TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3995/2023 R. G. promossa da
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mastrangelo, nel cui studio in C.F._2
Cosenza, Via Sabotino 49 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
parte attrice in riassunzione
contro
p.i.: e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
p.i. in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Luciana Scrivo, nel cui studio CP_2 P.IVA_2
in Catanzaro, Via M.Greco n°16 sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: giudizio di merito opposizione esecuzione immobiliare rge 54/2023.
CONCLUSIONI rese in data 17 marzo 2025 (parte convenuta) e 26 marzo 2025 (parte attrice).
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 dicembre 2023 i coniugi , Parte_3 all'esito dell'esaurimento della fase cautelare conclusasi con il rigetto della invocata sospensiva, hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da
[...]
su: CP_2 Fabbricato sito nel Comune di Cerisano (CS) riportato al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Cerisano al foglio numero 16, particella 510 sub 11 e particella 510 sub 7, graffate p.
1-2. Cat.
A2, classe 1, vani catastali 6,5 r.c. €503,55;
Locale garage sito nel Comune di Cerisano (CS) riportato al nuovo catasto edilizio urbano del
Comune di Cerisano al foglio numero 16, particella 510 sub 13 p.S1. Cat. A6, classe 1, sup catastale mq 30 r.c. €. 74,37.
A sostegno dell'opposizione hanno ribadito le difese già svolte nella fase cautelare, deducendo segnatamente:
l'avvenuta costituzione di un fondo patrimoniale sui beni soggetti ad esecuzione, costituito in data
10.10.2003 al n. di rep. 22.631 e racc. n. 8090, registrato in data 21.10.2003 e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari con nota n. 61 del 21.10.2003 da parte dei signori Parte_1
e ;
[...] Parte_2
l'impignorabilità per intero ma solo pro quota dei cespiti in quanto in comunione legale dei beni, considerata l'esposizione debitoria del solo;
Parte_1
il difetto di legittimazione attiva a procedere ad esecuzione della cessionaria del credito;
l'insussistenza del credito azionato, la violazione della normativa antiusura, del divieto di anatocismo, la nullità del titolo per violazione del 1° comma dell'art. 474 c.pc., mancanze di certezza, esigibilità e liquidità, violazione del dovere di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti, l'abusività delle clausole contenute nel contratto;
il ricorso abusivo da parte del creditore a plurimi atti esecutivi, avendo il predetto azionato il titolo anche nei confronti degli altri coobbligati.
Hanno quindi chiesto al Tribunale di:
“a) - dichiarare ed accertare la IMPIGNORABILITA' DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO
PER L'INSISTENZA DI UN VINCOLO SUL BENE CHE NE RENDE IMPOSSIBILE
L'ESECUZIONE. DICHIARARE PER L'EFFETTO LA NULLITA' OVVERO L'ANNULLABILITà
DEL PIGNORAMENTO.
In subordine:
b) Accertare e dichiarare l'IMPOSSIBILITA' DI SOTTOPORRE A VENDITA L'INTERO
IMMOBILE. In via subordinata infatti semmai sarebbe possibile la vendita del solo 50% del valore.
c) Accertare e dichiarare il DIVIETO DI PLURIMI ATTI ESECUTIV ESSENDO ASSOGGETTATI
A PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEGLI Controparte_3
(AMMMINISTRATORE) E . d) Accertare e dichiarare la nullità del Controparte_4
titolo esecutivo e del precetto. In subordine annullabilità. e) Accertare il difetto di legittimazione attiva del presunto creditore procedente. f) Accertare e dichiarare in subordine l'assegnazione alla moglie del 50% del ricavato della vendita g) Accertare e dichiarare la nullita' del titolo esecutivo per assoluta carenza dei requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito ed erroneita' del conteggio prodotto dalla banca. Erroneita' dei conteggi effettuati. h) Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo la nullità del contratto oggetto del titolo esecutivo impugnato ed in subordine sua annullabilità. i) Accertare e dichiarare Nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa antiusura”.
Ha resistito il creditore procedente che ha contestato gli avversi motivi di opposizione, di cui ha domandato il rigetto.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, previa acquisizione telematica del fascicolo dell'esecuzione rge 54/2023 e previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata.
Sulla impignorabilità del bene staggito.
L'eccezione è immeritevole di accoglimento, non risultando opponibile il fondo patrimoniale al creditore procedente.
