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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 300 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 300-1/2025 avente ad oggetto la domanda di apertura di una procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 34 ss Reg. UE 848/2015 e 26 CCII proposta con ricorso depositato in data 21.5.2025 da
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Torino, via XX Settembre Parte_1 P.IVA_1
n. 64, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata alla busta telematica contenente il ricorso, dagli avvocati dagli Avvocati Paolo Miserere e Carlo Negro
- RICORRENTE in proprio-
***
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Torino, via XX Settembre Parte_1 P.IVA_1
n. 64, ha depositato il 21.5.2025 un ricorso in proprio, domandando l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza ai sensi degli artt. 34 ss Reg. UE 848/2015, in particolare individuata nella liquidazione giudiziale, con domanda di fissazione di udienza con termini ridotti ex art. 41 co 3 CCII. Ciò, a seguito dell'apertura, disposta con provvedimento in data
9 maggio 2025 da parte del Tribunale di commercio di Bobigny, della procedura di insolvenza principale di liquidation judiciaire di , a fronte della domanda dalla medesima Parte_1
depositata in data 23 aprile 2025 (cfr. All. A, B e All. C).
Prima di esaminare la domanda, osserva il collegio che risultano provate le seguenti circostanze fattuali:
- , con sede legale in Torino, è una società a responsabilità limitata che si Parte_1 occupa di “vendita al dettaglio di vestiti, scarpe, beni in pelle e cuoio e ogni altro genere similare” (Doc. 1), il cui capitale sociale, pari ad Euro 350.000,00, è interamente detenuto dalla società francese OC J QU YF (OC J);
- ha in forze 4 dipendenti presso la sede legale e amministrativa di Torino e Parte_1
gestisce direttamente un punto vendita situato a Firenze, impiegandovi 5 lavoratori dipendenti (doc. 5), e coordina una rete indiretta composta da 12 punti vendita affiliati, con i quali ha sottoscritto 15 contratti di commissione-affiliazione (Doc. 2). In forza di tali contratti, mantiene la proprietà delle merci distribuite e il controllo della Parte_1
gestione commerciale anche presso i punti vendita affidati ai terzi affiliati (Docc. 3 e
4);
- è in stato di insolvenza. La ricorrente ha evidenziato che “I seguenti Parte_1
dati relativi alla chiusura degli ultimi tre esercizi della Società Ricorrente evidenziano una graduale flessione del fatturato netto e un progressivo deterioramento della performance economica, culminato con una grave perdita
d'esercizio nel 2024, segnando così un'inversione di tendenza particolarmente marcata”:
Valuta € Esercizio al Esercizio al Esercizio al
31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Fatturato netto 6.600.736 6.349.841 5.702.011
(IVA esclusa)
Risultato Netto 1.049.259 150.688 (3.040.154)
- la ricorrente fa parte di un gruppo societario internazionale (All. C.2), costituito in data
2 ottobre 1986, per la gestione e lo sviluppo del marchio di abbigliamento femminile prêt-à-porter “YF”, la cui capogruppo è OC J, che esercita su Parte_1
controllo diretto (All. C.3);
2 - nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023, OC J ha avviato una serie di procedure preventive che hanno comportato modifiche della compagine azionaria, una riorganizzazione della rete di vendita e una revisione della struttura del debito e infine, nel ricorso si afferma che OC J ha dovuto constatare il proprio stato di insolvenza alla data del 31 marzo 2025;
- , precisando che la propria situazione è strettamente interconnessa a quella Parte_1
di OC J, da cui la debitrice ha dichiarato di dipendere per la definizione delle strategie di marketing, la gestione delle collezioni, l'approvvigionamento e i servizi centrali, ha indicato alla data del 31 marzo 2025 le seguenti passività:
Natura delle passività Importi al 31 marzo 2025 (Euro)
Debiti sociali e tributari 0,5 milioni
Debiti verso fornitori 1,4 milioni
TOTALE 1,9 milioni
- ha, dunque, depositato presso il Tribunale di commercio di Bobigny in Parte_1 data 23 aprile 2025 domanda per l'apertura di una procedura di insolvenza principale, nella forma della liquidazione giudiziale (liquidation judiciaire) (All. B e
All. C).
L'odierna ricorrente ha precisato di aver depositato tale domanda dinanzi al giudice francese poiché, “ai sensi dell'art.
3.1 del Reg. 848/15, la competenza ad avviare una procedura di insolvenza principale spetta ai giudici dello Stato membro «nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore», da intendersi quale
«luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». Nonostante la presunzione di cui all'art.
