Ordinanza cautelare 9 febbraio 2010
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 09/02/2010, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03355/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3355 del 2009, proposto da:
TT LI e CE RE, rappresentati e difesi dagli avv. Antonino Mirone, Francesco Fichera, con domicilio eletto presso Antonino Mirone in AN, via Vecchia Ognina,142/B;
contro
Comune di Ragalna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lo Presti, con domicilio eletto presso Fabio Lo Presti in AN, via Etnea, 299;
nei confronti di
OV LL, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso Giuseppe Mingiardi in AN, via G. D'Annunzio, 39/A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza n. 394 del 26/03/2009
- del provvedimento n. 401/09 del 13/05/2009
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragalna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OV LL;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/01/2010 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che - impregiudicata ogni ulteriore questione in rito - il ricorso non presenta evidenti elementi di fumus boni iuris, che comunque potrà essere accertato soltanto in sede di approfondito esame del merito della vicenda;
Ritenuto, inoltre, che non è apprezzabile alcun profilo di danno grave e irreparabile in quanto il rustico risulta completato e il danno genericamente dedotto coincide alla legittimità del titolo edilizio, mentre non è stato dedotto alcuno specifico pregiudizio a tutela della proprietà privata in termini di riduzione della visuale o di rispetto delle distanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sezione staccata di AN – sezione Prima, respinge la domanda di misura cautelare proposta con il ricorso descritto in epigrafe.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 28/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010
IL SEGRETARIO