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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2022 R.G. A.C. promossa da
( p.i. ) in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dalI' avv. Parte_1 P.IVA_1
Piero Novelli ed elettivamente domiciliato C.so Mazzini nr. 107 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
( C.F: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Manuel Piras ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad in p.za J. F. Kennedy n. 13, presso lo studio del difensore Pt_1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Ancona il al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, Parte_1 quantificati in €. 22.725,65 fatta salva l'estensione della domanda ad eventuali terzi chiamati, quando, in data 15 dicembre 2013, alle ore 18:40 circa in in piazza della Repubblica, transitando a Pt_1
pagina 1 di 7 piedi nell'area pedonale di proprietà comunale cadeva a terra poiché finiva con un piede in una piccola buca della pavimentazione dovuta alla mancanza di uno dei mattoncini in pietra grigio-scura che costituiscono la pavimentazione della piazza. Si costituiva il chiedendo il rigetto della Pt_1
domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( prova per testi, CTU al fine di valutare l' entità dei danni patiti dal danneggiato e interpello formale dell'attrice) il Tribunale di Ancona con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc nr. 1252/2021 pubblicata in data 13/10/2021 in accoglimento parziale della domanda ritenendo un concorso di colpa nella causazione del sinistro da quantificare nel 40%, così decideva: “ condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento a favore di Pt_1
la complessiva somma di €. 5.073,12, oltre interessi al tasso legale dalla data del Controparte_1 sinistro sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano già compensate del 40%”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il con atto ritualmente Parte_1 notificato, chiedendone la riforma e, per l' effetto, sentir rigettare “ la domanda svolta da
[...]
contro in accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di appello e CP_1 Parte_1
condannare la stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di risarcimento in ragione della preponderante/maggiore responsabilità della infortunata rispetto quella espressa dal Tribunale;
in accoglimento dei motivi di impugnazione concernenti la liquidazione del danno escludere il risarcimento per la parte di danno in cui si è surrogata l'Inps e per la parte di danno descrittivamente definibile come danno morale e comunque in accoglimento dei rilievi di cui in narrativa e per l'effetto e quale statuizione consequenziale compensare in tutto o in parte la liquidazione delle spese del primo grado Con vittoria di spese del presente grado”.
Si costituiva in giudizio l' appellata chiedendo “Rigettare nel merito il gravame proposto dal
[...]
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi ed argomentazioni sopra descritte;
2. In via Parte_1
incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 1252/2021 del Tribunale di Ancona nella parte in cui statuisce che si debba riconoscere in danno della parte attrice un concorso di colpa nell'evento con conseguente decurtazione degli importi liquidabili a titolo risarcitorio e, per l'effetto, condannare l'appellante a versare alla danneggiata le maggiori somme pari al 40% del danno integrale riconosciuto dal Giudice di primo grado.
3. In via graduata e subordinata, nel caso di accoglimento parziale dell'appello incidentale, stabilire una percentuale di concorso di colpa della danneggiata inferiore al
40%.
4. In via ulteriormente graduata e subordinata al mancato accoglimento dell'appello incidentale, previo rigetto dell'appello del convenuto confermare la sentenza di primo grado. In Parte_1
pagina 2 di 7 via istruttoria rimettere la causa in istruttoria al fine di consentire l'acquisizione della testimonianza del teste ”. Testimone_1
All' udienza del 6 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con i primi due motivi di appello che possono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, lamenta: “Erroneo inquadramento della fattispecie per cui è causa entro l'alveo dell'art 2051 c.c. difetto del potere di custodia in capo all'amministrazione comunale - insussistenza di dolo o colpa in capo al e “ Violazione dell'art. 116 cpc erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie erronea ricostruzione e travisamento dei fatti, erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi - Difetto nesso causa difetto dei requisiti di insidia e trabocchetto erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato omesso riconoscimento del caso fortuito.”
I motivi non sono fondati.
