TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16115/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò Presidente relatore dott. Ludovico Sburlati Giudice dott.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16115/22 promossa da: con sede in Limone Piemonte, Corso Nizza n. 97, iscritta al Parte_1
Registro delle Imprese di Cuneo n° 315642, Partita Iva , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante Sig. , rappresentata dall'avv. Luca Valente Parte_2 dall'avv. Roberto Invernizzi (che hanno rimesso il mandato in data 12/9/2024) ATTRICE contro con sede legale in Asti, Piazza Alfieri n. 45 (P. IVA: Controparte_1
), in persona del suo Legale Rappresentante signor P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Camillo Benso di Cavour n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Di Toro del Foro di Torino
CONVENUTA
Oggetto della causa: inadempimento contratto cessione quote brevetti;
contraffazione brevetti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
-Nel merito
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento della del Contratto di Cessione di CP_1 quote di Brevetti di cui in narrativa e, per l'effetto,
2. dichiarare risolto il Contratto di Cessione di quote di Brevetti di cui in narrativa;
e per l'effetto,
pagina 1 di 20 3. condannare la al risarcimento del danno nella misura di euro 240.000 Controparte_1 oltre a rivalutazione e interessi sull'importo complessivo risultante.
-In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga 'inadempimento del Contratto di cui in narrativa addebitabile all'attore,
4. Accertare la contraffazione del Brevetti di cui in narrativa da parte della CP_1 dalla data in cui ha domandato la risoluzione e, per l'effetto,
5. condannare la al risarcimento dei danni patiti e patienti da quantificare in CP_1 via equitativa. In ogni caso:
6. Disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” ed "Il Sole 24 Ore", e sue due riviste specializzate a scelta dell'attrice da indicarsi in corso di causa e ciò a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, con diritto della prima dell'immediato rimborso delle spese sostenute dietro presentazione delle relative fatture.
7. Condannare la convenuta a rifondere all'attrice integralmente spese, diritti e onorari di causa, ivi compresi quelli di eventuali CTU e CTP.
Per la parte convenuta:
-Ii via istruttoria, ammettere le prove dirette dedotte dalla convenuta nella memoria 19.09.2023 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.:
1. “Vero che i disegni tecnici forniti dal Sig. (si rammostra al teste il doc. 7 Pt_2 prod. parte attrice) erano di fatto inutilizzabili e/o inutili e/o incompleti al fine di realizzare il carrello in essi indicato?”;
2. “Vero che è stato necessario realizzare dei disegni di dettaglio ad integrazione di quelli inviati dal Sig. ?” Pt_2
Si indicano quali testi i Sig.ri:
- con sede in Strada Controparte_3
San Giovannino, 4/D, 15033, Casale Monferrato (AL), in persona del legale rappresentante pro tempore (capitolo di prova 1);
- 3 con sede in Regione S. Giovanni, 34/40, 14053, Controparte_4
Canelli (AT), in persona del legale rappresentante pro tempore (capitolo di prova 1);
- con sede in Viale Bustichini 26 B, 51016, Montecatini Terme (PT), in Tes_1 persona del legale rappresentante pro tempore (capitolo di prova 1);
- con sede in Via G. Verdi 23, 37060, Castel d'Azzano (VR), in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, (capitolo di prova 2).
-In via principale e nel merito,
1. rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2. dichiarare la nullità dei brevetti [...] e [...]; in via riconvenzionale,
3. dichiarare risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c. il contratto del 29.09.2020 e Contro conseguentemente condannare alla restituzione in favore di Parte_1
pagina 2 di 20 della somma complessiva di € 12.200,00 a suo tempo versata, oltre CP_1 interessi legali dalla data di corresponsione alla data della presente domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della presente domanda al saldo.
-In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione dell'1/9/2022 la ha convenuto in giudizio la Parte_1 società affermando: CP_1
-che essa è una società che opera sul mercato della progettazione, costruzione e commercio di impianti industriali ed attraverso lo sfruttamento economico di opere dell'ingegno nel settore agricolo e con particolare specializzazione nel settore dell'apicoltura;
-che, per quanto qui interessa, la ha depositato due domande di brevetto Pt_1 efficaci in Italia nel settore dell'apicoltura:
• domanda di brevetto italiano n. 102018000008027 depositata il 10 agosto 2018;
• domanda di brevetto italiano n. 102019000017570 depositata in data 30 settembre 2019;
-che le invenzioni si riferiscono all' ambito dell'apicoltura e, più in particolare, all' apicoltura nomade ed hanno lo scopo di fornire un'unità trasportabile porta-arnie, preferibilmente un carrello, per permettere il rapido e comodo spostamento delle arnie in funzione dell'evoluzione delle fioriture di interesse apistico e di eventuali condizioni meteorologiche sfavorevoli alla produzione di miele;
-che il carrello porta-arnie descritto dai brevetti può costituire il rimorchio di un trattore, di un fuoristrada o di un pick-up, così consentendo il trasporto delle arnie anche in zone difficilmente raggiungibili;
-che, in estrema sintesi, le invenzioni permettono di:
➢ di spostare rapidamente e comodamente le arnie in modo da seguire l'evoluzione delle fioriture di interesse apistico ed anche da evitare condizioni meteorologiche, quali forti temporali e grandinate, sfavorevoli alla produzione di miele;
➢ di movimentare le arnie su terreni impervi ed accidentati e consentirne il livellamento "in bolla";
➢ di operare in autonomia anche ad una sola persona ed anche di corporatura esile;
➢ di evitare la rimozione del carrello porta-arnie dal luogo di produzione del miele e l'asportazione delle arnie dal carrello.
-che diversi soggetti hanno contatto la al fine di acquisire i Brevetti o Pt_1 quantomeno una licenza e che, dopo serrate trattative, la aveva sottoscritto un Pt_1 contratto di cessione di quote dei Brevetti con l'odierna convenuta in data 29 settembre 2020;
pagina 3 di 20 -che tale contratto prevede una cessione del 50 per cento dei Brevetti a , CP_1 subordinatamente al rispetto di determinati termini e condizioni;
-che ai sensi dell'art. 2 del Contratto, Pt_1
.ha accettato di non produrre, commercializzare e distribuire unità porta-arnie trasportabili realizzate sulla base dei Brevetti;
.si è inoltre impegnata a fornire alla assistenza tecnica nella realizzazione CP_1 del trovato ed a trasmetterne il relativo know-how costituente in: i) preventivi dei fornitori delle componentistiche del trovato;
ii) i progetti costruttivi del rimorchio;
iii) disegni tecnici (i doc. 5, 6, 7 attestano l'assistenza tecnica fornita da;
Pt_1
-che ai sensi dell'art. 3 del Contratto, si è impegnata, tra le altre cose, a: CP_1
.non effettuare modifiche strutturali al trovato oggetto dei Brevetti, senza il previo consenso della cedente.
.non creare o avere partecipazioni, senza il consenso scritto della cedente, in altre società né in Italia né all'estero attive nel settore della produzione e commercializzazione di Unità porta arnie.
