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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
(sezione VI civile)
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10315 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
ATTRICE in RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andreatta;
Controparte_1
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
TERZO - CONTUMACE Parte_2
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di discussione del 27.11.24 e atti ivi richiamati
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.8.23 la – nel rispetto del termine Parte_1 fissato dal GE del Tribunale di Palermo con l'ordinanza resa in data 26.06.2023 (R.G.Es. n.
11/2023) – ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc, già proposta in via cautelare avverso l'espropriazione ex art. 543 cpc intrapresa da Controparte_1
nei confronti del terzo pignorato , ritualmente citato nel giudizio di Controparte_3
opposizione (cfr. ord. del 7.11.23) e rimasto contumace.
Il credito azionato – precettato nella misura di € 9.363,68, successivamente indicata nel pignoramento in quella minore di € 7.536,7 – si basa sulla sentenza n. 496/22 resa dal Tribunale di
Palermo, sez. lav., il 24.11.2021, munita di formula esecutiva in data 1.3.2022 che (secondo la tesi del creditore procedente) la avrebbe eseguito parzialmente versando l'importo di € Parte_1
28.369,02 in luogo di quello dovuto pari a € 37.732,70.
L'esecutata opponente deduce l'infondatezza della pretesa creditoria, in tesi viziata dall'errata quantificazione delle somme dovute sulla base del titolo che, tra l'altro, ha condannato la
“al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno liquidato fino alla data della presente sentenza, di una indennità onnicomprensiva pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, nonché “al pagamento in favore di Controparte_1
delle retribuzioni dovute a partire dalla presente sentenza”
[...]
L'avvocatura erariale, nell'interesse della sostiene che quest'ultima ha interamente Parte_1 adempiuto gli obblighi discendenti dalla sentenza, dopo avere individuato l'ammontare della retribuzione globale di fatto – che costituisce il parametro al quale è ancorata la condanna risarcitoria ex art. 32, co. 5, L. 183/2010 – computando le voci fisse e continuative concorrenti alla formazione della retribuzione mensile ordinaria attestata dall'ultima busta paga in atti (maggio
2021).
Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna di alla restituzione delle somme CP_1
medio tempore versategli dal terzo pignorato in forza dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc resa dal GE a seguito di rigetto della richiesta di sospensione cautelare, oltre che al pagamento delle spese.
Secondo la difesa del creditore procedente invece, quest'ultimo avrebbe ancora diritto a una quota del risarcimento atteso che l'indennità omnicomprensiva riconosciuta dal Tribunale deve essere calcolata sulla retribuzione globale di fatto utile ai fini del TFR lorda pari ad € 3.773,27, evincibile dall'ultima busta paga depositata in sede di cognizione ai fini della determinazione del parametro e non contestata dalla Parte_1 chiede dunque il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite da distrarre in CP_1
favore del procuratore antistatario.
Con la memoria ex art. 171 bis n. 1 cpc il creditore resistente ha altresì chiesto il riconoscimento della ulteriore somma di € 1.390,33, quale differenza tra l'importo dovuto (correttamente quantificato nell'atto di precetto notificato in data 29.09.2023 pari ad € 9.363,68) e quello riconosciuto con l'ordinanza di assegnazione (pari ad € 7.973,35 in ragione di un mero errore materiale contenuto nel pignoramento).
*****
Così sinteticamente riassunto l'oggetto del giudizio, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda da ultimo indicata, volta a far valere un errore dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc, in tesi derivato da un'errata indicazione contenuta nel pignoramento, che (in disparte ogni considerazione in ordine alla possibilità di ottenere l'assegnazione per un importo maggiore di quello pignorato) andava fatta valere, a tutto voler concedere, in sede di opposizione ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione.
Quanto invece al thema dell'opposizione ex art. 615 cpc, il Tribunale osserva quanto segue
Come la S.C. ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. sez. lav. n. 29876/24 in tema di licenziamento illegittimo e n. 6567/88 in tema di illegittima reiterazione di contratti a termine), la retribuzione globale di fatto deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione, compresi eventuali premi di rendimento di importo variabile, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese.
Nel caso di specie, il parametro retributivo di euro 3.773,27 attestato dal cedolino stipendiale di maggio 2021 è stato indicato dal ai fini del calcolo del risarcimento richiesto (e poi CP_1
ottenuto) già in sede di ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice del lavoro ed è stato oggetto di contestazione per la prima volta in assoluto solo dinanzi al GE che – come noto – non può rimettere in discussione la portata del titolo esecutivo, ove pure in ipotesi errato.
Va in ogni caso considerato che, ove anche si ragionasse in termini di interpretazione del titolo, assumendo che lo stesso sull'importo non contenga una statuizione coperta da giudicato, è appena il caso di evidenziare che l'opponente non ha neppure allegato quali delle voci indicate in busta paga come integrazioni salariali integrerebbero invece un compenso occasionale o un rimborso spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate ex art. 92 cpc per ¼. Per i restanti ¾ seguono invece la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex art. 93 cpc, in favore del procuratore del creditore dichiaratosi antistatario – secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi stabiliti per i procedimenti di cognizione ricompresi nello scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e considerate unitariamente la fase introduttiva e quella di istruttoria/trattazione in ragione dello svolgimento del processo – in complessivi € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da con la Controparte_1
memoria ex art. 171 bis cpc.
