CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 365/2024 R.G.L. promossa da:
(cod. fisc. )), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da procura allegata al ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'avv. Fabio
Pansera del foro di Torino e con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in
Torino, al civico 10 di Via Luigi Leonardo Colli
– Ricorrente in riassunzione –
Contro
(cod. fisc. P./IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore generale pro tempore, con sede in e con domicilio eletto CP_1 in Torino, al civico 12 di Via Pinasca, presso lo studio dell'avv. Dario Vladimiro Gamba che la rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata in calce alla memoria difensiva allegata alla busta telematica
– Resistente in riassunzione –
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in riassunzione depositato il 28.7.2024.
Per l'appellato: come da memoria in riassunzione depositata il 13.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza in data 1.7.2022, n. 179/2022, il Tribunale di Ivrea, in accoglimento del ricorso proposto da – dipendente della Parte_1 Controparte_2
1
[...] inquadrato come OSS e assegnato a mansioni di carattere CP_3 amministrativo – ha dichiarato illegittimo il provvedimento a lui comunicato il
23.11.2021 (e prorogato il 28.12.2021), a mezzo del quale il ricorrente era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale Sars
Cov 2; il Tribunale ha inoltre condannato l a pagare al le somme Pt_2 Parte_1
che lo stesso avrebbe percepito nel periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi e con il favore delle spese di lite.
Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che il ricorrente, riammesso in servizio il 19.4.2022 a seguito di contrazione di malattia, non rientrasse tra i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e 4-ter del D. L. 44/2021, essendo lo stesso adibito a mansioni amministrative, presso strutture non deputate all'assistenza e al ricovero dei pazienti e ha ritenuto priva di rilievo la norma che aveva stabilito l'obbligo vaccinale a carico dei lavoratori ultracinquantenni (quali il ricorrente) in ragione del fatto che tale disposizione non prevedeva, quale conseguenza della mancata somministrazione del vaccino, la sospensione dal servizio.
Tale sentenza è stata impugnata dall' per quattro motivi: a) erronea Pt_2 interpretazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 e difetto di attività istruttoria;
b) erronea interpretazione dell'art.
8-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992; c) erronea interpretazione e/o violazione dell'art.
4-quinques introdotto dall'art. 1, co, 1, del D.L.
n. 1/2022 e, in ogni caso, erronea interpretazione della disciplina dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni;
d) erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 9.1.2023 (n. 606/2022), ha accolto l'appello proposto dall e, previso richiamo a un precedente della stessa Corte Pt_2 territoriale (cfr. sent. n. 587/22), relativo all'estensione ex art.
4-ter del D.L. 44/2021 dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie di lavoratori e al “personale che svolge a ogni titolo la propria attività lavorativa nelle strutture ex art.
8-ter del D. Lgs. 502/1992,
a esclusione di quello che svolge attività con contatti esterni”, ha ritenuto che il legislatore avesse inteso includere, tra i soggetti obbligati a vaccinarsi, tutto il personale dipendente da enti gestori di servizi sanitari e socio-sanitari (pubblici o privati), senza distinzione tra mansioni e sedi di assegnazione.
2 La Corte di Cassazione (con la sentenza in data 6.3.2024-6.5.2024, n. 12211/2024), in parziale accoglimento delle doglianze del , ha ritenuto che la Corte di Parte_1
Appello di Torino avesse erroneamente fondato la decisione su una non condivisibile interpretazione dell'art.
4-ter del D.L. 44/2021, nella parte in cui rinvia, all'art.
8-ter del
D.L. 502/1992, e, pur dando atto che la sospensione era stata disposta il 23 novembre
2021, non ne aveva valutato la legittimità in base alla normativa vigente;
il Supremo
Collegio ha quindi cassato la sentenza sancendo i seguenti tre principi di diritto:
1) l'art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo originario, ha imposto l'obbligo vaccinale ai soli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della L. 43/2006, impegnati nelle strutture di cui al comma 1 e ne ha consentito la sospensione in caso di rifiuto di sottoporsi al vaccino, previa la prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischi di contagio;
2) l'art. 4, nel testo novellato dal D.L. 21 novembre 2021, n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti gli appartenenti alle categorie di cui al I comma, a prescindere dalle mansioni svolte e dai luoghi di esecuzione delle attività e, a far tempo dal 15.12.2021,
l'art. 4ter del D.L. 172/21 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti di categorie diverse da quelle suddette, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del D.L. 502/1992;
3) il dipendente sospeso dal servizio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis, ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute, a condizione che la prestazione lavorativa potesse essere dallo stesso legittimamente resa: la successiva inclusione nella platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, rende illecita la prestazione stessa ed esclude la risarcibilità del danno.
