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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4245/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4245/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDA MARINO Parte_1 C.F._1
e BARBARA ERMINIA BIANCO elettivamente domiciliato in VIA PATINELLI, 5 87054
ROGLIANO ITALIA presso i difensori avv. REDA MARINO e BARBARA ERMINIA BIANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAQUINTA MARIA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Via Bovio, 16, 87055 San Giovanni in fiore presso il difensore avv. IAQUINTA MARIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni
conclusioni
per parte attrice: Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di , per il CP_1 verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa, con condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguito, determinato nella misura del 15% per danno biologico quantificato in euro 65.000,00, oppure nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
pagina 1 di 6 accogliere la domanda di personalizzazione in aumento del danno biologico tabellato nella misura di giustizia e segnatamente per la rilevanza del danno estetico permanente nella vita del giovane di anni 15 all'epoca del fatto;
Parte_1
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. di CP_1
e condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale ad esso conseguito nella
[...]
misura del 15% per danno biologico che si quantifica in euro 65.000,00;
con condanna della convenuta alle spese di lite di giudizio.
per parte convenuta: in via preliminare e principale accogliere l'eccezione di di CP_1 estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite;
nel merito, rigetto della domanda per inesistenza dei presupposti, con condanna alle spese con ogni conseguenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse condannata al risarcimento del danno patito ed in suo favore a causa di una grossa buca esistente sul manto stradale in Bisignano ove sprofondava con la ruota anteriore della bici nell'attraversare il sottopasso autostradale che collega via Nazionale con via Normanni;
buca ricoperta d'acqua non segnalata e non visibile poiché collocata in zona senza illuminazione, e che per effetto di ciò sobbalzato in avanti cadeva a terra con la conseguenza del conficcamento del manubrio nel torace dell'istante.
Immediatamente soccorso dal di lui padre anch'esso con la bici e da altri passanti veniva portato presso la sua abitazione in macchina e poi presso la guardia medica che consigliava il trasporto presso l'ospedale di Cosenza ove veniva riscontrato traumatismo/rottura della milza.
Sottoposto, in via di urgenza, ad intervento chirurgico di splenectomia, cui seguiva altro intervento di revisione per emorragia post intervento.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare e principale il difetto di CP_1 legittimazione passiva essendo il tratto di strada interessato dall'occorso di competenza del
Comune di Bisignano trattandosi di un sottopasso la cui manutenzione e cura risiederebbe in capo al Comune.
pagina 2 di 6 Nel merito, rigetto della domanda poiché infondata sia nell'an che nel quantum.
Espletata l'istruttoria (prova testi e CTU) la causa è stata assunta in decisione con assegnazione die termini di cui all'art. 190 cpc.
Si esamina dapprima l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva in capo ad
. CP_1
L'eccezione è priva di pregio in quanto è documentalmente provato che il Comune di
Bisignano non è il proprietario della strada ove è avvenuto l'occorso, bensì l'ente interessato
è . CP_1
Ed invero, il Comune di Bisignano con prot. N. 1725/2020, settore V, ha così affermato:
“…………………………., il braccio di strada che attraverso il primo sottopasso autostradale che collega via Nazionale con via dei Normanni non è annoverato nell'elenco delle strade comunali esistenti in ufficio, in quanto ricadente interamente nella pertinenza dell' e da CP_1 tale ente realizzata a suo tempo a servizio dei fondi agricoli confinanti”.
Ed ancora, prot. N. 5748/22 del 04.04.2022, Settore V, “……………………….., riguardo alla proprietà e gestione del sottopassaggio autostradale (ove è avvenuto l'occorso), insistente nel Comune di Bisignano, si attesta che, seppur congiungendo via Nazionale con via dei
Normanni, è di proprietà esclusiva né è mai intercorso tra il Comune di Bisignano e CP_1
detta società alcun genere di accordo e/o convenzione per la custodia, gestione e manutenzione del sottopassaggio in questione…………………………….., per essere stati esercitati dalla stessa , quale realizzatrice del sottopassaggio, così come già ribadito CP_1 nelle attestazioni 30.01.2020 e del 26.02.2021……………………………… “:
Pertanto, afferendo la legittimazione passiva alla verifica riguardo la formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi, nell'odierno giudizio la convenuta è pienamente legittimata a stare in giudizio CP_1 alla luce della svolta domanda e documentazione fornita dall'attore sul punto.