Risulta invero dalla documentazione dimessa in atti da parte convenuta: che, con sentenza n. 1754/11 (cfr. doc. 12), il Tribunale di Cosenza, a definizione del giudizio
4340/08, dichiarava inefficace nei confronti di dante causa dell'odierna Parte_4 creditrice procedente, l'atto costitutivo di fondo patrimoniale per Notar del 10/10/03 Per_1
(Rep. 22631 - Racc. 8090) limitatamente alla quota di;
Parte_1
che la relativa domanda risulta regolarmente trascritta in data 16/01/09 (R.G. 1308 - R.P. 994), e la suddetta sentenza, annotata in data 06/05/22 al n. 744, è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Catanzaro con la sentenza n. 366/18 (cfr. doc. 13); che sul bene oggetto di procedura è stata inoltre iscritta, in favore dell'opposta, quale cessionaria del credito, ipoteca giudiziale n. 3637 del 17/04/07, in forza del decreto ingiuntivo n. 967/07 del
Tribunale di Cosenza;
che le sentenze di cui sopra, sebbene pronunciate in favore di una parte differente (Aspra Finance
s.p.a.) rispetto all'odierna creditrice opposta ( spiegano la loro efficacia Controparte_1 anche nei confronti di quest'ultima, in ragione dell'avvenuto trasferimento, attraverso successive cessioni, del diritto controverso, ex art. 111 ult. comma c.p.c., attestato dalla documentazione versata in atti dalla medesima creditrice.
Sulla impignorabilità dei beni in comunione legale tra coniugi. L'eccezione non coglie nel segno, atteso che la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, dove ciascuno dei coniugi è titolare di un diritto avente ad oggetto l'intero bene.
Ne consegue, secondo l'insegnamento costante dei giudici di legittimità (Cass. N. 6575 del
14.3.2013) la necessità, per il creditore personale di uno solo dei coniugi, di sottoporre il bene a pignoramento per l'intero, che di seguito va posto in vendita, con diritto del coniuge non debitore al controvalore della quota del bene.
Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (Cass. 4277/2023).
Orbene parte opposta ha prodotto la documentazione comprovante la propria legittimazione attiva e segnatamente:
G.U. del 13/09/08, Foglio delle inserzioni n. 109, attestante l'operazione di cessione -ex art.58 D.
Lgs. 385/93- intervenuta tra e Aspra Finance S.p.a.; Controparte_5
atto notarile per notar del 14/12/10 (Rep. 68029 - Racc 18919), relativa alla fusione per Per_2
incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Controparte_6
G.U. del 25/11/14, Foglio delle inserzioni n. 139, relativa al contratto di cessione stipulato tra e One S.r.l.; G.U. dell'08/08/17, parte 2a, Controparte_6 CP_7
Foglio delle inserzioni n. 93, contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti tra i quali quello oggetto del presente giudizio, tra e Controparte_8
Controparte_1 dichiarazione rilasciata dalla cedente dell'intervenuta cessione dello specifico Controparte_8
credito per cui è giudizio in favore della odierna convenuta;
estratto del contratto di cessione del 10/07/24 a firma del Notaio (cfr. doc. Persona_3
15), nel quale sono indicate le categorie di crediti oggetto di cessione, tra le quali rientra appunto il credito oggi azionato, individuato con il n. NDG 44236222, corrispondente appunto a quello riportato nell'attestazione rilasciata dalla cedente Controparte_8 Non residuano quindi dubbi sulla legittimazione attiva della cessionaria.
Sull'eccepita nullità del titolo di credito.
L'eccezione non si profila utilmente invocabile atteso che il titolo in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva è rappresentato dalla sentenza n. 676/16 emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3243/07, con la quale il Tribunale di Cosenza ha condannato , in solido con gli altri fideiussori, al pagamento dell'importo di € Parte_1
93.032,81, oltre interessi maturati e maturandi al soddisfo.
Il richiamo dell'opponente a SS.UU Cass. 9479/2023 è del tutto inconferente, avendo pronunciato le Sezioni Unite in riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti.
Non coglie nel segno infine l'eccepito abuso del processo esecutivo, ben potendo il creditore, al contrario di quanto sostenuto dagli opponenti, azionare il suo diritto con plurimi pignoramenti ed aggredire diversi beni del debitore, a maggior ragione se appartengono a soggetti diversi, obbligati in solido.
In presenza di eccessi, nella specie non invocati, il legislatore ha previsto l'istituto della “riduzione” del pignoramento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone pertanto il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbito, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte attrice in riassunzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 27/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3995/2023 R. G. promossa da
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mastrangelo, nel cui studio in C.F._2
Cosenza, Via Sabotino 49 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
parte attrice in riassunzione
contro
p.i.: e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
p.i. in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Luciana Scrivo, nel cui studio CP_2 P.IVA_2
in Catanzaro, Via M.Greco n°16 sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: giudizio di merito opposizione esecuzione immobiliare rge 54/2023.
CONCLUSIONI rese in data 17 marzo 2025 (parte convenuta) e 26 marzo 2025 (parte attrice).
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12 dicembre 2023 i coniugi , Parte_3 all'esito dell'esaurimento della fase cautelare conclusasi con il rigetto della invocata sospensiva, hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da
[...]
su: CP_2 Fabbricato sito nel Comune di Cerisano (CS) riportato al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Cerisano al foglio numero 16, particella 510 sub 11 e particella 510 sub 7, graffate p.
1-2. Cat.
A2, classe 1, vani catastali 6,5 r.c. €503,55;
Locale garage sito nel Comune di Cerisano (CS) riportato al nuovo catasto edilizio urbano del
Comune di Cerisano al foglio numero 16, particella 510 sub 13 p.S1. Cat. A6, classe 1, sup catastale mq 30 r.c. €. 74,37.
A sostegno dell'opposizione hanno ribadito le difese già svolte nella fase cautelare, deducendo segnatamente:
l'avvenuta costituzione di un fondo patrimoniale sui beni soggetti ad esecuzione, costituito in data
10.10.2003 al n. di rep. 22.631 e racc. n. 8090, registrato in data 21.10.2003 e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari con nota n. 61 del 21.10.2003 da parte dei signori Parte_1
e ;
[...] Parte_2
l'impignorabilità per intero ma solo pro quota dei cespiti in quanto in comunione legale dei beni, considerata l'esposizione debitoria del solo;
Parte_1
il difetto di legittimazione attiva a procedere ad esecuzione della cessionaria del credito;
l'insussistenza del credito azionato, la violazione della normativa antiusura, del divieto di anatocismo, la nullità del titolo per violazione del 1° comma dell'art. 474 c.pc., mancanze di certezza, esigibilità e liquidità, violazione del dovere di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti, l'abusività delle clausole contenute nel contratto;
il ricorso abusivo da parte del creditore a plurimi atti esecutivi, avendo il predetto azionato il titolo anche nei confronti degli altri coobbligati.
Hanno quindi chiesto al Tribunale di:
“a) - dichiarare ed accertare la IMPIGNORABILITA' DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO
PER L'INSISTENZA DI UN VINCOLO SUL BENE CHE NE RENDE IMPOSSIBILE
L'ESECUZIONE. DICHIARARE PER L'EFFETTO LA NULLITA' OVVERO L'ANNULLABILITà
DEL PIGNORAMENTO.
In subordine:
b) Accertare e dichiarare l'IMPOSSIBILITA' DI SOTTOPORRE A VENDITA L'INTERO
IMMOBILE. In via subordinata infatti semmai sarebbe possibile la vendita del solo 50% del valore.
c) Accertare e dichiarare il DIVIETO DI PLURIMI ATTI ESECUTIV ESSENDO ASSOGGETTATI
A PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEGLI Controparte_3
(AMMMINISTRATORE) E . d) Accertare e dichiarare la nullità del Controparte_4
titolo esecutivo e del precetto. In subordine annullabilità. e) Accertare il difetto di legittimazione attiva del presunto creditore procedente. f) Accertare e dichiarare in subordine l'assegnazione alla moglie del 50% del ricavato della vendita g) Accertare e dichiarare la nullita' del titolo esecutivo per assoluta carenza dei requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito ed erroneita' del conteggio prodotto dalla banca. Erroneita' dei conteggi effettuati. h) Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo la nullità del contratto oggetto del titolo esecutivo impugnato ed in subordine sua annullabilità. i) Accertare e dichiarare Nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa antiusura”.
Ha resistito il creditore procedente che ha contestato gli avversi motivi di opposizione, di cui ha domandato il rigetto.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, previa acquisizione telematica del fascicolo dell'esecuzione rge 54/2023 e previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata.
Sulla impignorabilità del bene staggito.
L'eccezione è immeritevole di accoglimento, non risultando opponibile il fondo patrimoniale al creditore procedente.