.concordare con la Cedente i modelli di Unità porta-arnie trasportabili oggetto dei Brevetti che entreranno in produzione ed il costo di vendita da stabilirsi, di comune accordo, nell'individuazione di un valore minimo ed un valore massimo.
.produrre ed offrire in vendita sul mercato le Unità porta-arnie trasportabili oggetto dei Brevetti entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione dell'accordo;
-che, a titolo di corrispettivo per la cessione, si è impegnata a corrispondere CP_1
a un importo forfettario di € 50.000,00, iva esclusa, in 5 rate dilazionate con le Pt_1 tempistiche di seguito specificate:
.€ 5.000 alla sottoscrizione del Contratto;
.€ 5.000 entro il 15 febbraio 2021;
.€ 10.000 entro il 15 giugno 2021;
.€ 10.000 entro il 15 settembre 2021;
.€ 20.000 entro il 15 dicembre 2021;
-che, inoltre, era prevista una royalty pari al 3 per cento sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti oggetto della tutela brevettuale.
-che, successivamente alla stipula del Contratto, le parti hanno iniziato ad operare secondo i dettami dell'accordo:
. ha fornito assistenza tecnica alla per consentire all'odierna Pt_1 CP_1 convenuta di arrivare a produzione in tempi brevi;
in particolare, il titolare della Pt_1
l'ing. , sì è recato svariate volte presso la al fine di Parte_2 CP_1 coadiuvare il progresso dei lavori e ha inviato innumerevoli email con dettagli tecnici dei progetti;
-che, però, la , dopo aver saldato le prime due mensilità pattuite (per un CP_1 totale di euro 10.000 su 50.000), nonostante avesse ricevuto tutte le informazioni disposte dal contratto, ha interrotto gli ulteriori pagamenti dovuti e ha tentato, peraltro senza riuscirvi, difettando delle competenze necessarie, di apporre delle modifiche al progetto così come descritto chiaramente dai Brevetti;
pagina 4 di 20 -che è giunta persino a presentare a un “prototipo” CP_6 Pt_1 asseritamente “finito”, assolutamente non conforme al progetto, ed oltretutto inutilizzabile;
-che bocciava tale versione, chiedendo a di continuare con il Pt_1 CP_6 progetto iniziale;
-che, anche in questo secondo tentativo, non rispettava gli impegni CP_6 contrattuali apportando di sua sponte via via modifiche al progetto a proprio piacere, fino a realizzare un secondo prototipo inutilizzabile e completamente difforme dal progetto descritto nei Brevetti;
-che, di fronte alle pronte segnalazioni di l'odierna convenuta, senza addurre Pt_1 motivazione alcuna, ha interrotto la collaborazione con l'odierna attrice;
-che, in data 18 dicembre 2021, diversi mesi dopo la scadenza della terza rata pattuita, l'attrice ha diffidato la a corrispondere la cifra di euro 40.000 pattuita ai CP_1 sensi dell'art.
4.2 del Contratto, e che la convenuta ha replicato contestando, per la prima volta, delle “preventive inadempienze di per quanto attiene al Parte_1 punto 2.2 del contratto: non sono mai stati messi a disposizione della mia assistita (i) i preventivi dei fornitori delle componentistiche del trovato;
(ii) i progetti costruttivi del rimorchio;
(iii) i disegni tecnici. I disegni illustrativi consegnati a ridosso della sottoscrizione dell'accordo tra le parti erano e sono tuttora del tutto inidonei a consentire l'attività concreta di produzione del manufatto”, e ha sostenuto che “le parti stesse erano ben consapevoli della situazione venutasi a creare, tanto che sin da subito
previa condivisione con ha dato corso ad un Controparte_1 Parte_1 sostanziale rifacimento della progettazione e campionatura della componentistica: con l'intesa, avallata da entrambe le parti, che dopo i primi due pagamenti effettuati sulla base delle previsioni del contratto, la prima avrebbe proceduto al saldo, nei confronti della seconda, del corrispettivo pattuito, man mano che fosse cominciata la produzione in serie e la commercializzazione del prodotto”;
-che però non era vero che vi fosse stato un tale accordo successivo;
-che la convenuta aveva anche sostenuto che non può che lamentare Controparte_1 sia (i) il preventivo ed essenziale inadempimento della Tua assistita ad impegni contrattualmente previsti, quindi tali da legittimare una fondata eccezione di inadempimento (che giustifica comunque la sospensione dei pagamenti)1 e (ii) l'improvvido revirement circa le intese raggiunte. Ritiene infatti che Controparte_1 siano venuti meno i presupposti per il mantenimento del rapporto contrattuale, per causa imputabile a (inutilizzabilità della documentazione a supporto Parte_1 fornita) e con cessazione degli effetti del medesimo in forma di risoluzione anticipata: invito e diffido quindi la Tua assistita alla immediata restituzione degli acconti ricevuti”
-che l'eccezione di inadempimento era stata sollevata solo la diffida dell'attrice;
-che aveva adito il tentativo di conciliazione previsto dal Contratto, ma senza Pt_1 esito positivo.
A questo punto l'attrice ha sostenuto:
pagina 5 di 20 -che la convenuta è inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo della cessione delle quote dei brevetti e che l'attrice chiede pertanto la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della convenuta, la restituzione
o distruzione del know how trasmesso e il risarcimento del danno;
-che, in subordine, qualora dovesse essere ritenuta inadempiente la cessazione Pt_1 degli effetti del contratto comporterebbe comunque che l'utilizzo dei brevetti da parte di costituisce contraffazione, non avendo essa più titolo per utilizzarli;
CP_1
-che il risarcimento dei danni dovuto consiste nella perdita economica per il mancato pagamento di €. 40.000 di corrispettivi e per la mancata percezione delle royalties sul fatturato avversario, per circa €. 200.000.
La convenuta costituitasi con comparsa del 16/2/2023, ha contestato CP_1 le domande avversarie, eccependo:
-che l'attrice è stata inadempiente al contratto di cessione di quote di brevetto, perché l'opera del sig. si era rivelata sostanzialmente mancante e/o inutile dal momento Pt_2 che le cosiddette “invenzioni” erano risultate nel concreto irrealizzabili;
-che, in particolare, i “disegni” inviati dalla alla si sono Pt_1 CP_1 dapprima rivelati incompleti su stessa ammissione del Sig. (il quale, nonostante Pt_2 la sottoscrizione del contratto e la ricezione dei primi pagamenti, ancora al 12.06.2021 dimostrava di non aver alcun progetto completo, ma solo una generica idea dello stesso), e, successivamente, comunque inutili e non utilizzabili in alcun modo al fine della
“costruzione” del prodotto finale, in quanto privi di numerosissime informazioni indispensabili quali quelle relative a materiali, note del processo di lavorazione per il costruttore, spessori, quote di dettaglio, tolleranze geometriche e dimensionali, trattamenti, bollature e note per inserti o accessori per l'industrializzazione del montaggio;
-che a riprova di ciò, che avrebbe dovuto occuparsi di Controparte_3 realizzare il bene, in data 13.12.2021 scriveva alla convenuta evidenziando di non poter procedere con la realizzazione per la mancanza di numerosi ed importanti dettagli tecnici;
che lo stesso faceva l'altra azienda all'uopo interpellata, 3D Laser, che evidenziava tutta una serie di elementi mancanti;
-che, anche per quanto riguarda l'indicazione dei fornitori ed i relativi preventivi era stata inadempiente: i fornitori ed i preventivi per la realizzazione del Pt_1 carrello non sono mai stati trasmessi a;
l'unico fornitore che è stato CP_1 effettivamente presentato da è stato MR Rimorchi;
ma da tale fornitore Pt_1 [...]