Con ricorso in riassunzione ha chiesto la conferma integrale della Parte_1 sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'illegittimità dei due provvedimenti di sospensione (del 23.11.2021 e del 28.12.2021), ovvero di accogliere una delle domande svolte in via subordinata (accoglimento della domanda diretta a consentire al ricorrente di rendere la prestazione lavorativa con modalità c.d. agile e accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata autorizzazione alla richiesta di eseguire la prestazione con lavoro in modalità c.d. agile avanzata il 25.1.2022 di cui ai provvedimenti di sospensione 23.11.2021 e 28.12.2021 e dichiararne la nullità,
l'inefficacia giuridica e, per l'effetto, condannare la resistente a consentire l'esecuzione della prestazione secondo la modalità suddetta (previa specifica attività formativa) e al
3 pagamento delle competenze retributive, contributive e assistenziali dal giorno della sospensione a quello dell'effettiva ripresa del servizio, ovvero alle altre domande proposte in via ulteriormente gradata;
il tutto con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio.
L' ha resistito chiedendo di essere mandata assolta dalle domande proposte Pt_2
dal , previa declaratoria di inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto, Parte_1
con pronuncia di reiezione del ricorso avversario;
in subordine (nel caso di conferma della sentenza gravata) ha chiesto la compensazione delle spese di primo grado e in ogni caso ha chiesto di adottare le statuizioni in fatto e in diritto di giustizia, in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio con la sentenza rescindente (n. 12211/2024) e, in ogni caso, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di legittimità.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
2. In ragione della sospensione del dal servizio comunicatagli con Parte_1
provvedimenti in data 23 novembre 2021 e 28.12.2021 (e dallo stesso impugnati), la vicenda deve essere esaminata e delibata facendo applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente che, per il primo provvedimento di sospensione, era data dall'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella L.
28 maggio 2021, n. 76.
Come rilevato dalla sentenza rescindente, nell'art. 4 del D.L. 44/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, al comma 1, è stato imposto agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, L.
1.2.2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, l'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV22, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla L. 178 del 2020 (art. 1, co. 457); tale obbligo è stato elevato a “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
È stato previsto inoltre che l'esenzione dalla vaccinazione obbligatoria o il suo differimento potessero avvenire soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” (art. 4, co. 2).
Così come rilevato nella sentenza rescindente dal Supremo Collegio, la norma, nella formulazione iniziale, oltre a stabilire una rigida scansione degli adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (cfr. commi da 3 a 6), aveva stabilito, al comma 6, che l'accertamento, da parte dell'azienda sanitaria locale di inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato “la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov2”.
Il comma 8 della norma conteneva la previsione per la quale il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire “il lavoratore, ove possibile,
a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano [non implicassero] rischi di diffusione del contagio”. In chiusura la disposizione stabiliva che, in caso di impossibilità di diversa utilizzazione, il prestatore sospeso venisse privato di retribuzione e di ogni altro emolumento sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 20213.
Tanto premesso, il Supremo Collegio ha osservato che, in questa prima fase, “il bilanciamento del diritto del singolo, tutelato ex art. 32 Cost. (comprensivo anche della libertà negativa di non esser sottoposto a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, era stato realizzato mediante l'individuazione di determinate categorie di destinatari dell'obbligo vaccinale, delimitandone il perimetro in relazione al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di un diverso utilizzo, nel contesto lavorativo, di coloro che non si fossero sottoposti alla vaccinazione” (Corte Cost. 9 ottobre 2023, n. 186).
Si è rilevato che il richiamo alla categoria professionale fatto dal primo comma dell'art. 4 in esame, anche attraverso il rinvio alla L. 43/2006 era associato alla specifica indicazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e aveva l'effetto di escludere la sussistenza dell'obbligo vaccinale per gli appartenenti alla categoria che fossero impegnati diversamente;
di conseguenza, ai fini dell'obbligo vaccinale, il requisito dell'esercizio della professione sanitaria, ovvero dell'attività lavorativa si sarebbe dovuto correlare alle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali e/o rischio di diffusione del contagio.