3.1 del Reg. 848/15 secondo cui «per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale», occorre considerare gli ulteriori criteri dettati dal medesimo Reg. 848/15. In particolare:
«nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi» (Considerando n. 28
Reg. 848/15), con la conseguenza che, «le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali
3 dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro» (Considerando n. 30 Reg.
848/15). Sulla base di tali principi, condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (nei casi menzionati Ricorso Principale cui si rinvia), è stato ritenuto sussistente in Francia, nello specifico a Saint-Ouen, il centro degli interessi principali di;
ciò, occorrendo individuare e prediligere l'ubicazione Parte_1
del centro effettivo di gestione e di esercizio della propria attività, ossia il luogo in cui la società gestisce i propri interessi in modo oggettivamente verificabile da terzi – sulla base dei seguenti elementi (v. più nel dettaglio pagg. 18-19 All. C): l'appartenenza della Società Ricorrente al Gruppo (All. C.2) facente capo a OC J (capogruppo operativa registrata in Francia) che controlla integralmente;
gli Parte_1
amministratori di esercitano fisicamente le loro funzioni presso la sede di Parte_1
OC J, ubicata a Saint-Ouen, Francia e di conseguenza tutti gli incontri relativi a
si svolgono presso la sede della società capogruppo;
la sede Parte_1 amministrativa di è ubicata in Francia, essendo quest'ultima legata alla Parte_1
società capogruppo OC J da una serie di contratti (All. C.3), in particolare: un contratto di distribuzione, un contratto di assistenza finanziaria e un accordo di tesoreria;
la condizione finanziaria di è intrinsecamente legata a quella di Parte_1
OC J, essendo la Società Ricorrente indirettamente influenzata dalla difficile situazione economica di OC J descritta sub B”;
- sulla base di tali elementi, il Tribunale di commercio di Bobigny con provvedimento in data 9 maggio 2025 (All. A): si è dichiarato competente a pronunciarsi sulla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria a favore di , Parte_1 confermando che il centro degli interessi principali di quest'ultima si trova in Francia, ed in particolare a Bobigny, essendo ivi collocato il centro direzionale effettivo della
Società Ricorrente e ha dato avvio ad una procedura di liquidazione giudiziaria, con prosecuzione dell'attività sino al 28 maggio 2025, alla luce dell'impossibilità di Pt_1
di far fronte alle proprie passività mediante l'attivo disponibile, versando dunque
[...]
4 in uno stato di insolvenza («état de cessation des paiements») senza alcuna prospettiva di recupero;
- con il medesimo provvedimento, il Tribunale di commercio di Bobigny, ha altresì:
• nominato il giudice delegato (Juge Commissaire), i liquidatori (Mandataires
Liquidateurs), i curatori fallimentari (Administrateurs Judiciares) e l'istituto vendite
(Commissaire-priseur);
• fissato al 31 marzo 2025 la data di cessazione dei pagamenti sulla base della dichiarazione del debitore e
• fissato un termine di due mesi dalla pubblicazione della sentenza entro il quale i creditori devono dichiarare i propri crediti;
• fissato al 30 aprile 2027 la data per la disamina della chiusura della procedura di liquidazione.
Ciò premesso, occorre osservare in diritto che ai sensi del Reg. EU 848/15, la decisione di apertura della procedura principale: «è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura» (art. 19.1 Reg. 848/15) e «produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura
[…] fintantoché non è aperta alcuna procedura [secondaria] in tale altro Stato membro» (art. 20.1 Reg. 848/15). Non vi è, dunque, alcun ostacolo al riconoscimento della pronuncia di apertura della procedura di insolvenza principale di Italia 9.5.2025 del Tribunale di Pt_1
Commercio di Bobigny (doc. A).
Inoltre, il Regolamento citato prevede che, una volta avviata la procedura di insolvenza primaria nello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, sulla base di quanto previsto dal Considerando n. 23 del Reg. 848/15, è possibile «aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale». A livello di normativa interna, inoltre, l'art. 26 CCII prevede la possibilità di apertura di procedura secondaria quando vi sia una “dipendenza” in . Pt_1
Il giudice di un altro Stato membro in cui si trovi una “dipendenza” posseduta dal debitore è competente ad aprire un'ulteriore procedura di insolvenza nei confronti del medesimo debitore, ai sensi dell'art.
3.2 del Reg. 848/15, i cui effetti «sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio» e, secondo quanto disposto dell'art. 20.2 del medesimo Reg.
848/15 «non possono essere contestati negli altri Stati membri».