Quindi è pienamente legittimata a stare in giudizio. CP_1
Nel merito, la fattispecie oggetto di esame rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art 2051 c.c. ovvero di responsabilità oggettiva da cose in custodia che comporta in capo al danneggiato di unicamente provare la derivazione causale tra danno e cosa medesima, incombendo, invece, sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale pagina 3 di 6 dell'evento dannoso, cass. civ. Sez. III, sentenza n. 18518 del 08.07.2024. E' sufficiente quindi per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile.
Applicando quanto detto al caso di specie, è emerso che la domanda proposta dall'attore è fondata e dunque deve essere accolta sulla scorta della documentazione prodotta e dell'esame orale svolto.
Ed invero, il teste che si trovava a passare dal luogo con la propria auto e di Tes_1 essersi fermato per prestare soccorso, ha riferito di avere visto cadere all'inizio del Parte_1
sottopassaggio ed individuando nelle prime due foto allo stesso esibite, proprio il punto in cui l'attore è caduto, e cioè proprio dove era la buca all'ingresso del sottopasso e meglio visibile dalle foto nn. 3 e 4 allegate in atti. Ha aggiunto che la buca si trova proprio all'ingresso del sottopassaggio. La buca è ancora esistente ed anzi è peggiorata. Anche che, Testimone_2 seppur papà dell'attore, ha confermato il dire del teste , ha aggiunto che il punto non Tes_1
era illuminato, che il figlio era la prima volta che passava da lì, riconoscendo le foto mostrate e che il sottopasso è stato costruito quando è stata costruita l'autostrada ed è carrabile. In effetti dalle foto è di evidenza che il sottopasso è di antica fattura ed in rovina ma senza alcun segnale di pericolo o altro stante l'immutato stato dei luoghi per come dal teste riferito. Tes_1
Nella stessa direzione, le dichiarazioni rese dal teste che ha riferito di avere Testimone_3 visto cadere l'attore, di avere visto la voragine all'inizio del sottopassaggio e che era piena di acqua (dunque non visibile) e il luogo non era illuminato ed ha aggiunto, all'ingresso del sottopassaggio non si vede nulla.
Dalla disamina delle foto allegate, è in effetti riscontrabile che l'imbocco del sottopassaggio si presenta buio senza alcun punto luce e percorrendolo o imboccando il tratto, soprattutto con la bici, risulterebbe in effetti molto difficile avvedersi di alcunchè e dunque nel caso in esame della buca peraltro coperta di acqua per come dai testi riferito.
Considerato dunque che la prova testimoniale assunta non ha dato modo di intendere alcuna contraddizione e/o dichiarazioni inveritiere in capo ai testi escussi che ha trovato riscontro nei documenti prodotti, si può ritenere che l'attore ha provato la domanda ovvero l'esistenza del nesso causale tra il fatto in termini di modalità e circostanze e il danno.
Invece, dal canto suo, non ha dato prova del fortuito ovvero di quel fatto diverso dal CP_1 fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale sì da escludere l'efficienza causale pagina 4 di 6 dell'evento dannoso.
La espletata consulenza ha dato modo di accertare, per come afferma il CTU, della esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo caduta dalla bicicletta con impatto al suolo, la produzione delle lesioni e quindi della compatibilità dell'evento e delle conseguenti menomazioni. Ha aggiunto il CTU che sono stati rispettati i criteri cronologici, modali, qualitativi e quantitativi che hanno portato a stabilire e riconoscere un danno biologico permanente nella misura del 13%, una ITT al 75% per sette giorni, ITP al 50% per giorni 23 e una ITP al 25% per giorni 30.
Può riconoscersi la personalizzazione del danno che, nel nostro caso, si colloca dal 10% fino al 34% e l'aumento massimo va a scalare dal 50% in giù di un punto percentuale per ogni punto di invalidità successivo.
Nel nostro caso, poiché il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 13% risulterà che la personalizzazione si posizionerà al 46%.
