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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11545/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI CHIARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA F. ZAMBRINI 8 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. NERI
CHIARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI CHIARA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA F. ZAMBRINI 8 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. NERI
CHIARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, depositato in data 27.09.2024, (nato a [...], il Parte_1
10.04.1967) e (nata a [...], il [...]) proponevano domanda Controparte_1 di divorzio congiunto e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio in Bologna in data 16.10.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Bologna, al N. 418 P. 2 S. A anno 2004.
Dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...]), oggi Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Si precisa che, con convenzione di negoziazione assistita ex. art. 6 co. 2 D.L. 132/2014 sottoscritta in data 11.01.2016 ed autorizzata dal PM in data 12.01.2016, è stato concluso tra i coniugi un accordo di separazione personale.
Queste le condizioni del divorzio di cui le parti chiedono l'accoglimento:
pagina 1 di 5 Per_
1) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente Parte_1 convivente con la madre, mediante versamento in favore della sig.ra della somma CP_1 mensile di € 700,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con efficacia a partire dal primo mese successivo alla pubblicazione dell'indice, calcolata dall'anno successivo alla data di divorzio;
2) il sig. contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese c.d. “straordinarie” Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (prot. 09.08.2017) come di seguito meglio specificate: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche o universitarie costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico o dell'Università; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature);
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche ed universitarie di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico o dell'Università frequentata;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Il rimborso delle spese straordinarie avrà luogo mensilmente a favore del genitore anticipatario previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Per_ 3) L'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
4) I coniugi, a definizione di ogni pendenza economica tra di loro, dichiarano di non avere ad oggi nulla a pretendere reciprocamente ed in particolare:
- Il sig. dichiara espressamente di rinunciare alla somma di € 100.000,00 attribuitagli Parte_1 in sede di separazione ai sensi del p.to 5 dell'Accordo di Negoziazione Assistita e la sig.ra
[...] accetta tale rinuncia: la statuizione di cui al predetto p.to 5 è da considerarsi pertanto CP_1 revocata con conseguente cessazione di ogni relativo obbligo a carico della sig.ra CP_1
- La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare ad eventuali crediti dalla stessa CP_1 maturati dal 2016 ad oggi nei confronti del sig. inclusi quelli relativi al mancato Parte_1 Per_ adeguamento annuale dell'assegno mensile all'indice ISTAT ed alle spese di istruzione di .
Ugualmente, il sig. dichiara di rinunciare ad eventuali crediti maturati nello stesso Parte_1 periodo nei confronti della sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 5) Le spese legali relative alla presente procedura di divorzio saranno sostenute integramente dal sig. Parte_1
6) Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 2° comma c.p.c., dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che l'udienza di comparizione venga sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***** Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Con riferimento alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con convenzione di negoziazione assistita, in data 11.01.2016, e sono trascorsi più di sei mesi dalla data della convenzione senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia Per_
e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Nulla da obiettare con riferimento al percepimento integrale da parte della sig.ra CP_1 Per_ dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia . Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Si accorda a che le spese legali relative alla presente procedura di divorzio siano sostenute integramente dal sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
- (nato a [...], il [...]) Parte_1
e
- (nata a [...], il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio in Bologna in data 16.10.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di
Bologna, al N. 418 P. 2 S. A anno 2004.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_
- dà atto e dispone che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne Parte_1 non autosufficiente convivente con la madre, mediante versamento in favore della sig.ra CP_1 della somma mensile di € 700,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con efficacia a partire dal primo mese successivo alla pubblicazione dell'indice, calcolata dall'anno successivo alla data di divorzio;
- dà atto e dispone che il sig. contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese c.d. Parte_1
“straordinarie” sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il pagina 3 di 5 Tribunale di Bologna (prot. 09.08.2017) come meglio specificate al punto 2 delle conclusioni congiunte. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- dà atto e dispone che il rimborso delle spese straordinarie avrà luogo mensilmente a favore del genitore anticipatario previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
Per_
- dà atto e dispone che l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
- dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti;
- dà atto in particolare che:
- Il sig. dichiara espressamente di rinunciare alla somma di € 100.000,00 attribuitagli in Parte_1 sede di separazione ai sensi del p.to 5 dell'Accordo di Negoziazione Assistita e la sig.ra CP_1
pagina 4 di 5 accetta tale rinuncia: la statuizione di cui al predetto p.to 5 è da considerarsi pertanto revocata con conseguente cessazione di ogni relativo obbligo a carico della sig.ra CP_1
- La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare ad eventuali crediti dalla stessa maturati CP_1 dal 2016 ad oggi nei confronti del sig. inclusi quelli relativi al mancato adeguamento Parte_1 Per_ annuale dell'assegno mensile all'indice ISTAT ed alle spese di istruzione di . Ugualmente, il sig. dichiara di rinunciare ad eventuali crediti maturati nello stesso periodo nei confronti della Parte_1 sig.ra CP_1
- dà atto che le spese legali relative alla presente procedura di divorzio siano sostenute integramente dal sig. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11545/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI CHIARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA F. ZAMBRINI 8 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. NERI
CHIARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI CHIARA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA F. ZAMBRINI 8 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. NERI
CHIARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, depositato in data 27.09.2024, (nato a [...], il Parte_1
10.04.1967) e (nata a [...], il [...]) proponevano domanda Controparte_1 di divorzio congiunto e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio in Bologna in data 16.10.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Bologna, al N. 418 P. 2 S. A anno 2004.
Dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...]), oggi Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Si precisa che, con convenzione di negoziazione assistita ex. art. 6 co. 2 D.L. 132/2014 sottoscritta in data 11.01.2016 ed autorizzata dal PM in data 12.01.2016, è stato concluso tra i coniugi un accordo di separazione personale.
Queste le condizioni del divorzio di cui le parti chiedono l'accoglimento:
pagina 1 di 5 Per_
1) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente Parte_1 convivente con la madre, mediante versamento in favore della sig.ra della somma CP_1 mensile di € 700,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con efficacia a partire dal primo mese successivo alla pubblicazione dell'indice, calcolata dall'anno successivo alla data di divorzio;
2) il sig. contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese c.d. “straordinarie” Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (prot. 09.08.2017) come di seguito meglio specificate: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche o universitarie costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico o dell'Università; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature);
b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche ed universitarie di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico o dell'Università frequentata;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Il rimborso delle spese straordinarie avrà luogo mensilmente a favore del genitore anticipatario previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Per_ 3) L'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
4) I coniugi, a definizione di ogni pendenza economica tra di loro, dichiarano di non avere ad oggi nulla a pretendere reciprocamente ed in particolare:
- Il sig. dichiara espressamente di rinunciare alla somma di € 100.000,00 attribuitagli Parte_1 in sede di separazione ai sensi del p.to 5 dell'Accordo di Negoziazione Assistita e la sig.ra
[...] accetta tale rinuncia: la statuizione di cui al predetto p.to 5 è da considerarsi pertanto CP_1 revocata con conseguente cessazione di ogni relativo obbligo a carico della sig.ra CP_1
- La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare ad eventuali crediti dalla stessa CP_1 maturati dal 2016 ad oggi nei confronti del sig. inclusi quelli relativi al mancato Parte_1 Per_ adeguamento annuale dell'assegno mensile all'indice ISTAT ed alle spese di istruzione di .
Ugualmente, il sig. dichiara di rinunciare ad eventuali crediti maturati nello stesso Parte_1 periodo nei confronti della sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 5) Le spese legali relative alla presente procedura di divorzio saranno sostenute integramente dal sig. Parte_1
6) Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 2° comma c.p.c., dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che l'udienza di comparizione venga sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***** Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Con riferimento alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con convenzione di negoziazione assistita, in data 11.01.2016, e sono trascorsi più di sei mesi dalla data della convenzione senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia Per_
e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Nulla da obiettare con riferimento al percepimento integrale da parte della sig.ra CP_1 Per_ dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia . Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Si accorda a che le spese legali relative alla presente procedura di divorzio siano sostenute integramente dal sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
- (nato a [...], il [...]) Parte_1
e
- (nata a [...], il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio in Bologna in data 16.10.2004, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di
Bologna, al N. 418 P. 2 S. A anno 2004.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_
- dà atto e dispone che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne Parte_1 non autosufficiente convivente con la madre, mediante versamento in favore della sig.ra CP_1 della somma mensile di € 700,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con efficacia a partire dal primo mese successivo alla pubblicazione dell'indice, calcolata dall'anno successivo alla data di divorzio;
- dà atto e dispone che il sig. contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese c.d. Parte_1
“straordinarie” sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il pagina 3 di 5 Tribunale di Bologna (prot. 09.08.2017) come meglio specificate al punto 2 delle conclusioni congiunte. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- dà atto e dispone che il rimborso delle spese straordinarie avrà luogo mensilmente a favore del genitore anticipatario previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
Per_
- dà atto e dispone che l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
- dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti;
- dà atto in particolare che:
- Il sig. dichiara espressamente di rinunciare alla somma di € 100.000,00 attribuitagli in Parte_1 sede di separazione ai sensi del p.to 5 dell'Accordo di Negoziazione Assistita e la sig.ra CP_1
pagina 4 di 5 accetta tale rinuncia: la statuizione di cui al predetto p.to 5 è da considerarsi pertanto revocata con conseguente cessazione di ogni relativo obbligo a carico della sig.ra CP_1
- La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare ad eventuali crediti dalla stessa maturati CP_1 dal 2016 ad oggi nei confronti del sig. inclusi quelli relativi al mancato adeguamento Parte_1 Per_ annuale dell'assegno mensile all'indice ISTAT ed alle spese di istruzione di . Ugualmente, il sig. dichiara di rinunciare ad eventuali crediti maturati nello stesso periodo nei confronti della Parte_1 sig.ra CP_1
- dà atto che le spese legali relative alla presente procedura di divorzio siano sostenute integramente dal sig. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5