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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1203/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 13:13 innanzi al dott. Andrea D'Alessio, sono comparsi:
per parte appellante l'Avv. Vincenzo La Brocca del Foro di Verona;
Parte_1
per parte appellata , nessuno è comparso;
Controparte_1
L'Avvocato La Brocca precisa le conclusioni come dai suoi scritti difensivi e discute ribadendo i rilievi concernenti l'illegittimità costituzionale delle norme applicate con riguardo alla violazione del principio di collegialità dell'azione di Governo e le ragioni sottese all'applicazione della lex mitior, si rimette per il resto ai propri scritti difensivi.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza il predetto difensore ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
******* tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 387 del
22/9/2022 resa dal Giudice di Pace di , nel procedimento n. 1199/2022; CP_1
tra , ( ), elettivamente domiciliata in Verona, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca, che la rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso in appello;
appellante contro
, nella persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
, in Piazza Dalmazia, n. 3, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di , CP_1 CP_1
che lo rappresenta e difende ex lege; appellato avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 387 del 2022, resa nel CP_1
procedimento R.G. n. 1199/2022, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs.
n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, mentre parte appellata, assente alla discussione, ha concluso come da propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza del 22 settembre 2022, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione CP_1
presentata da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0028929 del 20/5/2022, emessa Parte_1 dalla contenente l'elevazione della sanzione amministrativa Controparte_2 di € 429,50 a carico della stessa per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020, come attuato dall'art.1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 8/3/2020, esteso dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 9/3/2020 all'intero territorio nazionale, per aver effettuato in data 5/4/2020 uno spostamento sul territorio del proprio Comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
La decisione di prime cure, omesso il rinvio alla Corte costituzionale per irrilevanza/manista infondatezza delle questioni sollevate, si è fondata sul rigetto delle censure avanzate avverso il provvedimento opposto, concernenti: i) l'insussistenza dell'illecito al momento del fatto per cessazione dell'efficacia del d.P.C.M. 9/3/2020; ii) l'illegittimità del medesimo decreto per violazione dell'art. 17, comma IV, l. n. 400/1998 e per difetto di motivazione;
iii) difetto di attribuzione e violazione dell'art. 4, comma III, d.l. n. 19/2020; iv) applicazione della lex mitior giusta sent. n. 63/2019 della Corte costituzionale;
v) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a)
D.P.C.M. 8/3/2020 e dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 9/3/2020 per violazione dell'art. 13 Cost.
Con ricorso depositato in data 23/3/2023, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
pronuncia, affidando la richiesta di integrale riforma a quattro motivi di impugnazione: i) applicazione della lex mitior ex Corte cost. 63/2019 e conseguente intervenuta abolizione degli illeciti contestati;
ii) illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, d.l. 19/2020 per violazione degli artt. 92, 93, 94 e 95 cost.; iii) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma II, lett. a), d.l. 19/2020, come attuato dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 02/03/2021: violazione dell'art. 13 Cost. e 5 CEDU e 117 cost.; iv) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma II, lett. a), d.l. 19/2020, come attuato dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 02/03/2021 (divieto di spostamenti): violazione dell'art. 16 cost. e 5 CEDU, 45
CDFUE e 117 Cost.
Sulla scorta di tali doglianze parte appellante ha chiesto, in via principale, la riforma della sentenza appellata, con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, in via subordinata, di sollevare le questioni di legittimità costituzionale articolate nei predetti motivi di appello.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 6/6/2023, si è costituita in giudizio , chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di prime cure.
La causa è stata trattata all'udienza del 29/6/2023 ed è stata decisa con la presente sentenza resa a verbale all'udienza di discussione di data odierna.
2. L'appello è infondato sia per ciò che concerne il principio della lex mitior, sia per quel che attiene alle censure di legittimità costituzionale delle disposizioni sanzionatorie di cui si discute, per le seguenti ragioni.
2.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure consisterebbe nel non aver applicato l'art. 2, comma 2, c.p. al caso di specie, concernente le sanzioni formalmente amministrative, sostanzialmente penali, rispondenti ai noti criteri Engel elaborati dalla Corte Edu (cfr. Corte EDU 8 giugno 1976, Engel e altri
contro
Paesi Bassi;
27 settembre 2011,
contro
Italia;
e 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Controparte_3
Italia), da ultimo recepiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019.
In tal senso parte appellante ha censurato i seguenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata:
i) «Il presupposto per la cessazione dell'efficacia della sanzione amministrativa punitiva, dunque, risiede in una successiva norma di legge, la quale non consideri più illecito il fatto precedentemente sanzionato come tale, oppure sanzioni il medesimo fatto in misura inferiore a quella precedentemente prevista»; ii) «La sanzione irrogata alla sig.ra trova la sua fonte nell'art. 4 del D.L. 19/2020, Pt_1
il quale appresta un sistema appunto sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni in tema di misure per il contenimento dell'epidemia da Covid19, dettate dall'art. 1 del medesimo D.L. 19/2020.