In base agli elementi esposti, pare del tutto evidente come il non rientrasse Parte_1 nella platea dei destinatari dell'obbligo vaccinale, essendo adibito a mansioni di natura amministrativa e non ad attività di assistenza implicanti il contatto con i pazienti.
Pertanto, nel periodo iniziale di vigenza delle disposizioni dell'art.4 in esame, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata con provvedimento in data 23 novembre 2021 (e fino alla data del 15.12.2021) nei riguardi del è priva di Parte_1 base normativa, non essendo tale dipendente da ascrivere all'area dei soggetti destinatari dell'obbligo.
In relazione all'evolversi della pandemia, il legislatore è nuovamente intervenuto con il
D.L. 26.11.2021, n. 172 (conv. nella L. 21.1.2022, n. 3) disponendo una modifica, diretta a irrigidire i vincoli posti alle categorie sopra indicate e attuata attraverso la soppressione dell'inciso “(…) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli istituti professionali”, con l'effetto di individuare i destinatari dell'obbligo solamente in base alla categoria professionale di appartenenza. È stato soppresso il potere/dovere del datore di lavoro (ex art.8 previgente) di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, eccezion fatta che per vaccinazione non eseguita per pericolo per la salute;
inoltre, all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata associata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interessa.
L'art. 4ter dell'art. 4, comma 10, interpolato nel D.L. 44/2021 dal D.L. 172/2021, oltre a intervenire sulle categorie professionali, a partire dal 15 dicembre 2021, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture, cui è stato esteso l'obbligo vaccinale (cfr. comma 3).
6 Seguendo l'interpretazione del Supremo Collegio (Cass. 6.5.2024, n. 12211 cit.), , la disposizione del comma 1, lett. c dell'art. 44, «a far tempo dal 15 dicembre 2021 e fino al
1° novembre 2022, non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4, i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate nel citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi sociosanitari tassativamente indicati dal legislatore , escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie». Parte La censura sollevata dall con riferimento all'inutilizzabilità dell'argomentazione svolta dal Tribunale in merito all'esclusione dall'obbligo vaccinale del per il Parte_1 periodo successivo al 15 dicembre 2021, a seguito dell'introduzione dell'art. 4 ter del
D.L. 172/2021, non può essere condivisa.
È pacifico in causa che il , già a far tempo dall'1.9.2018, abbia svolto le Parte_1
mansioni di impiegato amministrativo, pur essendo inquadrato come OSS, a seguito di ricollocamento e assegnazione al Dipartimento di Prevenzione;
è indubbio che il ricorrente fosse quindi risultato operativo presso la struttura complessa, Società
Animale, Area A della sede di Venaria Reale, presso la quale ha svolto esclusivamente mansioni di tipo amministrativo e non sanitario;
la struttura di cui si tratta è ubicata al di fuori del perimetro di qualsiasi struttura ospedaliera.
Non vi è contestazione al riguardo e, sul punto, si nota come l'Amministrazione resistente in riassunzione si fosse sempre difesa solamente in merito alla qualifica del e non anche con riferimento alla struttura complessa ove lo stesso ha Parte_1
prestato servizio sin dal settembre 2019.
Nella stessa sentenza rescindente – cui più volte si è fatto cenno – è stata censurata l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla locuzione “struttura”, avendo il
Supremo Collegio ritenuto che il giudice di appello fosse caduto in errore «nell'affermare che con il termine “struttura” il legislatore avesse inteso riferirsi al soggetto pubblico o privato che eroga servizi ospedalieri, sanitari e sociosanitari e non al luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa».
Che tale struttura esuli da quelle annoverate dal legislatore ai fini dell'imposizione dell'obbligo di vaccinazione, risulta dalla lettura dell'art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992, che, sotto la rubrica “Autorizzazioni alla realizzazione e di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”, stabilisce quanto segue: «La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno».
Di qui l'illegittimità anche del provvedimento di proroga della sospensione assunto il
28.12.2021 nei riguardi del lavoratore di cui si tratta.