Pertanto, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano in uso per le macropermanenti, può riconoscersi un danno con personalizzazione pari ad euro 65.669,75, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa tutte respinte e disattese, così provvede:
accoglie la domanda per come in parte motiva e per l'effetto condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato nella misura di euro 65.669,75 comprensivo della personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate CP_1
con separato decreto, che si liquidano in 759,00 per spese vive, euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase istrutt/trattaz ed euro pagina 5 di 6 4.253,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore degli avvocati Marino Reda e Barbara Erminia Bianco che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4245/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDA MARINO Parte_1 C.F._1
e BARBARA ERMINIA BIANCO elettivamente domiciliato in VIA PATINELLI, 5 87054
ROGLIANO ITALIA presso i difensori avv. REDA MARINO e BARBARA ERMINIA BIANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IAQUINTA MARIA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Via Bovio, 16, 87055 San Giovanni in fiore presso il difensore avv. IAQUINTA MARIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: risarcimento danni
conclusioni
per parte attrice: Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di , per il CP_1 verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa, con condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguito, determinato nella misura del 15% per danno biologico quantificato in euro 65.000,00, oppure nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
pagina 1 di 6 accogliere la domanda di personalizzazione in aumento del danno biologico tabellato nella misura di giustizia e segnatamente per la rilevanza del danno estetico permanente nella vita del giovane di anni 15 all'epoca del fatto;
Parte_1
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. di CP_1
e condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale ad esso conseguito nella
[...]
misura del 15% per danno biologico che si quantifica in euro 65.000,00;
con condanna della convenuta alle spese di lite di giudizio.
per parte convenuta: in via preliminare e principale accogliere l'eccezione di di CP_1 estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite;
nel merito, rigetto della domanda per inesistenza dei presupposti, con condanna alle spese con ogni conseguenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse condannata al risarcimento del danno patito ed in suo favore a causa di una grossa buca esistente sul manto stradale in Bisignano ove sprofondava con la ruota anteriore della bici nell'attraversare il sottopasso autostradale che collega via Nazionale con via Normanni;
buca ricoperta d'acqua non segnalata e non visibile poiché collocata in zona senza illuminazione, e che per effetto di ciò sobbalzato in avanti cadeva a terra con la conseguenza del conficcamento del manubrio nel torace dell'istante.
Immediatamente soccorso dal di lui padre anch'esso con la bici e da altri passanti veniva portato presso la sua abitazione in macchina e poi presso la guardia medica che consigliava il trasporto presso l'ospedale di Cosenza ove veniva riscontrato traumatismo/rottura della milza.
Sottoposto, in via di urgenza, ad intervento chirurgico di splenectomia, cui seguiva altro intervento di revisione per emorragia post intervento.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare e principale il difetto di CP_1 legittimazione passiva essendo il tratto di strada interessato dall'occorso di competenza del
Comune di Bisignano trattandosi di un sottopasso la cui manutenzione e cura risiederebbe in capo al Comune.
pagina 2 di 6 Nel merito, rigetto della domanda poiché infondata sia nell'an che nel quantum.
Espletata l'istruttoria (prova testi e CTU) la causa è stata assunta in decisione con assegnazione die termini di cui all'art. 190 cpc.
Si esamina dapprima l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva in capo ad
. CP_1
L'eccezione è priva di pregio in quanto è documentalmente provato che il Comune di
Bisignano non è il proprietario della strada ove è avvenuto l'occorso, bensì l'ente interessato
è . CP_1
Ed invero, il Comune di Bisignano con prot. N. 1725/2020, settore V, ha così affermato:
“…………………………., il braccio di strada che attraverso il primo sottopasso autostradale che collega via Nazionale con via dei Normanni non è annoverato nell'elenco delle strade comunali esistenti in ufficio, in quanto ricadente interamente nella pertinenza dell' e da CP_1 tale ente realizzata a suo tempo a servizio dei fondi agricoli confinanti”.
Ed ancora, prot. N. 5748/22 del 04.04.2022, Settore V, “……………………….., riguardo alla proprietà e gestione del sottopassaggio autostradale (ove è avvenuto l'occorso), insistente nel Comune di Bisignano, si attesta che, seppur congiungendo via Nazionale con via dei
Normanni, è di proprietà esclusiva né è mai intercorso tra il Comune di Bisignano e CP_1
detta società alcun genere di accordo e/o convenzione per la custodia, gestione e manutenzione del sottopassaggio in questione…………………………….., per essere stati esercitati dalla stessa , quale realizzatrice del sottopassaggio, così come già ribadito CP_1 nelle attestazioni 30.01.2020 e del 26.02.2021……………………………… “:
Pertanto, afferendo la legittimazione passiva alla verifica riguardo la formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi, nell'odierno giudizio la convenuta è pienamente legittimata a stare in giudizio CP_1 alla luce della svolta domanda e documentazione fornita dall'attore sul punto.