Ora, né l'art. 1 né l'art. 4 del D.L. 19/2020 sono stati abrogati e sono tuttora vigenti. Dal 1 aprile 2022 è dunque cessato lo stato di emergenza, decretato per l'epidemia da Covid19, ma non è intervenuta alcuna abrogazione degli illeciti relativi alla violazione delle misure di contenimento dell'epidemia stessa, né è stata disposta l'abrogazione o la mitigazione del sistema sanzionatorio corrispondentemente predisposto dall'art. 4 del D.L. 19/2020.
La modifica riscontrabile, invero, non attiene alla norma di legge sanzionatoria, bens[ì] al provvedimento amministrativo (D.P.C.M) che, in attuazione della legge, ha individuato le misure di contenimento della pandemia e le condotte corrispondentemente vietate»; iii) «Alla variazione della situazione di fatto, id est all'attuale minore incisività del Covid19, ha fatto seguito, da parte del legislatore, la proclamazione della fine dello stato di emergenza sanitaria, la quale ha comportato e comporta che diverse misure di contenimento non siano più in corso, senza però determinare
l'abrogazione degli illeciti amministrativi in subiecta materia - in ispecie di quelli commessi nel lasso temporale in cui le misure stesse erano operanti – né la modificazione in mitius delle relative sanzioni.
Nell'ordinamento giuridico, dunque, non è riscontrabile un mutato apprezzamento del giudizio di lesività del bene giuridico della salute pubblica e personale, giudizio sotteso alle sanzioni delle condotte trasgressive delle misure di salvaguardia dalla pandemia da Covid19. Altrimenti detto, la condotta per la quale è stato elevato il verbale alla sig.ra cui ha fatto seguito l'ordinanza Pt_1
prefettizia, non è considerate lecita o sanzionata meno gravemente da una norma posteriore. Ne deriva l'insussistenza di una lex mitior applicabile alle fattispecie oggetto dell'ordinanza impugnata».
I predetti passaggi peccherebbero, secondo la ricostruzione offerta da parte appellante, di eccessivo formalismo, in quanto motivati sulla scorta della necessità di una formale abrogazione delle norme sanzionatorie, insussistente nel caso di specie. A fronte di tale affermazione, tuttavia, la stessa Corte costituzionale avrebbe affermato la sufficienza, ai fini dell'applicazione del principio della lex mitior, di un mutamento della valutazione di liceità del fatto contestato, a prescindere dalla formale abrogazione della norma sanzionatrice.
Parte appellante, in particolare, farebbe derivare tale mutata valutazione del disvalore, allo spirare dell'orizzonte temporale previsto per la validità delle misure di contenimento della diffusione pandemica, nonché delle relative sanzioni amministrative, alla data del 31/3/2022 indicata dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 19/2020 come «termine dello stato di emergenza».
La disposizione temporale in commento, tuttavia, non appare foriera di una rivisitata lettura del disvalore della condotta in contestazione, ma conchiude l'orizzonte applicativo delle disposizioni sanzionatorie previste sulla scorta del sistema dei d.P.C.M. alla data del 31/3/2022, in ragione del carattere eccezionale e temporale delle stesse. Cosicché, tale disposizione non comporta una rivalutazione delle condotte tenute durante la vigenza temporale dello stato di emergenza, quanto piuttosto, la corretta delineazione temporale del quadro normativo in commento.
In tal senso, appare evidente come la fattispecie indicata da parte appellante non si presti a essere sussunta nei primi quattro commi dell'art. 2, c.p., integrando, piuttosto, i presupposti del quinto comma, di tale disposizione normativa, concernente le leggi eccezionali e temporanee.
Come evidente, infatti, nel caso di disposizioni normative che individuino un preciso orizzonte temporale per la rilevanza di determinati illeciti, esattamente come avvenuto nel caso di specie,
l'applicazione dei primi commi dell'art. 2 c.p. impedirebbe di sottoporre a sanzione gli autori dei fatti censurati, frustrandone la finalità latu sensu general preventiva.
Tale affermazione, prevista in tema di sanzione penale deve essere estesa anche agli illeciti formalmente amministrativi, sostanzialmente penali, di cui ai criteri Engels, in quanto la predetta giurisprudenza della Corte EDU e la stessa sentenza della Corte costituzionale citata da parte appellante, mirano ad accostare il regime di garanzie previsto per le sanzioni amministrative a quello tipicamente delineato per i fatti di reato, ma non si spingono a pretendere maggiori garanzie, che giungano fino a determinare l'illegittimità delle disposizioni sanzionatorie temporanee ed eccezionali.
In tal senso, non possono essere letti i passaggi della sentenza n. 63/2019 citati nella memoria del
13/10/2023 depositata da parte appellante.
In primo luogo, l'inderogabilità della lex mitior non è pertinente al caso di specie, rispondendo al differente fenomeno delle norme sanzionatorie eccezionali e temporanee.
Infatti, che le previsioni sanzionatorie in discussione siano state motivate dalla necessità di far fronte alle criticità eccezionali rappresentante dalla pandemia non è revocabile in dubbio e la parametrazione dello stato di emergenza a una determinata soglia temporale si apprezza sotto il profilo della certezza del diritto per quanto attiene all'estensione della portata delle norme sulla cui scorta è stata elevata la sanzione.
In secondo luogo, la natura sostanzialmente penale dell'illecito contestato non consente di differenziare il regime di quest'ultimo da quanto previsto in tema di fatti criminosi dall'art. 2, comma
V, c.p.
Pertanto, si deve concludere che i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado contestati da parte appellante siano privi delle censure prospettate e conducano all'affermazione di illiceità e sanzionabilità dei fatti commessi. Questi ultimi, infatti, mantengono ad oggi integra la valutazione di disvalore che ha sorretto l'elevazione della sanzione, poiché commessi in data 5/4/2020, ossia all'interno dell'intervallo temporale a cui le disposizioni sanzionatorie richiamate hanno visto ancorata la propria efficacia, essendo ben precedenti allo spirare del termine dell'emergenza pandemica (31/3/2022).
2.2. Passando alle censure concernenti le questioni di legittimità costituzionale avanzate già in primo grado da parte appellante, esse si riferiscono al seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata: «Questo giudice di pace, invece, non reputa integrato il requisito della non manifesta infondatezza, in quanto non dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L.
19/2020». Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
2.2.1. Con riguardo alla prima questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 1, comma
1 e 2, d.l. 19/2020 per violazione degli artt. 92, 93, 94 e 95 cost., si concorda con la valutazione di manifesta infondatezza effettuata dal giudice di prime cure.
Le argomentazioni spese da parte appellante, infatti, mirano, in parte, a rimarcare una diversità di vedute sul piano interpretativo rispetto ai principali approdi a cui è pervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2021, in particolare consistenti nella natura di atto amministrativo dei d.P.C.M.
e nella mancata violazione delle prerogative del Parlamento. Come tali, detti argomenti non appaiono idonei a giustificare una nuova rimessione al Giudice delle Leggi.
Parimenti, la rilevanza della questione non può essere desunta dalla paventa violazione del principio di collegialità dell'azione di governo, tratto da una peculiare lettura degli artt. 92, 93, 94 e 95 Cost. e dal contenuto della l. n. 400/1988.
Ebbene, sotto il profilo del rispetto del principio di collegialità, deve osservarsi come esso, al pari di quanto accaduto per l'ossequio alla potestà normativa del Parlamento, è stato rispettato dall'atto fondamentale su cui si è fondato l'intero sistema dei d.P.C.M., ossia il d.l. n. 19/2020.
Tale fonte normativa è stata, infatti, deliberata dal Consiglio dei ministri in data 24/3/2020 e proposta al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'economia e delle finanze (cfr. preambolo del d.l. n.
19/2020).
Inoltre, anche il d.P.C.M. 9/3/2020, citato nel caso di specie non reca un vero vulnus al principio di collegialità del Governo, come emerge dalla lettura del preambolo, recante la seguente previsione:
«su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della , dell'economia e CP_4
delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell CP_5
[
giustizia, delle infrastrutture sostenibili, dello sviluppo economico
[...] Controparte_6
ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle Controparte_7
politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome».
Certamente, poi, non può ritenersi che le disposizioni della l. n. 400/1988 costituiscano parametro, ancorché interposto, di legittimità costituzionale, come, peraltro, escluso dalla stessa sentenza citata da parte appellante («pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte», cfr. C. cost. 22/2012, considerando in diritto 3.3).
Pertanto, non può concludersi che con il d.l. n. 19/2020, conv. in l. n. 35/2020 il Governo, prima, e il
Parlamento, poi, abbiano inteso derogare ai poteri di iniziativa normativa del Governo, a favore del
Presidente del Consiglio dei ministri, in violazione delle disposizioni concernenti la revisione costituzionale.
La questione paventata è, di conseguenza, manifestamente infondata.
2.2.2. Parimenti, manifestamente infondate si presentano le questioni sollevate con riguardo all'art. 1, comma II, lett. a), d.l. 19/2020, come attuato dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 2/3/2021 ai sensi dei parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 13, 16 cost., 5 CEDU, 45 CDFUE e 117 cost.
Anzitutto, il d.P.C.M. di attuazione richiamato non appare rilevante nel caso di specie essendo entrato in vigore successivamente ai fatti contestati.
Riferendosi, invece, al sistema per come vigente al momento dell'illecito, anche le riferite censure sono state in larga parte considerate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 127/2022 con cui le misure di contenimento previste per il periodo pandemico sono state ricondotte alle limitazioni della libertà di movimento e non alla libertà personale.
In applicazione della predetta interpretazione, il riferimento alla libertà personale di cui all'art. 13
Cost. non è pertinente al caso di specie, essendo riferito all'insieme di garanzie che compongono la sfera giuridica dell' corpus e richiedono la sottoposizione a coazione fisica dell'individuo a CP_8 esse soggetto, al fine di determinare l'attivazione dei peculiari presidi garantistici previsti (riserva assoluta di legge, intervento dell'autorità giudiziaria).
Ciò è quanto emerge dall'attenta analisi della sentenza appena richiamata, nella quale si legge:
«Qualora […] il legislatore intervenga sulla libertà di locomozione, indice certo per assegnare tale misura all'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) è che essa sia non soltanto obbligatoria (tale, vale a dire, da comportare una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tale da richiedere una coercizione fisica» (cfr. C. cost., 26/5/2022, n. 127).
Nel caso di specie, al pari di quanto segnalato, le misure di contenimento e le sanzioni per esse previste non ridondano nella sottoposizione della popolazione residente a una misura di coercizione fisica, prevedendo un divieto la cui esecuzione è rimessa alla collaborazione dei destinatari delle restrizioni (cfr. art. 1, comma II, d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020).