ha acquistato un carrello utilizzato per la realizzazione di un prototipo risultato CP_1 non funzionante, nonostante fosse stato realizzato sotto la guida del Sig. in Pt_2 persona;
e lo stesso Sig. ha poi sconfessato apertamente il fornitore da lui stesso Pt_2 individuato escludendolo di propria volontà dal progetto proprio in ragione della sua inutilità;
pagina 6 di 20 -che non era vera la circostanza secondo cui avrebbe presentato un CP_1 prototipo asseritamente finito e non conforme al progetto, in quanto il Sig. Pt_2 aveva sempre supervisionato passo dopo passo tutto il lavoro svolto;
-che pertanto la convenuta sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460, che doveva legittimare il suo mancato pagamento integrale del corrispettivo previsto;
-che, circa i brevetti, non vi era stata alcuna contraffazione da parte della , CP_1 considerata l'irrealizzabilità del progetto, e considerato che i brevetti erano privi dei requisiti di validità;
-che la richiesta risarcitoria avversaria era infondata, alla luce della irrealizzabilità dell'”invenzione” attorea;
-che, in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva che fosse accertato l'inadempimento dell'attrice, e conseguentemente la risoluzione del contratto, e che l'attrice fosse condannata alla restituzione delle rate di corrispettivo pagate (€. 12.200, oltre interessi).
2) Le domande attoree vanno respinte e va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta.
2.1) In primo luogo si osserva che dalla CTU brevettualistica del 28/11/2024 del dott.
emerge la complessiva invalidità di entrambi i brevetti fatti valere Persona_1 nella presente causa della parte attrice.
In particolare, il CTU, dopo aver correttamente elencato (pag.
7-9 della relazione) i documenti di arte nota esaminati (quelli citati nel rapporto di ricerca del brevetto IT'027 e quelli citati nel rapporto di ricerca del brevetto IT'570, oltre ad altri documenti prodotti dalla parte convenuta -pubblicazioni relative a rimorchi rinvenute su internet in epoca precedente al deposito delle domande attoree di brevetto e altri brevetti anteriori-), ha proceduto all'esame separato dei due brevetti attorei.
2.1.1) Il brevetto n. [...] (“IT'027”) -pag. 10 e ss. della CTU- è stato depositato a nome il 10 agosto 2018 con il titolo “Unita porta-arnie Parte_1 trasportabile a bordo o a traino di un veicolo” e reso accessibile al pubblico in data 11 Febbraio 2020; IT'027 non è stato esteso all'estero.
Il CTU sottolinea che il brevetto IT'027 è stato concesso in Italia il 03 Agosto 2020 con emendamenti alla rivendicazione 1 originariamente depositata, tali emendamenti consistendo nell'inserimento delle caratteristiche delle rivendicazioni 5 e 6 originariamente depositate in una nuova rivendicazione 1.
Tali modifiche sono state depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con lettera datata 16 Giugno 2020 in risposta all'Opinione Scritta allegata al Rapporto di Ricerca emesso per la corrispondente domanda di brevetto. pagina 7 di 20 A questo proposito il CTU respinge una contestazione del CTP di parte convenuta, ing. , osservando che: Per_2
- nel testo della domanda di brevetto originariamente depositata sono presenti i disegni menzionati nella descrizione;
- la lettera datata 16 Giugno 2020 è effettivamente corredata di un gioco di rivendicazioni emendato, il quale corrisponde al gioco di rivendicazioni inviato dal CTP di Parte Attrice;
siccome detto gioco di rivendicazioni è stato effettivamente depositato presso l in data 16 Giugno 2020, lo scrivente ritiene di poter CP_7 rispondere alle considerazioni del CTP di Parte Convenuta nel senso che il brevetto IT'027 non è privo di ambito di protezione, essendo state effettivamente depositate presso l' le rivendicazioni che indicano i limiti di protezione del brevetto CP_7
IT'027.
Il CTU inoltre riferisce che l'Opinione Scritta allegata al rapporto di ricerca emesso per IT'027 riporta obiezioni di carenza di novità delle rivendicazioni 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 originariamente depositate rispetto ai documenti D1A (CN104261005A), D2A (FR3031651A1) e D3A (CN205168288U) ed obiezioni di carenza di altezza inventiva delle rivendicazioni 3, 10 e 11 originariamente depositate rispetto alle conoscenze tecniche comuni per l'esperto del settore. Oltre a ciò, nell'Opinione Scritta si sostiene che le caratteristiche della rivendicazione 6 originariamente depositate non sono note né rese ovvie dai documenti di arte nota. A seguito della risposta depositata dalla Titolare in data 16 Giugno 2020, l'Esaminatore ha seguito le argomentazioni del Richiedente concedendo il brevetto sulla base della rivendicazione 1 emendata con le caratteristiche delle rivendicazioni 5 e 6 originariamente depositate.
Il CTU poi procede alla descrizione del brevetto IT'027 (pag. 11 e ss.).
Come riportato nella parte introduttiva della descrizione del brevetto IT'027, l'invenzione è relativa al settore dell'allevamento di insetti, più specificamente dell'apicoltura e, ancora più in particolare, dell'apicoltura nomade. In tale ambito, gli scopi dell'invenzione sono quelli di fornire una unità porta-arnie, in particolare un carrello porta-arnie,
- in grado di spostare agevolmente le arnie in diversi luoghi adatti alla produzione di miele, secondo la specifica esigenza ed in funzione delle condizioni esterne;
- adattabile a terreni impervi ed accidentali e livellabile in bolla;
- gestibile da una sola persona;
- che non possa essere rimosso dal luogo di produzione del miele e da cui le arnie non possano essere asportate;
- economico e di dimensioni contenute;
- la cui manutenzione sia semplice e rapida.