Com'è noto, a seguito del DPCM 21 gennaio 2022, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro – fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies per i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma tre, ultimo periodo e 4-quater e fino al 30 aprile 2022 – la necessità di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, il c.d. green pass base di cui all'art. 9, comma 1 e, dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, sia pubblico che privato, introduce l'obbligo di green pass "rafforzato" per gli over cinquanta, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, DL n.
44/2021, in vigore sino al 25 marzo 2022, a seguito della nuova modifica, intervenuta da parte del legislatore con la pubblicazione del D.L. 24 marzo 2022, n. 70, entrato in vigore il giorno seguente (cfr. art. 15), a mezzo della quale è stato nuovamente ritenuto sufficiente, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro il possesso del c.d. “green pass” base, ovvero quello ottenuto mediante semplice test antigenico o molecolare. Infatti, tale obbligo è cessato a seguito del D.L. n. 24/2022 che, all'art. 8, comma 6, ha stabilito
8 che non fosse più necessario il “green pass” rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni
(come il ricorrente) a far tempo dal 25 marzo 2022.
È incontestato che il sig. non abbia assolto all'obbligo di esibire una delle Parte_1 certificazioni verdi richieste ai sensi dell'introduzione del c.d. green-pass rafforzato e che, di conseguenza, il lavoratore sia rimasto assente ingiustificato nel periodo in cui la normativa da ultimo indicata è rimasta in vigore, a fronte di una estensione, quasi generalizzata, degli obblighi vaccinali dovuta all'irrigidimento della normativa diretta a contrastare con maggiore vigore gli effetti della pandemia.
Infatti, gli obblighi erano chiaramente enucleati nell'art.
4-quinques, co. 4, del DPCM sopra indicato per il quale «(..) i lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati».
A fronte dell'inadempimento alla previsione di cui all'art.
4-quinques cit., da parte del Parte
, l resistente non avrebbe potuto, in ogni caso, ricevere la prestazione Parte_1
del , non essendo il medesimo in possesso della certificazione verde, Parte_1 ritenuta indispensabile per l'accesso al luogo di lavoro.
Di, conseguenza, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non può che essere respinta con riferimento al periodo di vigenza della normativa che ha imposto il green pass rafforzato quale condizione per l'accesso ai posti di lavoro.
A fronte dell'illegittimità della sospensione – eccezion fatta che per il periodo
15.2.2022-25.3.2022 – deve essere accolta la domanda azionata dal ricorrente in riassunzione di condanna dell al pagamento in favore dello stesso delle Pt_2
somme che avrebbe percepito nel periodo di illegittima sospensione, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese.
Le spese dell'intero giudizio devono far carico all rimasta soccombente per Pt_2
la gran parte delle pretese azionate dal ricorrente.
Tenuto conto dell'incidenza della reiezione – relativa al periodo 15.2.2022-25.3.2022 di assenza ingiustificata per effetto della scelta di non sottoporsi all'obbligo di munirsi
9 di green pass rafforzato – della pretesa del ricorrente, si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese nella misura di 1/5, restando gli altri 4/5
a carico dell nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei Pt_2
parametri di cui al D.M. 55/2014, integrati dal D.M. 147/2022, per ciascuno dei gradi di giudizio, avuto riguardo allo scaglione (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminato a con provvedimento del 23.11.2021, poi Parte_1 prorogato con provvedimento del 28.12.2021 e pertanto condanna l e Pt_3
pagare a le somme che avrebbe percepito nel periodo in cui lo Parte_1
stesso è risultato illegittimamente sospeso dal servizio, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, escluse le retribuzioni relative al periodo
15.2.2022-25.3.2022; condanna l a rimborsare a quattro quinti delle spese Pt_3 Parte_1 di tutti i gradi, liquidate per l'intero per il primo in euro 7.025, per l'appello in euro 6.946, per il giudizio di legittimità in euro 5.513 e per il giudizio di rinvio in euro 6.946, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensato il restante quinto.
Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi, breviter, Pt_2 2 Definito già in data 11.3.2020 “pandemia” dall'OMS.