Osserva il Collegio che la pretesa di risarcimento danni svolta nei riguardi del nei Parte_1 termini in cui è stata prospettata (omessa adeguata custodia della pubblica strada luogo dell'evento lesivo) va inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
In proposito va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr.
Cass. SS.UU. ordinanza n. 20943/2022). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio e che, in virtù della richiamata previsione normativa, si traduce in un obbligo giuridico.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si consideri infatti che secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pagina 3 di 7 pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12 2008 n. 828811).
In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente lo stato o le circostanze dei luoghi abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso mentre grava invece sul custode l'onere di provare il “caso fortuito” ¸ inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita.
Il danno deve derivare dalla cosa, anche se statica e “inerte”, ossia non suscettibile di produrre danni per sua natura;
in tale ultima ipotesi, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa e il comportamento imprudente del danneggiato può maggiormente incidere ai fini del fortuito, questi è tenuto a dimostrare, per la prova del nesso causale, che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 25214/2014; 2660/2013; 6306/2013;
584/2001).
Peraltro, alla responsabilità del custode ex art 2051 c.c. si affianca pur sempre, da parte del danneggiato che entri in relazione con la cosa, il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (cfr., per tutte, Cass. 20194/2018), la cui violazione costituisce comportamento del danneggiato stesso idoneo ad interrompere in nesso di causalità tra il danno e il bene in custodia.
Ciò premesso in via generale, ed applicando tali principi al caso concreto oggetto di esame, non ci sono ragioni per dissentire dalla decisione del primo giudice che ha ritenuto una responsabilità concorsuale.
Risulta infatti dagli atti che: a) sul luogo della caduta è effettivamente presente, a causa della mancanza di un sanpietrino, una buca di 15 cm per 14 cm e profondità 4 cm ( cfr rapporto Polizia municipale confermato dai verbalizzanti all' udienza del 24.02.2020 ) ; b) la zona è perfettamente illuminata;
c) la sera dell' incidente la piazza era molto affollata;
d) la , alle domande sub 2 e 3 ( Vero che CP_1
mentre camminava e prima di cadere aveva lo sguardo rivolto a terra per osservare lo stato della pavimentazione perché costituita da sanpietrini - Vero che ella nel compiere la azione di cui sopra si era accorta che mancava un sampietrino) ha risposto sul 2) “non è vero anche perché ero circondata da persone” e sul 3) “non è vero, in quanto altrimenti non ci sarei passata sopra.”
E' vero tuttavia che non ci sono testi e che la testimonianza del coniuge ben poteva essere ammessa in quanto essendo venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della pagina 4 di 7 sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame ( cfr di recente S.C. Ordinanza n. 2295/2021, pubblicata il 2.2.2021) e deve essere fatta particolare attenzione solo in caso di coniugi in regime di comunione legale dei beni che non fa perdere il diritto di testimoniare in favore del coniuge, ma è necessario effettuare una valutazione caso per caso.
Tuttavia, per quanto statuito, la testimonianza del coniuge sarebbe stata comunque irrilevante in corso di causa in quanto il racconto dell' attrice, logico e coerente ed i danni dalla stessa riportati non lasciano dubbi sulla modalità del sinistro.
Non sono tuttavia state riscontrate particolari anomalie del luogo ad eccezione della mancanza di un sanpietrino e la circostanza che i sanpietrini che compongono la pavimentazione creano comunque un minimo dislivello, doveva indurre la a prestare maggiore attenzione alla strada che stava CP_1 percorrendo ed il comportamento dell'attrice, nelle circostanze date, dunque, non appare improntato a ragionevole cautela appropriata ai luoghi, ferma restando la responsabilità della PA per non aver messo in sicurezza la piazza.
In ordine al quantum il primo giudice ha posto a base della liquidazione le conclusioni del CTU ed anche su questo punto non ci sono ragioni per dissentire: l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza. Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. anamnesi) ed ha così concluso: una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30, di una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori giorni 30, di inabilità temporanea biologica parziale al 25% per altri giorni 35 e postumi permanenti quantificabili nel 2%. Le spese sono state ritenute congrue ed anche l' unico importo non fatturato ( €
180,00 spese CTP ) è comunque da considerare un esborso.
