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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. ND Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1664/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA FLAVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MATTACHINI ALBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° CP_1 Parte_1 comma, cod. civ.; 2. ordinare al Comune di Borgomanero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) Separazione I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Responsabilità genitoriale
Pag. 1 I figli minori e ND sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3) Tempi di permanenza. ed ND saranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Per_1
Durante l'anno scolastico:
− dal mercoledì alle ore 16 al giovedì della settimana successiva alle ore 16 stanno con la mamma, la quale li accompagnerà a scuola;
− dal giovedì alle ore 16 al mercoledì alle ore 16 della settimana successiva staranno con il padre. I genitori si accorderanno autonomamente di volta in volta: in caso di malattia di uno o entrambi i bambini, di vacanze programmate di attività ludico sportive dei figli o di esigenze lavorative dei genitori. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli divideranno equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da accordarsi 30 giorni prima. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, i genitori ripartiranno il periodo di permanenza con i figli nel seguente modo:
- il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in due periodi continuativi di pari durata (le prime due settimane o le ultime due settimane) da comunicarsi entro fine gennaio;
in caso di disaccordo per l'anno 2025 avrà la priorità di scelta il padre e successivamente per l'anno 2026 la madre e così via in modo alternato;
- nel rimanente periodo di chiusura delle scuole, in considerazione della maggiore flessibilità lavorativa della madre, fatte salve le eventuali vacanze con il singolo genitore, i bambini staranno da lunedì a venerdì con la mamma ed a fine settimana alterni (da venerdì a lunedì mattina) con il padre. Per le vacanze pasquali con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, e i “ponti” o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, si seguirà il consueto calendario;
quando questi giorni cadranno nel periodo in cui i figli sono con la madre, resteranno con lei, mentre quando cadranno nel periodo in cui sono con il padre, resteranno con lui. I genitori potranno eventualmente prendere accordi specifici. Nei giorni in cui i figli sono dal padre, dovrà curarne interamente lui la gestione e dovranno soggiornare da lui e non a casa della SI.ra (salvo l'accordo per gestire gli spostamenti per le attività ludico/sportive). CP_1
Il padre potrà, co vedere i figli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori. 4) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra sita in Borgomanero (NO) al Viale Dante Alighieri n. CP_1
16/c è assegnata alla stessa, con tutti gli arr qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori. 5) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli Stante il periodo pressoché paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore, del reddito degli stessi (che vede la SI.ra avvantaggiata rispetto al marito) ed il buon rapporto tra i genitori e la proficua collaborazione che CP_1 gli stessi ià mettendo in essere nell'interesse dei figli, ognuno dei genitori procederà al mantenimento diretto dei figli, provvedendo direttamente a fare fronte alle loro esigenze quando saranno presso di lui. L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli verrà percepito dalla SI.ra che rimborserà al sig. CP_1
l 50% dello stesso tramite bonifico. Parte_1 arie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Pag. 2 • spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso)
• che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. I genitori, indipendentemente dalla qualificazione indicata dal suddetto protocollo, considerano le spese per le attività sportive dei figli, per lo studio della lingua inglese e per i buoni pasto scolastici e per i centri estivi (non praticate nel periodo di vacanza con il singolo genitori), come spese da ripartire al 50% e già autorizzate. I coniugi considerano altresì come spesa straordinaria per la quale prestano già il consenso quella che il nucleo famigliare già sta affrontando per le prestazioni della colf/babysitter. Per il pagamento di detta spesa il SI. Parte_1 contribuirà rimborsando alla SI.ra il 25% di quanto la stessa verserà alla dipendente a titolo di retribuzione CP_1
e all'INPS di contributi. La spesa per la colf colf/babysitter viene autorizzata per il futuro anche qualora dovesse cessare il rapporto lavorativo con l'attuale dipendente ma, in tal caso, entrambi i coniugi dovranno scegliere di comune accordo una sostituta/o.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Altre pattuizioni La colf/babysitter, con l'accordo della stessa, al momento dell'omologa del presente accordo, verrà licenziata dal SI. e riassunta in continuità dalla SI.ra con il medesimo contratto a tempo pieno e indeterminato. Il Parte_1 CP_1 versato alla stessa suddividendone il c 50 % sino alla fine 2024 e nella misura del 25% a carico del marito e del 75% a carico della moglie dal 01.01.2025. Il conto corrente FINECO n 824, verrà mantenuto cointestato. Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede. CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., con scadenza successiva a 6 mesi dal termine delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 21.09.2013 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Borgomanero al n. 12, Serie A, Parte I, Anno 2013;
• ordinare al Comune di Borgomanero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pag. 3 • dichiarare compensate le spese legali. e OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Responsabilità genitoriale I figli minori e ND sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabi itoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2) Tempi di permanenza. ed ND saranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Per_1 te l'anno scolastico:
− dal mercoledì alle ore 16 al giovedì della settimana successiva alle ore 16 stanno con la mamma, la quale li accompagnerà a scuola;
− dal giovedì alle ore 16 al mercoledì alle ore 16 della settimana successiva staranno con il padre.