4 3 Infatti, al comma 8 si poteva leggere: “Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”; e al comma 9: “la sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
5 4 Che fa riferimento al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività con contatti esterni, fermo quanto previsto dagli articoli 4 e 4 bis”.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 365/2024 R.G.L. promossa da:
(cod. fisc. )), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da procura allegata al ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'avv. Fabio
Pansera del foro di Torino e con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in
Torino, al civico 10 di Via Luigi Leonardo Colli
– Ricorrente in riassunzione –
Contro
(cod. fisc. P./IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore generale pro tempore, con sede in e con domicilio eletto CP_1 in Torino, al civico 12 di Via Pinasca, presso lo studio dell'avv. Dario Vladimiro Gamba che la rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata in calce alla memoria difensiva allegata alla busta telematica
– Resistente in riassunzione –
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in riassunzione depositato il 28.7.2024.
Per l'appellato: come da memoria in riassunzione depositata il 13.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza in data 1.7.2022, n. 179/2022, il Tribunale di Ivrea, in accoglimento del ricorso proposto da – dipendente della Parte_1 Controparte_2
1
[...] inquadrato come OSS e assegnato a mansioni di carattere CP_3 amministrativo – ha dichiarato illegittimo il provvedimento a lui comunicato il
23.11.2021 (e prorogato il 28.12.2021), a mezzo del quale il ricorrente era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale Sars
Cov 2; il Tribunale ha inoltre condannato l a pagare al le somme Pt_2 Parte_1
che lo stesso avrebbe percepito nel periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi e con il favore delle spese di lite.
Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che il ricorrente, riammesso in servizio il 19.4.2022 a seguito di contrazione di malattia, non rientrasse tra i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e 4-ter del D. L. 44/2021, essendo lo stesso adibito a mansioni amministrative, presso strutture non deputate all'assistenza e al ricovero dei pazienti e ha ritenuto priva di rilievo la norma che aveva stabilito l'obbligo vaccinale a carico dei lavoratori ultracinquantenni (quali il ricorrente) in ragione del fatto che tale disposizione non prevedeva, quale conseguenza della mancata somministrazione del vaccino, la sospensione dal servizio.
Tale sentenza è stata impugnata dall' per quattro motivi: a) erronea Pt_2 interpretazione dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 e difetto di attività istruttoria;
b) erronea interpretazione dell'art.
8-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992; c) erronea interpretazione e/o violazione dell'art.
4-quinques introdotto dall'art. 1, co, 1, del D.L.
n. 1/2022 e, in ogni caso, erronea interpretazione della disciplina dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni;
d) erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 9.1.2023 (n. 606/2022), ha accolto l'appello proposto dall e, previso richiamo a un precedente della stessa Corte Pt_2 territoriale (cfr. sent. n. 587/22), relativo all'estensione ex art.
4-ter del D.L. 44/2021 dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie di lavoratori e al “personale che svolge a ogni titolo la propria attività lavorativa nelle strutture ex art.
8-ter del D. Lgs. 502/1992,
a esclusione di quello che svolge attività con contatti esterni”, ha ritenuto che il legislatore avesse inteso includere, tra i soggetti obbligati a vaccinarsi, tutto il personale dipendente da enti gestori di servizi sanitari e socio-sanitari (pubblici o privati), senza distinzione tra mansioni e sedi di assegnazione.
2 La Corte di Cassazione (con la sentenza in data 6.3.2024-6.5.2024, n. 12211/2024), in parziale accoglimento delle doglianze del , ha ritenuto che la Corte di Parte_1
Appello di Torino avesse erroneamente fondato la decisione su una non condivisibile interpretazione dell'art.
4-ter del D.L. 44/2021, nella parte in cui rinvia, all'art.
8-ter del
D.L. 502/1992, e, pur dando atto che la sospensione era stata disposta il 23 novembre
2021, non ne aveva valutato la legittimità in base alla normativa vigente;
il Supremo
Collegio ha quindi cassato la sentenza sancendo i seguenti tre principi di diritto:
1) l'art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo originario, ha imposto l'obbligo vaccinale ai soli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della L. 43/2006, impegnati nelle strutture di cui al comma 1 e ne ha consentito la sospensione in caso di rifiuto di sottoporsi al vaccino, previa la prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischi di contagio;
2) l'art. 4, nel testo novellato dal D.L. 21 novembre 2021, n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti gli appartenenti alle categorie di cui al I comma, a prescindere dalle mansioni svolte e dai luoghi di esecuzione delle attività e, a far tempo dal 15.12.2021,
l'art. 4ter del D.L. 172/21 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti di categorie diverse da quelle suddette, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del D.L. 502/1992;
3) il dipendente sospeso dal servizio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis, ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute, a condizione che la prestazione lavorativa potesse essere dallo stesso legittimamente resa: la successiva inclusione nella platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, rende illecita la prestazione stessa ed esclude la risarcibilità del danno.
