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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 127 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2024,
avente ad oggetto:
Somministrazione
vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ROSELLI FABIO, elettivamente domiciliato in
Aversa alla via Ettore Corcione n. 28 presso il difensore avv. ROSELLI
FABIO giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t. con il patrocinio dell'avv. RUSSO ROBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caivano alla via Gramsci n. 35 come da procura in atti,
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_3
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 1 di 17 p.t., con il patrocinio dell'avv. NERONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Aversa alla P.zza Municipio n. 35 presso la Casa
Comunale di Aversa come da procura speciale in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03/01/2024 Parte_1
chiedeva accertarsi la non debenza della somma portata
[...]
dall'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/1299 del 10.10.2023
(notificato il 20.10.2023) e dal sollecito n. 2022/2123 del 15.11.2022
(notificato il 16.11.2022) con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.907,10, per canoni idrici rimasti insoluti.
L'accertamento esecutivo in oggetto traeva infatti origine dal mancato pagamento delle seguenti fatture: 1) n. 20192103518 del 30.06.2020 di
€ 5.394,43 (per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019); 2) n.
20191103560 del 25.09.2019 di € 3.324,85 (per il periodo dal
01.12.2018 al 30.04.2019); 3) n. 20201103458 del 11.01.2021 di €
8.140,02 (per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020); 4) n.
20211103403 del 29.10.2021 di € 4.039,05 (per il periodo dal
01.01.2021 al 30.06.2021).
Assumeva l'attore l'inesistenza della pretesa creditoria e comunque la non debenza della somma ingiunta per le seguenti ragioni: - omessa
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 2 di 17 notifica delle fatture;
- intervenuta prescrizione biennale del diritto di credito, quantomeno con riguardo alle fatture n. 20192103518 del
30.06.2020 e n. 20201103458 del 11.01.2021; - violazione dell'art. 4
punto a) Deliberazione ARERA 21 Dicembre 2021 610/2021/R/IDR di modifica della Deliberazione n. 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019; -
erronea fatturazione ed assenza di interventi manutentivi sul contatore;
- inesistenza del servizio di depurazione delle acque e non debenza della relativa tariffa.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale soggetto Controparte_1
incaricato alla riscossione, che da un lato eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai dedotti vizi di merito e dall'altro chiedeva il rigetto, nel merito, della domanda, in quanto infondata.
Si costituiva in giudizio anche il , contestando, Controparte_2
nel merito, la domanda di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 13/02/2025 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
A tale udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. La domanda – opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato – è solo in parte fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
2. Sussiste, preliminarmente, la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 3 di 17 liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato,
appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n.
4079 del 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del
23/01/2024; Cass., Sez. Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ.,
Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102). Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt.
13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del
D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13
e ss. della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 4 di 17 i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre
2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.
Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005).
3.1. Nel merito, al netto dei rilievi attinenti a presunti vizi formali di difetto di motivazione genericamente evidenziati da parte opponente e ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi e la non debenza del canone di depurazione.
Nella fattispecie, infatti, l'utente – che, per inciso, non mai contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale – procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso
di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il
contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 5 di 17 intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez.
VI, 21/03/2018, n. 7045).
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione,
sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile,
ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto
di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto
funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato
fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque,
che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”.
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., sez. III,
14/03/2024, n. 6959).
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 6 di 17 l'utente contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro confuse argomentazioni inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta.
Tali motivi di opposizione vanno pertanto rigettati.
3.2. Ciò detto, è invece in parte fondata l'eccezione di prescrizione.
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione biennale ex art. 1, cc. 4 ss., l. 205/2017 o del credito, correlando il decorso del termine prescrizionale con il consumo effettivo del servizio erogato.
La tesi propugnata dall'attore non può essere condivisa.
Va detto, in premessa, che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla Legge n. 205
del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4
e ss , la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, come vorrebbe parte attrice, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero nel caso di specie da quando il fornitore avrebbe e potuto
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 7 di 17 e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture.
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - CP_3
che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla
Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il
quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935
c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium
praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 8 di 17 per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020
e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma
10 dell'art. 1 della Legge n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020)
lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica
(ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto.
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che per le fatture emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, nessun dubbio sussiste circa l'operatività di un regime di prescrizione quinquennale.