I genitori si accorderanno autonomamente di volta in volta: in caso di malattia di uno o entrambi i bambini, di vacanze programmate di attività ludico sportive dei figli o di esigenze lavorative dei genitori. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli divideranno equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da accordarsi 30 giorni prima. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, i genitori ripartiranno il periodo di permanenza con i figli nel seguente modo:
- il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in due periodi continuativi di pari durata (le prime due settimane o le ultime due settimane) da comunicarsi entro fine gennaio;
in caso di disaccordo per l'anno 2025 avrà la priorità di scelta il padre e successivamente per l'anno 2026 la madre e così via in modo alternato;
- nel rimanente periodo di chiusura delle scuole, in considerazione della maggiore flessibilità lavorativa della madre, fatte salve le eventuali vacanze con il singolo genitore, i bambini staranno da lunedì a venerdì con la mamma ed a fine settimana alterni (da venerdì a lunedì mattina) con il padre. Per le vacanze pasquali con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, e i “ponti” o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, si seguirà il consueto calendario;
quando questi giorni cadranno nel periodo in cui i figli sono con la madre, resteranno con lei, mentre quando cadranno nel periodo in cui sono con il padre, resteranno con lui. I genitori potranno eventualmente prendere accordi specifici. Nei giorni in cui i figli sono dal padre, dovrà curarne interamente lui la gestione e dovranno soggiornare da lui e non a casa della SI.ra (salvo l'accordo per gestire gli spostamenti per le attività ludico/sportive). CP_1
Il padre potrà, comunque, vedere i figli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori. 3) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra sita in Borgomanero (NO) al Viale Dante Alighieri n. CP_1
16/c è assegnata alla stessa, con tutti gli arredi, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori. 4) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli Stante il periodo pressoché paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore, del reddito degli stessi (che vede la SI.ra avvantaggiata rispetto al marito) ed il buon rapporto tra i genitori e la proficua collaborazione che CP_1 gli stessi stanno già mettendo in essere nell'interesse dei figli, ognuno dei genitori procederà al mantenimento diretto dei figli, provvedendo direttamente a fare fronte alle loro esigenze quando saranno presso di lui.
Pag. 4 L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli verrà percepito dalla SI.ra che rimborserà al sig. CP_1
l 50% dello stesso tramite bonifico. Parte_1 arie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
• una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
• I genitori, indipendentemente dalla qualificazione indicata dal suddetto protocollo, considerano le spese per le attività sportive dei figli, per lo studio della lingua inglese e per i buoni pasto scolastici e per i centri estivi (non praticate nel periodo di vacanza con il singolo genitori), come spese da ripartire al 50% e già autorizzate.
• I coniugi considerano altresì come spesa straordinaria per la quale prestano già il consenso quella che il nucleo famigliare già sta affrontando per le prestazioni della colf/babysitter. Per il pagamento di detta spesa il SI. contribuirà rimborsando alla SI.ra il 25% di quanto la stessa verserà alla dipendente a titolo di Parte_1 CP_1 retribuzione e all'INPS di contributi.
• La spesa per la colf colf/babysitter viene autorizzata per il futuro anche qualora dovesse cessare il rapporto lavorativo con l'attuale dipendente ma, in tal caso, entrambi i coniugi dovranno scegliere di comune accordo una sostituta/o.