Quindi è pienamente legittimata a stare in giudizio. CP_1
Nel merito, la fattispecie oggetto di esame rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art 2051 c.c. ovvero di responsabilità oggettiva da cose in custodia che comporta in capo al danneggiato di unicamente provare la derivazione causale tra danno e cosa medesima, incombendo, invece, sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale pagina 3 di 6 dell'evento dannoso, cass. civ. Sez. III, sentenza n. 18518 del 08.07.2024. E' sufficiente quindi per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile.
Applicando quanto detto al caso di specie, è emerso che la domanda proposta dall'attore è fondata e dunque deve essere accolta sulla scorta della documentazione prodotta e dell'esame orale svolto.
Ed invero, il teste che si trovava a passare dal luogo con la propria auto e di Tes_1 essersi fermato per prestare soccorso, ha riferito di avere visto cadere all'inizio del Parte_1
sottopassaggio ed individuando nelle prime due foto allo stesso esibite, proprio il punto in cui l'attore è caduto, e cioè proprio dove era la buca all'ingresso del sottopasso e meglio visibile dalle foto nn. 3 e 4 allegate in atti. Ha aggiunto che la buca si trova proprio all'ingresso del sottopassaggio. La buca è ancora esistente ed anzi è peggiorata. Anche che, Testimone_2 seppur papà dell'attore, ha confermato il dire del teste , ha aggiunto che il punto non Tes_1
era illuminato, che il figlio era la prima volta che passava da lì, riconoscendo le foto mostrate e che il sottopasso è stato costruito quando è stata costruita l'autostrada ed è carrabile. In effetti dalle foto è di evidenza che il sottopasso è di antica fattura ed in rovina ma senza alcun segnale di pericolo o altro stante l'immutato stato dei luoghi per come dal teste riferito. Tes_1
Nella stessa direzione, le dichiarazioni rese dal teste che ha riferito di avere Testimone_3 visto cadere l'attore, di avere visto la voragine all'inizio del sottopassaggio e che era piena di acqua (dunque non visibile) e il luogo non era illuminato ed ha aggiunto, all'ingresso del sottopassaggio non si vede nulla.
Dalla disamina delle foto allegate, è in effetti riscontrabile che l'imbocco del sottopassaggio si presenta buio senza alcun punto luce e percorrendolo o imboccando il tratto, soprattutto con la bici, risulterebbe in effetti molto difficile avvedersi di alcunchè e dunque nel caso in esame della buca peraltro coperta di acqua per come dai testi riferito.
Considerato dunque che la prova testimoniale assunta non ha dato modo di intendere alcuna contraddizione e/o dichiarazioni inveritiere in capo ai testi escussi che ha trovato riscontro nei documenti prodotti, si può ritenere che l'attore ha provato la domanda ovvero l'esistenza del nesso causale tra il fatto in termini di modalità e circostanze e il danno.
Invece, dal canto suo, non ha dato prova del fortuito ovvero di quel fatto diverso dal CP_1 fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale sì da escludere l'efficienza causale pagina 4 di 6 dell'evento dannoso.
La espletata consulenza ha dato modo di accertare, per come afferma il CTU, della esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo caduta dalla bicicletta con impatto al suolo, la produzione delle lesioni e quindi della compatibilità dell'evento e delle conseguenti menomazioni. Ha aggiunto il CTU che sono stati rispettati i criteri cronologici, modali, qualitativi e quantitativi che hanno portato a stabilire e riconoscere un danno biologico permanente nella misura del 13%, una ITT al 75% per sette giorni, ITP al 50% per giorni 23 e una ITP al 25% per giorni 30.
Può riconoscersi la personalizzazione del danno che, nel nostro caso, si colloca dal 10% fino al 34% e l'aumento massimo va a scalare dal 50% in giù di un punto percentuale per ogni punto di invalidità successivo.
Nel nostro caso, poiché il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 13% risulterà che la personalizzazione si posizionerà al 46%.
Pertanto, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano in uso per le macropermanenti, può riconoscersi un danno con personalizzazione pari ad euro 65.669,75, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa tutte respinte e disattese, così provvede:
accoglie la domanda per come in parte motiva e per l'effetto condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato nella misura di euro 65.669,75 comprensivo della personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate CP_1
con separato decreto, che si liquidano in 759,00 per spese vive, euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase istrutt/trattaz ed euro pagina 5 di 6 4.253,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore degli avvocati Marino Reda e Barbara Erminia Bianco che ne hanno fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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