Il piano di collaborazione, ancorché doverosa, è confermato dalla scelta di carattere sanzionatorio, fissata in termini di sottoposizione a sanzione pecuniaria e non a una più incisiva misura di coercizione fisica (cfr. art. 4 d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020). Pertanto, la coercizione fisica non è individuata né a livello della fisiologica applicazione della disposizione in esame, né quale misura coercitiva di esecuzione della stessa.
In secondo luogo, la questione paventata risulta manifestamente infondata anche con riguardo al parametro interposto di cui all'art. 5 CEDU, per quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte
EDU, la quale ha escluso che le stesse possano rappresentare una violazione effettiva della norma richiamata, («45. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère que le degré des restrictions apportées à la liberté de circulation du requérant n'est pas d'une intensité telle qu'elle permette de considérer que le confinement général imposé par les autorités ait constitué une privation de liberté. Elle estime donc que le requérant ne peut passer pour avoir été privé de sa liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. En conséquence, elle juge inutile d'examiner la question de savoir si la mesure litigieuse était justifiée au regard de l'alinéa e) de l'article 5 § 1»1, cfr. C.EDU,
49993/2021).
Per quanto attiene al parametro di cui agli artt. 16 cost., occorre sottolineare come esso preveda espressamente la possibilità di deroghe legislative di portata generale per motivi di sanità pubblica.
Nel predetto senso devono essere intese le norme oggetto della paventata ipotesi di illegittimità costituzionale.
Parte appellante ha fatto valere in via di eccezione la previsione per cui la limitazione della libertà di movimento sarebbe irragionevole, poiché sorretta dalla convinzione scientificamente errata dell'utilità del lock-down ai fini del contenimento del contagio. Benché parte appellante abbia fondato tali eccezioni sulla scorta di studi scientifici indicati nella memoria del 13/10/2023, essa non è condivisa dal Tribunale, in quanto l'affermazione di posizioni dissenzienti all'interno del panorama scientifico, ancorché minoritarie, non appare sufficiente al fine di far emergere l'irragionevolezza della scelta elaborata dal Governo, prima, e dal Parlamento, poi.
Tale scelta, infatti, si è caratterizzata per essere espressione di una discrezionalità politica orientata dal punto di vista scientifico grazie agli apporti del Comitato tecnico-scientifico, inserito stabilmente nell'iter di predisposizione delle misure di restrizione ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo d.l. n. 19/2020 («Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630»). Cosicché, le misure selezionate non possono apparire irragionevoli, essendosi fondate sulle indicazioni direttamente pervenute dai maggiori esperti della materia.
In ultimo, sotto il profilo del parametro di cui all'art. 45 CDFUE, recante la disciplina del diritto alla libertà di circolazione interna e tra Stati membri, deve osservarsi che la stessa Carta prevede la possibilità di limitazioni di cui all'art. 52, stabilendo che esse «[…] devono essere previste dalla legge
e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà» e precisando che «nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
Ebbene, il Tribunale ritiene che il sistema normativo delineato dal d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020 realizzi i presupposti previsti da tale previsione in considerazione delle finalità di interesse generale volte al contenimento della pandemia anche in considerazione dell'alto livello di protezione della salute di cui all'art. 35 CDFUE.
Altro elemento rilevante in tal senso può trarsi dalla pronuncia della CGUE con cui sono state considerate misure equivalenti a quelle italiane predisposte dal Belgio, sebbene sotto il profilo della libertà di spostamento dei cittadini UE tra Stati membri, ritenendole non contrastanti con le discipline europee (cfr. CGUE, grande sezione, 5/12023, causa C-128/22).
Sebbene la pronuncia riferita riguardi un caso differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio, può trarsi spunto da essa per affermare la compatibilità tra le misure restrittive decise in epoca di pandemia e il sistema di libertà fondamentali delineato in seno all'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Pertanto, la disciplina normativa in commento non è contrasto con tale parametro.
In conclusione, anche la presente eccezione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
2.3. Tanto premesso, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
3. Nulla si dispone, in questa sede, circa le spese del giudizio di primo grado, in considerazione dell'esito reiettivo dell'impugnazione proposta.
Le spese di lite della fase di appello, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi medi per cause di valore fino a € 1.100,00, dimezzando gli importi concernenti la fase di trattazione e istruzione, data la mancata acquisizione di prove costituende.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del
2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di n. 387/2022, resa nel procedimento n. 1199/2021, così provvede: CP_1
▪ rigetta il ricorso in appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
▪ condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali, attinenti alla fase di appello, in favore dell'appellato, che si liquidano nella somma di € 562,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie al 15%;
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del
2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 4/3/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Traducibile liberamente come segue: «45. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il grado di restrizione della libertà di movimento del ricorrente non fosse tale da far ritenere che il confinamento generale imposto dalle autorità costituisse una privazione della libertà. Pertanto, ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato privato della libertà ai sensi dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, non ritiene necessario esaminare la questione se la misura in questione fosse giustificata ai sensi della lettera e) dell'articolo 5 § 1».
