Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00152/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di RE
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 150 del 2022, integrato da motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023 e il 3 luglio 2023, proposto da RR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Sonia Macchia, Roberto Milia e Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
quanto al ricorso principale
Provincia autonoma di RE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Giuliana Fozzer e Martina Zini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Giuliana Fozzer in RE, Piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura della Provincia;
Azienda Provinciale per i ZI Sanitari della Provincia Autonoma di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116 dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in RE, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile-ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di RE, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
ingegnere Raffaele De Col, in qualità di Coordinatore Generale e Responsabile Unico del procedimento, non costituitosi in giudizio;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023
i medesimi soggetti del ricorso principale,
nonché l’avvocato Antonio Tita in qualità di Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 con “ il compito di portare a termine la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario ”, non costituitosi in giudizio;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2023
i medesimi soggetti del ricorso principale,
nonché l’avvocato Antonio Tita in qualità di Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 con “ il compito di portare a termine la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario ”, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
Impresa IZ & C. s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con ST ZI NE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
- della deliberazione n. 1667 adottata in data 19 settembre 2022 e pubblicata in pari data con cui la Giunta della Provincia Autonoma di RE, dichiarata chiusa la procedura di gara indetta per l’affidamento, con il modello del project financing , della progettazione ed esecuzione del Nuovo Ospedale di RE, ha deciso “ di procedere ad una rinnovazione dell’atto programmatorio da cui è scaturita la nomina del promotore RR, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto ”
- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti;
nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente e da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023
- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 9 adottata in data 13 gennaio 2023 e pubblicata il 16 gennaio 2023, con cui è stato nominato il Commissario per l’intervento denominato “ Polo ospedaliero e universitario ”;
- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 2174 adottata in data 28 novembre 2022, menzionata nella delibera n. 9/2023, con cui si è provveduto all’individuazione di ulteriori opere di interesse provinciale per le quali nominare un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020 ed, in particolare, si è individuato un intervento, identificato con il numero 8, avente ad oggetto la realizzazione del “ Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario ”;
- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 2175 adottata in data 28 novembre 2022 anch’essa menzionata nella delibera n. 9/2023 nella parte in cui si è disposto in ordine alla realizzazione del “ Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario ” e si è approvato il Disciplinare di nomina dei Commissari straordinari ex art. 60 bis della l.p. n. 3/2020;
- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti;
nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente e da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2023
- della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 1047 adottata in data 16 giugno 2023, nella parte in cui si è provveduto all’approvazione del cronoprogramma, presentato dal Commissario, nominato ai sensi dell'art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, avv. Antonio Tita, per la realizzazione del Polo ospedaliero e universitario di RE;
- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti;
nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente e da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
ed in via ulteriormente subordinata per l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
Visti il ricorso principale, i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di RE e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di RE;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Sonia Macchia, per la Provincia Autonoma di RE l’avvocato Giacomo Bernardi e l’avvocato Giuliana Fozzer e per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’avvocato distrettuale dello Stato Dario Bellisario come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. I provvedimenti impugnati con i ricorsi odierni si inseriscono nella vicenda riguardante la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (in seguito anche NOT), che ha avuto inizio con la determinazione dirigenziale n. 365 del 2011 e con il bando di gara pubblicato il 21 dicembre 2011, mediante i quali la Provincia autonoma di RE, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, del contratto di costruzione e di gestione del nuovo nosocomio, individuando per la realizzazione dell’opera il sistema della finanza di progetto, disciplinato dall’art. 50 quater della medesima legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. L’individuazione del soggetto promotore è stata annullata da questo Tribunale con sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014, sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione III n. 5057 del 2014, che peraltro precisava non fosse « possibile procedere, nella fattispecie, ad un nuovo esame, da parte di una nuova commissione, delle offerte tecniche già presentate dalle concorrenti, dovendo essere consentita una nuova valutazione di offerte non condizionata dalla conoscenza delle offerte economiche. Ciò può essere reso possibile attraverso la riapertura dei termini per la presentazione di nuove offerte sia tecniche che economiche », altresì statuendo che « per effetto di quanto disposto, la Provincia può procedere alla rinnovazione della gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte. Peraltro, anche alla luce delle criticità emerse nei motivi sollevati dalle parti nei loro ricorsi, si ritiene che l’Amministrazione possa anche intervenire, nell’occasione, per perfezionare alcuni profili contestati delle disposizioni di gara. Sono fatti salvi ovviamente gli ulteriori atti dell’Amministrazione ». La Provincia, ritenendo non più conveniente procedere alla realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero del Trentino mediante finanza di progetto, con deliberazione della Giunta n. 438 del 25 marzo 2016 e determinazione dirigenziale n. 37 del 16 giugno 2016 ha, peraltro, disposto la revoca della gara. I ricorsi presentati dai partecipanti alla gara avverso il provvedimento di revoca sono stati respinti da questo Tribunale con le sentenze n. 398 del 2016, n. 400 del 2016, n. 404 del 2016 e n. 53 del 2017, ma il Consiglio di Stato con le sentenze della Sezione III n. 4467 del 25 settembre 2017 e n. 4555 del 29 settembre 2017 ha accolto gli appelli in particolare annullando la richiamata determinazione n. 37 del 2016. Per poter adeguatamente ottemperare alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5057 del 2014, anche alla luce delle successive pronunce n. 4467 e n. 4555 del 2017, la Provincia, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., ha, quindi, chiesto chiarimenti al Consiglio di Stato che si è espresso con sentenza della Sezione III n. 1111 del 22 febbraio 2018, precisando che la gara avrebbe dovuto riprendere, nella forma di finanza di progetto, dalla fase di presentazione delle offerte, con la possibilità di adeguare il contenuto degli atti della lex specialis alle mutate esigenze di politica sanitaria ed economica della Provincia; che alla gara rinnovata avrebbero potuto partecipare solo i concorrenti che avevano presentato offerta già nel 2011; che la normativa applicabile sarebbe stata logica conseguenza delle modifiche apportate alla lex specialis (dovendo dunque prevalere la disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando).
2. La Provincia con la determinazione dirigenziale n. 66 dell’1 ottobre 2018, ai fini della rinnovazione dell’affidamento mediante finanza di progetto, ha approvato i nuovi atti della lex specialis (disciplinare di gara, studio di fattibilità e rispettivi allegati), indicando quale normativa applicabile alla procedura, se non diversamente indicato, quella vigente alla data di pubblicazione del bando originario (21 dicembre 2011), ossia il previgente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e le norme, nel testo ratione temporis vigente, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Alla rinnovata gara hanno partecipato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla IZ & c. S.p.a. con ST ZI NE S.p.a. (di seguito RT IZ) e la RR S.p.a. (di seguito RR). All’esito delle valutazioni della Commissione tecnica, secondo quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara e dall’art. 50-quater, comma 10, lett. b), della legge provinciale n. 26 del 1993, è stata formata la graduatoria finale e disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della RR (cfr. verbale della seduta di gara del 20 dicembre 2019 rep. 3692019). In particolare con la determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2020 la Provincia ha poi nominato la società risultata provvisoriamente aggiudicataria soggetto promotore. Il RT IZ ha impugnato la nomina a promotore della RR ritenendo che quest’ultima dovesse essere esclusa dalla gara in ragione dell’inidoneità dei finanziamenti indicati per la realizzazione dell’opera, che inficiavano la sostenibilità del piano economico finanziario (di seguito PEF), e della carenza del prescritto requisito di capacità economica e finanziaria. Questo Tribunale con la sentenza n. 91 del 16 giugno 2020, pur riconoscendo l’idoneità di una Società di Gestione del Risparmio (di seguito SGR) a prestare la manifestazione di preliminare interesse al finanziamento del c.d. senior debt (punto X della sentenza n. 91), ha accolto il ricorso del RT IZ ritenendo carente, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, l’operato della Commissione tecnica, che ha valutato coerente e sostenibile l’offerta economica della RR, senza considerare affatto che il PEF dalla stessa presentato si riferiva a finanziamenti bancari, mentre la manifestazione di preliminare interesse, anch’essa facente parte dell’offerta, proveniva da una SGR (la SGR Auriga) (punto XI della sentenza n. 91). Inoltre questo Tribunale, confermato il generale principio del necessario mantenimento dei requisiti senza soluzione di continuità da parte dei concorrenti, ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., il motivo di ricorso incentrato sul venir meno, in capo alla RR, del requisito di capacità economico-finanziaria relativo al capitale sociale (punto VI della sentenza n. 91). Questo Tribunale ha poi ritenuto ragionevole e non in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la clausola escludente, inserita nella lex specialis , relativa al caso della mancata presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse del soggetto finanziatore (punto XIII della sentenza n. 91). Per l’effetto, questo Tribunale ha annullato il provvedimento di nomina del promotore, « fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione procedente riterrà di assumere all’esito della rivalutazione dell’offerta economica della controinteressata alla luce di tutto quanto affermato nella presente sentenza » (punto XIV della sentenza n. 91). In esecuzione della sentenza n. 91 del 2020, rimasta inoppugnata, la Provincia ha provveduto a riconvocare la Commissione tecnica ai fini della rivalutazione dell’offerta economica in conformità a quanto disposto con la sentenza stessa (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 880 del 25 giugno 2020) e, nel contempo, ha svolto la verifica relativa alla perdurante sussistenza, in capo al promotore, del requisito di capacità economico-finanziaria relativo al capitale sociale. All’esito di tali attività - considerato che la Commissione tecnica ha confermato il proprio giudizio (cfr. i verbali della Commissione tecnica del 13 luglio 2020, del 22 luglio 2020 e del 31 luglio 2020), che il seggio di gara ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore della RR (cfr. il verbale di gara della seduta pubblica del 3 agosto 2020) e che è stato ritenuto persistente il requisito del capitale sociale (cfr. il provvedimento del 5 agosto 2020, prot. n. 475196) - la Provincia con la determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020 ha confermato la nomina della RR quale soggetto promotore.