Con ricorso in riassunzione ha chiesto la conferma integrale della Parte_1 sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'illegittimità dei due provvedimenti di sospensione (del 23.11.2021 e del 28.12.2021), ovvero di accogliere una delle domande svolte in via subordinata (accoglimento della domanda diretta a consentire al ricorrente di rendere la prestazione lavorativa con modalità c.d. agile e accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata autorizzazione alla richiesta di eseguire la prestazione con lavoro in modalità c.d. agile avanzata il 25.1.2022 di cui ai provvedimenti di sospensione 23.11.2021 e 28.12.2021 e dichiararne la nullità,
l'inefficacia giuridica e, per l'effetto, condannare la resistente a consentire l'esecuzione della prestazione secondo la modalità suddetta (previa specifica attività formativa) e al
3 pagamento delle competenze retributive, contributive e assistenziali dal giorno della sospensione a quello dell'effettiva ripresa del servizio, ovvero alle altre domande proposte in via ulteriormente gradata;
il tutto con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio.
L' ha resistito chiedendo di essere mandata assolta dalle domande proposte Pt_2
dal , previa declaratoria di inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto, Parte_1
con pronuncia di reiezione del ricorso avversario;
in subordine (nel caso di conferma della sentenza gravata) ha chiesto la compensazione delle spese di primo grado e in ogni caso ha chiesto di adottare le statuizioni in fatto e in diritto di giustizia, in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio con la sentenza rescindente (n. 12211/2024) e, in ogni caso, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di legittimità.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
2. In ragione della sospensione del dal servizio comunicatagli con Parte_1
provvedimenti in data 23 novembre 2021 e 28.12.2021 (e dallo stesso impugnati), la vicenda deve essere esaminata e delibata facendo applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente che, per il primo provvedimento di sospensione, era data dall'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella L.
28 maggio 2021, n. 76.
Come rilevato dalla sentenza rescindente, nell'art. 4 del D.L. 44/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, al comma 1, è stato imposto agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, L.
1.2.2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, l'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV22, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla L. 178 del 2020 (art. 1, co. 457); tale obbligo è stato elevato a “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
È stato previsto inoltre che l'esenzione dalla vaccinazione obbligatoria o il suo differimento potessero avvenire soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” (art. 4, co. 2).
Così come rilevato nella sentenza rescindente dal Supremo Collegio, la norma, nella formulazione iniziale, oltre a stabilire una rigida scansione degli adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (cfr. commi da 3 a 6), aveva stabilito, al comma 6, che l'accertamento, da parte dell'azienda sanitaria locale di inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato “la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov2”.
Il comma 8 della norma conteneva la previsione per la quale il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire “il lavoratore, ove possibile,
a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano [non implicassero] rischi di diffusione del contagio”. In chiusura la disposizione stabiliva che, in caso di impossibilità di diversa utilizzazione, il prestatore sospeso venisse privato di retribuzione e di ogni altro emolumento sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 20213.
Tanto premesso, il Supremo Collegio ha osservato che, in questa prima fase, “il bilanciamento del diritto del singolo, tutelato ex art. 32 Cost. (comprensivo anche della libertà negativa di non esser sottoposto a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, era stato realizzato mediante l'individuazione di determinate categorie di destinatari dell'obbligo vaccinale, delimitandone il perimetro in relazione al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di un diverso utilizzo, nel contesto lavorativo, di coloro che non si fossero sottoposti alla vaccinazione” (Corte Cost. 9 ottobre 2023, n. 186).
Si è rilevato che il richiamo alla categoria professionale fatto dal primo comma dell'art. 4 in esame, anche attraverso il rinvio alla L. 43/2006 era associato alla specifica indicazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e aveva l'effetto di escludere la sussistenza dell'obbligo vaccinale per gli appartenenti alla categoria che fossero impegnati diversamente;
di conseguenza, ai fini dell'obbligo vaccinale, il requisito dell'esercizio della professione sanitaria, ovvero dell'attività lavorativa si sarebbe dovuto correlare alle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali e/o rischio di diffusione del contagio.