5 A tal riguardo, il Reg. 848/15, «tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione», posto che «l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà», ammettendo «oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura»
(Considerando n. 22 Reg. 848/15).
Il Reg. 848/15 attribuisce la competenza ad aprire una procedura secondaria di insolvenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio sia presente una “dipendenza” del debitore, ossia, ai sensi dell'art.
2.10 Reg. 848/15, «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni».
La Corte di Giustizia Ue ha precisato che «il fatto che tale definizione colleghi l'esercizio di un'attività economica alla presenza di risorse umane» dimostra la necessità di una «struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell'esercizio dell'attività economica», conseguendone che «la mera presenza di singoli beni o conti bancari non corrisponde in linea di principio a tale definizione» (Corte di Giustizia Ue, Sez. I, 20 ottobre
2011, n. 396, causa C-396/09, decisione nella quale la Corte di Giustizia era stata chiamata a chiarire se l'esistenza di singoli beni o conti bancari in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società (difformemente quindi dal caso di specie) costituissero fattori sufficienti a far ritenere sussistente una “dipendenza” della società).
Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, nulla esclude che la dipendenza possa coincidere con la sede legale della società, a patto che siano soddisfatti i requisiti previsti dal Reg.
848/15: sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate ad affrontare la questione relativa alla possibilità di aprire in Italia una procedura di insolvenza secondaria di una società avente sede legale e produttiva in Italia, dopo l'apertura di una procedura di insolvenza principale nei confronti della medesima società, nello Stato membro in cui questa, facendo parte di un gruppo, ha il centro degli interessi principali.
La Suprema Corte ha statuito che «nel caso in cui, nei confronti di una società a responsabilità limitata avente sede statutaria e struttura produttiva in […] sia stata Pt_1 aperta una procedura di insolvenza principale dal Giudice francese in base all'individuazione in Francia del centro degli interessi principali della stessa società […], l'apertura di tale procedura non osta a che il Giudice italiano apra successivamente nei confronti della società
6 medesima una procedura di insolvenza secondaria […] all'unica condizione che detta società sia qualificabile come “dipendenza”» Cass. civ., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 22093.
Lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, ai sensi dell'art. 34 del Reg.
848/15 «può aprire una procedura secondaria di insolvenza», potendo evitare di dover riesaminare la situazione di insolvenza del debitore nel caso in cui tale condizione costituisse già presupposto della procedura principale.
Legittimati a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza, alla quale «[…] si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta» (art. 35 Reg. 848/15), sono:
a) «l'amministratore della procedura principale di insolvenza»;
b) «qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza» (art. 37 Reg. 848/15).
Applicando al caso di specie i principi di diritto enunciati, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda e dunque per l'apertura di una procedura di insolvenza secondaria.
Preliminarmente, deve prendersi atto che il Tribunale di commercio di Bobigny, ritenendo sussistente la propria competenza, ha dichiarato l'apertura della procedura d'insolvenza principale di con provvedimento del 9 maggio 2025 (All. A). Parte_1
Dalla disamina del provvedimento di apertura della procedura principale in Francia, si evince che il giudice francese ha già proceduto ad accertare la sussistenza di una situazione di insolvenza di , facendosi riferimento allo stato di “cessazione dei pagamenti” Parte_1 corrispondente all'impossibilità di di far fronte alle proprie passività con le risorse Parte_1
allo stato disponibili. Dunque, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento citato in base al quale, come si è detto, “se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata lo Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza” non deve effettuarsi alcune indagine rispetto a tale punto.
Sussiste la legittimazione attiva sulla base di quanto disposto dall'articolo 37 co 1 lett. B)
Reg. 848/2015, essendo stata proposta la domanda dalla società in proprio, soggetto legittimato a chiedere l'apertura della procedura di insolvenza secondo la legge italiana.
Essendo stato proposto il ricorso dalla stessa debitrice, tenuto conto delle disposizioni in tema di procedimento unitario di cui al CCII e di quanto stabilito dall'articolo 38 Reg. cit. non appare necessario fissare udienza.
7 Inoltre, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 par. 2
Reg. cit., requisito da verificare d'ufficio ex art. 4 Reg. 848/2015. Deve considerarsi, infatti, che il giudice francese ha accertato che il centro degli interessi principali del debitore è in
Francia, laddove è stata aperta la procedura di insolvenza principale, ma il debitore possiede una dipendenza nel territorio italiano e dunque, può aprirsi la procedura secondaria di insolvenza con effetti limitati ai beni della società che si trovano nel territorio italiano.