Da aggiungere che il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno alla persona basandosi sulle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano così applicando valori monetari aggiornati secondo l'attuale capacità di acquisto della moneta e non ci sono quindi ragioni per rivedere l'importo liquidato pur in presenza di una mancata prova di sofferenza specifica.
pagina 5 di 7 Da ultimo, in ordine alla doglianza relativa all'asserita erogazione da parte dell'INPS di un' indennità di malattia ( cfr pg. 37 atto di appello ) , si osserva che, prima di tutto, ( cfr verbale del 22.07.2020 ) il funzionario INPS sentito a teste ha chiarito che “ La malattia viene trattenuta a titolo di conguaglio sui contributi dal datore di lavoro in caso di malattia. Che io sappia l'INPS non ha erogato alcun trattamento pensionistico alla danneggiata ai sensi della L. 222/84.”
E comunque, a tutto voler concedere, il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee". Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass. da ultimo, Sez. L -,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv.
642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, Rv. 641425 - 01).
Resta da esaminare l' appello incidentale: per quanto sopra statuito anche questo appello deve essere respinto non sussistendo elementi che permettano di affermare l' esclusiva responsabilità del
[...]
Parte_1
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Gli appelli devono pertanto essere respinti e la gravata pronuncia confermata
Il rigetto di entrambi i gravami costituisce ragione per una compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante e dell' appellante incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco p.t. contro ed avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Ancona resa ex art. 281 sexies cpc nr. 1252/2021 pubblicata in data 13/10/2021 ed avverso l' appello incidentale proposto avverso la medesima pronuncia così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli;
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia.
- compensa tra le parti le spese del grado
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante e dell' appellante incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2022 R.G. A.C. promossa da
( p.i. ) in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dalI' avv. Parte_1 P.IVA_1
Piero Novelli ed elettivamente domiciliato C.so Mazzini nr. 107 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
( C.F: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Manuel Piras ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad in p.za J. F. Kennedy n. 13, presso lo studio del difensore Pt_1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Ancona il al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, Parte_1 quantificati in €. 22.725,65 fatta salva l'estensione della domanda ad eventuali terzi chiamati, quando, in data 15 dicembre 2013, alle ore 18:40 circa in in piazza della Repubblica, transitando a Pt_1
pagina 1 di 7 piedi nell'area pedonale di proprietà comunale cadeva a terra poiché finiva con un piede in una piccola buca della pavimentazione dovuta alla mancanza di uno dei mattoncini in pietra grigio-scura che costituiscono la pavimentazione della piazza. Si costituiva il chiedendo il rigetto della Pt_1
domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( prova per testi, CTU al fine di valutare l' entità dei danni patiti dal danneggiato e interpello formale dell'attrice) il Tribunale di Ancona con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc nr. 1252/2021 pubblicata in data 13/10/2021 in accoglimento parziale della domanda ritenendo un concorso di colpa nella causazione del sinistro da quantificare nel 40%, così decideva: “ condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento a favore di Pt_1
la complessiva somma di €. 5.073,12, oltre interessi al tasso legale dalla data del Controparte_1 sinistro sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano già compensate del 40%”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il con atto ritualmente Parte_1 notificato, chiedendone la riforma e, per l' effetto, sentir rigettare “ la domanda svolta da
[...]
contro in accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di appello e CP_1 Parte_1
condannare la stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di risarcimento in ragione della preponderante/maggiore responsabilità della infortunata rispetto quella espressa dal Tribunale;
in accoglimento dei motivi di impugnazione concernenti la liquidazione del danno escludere il risarcimento per la parte di danno in cui si è surrogata l'Inps e per la parte di danno descrittivamente definibile come danno morale e comunque in accoglimento dei rilievi di cui in narrativa e per l'effetto e quale statuizione consequenziale compensare in tutto o in parte la liquidazione delle spese del primo grado Con vittoria di spese del presente grado”.