3. Anche la determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020 è stata avversata dal RT IZ con il ricorso n. 142 del 2020, affidato a due distinte ed autonome domande giudiziali: la prima di ottemperanza rispetto alla incontestata sentenza di questo Tribunale n. 91 del 2020; la seconda di annullamento della predetta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 agosto 2020, nonché dell’allegato provvedimento di verifica del requisito del capitale sociale e degli altri atti in epigrafe indicati. Con sentenza n. 185 del 30 ottobre 2020 questo Tribunale ha accertato l’inottemperanza alla propria sentenza n. 91 del 16 giugno 2020 la quale, si ribadisce, non era stata impugnata, per l’effetto ordinando all’Amministrazione di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore del RT IZ e alla nomina del medesimo quale promotore. La sentenza n. 185 del 30 ottobre 2020 è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3046 del 13 aprile 2021 che ha confermato la legittimità della nomina a promotore in capo a RR. Successivamente il ricorso alla Corte di Cassazione proposto dal RT IZ avverso l’anzidetta sentenza n. 3046/2021 del Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile con ordinanza delle sezioni unite della Suprema Corte n. 33074/2022 del 9 novembre 2022.
4. Conclusasi la fase prettamente concorsuale dell’ iter di projet financing , il responsabile unico del procedimento (RUP), vale a dire il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione civile, Foreste e Fauna, con nota del 21 aprile 2021 ha sollecitato il promotore RR a dare impulso alla fase della procedura preordinata all’approvazione del progetto preliminare richiedendo in primo luogo, secondo quanto previsto dall’allegato “O” del disciplinare di gara, la cosiddetta consultazione preliminare. Inoltre il RUP, già il 6 luglio 2021 con nota prot. n. 482118 ha invitato la RR a presentare istanza all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) per la verifica di eventuali interferenze dell’opera pubblica, così come risultante dal progetto preliminare, con gli aspetti attinenti alla sicurezza di volo. Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’approvazione del progetto preliminare, avviata con lo svolgimento l’8 luglio 2021 della Conferenza dei servizi convocata, come si è detto, per la consultazione preliminare e proseguita il 27 ottobre 2021 con la Conferenza dei servizi istruttoria, sono peraltro emerse sin da subito criticità del progetto. In particolare il RUP, con la pure impugnata nota in data 1° dicembre 2021, ha infatti informato la ricorrente che: A) « le verifiche tecniche effettuate dal gruppo di lavoro provinciale istituito con l’Azienda Sanitaria hanno evidenziato, tra l’altro, che sussistono probabili elementi che pongono l’offerta progettuale di codesta Spettabile Società in violazione di una clausola di esclusione prevista dallo Studio di Fattibilità posto in gara, ossia quella relativa all’organizzazione della degenza secondo una impostazione progettuale a corpo quintuplo. In particolare, il riferimento è alle stanze relative alla Patologia neonatale 6 Stanze SFR poste in Nursery, all’ampliamento richiesto dall’SDF delle stanze di degenza che appare in corpo triplo, nonché alle altre degenze a livello 1 per le quali non è rispettata la disposizione delle degenze rispetto al corpo quintuplo »; B) sarebbe stata riconvocata la Commissione tecnica per « chiedere alla medesima se questa probabile incongruenza era stata rilevata all’interno della mole dei dati disponibili per la valutazione dei progetti presentati in gara »; C) il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto preliminare doveva intendersi sospeso per 30 giorni e, comunque, per il tempo occorrente alla Commissione tecnica per svolgere il necessario approfondimento. Tuttavia lo stesso RUP, con la successiva nota del 22 dicembre 2021, ha comunicato alla ricorrente che « il Presidente della Commissione Tecnica con nota di data 17 dicembre 2021 prot. n. 914367 ha confermato come il “progetto RR” presentato in gara ha rispettato quanto richiesto dallo Studio di fattibilità in merito all’organizzazione delle degenze in corpo quintuplo e pertanto non si concretizza alcuna ipotesi di esclusione sul punto ». Il Presidente della Commissione tecnica ha infatti rappresentato che la valutazione effettuata dall’organo ha tenuto conto della circostanza che lo Studio di fattibilità avesse indicato espressamente l’organizzazione delle degenze in corpo quintuplo come fattore di esclusione soltanto relativamente alle degenze “ a media intensità di cura o ordinaria ”, condizione che sarebbe stata dunque rispettata da RR. Il procedimento è stato, quindi, riavviato con la richiesta al promotore di allineare il progetto preliminare ai contenuti dello Studio di fattibilità, in conformità a quanto fino a quel momento emerso nel corso dell’istruttoria - vale a dire sia in sede di Conferenza di servizi relativa al procedimento di consultazione preliminare svoltasi in data 8 luglio 2021 sia in sede di Conferenza di servizi istruttoria svoltasi in data 27 ottobre 2021 alla presenza dei rappresentanti di RR - ma con riserva di inviare al promotore stesso « le osservazioni/richieste che sono in fase di predisposizione a cura dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari » (cfr. nota del RUP del 22 dicembre 2021 prot. 924370).
A seguito di ulteriori attività istruttorie - tra le quali rileva, in particolare, l’acquisizione delle osservazioni formulate dall’Azienda Provinciale per i ZI Sanitari (di seguito APSS) di cui alla nota pervenuta al prot. della PAT n. 0931917 in data 24 dicembre 2021 e trasmessa alla ricorrente con l’impugnata nota del RUP in data 10 gennaio 2022 - e nonostante ripetute interlocuzioni con la ricorrente medesima che ha trasmesso diversi elaborati tecnici con proposte di modifica a quanto presentato in gara nell’intento di risolvere le criticità emerse durante l’istruttoria procedimentale, in particolare alla luce dei rilievi mossi dall’Azienda Provinciale per i ZI Sanitari e dal ZIo Antincendi e Protezione civile, il RUP, con la pure impugnata nota in data 9 marzo 2022, ha comunicato alla RR l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione del provvedimento di non approvazione del progetto preliminare. La ricorrente, a sua volta, con nota del 18 marzo 2022 ha presentato le proprie osservazioni in merito alle criticità esposte nella predetta nota in data 9 marzo 2022.