Infatti, alla luce di quanto sopra riportato, nel caso di specie è individuabile una dipendenza in Torino, essendo ivi situata la sede legale della società odierna ricorrente, collocata in locali di cui fruisce giusto contratto di locazione stipulato con in data 14 Controparte_1 giugno 2011, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nell'immobile di Torino, via XX
Settembre n. 64, al primo piano, identificata al N.C.E.U. di Torino al foglio 198, n° 36, sub.
89, categoria A/10, ove è collocata la sede legale della Società Ricorrente (Doc. 6).
Inoltre, può desumersi che ivi sia collocata un'attività organizzata stante la presenza di 4 dipendenti (all. B1).
Ciò posto, sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in via secondaria, ai sensi dell'art. 121 CCII. Innanzitutto, la ricorrente è qualificabile come imprenditore commerciale, trattandosi di società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la vendita al dettaglio di vestititi, scarpe, beni in pelle e cuoio e generi similari (cfr. visura camerale del 26.2.2024 in atti).
Inoltre, la società ricorrente non è una impresa minore (art. 2 co 1 lett. D) CCII), tenuto conto, tra il resto, che l'ammontare dei debiti indicato al 31.1.2025 (doc. 18) è superiore a
500.000,00 euro, così che risultano sforate le soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. D) CCII.
Quanto allo stato di insolvenza, già acclarato dal giudice francese, non occorre soffermarsi, essendo precluso a questo Tribunale il riesame della questione ai sensi del citato dell'art.34 reg. Cit.
Sussistono, dunque, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in via secondaria rispetto alla procedura già aperta in Francia, di Parte_1
Occorre osservare che, poiché la procedura secondaria di insolvenza sarà disciplinata dalla legge italiana (artt 7 e 35 reg. cit), deve ritenersi che la disciplina applicabile sia quella della liquidazione giudiziale dettata dal CCII. Ciò comporta, tra il resto, che i principi relativi alla insinuazione dei crediti dettati dal Regolamento citato agli articoli 45 ss, devono essere coordinati con la disciplina interna di cui al CCII.
L'articolo 45 Reg. 848/15 prevede, in particolare, che ogni creditore possa insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di
8 insolvenza e che gli amministratori della procedura principale e della procedura secondaria insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura a cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunciare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
Gli artt. 53 e 54 Reg. 848/2015 prevedono altresì che il creditore straniero possa insinuare i crediti nella procedura di insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Il CCII prevede all'art. 201 co 2 CCII che il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo possa essere sottoscritto personalmente dalla parte e debba essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso ai creditori. Dunque, appare opportuno che il curatore nell'avviso ai creditori indichi anche la necessaria modalità di presentazione della domanda, tenuto conto della legge italiana.
Il termine di trasmissione della domanda di insinuazione al passivo individuato dal CCII, pari ad almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello Stato passivo quanto alle domande tempestive e per le domande tardive di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato passivo delle domande tempestive (art. 208 CCII), appare compatibile con quanto prescritto dall'articolo 55 par. 6 Reg. cit., che per i creditori stranieri prevede un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'apertura della procedura di insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura.
Dunque, la domanda di insinuazione dovrà essere presentata dai creditori nelle modalità previste dall'articolo 55 e, ai sensi del paragrafo 6 di tale articolo, entro il termine previsto dal
CCII.
Inoltre, non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice, nel caso di specie dunque il curatore, provvede a informare senza ritardo i creditori stranieri conosciuti, con nota individuale avente contenuti di cui all'articolo 54 Reg. cit. Pertanto, il Curatore dovrà provvedere a tali adempimenti.
Il Curatore dovrà altresì procedere alla pubblicazione della sentenza ex art. 28 reg. cit. ed alla immediata comunicazione agli organi della procedura principale, in particolare al soggetto qualificabile come “amministratore”.