Per quelle successive, invece, si applicherà il termine di prescrizione biennale.
Il relativo termine deve, poi, ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamento
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 9 di 17 “esecutivo” ex art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia) nonché dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021
(periodo di sospensione). All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020
(cosiddetto decreto cura Italia) dispone la sospensione per ben 542
giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma
792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo,
di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “Cura Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 10 di 17 all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015.
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli
enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n°
159 del 24/09/2015.
Ne consegue che, essendo i crediti riportati nelle fatture riferiti a fatture emesse tra il mese di settembre dell'anno 2019 ed il mese di ottobre dell'anno 2021 per canoni riferiti al periodo che va dal 01/12/2018
30/06/2021 deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale.
Tenuto conto, poi, che l'unico atto interruttivo della prescrizione è
costituito dalla notifica del sollecito di pagamento, avvenuta il
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 11 di 17 16.11.2022, tenuto altresì conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale con riferimento alla fattura nr. 20191103560
del 25/09/2019 per l'importo di euro 3.324,85, per essa il termine prescrizionale non può ritenersi decorso. Quanto alle altre fatture, si esclude il decorso del termine prescrizionale biennale con riguardo alla fattura nr. 20211103403 del 29/10/2021 di euro 4.039,05 ed alla fattura nr. 20201103458 del 11/01/2021 di euro 8.140,02. Quanto, infine, alla fattura nr. 20192103518 del 30/06/2020 di euro 5.394,43, il termine biennale di prescrizione deve essere fissato al 30 Giugno 2022, tuttavia tale termine è stato prorogato per effetto della sospensione della richiamata normativa emergenziale, in data 24/10/2022 (2 anni dal
30.06.2020 scadenza: 30.06.2022 + gg. 85 di sospensione ex art. 67 D.L.
18/2020: scadenza 24/10/2022) sicché la notifica del sollecito di pagamento avvenuto il 16.11.2022 è risultato comunque essere intempestivo, poiché intervenuto allo scadere del termine prescrizionale,
in difetto di altri atti interruttivi con onere a carico dell'ente titolare della pretesa impositiva.
Ne consegue che per tale ultima fattura il termine prescrizionale deve ritenersi maturato e l'importo in essa riportato non più dovuto.
3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio
1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 12 di 17 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i
Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove
non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del
servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una
prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel
suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo
direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di
utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità
della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo
originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art.
28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva
che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta
dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"
(v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in
caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di
depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per
mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 13 di 17 termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent.
20 gennaio 2015, n. 826).
D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie,
si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato,
in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione
commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale
pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di
depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a
dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel
periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, se può ritenersi che il abbia Controparte_2
fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla CE RE GN (cfr. la convenzione con la REone Campania -
all. sub 5 alla comparsa di costituzione della resistente) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI
presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice.
Avendo, quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 14 di 17 applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il abbia fornito una Controparte_2
prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate.
4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal può essere, Parte_1
almeno in parte accolta, per intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura nr. 20192103518 del 30/06/2020 (pari ad euro 5.394,43), quest'ultima limitatamente ai consumi contabilizzati dal 01.01.2018 al
31.12.2019, e dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in Controparte_2
relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/1299 del 10.10.2023 (notificato il 20.10.2023) e del sollecito n.
2022/2123 del 15.11.2022 (notificato il 16.11.2022).
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente all'importo di euro 11.590,61 e andrà rigettata per il resto.
5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i. tenuto conto delle fasi processuali
Proc. n. 127 /2024 R.G – Sentenza Pagina 15 di 17 espletate (esclusa quindi l'istruttoria) nei valori medi dello scaglione sino ad euro 26.000,00, non potendosi considerare per tali ragioni la notula depositata da parte opponente ex art. 75 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta dal contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta
[...]
avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. Parte_1
2023/1299 del 10.10.2023 (notificato il 20.10.2023) dichiarando non dovuto l'importo di euro 11.590,61;
2) Rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in euro 9.316,49;
3) Compensa per la metà le spese di lite tra le parti che per il resto si pongono a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore di e qui si liquidano in Euro Parte_1
1.698,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. FABIO ROSELLI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 28/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma
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come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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