É stata, quindi, convocata per il giorno 23 marzo 2022 la seduta della conferenza di servizi a carattere decisorio preordinata cioè ad acquisire, al fine dell’approvazione del progetto preliminare, i pareri delle strutture e delle amministrazioni interessate e, come risulta dal relativo verbale, il Presidente della Conferenza, avuto riguardo all’avvio del procedimento di decadenza del Promotore, ha dichiarato che « tale decisione è maturata dal fatto che, dalle evidenze emerse nella fase istruttoria, sia in sede di Conferenza dei ZI preliminare relativa al procedimento di consultazione preliminare svolta in data 8 luglio 2021, sia in sede di Conferenza di servizi preliminare svolta in data 27 ottobre 2021, sono emerse tutta una serie di criticità ed inadeguatezze di natura tecnica, funzionale ed organizzativa proprie del progetto preliminare, che sembrano impedire all’amministrazione di procedere, ai sensi della normativa vigente, all’approvazione con esito positivo del progetto medesimo ».
Nella successiva seduta della Conferenza di servizi del 6 aprile 2022, in presenza dei rappresentanti del Promotore RR che hanno potuto interloquire e confrontarsi con le Strutture interessate (cfr. verbale del 22 aprile 2022 prot. 278700), il Presidente della medesima ha dato lettura dei pareri pervenuti ed ha invitato i presenti ad esprimere le valutazioni di rispettiva competenza. In particolare il ZIo Antincendi e Protezione civile ha espresso parere negativo osservando che il progetto della società ricorrente « non risulta funzionale ». L’APSS, a sua volta, ha confermato che « l’elemento più critico, che non permette di esprimere un parere favorevole sul progetto preliminare in quanto non risponde alle esigenze funzionali dell’ospedale, è legato all’interpretazione del Promotore dell’intensità di cure e all’organizzazione delle degenze, che non garantiscono un’impostazione progettuale a “corpo quintuplo”. Ne consegue che il nodo dei percorsi interni sia per gli utenti che per i visitatori e delle interferenze all’interno dei reparti, aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro, rimane irrisolto pur essendo un aspetto di fondamentale importanza, e più volte evidenziato, per il buon funzionamento dell’ospedale ». Quindi il RUP ha conclusivamente dichiarato che il progetto preliminare non poteva essere approvato in ragione delle « criticità evidenziate nei pareri assunti in istruttoria, soprattutto sugli aspetti sanitari e in materia di antincendi, nonché per gli altri aspetti esposti sinteticamente nel documento illustrato in precedenza ».
In seguito l’Amministrazione, sospendendo il termine di approvazione del progetto preliminare, ha altresì chiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell’art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, un parere sugli ulteriori sviluppi della procedura, ivi compresa la possibilità di rivolgersi ai concorrenti successivi per richiedere loro di porre rimedio alle difformità del progetto della società ricorrente rispetto alle previsioni dello Studio di fattibilità. Tuttavia l’ANAC, con nota in data 20 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto relativa ad una fase successiva alla conclusione della procedura di gara per la scelta del promotore, pur precisando a fini collaborativi che “ qualora la Stazione appaltante pervenisse all’adozione di un provvedimento finale di non approvazione del progetto presentato dalla RR - anche in considerazione della relazione negativa già predisposta dal RUP -, rientra nelle sue facoltà chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore… ”. Inoltre l’ANAC, nonostante la sollecitazione ad essa pervenuta dalla ricorrente, con nota in data 8 giugno 2022 ha ribadito di aver dichiarato inammissibile l’istanza di parere, precisando altresì di non essersi « espressa nel merito della questione sollevata dalla Provincia Autonoma di RE ». Da ultimo il RUP con il provvedimento conclusivo del procedimento in data 9 giugno 2022 ha disposto di: A) « non approvare il progetto preliminare presentato nella procedura di gara in oggetto dal promotore RR S.p.A., per le motivazioni contenute sia nelle premesse di cui sopra sia nella “Relazione finale istruttoria” (e relative slides) del responsabile del procedimento, acquisita al prot. PAT n. 282782 di data 26 aprile 2022 e allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con conseguente impossibilità di addivenire alla stipulazione del contratto di concessione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 quater, comma 11, della l.p. n. 26 del 1993, nel testo vigente ratione temporis alla data di pubblicazione del bando originario, ossia alla data del 21 dicembre 2011 »; B) « dare atto che l’istruttoria condotta in seno alla Conferenza di servizi decisoria non ha riguardato la parte di offerta della RR S.p.A. inerente i disciplinari di gestione dei servizi oggetto di concessione, dei relativi progetti tecnici di esecuzione e del relativo modello organizzativo, nonché della completezza della bozza di convenzione, in quanto si è ritenuto superfluo condurre un supplemento di istruttoria sulle altre parti dell’offerta RR, considerate le criticità insanabili proprie del progetto preliminare dei lavori »; C) « escutere, per i motivi esposti in premessa, la cauzione provvisoria presentata da RR S.p.A. ... ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, di cui al par. 5 del Disciplinare di gara prot. n. 562823 di data 02 ottobre 2018 (così come aggiornato nella versione prot. n. 78036 di data 05 febbraio 2019), costituita nella forma di polizza assicurativa n. IM 000004828 rilasciata da City UR in data 05.04.2019 pari ad Euro 2.784.780,00.-, rinnovata, come da richieste formulate dall’Amministrazione di estensione della validità dell’offerta, con appositi atti integrativi di variazione di data 3 aprile 2020 e di data 15 ottobre 2020 e successivamente sostituita con polizza assicurativa n. 40018505/15102110000045 rilasciata da Lev UR PA in data 4/10/2021 di pari importo e, da ultimo, con polizza assicurativa n. 1818222 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A di data 22/10/2021 di pari importo, recante validità ultima fino al 4 ottobre 2022 come da appendice dichiarativa n. 1 di data 28 marzo 2022 »; D) « inviare il presente provvedimento al ZIo Appalti di APAC affinché provveda agli adempimenti connessi necessari all’escussione della cauzione provvisoria ... e proceda a segnalare i fatti oggetto del presente provvedimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione». Dalla motivazione della determinazione dirigenziale in data 9 giugno 2022 si evince - in particolare - che: A) il RUP con nota prot. n. 482118 del 6 luglio 2021 ha invitato la ricorrente a presentare un’istanza all’ENAC «per la verifica preliminare dell’interferenza dell’opera di cui si discute con gli aspetti aeronautici, propedeutica al rilascio del relativo parere »; B) l’istruttoria svolta sul progetto preliminare ha rivelato la presenza di « criticità ed inadeguatezze di natura tecnica, funzionale ed organizzativa che comportano un disallineamento dello stesso rispetto al contenuto dello Studio di fattibilità cui il promotore era tenuto ad attenersi; disallineamento non sanabile se non mediante uno stravolgimento sostanziale delle caratteristiche del progetto preliminare ritenuto migliore nella procedura di gara, che precluderebbe di fatto all’Amministrazione concedente di procedere, ai sensi della normativa vigente, all’approvazione con esito positivo del succitato progetto ».
In ragione di quanto precede e del parere reso dall’ANAC, il RUP ha inoltre evidenziato che « il caso di specie non si colloca nella previsione di cui all’art. 50 quater, comma 10 lett. e), della legge provinciale n. 26/1993 (nel testo vigente ratione temporis alla data di pubblicazione del bando originario, ossia alla data del 21 dicembre 2011), che consente al promotore di accettare o meno modifiche ulteriori richieste dall’Amministrazione. Tale previsione normativa presuppone che il progetto preliminare sia di per sé approvabile in quanto conforme al quadro esigenziale posto in gara e che le modifiche richieste siano migliorative o dettate da esigenze sopravvenute o da nuove disposizioni di legge. Solamente in tale ipotesi le modifiche richieste, se non accettate, potrebbero essere realizzate dal secondo classificato scorrendo la graduatoria. Che si tratti di una situazione diversa lo si evince chiaramente dal fatto che le criticità evidenziate dall’Amministrazione rappresentano difformità - accertate all’esito dell’istruttoria con tutte le Strutture - rispetto allo Studio di fattibilità posto in gara, che minano l’approvabilità del progetto e non si configurano quali nuove ed ulteriori esigenze scaturite dall’iter istruttorio in Conferenza dei servizi, bensì come modifiche progettuali atte proprio a conformarsi allo Studio di fattibilità ».
