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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1671/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13416/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chi 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042644148000 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042644148000 IMU 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chi 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150214506404000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220141932713000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13151/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Fiumicino, in relazione all'intimazione di pagamento 09720249042644148000, a sua volta riferita a pregresse cartelle di pagamento per IMU, anni 2018 e 2015.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione ormai maturata sulle somme pretese, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando come quella stessa intimazione e cartelle sono già state oggetto di precedenti ricorsi, ben quattro, di cui due già decisi e rigettati. Smentisce, comunque, con produzioni documentali la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e chiede rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Si costituisce in giudizio il Comune di Fiumicino, rimandando alle difese dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, atteso che le contestazioni riguardano il suo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto. In primis, va disattesa l'eccezione di mancata notificazione di cartelle e atti presupposti mossa dal ricorrente in via generica e smentita, invece, in via specifica, per ogni singolo atto notificato, dai depositi documentali di controparte che dimostrano la correttezza delle notifiche anche di atti successivi a quelli oggetto di comunicazione, aventi come effetto l'interruzione dei termini prescrizionali. Di tal che anche la seconda eccezione, anch'essa generica, di prescrizione è infondata per queste ragioni, atteso che le notifiche dimostrate da controparte hanno interrotto il decorso dei termini prescrizionali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite, anche in ragione della reiterazione dei medesimi ricorsi contro gli stessi atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1500,00 ,oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13416/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chi 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042644148000 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042644148000 IMU 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chi 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150214506404000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220141932713000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13151/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Fiumicino, in relazione all'intimazione di pagamento 09720249042644148000, a sua volta riferita a pregresse cartelle di pagamento per IMU, anni 2018 e 2015.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione ormai maturata sulle somme pretese, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando come quella stessa intimazione e cartelle sono già state oggetto di precedenti ricorsi, ben quattro, di cui due già decisi e rigettati. Smentisce, comunque, con produzioni documentali la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e chiede rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Si costituisce in giudizio il Comune di Fiumicino, rimandando alle difese dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, atteso che le contestazioni riguardano il suo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto. In primis, va disattesa l'eccezione di mancata notificazione di cartelle e atti presupposti mossa dal ricorrente in via generica e smentita, invece, in via specifica, per ogni singolo atto notificato, dai depositi documentali di controparte che dimostrano la correttezza delle notifiche anche di atti successivi a quelli oggetto di comunicazione, aventi come effetto l'interruzione dei termini prescrizionali. Di tal che anche la seconda eccezione, anch'essa generica, di prescrizione è infondata per queste ragioni, atteso che le notifiche dimostrate da controparte hanno interrotto il decorso dei termini prescrizionali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite, anche in ragione della reiterazione dei medesimi ricorsi contro gli stessi atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1500,00 ,oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.