pagina 8 di 20 Secondo il brevetto IT'027, i suddetti scopi sarebbero raggiunti mediante una unità porta-arnie avente le caratteristiche della rivendicazione 1 indipendente come concessa in data 03 Agosto 2020, qui di seguito riportata e suddivisa nelle caratteristiche dalla a) alla k), e in cui gli emendamenti apportati alla rivendicazione 1 concessa rispetto a quella originariamente depositata sono stati evidenziati dallo scrivente mediante sottolineatura: a) Unità porta-arnie (1) trasportabile da un veicolo terrestre per apicoltura nomade comprendente: b) un telaio (2) sostanzialmente orizzontale, trasportabile o trainabile da un veicolo terrestre e dotato di c) almeno un elemento di appoggio (5) sul terreno che è mobile rispetto al telaio (2); d) di un attuatore (15) per sollevare e abbassare il telaio (2) quando l'elemento di appoggio è a terra;
e e) di una prima pluralità di postazioni (3) per corrispondenti arnie;
f) almeno un braccio (4) comprendente una seconda pluralità di postazioni (3) per corrispondenti arnie, g) detto braccio (4) essendo portato dal telaio (2) e mobile tra una prima posizione retratta, compatta sul telaio (2), ed una seconda posizione estratta, sporgente rispetto al telaio (2); h) l'unità porta-arnie (1) essendo adatta sia per il trasporto stradale e fuoristrada delle arnie sia per il posizionamento delle arnie in luoghi idonei alla produzione di miele nelle arnie;
i) in cui l'almeno un braccio (4) è incernierato al telaio (2) intorno a due assi trasversali fra loro (A, B), preferibilmente perpendicolari, per raggiungere la posizione estratta ruotando e comprende j) una ruota di supporto (13) collegata a un secondo attuatore (14) configurato per regolare la posizione verticale o l'inclinazione del braccio (4), k) l'unità comprendendo uno scivolo (S) portato dal telaio (2) e rivolto verso il terreno in modo che la ruota di supporto (13) scenda dal telaio (2) sul terreno tramite lo scivolo (S) quando il braccio (4) viene portato nella posizione estratta.
Il CTU precisa che, per quanto riguarda la rivendicazione 1, la descrizione di IT'027 non comprende la parola “scivolo” ma si riferisce unicamente a “rampe”; tuttavia, si ritiene che l'utilizzo della parola “scivolo” non crei problemi di chiarezza insormontabili e non può essere considerata come una estensione oltre al contenuto della domanda iniziale, anche in considerazione del fatto che la parola “scivolo” compare già nella rivendicazione 6 originariamente depositata (rivendicazione accorpata nella rivendicazione 1 come concessa) e del fatto che le parole “scivolo” e “rampa” possono essere considerate sostanzialmente come sinonimi, in particolare al fine di indicare un piano inclinato (ad esempio, tale da consentire di superare un dislivello).
Il CTU precisa altresì che, sempre in riferimento alla rivendicazione 1, egli concorda con il CTP di parte convenuta relativamente al fatto che “… la forma di realizzazione mostrata nella Figura 6 non rientra nell'ambito delle rivendicazioni pagina 9 di 20 derivanti dell'accorpamento delle rivendicazioni 1, 5 e 6 originarie, perché nella forma di attuazione della figura 6 i bracci sono scorrevoli rispetto al telaio e non incernierati al telaio attorno a due assi fra loro trasversali come rivendicato nella rivendicazione 1
“emendata”…”; a tal proposito, si nota infatti che la forma di realizzazione mostrata nella figura 6 di IT'027 prevede che “… i bracci 4 raggiungono la posizione estratta tramite un meccanismo a slitta …”; siccome la caratteristica i) richiede che il braccio sia
“… incernierato al telaio (2) intorno a due assi trasversali fra loro (A, B), preferibilmente perpendicolari, per raggiungere la posizione estratta ruotando …”, lo scrivente ritiene che le caratteristiche mostrate nella figura 6 (ed anche descritte nella parte di descrizione di IT'027 che si riferisce alla figura 6) non siano comprese nell'ambito di protezione della rivendicazione 1 del brevetto IT'027.
Le rivendicazioni dalla 2 alla 9 del brevetto IT'027, che dipendono (direttamente o indirettamente) dalla rivendicazione 1, recitano:
2. Unità secondo la rivendicazione 1, in cui l'elemento di appoggio comprende ruote (5) per il trasporto sia fuoristrada che in strada e comprendente un gancio traino (6) per essere trainato da un veicolo terrestre.
3. Unità secondo la rivendicazione 2, in cui il gancio traino (6) è mobile fra una posizione di trasporto, in cui l'unità è trainabile sulle ruote (5) dal veicolo terrestre in una strada con traffico e una posizione di sosta in cui il gancio è ritratto o disallineato con il telaio per ostacolare il traino su una strada con traffico.
4. Unità secondo una 5 delle rivendicazioni 2 o 3, in cui l'attuatore (15) e l'elemento di appoggio (5) sono configurati in modo da mantenere il telaio (2) in una posizione rialzata per il trasporto al traino e una posizione abbassata quando il braccio (4) è nella posizione estratta e l'unità è stanziale per la produzione di miele.
5. Unità secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente un circuito o unità di alimentazione (G) per il comando del detto primo attuatore (15) e configurabile fra una prima condizione in cui il primo attuatore (15) è bloccato o non alimentato nella posizione ribassata e una seconda condizione in cui il primo attuatore (15) è sbloccato o alimentato, il circuito o unità di alimentazione essendo configurata per commutare dalla prima alla seconda configurazione tramite la fornitura di un codice o mappa di sblocco.
6. Unità secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente attuatori collegati fra il telaio (2) e il braccio (4) per comandare l'estrazione e la ritrazione del braccio (4).
7. Unità secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, comprendente una prima pluralità di arnie (2) collegate rigidamente, ciascuna, a una relativa postazione della prima pluralità di postazioni e una seconda pluralità di arnie (2) collegate rigidamente, ciascuna, a una relativa postazione della seconda pluralità di postazioni.
8. Unità secondo la rivendicazione 7, in cui almeno un'arnia (2) è collegata rigidamente tramite un collegamento meccanico anti-effrazione alla relativa postazione (12). pagina 10 di 20
9. Unità secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente un sensore di peso e una centralina di controllo configurata per generare una notifica relativa al peso delle arnie sulla base del sensore di peso e un dispositivo di telecomunicazione senza fili per inviare la notifica.
A questo punto il CTU rileva la complessiva invalidità del brevetto IT'027 (pag. 16 e ss.), esaminando specificamente ciascuna delle sue caratteristiche e osservando che:
-l'esaminatore che ha redatto il rapporto di ricerca del brevetto IT'027 ha affermato che la rivendicazione 1 originariamente depositata [comprendente le caratteristiche dalla a) alla h)] è anticipata sul piano della novità da ognuno dei documenti CN104261005A (definito “D1A” dallo scrivente), FR3031651A1 (“D2A”) e CN205168288U (“D3A”); si noti che tale considerazione è stata accettata anche dalla Titolare del brevetto IT'029, che ha provveduto a modificare la rivendicazione 1 originariamente depositata mediante l'inserimento delle caratteristiche delle precedenti rivendicazioni 5 e 6 in una nuova rivendicazione 1, poi concessa;
-lo scrivente condivide l'opinione dell'Esaminatore e ritiene che tutte le caratteristiche dalla a) alla h) della rivendicazione 1 come concessa siano anticipate dai documenti da D1A a D3A.
