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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33120 /2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1
Cupellini
RICORRENTE
E
e in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2
rappresentanti pro tempore
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...]
per sentir accogliere nei confronti delle medesime le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle somme evidenziate nel conteggio analitico allegato, per le causali sopra indicate;
per l'effetto, condannare le convenute e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2
favore della ricorrente della somma complessiva di € 5.732,98 oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CAP, maggiorate fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. “
La e la non si sono e ne è stata dichiarata la CP_1 Controparte_2
contumacia.
E' stata liberamente interrogata la ricorrente.
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
E' necessario rilevare che si è in presenza di un rapporto di lavoro provato per tabulas risultando dagli atti che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della come addetta alle pulizie di 2° livello ex CCNL CP_1
Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi in forza di un contratto a tempo indeterminato dal 25.7.2016 e sino alle dimissioni del 1.8.2023, con orario di lavoro di 9 ore settimanali (v. doc. 2 e quindi le buste paga e 3, Comunicazione Unilav di
Cessazione).
La ricorrente ha sempre lavorato con orario di 9 ore settimanali come dipendente della presso il punto vendita della di Roma Tor CP_1 Controparte_2
Vergata.
Si tratta, quindi, di una controversia assolutamente documentale.
Poiché la ricorrente non ha più svolto in concreto le sue prestazioni dal 4.2.2023 va comunque ricordato che, secondo i principi generali, il lavoratore ha diritto ad essere retribuito per tutta la durata del rapporto, in assenza della prova di eventuali atti estintivi precedenti, che le convenute non hanno fornito.
Ma allora, dal conteggio analitico allegato al ricorso (doc. 06), considerando l'orario di lavoro di 9 ore settimanali, risulta un credito complessivo della ricorrente pari ad €
5.732,98 di cui: € 3.237,32 per retribuzione ordinaria;
- € 316,97 per ratei di tredicesima mensilità;
- € 458,76 per ratei di quattordicesima mensilità;
- € 1.719,93 per T.F.R.
In effetti, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro rispetto a tali somme ancora dovute (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalle convenute rimaste contumaci e i conteggi appaiono del tutto corretti, non prestandosi ad alcuna censura, che comunque manca.
Per quanto concerne la committente dell'appalto alla quale è Controparte_2
stata inviata diffida di pagamento in data 24.04.2024 (doc. 07), essa ai sensi dell'art. 29, secondo comma, d.lgs. 276/03, risulta obbligata in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di t.f.r., nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L'esistenza del contratto d'appalto è stata confermata dalla sentenza n. 3111/2024 di questo Tribunale, relativa allo stesso contenzioso sostanziale, e cioè ad una collega della ricorrente che ha analogamente lavorato presso i punti vendita della
[...]
. CP_2
In proposito è persino superfluo rilevare che: “il giudice è libero di utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le medesime o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione” (Cass. 422/1989; 23132/2004); “Il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse od altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili”(Cass. n. 8585/99);“Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata” (Cass. n.
12422/2000).
E così numerose altre.
Peraltro, l'esistenza del contratto d'appalto risulta sostanzialmente confermata anche dalla lettera del 22.5.2024 dei legali della prodotta in atti e Controparte_2
costituente risposta alle rivendicazione della lavoratrice, dove viene solo genericamente contestato che le prestazioni siano state svolte in esecuzione dell'appalto di servizi “in essere con la , contemporaneamente ammettendo, CP_1
non senza contraddizione, che le stesse sono state svolte proprio “presso i punti vendita della . Controparte_2
Per le esposte ragioni il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese, liquidate come dispositivo ex D.M. 147/2022, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la e la a pagare in solido alla CP_1 Controparte_2
ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, la somma di € 5.732,98, di cui € 1.719,93 per tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla maturazione del credito fino al pagamento;
condanna le società resistenti a rifondere in solido alla stessa parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.