Risulta invero dalla documentazione dimessa in atti da parte convenuta: che, con sentenza n. 1754/11 (cfr. doc. 12), il Tribunale di Cosenza, a definizione del giudizio
4340/08, dichiarava inefficace nei confronti di dante causa dell'odierna Parte_4 creditrice procedente, l'atto costitutivo di fondo patrimoniale per Notar del 10/10/03 Per_1
(Rep. 22631 - Racc. 8090) limitatamente alla quota di;
Parte_1
che la relativa domanda risulta regolarmente trascritta in data 16/01/09 (R.G. 1308 - R.P. 994), e la suddetta sentenza, annotata in data 06/05/22 al n. 744, è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Catanzaro con la sentenza n. 366/18 (cfr. doc. 13); che sul bene oggetto di procedura è stata inoltre iscritta, in favore dell'opposta, quale cessionaria del credito, ipoteca giudiziale n. 3637 del 17/04/07, in forza del decreto ingiuntivo n. 967/07 del
Tribunale di Cosenza;
che le sentenze di cui sopra, sebbene pronunciate in favore di una parte differente (Aspra Finance
s.p.a.) rispetto all'odierna creditrice opposta ( spiegano la loro efficacia Controparte_1 anche nei confronti di quest'ultima, in ragione dell'avvenuto trasferimento, attraverso successive cessioni, del diritto controverso, ex art. 111 ult. comma c.p.c., attestato dalla documentazione versata in atti dalla medesima creditrice.
Sulla impignorabilità dei beni in comunione legale tra coniugi. L'eccezione non coglie nel segno, atteso che la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, dove ciascuno dei coniugi è titolare di un diritto avente ad oggetto l'intero bene.
Ne consegue, secondo l'insegnamento costante dei giudici di legittimità (Cass. N. 6575 del
14.3.2013) la necessità, per il creditore personale di uno solo dei coniugi, di sottoporre il bene a pignoramento per l'intero, che di seguito va posto in vendita, con diritto del coniuge non debitore al controvalore della quota del bene.
Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (Cass. 4277/2023).
Orbene parte opposta ha prodotto la documentazione comprovante la propria legittimazione attiva e segnatamente:
G.U. del 13/09/08, Foglio delle inserzioni n. 109, attestante l'operazione di cessione -ex art.58 D.
Lgs. 385/93- intervenuta tra e Aspra Finance S.p.a.; Controparte_5
atto notarile per notar del 14/12/10 (Rep. 68029 - Racc 18919), relativa alla fusione per Per_2
incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Controparte_6
G.U. del 25/11/14, Foglio delle inserzioni n. 139, relativa al contratto di cessione stipulato tra e One S.r.l.; G.U. dell'08/08/17, parte 2a, Controparte_6 CP_7
Foglio delle inserzioni n. 93, contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti tra i quali quello oggetto del presente giudizio, tra e Controparte_8
Controparte_1 dichiarazione rilasciata dalla cedente dell'intervenuta cessione dello specifico Controparte_8
credito per cui è giudizio in favore della odierna convenuta;
estratto del contratto di cessione del 10/07/24 a firma del Notaio (cfr. doc. Persona_3
15), nel quale sono indicate le categorie di crediti oggetto di cessione, tra le quali rientra appunto il credito oggi azionato, individuato con il n. NDG 44236222, corrispondente appunto a quello riportato nell'attestazione rilasciata dalla cedente Controparte_8 Non residuano quindi dubbi sulla legittimazione attiva della cessionaria.
Sull'eccepita nullità del titolo di credito.
L'eccezione non si profila utilmente invocabile atteso che il titolo in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva è rappresentato dalla sentenza n. 676/16 emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3243/07, con la quale il Tribunale di Cosenza ha condannato , in solido con gli altri fideiussori, al pagamento dell'importo di € Parte_1
93.032,81, oltre interessi maturati e maturandi al soddisfo.
Il richiamo dell'opponente a SS.UU Cass. 9479/2023 è del tutto inconferente, avendo pronunciato le Sezioni Unite in riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti.
Non coglie nel segno infine l'eccepito abuso del processo esecutivo, ben potendo il creditore, al contrario di quanto sostenuto dagli opponenti, azionare il suo diritto con plurimi pignoramenti ed aggredire diversi beni del debitore, a maggior ragione se appartengono a soggetti diversi, obbligati in solido.
In presenza di eccessi, nella specie non invocati, il legislatore ha previsto l'istituto della “riduzione” del pignoramento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone pertanto il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbito, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte attrice in riassunzione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 27/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)