Si costituiva in giudizio l' appellata chiedendo “Rigettare nel merito il gravame proposto dal
[...]
perché infondato in fatto e in diritto per i motivi ed argomentazioni sopra descritte;
2. In via Parte_1
incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 1252/2021 del Tribunale di Ancona nella parte in cui statuisce che si debba riconoscere in danno della parte attrice un concorso di colpa nell'evento con conseguente decurtazione degli importi liquidabili a titolo risarcitorio e, per l'effetto, condannare l'appellante a versare alla danneggiata le maggiori somme pari al 40% del danno integrale riconosciuto dal Giudice di primo grado.
3. In via graduata e subordinata, nel caso di accoglimento parziale dell'appello incidentale, stabilire una percentuale di concorso di colpa della danneggiata inferiore al
40%.
4. In via ulteriormente graduata e subordinata al mancato accoglimento dell'appello incidentale, previo rigetto dell'appello del convenuto confermare la sentenza di primo grado. In Parte_1
pagina 2 di 7 via istruttoria rimettere la causa in istruttoria al fine di consentire l'acquisizione della testimonianza del teste ”. Testimone_1
All' udienza del 6 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con i primi due motivi di appello che possono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, lamenta: “Erroneo inquadramento della fattispecie per cui è causa entro l'alveo dell'art 2051 c.c. difetto del potere di custodia in capo all'amministrazione comunale - insussistenza di dolo o colpa in capo al e “ Violazione dell'art. 116 cpc erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie erronea ricostruzione e travisamento dei fatti, erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi - Difetto nesso causa difetto dei requisiti di insidia e trabocchetto erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato omesso riconoscimento del caso fortuito.”
I motivi non sono fondati.
Osserva il Collegio che la pretesa di risarcimento danni svolta nei riguardi del nei Parte_1 termini in cui è stata prospettata (omessa adeguata custodia della pubblica strada luogo dell'evento lesivo) va inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
In proposito va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati (art. 16, all. f, l. 2248/1865) discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 2506/1923, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr.
Cass. SS.UU. ordinanza n. 20943/2022). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, concretantesi nell'attività di vigilare e di provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio e che, in virtù della richiamata previsione normativa, si traduce in un obbligo giuridico.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si consideri infatti che secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pagina 3 di 7 pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12 2008 n. 828811).
In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente lo stato o le circostanze dei luoghi abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso mentre grava invece sul custode l'onere di provare il “caso fortuito” ¸ inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita.
Il danno deve derivare dalla cosa, anche se statica e “inerte”, ossia non suscettibile di produrre danni per sua natura;
in tale ultima ipotesi, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa e il comportamento imprudente del danneggiato può maggiormente incidere ai fini del fortuito, questi è tenuto a dimostrare, per la prova del nesso causale, che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 25214/2014; 2660/2013; 6306/2013;
584/2001).
Peraltro, alla responsabilità del custode ex art 2051 c.c. si affianca pur sempre, da parte del danneggiato che entri in relazione con la cosa, il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (cfr., per tutte, Cass. 20194/2018), la cui violazione costituisce comportamento del danneggiato stesso idoneo ad interrompere in nesso di causalità tra il danno e il bene in custodia.
Ciò premesso in via generale, ed applicando tali principi al caso concreto oggetto di esame, non ci sono ragioni per dissentire dalla decisione del primo giudice che ha ritenuto una responsabilità concorsuale.