Pertanto il RUP - nel ribadire che « la natura e il contenuto delle modifiche progettuali necessarie per garantire un allineamento del progetto preliminare allo Studio di fattibilità risultano talmente incisive e sostanziali da determinare quale conseguenza quella di comportare una ri-progettazione dell’impostazione progettuale vincitrice della procedura di gara, tanto da poter ritrovarsi in una situazione di “aliud pro alio” » - ha precisato che, così operando (ossia consentendo alla ricorrente di allineare il progetto preliminare dalla stessa presentato allo Studio di fattibilità), « si determinerebbe la violazione della prescrizione del disciplinare di gara che ammette solamente lievi modifiche (cd. “modifiche di dettaglio”), ponendosi altresì in insanabile contrasto con i principi generali che dominano la contrattualistica pubblica, primi fra tutti quello della correttezza dell’azione amministrativa e quello di immodificabilità dell’offerta presentata in gara ». Inoltre il RUP ha ulteriormente rimarcato: A) da un lato, che le ragioni della mancata approvazione del progetto preliminare « appaiono in tutta la loro evidenza nella “Relazione finale istruttoria” ..., nella quale sono esposte le criticità tecniche, le inadeguatezze e gli scostamenti rispetto allo Studio di fattibilità, argomento per argomento, che presenta il progetto preliminare del promotore RR S.p.A. presentato in gara, così come emerse nei pareri confluiti e/o formulati nell’apposita Conferenza di servizi, a cui, per disciplinare di gara, era demandata la valutazione del progetto del promotore, come previsto al par. 10 dello stesso disciplinare »; B) dall’altro, che ogni ulteriore interlocuzione con il promotore « si tradurrebbe in un infruttuoso e defatigante aggravio procedurale, in contrasto con i principi di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto, come già evidenziato più sopra, è chiaramente emerso nell’istruttoria della Conferenza di servizi come il progetto preliminare del promotore sia affetto da carenze progettuali rispetto alle specifiche tecniche, prescrizioni e vincoli posti dallo Studio di Fattibilità, tali da non poter essere sanate se non attraverso una modifica sostanziale dell’impostazione progettuale vincitrice della procedura di gara ». Dalla predetta relazione finale istruttoria (costituente parte integrante dell’impugnato provvedimento finale in data 6 giugno 2022) si evince poi che « le criticità tecniche, le inadeguatezze e gli scostamenti rispetto allo Studio di fattibilità », ritenuti dal RUP ostativi all’approvazione del progetto preliminare, sono costituiti da diciassette autonomi rilievi, quindici dei quali sono frutto - esclusivamente o prevalentemente - delle osservazioni formulate dall’APSS con la nota acquisita al prot. n. 931917 in data 24 dicembre 2021 e trasmessa alla ricorrente con la nota prot. n. 13204 in data 10 gennaio 2022. Tra i rilievi frutto esclusivamente delle osservazioni dell’APSS rileva innanzi tutto quello iniziale, denominato « Distribuzione dei posti letto – tipologia stanze di degenza – percorsi ». Al riguardo nelle conclusioni del RUP, riportate nella relazione, si legge quanto segue: « ... il progetto preliminare presentato in gara dal promotore non è approvabile da parte dell’Amministrazione concedente, perché non soddisfa le esigenze sanitarie espresse dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di avere percorsi funzionali e razionali all’interno delle degenze. A prescindere dalla valutazione effettuata dalla Commissione di gara sul rispetto della prescrizione dell’organizzazione della degenza secondo un’impostazione progettuale “a corpo quintuplo”, nel parere rilasciato da Apss, in sede di istruttoria della Conferenza di servizi, è plasticamente evidenziato come il progetto del promotore presenta uno sviluppo non corretto dei percorsi, sanitari e non, all’interno dei reparti di degenza. ... La criticità progettuale di cui al presente paragrafo è da sola sufficiente a giustificare la mancata approvazione del progetto preliminare della RR presentato in gara, anche alla luce delle proposte di modifica dallo stesso presentate post gara e che non sono state in grado di soddisfare le criticità/esigenze evidenziate dall’Amministrazione concedente, in quanto non soddisfa una fondamentale esigenza sanitaria legata alla distribuzione dei posti letto e dei relativi percorsi, come emerso nell’istruttoria della Conferenza dei servizi con il parere dell’Apss ».
Parimenti, avuto riguardo al quinto rilievo, denominato « ZIo psichiatrico diagnosi e cura - SPDC », nelle conclusioni del RUP si legge che la collocazione di tale ZIo, sia nel progetto presentato in gara sia nelle proposte di modifica progettuali formulate dopo la gara, «... non è conforme ad una chiara ed inequivocabile prescrizione dello Studio di Fattibilità, ossia la collocazione di tale ZIo al piano terra, in una un’area di degenza funzionalmente e strutturalmente autonoma, con giardino annesso. I motivi per cui tale ZIo debba avere tale collocazione sono stati plasticamente evidenziati nelle succitate note dell’Apss e del responsabile del procedimento, mentre appaiono non pertinenti le osservazioni della RR sul punto. ... Pertanto, la criticità progettuale o, comunque, la mancata soluzione tecnico-progettuale ad una richiesta espressa dall’Amministrazione circa la collocazione del “ZIo Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)” in un’area a piano terra, funzionalmente e strutturalmente autonoma, e con giardino, è da sola sufficiente a giustificare la mancata approvazione del progetto RR presentato in gara, nonostante il promotore abbia avuto un congruo lasso di tempo per proporre una soluzione adeguata ».
Analoghe considerazioni - anch’esse essenzialmente incentrate sulle osservazioni dell’APSS - si leggono nelle conclusioni del RUP relative ai seguenti rilievi: n. 2) « Quote ospedale »; n. 6) « Percorsi interni orizzontali e verticali »; n. 8) « Centrale di sterilizzazione »; n. 9) « Studi medici e spazi di lavoro del personale sanitario »; n. 10) « Impianti termomeccanici »; n. 11) « Casa del parto/blocco parto »; n. 12) « Blocco operatorio »; n. 13) « ZIo formazione »; n. 14) « ZI igienici per il personale »; n. 15) « Spazi logistica »; n. 16) « Spogliatoi personale sanitario »; n. 17) « Mensa ».
Quanto al settimo rilievo - denominato « Valutazione elementi di prevenzione incendi » - dalle conclusioni del RUP risulta che le maggiori criticità sono state « messe in luce sia dall’Apss sia dal ZIo Antincendi della Provincia », e che tali criticità sono anch’esse « da sole sufficienti a giustificare la mancata approvazione del progetto RR presentato in gara, nonostante il promotore abbia avuto un congruo lasso di tempo per proporre una soluzione adeguata ».