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 13:13 innanzi al dott. Andrea D'Alessio, sono comparsi:
per parte appellante l'Avv. Vincenzo La Brocca del Foro di Verona;
Parte_1
per parte appellata , nessuno è comparso;
Controparte_1
L'Avvocato La Brocca precisa le conclusioni come dai suoi scritti difensivi e discute ribadendo i rilievi concernenti l'illegittimità costituzionale delle norme applicate con riguardo alla violazione del principio di collegialità dell'azione di Governo e le ragioni sottese all'applicazione della lex mitior, si rimette per il resto ai propri scritti difensivi.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza il predetto difensore ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
******* tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
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All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 387 del
22/9/2022 resa dal Giudice di Pace di , nel procedimento n. 1199/2022; CP_1
tra , ( ), elettivamente domiciliata in Verona, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca, che la rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso in appello;
appellante contro
, nella persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
, in Piazza Dalmazia, n. 3, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di , CP_1 CP_1
che lo rappresenta e difende ex lege; appellato avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 387 del 2022, resa nel CP_1
procedimento R.G. n. 1199/2022, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs.
n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, mentre parte appellata, assente alla discussione, ha concluso come da propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza del 22 settembre 2022, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione CP_1
presentata da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0028929 del 20/5/2022, emessa Parte_1 dalla contenente l'elevazione della sanzione amministrativa Controparte_2 di € 429,50 a carico della stessa per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020, come attuato dall'art.1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 8/3/2020, esteso dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 9/3/2020 all'intero territorio nazionale, per aver effettuato in data 5/4/2020 uno spostamento sul territorio del proprio Comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
La decisione di prime cure, omesso il rinvio alla Corte costituzionale per irrilevanza/manista infondatezza delle questioni sollevate, si è fondata sul rigetto delle censure avanzate avverso il provvedimento opposto, concernenti: i) l'insussistenza dell'illecito al momento del fatto per cessazione dell'efficacia del d.P.C.M. 9/3/2020; ii) l'illegittimità del medesimo decreto per violazione dell'art. 17, comma IV, l. n. 400/1998 e per difetto di motivazione;
iii) difetto di attribuzione e violazione dell'art. 4, comma III, d.l. n. 19/2020; iv) applicazione della lex mitior giusta sent. n. 63/2019 della Corte costituzionale;
v) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a)
D.P.C.M. 8/3/2020 e dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 9/3/2020 per violazione dell'art. 13 Cost.
Con ricorso depositato in data 23/3/2023, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
pronuncia, affidando la richiesta di integrale riforma a quattro motivi di impugnazione: i) applicazione della lex mitior ex Corte cost. 63/2019 e conseguente intervenuta abolizione degli illeciti contestati;
ii) illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, d.l. 19/2020 per violazione degli artt. 92, 93, 94 e 95 cost.; iii) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma II, lett. a), d.l. 19/2020, come attuato dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 02/03/2021: violazione dell'art. 13 Cost. e 5 CEDU e 117 cost.; iv) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma II, lett. a), d.l. 19/2020, come attuato dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 02/03/2021 (divieto di spostamenti): violazione dell'art. 16 cost. e 5 CEDU, 45
CDFUE e 117 Cost.
Sulla scorta di tali doglianze parte appellante ha chiesto, in via principale, la riforma della sentenza appellata, con annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, in via subordinata, di sollevare le questioni di legittimità costituzionale articolate nei predetti motivi di appello.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 6/6/2023, si è costituita in giudizio , chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di prime cure.
La causa è stata trattata all'udienza del 29/6/2023 ed è stata decisa con la presente sentenza resa a verbale all'udienza di discussione di data odierna.
2. L'appello è infondato sia per ciò che concerne il principio della lex mitior, sia per quel che attiene alle censure di legittimità costituzionale delle disposizioni sanzionatorie di cui si discute, per le seguenti ragioni.
2.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure consisterebbe nel non aver applicato l'art. 2, comma 2, c.p. al caso di specie, concernente le sanzioni formalmente amministrative, sostanzialmente penali, rispondenti ai noti criteri Engel elaborati dalla Corte Edu (cfr. Corte EDU 8 giugno 1976, Engel e altri
contro
Paesi Bassi;
27 settembre 2011,
contro
Italia;
e 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Controparte_3
Italia), da ultimo recepiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019.
In tal senso parte appellante ha censurato i seguenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata:
i) «Il presupposto per la cessazione dell'efficacia della sanzione amministrativa punitiva, dunque, risiede in una successiva norma di legge, la quale non consideri più illecito il fatto precedentemente sanzionato come tale, oppure sanzioni il medesimo fatto in misura inferiore a quella precedentemente prevista»; ii) «La sanzione irrogata alla sig.ra trova la sua fonte nell'art. 4 del D.L. 19/2020, Pt_1
il quale appresta un sistema appunto sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni in tema di misure per il contenimento dell'epidemia da Covid19, dettate dall'art. 1 del medesimo D.L. 19/2020.
Ora, né l'art. 1 né l'art. 4 del D.L. 19/2020 sono stati abrogati e sono tuttora vigenti. Dal 1 aprile 2022 è dunque cessato lo stato di emergenza, decretato per l'epidemia da Covid19, ma non è intervenuta alcuna abrogazione degli illeciti relativi alla violazione delle misure di contenimento dell'epidemia stessa, né è stata disposta l'abrogazione o la mitigazione del sistema sanzionatorio corrispondentemente predisposto dall'art. 4 del D.L. 19/2020.
