio Tecnico Comunale (sostanzialmente limitata alla comunicazione di avvio dei lavori), impedisce ogni oggettivo confronto tra lo stato pregresso ed attuale dell'immobile; che, pertanto, può solo ipotizzarsi che le migliorie al cespite corrispondano, in termini di valore economico, all'importo quantificato in euro 19.900,00; che, per quanto riguarda i lavori all'appartamento sub 3 (bene alla voce C dell'elenco) avviati dal predetto convenuto il 27 novembre 2015 e, quindi, immediatamente successivi alla data di decesso del de cuius (23 giugno
2015), la segnalata carenza documentale non consente di stabilire quale fosse lo stato precedente dell'immobile, le cui condizioni attuali sono almeno in parte conseguenza di tali interventi e pertanto significative anche ai fini della stima riferita alla data di apertura della successione, non essendo in alcun modo valutabile l'aspetto ed i connotati preesistenti (come annotato nel par. 1.4, la
C.I.L.A. con cui sono stati assentiti i lavori non è reperibile nell'archivio municipale e, pertanto, non è stato nemmeno possibile visionare la documentazione fotografica allegata alla pratica); che l'ispezione dell'immobile ed i pochi elementi disponibili consentono di individuare quali interventi certi la sostituzione degli infissi ed il parziale rinnovo del bagno (v. par.
1.4 e descrizione del cespite par. 2 pagg. 8 e 9); che la somma dei totali parziali computati alle voci precedenti fornisce l'ammontare di un totale di € 8.998,40 che per comodità di calcolo si approssima ad € 9.000,00.
Il consulente ha redatto una diversa ipotesi di calcolo prendendo in considerazione la documentazione fornitagli dal consulente di parte dei convenuti, (immagini sullo stato dell'immobile prima dei lavori (All. E: confronto fotografico alle pagg. da 5 a 10 delle
Osservazioni) con la fattura della Ditta INF.AL. s.r.l. di fornitura dei serramenti esterni), rappresentando tuttavia la tardiva produzione della predetta documentazione e rimettendosi al
Tribunale in ordine alla possibilità di tenerne o meno conto.
Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibile la prima ipotesi di calcolo formulata dal ctu, evidenziando all'uopo che non vengono in rilievo debiti ereditari ma piuttosto una corretta stima dello stato degli immobili alla data dell'apertura della successione, fondata su elementi presuntivi logici e coerenti.
Per quanto attiene all'importo preventivato per i lavori di ristrutturazione eseguiti dal
[...] sull'immobile concessogli in comodato dal padre nel 1995, si osserva, che se è Controparte_1
13 vero che non vi è prova dell'esborso di tali somme, è altrettanto vero che è pacifico tra le parti che l'immobile non versasse in un buono stato manutentivo, sicchè data l'eseguità degli elementi a disposizione del ctu per valutarne lo stato all'epoca dell'apertura della successione (anno 2015), appare congrua la detrazione dal valore stimato all'epoca delle operazioni peritali (anno 2023) dei costi che le parti avevano preventivato come necessari per la ristrutturazione del bene.
Quanto all'alloggio di cui al subalterno 3), posto che lo stesso ctu fa riferimento a lavori conseguenti a una CILA del 2015, e riconosce induttivamente l'avvenuta esecuzione di sostituzione infissi e di parziale ristrutturazione del bagno e quantifica il relativo importo in € 9.000,00 ben può tenersi conto di tale importo, come del resto ritenuto dalle stesse attrici, non come credito risarcitorio o restitutorio a carico della massa ( in effetti si tratta di spese sostenute dopo la morte del de cujus, dunque non opponibili agli eredi), ma come misura del minor valore del cespite all'apertura della successione.
Non può invece considerarsi l'importo di euro 24.000,00 prospettato dal ctu nel progetto alternativo, in quanto privo di supporto probatorio introdotto nei termini di rito.
Era onere del convenuto allegare con chiarezza quali fossero Controparte_1
i miglioramenti, le riparazioni e le addizioni eseguite sul bene di proprietà del genitore, depositando idonea documentazione di supporto.
Non sussistendo poi debiti ereditari, il valore del patrimonio ereditario, è, dunque, pari ad euro
818.250,00 così calcolato: A - UNITÀ SUB 1 PIANO TERRA: € 91.750,00 B –
APPARTAMENTO SUB 5 PIANO I°: € 226.300,00 C – APP.TO SUB 3 PIANO II° AL NETTO
DELLE MIGLIORIE (par. 5.3): € 254.800,00 D – APP.TO SUB 6 PIANO III° AL NETTO DEI
LAVORI (par. 5.2): € 231.550,00 E – LASTRICO DI COPERTURA SUB 7: € 13.850,00
Su tale somma va calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile.