Infine, deve rilevarsi che per la nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
PQM
9
dichiara
l'apertura della procedura secondaria ex artt. 3 par. 2 e 34 ss Reg. 848/2015 e 26 CCII di liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Torino, via XX Settembre n. 64; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Alessandra Giovetti, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4 novembre 2025 alle ore 14.30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
avvisa
10 i creditori di che hanno l'onere di presentare domanda di ammissione al Parte_1
passivo in questa procedura al fine di concorrere alla distribuzione del ricavato, salvo che non vi provveda l'amministratore della procedura principale ai sensi dell'art. 45 par. 2 del
Reg. 848/2015; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
11 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che il Curatore provveda alla pubblicazione della sentenza in Francia ex art. 28 reg. 848/2015
e a darne immediata comunicazione all'amministratore della procedura principale;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 300-1/2025 avente ad oggetto la domanda di apertura di una procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 34 ss Reg. UE 848/2015 e 26 CCII proposta con ricorso depositato in data 21.5.2025 da
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Torino, via XX Settembre Parte_1 P.IVA_1
n. 64, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata alla busta telematica contenente il ricorso, dagli avvocati dagli Avvocati Paolo Miserere e Carlo Negro
- RICORRENTE in proprio-
***
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Torino, via XX Settembre Parte_1 P.IVA_1
n. 64, ha depositato il 21.5.2025 un ricorso in proprio, domandando l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza ai sensi degli artt. 34 ss Reg. UE 848/2015, in particolare individuata nella liquidazione giudiziale, con domanda di fissazione di udienza con termini ridotti ex art. 41 co 3 CCII. Ciò, a seguito dell'apertura, disposta con provvedimento in data
9 maggio 2025 da parte del Tribunale di commercio di Bobigny, della procedura di insolvenza principale di liquidation judiciaire di , a fronte della domanda dalla medesima Parte_1
depositata in data 23 aprile 2025 (cfr. All. A, B e All. C).
Prima di esaminare la domanda, osserva il collegio che risultano provate le seguenti circostanze fattuali:
- , con sede legale in Torino, è una società a responsabilità limitata che si Parte_1 occupa di “vendita al dettaglio di vestiti, scarpe, beni in pelle e cuoio e ogni altro genere similare” (Doc. 1), il cui capitale sociale, pari ad Euro 350.000,00, è interamente detenuto dalla società francese OC J QU YF (OC J);
- ha in forze 4 dipendenti presso la sede legale e amministrativa di Torino e Parte_1
gestisce direttamente un punto vendita situato a Firenze, impiegandovi 5 lavoratori dipendenti (doc. 5), e coordina una rete indiretta composta da 12 punti vendita affiliati, con i quali ha sottoscritto 15 contratti di commissione-affiliazione (Doc. 2). In forza di tali contratti, mantiene la proprietà delle merci distribuite e il controllo della Parte_1
gestione commerciale anche presso i punti vendita affidati ai terzi affiliati (Docc. 3 e
4);
- è in stato di insolvenza. La ricorrente ha evidenziato che “I seguenti Parte_1
dati relativi alla chiusura degli ultimi tre esercizi della Società Ricorrente evidenziano una graduale flessione del fatturato netto e un progressivo deterioramento della performance economica, culminato con una grave perdita
d'esercizio nel 2024, segnando così un'inversione di tendenza particolarmente marcata”:
Valuta € Esercizio al Esercizio al Esercizio al
31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Fatturato netto 6.600.736 6.349.841 5.702.011
(IVA esclusa)
Risultato Netto 1.049.259 150.688 (3.040.154)
- la ricorrente fa parte di un gruppo societario internazionale (All. C.2), costituito in data
2 ottobre 1986, per la gestione e lo sviluppo del marchio di abbigliamento femminile prêt-à-porter “YF”, la cui capogruppo è OC J, che esercita su Parte_1
controllo diretto (All. C.3);
2 - nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023, OC J ha avviato una serie di procedure preventive che hanno comportato modifiche della compagine azionaria, una riorganizzazione della rete di vendita e una revisione della struttura del debito e infine, nel ricorso si afferma che OC J ha dovuto constatare il proprio stato di insolvenza alla data del 31 marzo 2025;
- , precisando che la propria situazione è strettamente interconnessa a quella Parte_1
di OC J, da cui la debitrice ha dichiarato di dipendere per la definizione delle strategie di marketing, la gestione delle collezioni, l'approvvigionamento e i servizi centrali, ha indicato alla data del 31 marzo 2025 le seguenti passività:
Natura delle passività Importi al 31 marzo 2025 (Euro)
Debiti sociali e tributari 0,5 milioni
Debiti verso fornitori 1,4 milioni
TOTALE 1,9 milioni
- ha, dunque, depositato presso il Tribunale di commercio di Bobigny in Parte_1 data 23 aprile 2025 domanda per l'apertura di una procedura di insolvenza principale, nella forma della liquidazione giudiziale (liquidation judiciaire) (All. B e
All. C).
L'odierna ricorrente ha precisato di aver depositato tale domanda dinanzi al giudice francese poiché, “ai sensi dell'art.
3.1 del Reg. 848/15, la competenza ad avviare una procedura di insolvenza principale spetta ai giudici dello Stato membro «nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore», da intendersi quale
«luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». Nonostante la presunzione di cui all'art.
3.1 del Reg. 848/15 secondo cui «per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale», occorre considerare gli ulteriori criteri dettati dal medesimo Reg. 848/15. In particolare:
«nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi» (Considerando n. 28
Reg. 848/15), con la conseguenza che, «le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali
3 dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro» (Considerando n. 30 Reg.
848/15). Sulla base di tali principi, condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (nei casi menzionati Ricorso Principale cui si rinvia), è stato ritenuto sussistente in Francia, nello specifico a Saint-Ouen, il centro degli interessi principali di;
ciò, occorrendo individuare e prediligere l'ubicazione Parte_1
del centro effettivo di gestione e di esercizio della propria attività, ossia il luogo in cui la società gestisce i propri interessi in modo oggettivamente verificabile da terzi – sulla base dei seguenti elementi (v. più nel dettaglio pagg. 18-19 All. C): l'appartenenza della Società Ricorrente al Gruppo (All. C.2) facente capo a OC J (capogruppo operativa registrata in Francia) che controlla integralmente;
gli Parte_1
amministratori di esercitano fisicamente le loro funzioni presso la sede di Parte_1
OC J, ubicata a Saint-Ouen, Francia e di conseguenza tutti gli incontri relativi a
si svolgono presso la sede della società capogruppo;
la sede Parte_1 amministrativa di è ubicata in Francia, essendo quest'ultima legata alla Parte_1
società capogruppo OC J da una serie di contratti (All. C.3), in particolare: un contratto di distribuzione, un contratto di assistenza finanziaria e un accordo di tesoreria;
la condizione finanziaria di è intrinsecamente legata a quella di Parte_1
OC J, essendo la Società Ricorrente indirettamente influenzata dalla difficile situazione economica di OC J descritta sub B”;
- sulla base di tali elementi, il Tribunale di commercio di Bobigny con provvedimento in data 9 maggio 2025 (All. A): si è dichiarato competente a pronunciarsi sulla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria a favore di , Parte_1 confermando che il centro degli interessi principali di quest'ultima si trova in Francia, ed in particolare a Bobigny, essendo ivi collocato il centro direzionale effettivo della
Società Ricorrente e ha dato avvio ad una procedura di liquidazione giudiziaria, con prosecuzione dell'attività sino al 28 maggio 2025, alla luce dell'impossibilità di Pt_1
di far fronte alle proprie passività mediante l'attivo disponibile, versando dunque
[...]
4 in uno stato di insolvenza («état de cessation des paiements») senza alcuna prospettiva di recupero;
- con il medesimo provvedimento, il Tribunale di commercio di Bobigny, ha altresì:
• nominato il giudice delegato (Juge Commissaire), i liquidatori (Mandataires
Liquidateurs), i curatori fallimentari (Administrateurs Judiciares) e l'istituto vendite
(Commissaire-priseur);
• fissato al 31 marzo 2025 la data di cessazione dei pagamenti sulla base della dichiarazione del debitore e
• fissato un termine di due mesi dalla pubblicazione della sentenza entro il quale i creditori devono dichiarare i propri crediti;
• fissato al 30 aprile 2027 la data per la disamina della chiusura della procedura di liquidazione.
Ciò premesso, occorre osservare in diritto che ai sensi del Reg. EU 848/15, la decisione di apertura della procedura principale: «è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura» (art. 19.1 Reg. 848/15) e «produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura
[…] fintantoché non è aperta alcuna procedura [secondaria] in tale altro Stato membro» (art. 20.1 Reg. 848/15). Non vi è, dunque, alcun ostacolo al riconoscimento della pronuncia di apertura della procedura di insolvenza principale di Italia 9.5.2025 del Tribunale di Pt_1
Commercio di Bobigny (doc. A).
Inoltre, il Regolamento citato prevede che, una volta avviata la procedura di insolvenza primaria nello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, sulla base di quanto previsto dal Considerando n. 23 del Reg. 848/15, è possibile «aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale». A livello di normativa interna, inoltre, l'art. 26 CCII prevede la possibilità di apertura di procedura secondaria quando vi sia una “dipendenza” in . Pt_1
Il giudice di un altro Stato membro in cui si trovi una “dipendenza” posseduta dal debitore è competente ad aprire un'ulteriore procedura di insolvenza nei confronti del medesimo debitore, ai sensi dell'art.
3.2 del Reg. 848/15, i cui effetti «sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio» e, secondo quanto disposto dell'art. 20.2 del medesimo Reg.
848/15 «non possono essere contestati negli altri Stati membri».