La modifica riscontrabile, invero, non attiene alla norma di legge sanzionatoria, bens[ì] al provvedimento amministrativo (D.P.C.M) che, in attuazione della legge, ha individuato le misure di contenimento della pandemia e le condotte corrispondentemente vietate»; iii) «Alla variazione della situazione di fatto, id est all'attuale minore incisività del Covid19, ha fatto seguito, da parte del legislatore, la proclamazione della fine dello stato di emergenza sanitaria, la quale ha comportato e comporta che diverse misure di contenimento non siano più in corso, senza però determinare
l'abrogazione degli illeciti amministrativi in subiecta materia - in ispecie di quelli commessi nel lasso temporale in cui le misure stesse erano operanti – né la modificazione in mitius delle relative sanzioni.
Nell'ordinamento giuridico, dunque, non è riscontrabile un mutato apprezzamento del giudizio di lesività del bene giuridico della salute pubblica e personale, giudizio sotteso alle sanzioni delle condotte trasgressive delle misure di salvaguardia dalla pandemia da Covid19. Altrimenti detto, la condotta per la quale è stato elevato il verbale alla sig.ra cui ha fatto seguito l'ordinanza Pt_1
prefettizia, non è considerate lecita o sanzionata meno gravemente da una norma posteriore. Ne deriva l'insussistenza di una lex mitior applicabile alle fattispecie oggetto dell'ordinanza impugnata».
I predetti passaggi peccherebbero, secondo la ricostruzione offerta da parte appellante, di eccessivo formalismo, in quanto motivati sulla scorta della necessità di una formale abrogazione delle norme sanzionatorie, insussistente nel caso di specie. A fronte di tale affermazione, tuttavia, la stessa Corte costituzionale avrebbe affermato la sufficienza, ai fini dell'applicazione del principio della lex mitior, di un mutamento della valutazione di liceità del fatto contestato, a prescindere dalla formale abrogazione della norma sanzionatrice.
Parte appellante, in particolare, farebbe derivare tale mutata valutazione del disvalore, allo spirare dell'orizzonte temporale previsto per la validità delle misure di contenimento della diffusione pandemica, nonché delle relative sanzioni amministrative, alla data del 31/3/2022 indicata dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 19/2020 come «termine dello stato di emergenza».
La disposizione temporale in commento, tuttavia, non appare foriera di una rivisitata lettura del disvalore della condotta in contestazione, ma conchiude l'orizzonte applicativo delle disposizioni sanzionatorie previste sulla scorta del sistema dei d.P.C.M. alla data del 31/3/2022, in ragione del carattere eccezionale e temporale delle stesse. Cosicché, tale disposizione non comporta una rivalutazione delle condotte tenute durante la vigenza temporale dello stato di emergenza, quanto piuttosto, la corretta delineazione temporale del quadro normativo in commento.
In tal senso, appare evidente come la fattispecie indicata da parte appellante non si presti a essere sussunta nei primi quattro commi dell'art. 2, c.p., integrando, piuttosto, i presupposti del quinto comma, di tale disposizione normativa, concernente le leggi eccezionali e temporanee.
Come evidente, infatti, nel caso di disposizioni normative che individuino un preciso orizzonte temporale per la rilevanza di determinati illeciti, esattamente come avvenuto nel caso di specie,
l'applicazione dei primi commi dell'art. 2 c.p. impedirebbe di sottoporre a sanzione gli autori dei fatti censurati, frustrandone la finalità latu sensu general preventiva.
Tale affermazione, prevista in tema di sanzione penale deve essere estesa anche agli illeciti formalmente amministrativi, sostanzialmente penali, di cui ai criteri Engels, in quanto la predetta giurisprudenza della Corte EDU e la stessa sentenza della Corte costituzionale citata da parte appellante, mirano ad accostare il regime di garanzie previsto per le sanzioni amministrative a quello tipicamente delineato per i fatti di reato, ma non si spingono a pretendere maggiori garanzie, che giungano fino a determinare l'illegittimità delle disposizioni sanzionatorie temporanee ed eccezionali.
In tal senso, non possono essere letti i passaggi della sentenza n. 63/2019 citati nella memoria del
13/10/2023 depositata da parte appellante.
In primo luogo, l'inderogabilità della lex mitior non è pertinente al caso di specie, rispondendo al differente fenomeno delle norme sanzionatorie eccezionali e temporanee.
Infatti, che le previsioni sanzionatorie in discussione siano state motivate dalla necessità di far fronte alle criticità eccezionali rappresentante dalla pandemia non è revocabile in dubbio e la parametrazione dello stato di emergenza a una determinata soglia temporale si apprezza sotto il profilo della certezza del diritto per quanto attiene all'estensione della portata delle norme sulla cui scorta è stata elevata la sanzione.
In secondo luogo, la natura sostanzialmente penale dell'illecito contestato non consente di differenziare il regime di quest'ultimo da quanto previsto in tema di fatti criminosi dall'art. 2, comma
V, c.p.
