Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1953, n. 2673
CASS
Sentenza 6 agosto 1953

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito da una fattispecie legale tipica ed astratta, e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dall'esaurienza della prova rispetto all'entità giuridica che deve essere dimostrata. La proprietà, come stato di fatto, può essere dimostrata con un qualsiasi mezzo di prova; mentre la convenzione relativa al trasferimento della proprietà deve risultare da atto scritto. Il convenuto nel giudizio di rivendica è vincolato dal riconoscimento del dominio in capo ad alcuno dei danti causa del suo avversario, rispetto al quale dante causa il rivendicante dimostri la continuità dei trapassi fino a quello in suo favore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1953, n. 2673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2673
    Data del deposito : 6 agosto 1953

    Testo completo