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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12892/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CALZAVARA DAVIDE Parte_1 C.F._1
opponente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente: disattesa e respinta ogni e qualsivoglia contraria istanza, deduzione o eccezione avversaria, accertato
e dichiarato che il decreto di pagamento degli onorari spettanti al difensore d'ufficio emesso dal
Tribunale di Venezia il 19.04.2025, depositato il 29.04.2025 e notificato al difensore a mezzo PEC in pari data, con il quale veniva liquidata all'Avv. la somma complessiva di 960,00 euro Parte_1
oltre a spese forfettarie CPA e IVA se dovuti per l'attività professionale prestata in favore del sig.
nell'ambito del procedimento N. 3182/17 R.G.n.r. - N. 2018/17 R.G. GIP risulta Controparte_2
assunto in violazione delle norme di cui agli artt. 82 e 116 del D.P.R. 115/2002 e dei parametri di cui all'art. 12 D.M. 55/2014 e privo di motivazione, ed in ogni altro caso infondato, ingiusto e illegittimo, pagina 1 di 6 voglia l'ill.mo Tribunale adito rideterminare onorario e spese in complessivi Euro 3.155,05 secondo il seguente conteggio:
A. CR (GIÀ ) CP_3 Controparte_4
Totale compenso professionale € 1.440,00
Riduzione 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02 - € 480,00
Totale (senza accessori) € 960,00
Rimborso spese generali 15% € 144,00
CPA € 44,16
Totale (con accessori) € 1.148,16
B. SPESE DI LITE PER IL RECUPERO DEL CR liquidate con sentenza GdP Ve n. 6/2025 € 1.205,00
Rimborso spese generali 15% € 180,75
CPA 4% € 55,43
Totale liquidato in sentenza GdP 08.01.2025 € 1.441,18
C. SPESE LEGALI PRECETTO
Precetto ex DM 55/2014 € 142,00
Rimborso spese generali 15% € 21,30
CPA 4% € 6,53
Totale € 169,83
D. SPESE LEGALI ESECUZIONE PRESSO TERZI RGE 659/2025
Fase introduttiva ex DM 55/2014 € 331,00
Rimborso spese generali 15% € 49,65
CPA 4% € 15,23
Totale € 395,88
TOTALE (A + B + C + D) € 3.155,05
pagina 2 di 6 In ogni caso: con il favore delle spese e competenze di lite, secondo parametri di legge, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 15.5.25 l'Avv. ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto in data 19.4.25, comunicato il 29.4.25, con il quale il Gip del Tribunale di Venezia ha liquidato all'opponente, quale difensore d'ufficio, il compenso per l'attività prestata in favore del sig. nel procedimento penale n. 3182/17, deducendo a motivo la Controparte_2
mancata liquidazione per l'attività prestata in relazione al recupero del credito nei confronti del patrocinato.
Il , ritualmente notificato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso e fondato e può essere accolto.
La motivazione espressa nel provvedimento gravato si fonda su un risalente indirizzo interpretativo della Corte di cassazione secondo cui nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette (si veda, sul punto, Cass. penale n. 46741/07 richiamata anche nel decreto opposto).
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, tuttavia, poiché il procedimento avviato dal difensore d'ufficio nei confronti del proprio assistito per l'accertamento ed il recupero del credito professionale costituisce il presupposto per la richiesta di liquidazione del compenso al Giudice, le spese afferenti tale procedimento dovranno essere parimenti liquidate.
Cass. n. 3480 del 7.2.24, in particolare, ha ritenuto di “dare continuità all'indirizzo consolidatosi e di cui sono espressione già Cass. Sez. 2 17-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01 e Cass. Sez. 6-2 20-12-2011
n. 27854 Rv. 620470-01 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi
pagina 3 di 6 professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass. Sez. 6-2 19-12-2017n. 30484 Rv.
647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass.
Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7-8-2023 n. 23958). Come si legge in Cass. 40073/2021, tale principio risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con la sua stessa ratio, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi
e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato;
quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato”.
Cass. n. 3489 del 7.2.24, sotto altro profilo, ha poi precisato che “a norma dell'art. 116 D.P.R.
115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza del debitore. È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Il suddetto tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R.
115/2002 e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio”.
Nel caso, si osserva, il ricorrente ha dato prova di aver esperito infruttuosamente un serio tentativo di recupero del proprio credito professionale nei confronti della parte assistita, ottenendo un titolo pagina 4 di 6 esecutivo, notificando l'atto di precetto, interpellando le banche dati ex art. 492-bis c.p.c. per accertare la sussistenza di beni pignorabili, avviando una procedura esecutiva presso terzi ed interpellando l'Ufficio pubblico per il lavoro (all.ti da 4 a 11).
In ordine alla quantificazione del compenso, va osservato, da un lato, che il Tribunale non è vincolato alla liquidazione delle spese indicata nella sentenza n. 6/25 del Giudice di Pace di Venezia che ha condannato l'assistito al pagamento delle competenze professionali per l'attività difensiva prestata giacché solo al giudice competente per la liquidazione del compenso al difensore d'Ufficio spetta la liquidazione anche dell'attività civilistica di recupero, dall'altro che la suddetta attività non sembra essere connotata da particolare difficoltà (né il difensore, del resto, lo allega) onde il compenso va commisurato al minimo tabellare.
Sicché vanno liquidati gli importi di € 633,00 per il procedimento ordinario avanti al Giudice di Pace
(comprensivo di tutte le fasi), € 118,00 per l'atto di precetto ed € 166,00 per il pignoramento presso terzi limitatamente alla fase introduttiva.
Al complessivo importo di € 917,00, come precisato da Cass. n. 3606/24, non va applicata la decurtazione ex art. 106-bis d.p.r. 115/02.
Dalla narrativa dell'opposizione parebbe che il ricorrente intenda contestare anche la liquidazione del compenso relativa all'attività penale avendo il Gip “senza alcuna motivazione – rideterminato gli importi (già oggetto di liquidazione giudiziale) e ha liquidato al difensore d'ufficio un compenso di €
960,00 oltre a spese forfettarie CPA ed IVA se dovute, quale difensore d'ufficio” (ricorso introduttivo, pag. 4).
Tuttavia, si osserva, nelle conclusioni viene chiesta la conferma in parte qua dell'importo già liquidato
(€ 960,00, oltre accessori) e, in ogni caso, non vengono allegati elementi per ritenere che l'attività prestata sia stata connotata da particolare complessità da imporre una liquidazione superiore al minimo tabellare.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sul valore del decisum secondo i valori minimi avuto riguardo alla non complessità della controversia per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del provvedimento gravato, liquida all'Avv. , per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di Parte_1 Controparte_2
nel procedimento penale n. 3182/17, l'ulteriore importo di € 917,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge, per l'attività relativa al recupero del credito nei confronti del patrocinato, fermo il resto
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 232,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge
Venezia, 17/11/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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