Pertanto, si deve concludere che i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado contestati da parte appellante siano privi delle censure prospettate e conducano all'affermazione di illiceità e sanzionabilità dei fatti commessi. Questi ultimi, infatti, mantengono ad oggi integra la valutazione di disvalore che ha sorretto l'elevazione della sanzione, poiché commessi in data 5/4/2020, ossia all'interno dell'intervallo temporale a cui le disposizioni sanzionatorie richiamate hanno visto ancorata la propria efficacia, essendo ben precedenti allo spirare del termine dell'emergenza pandemica (31/3/2022).
2.2. Passando alle censure concernenti le questioni di legittimità costituzionale avanzate già in primo grado da parte appellante, esse si riferiscono al seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata: «Questo giudice di pace, invece, non reputa integrato il requisito della non manifesta infondatezza, in quanto non dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L.
19/2020». Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
2.2.1. Con riguardo alla prima questione di legittimità costituzionale concernente gli artt. 1, comma
1 e 2, d.l. 19/2020 per violazione degli artt. 92, 93, 94 e 95 cost., si concorda con la valutazione di manifesta infondatezza effettuata dal giudice di prime cure.
Le argomentazioni spese da parte appellante, infatti, mirano, in parte, a rimarcare una diversità di vedute sul piano interpretativo rispetto ai principali approdi a cui è pervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 198/2021, in particolare consistenti nella natura di atto amministrativo dei d.P.C.M.
e nella mancata violazione delle prerogative del Parlamento. Come tali, detti argomenti non appaiono idonei a giustificare una nuova rimessione al Giudice delle Leggi.
Parimenti, la rilevanza della questione non può essere desunta dalla paventa violazione del principio di collegialità dell'azione di governo, tratto da una peculiare lettura degli artt. 92, 93, 94 e 95 Cost. e dal contenuto della l. n. 400/1988.
Ebbene, sotto il profilo del rispetto del principio di collegialità, deve osservarsi come esso, al pari di quanto accaduto per l'ossequio alla potestà normativa del Parlamento, è stato rispettato dall'atto fondamentale su cui si è fondato l'intero sistema dei d.P.C.M., ossia il d.l. n. 19/2020.
Tale fonte normativa è stata, infatti, deliberata dal Consiglio dei ministri in data 24/3/2020 e proposta al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'economia e delle finanze (cfr. preambolo del d.l. n.
19/2020).
Inoltre, anche il d.P.C.M. 9/3/2020, citato nel caso di specie non reca un vero vulnus al principio di collegialità del Governo, come emerge dalla lettura del preambolo, recante la seguente previsione:
«su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della , dell'economia e CP_4
delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell CP_5
[
giustizia, delle infrastrutture sostenibili, dello sviluppo economico
[...] Controparte_6
ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle Controparte_7
politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome».
Certamente, poi, non può ritenersi che le disposizioni della l. n. 400/1988 costituiscano parametro, ancorché interposto, di legittimità costituzionale, come, peraltro, escluso dalla stessa sentenza citata da parte appellante («pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte», cfr. C. cost. 22/2012, considerando in diritto 3.3).
Pertanto, non può concludersi che con il d.l. n. 19/2020, conv. in l. n. 35/2020 il Governo, prima, e il
Parlamento, poi, abbiano inteso derogare ai poteri di iniziativa normativa del Governo, a favore del
Presidente del Consiglio dei ministri, in violazione delle disposizioni concernenti la revisione costituzionale.
La questione paventata è, di conseguenza, manifestamente infondata.
2.2.2. Parimenti, manifestamente infondate si presentano le questioni sollevate con riguardo all'art. 1, comma II, lett. a), d.l. 19/2020, come attuato dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 2/3/2021 ai sensi dei parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 13, 16 cost., 5 CEDU, 45 CDFUE e 117 cost.
Anzitutto, il d.P.C.M. di attuazione richiamato non appare rilevante nel caso di specie essendo entrato in vigore successivamente ai fatti contestati.
Riferendosi, invece, al sistema per come vigente al momento dell'illecito, anche le riferite censure sono state in larga parte considerate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 127/2022 con cui le misure di contenimento previste per il periodo pandemico sono state ricondotte alle limitazioni della libertà di movimento e non alla libertà personale.
In applicazione della predetta interpretazione, il riferimento alla libertà personale di cui all'art. 13
Cost. non è pertinente al caso di specie, essendo riferito all'insieme di garanzie che compongono la sfera giuridica dell' corpus e richiedono la sottoposizione a coazione fisica dell'individuo a CP_8 esse soggetto, al fine di determinare l'attivazione dei peculiari presidi garantistici previsti (riserva assoluta di legge, intervento dell'autorità giudiziaria).
Ciò è quanto emerge dall'attenta analisi della sentenza appena richiamata, nella quale si legge:
«Qualora […] il legislatore intervenga sulla libertà di locomozione, indice certo per assegnare tale misura all'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) è che essa sia non soltanto obbligatoria (tale, vale a dire, da comportare una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tale da richiedere una coercizione fisica» (cfr. C. cost., 26/5/2022, n. 127).
Nel caso di specie, al pari di quanto segnalato, le misure di contenimento e le sanzioni per esse previste non ridondano nella sottoposizione della popolazione residente a una misura di coercizione fisica, prevedendo un divieto la cui esecuzione è rimessa alla collaborazione dei destinatari delle restrizioni (cfr. art. 1, comma II, d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020).
