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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/07/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3196/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss.cpc e iscritta a ruolo il 23.7.2024 da:
DALLA VIA Emai_1
(C.F.: ) C.F._1 residente in [...], difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti FEDERICO VIERO (C.F. - C.F._2
ed OTELLO DAL ZOTTO (C.F. Email_2
- , con domicilio C.F._3 Email_3 eletto presso il loro studio in 36015 - Schio (VI), Via Baccarini n. 2
ricorrente -attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._4 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELLA DALLE RIVE (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio in Thiene, Viale Europa C.F._5
n. 30
resistente - convenuto conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE Nel merito 1. Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra ha mutuato al sig. Controparte_2 CP_1 la somma di euro 24.322,30 e che, alla data del 28.05.2024, il sig.
[...] CP_1 ha riconosciuto tale debito, dichiarando di avere corrisposto un acconto pari ad
[...] euro 2.280,00. 2. Accertarsi e dichiararsi che:
- in data 24.06.2024, il sig. ha corrisposto alla sig.ra Controparte_1 CP_2
un ulteriore acconto di euro 320,00;
[...]
- in data 21.07.2024, il sig. ha corrisposto alla sig.ra Controparte_1 CP_2
un ulteriore acconto di euro 320,00.
[...]
3. Conseguentemente, previa fissazione del termine per la restituzione ai sensi dell'art. 1817 c.c., condannarsi il sig. , ai sensi dell'art. 1813 c.c., a Controparte_1 pagare alla sig.ra la somma a saldo in linea capitale di euro Controparte_2
21.402,30 (euro 24.322,30 - euro 2.280,00 - euro 320,00 - euro 320,00) o quella diversa che sarà ritenuta dovuta (dando atto che, in corso di causa, il convenuto ha corrisposto, ad oggi (28.11.2024), tre acconti per l'importo complessivo di euro 1.280,00), oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. 4. Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA 1) Accertare e dichiarare che la SI.ra ha mutuato a titolo gratuito Controparte_2 al SI. la somma di € 24.322,30. Controparte_1
2) Accertare e dichiarare che, ad oggi, il SI. in ossequio all'accordo Controparte_1 intercorso tra le parti, ha restituito alla SI.ra la somma di € 6.440,00 CP_2 mediante versamento di rate mensili di € 320,00 ciascuna.
3) Accertare e dichiarare che il SI. è, ad oggi, debitore nei confronti Controparte_1 della SI.ra della somma residua di € 17.882,30. CP_2
4) Previo accertamento dell'intervenuto accordo tra le parti, fissare il termine per la restituzione della residua somma mutuata pari, ad oggi, a € 17.882,30 alla data del 21.02.2030, con pagamento a favore della SI.ra della predetta somma CP_2 residua di € 17.882,30, mediante versamento di 55 (cinquantacinque) rate mensili di € 320,00 ciascuna e l'ultima di € 282,30, con scadenza il giorno 21 di ogni mese e fino al saldo, senza corresponsione di interessi. 5) Con rifusione delle spese di lite.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato parte attrice, premesso :
-di avere concesso a mutuo a la somma di euro 24.322,30, come da Controparte_1 riconoscimento di debito in data 28.05.2024 del che dava atto di aver CP_1 restituito alla stessa l'importo di euro 2.280,00 e di rimanere “debitore … del residuo importo di euro 22.042,80;
- che non essendo stato fissato alcun termine per il pagamento del credito, aveva inutilmente invitato a proporre un piano di rientro;
Controparte_1
- che in data 23.06.2024, si era trovata all'interno della cassetta CP_2 CP_2 delle lettere la somma di euro 320,00;
- in data 21.07.2024, si era trovata all'interno della cassetta delle lettere l'ulteriore somma di euro 320,00; tutto ciò premesso, agiva per la fissazione di un termine per la restituzione ex art. 1817 c.c.