Invece il terzo rilievo - denominato « Seconda superficie di back-up per l’elisuperficie e verifica dell’interferenza dell’opera con gli aspetti aeronautici » - concerne l’interesse affidato alla cura dell’ENAC, anch’esso ritenuto dal RUP rilevante ai fini dell’approvazione del progetto preliminare del NOT. Al riguardo il RUP nelle proprie conclusioni ha osservato, in particolare, quanto segue: « A fronte di una richiesta da parte dell’Amministrazione concedente, risalente al 6 luglio 2021 prot. n. 482118, con cui si invitava il promotore a presentare istanza all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), al fine di ottenere il parere positivo circa la verifica preliminare dell’interferenza dell’opera progettata presentata in gara con gli aspetti aeronautici, in data 18 marzo 2022 il promotore RR dichiara di avere proceduto, solo recentemente, all’avvio della procedura di inoltro dell’istanza con riferimento al progetto preliminare presentato in gara. La giustificazione di questo ritardo è motivata dalla RR in virtù del continuo susseguirsi di attività di rimodulazione dei layout degli accessi, richiesti dalla committenza: giustificazione non rispondente alla realtà, considerato che l’Amministrazione concedente ha chiesto di portare sopra la soglia di sicurezza unicamente i locali tecnici ... Nell’ultima nota, il promotore, tramite i suoi consulenti, conferma il corretto posizionamento dell’elisuperficie a terra nel PP (Progetto Preliminare di offerta). A prescindere dal parere dell’Enac, il cui giudizio positivo è necessario ma non sufficiente, si evidenzia come lo Studio di fattibilità, Parte II pag. 8, stabilisce testualmente che “La direzione prevalente di approdo e di decollo (ndr, degli elicotteri Helicopter Emergency Medical Service, HEMS) è NORD-SUD, e l’Allegato “L” fornisce le informazioni sul cono di interferenza dell’aeroporto ”. Dalla documentazione presentata dal promotore solo in data 18 marzo 2022, si evince che l’unica direzione possibile di approdo e di decollo degli elicotteri HMSE, dall’elisuperficie di back-up posta a livello di piano campagna nel progetto preliminare di offerta, è EST-OVEST, con altresì annessa interferenza con il cono dell’aeroporto. Tale collocazione dell’elisuperficie di back-up è in contrasto con quanto previsto dallo Studio di fattibilità, la cui previsione della direzione prevalente di approdo e di decollo NORD-SUD è dettata da precipue esigenze di sicurezza, considerato che, ove è collocata la struttura ospedaliera (ossia, nella Valle dell’Adige), i venti dominanti (denominati “Peler” e “Ora del Garda”) spirano proprio nella direzione nord-sud. É fatto notorio che, per ragioni di sicurezza, l’approdo/decollo degli elicotteri non debba avvenire con venti che spirano di traverso al veicolo, in quanto lo destabilizzano e creano potenziali pericoli di incidente: pertanto, un cono di approdo e di decollo esclusivamente con direzione EST-OVEST per l’elisuperficie di back-up, come previsto nel progetto preliminare presentato in gara dalla RR, non è ammissibile per ragioni di sicurezza. ... La circostanza che il promotore non sia riuscito a trovare una corretta collocazione dell’elisuperficie di back-up è da sola sufficiente a giustificare la mancata approvazione del progetto RR presentato in gara, nonostante il promotore abbia avuto un congruo lasso di tempo per trovare una soluzione idonea ».
5. Il provvedimento del 9 giugno 2022 n. 6056 con cui il Responsabile unico del procedimento ha disposto di non approvare il progetto preliminare presentato dalla società RR, è stato in principalità impugnato da quest’ultima innanzi a questo Tribunale con il ricorso R.G. n. 108 notificato solamente alla PAT e all’APAC. Con sentenza n. 145 dell’1 agosto 2022 questo Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, cod. proc. amm., a causa della mancata costituzione del rapporto processuale nei confronti dell’APSS e dell’ENAC, qualificate come parti necessarie del giudizio. Avverso tale decisione la società RR ha proposto ricorso in appello che è stato accolto con sentenza n. 1263 del 6 febbraio 2023 dalla III sezione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, quindi, ha annullato la sentenza impugnata, ma ha anche rimesso la causa a questo Tribunale ai sensi dell’art. 105 c.p.a. ravvisando nella decisione del giudice di primo grado circa la non rimessione di APSS nel termine di notifica dell’impugnazione un caso di lesione del diritto di difesa di una delle parti.
6. Con atto notificato in data 10 febbraio 2023 anche all’APSS, come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1263/2023, e depositato il successivo 20 febbraio 2023, il giudizio di cui al ricorso sub R.G. n. 108 è stato riassunto avanti a questo Tribunale.
7. Con autonomo ricorso depositato il 12 settembre 2022 sub RG 130/2022 la RR aveva chiesto ex art. 30 c.p.a. il risarcimento del danno per la mancata approvazione del progetto preliminare di cui al provvedimento del RUP del 9 giugno 2022 impugnato con il ricorso sub R.G. 108/2022. Peraltro con sentenza n. 124 del 13 luglio 2023 questo Tribunale, a seguito dell’atto con cui in data 31 maggio 2023 la parte ricorrente aveva dichiarato di voler rinunciare al ricorso principale - nonché ai motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2022 avverso la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 1667 del 19 settembre 2022 recante “ rinnovazione dell'atto programmatorio da cui è scaturita la nomina del promotore RR, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto ” - ha pronunciato declaratoria di estinzione del giudizio.
8. Nel frattempo la Provincia Autonoma di RE in data 19 settembre 2022 aveva appunto adottato la deliberazione giuntale n. 1667 testé citata con cui, prendendo atto della conclusione con esito negativo del procedimento di finanza di progetto, stante l'impossibilità di addivenire alla stipulazione del contratto a causa della non approvazione del progetto preliminare, valutava di procedere: a) ad una rinnovazione dell’atto programmatorio da cui era scaturita la nomina del promotore RR, operando una nuova ed autonoma valutazione di contesto ed assumendo una conseguente decisione in ordine al modello contrattuale da utilizzare per la scelta del contraente, onde soddisfare le esigenze di natura sanitaria e di formazione universitaria in area medica, oltre alle mutate esigenze socio-economiche e finanziarie maturate; b) alla progettazione e realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino, ricorrendo alla nomina di un Commissario Straordinario individuato ai sensi dell’articolo 60 bis della L.P. n 3/2020 e ss.mm., demandando allo stesso l’individuazione delle opportune modalità consentite dall’ordinamento vigente dei contratti pubblici, incluso il ricorso all’appalto integrato ex art. 48, co. 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108 /2021.
9. Per l’annullamento di tale deliberazione della Giunta provinciale n. 1667/2022 ha proposto ricorso avanti questo Tribunale depositato il 2 novembre 2022 e pendente sub RG 154/2022 il RT IZ s.p.a.
10. Anche RR ha avversato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 del 19 settembre 2022 proponendo il ricorso in esame sub RG 150/2022 depositato il 26 ottobre 2022. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Legge Provinciale n. 23/1992.
La Provincia non ha assicurato la partecipazione della società RR al procedimento finalizzato all’adozione della conclusiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1667/2022. Quale impresa risultata aggiudicataria della gara di project financing RR ha assunto una posizione qualificata, benché attualmente sub iudice , a contraddire nel contesto procedimentale. Proprio il fatto che la vicenda sia sub iudice impedisce di ritenere esaurito il procedimento.
II. Eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. Sviamento.
La “ nuova valutazione di contesto ” richiamata nella impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 1667/2022 si riferisce ad eventi, quali la comparsa e lo svilupparsi della Pandemia Sars Covid 19, il nuovo decreto ministeriale n. 77/2022 recante la “ definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale ” e l’istituzione nel 2019 della Scuola di Medicina, già noti al momento della definitiva nomina a promotore di RR. D’altra parte la lex di gara prevedeva che, in fase di approvazione del progetto, potesse emergere la necessità di apportare a quest’ultimo modifiche e/o integrazioni anche di natura sostanziale in conseguenza di richieste formulate dall’Amministrazione Concedente o dalle altre Amministrazioni coinvolte in Conferenza di ZI. Le nuove esigenze manifestatesi potevano essere recepite all’interno della procedura di project financing anche ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n. 163 del 2006 applicabile alla gara in esame. La decisione assunta dalla Provincia di rinunciare alla procedura espletata e superare il modello concessorio in favore di plurime gare d’appalto per l’affidamento, prima, della progettazione ed esecuzione dei lavori, e, successivamente, dei diversi servizi non sanitari necessari al funzionamento dell’ospedale stesso è manifestamente illogica ed irragionevole e comunque priva di adeguata e corretta motivazione. Anche il ricorso alla figura del “C ommissario straordinario ” di cui all’art. 4 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019 è analogamente illegittimo avendo la Provincia esteso con legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 la possibilità di nominare “ commissari per la realizzazione o l'ultimazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico di competenza della Provincia ” pure al dichiarato fine di affidare la progettazione ed esecuzione del Nuovo Ospedale facendo “ ricorso a strumenti e procedure derogatori rispetto alle previsioni dell’ordinamento sui contratti pubblici ”. La previsione della nomina del Commissario straordinario pone inoltre una questione di costituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost. relativamente alla materia della tutela della concorrenza. Inoltre l’indicazione contenuta nella delibera impugnata circa la possibilità per il Commissario di attingere alle norme in materia di PNRR contrasta con il parere con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si è espresso circa l’impossibilità di bandire un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità per finanziamenti che non rientrino nel PNRR o PNC. Infine “ la delibera impugnata risulta manifestamente illogica e comunque illegittima in quanto, pur privilegiando il modello dell’appalto rispetto alla concessione, nulla dice in ordine alla copertura finanziaria di tali affidamenti, che finora erano coperti solo parzialmente da somme pubbliche, essendo richiesto al concessionario di anticipare oltre 165 milioni di Euro per la realizzazione dell’opera ”
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per omessa considerazione dell’interesse patrimoniale di RR. Ingiustizia manifesta.
