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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8621/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado Parte_1 C.F._1
AL NT - P . E . C . e AE RS - P.E.C. Email_1
presso lo studio dei quali, sito in Mestre (Ve), Email_2
Piazza E. Ferretto n°53, elegge domicilio;
ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cesare -PEC Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio del quale sito in via mestrina, 85/6 - Email_3
Venezia-Mestre è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Per l'attore: Il patrocinio attoreo precisa le conclusioni nel merito come in atto di citazione ed in via istruttoria insistendo per l'ammissione delle prove di cui alle memoria ex art. 171 ter cpc, con particolare riguardo alla CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Per il convenuto: Il procuratore del convenuto si riporta al contenuto dei Controparte_1 propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come in comparsa di costruzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti di causa
Con atto di citazione del 02.05.24 premesso che in data 17/7/2022, alle ore Parte_1
7.00 circa, l'istante nel percorrere, alla guida del motociclo Yamaha tg. AC 33516, di sua pagina 1 di 4 proprietà, la rotatoria stradale sita in località S. Giuliano, con direzione da Mestre verso
, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra a causa della presenza di liquido CP_1 oleoso sul manto stradale, precisava che l'evento si era verificato, nella via S. Giuliano all'altezza del palo luce n. PC4118, che subito dopo era intervenuta la Polizia Municipale di che redigeva il rapporto, che a causa del sinistro l'istante riportava lesioni personali CP_1
tali da doversi recare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Mirano per le prime cure, oltre che danni al mezzo dal medesimo condotto, tanto premesso conveniva in giudizio il sul presupposto che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi Controparte_1 all' convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: accertata e Controparte_2
dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto ente nella causazione del sinistro de quo, condannarsi il , nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento integrale dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, in favore dell'attore sig. nella misura che sarà ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sul rivalutato dal dovuto al saldo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, evidenziando che nessuna responsabilità potesse ascriversi all'Ente medesimo, per l'accaduto e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: Nel merito in principalità: − respingersi la domanda attorea perché infondata;
− con rifusione di spese, e competenze di lite;
in via subordinata: per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto nella produzione Controparte_1 dell'evento, accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità dell'attore in misura prevalente.
Con ordinanza del 09.05.25 venivano rigettate le richieste istruttorie.
All'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sul merito del giudizio.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
L'attore ha dedotto di aver subito lesioni personali, nonché danni al mezzo a seguito del sinistro verificatosi in data 17/7/2022, allorquando lo stesso nel percorrere, alla guida del motociclo Yamaha tg. AC 33516, di sua proprietà, la rotatoria stradale sita in località S.
pagina 2 di 4 Giuliano, con direzione da Mestre verso , perdeva il controllo del mezzo e cadeva a CP_1
terra a causa della presenza di liquido oleoso sul manto stradale.
Invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo il caso fortuito. Tuttavia, incombe sull'attore l'onere di dimostrare sia l'evento lesivo, sia il nesso eziologico tra la cosa e il danno lamentato.
Si osserva, infatti, in punto di diritto che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
(cfr. cass, civ 33129/24, Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare che la caduta sarebbe stata provocata dalla presenza di olio sull'asfalto, tuttavia nessun teste oculare ha assistito al fatto, atteso che gli unici testi indicati nella memoria istruttoria del 14.01.25 sono gli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno redatto il rapporto allegato in atti, da cui si evince, in particolare che l'agente intervenuto giungeva sul luogo del sinistro circa 32 minuti dopo il fatto e precisava che “ tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi, ritenere accertata la dinamica del sinistro per come descritta in citazione, non avendo nessuno dei testi escussi assistito alla caduta, la domanda va rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Venezia, 06.12.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8621/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado Parte_1 C.F._1
AL NT - P . E . C . e AE RS - P.E.C. Email_1
presso lo studio dei quali, sito in Mestre (Ve), Email_2
Piazza E. Ferretto n°53, elegge domicilio;
ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cesare -PEC Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio del quale sito in via mestrina, 85/6 - Email_3
Venezia-Mestre è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Per l'attore: Il patrocinio attoreo precisa le conclusioni nel merito come in atto di citazione ed in via istruttoria insistendo per l'ammissione delle prove di cui alle memoria ex art. 171 ter cpc, con particolare riguardo alla CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Per il convenuto: Il procuratore del convenuto si riporta al contenuto dei Controparte_1 propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come in comparsa di costruzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti di causa
Con atto di citazione del 02.05.24 premesso che in data 17/7/2022, alle ore Parte_1
7.00 circa, l'istante nel percorrere, alla guida del motociclo Yamaha tg. AC 33516, di sua pagina 1 di 4 proprietà, la rotatoria stradale sita in località S. Giuliano, con direzione da Mestre verso
, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra a causa della presenza di liquido CP_1 oleoso sul manto stradale, precisava che l'evento si era verificato, nella via S. Giuliano all'altezza del palo luce n. PC4118, che subito dopo era intervenuta la Polizia Municipale di che redigeva il rapporto, che a causa del sinistro l'istante riportava lesioni personali CP_1
tali da doversi recare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Mirano per le prime cure, oltre che danni al mezzo dal medesimo condotto, tanto premesso conveniva in giudizio il sul presupposto che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi Controparte_1 all' convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: accertata e Controparte_2
dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto ente nella causazione del sinistro de quo, condannarsi il , nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento integrale dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali, in favore dell'attore sig. nella misura che sarà ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sul rivalutato dal dovuto al saldo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, evidenziando che nessuna responsabilità potesse ascriversi all'Ente medesimo, per l'accaduto e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: Nel merito in principalità: − respingersi la domanda attorea perché infondata;
− con rifusione di spese, e competenze di lite;
in via subordinata: per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto nella produzione Controparte_1 dell'evento, accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità dell'attore in misura prevalente.
Con ordinanza del 09.05.25 venivano rigettate le richieste istruttorie.
All'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sul merito del giudizio.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
L'attore ha dedotto di aver subito lesioni personali, nonché danni al mezzo a seguito del sinistro verificatosi in data 17/7/2022, allorquando lo stesso nel percorrere, alla guida del motociclo Yamaha tg. AC 33516, di sua proprietà, la rotatoria stradale sita in località S.
pagina 2 di 4 Giuliano, con direzione da Mestre verso , perdeva il controllo del mezzo e cadeva a CP_1
terra a causa della presenza di liquido oleoso sul manto stradale.
Invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo il caso fortuito. Tuttavia, incombe sull'attore l'onere di dimostrare sia l'evento lesivo, sia il nesso eziologico tra la cosa e il danno lamentato.
Si osserva, infatti, in punto di diritto che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
(cfr. cass, civ 33129/24, Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare che la caduta sarebbe stata provocata dalla presenza di olio sull'asfalto, tuttavia nessun teste oculare ha assistito al fatto, atteso che gli unici testi indicati nella memoria istruttoria del 14.01.25 sono gli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo del sinistro e che hanno redatto il rapporto allegato in atti, da cui si evince, in particolare che l'agente intervenuto giungeva sul luogo del sinistro circa 32 minuti dopo il fatto e precisava che “ tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi, ritenere accertata la dinamica del sinistro per come descritta in citazione, non avendo nessuno dei testi escussi assistito alla caduta, la domanda va rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Venezia, 06.12.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 4 di 4