Per quanto riguarda le caratteristiche i), j) e k), il CTU ne esclude il carattere inventivo, osservando:
-Le caratteristiche i) e j) della rivendicazione 1 come concessa corrispondono alle caratteristiche della rivendicazione 5 originariamente depositata, che l'Esaminatore sostiene essere anticipata dagli insegnamenti del documento CN205168288U (“D3A”).
-A tal proposito, lo scrivente ritiene che la caratteristica j) (relativa al fatto che “… l'almeno un braccio (4) … comprende una ruota di supporto (13) collegata a un secondo attuatore (14) configurato per regolare la posizione verticale o l'inclinazione del braccio (4) …” sia effettivamente mostrata in D3A; si noti infatti che le figure 5, 6, 7 e 14 di D3A mostrano che i bracci 4 e 6 comprendono ognuno una ruota 12 collegata ad un attuatore 11;
-La caratteristica i) è relativa al fatto che “… l'almeno un braccio (4) è incernierato al telaio (2) intorno a due assi trasversali fra loro (A, B), preferibilmente perpendicolari, per raggiungere la posizione estratta ruotando …”; siccome tale caratteristica non è identicamente ed inequivocabilmente mostrata nel documento D3A, lo scrivente ritiene che la caratteristica i) debba essere considerata nuova;
-in tale ambito, il problema tecnico oggettivo sarebbe quello di consentire ad un braccio incernierato ad un telaio intorno ad un asse verticale (come avviene nel caso del dispositivo mostrato nel documento D3A) di effettuare un movimento da una posizione retratta ad una posizione estratta anche quando il veicolo si trova su un terreno irregolare. Il fatto di dotare detto braccio di una articolazione tale da permettergli di essere incernierato intorno ad un asse orizzontale al fine di risolvere il suddetto problema tecnico oggettivo risulta essere una soluzione nota ad un tecnico del ramo, pagina 11 di 20 essendo un insegnamento generale del settore tecnico della soluzione rivendicata;
tale conclusione risulta essere in linea con quanto è stato sostenuto nell'Opinione Scritta allegata al rapporto di ricerca, in cui l'Esaminatore sostiene che la presenza di due assi di rotazione dei bracci deve essere considerata implicita negli insegnamenti del documento D3A, in quanto il movimento dei bracci da una posizione retratta (come nella fig. 4 di D3A) ad una posizione estratta (come nelle fig. 7 e 8 di D3A) su un terreno irregolare causerebbe la rotazione dei bracci su due assi (uno verticale e uno orizzontale); di conseguenza, lo scrivente ritiene che la caratteristica i) non possa essere considerata inventiva;
-La caratteristica K) della rivendicazione 1 come concessa è relativa al fatto che l'unità comprende “… uno scivolo (S) portato dal telaio (2) e rivolto verso il terreno in modo che la ruota di supporto (13) scenda dal telaio (2) sul terreno tramite lo scivolo (S) quando il braccio (4) viene portato nella posizione estratta …”;
-tale caratteristica non è mostrata in nessuno dei documenti di arte nota citati nel rapporto di ricerca;
di conseguenza, lo scrivente ritiene che la caratteristica k) debba essere considerata nuova;
-a tal proposito, lo scrivente concorda con le considerazioni contenute a pagina 4 della prima memoria tecnica del CTP di Parte Convenuta, in cui si sostiene: “… Il problema tecnico obiettivo è quello di consentire a un oggetto montato su ruote ed articolato al telaio di superare un dislivello fra il suolo e il piano di carico. Ora le rampe o scivoli sono delle soluzioni tecniche ampiamente note al tecnico del ramo quando si presenta il problema tecnico di superare un dislivello. Nella fattispecie il tecnico del ramo è un esperto di apicoltura nomade e ha conoscenza dello stato della tecnica e del fatto che le arnie possono essere trasportate direttamente su veicoli o su rimorchi trainati da veicoli e senza la necessità di ulteriore documentazione è in grado di equipaggiare l'unità di trasporto con rampe idonee allo scopo quando viene posto di fronte al problema tecnico di superare un dislivello di una oggetto supportato da ruote …”.
- lo scrivente ritiene che il carrello di cui all'All. 6 ed il rimorchio di cui all'All. 7 possano essere considerati come noti allo stato dell'arte rispetto ai brevetti IT'027 e IT'570 sulla base delle “Guidelines for Examination” dell'Ufficio Europeo dei Brevetti G-IV-7.5.4; in tale ambito, lo scrivente concorda quindi con quanto sostenuto dal CTP di Parte Convenuta relativamente al fatto che “… gli allegati 6 e 7 mostrano dei rimorchi equipaggiati con rampe a dimostrazione dell'ampia disponibilità di rampe nel settore dei rimorchi …”; ne consegue che lo scrivente concorda con il CTP di Parte Convenuta relativamente al fatto che la caratteristica k) della rivendicazione 1 come concessa non possa essere considerata inventiva.
Il CTU ha poi rilevato anche la invalidità delle rivendicazioni dipendenti, osservando che esse, se da un lato vanno considerate dotate del requisito della novità (essendo nuova almeno una delle caratteristiche della rivendicazione 1), esse però non sono dotate del requisito dell'attività inventiva:
-riv. 2: qualsiasi rimorchio presenta le caratteristiche di tale rivendicazione;
-riv. 3: corrisponde a pratica abituale;
pagina 12 di 20 -riv. 4: anticipata sul piano inventivo dagli insegnamenti dell'anteriorità D1A;
-riv. 5: anticipata sul piano inventivo dagli insegnamenti dell'anteriorità D1A;
-riv. 6: anticipata sul piano inventivo dagli insegnamenti dell'anteriorità D3A;
-riv. 7: anticipata sul piano inventivo dagli insegnamenti dell'anteriorità D3A;
-riv. 8: rientra nella pratica abituale seguita da un tecnico del ramo;
-riv. 9: il doc. EP1477058A1 mostra le caratteristiche della riv. 9.
2.1.2) Il brevetto n. [...] (“IT'570”) -pag. 26 della CTU- è stato depositato a nome il 30 Settembre 2019 con il titolo “Unita porta- Parte_1 arnie trasportabile a bordo o a traino di un veicolo” e reso accessibile al pubblico in data 30 Marzo 2020. Il brevetto IT'570 è stato esteso all'estero tramite la domanda di brevetto internazionale numero WO2020IB59094 del 29 settembre 2020 (no. pubblicazione: WO21064564), a cui ha fatto seguito l'ingresso nella fase regionale Europea tramite la convenzione del brevetto Europeo. Detto ingresso nella fase regionale europea risulta essere attualmente abbandonato dal titolare per il mancato pagamento delle tasse di rinnovo per il quarto anno e delle tasse addizionali.