Il provvedimento di revoca impugnato si pone in contrasto con l’art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 laddove tale disposizione prescrive un indennizzo per i pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati. Nel caso di specie non è stato previsto alcun ristoro per RR coinvolta in trattative inutilmente protrattesi dal 2011 ad oggi.
IV. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 bis della L. n. 241/90 che ha sancito l'applicabilità del principio di buona fede e collaborazione anche nei rapporti tra p.a. e privato. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione di giudicato.
Il provvedimento di revoca impugnato conferma quanto già rilevato rispetto al provvedimento di non approvazione del progetto preliminare vale a dire la reale intenzione dell’Amministrazione di rinunciare alle risultanze della procedura di gara espletata. Infatti la Provincia, in spregio ai doveri di buona e fede correttezza, anziché interrompere la procedura e dichiarare le proprie diverse valutazioni in considerazione della " profonda trasformazione dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria ", ha avviato l’istruttoria con l’unico obiettivo di addebitare la mancata conclusione della procedura ad asserite inadeguatezze del progetto onde evitare così di ristorare il promotore per il pregiudizio patito.
V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto un ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge Provinciale n. 23/1992.
Con la scelta di revocare la procedura di project financing la Provincia non ha tenuto conto dei costi già sostenuti per condurre le attività amministrative connesse alla suddetta medesima procedura. L’Ente non ha comparato il peso economico delle scelte che stava assumendo con gli asseriti vantaggi.
Il ricorso si conclude con richieste risarcitorie per equivalente nonché in ogni caso per responsabilità precontrattuale. Viene inoltre proposta in via subordinata istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
11. Successivamente il 25 gennaio 2023 da parte di RR venivano anche notificati motivi aggiunti al ricorso in esame per l’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 13 gennaio 2023, con cui è stato nominato il Commissario straordinario per l’intervento denominato “ Polo ospedaliero e universitario ”, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2174 del 28 novembre 2022, citata nella delibera n. 9/2023, con cui si è provveduto all’individuazione di ulteriori opere di interesse provinciale per le quali nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 60 bis della L.p. n. 3/2020 ed, in particolare, si è individuato l’intervento, identificato con il numero 8, avente ad oggetto la “ Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario ”, nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 28 novembre 2022, anch’essa citata nella delibera n. 9/2023, nella parte in cui si è disposto in ordine alla realizzazione del “ Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario ” e si è approvato il Disciplinare di nomina dei Commissari straordinari ex art. 60 bis della l.p. n. 3 del 2020. Nel frattempo la Provincia Autonoma di RE con deliberazione della Giunta n. 1047 adottata il 16 giugno 2023 ha approvato il cronoprogramma per la realizzazione del Polo ospedaliero ed universitario di RE che comprende le tempistiche relative alle tre fasi previste al riguardo. Il 3 luglio 2023 con successivi motivi aggiunti RR ha impugnato anche tale deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 1047 adottata in data 16 giugno 2023. Entrambi i suddetti ricorsi per motivi aggiunti sono affidati ai medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.
12. Con nota Prot. n. 0011067 dell’8 febbraio 2023 l’ANAC ha ritenuto di archiviare il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016 avviato a seguito di segnalazione della Provincia Autonoma di RE.
13. Le anzidette deliberazioni della Giunta provinciale n. 1667/2022 e n. 9 del 13 gennaio 2023 nonché le richiamate deliberazioni della Giunta provinciale n. 2174 e n. 2175 del 28 novembre 2022 sono state contestate da RR anche nell’ambito del ricorso sub R.G. 108/2022 con ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 febbraio 2023, mentre, sempre nell’ambito del ricorso sub R.G. 108/2022, la deliberazione n. 1047 del 16 giugno 2023 con cui è stato approvato il cronoprogramma è stata oggetto di ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 luglio 2023. Il ricorso sub R.G. n. 108 è stato definito con sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023 con la quale è stato respinto il gravame introduttivo e dichiarati inammissibili i dipendenti ricorsi per motivi aggiunti.
14. La Provincia di RE, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso con atto del 4 novembre 2022, mediante la memoria depositata in data 9 gennaio 2023 ha rilevato in linea generale la fuorviante ricostruzione dei fatti di causa da parte della ricorrente che ha definito la mancata approvazione del progetto preliminare quale revoca della procedura. Inoltre ha eccepito la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 41, comma 2 c.p.a. delle singole Strutture provinciali intimate nonché l’inammissibilità del ricorso in quanto RR non avrebbe potuto più spendere il titolo di concorrente e promotore della gara non essendo stato approvato il progetto preliminare. L’atto impugnato, continua la Provincia, lungi dal configurare un atto di revoca della gara, ha natura endoprocedimentale e si sostanzia nell’indicazione di obiettivi, criteri e priorità all’attività dell’organo competente a provvedere al fine di orientarne l’azione. Alla ricorrente non deriva alcuna lesione diretta ed attuale della propria posizione giuridica, né, in carenza di nesso eziologico, alcun profilo di danno. L’improcedibilità/inammissibilità del ricorso e di tutte le connesse istanze deriva dalla carenza di interesse attuale della ricorrente, anche in relazione a poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a. La Provincia ha osservato pure che la deliberazione n. 1667/2022 è stata oggetto da parte di RR di una duplice contestazione giudiziale vale a dire con l’odierno autonomo ricorso e in precedenza con i motivi aggiunti al ricorso già pendente sub RG n. 130/2022, promosso ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. con conseguente inammissibilità del ricorso. Nel merito la Provincia ha poi rilevato che l’atto di riprogrammazione sanitaria adottato a seguito dell’esito infruttuoso dell’offerta selezionata in sede di gara è una fattispecie del tutto diversa dalla revoca ex art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; il procedimento infatti non era revocabile in quanto già definitivamente concluso a seguito della non approvazione del progetto del promotore e l’atto impugnato si limita ad escludere lo scorrimento della graduatoria con l’indicazione programmatica di indire più convenientemente una gara secondo un appalto di tipo tradizionale. In ogni caso la tutela assicurata al Promotore corrisponde a quella di un aggiudicatario provvisorio che non implica un affidamento qualificato, ma un’aspettativa di mero fatto. La Provincia ha ripercorso le fasi della procedura di finanza di progetto sottolineando che, laddove il progetto preliminare non abbia potuto essere approvato per la presenza di criticità ed inadeguatezze di natura tecnica funzionale ed organizzativa che comportavano un disallineamento rispetto al contenuto dello Studio di fattibilità, non previsto a pena di esclusione, cui il Promotore era però tenuto ad attenersi, è prevista solo la facoltà e non l'obbligo dell’Amministrazione di rivolgersi ai concorrenti successivi in graduatoria. Solo in caso di mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara in capo ai concorrenti sarebbe prevista una “ nuova aggiudicazione ”. L’Amministrazione infine rileva l’infondatezza delle domande risarcitorie proposte non trovandosi la ricorrente in posizione legittimante né sussistendo violazione dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza.