Il piano di collaborazione, ancorché doverosa, è confermato dalla scelta di carattere sanzionatorio, fissata in termini di sottoposizione a sanzione pecuniaria e non a una più incisiva misura di coercizione fisica (cfr. art. 4 d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020). Pertanto, la coercizione fisica non è individuata né a livello della fisiologica applicazione della disposizione in esame, né quale misura coercitiva di esecuzione della stessa.
In secondo luogo, la questione paventata risulta manifestamente infondata anche con riguardo al parametro interposto di cui all'art. 5 CEDU, per quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte
EDU, la quale ha escluso che le stesse possano rappresentare una violazione effettiva della norma richiamata, («45. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère que le degré des restrictions apportées à la liberté de circulation du requérant n'est pas d'une intensité telle qu'elle permette de considérer que le confinement général imposé par les autorités ait constitué une privation de liberté. Elle estime donc que le requérant ne peut passer pour avoir été privé de sa liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. En conséquence, elle juge inutile d'examiner la question de savoir si la mesure litigieuse était justifiée au regard de l'alinéa e) de l'article 5 § 1»1, cfr. C.EDU,
49993/2021).
Per quanto attiene al parametro di cui agli artt. 16 cost., occorre sottolineare come esso preveda espressamente la possibilità di deroghe legislative di portata generale per motivi di sanità pubblica.
Nel predetto senso devono essere intese le norme oggetto della paventata ipotesi di illegittimità costituzionale.
Parte appellante ha fatto valere in via di eccezione la previsione per cui la limitazione della libertà di movimento sarebbe irragionevole, poiché sorretta dalla convinzione scientificamente errata dell'utilità del lock-down ai fini del contenimento del contagio. Benché parte appellante abbia fondato tali eccezioni sulla scorta di studi scientifici indicati nella memoria del 13/10/2023, essa non è condivisa dal Tribunale, in quanto l'affermazione di posizioni dissenzienti all'interno del panorama scientifico, ancorché minoritarie, non appare sufficiente al fine di far emergere l'irragionevolezza della scelta elaborata dal Governo, prima, e dal Parlamento, poi.
Tale scelta, infatti, si è caratterizzata per essere espressione di una discrezionalità politica orientata dal punto di vista scientifico grazie agli apporti del Comitato tecnico-scientifico, inserito stabilmente nell'iter di predisposizione delle misure di restrizione ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo d.l. n. 19/2020 («Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630»). Cosicché, le misure selezionate non possono apparire irragionevoli, essendosi fondate sulle indicazioni direttamente pervenute dai maggiori esperti della materia.
In ultimo, sotto il profilo del parametro di cui all'art. 45 CDFUE, recante la disciplina del diritto alla libertà di circolazione interna e tra Stati membri, deve osservarsi che la stessa Carta prevede la possibilità di limitazioni di cui all'art. 52, stabilendo che esse «[…] devono essere previste dalla legge
e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà» e precisando che «nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
Ebbene, il Tribunale ritiene che il sistema normativo delineato dal d.l. n. 19/2020, conv. con mod. in l. n. 35/2020 realizzi i presupposti previsti da tale previsione in considerazione delle finalità di interesse generale volte al contenimento della pandemia anche in considerazione dell'alto livello di protezione della salute di cui all'art. 35 CDFUE.
Altro elemento rilevante in tal senso può trarsi dalla pronuncia della CGUE con cui sono state considerate misure equivalenti a quelle italiane predisposte dal Belgio, sebbene sotto il profilo della libertà di spostamento dei cittadini UE tra Stati membri, ritenendole non contrastanti con le discipline europee (cfr. CGUE, grande sezione, 5/12023, causa C-128/22).
Sebbene la pronuncia riferita riguardi un caso differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio, può trarsi spunto da essa per affermare la compatibilità tra le misure restrittive decise in epoca di pandemia e il sistema di libertà fondamentali delineato in seno all'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Pertanto, la disciplina normativa in commento non è contrasto con tale parametro.
In conclusione, anche la presente eccezione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
2.3. Tanto premesso, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
3. Nulla si dispone, in questa sede, circa le spese del giudizio di primo grado, in considerazione dell'esito reiettivo dell'impugnazione proposta.
Le spese di lite della fase di appello, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi medi per cause di valore fino a € 1.100,00, dimezzando gli importi concernenti la fase di trattazione e istruzione, data la mancata acquisizione di prove costituende.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del
2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di n. 387/2022, resa nel procedimento n. 1199/2021, così provvede: CP_1
▪ rigetta il ricorso in appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
▪ condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali, attinenti alla fase di appello, in favore dell'appellato, che si liquidano nella somma di € 562,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie al 15%;
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del
2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 4/3/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Traducibile liberamente come segue: «45. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il grado di restrizione della libertà di movimento del ricorrente non fosse tale da far ritenere che il confinamento generale imposto dalle autorità costituisse una privazione della libertà. Pertanto, ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato privato della libertà ai sensi dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, non ritiene necessario esaminare la questione se la misura in questione fosse giustificata ai sensi della lettera e) dell'articolo 5 § 1».