Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8591
CASS
Sentenza 11 agosto 1999

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In tema di condominio di edifici l'apertura di un varco su un muro comune che metta in comunicazione il terreno di proprietà esclusiva di un singolo condomino con quello comune non da luogo alla costituzione di una servitù (che richiederebbe il consenso di tutti i condomini) quando il terreno comune viene già usato come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l'opera realizzata non pregiudichi l'eguale godimento della cosa comune da parte degli altri condomini, vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della cosa propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio.

Commentario1

  • 1Uso delle parti comuni da parte del singolo condomino: quali sono i limiti?Accesso limitato
    Giovanni Ciccimarra · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8591
Data del deposito : 11 agosto 1999

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