• 5. Assegno di mantenimento per il coniuge
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. Ù
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 e hanno contratto matrimonio civile in Borgomanero Parte_1 CP_1
(NO), in data 21.9.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte I, serie A, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nati e ND (10.6.2016) minorenni;
Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]_1
(MB) in data 14/09/1979 e , nata in BORGOMANERO (NO) in [...]_1
21/07/1987;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 6 4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno
- =
Il Presidente Dott. ND Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. ND Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1664/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA FLAVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MATTACHINI ALBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° CP_1 Parte_1 comma, cod. civ.; 2. ordinare al Comune di Borgomanero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) Separazione I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Responsabilità genitoriale
Pag. 1 I figli minori e ND sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3) Tempi di permanenza. ed ND saranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Per_1
Durante l'anno scolastico:
− dal mercoledì alle ore 16 al giovedì della settimana successiva alle ore 16 stanno con la mamma, la quale li accompagnerà a scuola;
− dal giovedì alle ore 16 al mercoledì alle ore 16 della settimana successiva staranno con il padre. I genitori si accorderanno autonomamente di volta in volta: in caso di malattia di uno o entrambi i bambini, di vacanze programmate di attività ludico sportive dei figli o di esigenze lavorative dei genitori. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli divideranno equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da accordarsi 30 giorni prima. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, i genitori ripartiranno il periodo di permanenza con i figli nel seguente modo:
- il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in due periodi continuativi di pari durata (le prime due settimane o le ultime due settimane) da comunicarsi entro fine gennaio;
in caso di disaccordo per l'anno 2025 avrà la priorità di scelta il padre e successivamente per l'anno 2026 la madre e così via in modo alternato;
- nel rimanente periodo di chiusura delle scuole, in considerazione della maggiore flessibilità lavorativa della madre, fatte salve le eventuali vacanze con il singolo genitore, i bambini staranno da lunedì a venerdì con la mamma ed a fine settimana alterni (da venerdì a lunedì mattina) con il padre. Per le vacanze pasquali con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, e i “ponti” o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, si seguirà il consueto calendario;
quando questi giorni cadranno nel periodo in cui i figli sono con la madre, resteranno con lei, mentre quando cadranno nel periodo in cui sono con il padre, resteranno con lui. I genitori potranno eventualmente prendere accordi specifici. Nei giorni in cui i figli sono dal padre, dovrà curarne interamente lui la gestione e dovranno soggiornare da lui e non a casa della SI.ra (salvo l'accordo per gestire gli spostamenti per le attività ludico/sportive). CP_1
Il padre potrà, co vedere i figli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori. 4) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra sita in Borgomanero (NO) al Viale Dante Alighieri n. CP_1
16/c è assegnata alla stessa, con tutti gli arr qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori. 5) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli Stante il periodo pressoché paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore, del reddito degli stessi (che vede la SI.ra avvantaggiata rispetto al marito) ed il buon rapporto tra i genitori e la proficua collaborazione che CP_1 gli stessi ià mettendo in essere nell'interesse dei figli, ognuno dei genitori procederà al mantenimento diretto dei figli, provvedendo direttamente a fare fronte alle loro esigenze quando saranno presso di lui. L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli verrà percepito dalla SI.ra che rimborserà al sig. CP_1
l 50% dello stesso tramite bonifico. Parte_1 arie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Pag. 2 • spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso)
• che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. I genitori, indipendentemente dalla qualificazione indicata dal suddetto protocollo, considerano le spese per le attività sportive dei figli, per lo studio della lingua inglese e per i buoni pasto scolastici e per i centri estivi (non praticate nel periodo di vacanza con il singolo genitori), come spese da ripartire al 50% e già autorizzate. I coniugi considerano altresì come spesa straordinaria per la quale prestano già il consenso quella che il nucleo famigliare già sta affrontando per le prestazioni della colf/babysitter. Per il pagamento di detta spesa il SI. Parte_1 contribuirà rimborsando alla SI.ra il 25% di quanto la stessa verserà alla dipendente a titolo di retribuzione CP_1
e all'INPS di contributi. La spesa per la colf colf/babysitter viene autorizzata per il futuro anche qualora dovesse cessare il rapporto lavorativo con l'attuale dipendente ma, in tal caso, entrambi i coniugi dovranno scegliere di comune accordo una sostituta/o.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.
7. Altre pattuizioni La colf/babysitter, con l'accordo della stessa, al momento dell'omologa del presente accordo, verrà licenziata dal SI. e riassunta in continuità dalla SI.ra con il medesimo contratto a tempo pieno e indeterminato. Il Parte_1 CP_1 versato alla stessa suddividendone il c 50 % sino alla fine 2024 e nella misura del 25% a carico del marito e del 75% a carico della moglie dal 01.01.2025. Il conto corrente FINECO n 824, verrà mantenuto cointestato. Con la firma della separazione i coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione patrimoniale non regolata in questa sede. CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., con scadenza successiva a 6 mesi dal termine delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 21.09.2013 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Borgomanero al n. 12, Serie A, Parte I, Anno 2013;
• ordinare al Comune di Borgomanero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pag. 3 • dichiarare compensate le spese legali. e OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Responsabilità genitoriale I figli minori e ND sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabi itoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2) Tempi di permanenza. ed ND saranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre. Per_1 te l'anno scolastico:
− dal mercoledì alle ore 16 al giovedì della settimana successiva alle ore 16 stanno con la mamma, la quale li accompagnerà a scuola;
− dal giovedì alle ore 16 al mercoledì alle ore 16 della settimana successiva staranno con il padre.
