Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01750/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2021, proposto da
CE US, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Gestione Ferrovia Circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Capo Unità Organizzativa Tecnica sicurezza-qualità, par. 230, area professionale 1°, a tempo indeterminato presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea”, pubblicato in G.U.R.I. n. 63 del 10 agosto 2021;
- di ogni altro atto e/ provvedimento antecedente, successivo e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna le clausole del bando di concorso in epigrafe indicato riguardanti i requisiti di partecipazione alla selezione, censurando, in particolare, la previsione con cui l’Amministrazione convenuta, in aggiunta al conseguimento del titolo della laurea magistrale, ha richiesto (oltre all’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere) il possesso di pregressa esperienza professionale nei ruoli in esso specificamente indicati.
Lamenta, in proposito, di non aver potuto presentare la domanda di partecipazione al concorso in quanto priva di quest’ultimo requisito aggiuntivo.
A suo parere, la previsione censurata si porrebbe in contrasto con le previsioni del Regolamento interno per i concorsi adottato dalla medesima Amministrazione in cui, quali requisiti di accesso, sarebbero richiesti, in termini chiaramente alternativi, la laurea magistrale (senza necessità di alcuna esperienza professionale) o il diploma di laurea accompagnato da 2 anni di esperienza professionale.
A sua opinione, il requisito dell’esperienza professionale biennale sarebbe posto in capo ai titolari di diploma di laurea (da intendersi come laurea triennale), al chiaro scopo di compensare il più breve corso di studi rispetto alla laurea magistrale/vecchio ordinamento.
L’estensione anche ai possessori di laurea magistrale di tale requisito si porrebbe pertanto in contrasto con la logicità del criterio adottato nel Regolamento concorsi e con i criteri di imparzialità e non discriminazione che devono regolare i meccanismi di selezione pubblica.
Evidenzia, inoltre, che le funzioni che, in base al bando di concorso, avrebbero dovuto essere affidate alla figura da selezionare (formalmente par. 230) non sarebbero state conformi alle previsioni del CCNL, comportando l’attribuzione di compiti e responsabilità tipiche della figura funzionalmente superiore (riconducibili al par. 250).
Lamenta, infine, che la scelta, nel bando, delle materie oggetto di esame sarebbe stata abnorme sia per la moltitudine degli argomenti (tre volte superiori rispetto a quelli previsti addirittura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale) sia perché le materie stesse sarebbero state estranee e disallineate rispetto alle competenze richieste.
In conclusione, ha domandato l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
All’udienza del 12 maggio 2022, udite le difese dei procuratori delle parti presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione per la carenza di interesse a ricorrere asseritamente desumibile dalla mancata presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di partecipazione alla stessa selezione.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, la ricorrente non avrebbe mai potuto presentare una valida domanda di partecipazione – che l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad esaminare - proprio a causa dei contestati requisiti di partecipazione indicati nel bando, dei quali essa stessa ammette di essere priva.
E’, dunque, proprio la previsione impugnata - di natura evidentemente escludente nei confronti dei soggetti privi dei requisiti in essa indicati - che ha impedito alla ricorrente di presentare l’istanza di partecipazione alla procedura selettiva.
La mancata presentazione della domanda non è dunque imputabile alla ricorrente e tanto meno può ritenersi sintomatica, come invece ritenuto dalla controparte, di un difetto di interesse alla presentazione del ricorso, che, in realtà, è rivolto proprio ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una tale previsione.
Al contrario, venendo in rilievo una clausola del bando ex se immediatamente lesiva perché tale da precludere la partecipazione alla gara, la presentazione della domanda di partecipazione avrebbe finito per essere un adempimento inutile, meramente formale, cui avrebbe fatto seguito l'estromissione dalla gara, con appesantimento della tutela dell'interessato, obbligato ad aspettare l'esclusione dalla gara, onde impugnare anche tale provvedimento (Cons. Stato, n. 2339 e 2988 del 2012).
Ciò premesso, le censure formulate nel ricorso appaiono prive di pregio.