Come detto ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c., la quota riservata a favore del coniuge è pari a 1/4 ovvero pari ad euro € 204.562,50, mentre la quota riservata in favore dei figli è pari alla metà del patrimonio da dividere in parti uguali tra loro ovvero valore di 1/2 patrimonio € 409.125 / 3 figli) €
136.375,00; la quota disponibile è pari ad euro 204.562,50.
Noto l'importo delle quote riservate per legge ai coeredi risulta la seguente lesione di legittima:
a) : - Usufrutto sub 5 € 101.835,00 Quota riservata - € 204.562,50 Lesione Parte_1
legittima - € 102.727,50;
b) : - Nuda proprietà sub 5 € 124.465,00 Quota legittima - € 136.375,00; Parte_3
Carenza lascito - € 11.910,00;
c) C - App.to sub 3 piano II° (par. 6.1) € 254.800,00 D - Controparte_1
App.to sub 6 piano III° (par. 6.1) € 231.550,00 E – Lastrico sub 7 (par. 6.1) € 13.850,00
14 TOTALE DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA € 500.200,00 Quota disponibile - € 204.562,50
Quota legittima (par. 6.2) - € 136.375,00 Eccedenza lascito € 159.262,5
d) : A - Unità sub 1 piano t. € 91.750,00 Quota legittima - € 136.375,00; Parte_2
Lesione legittima - € 44.625,00
Dunque il valore della disposizione testamentaria in favore del convenuto Controparte_1
supera il valore della quota legittima ( € 136.375,00) e della quota disponibile (pari ad euro
[...]
204.562,50), pari complessivamente ad euro 340.937,50.
È evidente, quindi, che si è configurata, in astratto, una lesione della quota di legittima spettante a ciascuna delle attrici € 102.727,50 e € 44.625,00 nonché alla Parte_1 Parte_2 convenuta che, tuttavia non ha ritenuto di esperire l'azione di riduzione. Parte_3
2.3. Ciò chiarito, la lesione subita da e pari ad euro € 102.727,50 rappresenta il Parte_1
12,55 % e sull'intero valore dell'asse ereditario come risultante dalla riunione fittizia, e quella subita dalla GL pari ad euro € 44.625,00 rappresenta il 5,45 % e sull'intero valore Parte_2 dell'asse ereditario come risultante dalla riunione fittizia (pari ad euro 818.250,00).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di riduzione - formulata dalle attrici - delle disposizioni testamentarie devolute in favore del convenuto stante il positivo Controparte_1
accertamento della lesione della quota di legittima ad essi riservata, deve essere accolta e, per l'effetto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 554 c.c., va disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie sopra richiamate nei limiti atti a reintegrare le medesime quote.
Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, va evidenziato che esse non sono nulle né annullabili, ma, ove l'azione di riduzione sia esperita vittoriosamente, vengono rese inefficaci dalla sentenza di riduzione nella misura occorrente per consentire al legittimario leso l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi della norma di cui all'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima (cfr. ex multis Cass. 11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92).
In altri termini, l'accoglimento dell'azione di riduzione consente di reintegrare l'asse ereditario mediante la restituzione del bene oggetto delle disposizioni lesive in misura tale da permettere al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima. In particolare, la norma di cui all'art. 558, comma 1 c.c., stabilendo che “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari”, impone che la stessa debba essere effettuata in modo da conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione di valore voluta dal testatore.
15 Nel caso in esame, occorre tener conto della circostanza che soltanto il convenuto
[...]
ha ottenuto beni per un valore superiore a quanto ad esso spettante, pertanto la Controparte_1
riduzione atta a reintegrare la quota spettante alle attrici andrà operata, in misura proporzionale, solo sulle attribuzioni operate in favore del predetto convenuto.
Nel caso di specie risultano, infine, soddisfatte le condizioni di cui all'art.560 c.c., norma generalmente ritenuta applicabile anche per il caso di beni mobili e di istituzioni di erede, aldilà del mero dato letterale che richiama i soli beni immobili nonché le sole disposizioni donative ed a titolo di legato.
Stabilisce l'art. 560 c.c. che quando oggetto della pronuncia di riduzione è un immobile «la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente». La norma si spiega col fatto che la sentenza di riduzione determina, normalmente, una situazione di comunione tra il legittimario leso ed il beneficiario della disposizione lesiva, almeno quando la lesione della legittima è parziale e non totale.
L'art. 560 c.c. evita l'insorgere della comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva ed il legittimario.
Si tratta, quindi, di una modalità particolare dell'azione di riduzione, in caso, come quello di specie, di immobile non comodamente divisibile.