I genitori si accorderanno autonomamente di volta in volta: in caso di malattia di uno o entrambi i bambini, di vacanze programmate di attività ludico sportive dei figli o di esigenze lavorative dei genitori. Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, i figli divideranno equamente il tempo di permanenza con ciascun genitore, con un periodo di pari durata e continuativo da accordarsi 30 giorni prima. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, i genitori ripartiranno il periodo di permanenza con i figli nel seguente modo:
- il mese di agosto verrà suddiviso tra i genitori in due periodi continuativi di pari durata (le prime due settimane o le ultime due settimane) da comunicarsi entro fine gennaio;
in caso di disaccordo per l'anno 2025 avrà la priorità di scelta il padre e successivamente per l'anno 2026 la madre e così via in modo alternato;
- nel rimanente periodo di chiusura delle scuole, in considerazione della maggiore flessibilità lavorativa della madre, fatte salve le eventuali vacanze con il singolo genitore, i bambini staranno da lunedì a venerdì con la mamma ed a fine settimana alterni (da venerdì a lunedì mattina) con il padre. Per le vacanze pasquali con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, e i “ponti” o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, si seguirà il consueto calendario;
quando questi giorni cadranno nel periodo in cui i figli sono con la madre, resteranno con lei, mentre quando cadranno nel periodo in cui sono con il padre, resteranno con lui. I genitori potranno eventualmente prendere accordi specifici. Nei giorni in cui i figli sono dal padre, dovrà curarne interamente lui la gestione e dovranno soggiornare da lui e non a casa della SI.ra (salvo l'accordo per gestire gli spostamenti per le attività ludico/sportive). CP_1
Il padre potrà, comunque, vedere i figli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto, comunque, delle esigenze dei minori. 3) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra sita in Borgomanero (NO) al Viale Dante Alighieri n. CP_1
16/c è assegnata alla stessa, con tutti gli arredi, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori. 4) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli Stante il periodo pressoché paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore, del reddito degli stessi (che vede la SI.ra avvantaggiata rispetto al marito) ed il buon rapporto tra i genitori e la proficua collaborazione che CP_1 gli stessi stanno già mettendo in essere nell'interesse dei figli, ognuno dei genitori procederà al mantenimento diretto dei figli, provvedendo direttamente a fare fronte alle loro esigenze quando saranno presso di lui.
Pag. 4 L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli verrà percepito dalla SI.ra che rimborserà al sig. CP_1
l 50% dello stesso tramite bonifico. Parte_1 arie per i minori, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
• una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
• I genitori, indipendentemente dalla qualificazione indicata dal suddetto protocollo, considerano le spese per le attività sportive dei figli, per lo studio della lingua inglese e per i buoni pasto scolastici e per i centri estivi (non praticate nel periodo di vacanza con il singolo genitori), come spese da ripartire al 50% e già autorizzate.
• I coniugi considerano altresì come spesa straordinaria per la quale prestano già il consenso quella che il nucleo famigliare già sta affrontando per le prestazioni della colf/babysitter. Per il pagamento di detta spesa il SI. contribuirà rimborsando alla SI.ra il 25% di quanto la stessa verserà alla dipendente a titolo di Parte_1 CP_1 retribuzione e all'INPS di contributi.
• La spesa per la colf colf/babysitter viene autorizzata per il futuro anche qualora dovesse cessare il rapporto lavorativo con l'attuale dipendente ma, in tal caso, entrambi i coniugi dovranno scegliere di comune accordo una sostituta/o.
• 5. Assegno di mantenimento per il coniuge
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non regolato con il presente atto.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. Ù
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 e hanno contratto matrimonio civile in Borgomanero Parte_1 CP_1
(NO), in data 21.9.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte I, serie A, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nati e ND (10.6.2016) minorenni;
Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]_1
(MB) in data 14/09/1979 e , nata in BORGOMANERO (NO) in [...]_1
21/07/1987;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 6 4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno
- =
Il Presidente Dott. ND Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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