In base agli elementi esposti, pare del tutto evidente come il non rientrasse Parte_1 nella platea dei destinatari dell'obbligo vaccinale, essendo adibito a mansioni di natura amministrativa e non ad attività di assistenza implicanti il contatto con i pazienti.
Pertanto, nel periodo iniziale di vigenza delle disposizioni dell'art.4 in esame, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata con provvedimento in data 23 novembre 2021 (e fino alla data del 15.12.2021) nei riguardi del è priva di Parte_1 base normativa, non essendo tale dipendente da ascrivere all'area dei soggetti destinatari dell'obbligo.
In relazione all'evolversi della pandemia, il legislatore è nuovamente intervenuto con il
D.L. 26.11.2021, n. 172 (conv. nella L. 21.1.2022, n. 3) disponendo una modifica, diretta a irrigidire i vincoli posti alle categorie sopra indicate e attuata attraverso la soppressione dell'inciso “(…) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli istituti professionali”, con l'effetto di individuare i destinatari dell'obbligo solamente in base alla categoria professionale di appartenenza. È stato soppresso il potere/dovere del datore di lavoro (ex art.8 previgente) di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, eccezion fatta che per vaccinazione non eseguita per pericolo per la salute;
inoltre, all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata associata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interessa.
L'art. 4ter dell'art. 4, comma 10, interpolato nel D.L. 44/2021 dal D.L. 172/2021, oltre a intervenire sulle categorie professionali, a partire dal 15 dicembre 2021, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture, cui è stato esteso l'obbligo vaccinale (cfr. comma 3).
6 Seguendo l'interpretazione del Supremo Collegio (Cass. 6.5.2024, n. 12211 cit.), , la disposizione del comma 1, lett. c dell'art. 44, «a far tempo dal 15 dicembre 2021 e fino al
1° novembre 2022, non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4, i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate nel citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi sociosanitari tassativamente indicati dal legislatore , escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie». Parte La censura sollevata dall con riferimento all'inutilizzabilità dell'argomentazione svolta dal Tribunale in merito all'esclusione dall'obbligo vaccinale del per il Parte_1 periodo successivo al 15 dicembre 2021, a seguito dell'introduzione dell'art. 4 ter del
D.L. 172/2021, non può essere condivisa.
È pacifico in causa che il , già a far tempo dall'1.9.2018, abbia svolto le Parte_1
mansioni di impiegato amministrativo, pur essendo inquadrato come OSS, a seguito di ricollocamento e assegnazione al Dipartimento di Prevenzione;
è indubbio che il ricorrente fosse quindi risultato operativo presso la struttura complessa, Società
Animale, Area A della sede di Venaria Reale, presso la quale ha svolto esclusivamente mansioni di tipo amministrativo e non sanitario;
la struttura di cui si tratta è ubicata al di fuori del perimetro di qualsiasi struttura ospedaliera.
Non vi è contestazione al riguardo e, sul punto, si nota come l'Amministrazione resistente in riassunzione si fosse sempre difesa solamente in merito alla qualifica del e non anche con riferimento alla struttura complessa ove lo stesso ha Parte_1
prestato servizio sin dal settembre 2019.
Nella stessa sentenza rescindente – cui più volte si è fatto cenno – è stata censurata l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla locuzione “struttura”, avendo il
Supremo Collegio ritenuto che il giudice di appello fosse caduto in errore «nell'affermare che con il termine “struttura” il legislatore avesse inteso riferirsi al soggetto pubblico o privato che eroga servizi ospedalieri, sanitari e sociosanitari e non al luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa».
Che tale struttura esuli da quelle annoverate dal legislatore ai fini dell'imposizione dell'obbligo di vaccinazione, risulta dalla lettura dell'art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992, che, sotto la rubrica “Autorizzazioni alla realizzazione e di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”, stabilisce quanto segue: «La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno».
Di qui l'illegittimità anche del provvedimento di proroga della sospensione assunto il
28.12.2021 nei riguardi del lavoratore di cui si tratta.