5 A tal riguardo, il Reg. 848/15, «tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione», posto che «l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà», ammettendo «oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura»
(Considerando n. 22 Reg. 848/15).
Il Reg. 848/15 attribuisce la competenza ad aprire una procedura secondaria di insolvenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio sia presente una “dipendenza” del debitore, ossia, ai sensi dell'art.
2.10 Reg. 848/15, «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni».
La Corte di Giustizia Ue ha precisato che «il fatto che tale definizione colleghi l'esercizio di un'attività economica alla presenza di risorse umane» dimostra la necessità di una «struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell'esercizio dell'attività economica», conseguendone che «la mera presenza di singoli beni o conti bancari non corrisponde in linea di principio a tale definizione» (Corte di Giustizia Ue, Sez. I, 20 ottobre
2011, n. 396, causa C-396/09, decisione nella quale la Corte di Giustizia era stata chiamata a chiarire se l'esistenza di singoli beni o conti bancari in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società (difformemente quindi dal caso di specie) costituissero fattori sufficienti a far ritenere sussistente una “dipendenza” della società).
Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, nulla esclude che la dipendenza possa coincidere con la sede legale della società, a patto che siano soddisfatti i requisiti previsti dal Reg.
848/15: sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate ad affrontare la questione relativa alla possibilità di aprire in Italia una procedura di insolvenza secondaria di una società avente sede legale e produttiva in Italia, dopo l'apertura di una procedura di insolvenza principale nei confronti della medesima società, nello Stato membro in cui questa, facendo parte di un gruppo, ha il centro degli interessi principali.
La Suprema Corte ha statuito che «nel caso in cui, nei confronti di una società a responsabilità limitata avente sede statutaria e struttura produttiva in […] sia stata Pt_1 aperta una procedura di insolvenza principale dal Giudice francese in base all'individuazione in Francia del centro degli interessi principali della stessa società […], l'apertura di tale procedura non osta a che il Giudice italiano apra successivamente nei confronti della società
6 medesima una procedura di insolvenza secondaria […] all'unica condizione che detta società sia qualificabile come “dipendenza”» Cass. civ., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 22093.
Lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, ai sensi dell'art. 34 del Reg.
848/15 «può aprire una procedura secondaria di insolvenza», potendo evitare di dover riesaminare la situazione di insolvenza del debitore nel caso in cui tale condizione costituisse già presupposto della procedura principale.
Legittimati a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza, alla quale «[…] si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta» (art. 35 Reg. 848/15), sono:
a) «l'amministratore della procedura principale di insolvenza»;
b) «qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza» (art. 37 Reg. 848/15).
Applicando al caso di specie i principi di diritto enunciati, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda e dunque per l'apertura di una procedura di insolvenza secondaria.
Preliminarmente, deve prendersi atto che il Tribunale di commercio di Bobigny, ritenendo sussistente la propria competenza, ha dichiarato l'apertura della procedura d'insolvenza principale di con provvedimento del 9 maggio 2025 (All. A). Parte_1
Dalla disamina del provvedimento di apertura della procedura principale in Francia, si evince che il giudice francese ha già proceduto ad accertare la sussistenza di una situazione di insolvenza di , facendosi riferimento allo stato di “cessazione dei pagamenti” Parte_1 corrispondente all'impossibilità di di far fronte alle proprie passività con le risorse Parte_1
allo stato disponibili. Dunque, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento citato in base al quale, come si è detto, “se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata lo Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza” non deve effettuarsi alcune indagine rispetto a tale punto.
Sussiste la legittimazione attiva sulla base di quanto disposto dall'articolo 37 co 1 lett. B)
Reg. 848/2015, essendo stata proposta la domanda dalla società in proprio, soggetto legittimato a chiedere l'apertura della procedura di insolvenza secondo la legge italiana.
Essendo stato proposto il ricorso dalla stessa debitrice, tenuto conto delle disposizioni in tema di procedimento unitario di cui al CCII e di quanto stabilito dall'articolo 38 Reg. cit. non appare necessario fissare udienza.
7 Inoltre, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 par. 2
Reg. cit., requisito da verificare d'ufficio ex art. 4 Reg. 848/2015. Deve considerarsi, infatti, che il giudice francese ha accertato che il centro degli interessi principali del debitore è in
Francia, laddove è stata aperta la procedura di insolvenza principale, ma il debitore possiede una dipendenza nel territorio italiano e dunque, può aprirsi la procedura secondaria di insolvenza con effetti limitati ai beni della società che si trovano nel territorio italiano.