Il CTU sottolinea che il brevetto IT'570 è stato concesso in Italia il 02 Novembre 2021 con emendamenti alla rivendicazione 1 originariamente depositata, in particolare tali emendamenti consistendo nell'inserimento, in una nuova rivendicazione 1, delle caratteristiche della rivendicazione 3 originariamente depositata, con l'inserimento di caratteristiche presenti nella descrizione come depositata (pagina 4, ultimo paragrafo), e con l'inserimento di caratteristiche illustrate nelle figure come depositate (vale a dire, le caratteristica relativa alla “unità aperta”, mostrata in tutte le figure come depositate, e la caratteristica relativa al “segmento disposto verso l'alto in posizione ritratta”, mostrata nelle figure 1-4 come depositate).
Tali modifiche sono state depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con lettera datata 07 Ottobre 2021 in risposta all'Opinione Scritta allegata al Rapporto di Ricerca emesso per la corrispondente domanda di brevetto.
L'Opinione Scritta riporta obiezioni di novità delle rivendicazioni 1 e 11 originariamente depositate rispetto ai documenti D1B (SU923483A1), D2B (US4033620A) e D3B (KR101856641B1), obiezioni di carenza di novità delle rivendicazioni 2, 3 e 7 rispetto al documento D1B ed obiezioni di carenza di altezza inventiva delle rivendicazioni 4-6, 8, 9 e 10 originariamente depositate rispetto ai documenti citati nel rapporto di ricerca e rispetto alle conoscenze tecniche comuni per l'esperto del settore. In seguito della risposta depositata dalla Titolare in data 07 Ottobre 2021, l'Esaminatore ha seguito le argomentazioni del Richiedente concedendo il brevetto IT'570 sulla base della rivendicazione 1 emendata.
Il CTU descrive il brevetto IT'570:
pagina 13 di 20 - l'invenzione è relativa al settore dell'allevamento di insetti, più specificamente dell'apicoltura e, ancora più in particolare, dell'apicoltura nomade;
-in tale ambito, il brevetto IT'570 si pone gli obiettivi di (si veda pagina 4 della descrizione):
“- spostare rapidamente e comodamente le arnie in modo da seguire l'evoluzione delle fioriture di interesse apistico ed evitare di spostare le arnie una a una continuamente considerando che ogni arnia con dentro le api e miele pesa circa 50 kg;
- spostare rapidamente e comodamente le arnie in modo da evitare condizioni meteorologiche, quali forti temporali e grandinate, sfavorevoli alla produzione di miele e consentire a una sola persona di gestire un numero relativamente elevato di arnie;
- permettere di operare in autonomia anche ad una sola persona ed anche di corporatura esile;
- evitare la rimozione del carrello porta-arnie dal luogo di produzione del miele e l'asportazione delle arnie dal carrello;
- garantire flessibilità d'uso, in funzione del numero di arnie desiderato;
e
- rendere disponibile un'attrezzatura economica, di dimensioni contenute nonché di agevole impiego e manutenzione”.
Secondo il brevetto IT'570, i suddetti obiettivi sarebbero raggiunti mediante una unità porta-arnie avente le caratteristiche della rivendicazione 1 indipendente come concessa in data 03 Agosto 2020, qui di seguito riportata e (anche in questo caso) suddivisa per caratteristiche dalla l) alla r) (in cui gli emendamenti apportati alla rivendicazione 1 concessa rispetto a quella originariamente depositata sono evidenziati mediante sottolineatura): l) Unità porta-arnie aperta (1) trasportabile da un veicolo terrestre per apicoltura nomade comprendente: m)un telaio (2) sostanzialmente orizzontale, trasportabile o trainabile da un veicolo terrestre e dotato di almeno un elemento di appoggio (5) sul terreno che è mobile rispetto al telaio (2); e di una prima pluralità di postazioni (3) per corrispondenti arnie;
n) almeno un braccio (4) portato dal telaio (2) e mobile tra una prima posizione retratta, compatta sul telaio (2), ed una seconda posizione estratta, sporgente rispetto al telaio (2); o) almeno un carrello (12) mobile lungo l'almeno un braccio (4) nella posizione estratta e definente una seconda pluralità di postazioni (3) per corrispondenti arnie;
p) l'unità porta-arnie (1) essendo adatta sia per il trasporto stradale e fuoristrada delle arnie sia per il posizionamento delle arnie in luoghi idonei alla produzione di miele nelle arnie;
q) in cui il braccio (4) è snodato e comprende un segmento che, nella posizione retratta, è disposto verso l'alto per essere r) affiancato o sovrapposto all'almeno un carrello (12) e in cui l'almeno un carrello (12) è spostabile a mano sull'almeno un braccio (4) nella posizione estratta.
Le rivendicazioni dalla 2 alla 9 del brevetto IT'570, che dipendono (direttamente o indirettamente) dalla rivendicazione 1, recitano: pagina 14 di 20
2. Unità secondo la rivendicazione 1, in cui il telaio (2) è configurato per portare l'almeno un carrello (12) quando l'almeno un braccio (4) è nella posizione ritratta.
3. Unità porta-arnie secondo una delle rivendicazioni 1 o 2, in cui il braccio (4) comprende almeno una gamba di supporto (11) incernierata e configurabile in posizione estratta quando il braccio è nella posizione estratta.
4. Unità porta-arnie secondo la rivendicazione 1, in cui l'elemento di appoggio comprende ruote (5) per il trasporto sia fuoristrada che in strada e comprendente un gancio traino (6) per essere trainato da un veicolo terrestre.
5. Unità porta-arnie secondo la rivendicazione 4, in cui il gancio traino (6) è mobile fra una posizione di trasporto, in cui l'unità è trainabile sulle ruote (5) dal veicolo terrestre in una strada con traffico e una posizione di sosta in cui il gancio è ritratto o disallineato con il telaio per ostacolare il traino su una strada con traffico.
6. Unità porta-arnie secondo una qualsiasi delle precedenti rivendicazioni, comprendente una prima pluralità di arnie (2) collegate rigidamente, ciascuna, a una relativa postazione della prima pluralità di postazioni e una seconda pluralità di arnie (2) collegate rigidamente, ciascuna, a una relativa postazione della seconda pluralità di postazioni.
7. Unità porta-arnie secondo la rivendicazione 6, in cui almeno un'arnia (2) è collegata rigidamente tramite un collegamento meccanico anti-effrazione alla relativa postazione (12).
8. Unità porta-arnie secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente almeno un sensore per rilevare un parametro di stato dell'arnia, ad esempio temperatura interna e/o peso;
una centralina di controllo configurata per generare una notifica relativa al parametro di stato;
un dispositivo di telecomunicazione senza fili per inviare la notifica e almeno un pannello solare per l'alimentazione di una batteria a cui sono collegati il sensore e/o la centralina di controllo e/o il dispositivo di telecomunicazioni.
9. Unità porta-arnie secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente un dispositivo elettronico di sorveglianza, ad esempio un rilevatore di posizione e/o una videocamera, e almeno un pannello solare per l'alimentazione di una batteria a cui sono collegati il sensore e/o la centralina di controllo e/o il dispositivo di telecomunicazioni.