Parte convenuta, costituitasi, affermava di avere ricevuto dalla la somma CP_2 di € 24.322,30 a titolo di mutuo impegnandosi, d'accordo con l'attrice, a restituirla con rate mensili di € 320,00 ciascuna da versarsi intorno al giorno 21 di ogni mese, senza previsione dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi, infatti alla data (28.05.2024) della sottoscrizione del riconoscimento di debito allegato dalla ricorrente , il convenuto aveva già versato, come riconosciuto da controparte, la somma di € 2.280,00, corrispondente ad oltre sette rate (7 x € 320,00 = € 2.240,00). Dopo la sottoscrizione di tale documento il SI. ha continuato a versare CP_1 mensilmente la somma concordata, e al momento della costituzione era pertanto debitore nei confronti della SI.ra della somma complessiva di € 20.442,30. CP_2
Chiedeva , pertanto, di fissare al 21.02.2031 il richiesto termine per la restituzione della somma mutuata, con pagamento nei termini e con le modalità finora adottate e, quindi, mediante versamento di 63 (sessantatre) rate mensili di € 320,00 ciascuna e l'ultima di € 282,30, con scadenza il giorno 21 di ogni mese e fino al saldo. Infatti, secondo il convenuto, che vi fosse un accordo tra le parti di restituzione della somma mutuata con le modalità sopra descritte (rate mensili di € 320,00 ciascuna, senza pattuizione di interessi) e, conseguentemente, un accordo sul termine di restituzione (il termine del 21.02.2031 è il risultato di un semplice calcolo) risulta evidente dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito da parte della ricorrente e dal fatto che la SI.ra ha sempre accettato i pagamenti rateali effettuati dal CP_2 convenuto, atteso che, se accordo non vi fosse stato, ben avrebbe potuto, ai CP_2 sensi dell'art. 1181 c.c., rifiutare un adempimento asseritamente parziale. Quindi secondo il convenuto la presente azione “è addirittura ultronea. Vorrà, pertanto, codesto Giudicante tenerne conto ai fini della condanna alle spese.”, e formulava le seguenti conclusioni:
3 “1) Accertare e dichiarare che la SI.ra ha mutuato a titolo Controparte_2 gratuito al SI. la somma di € 24.322,30. Controparte_1
2) Accertare e dichiarare che, ad oggi, il SI. in ossequio Controparte_1 all'accordo intercorso tra le parti, ha restituito alla SI.ra la somma di € CP_2
3.880,00 mediante versamento di rate mensili di € 320,00 ciascuna. 3) Accertare e dichiarare che il SI. è, ad oggi, debitore nei Controparte_1 confronti della SI.ra della somma residua di € 20.442,30. CP_2
4) Previo accertamento dell'intervenuto accordo tra le parti, fissare il termine per la restituzione della residua somma mutuata pari a € 20.442,30 alla data del 21.02.2031, con pagamento a favore della SI.ra della predetta somma CP_2 residua di € 20.442,30, mediante versamento di 63 (sessantatre) rate mensili di € 320,00 ciascuna e l'ultima di € 282,30, con scadenza il giorno 21 di ogni mese e fino al saldo, senza corresponsione di interessi. 5) Con rifusione delle spese di lite.”
In assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 1.7.2025 sulle epigrafate conclusioni. L'affermazione del convenuto, secondo il quale il piano di rientro rateale in rate mensili di euro 320,00 sino al 2031 sarebbe stato pattuito al momento della consegna del denaro mutuato, confligge col fatto che l'acconto di euro 2.280,00 corrisposto dal convenuto alla data dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito, non è divisibile per 320,00; il convenuto stesso, infatti, scrive in comparsa di costituzione che “alla data (28.05.2024) della sottoscrizione del riconoscimento di debito allegato dalla ricorrente , il convenuto aveva già versato, come riconosciuto da controparte, la somma di € 2.280,00, corrispondente ad oltre sette rate (7 x € 320,00
= € 2.240,00).” La mancanza di un simile accordo è resa evidente anche dalla richiesta da parte del legale dell'attrice di predisporre un piano di rientro, e dalle risposte della attrice ai messaggi con cui il convenuto avvisava di avere messo denari nella cassetta della posta, risposte che contengono sempre la richiesta di pagamento della restante somma. D'altra parte il convenuto non ha offerto prova alcuna dell'esistenza di un simile accordo, visto che nella comparsa di costituzione aveva fatto “riserva di capitolazione e indicazione dei testimoni”, riserva che non ha avuto seguito alcuno. Appare pertanto necessario stabilire un termine per la restituzione della somma restante. L'art. 1817 c.c prevede che “se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice avuto riguardo alle circostanze”. Al proposito le parti nulla hanno allegato circa le rispettive condizioni economiche, la ricorrente non ha mai allegato particolari necessità di solerte restituzione, e, in particolare, il convenuto non ha mai affermato che 320,00 euro mensili siano la somma massima che gli è possibile restituire. In assenza di elementi per la valutazione delle circostanze, pertanto, può ritenersi congruo, ai sensi dell'art. 1817 c.c., un termine inferiore a quello indicato dal convenuto, inizialmente nel 31.12.2031, poi corretto nelle
4 conclusioni definitive nel 31.12.2030. Termine atto a consentire un equo bilanciamento degli interessi delle parti appare dunque quello del 31.12.2027 per la restituzione della somma restante, datosi atto che in corso di causa il convenuto ha effettuato ulteriori versamenti di euro 320,00 nelle date 25.11.2024, 23.12.2024, 24.1.2025,20.2.2025, 23.3.2025,23.5.2025 . Tali versamenti risultano come dai documenti allegati dal convenuto alla memoria conclusiva, ammissibili perché di formazione successiva alle preclusioni istruttorie. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate ( e quindi senza la fase istruttoria) e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) accertato che la sig.ra ha mutuato al sig. la Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 24.322,30; che alla data del 28.05.2024 ha Controparte_1 riconosciuto tale debito e le parti davano atto della avvenuta corresponsione di un acconto pari ad euro 2.280,00; che l'attrice ha dato atto che alla data del 28.11.2024 il convenuto aveva corrisposto tre acconti per l'importo complessivo di euro 1.280,00; che ha documentato di avere Controparte_1 corrisposto a acconti di euro 320,00 nelle date 25.11.2024, Controparte_2
23.12.2024, 24.1.2025,20.2.2025, 23.3.2025,23.5.2025, visto l'art. 1817 c.c. fissa per la restituzione delle somme restanti il termine del 31.12.2027, termine dal quale decorreranno gli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 287,18 per anticipazioni ed euro 1700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in EN il 28.7.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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