Infatti, alla luce di quanto sopra riportato, nel caso di specie è individuabile una dipendenza in Torino, essendo ivi situata la sede legale della società odierna ricorrente, collocata in locali di cui fruisce giusto contratto di locazione stipulato con in data 14 Controparte_1 giugno 2011, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nell'immobile di Torino, via XX
Settembre n. 64, al primo piano, identificata al N.C.E.U. di Torino al foglio 198, n° 36, sub.
89, categoria A/10, ove è collocata la sede legale della Società Ricorrente (Doc. 6).
Inoltre, può desumersi che ivi sia collocata un'attività organizzata stante la presenza di 4 dipendenti (all. B1).
Ciò posto, sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in via secondaria, ai sensi dell'art. 121 CCII. Innanzitutto, la ricorrente è qualificabile come imprenditore commerciale, trattandosi di società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la vendita al dettaglio di vestititi, scarpe, beni in pelle e cuoio e generi similari (cfr. visura camerale del 26.2.2024 in atti).
Inoltre, la società ricorrente non è una impresa minore (art. 2 co 1 lett. D) CCII), tenuto conto, tra il resto, che l'ammontare dei debiti indicato al 31.1.2025 (doc. 18) è superiore a
500.000,00 euro, così che risultano sforate le soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. D) CCII.
Quanto allo stato di insolvenza, già acclarato dal giudice francese, non occorre soffermarsi, essendo precluso a questo Tribunale il riesame della questione ai sensi del citato dell'art.34 reg. Cit.
Sussistono, dunque, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in via secondaria rispetto alla procedura già aperta in Francia, di Parte_1
Occorre osservare che, poiché la procedura secondaria di insolvenza sarà disciplinata dalla legge italiana (artt 7 e 35 reg. cit), deve ritenersi che la disciplina applicabile sia quella della liquidazione giudiziale dettata dal CCII. Ciò comporta, tra il resto, che i principi relativi alla insinuazione dei crediti dettati dal Regolamento citato agli articoli 45 ss, devono essere coordinati con la disciplina interna di cui al CCII.
L'articolo 45 Reg. 848/15 prevede, in particolare, che ogni creditore possa insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di
8 insolvenza e che gli amministratori della procedura principale e della procedura secondaria insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura a cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunciare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
Gli artt. 53 e 54 Reg. 848/2015 prevedono altresì che il creditore straniero possa insinuare i crediti nella procedura di insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Il CCII prevede all'art. 201 co 2 CCII che il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo possa essere sottoscritto personalmente dalla parte e debba essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso ai creditori. Dunque, appare opportuno che il curatore nell'avviso ai creditori indichi anche la necessaria modalità di presentazione della domanda, tenuto conto della legge italiana.
Il termine di trasmissione della domanda di insinuazione al passivo individuato dal CCII, pari ad almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello Stato passivo quanto alle domande tempestive e per le domande tardive di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato passivo delle domande tempestive (art. 208 CCII), appare compatibile con quanto prescritto dall'articolo 55 par. 6 Reg. cit., che per i creditori stranieri prevede un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'apertura della procedura di insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura.
Dunque, la domanda di insinuazione dovrà essere presentata dai creditori nelle modalità previste dall'articolo 55 e, ai sensi del paragrafo 6 di tale articolo, entro il termine previsto dal
CCII.
Inoltre, non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice, nel caso di specie dunque il curatore, provvede a informare senza ritardo i creditori stranieri conosciuti, con nota individuale avente contenuti di cui all'articolo 54 Reg. cit. Pertanto, il Curatore dovrà provvedere a tali adempimenti.
Il Curatore dovrà altresì procedere alla pubblicazione della sentenza ex art. 28 reg. cit. ed alla immediata comunicazione agli organi della procedura principale, in particolare al soggetto qualificabile come “amministratore”.
Infine, deve rilevarsi che per la nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
PQM
9
dichiara
l'apertura della procedura secondaria ex artt. 3 par. 2 e 34 ss Reg. 848/2015 e 26 CCII di liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Torino, via XX Settembre n. 64; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore l'avv. Alessandra Giovetti, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4 novembre 2025 alle ore 14.30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
avvisa
10 i creditori di che hanno l'onere di presentare domanda di ammissione al Parte_1
passivo in questa procedura al fine di concorrere alla distribuzione del ricavato, salvo che non vi provveda l'amministratore della procedura principale ai sensi dell'art. 45 par. 2 del
Reg. 848/2015; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
11 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che il Curatore provveda alla pubblicazione della sentenza in Francia ex art. 28 reg. 848/2015
e a darne immediata comunicazione all'amministratore della procedura principale;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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