Ritiene il Collegio – anche sulla scorta di precedenti decisioni di questa Sezione adottate in relazione a procedure selettive indette dalla medesima Gestione Ferrovia Circumetnea – che il “Regolamento concorsi” adottato dall’Amministrazione convenuta contenga previsioni minime e generali, che non escludono la possibilità di quest’ultima, per le specifiche esigenze di ogni concorso, di aggiungere, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ulteriori requisiti di partecipazione, quali, nel caso di specie, quelli relativi a pregresse esperienze professionali nel settore di operatività della figura da selezionare.
In sostanza, l’autovincolo che l’Amministrazione si è imposta con l’adozione del “Regolamento concorsi” produce effetti conformativi di tipo generale, fermo restando che la lex specialis effettivamente vincolante rispetto ad ogni specifica selezione concorsuale è rappresentata dalla disciplina contenuta nel singolo bando di concorso.
Gli unici vizi rilevanti in caso di previsione di requisiti aggiuntivi rispetto alle previsioni del predetto Regolamento riguardano le ipotesi di palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità.
Nel caso in esame la previsione contestata non pare presentare alcuno dei suddetti vizi, dal momento che la specificità delle mansioni da affidare al vincitore della selezione, dettagliatamente indicate nel bando di concorso, rendono certamente ragionevole la pretesa dell’Amministrazione del possesso da parte dei concorrenti di pregresse esperienze nel settore che consentano un migliore svolgimento dei compiti di responsabilità spettanti alla figura da selezionare.
A fronte di tali peculiari esigenze, è ragionevole che l’Amministrazione abbia ritenuto insufficiente il mero possesso del titolo accademico, seppur di tipo superiore, richiedendo, al pari di quanto il Regolamento generale per i concorsi prevede per gli altri titoli di laurea, anche la maturazione di una pregressa esperienza professionale.
Se, infatti, il Regolamento disciplina in termini generali i concorsi banditi dall’Amministrazione, e del tutto ragionevolmente, pertanto, richiede, sempre in termini generali, per la laurea triennale un requisito aggiuntivo di esperienza professionale non previsto per la laurea magistrale e quelle equiparate, il cui corso di studi ha maggior durata, è tuttavia del tutto legittimo che, in relazione alle singole selezioni concorsuali, tenendo conto delle particolari esigenze da soddisfare, l’Amministrazione possa articolare diversamente i relativi requisiti di partecipazione.
Irragionevole dovrebbe altrimenti ritenersi proprio la contraria soluzione di ingabbiare all’interno delle previsioni regolamentari di tipo generale ogni specifica e concreta determinazione dell’Amministrazione stessa, impedendo la possibilità di adeguare i singoli bandi di concorso alle reali e specifiche esigenze volta per volta emergenti.
Analogo ragionamento vale in relazione alle materie e agli argomenti delle prove di concorso, che secondo la ricorrente sarebbero eccessivi e sproporzionati.
Dall’esame complessivo dei compiti cui dovrebbe essere addetta la figura da selezionare, si ricava che le previsioni in merito alle prove di esame non appaiono in concreto irragionevoli, né non pertinenti, considerate le responsabilità che dovrebbero ad essa essere affidate e lo stesso livello delle mansioni da espletare.
In termini non dissimili, i motivi di ricorso riguardanti l’aspetto “mansionistico”, in quanto afferenti al rispetto delle previsioni del CCNL, ovvero a profili di rilievo eminentemente civilistico, non paiono sintomatici di ipotetici vizi di eccesso di potere e potranno semmai essere oggetto di eventuale contestazione, nelle sedi deputate, solo successivamente alla stipula e all’esecuzione dei contratti di lavoro conclusi a valle della procedura selettiva.
Incidentalmente si rileva che non appare comunque irragionevole il rilievo formulato in proposito dell’Amministrazione secondo cui la conformità delle figure professionali da assumere agli astratti inquadramenti previsti anche dalle fonti dell’autonomia collettiva deve comunque tener conto delle concrete dotazioni organiche dell’Ente.
In conclusione, per le ragioni indicate, il ricorso deve esser rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, considerata la materia su cui verte la controversia, per disporre eccezionalmente la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Salvatore Accolla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Francesco Brugaletta |
IL SEGRETARIO