Ai sensi dell'art. 560 c.c. se la separazione non può farsi comodamente, per stabilire se l'immobile debba restare nell'asse ereditario o possa essere ritenuto interamente dal legatario o dal donatario è stabilito il criterio dell'eccedenza maggiore o inferiore al quarto della porzione disponibile: nel primo caso (eccedenza maggiore del quarto) l'immobile resta nell'asse ereditario per soddisfare i legittimari, salvo il diritto del donatario o legatario di conseguire il valore della porzione disponibile;
nel secondo caso (eccedenza inferiore al quarto) il legatario o donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i legittimari.
Questa disciplina presuppone che il legatario o il donatario non abbiano anche la qualifica di legittimari.
Nel caso, invece, in cui il legatario, il donatario ovvero l'erede abbiano anche la qualifica di legittimari, gli stessi potranno ritenere tutto l'immobile, purché il valore dello stesso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che spetta loro come legittimari. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 560 c.c., il beneficiario della disposizione deve compensare in denaro, in deroga all'art. 718 c.c., gli altri legittimari.
Orbene nel caso di specie il valore degli immobili attribuiti a quali Controparte_1 risultanti dalla disposta ctu, singolarmente considerati, non eccede l'importo della porzione
16 disponibile (€ 204.562,50) e della quota spettante ad esso spettante come legittimario (pari ad euro
136.375,00 per ciascuno dei germani)
Le attrici hanno chiaramente domandato di essere reintegrate tramite la dazione di una somma di denaro, e dalla lettura della comparsa di costituzione dei convenuti si evince, inoltre, univocamente la volontà degli stessi di avvalersi di tale facoltà (cfr. pagina 08 ove si chiede che le somme riconoscibili in ragione delle formulate domande riconvenzionali siano considerate nel calcolare i diritti dei legittimari).
Conclusivamente:
o va, pertanto, condannato, a titolo di conguaglio ex art.560 ultimo Controparte_1
comma c.c., al pagamento in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
102.727,50;
o va, pertanto, condannato al pagamento, a titolo di conguaglio ex Controparte_1
art.560 ultimo comma c.c., in favore di del complessivo importo di euro 44.625,00. Parte_2
Va, inoltre, fatta applicazione del principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario
- mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti ( nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda” (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005, Rv. 582480 - 01).
In applicazione di detti criteri (calcolo gli interessi legali sul capitale rivalutato in base agli indici
Istat; l'interesse è calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come sancito da Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712),:
la somma al cui pagamento va condannato il convenuto in favore di Controparte_1
è pari a complessivi euro 137.118,45; Parte_1
la somma al cui pagamento va condannato il convenuto in favore di Controparte_1
è pari a complessivi euro 59.564,50;. Parte_2
17 Dal deposito della presente sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale sino alla data del soddisfo.
3. Va disattesa in quanto rimasta sfornita di supporto probatorio la domanda riconvenzionale spiegata da e di cui al capo 4) della comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 ed avente ad oggetto “la restituzione di tutte le somme spese per la corretta manutenzione delle aree comuni e ricadendi, in quota parte, sugli eredi, interventi e somme queste ultime che ci riserva di meglio specificare e/o delle quali si chiede l'accertamento in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU”.
4.Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra le attrici e la convenuta che non riveste la veste di litisconsorte necessario, Parte_3
nonché in quelli tra le attrici ed il convenuto e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 modificati dal DM 147/2022 ai valori medi per le prime due fasi e minimi per le ultime due in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi processuali (ai fini del valore della causa cfr. Cass sent n. 195/2020 secondo cui trova applicazione l'art. 5 D.M. n. 55 del
2014, in relazione al valore della quota o ai supplementi di quota o all' entità dei conguagli in contestazione, e pertanto come secondo i parametri dello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00)
Le spese ctu, nella misura già liquidata in corso di causa con separato decreto, in quanti disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti, si pongono in via definitiva a carico di tutte le parti nella misura di un quarto ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) rigetta la domanda nei confronti della convenuta Parte_3
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di cui al capo 4) Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta;
3) accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dalle attrici nei confronti del convenuto e volte ad ottenere la riduzione delle disposizioni Controparte_1
contenute nel testamento olografo di pubblicato con verbale del 23 luglio Controparte_2
2015 per notar di Caserta, rep. n. 76931 racc. 24390, ed in ragione di ciò: a) condanna, Per_2 ai sensi dell'art.560 ultimo comma c.c., al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 137.118,45, oltre ulteriori interessi al tasso Parte_1
legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna, ai sensi
18 dell'art.560 ultimo comma c.c., al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
complessivo importo di euro 59.564,50, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data
[...]
di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
4) condanna e al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari avv. Ferdinando Astarita e Maria Scognamiglio;
5) condanna al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 9.142,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge;
6) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico delle parti nella misura di un quarto ciascuno;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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