TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6616/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6616/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRI ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati CSO C.F._2
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CO C.F._3
TADDEI DOMENICO ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TIZIANO 25 60100 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9,43 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. MASTRI ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Alessandrini Marco per con l'avv. TADDEI DOMENICO ANTONIO nessuno è CO presente sino ad ore 10,00.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da:
- Prima memoria parte attrice;
tutti atti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, ad ore 10,00, il Giudice sospende la trattazione del presente giudizio per altri calendarizzati per l'udienza odierna. Ad ore 10,37, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15,05. Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6616/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRI ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in C.SO C.F._2
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CO C.F._3
TADDEI DOMENICO ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TIZIANO 25 60100 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio la Parte_1 sig. ra dinanzi all'Intestato tribunale, al fine di sentirsi accogliere le CO seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in merito: dichiarata la detenzione dell'appartamento di proprietà dell'istante da parte della convenuta sfornita di titolo valido ed efficace, disporne il rilascio, nonché dichiarare la stessa tenuta (e condannarla) a corrispondergli, nella misura che risulterà di giustizia, indicativamente in € 500,00/mese, l'indennità di occupazione dal 27.10.22, gravata di rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo;
con vittoria di spese di lite;”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, insistendo per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Per queste ragioni il Giudice pagina 2 di 6 adito Voglia: NEL MERITO Respingere la domanda dell'attrice così come formulata nei confronti della convenuta , per i motivi in premessa, o per ogni CO altra motivazione in fatto e diritto alla quale l'ill.mo Giudice adito voglia far riferimento e di conseguenza respingere la richiesta di indennità di occupazione di qualsiasi misura dal 27.10.2022 dell'appartamento attualmente adibito a residenza familiare da e i suoi figli sito in Falconara Marittima via Marconi n. CO
7 Per tanto confermare che la stessa è fornita di titolo valido ed CO efficace per occupare lo stesso immobile per i motivi spiegati in premessa ed in diritto, ovvero per qualsivoglia statuizione di legge che risulti dai fatti e documenti prodotti in causa. Con ogni più ampia riserva di produrre e richiedere mezzi istruttori per concessione dei termini ex art. 183 cpc, e con ogni più ampia riserva di richieste istruttorie. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate e dopo breve discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Difatti la convenuta è munita di valido titolo, costituito dalla Sentenza di divorzio n.
1354/2022 del 22.04.22 di questo Tribunale (antecedente la stipula del contratto di compravendita intercorso tra e ), ove con ricorso Controparte_2 Parte_1 congiunto, il marito pattuisce consensualmente con la coniuge Controparte_2
odierna convenuta “…l'assegnazione della casa coniugale alla CO
, provvedimento di cui in atti non è emersa prova di essere stato trascritto CP_1 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
pagina 3 di 6 A tale ultimo proposito osserva il giudicante che la mancata trascrizione del titolo non può caducare la valenza di quanto in esso contenuto, essendo sufficiente la sua formazione in data anteriore alla stipula del rogito del 27.10.22 per essere opponibile.
Difatti la circostanza che al coniuge affidatario della prole possa esser rimproverato di non aver provveduto alla tempestiva trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, non può caducare la valenza del titolo di assegnazione.
In particolare il diritto ad abitare la casa familiare, se stabilito dal giudice, nel caso in cui l'assegnatario non provveda all'onere di pubblicità adoperandosi per la trascrizione del provvedimento giudiziale, può essere opposto ai terzi entro 9 anni dalla data della sentenza, decorsi i quali matura il termine decadenziale. Nel caso di specie, pur essendo in presenza di un atto non trascritto, non sembrano essere decorsi i detti termini decadenziali, tenuto conto che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1354/2022 del Tribunale di Ancona, così come depositata agli atti, risulta essere stata emessa nel 2022.
La S.C., in una recente pronuncia enuncia un condivisibile principio di diritto: “La decadenza dall'opponibilità ai terzi del proprio di diritto, che si manifesta dopo 9 anni dalla mancata trascrizione dell'atto di assegnazione della casa familiare, non si realizza prima per l'inerzia incolpevole dell'avente diritto. La titolarità del diritto ad abitare la casa familiare è opponibile ai terzi fino a 9 anni dalla sentenza di assegnazione se non si è provveduto alla trascrizione tempestiva della decisione giudiziale….” Cassazione civile sez. II, 26/09/2022, n.27996.
Appare opportuno a tal proposito osservare che in merito all'opponibilità del provvedimento di assegnazione al terzo acquirente, occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 6 della l. n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'articolo 11 della l. n. 74 del 1987, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario, avendo data certa, è opponibile, anche nel caso di mancata trascrizione, al terzo acquirente per nove anni dalla data di assegnazione, mentre nel caso di trascrizione anche oltre i nove anni.
L'opponibilità, tuttavia, conserva il suo valore finché permane l'efficacia della pronuncia giudiziale, dal momento che il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile, quando siano venuti meno i presupposti, comporterebbe un ingiustificato pregiudizio al diritto del proprietario dell'immobile di godere e di disporre del bene medesimo.
Il venir meno del diritto al mantenimento in capo alla prole ha per il genitore affidatario come inevitabile conseguenza anche l'insussistenza del diritto di continuare ad abitare nell'ex casa coniugale.
pagina 4 di 6 Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, il terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento di assegnazione è tenuto, negli stessi limiti di durata (nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni) nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge assegnatario, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti senza colpa).
Ne consegue che è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole ed inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio. La presenza del corrispettivo finirebbe, infatti, per snaturare la funzione dell'istituto che è quella di tutela della prole.
La Corte di Cassazione, Sez. II, con la pronuncia del 24/01/2018, n.1744 sottolinea altresì che l'opponibilità opera, tuttavia, su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione.
Detta efficacia del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione preliminarmente tra i coniugi, in relazione al perdurare dell'interesse dei figli, con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 898/1970, mediante la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione a causa del sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emissione.
Al terzo acquirente, invece, che non è legittimato ad attivare tale procedura, non resta altro che proporre una domanda di accertamento dell'insussistenza (originaria o sopravvenuta) delle condizioni per il mantenimento del diritto di godimento della casa coniugale in favore del coniuge assegnatario, adducendo semmai il motivo che è venuta meno la presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, conviventi con l'assegnatario.
La finalità di detta azione è, appunto, quella di conseguire una dichiarazione di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario ed è l'unico strumento attivabile da parte del terzo a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, ciò in quanto il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile si risolverebbe in un ingiustificato durevole pregiudizio al diritto di godere e disporre del bene ai sensi degli artt. 42 Cost. e 832 c.c.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti è emerso che in sede di stipula del rogito di compravendita il sig. omette di dare atto che non aveva più da Persona_1 molti mesi la disponibilità della porzione dell'immobile adibito a casa coniugale poiché
pagina 5 di 6 assegnata alla coniuge, ma procedeva lo stesso alla sua vendita, sottacendo (?) la circostanza al fratello. Salustri odierno attore, era a conoscenza del divorzio del Pt_1 fratello - padre di figli in giovane età di cui uno ancora ad oggi minore che occupavano unitamente alla madre il cespite oggetto di compravendita - fa apparire poco credibile la circostanza di non sapere che la casa (peraltro coniugale) avesse avuto eventuale assegnazione alla ex coniuge del fratello , circostanza quanto meno presumibile CP_2
e/o facilmente accertabile con la minima ordinaria diligenza, provvedimento peraltro antecedente la stipula del rogito di molti mesi.
Osserva infine il giudicante che la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
1708/23, riguarda un presunto contratto verbale di comodato intercorso tra la madre dante causa dei germani e la convenuta , su questioni da Pt_1 CO ritenersi superate sia dalla morte della dante causa (sig.ra che Persona_2 induceva la Corte Adita a dichiarare la cessata materia del contendere e sia dalla successiva pronuncia in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come sopra richiamata (Sent. n. 1354/2022 del Tribunale di Ancona).
Dal rigetto della domanda ne consegue che va dichiarata la legittimità dell'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
accerta e dichiara la legittimità dell'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte della convenuta , in forza della sentenza di cessazione degli effetti CO civili del matrimonio n. 1354/2022 del Tribunale di Ancona;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano secondo la tabella D.M. 147/2022 – valore indeterminabile – complessità bassa, parametro minimo e tenuto conto dell'attività in concreto svolta, in € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6616/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRI ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati CSO C.F._2
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CO C.F._3
TADDEI DOMENICO ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TIZIANO 25 60100 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9,43 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. MASTRI ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Alessandrini Marco per con l'avv. TADDEI DOMENICO ANTONIO nessuno è CO presente sino ad ore 10,00.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da:
- Prima memoria parte attrice;
tutti atti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, ad ore 10,00, il Giudice sospende la trattazione del presente giudizio per altri calendarizzati per l'udienza odierna. Ad ore 10,37, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15,05. Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6616/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRI ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in C.SO C.F._2
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CO C.F._3
TADDEI DOMENICO ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in VIA TIZIANO 25 60100 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio la Parte_1 sig. ra dinanzi all'Intestato tribunale, al fine di sentirsi accogliere le CO seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in merito: dichiarata la detenzione dell'appartamento di proprietà dell'istante da parte della convenuta sfornita di titolo valido ed efficace, disporne il rilascio, nonché dichiarare la stessa tenuta (e condannarla) a corrispondergli, nella misura che risulterà di giustizia, indicativamente in € 500,00/mese, l'indennità di occupazione dal 27.10.22, gravata di rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo;
con vittoria di spese di lite;”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, insistendo per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Per queste ragioni il Giudice pagina 2 di 6 adito Voglia: NEL MERITO Respingere la domanda dell'attrice così come formulata nei confronti della convenuta , per i motivi in premessa, o per ogni CO altra motivazione in fatto e diritto alla quale l'ill.mo Giudice adito voglia far riferimento e di conseguenza respingere la richiesta di indennità di occupazione di qualsiasi misura dal 27.10.2022 dell'appartamento attualmente adibito a residenza familiare da e i suoi figli sito in Falconara Marittima via Marconi n. CO
7 Per tanto confermare che la stessa è fornita di titolo valido ed CO efficace per occupare lo stesso immobile per i motivi spiegati in premessa ed in diritto, ovvero per qualsivoglia statuizione di legge che risulti dai fatti e documenti prodotti in causa. Con ogni più ampia riserva di produrre e richiedere mezzi istruttori per concessione dei termini ex art. 183 cpc, e con ogni più ampia riserva di richieste istruttorie. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate e dopo breve discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Difatti la convenuta è munita di valido titolo, costituito dalla Sentenza di divorzio n.
1354/2022 del 22.04.22 di questo Tribunale (antecedente la stipula del contratto di compravendita intercorso tra e ), ove con ricorso Controparte_2 Parte_1 congiunto, il marito pattuisce consensualmente con la coniuge Controparte_2
odierna convenuta “…l'assegnazione della casa coniugale alla CO
, provvedimento di cui in atti non è emersa prova di essere stato trascritto CP_1 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
pagina 3 di 6 A tale ultimo proposito osserva il giudicante che la mancata trascrizione del titolo non può caducare la valenza di quanto in esso contenuto, essendo sufficiente la sua formazione in data anteriore alla stipula del rogito del 27.10.22 per essere opponibile.
Difatti la circostanza che al coniuge affidatario della prole possa esser rimproverato di non aver provveduto alla tempestiva trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, non può caducare la valenza del titolo di assegnazione.
In particolare il diritto ad abitare la casa familiare, se stabilito dal giudice, nel caso in cui l'assegnatario non provveda all'onere di pubblicità adoperandosi per la trascrizione del provvedimento giudiziale, può essere opposto ai terzi entro 9 anni dalla data della sentenza, decorsi i quali matura il termine decadenziale. Nel caso di specie, pur essendo in presenza di un atto non trascritto, non sembrano essere decorsi i detti termini decadenziali, tenuto conto che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1354/2022 del Tribunale di Ancona, così come depositata agli atti, risulta essere stata emessa nel 2022.
La S.C., in una recente pronuncia enuncia un condivisibile principio di diritto: “La decadenza dall'opponibilità ai terzi del proprio di diritto, che si manifesta dopo 9 anni dalla mancata trascrizione dell'atto di assegnazione della casa familiare, non si realizza prima per l'inerzia incolpevole dell'avente diritto. La titolarità del diritto ad abitare la casa familiare è opponibile ai terzi fino a 9 anni dalla sentenza di assegnazione se non si è provveduto alla trascrizione tempestiva della decisione giudiziale….” Cassazione civile sez. II, 26/09/2022, n.27996.
Appare opportuno a tal proposito osservare che in merito all'opponibilità del provvedimento di assegnazione al terzo acquirente, occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 6 della l. n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'articolo 11 della l. n. 74 del 1987, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario, avendo data certa, è opponibile, anche nel caso di mancata trascrizione, al terzo acquirente per nove anni dalla data di assegnazione, mentre nel caso di trascrizione anche oltre i nove anni.
L'opponibilità, tuttavia, conserva il suo valore finché permane l'efficacia della pronuncia giudiziale, dal momento che il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile, quando siano venuti meno i presupposti, comporterebbe un ingiustificato pregiudizio al diritto del proprietario dell'immobile di godere e di disporre del bene medesimo.
Il venir meno del diritto al mantenimento in capo alla prole ha per il genitore affidatario come inevitabile conseguenza anche l'insussistenza del diritto di continuare ad abitare nell'ex casa coniugale.
pagina 4 di 6 Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, il terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento di assegnazione è tenuto, negli stessi limiti di durata (nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni) nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge assegnatario, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti senza colpa).
Ne consegue che è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole ed inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio. La presenza del corrispettivo finirebbe, infatti, per snaturare la funzione dell'istituto che è quella di tutela della prole.
La Corte di Cassazione, Sez. II, con la pronuncia del 24/01/2018, n.1744 sottolinea altresì che l'opponibilità opera, tuttavia, su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione.
Detta efficacia del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione preliminarmente tra i coniugi, in relazione al perdurare dell'interesse dei figli, con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 898/1970, mediante la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione a causa del sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emissione.
Al terzo acquirente, invece, che non è legittimato ad attivare tale procedura, non resta altro che proporre una domanda di accertamento dell'insussistenza (originaria o sopravvenuta) delle condizioni per il mantenimento del diritto di godimento della casa coniugale in favore del coniuge assegnatario, adducendo semmai il motivo che è venuta meno la presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, conviventi con l'assegnatario.
La finalità di detta azione è, appunto, quella di conseguire una dichiarazione di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario ed è l'unico strumento attivabile da parte del terzo a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, ciò in quanto il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile si risolverebbe in un ingiustificato durevole pregiudizio al diritto di godere e disporre del bene ai sensi degli artt. 42 Cost. e 832 c.c.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti è emerso che in sede di stipula del rogito di compravendita il sig. omette di dare atto che non aveva più da Persona_1 molti mesi la disponibilità della porzione dell'immobile adibito a casa coniugale poiché
pagina 5 di 6 assegnata alla coniuge, ma procedeva lo stesso alla sua vendita, sottacendo (?) la circostanza al fratello. Salustri odierno attore, era a conoscenza del divorzio del Pt_1 fratello - padre di figli in giovane età di cui uno ancora ad oggi minore che occupavano unitamente alla madre il cespite oggetto di compravendita - fa apparire poco credibile la circostanza di non sapere che la casa (peraltro coniugale) avesse avuto eventuale assegnazione alla ex coniuge del fratello , circostanza quanto meno presumibile CP_2
e/o facilmente accertabile con la minima ordinaria diligenza, provvedimento peraltro antecedente la stipula del rogito di molti mesi.
Osserva infine il giudicante che la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
1708/23, riguarda un presunto contratto verbale di comodato intercorso tra la madre dante causa dei germani e la convenuta , su questioni da Pt_1 CO ritenersi superate sia dalla morte della dante causa (sig.ra che Persona_2 induceva la Corte Adita a dichiarare la cessata materia del contendere e sia dalla successiva pronuncia in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come sopra richiamata (Sent. n. 1354/2022 del Tribunale di Ancona).
Dal rigetto della domanda ne consegue che va dichiarata la legittimità dell'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
accerta e dichiara la legittimità dell'occupazione dell'immobile per cui è causa da parte della convenuta , in forza della sentenza di cessazione degli effetti CO civili del matrimonio n. 1354/2022 del Tribunale di Ancona;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano secondo la tabella D.M. 147/2022 – valore indeterminabile – complessità bassa, parametro minimo e tenuto conto dell'attività in concreto svolta, in € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6