Roma 25.03.2025 Il Giudice Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33120 /2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1
Cupellini
RICORRENTE
E
e in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2
rappresentanti pro tempore
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...]
per sentir accogliere nei confronti delle medesime le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle somme evidenziate nel conteggio analitico allegato, per le causali sopra indicate;
per l'effetto, condannare le convenute e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2
favore della ricorrente della somma complessiva di € 5.732,98 oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CAP, maggiorate fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. “
La e la non si sono e ne è stata dichiarata la CP_1 Controparte_2
contumacia.
E' stata liberamente interrogata la ricorrente.
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
E' necessario rilevare che si è in presenza di un rapporto di lavoro provato per tabulas risultando dagli atti che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della come addetta alle pulizie di 2° livello ex CCNL CP_1
Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi in forza di un contratto a tempo indeterminato dal 25.7.2016 e sino alle dimissioni del 1.8.2023, con orario di lavoro di 9 ore settimanali (v. doc. 2 e quindi le buste paga e 3, Comunicazione Unilav di
Cessazione).
La ricorrente ha sempre lavorato con orario di 9 ore settimanali come dipendente della presso il punto vendita della di Roma Tor CP_1 Controparte_2
Vergata.
Si tratta, quindi, di una controversia assolutamente documentale.
Poiché la ricorrente non ha più svolto in concreto le sue prestazioni dal 4.2.2023 va comunque ricordato che, secondo i principi generali, il lavoratore ha diritto ad essere retribuito per tutta la durata del rapporto, in assenza della prova di eventuali atti estintivi precedenti, che le convenute non hanno fornito.
Ma allora, dal conteggio analitico allegato al ricorso (doc. 06), considerando l'orario di lavoro di 9 ore settimanali, risulta un credito complessivo della ricorrente pari ad €
5.732,98 di cui: € 3.237,32 per retribuzione ordinaria;
- € 316,97 per ratei di tredicesima mensilità;
- € 458,76 per ratei di quattordicesima mensilità;
- € 1.719,93 per T.F.R.
In effetti, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro rispetto a tali somme ancora dovute (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalle convenute rimaste contumaci e i conteggi appaiono del tutto corretti, non prestandosi ad alcuna censura, che comunque manca.
Per quanto concerne la committente dell'appalto alla quale è Controparte_2
stata inviata diffida di pagamento in data 24.04.2024 (doc. 07), essa ai sensi dell'art. 29, secondo comma, d.lgs. 276/03, risulta obbligata in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di t.f.r., nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L'esistenza del contratto d'appalto è stata confermata dalla sentenza n. 3111/2024 di questo Tribunale, relativa allo stesso contenzioso sostanziale, e cioè ad una collega della ricorrente che ha analogamente lavorato presso i punti vendita della
[...]
. CP_2
In proposito è persino superfluo rilevare che: “il giudice è libero di utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le medesime o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione” (Cass. 422/1989; 23132/2004); “Il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse od altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili”(Cass. n. 8585/99);“Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata” (Cass. n.
12422/2000).
E così numerose altre.
Peraltro, l'esistenza del contratto d'appalto risulta sostanzialmente confermata anche dalla lettera del 22.5.2024 dei legali della prodotta in atti e Controparte_2
costituente risposta alle rivendicazione della lavoratrice, dove viene solo genericamente contestato che le prestazioni siano state svolte in esecuzione dell'appalto di servizi “in essere con la , contemporaneamente ammettendo, CP_1
non senza contraddizione, che le stesse sono state svolte proprio “presso i punti vendita della . Controparte_2
Per le esposte ragioni il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese, liquidate come dispositivo ex D.M. 147/2022, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la e la a pagare in solido alla CP_1 Controparte_2
ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, la somma di € 5.732,98, di cui € 1.719,93 per tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo via via rivalutato dalla maturazione del credito fino al pagamento;
condanna le società resistenti a rifondere in solido alla stessa parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.
Roma 25.03.2025 Il Giudice Umberto Buonassisi