Il brevetto IT'570 comprende poi una ulteriore rivendicazione (la rivendicazione 10) di metodo, la quale recita: 10. Metodo di configurazione di un'unità secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente le fasi di estrarre l'almeno un braccio (4) senza movimentare le postazioni (3) rispetto al telaio (2) e movimentare almeno una postazione (3) lungo l'almeno un braccio estratto tramite il carrello (12) per raggiungere una posizione desiderata.
pagina 15 di 20 A questo punto il CTU rileva la complessiva invalidità del brevetto IT'027 (pag. 30 e ss.), esaminando specificamente ciascuna delle sue caratteristiche e osservando che:
-nella prima memoria tecnica di Parte Convenuta, l'Ing. Eccetto sostiene che la rivendicazione 1 di IT'570 non è nuova rispetto al documento SU1411178A1, documento che non è stato citato dal rapporto di ricerca;
-confrontando gli insegnamenti di SU'178 con la rivendicazione 1 di IT'570 si può notare che SU'178 si riferisce ad un rimorchio aperto per il trasporto di arnie trainabile da un veicolo terrestre [come da caratteristica l) della rivendicazione 1 di IT'570], detto rimorchio essendo adatto sia per il trasporto stradale e fuoristrada delle arnie, sia per il posizionamento delle arnie in luoghi idonei alla produzione di miele nelle arnie [come da caratteristica p) della rivendicazione 1 di IT'570];
-il rimorchio di SU'178 comprende un telaio sostanzialmente orizzontale, trasportabile o trainabile da un veicolo terrestre e dotato di almeno un elemento di appoggio sul terreno che è mobile rispetto al telaio;
inoltre, il telaio comprende una prima pluralità di postazioni per corrispondenti arnie;
di conseguenza, SU'178 mostra la caratteristica m) della rivendicazione 1 di IT'570
-il rimorchio di SU'178 comprende una coppia di bracci portati dal telaio e mobili tra una prima posizione retratta, compatta sul telaio, ed una seconda posizione estratta, sporgente rispetto al telaio;
di conseguenza, SU'178 mostra la caratteristica n) della rivendicazione 1 di IT'570;
-il rimorchio di SU'178 comprende dei carrelli mobili lungo i bracci nella posizione estratta e definenti una seconda pluralità di postazioni per corrispondenti arnie;
di conseguenza, SU'178 mostra la caratteristica o) della rivendicazione 1 di IT'570;
-i bracci del rimorchio di SU'178 sono snodati e comprendono un segmento che, nella posizione retratta, è disposto verso l'alto per essere affiancato ai carrelli e in cui i carrelli sono spostabili a mano sui bracci nella posizione estratta;
di conseguenza, SU'178 mostra le caratteristiche q) e r) della rivendicazione 1 di IT'570;
-il CTU ritiene quindi che la rivendicazione 1 di IT'570 non sia nuova rispetto agli insegnamenti del documento SU'178.
Il CTU ha poi rilevato anche la invalidità delle rivendicazioni dipendenti, osservando che esse non sono nuove, alla luce degli insegnamenti del documento SU'178 (le riv. da 2 a 6 e la riv. 10), o non hanno il carattere inventivo (la riv. 7 rientra nella pratica abituale seguita da un tecnico del ramo;
le caratteristiche della riv. 8 non possono essere considerate inventive se confrontate con la combinazione di SU'178 e EP'058; circa la riv. 9: il documento CN207720958U non mostra esplicitamente un pannello solare per l'alimentazione dei componenti, ma il CTU ritiene che il fatto di collegare una batteria ad un pannello solare sia ampiamente noto allo stato dell'arte; di conseguenza, si ritiene che le caratteristiche della rivendicazione 9 di IT'570 non possono essere considerate inventive alla luce della combinazione degli insegnamenti contenuti nei documenti SU'178 e CN'958). pagina 16 di 20
2.2) Il CTU, poi, ha risposto, in parte negativamente, all'ulteriore quesito peritale:
“Accerti se i relativi ritrovati fossero concretamente realizzabili e se a tale scopo fossero idonei i progetti costruttivi di cui al doc. 6 attoreo e i disegni tecnici di cui al doc. 7 attoreo.”.
In particolare, il CTU ha rilevato (pag. 38, 39):
- Per quanto riguarda la concreta realizzabilità delle unità porta-arnie oggetto dei brevetti [...] e [...], lo scrivente ritiene che l'oggetto dei due brevetti sia relativamente semplice e non riscontra quindi particolari problemi circa la loro concreta realizzabilità;
-In riferimento all'unità porta-arnie del brevetto 102018000008027, lo scrivente concorda con le considerazioni contenute nella prima memoria tecnica di Parte Convenuta e relative al fatto che l'oggetto di tale brevetto è “… di difficile impiego pratico … perché i bracci mobili attorno a due assi determinano una condizione di elevata instabilità dei bracci, i quali, in uso, oltre al proprio peso devono sopportare il peso delle arnie, ciascuna delle quali ha un peso che si aggira sui 50 kg. L'operazione di estrarre e ritrarre i bracci con le arnie appoggiate sopra di essi prevede che le ruote di supporto dei bracci percorrano le rampe o scivoli generando inclinazioni indesiderate dei bracci e delle arnie. Dato il peso dei bracci e delle arnie appare essere infattibile per un essere umano estrarre e ritratte i bracci e governare una massa ingombrante e instabile lungo un percorso non piano. La presenza delle rampe indica che il percorso lungo il quale si muovono i bracci supportati dalle ruote non è piano
…”; tuttavia, lo scrivente ritiene che tale “difficoltà di impiego pratico” non pregiudichi comunque la concreta realizzabilità delle unità porta-arnie oggetto dei brevetti [...] e [...].
Per quanto riguarda poi l'idoneità dei documenti 6 e 7 attorei a realizzare concretamente le unità oggetto dei brevetti 102018000008027 e 102019000017570, il CTU ha osservato:
-Un progetto costruttivo comprende una relazione tecnica in cui sono elencate le modalità esecutive di dettaglio comprendenti le lavorazioni e i disegni tecnici per la realizzazione di un prodotto;
in particolare, i disegni tecnici (o disegni tecnici di un progetto costruttivo) devono essere realizzati in modo tale da comprendere anche i disegni di particolari, i quali devono fornire tutte le viste e sezioni necessarie per la completa individuazione della loro esatta forma e misura, corredate perciò dalle quote e tolleranze, dei segni di lavorazione delle varie parti di ogni pezzo, delle indicazioni dei materiali, compresi gli eventuali trattamenti o finiture superficiali cui i materiali devono essere sottoposti;
-Per quanto riguarda il doc. 6, esso è una comunicazione di un rivenditore di rimorchi (Mrimorchi) che allega le figure quotate di due rimorchi commerciali a singolo asse;
questo documento non può essere considerato un “progetto costruttivo” ma una pagina 17 di 20 semplice offerta concernente prodotti commerciali (tra l'altro, non strutturati per il trasporto di arnie, come invece richiesto dai due brevetti in esame);
-Per quanto riguarda il doc. 7, i disegni in esso mostrati non possono essere considerati disegni costruttivi (o disegni tecnici di un progetto costruttivo), per il fatto che tali disegni non rappresentano singolarmente ciascun componente del carrello con le indicazioni del materiale idoneo a realizzarlo, la lavorazione necessaria per ottenerlo, il grado di finitura, o riferimenti specifici a componenti commerciali disponibili sul mercato;
-Di conseguenza, lo scrivente ritiene che i documenti 6 e 7 attorei non siano idonei a realizzare concretamente le unità porta-arnie dei brevetti [...] e [...].