15. Nelle more della decisione della III sezione del Consiglio di Stato, poi intervenuta il 6 febbraio 2023 con la sentenza n. 1263, sull’appello interposto avverso la sentenza di questo Tribunale n. 145 dell’1 agosto 2022 l’udienza per la discussione del ricorso in esame già fissata al 26 gennaio 2023 è stata differita al 6 luglio 2023.
16. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari con memoria depositata il 14 dicembre 2022, ha ritenuto insussistente la propria legittimazione passiva essendo i provvedimenti impugnati atti espressivi dell’esclusiva volontà della PAT ed ha inoltre insistito a riguardo dell’ampia discrezionalità caratterizzante l’Amministrazione nella procedura di project financing . Quanto al merito l’APSS ha diffusamente argomentato per l’infondatezza di ogni motivo sollevato.
17. RR, con memoria di replica depositata il 13 gennaio 2023, dopo aver contestato da parte della Provincia il superamento dei limiti dimensionali degli atti di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, ha osservato che il processo deve tendere, laddove possibile, ad una decisione di merito auspicando che questo Tribunale “ non voglia ancora una volta negare alla RR l’accesso alla giustizia ”. Il provvedimento di nomina a promotore, risultando l’atto conclusivo della fase competitiva della gara, deve essere immediatamente impugnato alla stessa stregua di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, ha ancora affermato la ricorrente, che ha pure sottolineato che la posizione del promotore non può essere assimilata a quella dell’aggiudicatario provvisorio di una normale procedura d’appalto.
18. Nel prosieguo le parti si sono scambiate ulteriori memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive contrapposte tesi (cfr. memoria della Provincia Autonoma di RE del 19 giugno 2023, dell’APSS del 19 giugno 2023 e quella di RR del 19 e del 23 giugno 2023).
19. La Provincia in particolare ha ribadito tutte le censure in rito già sotto molteplici profili sollevate e reiterato le ragioni di merito per il rigetto dei gravami, rilevando che nessun profilo di responsabilità anche precontrattuale possa ritenersi configurabile non vantando il promotore alcuna posizione tutelabile dall’ordinamento non essendosi raggiunto quel grado di certezza e definitività tale da consolidare una pretesa legittima ad ottenere l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.
20. Secondo l’APSS i motivi aggiunti presentati da RR sarebbero inammissibili in quanto la ricorrente non risulta, ad oggi, titolare né di un interesse né di legittimazione a ricorrere nella controversia de qua , non rivestendo la stessa più la qualifica di Promotore per effetto dell’atto di non approvazione del progetto preliminare. Ciò vale a maggior ragione qualora il ricorso introduttivo sub R.G. n. 108 venisse rigettato poiché la RR non vanterebbe in tal caso neppure una posizione giuridica differenziata e qualificata per impugnare l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria.
21. RR, infine, confermata la propria legittimazione a ricorrere essendo la legittimità del provvedimento di non approvazione del progetto ancora sub iudice ha di nuovo sostenuto fosse un suo preciso onere gravare il provvedimento impugnato anche in questa sede in quanto in grado da solo di impedire la stipula del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di RE. A dire della difesa della ricorrente la nomina a Promotore, quale atto conclusivo della fase competitiva della gara, la pone quantomeno in una posizione di aspettativa qualificata nei confronti dell’amministrazione. La ricostruzione della disciplina di gara operata dalla Provincia risulterebbe del tutto erronea.
22. In relazione agli ulteriori motivi aggiunti proposti il 3 luglio 2023, il Presidente del Collegio all’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023, ha differito la causa all’udienza del 28 settembre 2023.
23. In prossimità di tale udienza la Provincia ha rappresentato l’esigenza di approvare entro la metà del mese di settembre 2023 l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) in esecuzione del cronoprogramma da ultimo impugnato per la realizzazione del Polo ospedaliero ed universitario di RE e in relazione alla prevedibile impugnazione da parte di RR anche di tale arresto procedimentale ha chiesto il differimento dell’udienza suddetta a data fissa non potendo rinunciare sic et simpliciter a priori ai termini difensivi. Ciò coerentemente a quanto del pari richiesto nell’ambito del pregiudiziale giudizio R.G. n. 108/2022. A tale istanza di rinvio ha aderito anche l’APSS. Il 27 settembre 2023 la Provincia ha quindi provveduto a depositare la determinazione dirigenziale n. 7 di pari data concernente la procedura per l’affidamento del servizio anzidetto.
24. All’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, nel corso della quale la ricorrente, al riguardo invitata dal Presidente, ha dichiarato l’intendimento di non impugnare con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 7 del 27 settembre 2023, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) Disattesa l’intempestiva e del tutto irrituale memoria depositata dalla parte ricorrente il 6 ottobre 2023, in relazione alla scelta processuale espressa dalla ricorrente di non avversare con motivi aggiunti nell’ambito del presente ricorso la determinazione dirigenziale n. 7 del 27 settembre 2023, il Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione, respinge l’istanza di rinvio avanzata dalla Provincia ed altresì dall’APSS.
II) In premessa va poi rilevato che ad avviso del Collegio è del tutto fuori luogo, in una vicenda della portata di quella in esame, fare questione di superamento autorizzato o meno del limite dimensionale degli atti. Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo il limite dimensionale - stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017 - entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare. Di tale riconosciuta facoltà di esame il Collegio intende perciò fare applicazione nella circostanza.
III) In via preliminare inoltre il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre, come invocato dalla ricorrente, la riunione dei procedimenti allo stato pendenti dinanzi questo medesimo Tribunale riguardanti la vicenda della realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino vale a dire del ricorso in esame sub R.G. n. 108/2022, del ricorso sub R.G. n. 150/2022 e del ricorso sub R.G. n. 154/2022, tutti chiamati alla stessa odierna udienza di discussione. Nonostante il carattere incontestatamente pregiudicante del gravame (n. 108/2022) previamente promosso da RR avverso la mancata approvazione del progetto preliminare del NOT rispetto al successivo ricorso (n. 150/2022) con cui lo stesso promotore ha censurato anche la decisione dell’Amministrazione di procedere alla realizzazione dell’opera tramite il modello tradizionale dell’appalto nonché con riferimento all’ulteriore ricorso (n. 154/2022) con cui a propria volta IZ ha contestato in particolare la conclusione della procedura del project financing , a prescindere dai profili di connessione non viene ravvisata alcuna utilità, nell’economia complessiva del contenzioso odierno, nell’esercitare la scelta di riunione, tra l’altro per questo giudice del tutto facoltativa e discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2019 n. 2737; Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109) e il cui mancato esercizio non è soggetto all'obbligo di motivazione nè si trasfonde in un vizio della decisione emanata in tal modo (Cons. Stato, sez. V, n. 965/2011), prevista per i procedimenti connessi dall’art. 70 c.p.a. così come dall’art. 274 c.p.c. applicabile al processo amministrativo in relazione al rinvio esterno stabilito dall’art. 39 c.p.a. Senonché va disattesa pure la riunione obbligatoria dei procedimenti identici contemporaneamente pendenti avanti al medesimo giudice stabilita dall’art. 273 c.p.c. e pure applicabile al processo amministrativo. Al riguardo vale evidenziare che il suddetto rimedio è approntato dall'ordinamento processuale per riparare a una vicenda processuale anomala, vale a dire allorquando davanti al medesimo Ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 12). Nel caso di specie tuttavia sussistono fondati dubbi circa la coincidenza nel senso postulato dall’art. 273 c.p.c. dei ricorsi – quantomeno di quelli introduttivi - n. 108/2022, n. 150/2022 e n. 154/2022. Posto che il gravame n. 154/2022 essendo stato proposto da IZ neppure rileva sotto il profilo di una connessione soggettiva, un’eventuale corrispondenza avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi è semmai riscontrabile in forma parziale meramente tra i primi motivi aggiunti del ricorso n. 108/2022 e il ricorso n. 150/2022 ovvero i primi motivi aggiunti a quest’ultimo. Parimenti in rapporto di identità risultano i secondi motivi aggiunti del ricorso n. 108/2022 e del ricorso n. 150/2022. Tanto non assume una consistenza bastevole ad integrare una “ stessa causa ” suscettibile di obbligata riunione ai sensi e per gli effetti dell’art. 273 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa. D’altra parte il Collegio è dell’avviso che la decisione di non definire i ricorsi in un unico contesto processuale nella vicenda in esame non possa allo stato arrecare alcun pregiudizio alle ragioni di economicità e speditezza dei giudizi né possa determinare il rischio di un contrasto tra giudicati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201). Concludendo sul punto è peraltro appena il caso di rilevare esclusivamente in relazione al richiamo in proposito contenuto negli atti difensivi dell’Amministrazione che gli istituti della litispendenza e della continenza i quali sollecitano un correlativo e formale esito in rito, operano soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, ma non sono applicabili se come nella fattispecie le cause pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.