Com'è noto, a seguito del DPCM 21 gennaio 2022, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro – fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies per i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma tre, ultimo periodo e 4-quater e fino al 30 aprile 2022 – la necessità di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, il c.d. green pass base di cui all'art. 9, comma 1 e, dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, sia pubblico che privato, introduce l'obbligo di green pass "rafforzato" per gli over cinquanta, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, DL n.
44/2021, in vigore sino al 25 marzo 2022, a seguito della nuova modifica, intervenuta da parte del legislatore con la pubblicazione del D.L. 24 marzo 2022, n. 70, entrato in vigore il giorno seguente (cfr. art. 15), a mezzo della quale è stato nuovamente ritenuto sufficiente, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro il possesso del c.d. “green pass” base, ovvero quello ottenuto mediante semplice test antigenico o molecolare. Infatti, tale obbligo è cessato a seguito del D.L. n. 24/2022 che, all'art. 8, comma 6, ha stabilito
8 che non fosse più necessario il “green pass” rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni
(come il ricorrente) a far tempo dal 25 marzo 2022.
È incontestato che il sig. non abbia assolto all'obbligo di esibire una delle Parte_1 certificazioni verdi richieste ai sensi dell'introduzione del c.d. green-pass rafforzato e che, di conseguenza, il lavoratore sia rimasto assente ingiustificato nel periodo in cui la normativa da ultimo indicata è rimasta in vigore, a fronte di una estensione, quasi generalizzata, degli obblighi vaccinali dovuta all'irrigidimento della normativa diretta a contrastare con maggiore vigore gli effetti della pandemia.
Infatti, gli obblighi erano chiaramente enucleati nell'art.
4-quinques, co. 4, del DPCM sopra indicato per il quale «(..) i lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati».
A fronte dell'inadempimento alla previsione di cui all'art.
4-quinques cit., da parte del Parte
, l resistente non avrebbe potuto, in ogni caso, ricevere la prestazione Parte_1
del , non essendo il medesimo in possesso della certificazione verde, Parte_1 ritenuta indispensabile per l'accesso al luogo di lavoro.
Di, conseguenza, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non può che essere respinta con riferimento al periodo di vigenza della normativa che ha imposto il green pass rafforzato quale condizione per l'accesso ai posti di lavoro.
A fronte dell'illegittimità della sospensione – eccezion fatta che per il periodo
15.2.2022-25.3.2022 – deve essere accolta la domanda azionata dal ricorrente in riassunzione di condanna dell al pagamento in favore dello stesso delle Pt_2
somme che avrebbe percepito nel periodo di illegittima sospensione, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese.
Le spese dell'intero giudizio devono far carico all rimasta soccombente per Pt_2
la gran parte delle pretese azionate dal ricorrente.
Tenuto conto dell'incidenza della reiezione – relativa al periodo 15.2.2022-25.3.2022 di assenza ingiustificata per effetto della scelta di non sottoporsi all'obbligo di munirsi
9 di green pass rafforzato – della pretesa del ricorrente, si ritengono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese nella misura di 1/5, restando gli altri 4/5
a carico dell nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei Pt_2
parametri di cui al D.M. 55/2014, integrati dal D.M. 147/2022, per ciascuno dei gradi di giudizio, avuto riguardo allo scaglione (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminato a con provvedimento del 23.11.2021, poi Parte_1 prorogato con provvedimento del 28.12.2021 e pertanto condanna l e Pt_3
pagare a le somme che avrebbe percepito nel periodo in cui lo Parte_1
stesso è risultato illegittimamente sospeso dal servizio, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, escluse le retribuzioni relative al periodo
15.2.2022-25.3.2022; condanna l a rimborsare a quattro quinti delle spese Pt_3 Parte_1 di tutti i gradi, liquidate per l'intero per il primo in euro 7.025, per l'appello in euro 6.946, per il giudizio di legittimità in euro 5.513 e per il giudizio di rinvio in euro 6.946, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensato il restante quinto.
Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi, breviter, Pt_2 2 Definito già in data 11.3.2020 “pandemia” dall'OMS.
4 3 Infatti, al comma 8 si poteva leggere: “Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”; e al comma 9: “la sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
5 4 Che fa riferimento al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività con contatti esterni, fermo quanto previsto dagli articoli 4 e 4 bis”.
7