Il CTU ha confermato tutte le conclusioni sopra riportate anche a seguito delle osservazioni del CTP di parte convneuta.
Il CTP di parte attrice ha rimesso il mandato e non è stato sostituito. Per tale motivo parte attrice non ha presentato osservazioni alla CTU.
2.3) A questo punto, in primo luogo vanno respinte le domande della di Pt_1 accertamento dell'inadempimento della (per mancato pagamento delle rate CP_1 ancora dovute per l'acquisto delle quote dei brevetti), di dichiarazione della risoluzione del contratto per colpa della convenuta e di condanna di questa al risarcimento dei danni, dal momento che va accolta l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte convenuta.
In particolare, il contratto stipulato tra le parti il 29/9/2020 (doc. 4 attoreo) prevede, tra l'altro, le seguenti obbligazioni delle parti:
-per Breme (art. 2):
.non produrre, commercializzare e distribuire unità porta-arnie trasportabili realizzate sulla base dei brevetti;
.fornire alla assistenza tecnica nella realizzazione del trovato e CP_1 trasmetterne il relativo know-how consistente in: i) preventivi dei fornitori delle componentistiche del trovato;
ii) i progetti costruttivi del rimorchio;
iii) disegni tecnici;
-per (art. 3 e 4): CP_1
.non effettuare modifiche strutturali al trovato oggetto dei Brevetti, senza il previo consenso della cedente.
.non creare o avere partecipazioni, senza il consenso scritto della cedente, in altre società né in Italia né all'estero attive nel settore della produzione e commercializzazione di Unità porta arnie.
.concordare con la cedente i modelli di Unità porta-arnie trasportabili oggetto dei Brevetti che entreranno in produzione ed il costo di vendita da stabilirsi, di comune accordo, nell'individuazione di un valore minimo ed un valore massimo. pagina 18 di 20 .produrre ed offrire in vendita sul mercato le Unità porta-arnie trasportabili oggetto dei Brevetti entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione dell'accordo;
.a titolo di corrispettivo per la cessione, corrispondere a un importo Pt_1 forfettario di € 50.000,00, iva esclusa, in 5 rate dilazionate (la convenuta ha pagato le prime rate per €. 12.200); oltre alla previsione di una royalty pari al 3 per cento sul fatturato derivante dalla vendita dei prodotti oggetto della tutela brevettuale.
Si ritiene che l'interruzione, da parte di , dei pagamenti delle sopra CP_1 indicate rate del corrispettivo per la cessione del 50% dei brevetti attorei sia giustificata dall'accertato inadempimento, da parte di dell'obbligazione (fondamentale Pt_1 nell'economia del contratto) di trasmissione alla controparte del know how inerente alle sue soluzioni brevettuali.
Ed infatti, come rilevato dal CTU e sopra esposto, i documenti 6 e 7 prodotti dall'attrice (e che dovrebbero dimostrare la trasmissione del know how) sono risultati del tutto inidonei a realizzare concretamente le unità porta-arnie dei brevetti [...] e [...].
A conferma di ciò, dai doc. 6 e 7 della convneuta emerge che le imprese che avrebbero dovuto occuparsi di realizzare il progetto dell'attrice avevano comunicato l'impossibilità di farlo, a causa dell'assenza di numerosi dettagli tecnici (in particolare: in data 13.12.2021 scriveva alla convenuta evidenziando Controparte_3 di non poter procedere con la realizzazione per la mancanza di numerosi ed importanti dettagli tecnici;
lo stesso faceva l'altra azienda interpellata, 3D Laser, che evidenziava tutta una serie di elementi mancanti).
L'attrice risulta essere stata inadempiente anche relativamente all'obbligo di indicazione dei fornitori e relativi preventivi.
Infatti, il doc. 5 attoreo fa riferimento al possibile fornitore MR Rimorchi, ma dal tenore del documento stesso si desume l'incertezza della fornitura e, di fronte alle contestazioni della convenuta (che ha sostenuto di aver acquistato da tale fornitore un carrello risultato non funzionante), l'attrice non ha replicato alcunchè.
Né rilevano le mail prodotte dall'attrice ai doc. 16, 17, 18, non contenendo esse né concreti preventivi di fornitori, né specifici progetti costruttivi o disegni tecnici.
Pertanto, a fronte del comportamento inadempiente dell'attrice, che non ha fornito alla convneuta la documentazione tecnica e le informazioni di mercato necessarie alla realizzazione del suo ritrovato (unità porta arnie, peraltro, oggetto di privative brevettuali invalide per banalità e assenza di carattere inventivo), il mancato completamento, da parte di , del pagamento del corrispettivo pattuito è CP_1 giustificato.
Né è minimamente provata l'ulteriore accusa rivolta dall'attrice alla convenuta, di aver realizzato prototipi del carrello porta arnie non conformi al progetto attoreo.
Ne consegue: pagina 19 di 20 -la reiezione delle domande attoree di risoluzione e risarcimento danni;
-l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice e di condanna di questa alla restituzione della somma pagata di €. 12.200, oltre interessi.
2.4) Va altresì respinta l'accusa dell'attrice di contraffazione dei brevetti.
Infatti, come sopra rilevato, attraverso l'analisi del CTU, emerge con evidenza l'invalidità di entrambi i brevetti dell'attrice.
In ogni caso, non è neppure provato che la convenuta abbia posto in essere attività contraffattoria di tali privative.
3) Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge tutte le domande della parte attrice;
-In accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta:
.Dichiara la nullità dei brevetti [...] e [...];
.Dichiara risolto il contratto del 29.09.2020 intercorso tra le parti per inadempimento della e conseguentemente condanna la a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...] la somma di € 12.200, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla CP_1 domanda giudiziale al saldo;
-Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, spese che liquida in €. 15.000 (€.
3.000 per fase studio, €.
2.000 per fase introduttiva, €.
6.000 per fase istruttoria ed €.
4.000 per fase decisione), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU, come liquidate con provvedimento 14/3/2025 del Giudice in atti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione all ex art. 122 co. 8 Cpi. CP_7
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 10/9/2025.
Il Presidente estensore Silvia Vitrò
pagina 20 di 20