COMPENSA le spese nella misura di ¼ e CONDANNA la al pagamento, in favore Parte_1
del procuratore del creditore procedente, dei restanti ¾ nella misura di € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Palermo, 2.2.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
(sezione VI civile)
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10315 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
ATTRICE in RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andreatta;
Controparte_1
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
TERZO - CONTUMACE Parte_2
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di discussione del 27.11.24 e atti ivi richiamati
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.8.23 la – nel rispetto del termine Parte_1 fissato dal GE del Tribunale di Palermo con l'ordinanza resa in data 26.06.2023 (R.G.Es. n.
11/2023) – ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc, già proposta in via cautelare avverso l'espropriazione ex art. 543 cpc intrapresa da Controparte_1
nei confronti del terzo pignorato , ritualmente citato nel giudizio di Controparte_3
opposizione (cfr. ord. del 7.11.23) e rimasto contumace.
Il credito azionato – precettato nella misura di € 9.363,68, successivamente indicata nel pignoramento in quella minore di € 7.536,7 – si basa sulla sentenza n. 496/22 resa dal Tribunale di
Palermo, sez. lav., il 24.11.2021, munita di formula esecutiva in data 1.3.2022 che (secondo la tesi del creditore procedente) la avrebbe eseguito parzialmente versando l'importo di € Parte_1
28.369,02 in luogo di quello dovuto pari a € 37.732,70.
L'esecutata opponente deduce l'infondatezza della pretesa creditoria, in tesi viziata dall'errata quantificazione delle somme dovute sulla base del titolo che, tra l'altro, ha condannato la
“al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno liquidato fino alla data della presente sentenza, di una indennità onnicomprensiva pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”, nonché “al pagamento in favore di Controparte_1
delle retribuzioni dovute a partire dalla presente sentenza”
[...]
L'avvocatura erariale, nell'interesse della sostiene che quest'ultima ha interamente Parte_1 adempiuto gli obblighi discendenti dalla sentenza, dopo avere individuato l'ammontare della retribuzione globale di fatto – che costituisce il parametro al quale è ancorata la condanna risarcitoria ex art. 32, co. 5, L. 183/2010 – computando le voci fisse e continuative concorrenti alla formazione della retribuzione mensile ordinaria attestata dall'ultima busta paga in atti (maggio
2021).
Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna di alla restituzione delle somme CP_1
medio tempore versategli dal terzo pignorato in forza dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc resa dal GE a seguito di rigetto della richiesta di sospensione cautelare, oltre che al pagamento delle spese.
Secondo la difesa del creditore procedente invece, quest'ultimo avrebbe ancora diritto a una quota del risarcimento atteso che l'indennità omnicomprensiva riconosciuta dal Tribunale deve essere calcolata sulla retribuzione globale di fatto utile ai fini del TFR lorda pari ad € 3.773,27, evincibile dall'ultima busta paga depositata in sede di cognizione ai fini della determinazione del parametro e non contestata dalla Parte_1 chiede dunque il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite da distrarre in CP_1
favore del procuratore antistatario.
Con la memoria ex art. 171 bis n. 1 cpc il creditore resistente ha altresì chiesto il riconoscimento della ulteriore somma di € 1.390,33, quale differenza tra l'importo dovuto (correttamente quantificato nell'atto di precetto notificato in data 29.09.2023 pari ad € 9.363,68) e quello riconosciuto con l'ordinanza di assegnazione (pari ad € 7.973,35 in ragione di un mero errore materiale contenuto nel pignoramento).
*****
Così sinteticamente riassunto l'oggetto del giudizio, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda da ultimo indicata, volta a far valere un errore dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc, in tesi derivato da un'errata indicazione contenuta nel pignoramento, che (in disparte ogni considerazione in ordine alla possibilità di ottenere l'assegnazione per un importo maggiore di quello pignorato) andava fatta valere, a tutto voler concedere, in sede di opposizione ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione.
Quanto invece al thema dell'opposizione ex art. 615 cpc, il Tribunale osserva quanto segue
Come la S.C. ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. sez. lav. n. 29876/24 in tema di licenziamento illegittimo e n. 6567/88 in tema di illegittima reiterazione di contratti a termine), la retribuzione globale di fatto deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione, compresi eventuali premi di rendimento di importo variabile, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese.
Nel caso di specie, il parametro retributivo di euro 3.773,27 attestato dal cedolino stipendiale di maggio 2021 è stato indicato dal ai fini del calcolo del risarcimento richiesto (e poi CP_1
ottenuto) già in sede di ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice del lavoro ed è stato oggetto di contestazione per la prima volta in assoluto solo dinanzi al GE che – come noto – non può rimettere in discussione la portata del titolo esecutivo, ove pure in ipotesi errato.
Va in ogni caso considerato che, ove anche si ragionasse in termini di interpretazione del titolo, assumendo che lo stesso sull'importo non contenga una statuizione coperta da giudicato, è appena il caso di evidenziare che l'opponente non ha neppure allegato quali delle voci indicate in busta paga come integrazioni salariali integrerebbero invece un compenso occasionale o un rimborso spese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate ex art. 92 cpc per ¼. Per i restanti ¾ seguono invece la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex art. 93 cpc, in favore del procuratore del creditore dichiaratosi antistatario – secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi stabiliti per i procedimenti di cognizione ricompresi nello scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e considerate unitariamente la fase introduttiva e quella di istruttoria/trattazione in ragione dello svolgimento del processo – in complessivi € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da con la Controparte_1
memoria ex art. 171 bis cpc.
COMPENSA le spese nella misura di ¼ e CONDANNA la al pagamento, in favore Parte_1
del procuratore del creditore procedente, dei restanti ¾ nella misura di € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Palermo, 2.2.25
Il Giudice
Rachele Monfredi