Risulta infatti dagli atti che: a) sul luogo della caduta è effettivamente presente, a causa della mancanza di un sanpietrino, una buca di 15 cm per 14 cm e profondità 4 cm ( cfr rapporto Polizia municipale confermato dai verbalizzanti all' udienza del 24.02.2020 ) ; b) la zona è perfettamente illuminata;
c) la sera dell' incidente la piazza era molto affollata;
d) la , alle domande sub 2 e 3 ( Vero che CP_1
mentre camminava e prima di cadere aveva lo sguardo rivolto a terra per osservare lo stato della pavimentazione perché costituita da sanpietrini - Vero che ella nel compiere la azione di cui sopra si era accorta che mancava un sampietrino) ha risposto sul 2) “non è vero anche perché ero circondata da persone” e sul 3) “non è vero, in quanto altrimenti non ci sarei passata sopra.”
E' vero tuttavia che non ci sono testi e che la testimonianza del coniuge ben poteva essere ammessa in quanto essendo venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della pagina 4 di 7 sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame ( cfr di recente S.C. Ordinanza n. 2295/2021, pubblicata il 2.2.2021) e deve essere fatta particolare attenzione solo in caso di coniugi in regime di comunione legale dei beni che non fa perdere il diritto di testimoniare in favore del coniuge, ma è necessario effettuare una valutazione caso per caso.
Tuttavia, per quanto statuito, la testimonianza del coniuge sarebbe stata comunque irrilevante in corso di causa in quanto il racconto dell' attrice, logico e coerente ed i danni dalla stessa riportati non lasciano dubbi sulla modalità del sinistro.
Non sono tuttavia state riscontrate particolari anomalie del luogo ad eccezione della mancanza di un sanpietrino e la circostanza che i sanpietrini che compongono la pavimentazione creano comunque un minimo dislivello, doveva indurre la a prestare maggiore attenzione alla strada che stava CP_1 percorrendo ed il comportamento dell'attrice, nelle circostanze date, dunque, non appare improntato a ragionevole cautela appropriata ai luoghi, ferma restando la responsabilità della PA per non aver messo in sicurezza la piazza.
In ordine al quantum il primo giudice ha posto a base della liquidazione le conclusioni del CTU ed anche su questo punto non ci sono ragioni per dissentire: l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza. Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. anamnesi) ed ha così concluso: una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30, di una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di ulteriori giorni 30, di inabilità temporanea biologica parziale al 25% per altri giorni 35 e postumi permanenti quantificabili nel 2%. Le spese sono state ritenute congrue ed anche l' unico importo non fatturato ( €
180,00 spese CTP ) è comunque da considerare un esborso.
Da aggiungere che il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno alla persona basandosi sulle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano così applicando valori monetari aggiornati secondo l'attuale capacità di acquisto della moneta e non ci sono quindi ragioni per rivedere l'importo liquidato pur in presenza di una mancata prova di sofferenza specifica.
pagina 5 di 7 Da ultimo, in ordine alla doglianza relativa all'asserita erogazione da parte dell'INPS di un' indennità di malattia ( cfr pg. 37 atto di appello ) , si osserva che, prima di tutto, ( cfr verbale del 22.07.2020 ) il funzionario INPS sentito a teste ha chiarito che “ La malattia viene trattenuta a titolo di conguaglio sui contributi dal datore di lavoro in caso di malattia. Che io sappia l'INPS non ha erogato alcun trattamento pensionistico alla danneggiata ai sensi della L. 222/84.”
E comunque, a tutto voler concedere, il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee". Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass. da ultimo, Sez. L -,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv.
642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, Rv. 641425 - 01).
Resta da esaminare l' appello incidentale: per quanto sopra statuito anche questo appello deve essere respinto non sussistendo elementi che permettano di affermare l' esclusiva responsabilità del
[...]
Parte_1
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Gli appelli devono pertanto essere respinti e la gravata pronuncia confermata
Il rigetto di entrambi i gravami costituisce ragione per una compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante e dell' appellante incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco p.t. contro ed avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Ancona resa ex art. 281 sexies cpc nr. 1252/2021 pubblicata in data 13/10/2021 ed avverso l' appello incidentale proposto avverso la medesima pronuncia così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli;
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia.
- compensa tra le parti le spese del grado
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante e dell' appellante incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
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