IV) Sempre preliminarmente risulta degno di favorevole apprezzamento il rilievo sollevato dall’Amministrazione circa la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 41, comma 2 c.p.a. delle singole Strutture provinciali intimate con il ricorso in riassunzione. In proposito coglie senz’altro nel segno la Provincia laddove, riscontrato che l’atto in riassunzione del ricorso introduttivo evoca in giudizio e in particolare è stato notificato oltre che all’APSS a tutte le Strutture provinciali che avevano partecipato alla Conferenza dei servizi decisoria per cui è causa, rammenta che solo quanto all’APSS la III sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1263 del 6 febbraio 2023 ha disposto la rimessione di RR nel termine di notifica dell’impugnazione. Ciò in ragione del fatto che l’APSS – la cui natura, si badi, è quella di ente pubblico strumentale preposto alla tutela della salute, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale – si configura nell’ambito della conferenza decisoria per cui è causa una pubblica amministrazione “coautrice” del provvedimento impugnato e di conseguenza litisconsorte necessaria nel processo. Così tuttavia non è stato quanto alla posizione delle Strutture provinciali partecipanti alla Conferenza decisoria che non si identificano in alcuna “ posizione prevalente ” espressa nell’ambito della Conferenza stessa ai fini della cosiddetta “ decisione polistrutturata ”, assunta infine dalla amministrazione procedente ma, purtuttavia, sostanzialmente dipesa dal parere dell’APSS. In altri termini l’apporto fornito dalle Strutture, per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto, non presenta “ un peso specifico ” analogo a quello dell’APSS (Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2022, n. 446) né condiziona in modo così rilevante la decisione finale dell’Amministrazione. Se il coinvolgimento in sede giudiziale delle Strutture provinciali in relazione alle suddette considerazioni appare illogico, esso risulta pure erroneo avuto riguardo ai concetti di rapporto organico con l’ente pubblico e di rappresentanza processuale del medesimo che assumono consistente valore nella circostanza. Come puntualmente rilevato dall’Amministrazione, le persone giuridiche pubbliche svolgono la propria attività per mezzo di Organi i quali agiscono in nome e per conto dell'Ente nonchè nel suo interesse per cui gli effetti delle attività poste in essere ricadono direttamente sull'Ente. Anche nel caso in esame rilevano in tutta evidenza attività procedimentali e/o condotte direttamente riferibili all’Amministrazione provinciale e non certo ai suoi Organi o alle sue Strutture. D’altra parte la rappresentanza anche processuale della Provincia Autonoma di RE spetta al suo Presidente ai sensi dell’art. 52 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol con la conseguenza che soltanto all’Ente Provincia in persona del suo Presidente va riconosciuta la legittimazione ad agire nonché a resistere in giudizio a tutela degli atti provinciali e non agli Organi o alle Strutture privi di soggettività distinta e separata dalla Provincia stessa. A fortiori neppure personalmente agli agenti dell’Ente può essere imputata alcuna attività procedimentale, il che, sia detto per inciso, contrasta nettamente con la deplorevole abitudine di individuare e citare nominativamente negli atti difensivi taluni dirigenti, come avvenuto in particolare quanto ai primi e secondi motivi aggiunti al ricorso introduttivo in esame, con conseguente inaccettabile personalizzazione delle questioni. Ne consegue la carenza di legittimazione passiva in tutta la sua estensione dei dirigenti provinciali intimati.
V) Il Collegio, poi, in accoglimento di quanto rilevato dall’APSS ritenendo insussistente la legittimazione passiva di quest’ultima in quanto i provvedimenti impugnati sono stati adottati dall’Amministrazione provinciale nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti in subiecta materia , ne dispone l’estromissione dal giudizio.
VI) Tanto premesso, a tacere della questione che attiene alla mancata impugnazione nel presente giudizio della determinazione dirigenziale n. 7 del 27 settembre 2023, il ricorso introduttivo del presente giudizio è principalmente inammissibile per un duplice ordine di motivi. Con il gravame depositato il 26 ottobre 2022 RR ha contestato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1667/2022 ovvero l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria per la realizzazione del “ Nuovo Polo Ospedaliero ed Universitario ”. Si tratta del medesimo provvedimento già oggetto di impugnazione mediante il ricorso per motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2022 nel ricorso incardinato presso questo Tribunale sub R.G. n. 130/2022 (e tra l’altro, come si è detto, definito con sentenza n. 124 del 13 luglio 2023 di estinzione per rinuncia da questo Tribunale). Ebbene, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto successivamente vale a dire del ricorso in esame depositato il 26 ottobre 2022 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5422). Inoltre in ragione del rigetto del ricorso sub R.G. n. 108 con sentenza n. 150 del 9 ottobre 2023 per la riconosciuta legittimità dell’azione amministrativa della Provincia, dell’APSS e del RUP, RR non vanta allo stato una posizione giuridica differenziata e qualificata per impugnare l’atto di indirizzo e riprogrammazione sanitaria. Costituisce infatti orientamento consolidato e costante della giurisprudenza amministrativa che il soggetto legittimamente escluso dalla procedura di gara “ per effetto dell'esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 892; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 20/08/2020, n.948).
VII) La conclusione in rito del ricorso introduttivo porta con sé analoga definizione con riferimento al ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 gennaio 2023 e a quello depositato il 3 luglio 2023 con i quali RR ha impugnato rispettivamente le deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma di RE n. 9 del 13 gennaio 2023 di nomina del commissario straordinario e n. 2174 e n. 2175 adottate in data 28 novembre 2022 nonché la deliberazione della Giunta n. 1047 del 16 giugno 2023 di approvazione del cronoprogramma per la realizzazione del Polo ospedaliero ed universitario di RE. Si ribadisce che nessun interesse detiene infatti RR, il quale legittimamente non ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva in conseguenza della mancata approvazione del Progetto preliminare proposto, a censurare le successive determinazioni dell’Amministrazione a riguardo della realizzazione della struttura ospedaliera e a fortiori a contestarne le tempistiche.
VIII) Tenuto conto di quanto precede risulta allora in tutta evidenza assente il presupposto della rilevanza della questione a riguardo della prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 relativo al commissario straordinario la possibilità di nomina del quale è stata prorogata dall’art. 10 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 a differenza di quanto stabilito dalle disposizioni di fonte statuale.
IX) Stante le conclusioni cui si è testè pervenuti quanto ai ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, nemmeno possono ovviamente trovare accoglimento le dipendenti domande risarcitorie. Ciò vale in tutta evidenza anche a riguardo dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 invocato dalla ricorrente. Si aggiunga a quest’ultimo proposito, ed è considerazione conclusiva, che tale indennizzo deve in ogni caso escludersi innanzitutto perché non si versa in un’ipotesi di revoca della gara e inoltre in quanto RR non si trova in una posizione meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, non essendo destinataria di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole ma solo dell’aggiudicazione provvisoria.
X) Deve in definitiva complessivamente concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo così come dei ricorsi per motivi aggiunti.
La peculiarità della controversia e lo svolgersi della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di RE, definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti in epigrafe indicati, previa estromissione dal giudizio dell’APSS, li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RE nelle camere di consiglio del giorno 28 settembre 2023 e 10 ottobre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO