Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/03/2023, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 01869/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2019, proposto da
AN LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Napolano, Luca Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Napolano in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento prot. n. 1345 del 17 gennaio 2019 recante “irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria” emesso dal Comune di Marano di Napoli - Area Urbanistica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto il medesimo provvedimento già impugnato con il ricorso RG 1932/2019 (chiamato alla stessa udienza di smaltimento del 23 marzo 2023);
Osservato che l’identità di petitum e causa petendi comporti l’inammissibilità del ricorso, depositato, come riferito dalla stessa parte alla camera di consiglio del 4 giugno 2019, “per errore”;Ritenuto che in mancanza di una dichiarazione di rinuncia della parte e della sussistenza della litispendenza ex art. 39 c.p.c. che presuppone la pendenza della medesima causa dinnanzi a giudici diversi, debba pertanto dichiararsi inammissibile il ricorso, avendo parte ricorrente fatto valere il suo interesse a ricorrere con il separato e precedente ricorso RG 1932/2019;
Ritenuto pertanto che debba dichiararsi inammissibile il ricorso e che possano compensarsi le spese di lite, avendo parte ricorrente anche riconosciuto già in sede cautelare l’avvenuta erronea duplicazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO